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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 27/12/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1380/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1380/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SILIGARDI Parte_1 C.F._1
RE e dell'avv. RUSSO SIMONE, elettivamente domiciliato presso i difensori (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILIGARDI CP_1 C.F._2 RE e dell'avv. RUSSO SIMONE, elettivamente domiciliato presso i difensori PARTE OPPONENTE
CONTRO
RG N. 133/2017, in persona del Custode Giudiziario Controparte_2 Avv. Claudia De Monti (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Lorella Farinotti C.F._3
,elettivamente domiciliata presso il difensore PARTE OPPOSTA
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti (vedi infra).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno proposto CP_1 Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n.384/2024 del 13.06.2024 con il quale il Tribunale di Piacenza, su istanza della Procedura Esecutiva Tribunale Piacenza R.G. n. 133/2017 ha loro ingiunto il CP_2 pagamento della somma di € 5.950,00 a titolo di canoni di locazione non corrisposti in relazione all'immobile sito in Piacenza (PC) Via del Castello n.70, oltre interessi e spese Gli opponenti hanno dedotto di aver provveduto sin dall'11.04.2019, data di sottoscrizione del contratto, a versare il canone di locazione alla locatrice tramite il legale di fiducia Controparte_3 della stessa il quale, per le mensilità da aprile ad ottobre 2021 aveva certificato i pagamenti effettuati in favore della proprietaria, rassicurando i conduttori circa la legittimità dei versamenti eseguiti ed informandoli solo nel successivo mese di novembre 2021 circa la necessità di eseguire i successivi pagamenti in favore della Procedura Esecutiva Immobiliare R.G. n. 133/2017. Ritenendo dovuta, dell'importo ingiunto, la sola minor somma di €.
2.100.00 per essere stato il residuo già corrisposto alla locatrice/esecutata, e sostenendo l'applicabilità al caso di specie della fattispecie del pagamento al creditore apparente di cui all'art.1189 c.c., gli opponenti hanno chiesto la declaratoria di pagina 1 di 3 insussistenza della loro legittimazione passiva in relazione a tale ulteriore somma e la revoca del d.i. opposto per inesistenza parziale del credito azionato. Parte opposta si è costituita ed opposta alla tesi difensiva degli opponenti documentando l'intervenuto accesso nell'immobile e la contestuale informativa circa il soggetto legittimato a percepire i canoni. Ha chiesto il rigetto dell'opposizione previa concessione della parziale provvisoria esecuzione del d.i. opposto in relazione alla somma non contestata. In sede di memorie ex art.171 ter cpc le parti hanno ribadito le rispettive tesi difensivi e gli opponenti hanno chiesto la chiamata in causa dell'esecutata. Disposto il mutamento di rito da ordinario ad ordinario speciale locatizio per ragioni di materia, respinta in quanto tardiva la domanda degli opponenti di chiamata in causa della locataria/esecutata e respinta la domanda di concessione della provvisoria esecuzione parziale contestando l'opposizione il vizio procedurale afferente la parziale carenza di legittimazione passiva in capo agli ingiunti, la causa
– matura per la decisione allo stato degli atti – viene decisa in esito all'udienza del 27.11.2025 trattata nelle forme e termini di cui all'art.127 ter cpc
La disamina delle risultanze di causa fa concludere per il rigetto dell'opposizione per quanto si va ad esporre.
§.1 – La tesi degli opponenti volta all'applicabilità dell'art.1189 c.c. alla fattispecie non è condivisa. Detta applicazione invero presuppone – imponendo il relativo onere probatorio a chi la invochi – che il pagamento sia stato eseguito in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, Ora, la produzione del verbale 25.03.2021 relativo al primo accesso all'immobile da parte del Custode Giudiziario nominato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare Tribunale di Piacenza n. 133/2017 dà conto della presenza personale, nel frangente, dell'opponente il quale CP_1 ha sottoscritto detto verbale. In tale documento viene espressamente precisato che “a far tempo dalla mensilità in scadenza 05.04.2021, gli occupanti dovranno procedere a corrispondere l'indennità mensile di occupazione direttamente al Custode” con specificazione del luogo ove doveva essere eseguito il pagamento. Ne deriva che gli opponenti erano stati sin dal marzo 2021 resi edotti – dopo i chiarimenti avuti, e di cui il verbale dà conto, circa la pendenza della procedura esecutiva, la messa in vendita giudiziale dell'immobile e la inopponibilità della locazione alla procedura - del fatto che il pagamento doveva essere eseguito a favore dell'opposta. Tenuto conto di ciò, la tesi degli opponenti – i quali, affermando l'intervenuto pagamento dei canoni scaduti fra il mese di aprile ed il mese di ottobre 2021 alla locatrice tramite il suo legale, motivano sulla situazione di dubbio ingeneratasi al riguardo - non è condivisa in ragione del chiarimento giurisprudenziale a mente del quale “ Poiché l'art. 1189 c.c. è diretto a tutelare il solo debitore che paghi il creditore che appaia "univocamente" tale, cioè la situazione in cui il pagamento avvenga in mancanza di un conflitto, noto al debitore, sulla relativa legittimazione, tale disposizione non è, di regola, applicabile nel caso in cui siano espressamente rivolte al debitore, prima del pagamento, pretese contrastanti da diversi potenziali aventi diritto (disponendo del resto il debitore di diversi e adeguati strumenti di tutela della sua posizione, per tale eventualità), salvo solo il caso eccezionale in cui alcune di suddette pretese appaiano, già prima facie, manifestamente infondate e pretestuose ovvero vi sia un ordine giudiziale che imponga il pagamento in favore di uno dei pretendenti (cfr. Cass. civ. n. 27439/2024). La circostanza documentale che l'informativa circa il destinatario del pagamento sia stata resa dal Custode, ausiliario del Giudice dell'esecuzione, esclude il ricorso nella fattispecie delle eccezioni valutate dalla giurisprudenza di legittimità.
pagina 2 di 3 La rilevanza del medesimo verbale riverbera anche in relazione al requisito della buona fede, la quale può ritenersi sussistere solo in presenza di un errore scusabile del debitore, in base al criterio dell'ordinaria diligenza nell'adempimento dell'obbligazione. Diligenza che non può ritenersi assolta a fronte della richiamata informativa resa alla presenza personale di uno degli ingiunti.
Il rigetto dell'opposizione comporta l'integrale conferma del d.i.opposto.
§.
2 - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex d.m. 55/2014 ai minimi di scaglione tenuto conto della assenza di particolari questioni di fatto e di diritto
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede: RIGETTA l'opposizione proposta da e avverso il decreto CP_1 Parte_1 ingiuntivo Tribunale di Piacenza n.384/2024 del 13.06.2024 (R.G. n. 904/2024) che conferma in ogni sua parte e dichiara definitivamente esecutivo ex art.653 cpc. RIGETTA ogni altra domanda DICHIARA TENUTI E CONDANNA e a rifondere alla CP_1 Parte_1 R.G. n. 133/2017, in persona del Custode Controparte_4 Giudiziario pro tempore, le spese di lite che liquida in €. 1.689,00 per compensi, oltre spese generali 15%, oltre Cpa ed Iva, se dovuta.
Piacenza, 27 dicembre 2025
Il G.O.P.
dott. Emanuela Mazza
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1380/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SILIGARDI Parte_1 C.F._1
RE e dell'avv. RUSSO SIMONE, elettivamente domiciliato presso i difensori (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILIGARDI CP_1 C.F._2 RE e dell'avv. RUSSO SIMONE, elettivamente domiciliato presso i difensori PARTE OPPONENTE
CONTRO
RG N. 133/2017, in persona del Custode Giudiziario Controparte_2 Avv. Claudia De Monti (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Lorella Farinotti C.F._3
,elettivamente domiciliata presso il difensore PARTE OPPOSTA
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti (vedi infra).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno proposto CP_1 Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n.384/2024 del 13.06.2024 con il quale il Tribunale di Piacenza, su istanza della Procedura Esecutiva Tribunale Piacenza R.G. n. 133/2017 ha loro ingiunto il CP_2 pagamento della somma di € 5.950,00 a titolo di canoni di locazione non corrisposti in relazione all'immobile sito in Piacenza (PC) Via del Castello n.70, oltre interessi e spese Gli opponenti hanno dedotto di aver provveduto sin dall'11.04.2019, data di sottoscrizione del contratto, a versare il canone di locazione alla locatrice tramite il legale di fiducia Controparte_3 della stessa il quale, per le mensilità da aprile ad ottobre 2021 aveva certificato i pagamenti effettuati in favore della proprietaria, rassicurando i conduttori circa la legittimità dei versamenti eseguiti ed informandoli solo nel successivo mese di novembre 2021 circa la necessità di eseguire i successivi pagamenti in favore della Procedura Esecutiva Immobiliare R.G. n. 133/2017. Ritenendo dovuta, dell'importo ingiunto, la sola minor somma di €.
2.100.00 per essere stato il residuo già corrisposto alla locatrice/esecutata, e sostenendo l'applicabilità al caso di specie della fattispecie del pagamento al creditore apparente di cui all'art.1189 c.c., gli opponenti hanno chiesto la declaratoria di pagina 1 di 3 insussistenza della loro legittimazione passiva in relazione a tale ulteriore somma e la revoca del d.i. opposto per inesistenza parziale del credito azionato. Parte opposta si è costituita ed opposta alla tesi difensiva degli opponenti documentando l'intervenuto accesso nell'immobile e la contestuale informativa circa il soggetto legittimato a percepire i canoni. Ha chiesto il rigetto dell'opposizione previa concessione della parziale provvisoria esecuzione del d.i. opposto in relazione alla somma non contestata. In sede di memorie ex art.171 ter cpc le parti hanno ribadito le rispettive tesi difensivi e gli opponenti hanno chiesto la chiamata in causa dell'esecutata. Disposto il mutamento di rito da ordinario ad ordinario speciale locatizio per ragioni di materia, respinta in quanto tardiva la domanda degli opponenti di chiamata in causa della locataria/esecutata e respinta la domanda di concessione della provvisoria esecuzione parziale contestando l'opposizione il vizio procedurale afferente la parziale carenza di legittimazione passiva in capo agli ingiunti, la causa
– matura per la decisione allo stato degli atti – viene decisa in esito all'udienza del 27.11.2025 trattata nelle forme e termini di cui all'art.127 ter cpc
La disamina delle risultanze di causa fa concludere per il rigetto dell'opposizione per quanto si va ad esporre.
§.1 – La tesi degli opponenti volta all'applicabilità dell'art.1189 c.c. alla fattispecie non è condivisa. Detta applicazione invero presuppone – imponendo il relativo onere probatorio a chi la invochi – che il pagamento sia stato eseguito in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, Ora, la produzione del verbale 25.03.2021 relativo al primo accesso all'immobile da parte del Custode Giudiziario nominato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare Tribunale di Piacenza n. 133/2017 dà conto della presenza personale, nel frangente, dell'opponente il quale CP_1 ha sottoscritto detto verbale. In tale documento viene espressamente precisato che “a far tempo dalla mensilità in scadenza 05.04.2021, gli occupanti dovranno procedere a corrispondere l'indennità mensile di occupazione direttamente al Custode” con specificazione del luogo ove doveva essere eseguito il pagamento. Ne deriva che gli opponenti erano stati sin dal marzo 2021 resi edotti – dopo i chiarimenti avuti, e di cui il verbale dà conto, circa la pendenza della procedura esecutiva, la messa in vendita giudiziale dell'immobile e la inopponibilità della locazione alla procedura - del fatto che il pagamento doveva essere eseguito a favore dell'opposta. Tenuto conto di ciò, la tesi degli opponenti – i quali, affermando l'intervenuto pagamento dei canoni scaduti fra il mese di aprile ed il mese di ottobre 2021 alla locatrice tramite il suo legale, motivano sulla situazione di dubbio ingeneratasi al riguardo - non è condivisa in ragione del chiarimento giurisprudenziale a mente del quale “ Poiché l'art. 1189 c.c. è diretto a tutelare il solo debitore che paghi il creditore che appaia "univocamente" tale, cioè la situazione in cui il pagamento avvenga in mancanza di un conflitto, noto al debitore, sulla relativa legittimazione, tale disposizione non è, di regola, applicabile nel caso in cui siano espressamente rivolte al debitore, prima del pagamento, pretese contrastanti da diversi potenziali aventi diritto (disponendo del resto il debitore di diversi e adeguati strumenti di tutela della sua posizione, per tale eventualità), salvo solo il caso eccezionale in cui alcune di suddette pretese appaiano, già prima facie, manifestamente infondate e pretestuose ovvero vi sia un ordine giudiziale che imponga il pagamento in favore di uno dei pretendenti (cfr. Cass. civ. n. 27439/2024). La circostanza documentale che l'informativa circa il destinatario del pagamento sia stata resa dal Custode, ausiliario del Giudice dell'esecuzione, esclude il ricorso nella fattispecie delle eccezioni valutate dalla giurisprudenza di legittimità.
pagina 2 di 3 La rilevanza del medesimo verbale riverbera anche in relazione al requisito della buona fede, la quale può ritenersi sussistere solo in presenza di un errore scusabile del debitore, in base al criterio dell'ordinaria diligenza nell'adempimento dell'obbligazione. Diligenza che non può ritenersi assolta a fronte della richiamata informativa resa alla presenza personale di uno degli ingiunti.
Il rigetto dell'opposizione comporta l'integrale conferma del d.i.opposto.
§.
2 - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex d.m. 55/2014 ai minimi di scaglione tenuto conto della assenza di particolari questioni di fatto e di diritto
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede: RIGETTA l'opposizione proposta da e avverso il decreto CP_1 Parte_1 ingiuntivo Tribunale di Piacenza n.384/2024 del 13.06.2024 (R.G. n. 904/2024) che conferma in ogni sua parte e dichiara definitivamente esecutivo ex art.653 cpc. RIGETTA ogni altra domanda DICHIARA TENUTI E CONDANNA e a rifondere alla CP_1 Parte_1 R.G. n. 133/2017, in persona del Custode Controparte_4 Giudiziario pro tempore, le spese di lite che liquida in €. 1.689,00 per compensi, oltre spese generali 15%, oltre Cpa ed Iva, se dovuta.
Piacenza, 27 dicembre 2025
Il G.O.P.
dott. Emanuela Mazza
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