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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/11/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 493/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati: dott. RI Mitola Presidente dott. Michele Prencipe Consigliere dott. RI RA Caserta Consigliere - Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di registro generale 493/2024 e promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , Parte_1 C.F._1 Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA G. PASCOLI, 39 70123 BARI, presso il difensore avv. Parte_1
[...]
Appellante
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Carmelina La Gatta, elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_1
VIA PUTIGNANI, 108 70122 BARI, presso il difensore
Appellato
avverso la sentenza nr. 3883/2023 pubblicata il 5/10/2023 emessa dal Tribunale di Bari (R.G. n.
11050/2016) ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Giudizio di primo grado
pagina 1 di 6 In data 12.06.2015, l'avv. Oscar LOIODICE notificava all'Istituto appellato, sede provinciale di Bari, un atto di precetto con cui intimava il pagamento della somma complessiva di € 850,00 a titolo di compensi per la difesa di LA RD, essendone antistatario.
Con ricorso in data 15.01.2016, in opposizione avverso il precetto di pagamento di cui sopra, ricorreva l' , lamentando, fra l'altro, l'inesigibilità del credito per Parte_2 essere l'opponente debitore di un importo assai maggiore nei confronti dell' . CP_1
Il giudizio di merito introdotto a seguito dell'ordinanza con cui veniva sospesa la procedura esecutiva mobiliare intrapresa dall'appellante si concludeva con la sentenza impugnata con cui il Tribunale di
Bari accoglieva l'opposizione dell' dichiarando inefficace il pignoramento notificato da CP_1 con sua condanna al pagamento delle spese di lite. Parte_1
1.2 L'appello e i motivi
Contro la detta sentenza ha proposto appello l'avv. affidando le censure a quattro motivi di Pt_1 appello (articolati in modo confuso) e chiedendo alla Corte di:
<<… CP_ 1. Rigettare nel merito l'opposizione all'esecuzione proposta dall stante: a) la palese inefficacia, CP_ nei confronti dell di un pignoramento esattoriale notificatogli in data 14/12/2010, rispetto al credito azionato esecutivamente dall'odierno appellante, per il quale il diritto alla percezione non si era certamente maturato anteriormente alla data di notifica (14/12/2010) essendosi maturato soltanto dopo il deposito della sentenza del Tribunale di Bari – sez. lav. n.13831/2011 depositata in data
6/12/2011; b) la irrilevanza, ai fini della azionata procedura esecutiva, del procedimento amministrativo di pignoramento dei crediti, promosso da TA, in quanto palesemente estinto e/o inefficace, ai sensi del combinato disposto del comma 2 dell'art.72 bis e del comma 2 dell'art.72 del
D.P.R. 602/73, per omesso versamento nel termine di giorni sessanta (ed a tutt'oggi) di qualsivoglia CP_ somma da parte dell all'Agente della Riscossione;
nonché, per omessa notifica della citazione ai sensi dell'art.543 c.p.c., da parte dell'Agente della Riscossione;
ovvero, c) per la palese estinzione e/o inefficacia del pignoramento esattoriale, per effetto dell'annullamento del titolo esecutivo, in forza e per effetto della sentenza nr.14/9/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari e del provvedimento di sgravio totale;
ovvero, in via del tutto gradata, per prescrizione del “presunto” credito tributario;
2. Revocare il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva de qua ed il provvedimento di condanna dell'Avv. alla rifusione delle spese processuali della fase Parte_1 sommaria e della fase di merito, dichiarando l'inesistenza di qualsivoglia vincolo derivante dal CP_ pignoramento esattoriale notificato soltanto ad TA il 14.10.2010; 3. Condannare l' al
pagina 2 di 6 pagamento delle spese e competenze della fase sommaria e di entrambi i gradi del presente giudizio di CP_ merito;
4. Accertare la temerarietà dell'azione proposta dall nonché della resistenza nel giudizio di merito, avendo l' agito e resistito in giudizio con evidente mala fede e/o colpa grave, Pt_2 condannando l' opponente al risarcimento del danno, ai sensi dell'art.96 cpc, da liquidarsi Pt_2 secondo equità, valutando l'intera attività difensiva strumentale e dilatoria ed il procurato differimento, di oltre dieci anni, del pagamento del titolo esecutivo azionato, a tutt'oggi non avvenuto;
5. In via del tutto gradata, riliquidare le spese e competenze del primo grado di giudizio, applicando i parametri forensi civili ex artt.1-11, D.M. 55/2014, per le cause di valore fino ad € 1.100,00.-.
…>> (testualmente dagli atti).
Con comparsa del 09 settembre 2024, si è costituito l'Ente appellato chiedendo di dichiarare improcedibile, inammissibile o infondato l'appello con vittoria di spese.
All'udienza del 04.11.2025, previa concessione dei termini di legge per le memorie conclusive, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI della DECISIONE
2. Il solo quarto motivo di appello è fondato;
gli altri sono infondati e vanno respinti.
Col primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado deducendo <<…la inefficacia, nei CP_ confronti dell di un pignoramento esattoriale notificatogli in data 14/12/2010, rispetto al credito azionato esecutivamente dall'odierno appellante, per il quale il diritto alla percezione non si era certamente maturato anteriormente alla data di notifica (14/12/2010) essendosi maturato soltanto dopo il deposito della sentenza del Tribunale di Bari – sez. lav. n.13831/2011 depositata in data
6/12/2011…>>.
Il motivo è infondato.
Come si legge nell'atto di pignoramento presso terzi notificato all' da parte di TA (cfr. in CP_1
'Fascicolo di primo grado…' allegato alla comparsa di costituzione in appello dell' ), le somme CP_1 oggetto di pignoramento sono quelle “…dovute e debende a qualunque titolo dal Terzo (l , n.d.r.) CP_1 al Debitore (l'avv. n.d.r.)…omissis…sino alla concorrenza del credito ….di EURO Pt_1
3.948.320,33, oltre interessi di mora e compensi di riscossione maturandi sino al dì del pagamento”
(cfr. testualmente dall'atto di pignoramento di TA cit.).
Di conseguenza appare irrilevante quando dedotto col primo motivo di appello secondo cui il credito azionato nel presente giudizio era posteriore all'atto di pignoramento anzidetto dal momento che esso vincolava non solo i crediti dell'avv. verso l' , precedenti alla notifica all' dell'atto Pt_1 CP_1 CP_1 di pignoramento di TA, ma anche quelli successivi sino alla concorrenza della somma dovuta dall'appellante all'Agente per la Riscossione. pagina 3 di 6 Col secondo motivo di appello si censura l'impugnata sentenza per <<…la assoluta inefficacia, nei confronti del creditore procedente, odierno appellante, di un pignoramento esattoriale notificato CP_ soltanto all (debitore dell'odierno appellante) in data 14/12/2010 a cui non ha comunque fatto CP_ seguito l'adempimento da parte del terzo intimato, ossia il pagamento da parte dell entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, delle somme “dichiarate” dovute ad TA dall'odierna parte appellante…>> (testualmente dall'atto di appello).
Trattasi di motivo parimenti infondato.
Come infatti chiarito dal Giudice di primo grado, il pignoramento da parte di TA è stato “… notificato all' in data 14.12.2010 in relazione a tutti i crediti vantati dall'avv. nei CP_1 Pt_1 confronti dell' e la sua efficacia risulta confermata con la nota della società TA del CP_1
24.5.2013. L'eventuale vizio della notifica di tale pignoramento – che il debitore ha la possibilità di far valere in sede di opposizione – non consente, laddove non accertato, di impedire all' di CP_1 ritenere lo stesso come valido ed efficace ed idoneo, come tale, ad impedire il pagamento richiesto dall'avv. . Del resto l' nella sua posizione di terzo pignorato, non può valutare la Pt_1 CP_1 sussistenza di eventuali vizi che solo altri soggetti hanno legittimazione ed interesse a rilevare.” (cfr. sentenza impugnata).
Col terzo motivo di appello si contesta la <<…Inesistenza della pendenza attuale della procedura esecutiva promossa da TA nei confronti dell'Avv. >> (cfr. testualmente Persona_1 dall'atto di appello).
Anche tale censura investe i rapporti tra TA e l'appellante e non tra l'appellante e l' e, CP_1 pertanto, non può trovare ingresso nel presente giudizio.
Va rimarcato che il pignoramento esattoriale ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973 colpisce tutti i rapporti di credito pendenti tra debitore e terzo pignorato, indipendentemente dalla loro esigibilità. Di CP_ conseguenza, a seguito della notifica del pignoramento esattoriale l' ha legittimamente sospeso i pagamenti in favore del creditore procedente atteso che, in virtù del disposto di cui all'art. 546 c.p.c., dal giorno in cui è stato notificato l'atto di pignoramento e nei limiti delle somme precettate, esso è soggetto agli obblighi del custode che si traducono nel divieto di qualsiasi atto dispositivo. Nessun pregio giuridico riveste l'assunto del procedente circa l'inesistenza della notifica del pignoramento CP_ esattoriale, allo stesso, in qualità di debitore. Non può gravarsi il terzo ( di verificare la sussistenza di vizi del procedimento, né di offrire la prova contraria della ravvisata inesistenza della notifica al CP_ debitore principale atteso che l' nel procedimento esattoriale, riveste la qualità di terzo. Ne deriva che il creditore (avv. , a propria volta espropriato, nella sua qualità di debitore del Pt_1
pagina 4 di 6 CP_ concessionario, non può procedere esecutivamente nei confronti dell' in qualità di proprio debitore successivamente alla notifica del pignoramento attesa la indisponibilità del credito.
Per di più, come rimarcato in numerose sentenze di questa Corte, prodotte in atti dall'appellato e riferite a casi simili al presente, quanto alle doglianze relative alla mancata ricezione della notifica dell'atto per intervenuta caducazione del relativo titolo amministrativo, all'intervenuta estinzione ex CP_ lege della procedura esattoriale e all'inottemperanza dell' all'ordine di pagamento di TA, tutti argomenti sostenuti alla rinfusa nell'atto di appello, la difesa dell' ha richiamato la sentenza CP_1
n. 2118/2013 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro confermata dalla Sentenza n. 32/2015 della Corte di Appello, divenuta irrevocabile, che, definendo un giudizio di merito di opposizione all'esecuzione CP_ (artt. 615, 616 e 618 bis c.p.c.) analogo al presente, aveva accolto l'opposizione promossa dall' affermando il principio per il quale, essendo stato notificato all' un atto di pignoramento ex art. CP_1
72 bis D.P.R. n. 602/1973 promosso da TA in danno del difensore avv. sulle somme Pt_1 dovute dallo stesso ente previdenziale in favore di costui fino alla concorrenza della somma di euro
3.498.320,33, con la modalità dell'ordine di pagamento diretto, si assoggettava immediatamente il credito ad espropriazione, con tutto quel che ne conseguiva, anche ai fini dell'art. 546 c.p.c., e della responsabilità del terzo pignorato, cosicché il terzo diveniva immediatamente custode delle somme CP_ dovute. La motivazione della sentenza, del tutto condivisibile, attesta inconfutabilmente come all' fosse inibito il pagamento dei crediti in contestazione in favore dell'avv. debitore a sua volta Pt_1 verso il concessionario sicché il pignoramento promosso da costui nella presente sede deve ritenersi inefficace. Quanto alla dedotta, mancata, da parte dell' , dichiarazione di riconoscimento di debito Pt_3 nei confronti dell'avv. e rimessione delle somme ad TA in ottemperanza al Pt_1 pignoramento, va ribadito che la procedura esecutiva in contestazione era stata sospesa e all' , Pt_2 era inibita ogni attività salvo l'accantonamento delle somme, in attesa della definizione del relativo giudizio;
essendo stata, inoltre, la procedura esattoriale sospesa, la stessa non poteva ritenersi estinta ex lege. In conclusione, l'omesso pagamento del credito azionato non riviene da un'inadempienza CP_ addebitabile all' ma da un vincolo di indisponibilità dei crediti disposto dal Concessionario.
Il terzo motivo di appello è pertanto respinto.
Col quarto motivo di appello si contesta l'<<…Esorbitante condanna << al pagamento in favore dell delle spese di lite che si liquidano, in complessivi € 5.810,00, oltre rimborso forfettario CP_1 nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge se dovuti …>> (cfr. atto di appello cit.).
Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha erroneamente liquidato la somma sopra indicata omettendo di confrontarsi con il valore della causa pari ad euro 850,00 sicché è al primo scaglione (sino ad euro 1.100,00) che occorre far pagina 5 di 6 riferimento per la liquidazione delle spese del primo grado in favore della parte vittoriosa. Nei termini si intende riformato il capo 2) della sentenza impugnata, sicché le spese per compensi dovute per il primo grado di giudizio, da liquidarsi in favore dell' , con esclusione della fase istruttoria, CP_1 determinate nei valori medi, sono pari ad euro 462,00.
3. Il parziale accoglimento del gravame, peraltro riferito al solo capo sulle spese processuali liquidate in prime cure, consente di ritenere integrata la soccombenza reciproca e, in ragione dell'esito reiettivo sul merito dell'impugnazione e, pertanto, le spese del grado sono integralmente compensate tra le parti.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso ogni diverso motivo, eccezione e deduzione, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 nr. 3883/2023 pubblicata il 5/10/2023 emessa dal Tribunale di Bari, così provvede;
1) in riforma del capo 2) della sentenza nr. 3883/2023, condanna al pagamento in Parte_1 favore dell' delle spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano per CP_1 compensi, in complessivi €. 462,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge, se dovuti;
2) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 04/11/2025
Il Presidente
Il consigliere estensore RI MITOLA
RI RA TA
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati: dott. RI Mitola Presidente dott. Michele Prencipe Consigliere dott. RI RA Caserta Consigliere - Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di registro generale 493/2024 e promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , Parte_1 C.F._1 Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA G. PASCOLI, 39 70123 BARI, presso il difensore avv. Parte_1
[...]
Appellante
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Carmelina La Gatta, elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_1
VIA PUTIGNANI, 108 70122 BARI, presso il difensore
Appellato
avverso la sentenza nr. 3883/2023 pubblicata il 5/10/2023 emessa dal Tribunale di Bari (R.G. n.
11050/2016) ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Giudizio di primo grado
pagina 1 di 6 In data 12.06.2015, l'avv. Oscar LOIODICE notificava all'Istituto appellato, sede provinciale di Bari, un atto di precetto con cui intimava il pagamento della somma complessiva di € 850,00 a titolo di compensi per la difesa di LA RD, essendone antistatario.
Con ricorso in data 15.01.2016, in opposizione avverso il precetto di pagamento di cui sopra, ricorreva l' , lamentando, fra l'altro, l'inesigibilità del credito per Parte_2 essere l'opponente debitore di un importo assai maggiore nei confronti dell' . CP_1
Il giudizio di merito introdotto a seguito dell'ordinanza con cui veniva sospesa la procedura esecutiva mobiliare intrapresa dall'appellante si concludeva con la sentenza impugnata con cui il Tribunale di
Bari accoglieva l'opposizione dell' dichiarando inefficace il pignoramento notificato da CP_1 con sua condanna al pagamento delle spese di lite. Parte_1
1.2 L'appello e i motivi
Contro la detta sentenza ha proposto appello l'avv. affidando le censure a quattro motivi di Pt_1 appello (articolati in modo confuso) e chiedendo alla Corte di:
<<… CP_ 1. Rigettare nel merito l'opposizione all'esecuzione proposta dall stante: a) la palese inefficacia, CP_ nei confronti dell di un pignoramento esattoriale notificatogli in data 14/12/2010, rispetto al credito azionato esecutivamente dall'odierno appellante, per il quale il diritto alla percezione non si era certamente maturato anteriormente alla data di notifica (14/12/2010) essendosi maturato soltanto dopo il deposito della sentenza del Tribunale di Bari – sez. lav. n.13831/2011 depositata in data
6/12/2011; b) la irrilevanza, ai fini della azionata procedura esecutiva, del procedimento amministrativo di pignoramento dei crediti, promosso da TA, in quanto palesemente estinto e/o inefficace, ai sensi del combinato disposto del comma 2 dell'art.72 bis e del comma 2 dell'art.72 del
D.P.R. 602/73, per omesso versamento nel termine di giorni sessanta (ed a tutt'oggi) di qualsivoglia CP_ somma da parte dell all'Agente della Riscossione;
nonché, per omessa notifica della citazione ai sensi dell'art.543 c.p.c., da parte dell'Agente della Riscossione;
ovvero, c) per la palese estinzione e/o inefficacia del pignoramento esattoriale, per effetto dell'annullamento del titolo esecutivo, in forza e per effetto della sentenza nr.14/9/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari e del provvedimento di sgravio totale;
ovvero, in via del tutto gradata, per prescrizione del “presunto” credito tributario;
2. Revocare il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva de qua ed il provvedimento di condanna dell'Avv. alla rifusione delle spese processuali della fase Parte_1 sommaria e della fase di merito, dichiarando l'inesistenza di qualsivoglia vincolo derivante dal CP_ pignoramento esattoriale notificato soltanto ad TA il 14.10.2010; 3. Condannare l' al
pagina 2 di 6 pagamento delle spese e competenze della fase sommaria e di entrambi i gradi del presente giudizio di CP_ merito;
4. Accertare la temerarietà dell'azione proposta dall nonché della resistenza nel giudizio di merito, avendo l' agito e resistito in giudizio con evidente mala fede e/o colpa grave, Pt_2 condannando l' opponente al risarcimento del danno, ai sensi dell'art.96 cpc, da liquidarsi Pt_2 secondo equità, valutando l'intera attività difensiva strumentale e dilatoria ed il procurato differimento, di oltre dieci anni, del pagamento del titolo esecutivo azionato, a tutt'oggi non avvenuto;
5. In via del tutto gradata, riliquidare le spese e competenze del primo grado di giudizio, applicando i parametri forensi civili ex artt.1-11, D.M. 55/2014, per le cause di valore fino ad € 1.100,00.-.
…>> (testualmente dagli atti).
Con comparsa del 09 settembre 2024, si è costituito l'Ente appellato chiedendo di dichiarare improcedibile, inammissibile o infondato l'appello con vittoria di spese.
All'udienza del 04.11.2025, previa concessione dei termini di legge per le memorie conclusive, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI della DECISIONE
2. Il solo quarto motivo di appello è fondato;
gli altri sono infondati e vanno respinti.
Col primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado deducendo <<…la inefficacia, nei CP_ confronti dell di un pignoramento esattoriale notificatogli in data 14/12/2010, rispetto al credito azionato esecutivamente dall'odierno appellante, per il quale il diritto alla percezione non si era certamente maturato anteriormente alla data di notifica (14/12/2010) essendosi maturato soltanto dopo il deposito della sentenza del Tribunale di Bari – sez. lav. n.13831/2011 depositata in data
6/12/2011…>>.
Il motivo è infondato.
Come si legge nell'atto di pignoramento presso terzi notificato all' da parte di TA (cfr. in CP_1
'Fascicolo di primo grado…' allegato alla comparsa di costituzione in appello dell' ), le somme CP_1 oggetto di pignoramento sono quelle “…dovute e debende a qualunque titolo dal Terzo (l , n.d.r.) CP_1 al Debitore (l'avv. n.d.r.)…omissis…sino alla concorrenza del credito ….di EURO Pt_1
3.948.320,33, oltre interessi di mora e compensi di riscossione maturandi sino al dì del pagamento”
(cfr. testualmente dall'atto di pignoramento di TA cit.).
Di conseguenza appare irrilevante quando dedotto col primo motivo di appello secondo cui il credito azionato nel presente giudizio era posteriore all'atto di pignoramento anzidetto dal momento che esso vincolava non solo i crediti dell'avv. verso l' , precedenti alla notifica all' dell'atto Pt_1 CP_1 CP_1 di pignoramento di TA, ma anche quelli successivi sino alla concorrenza della somma dovuta dall'appellante all'Agente per la Riscossione. pagina 3 di 6 Col secondo motivo di appello si censura l'impugnata sentenza per <<…la assoluta inefficacia, nei confronti del creditore procedente, odierno appellante, di un pignoramento esattoriale notificato CP_ soltanto all (debitore dell'odierno appellante) in data 14/12/2010 a cui non ha comunque fatto CP_ seguito l'adempimento da parte del terzo intimato, ossia il pagamento da parte dell entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, delle somme “dichiarate” dovute ad TA dall'odierna parte appellante…>> (testualmente dall'atto di appello).
Trattasi di motivo parimenti infondato.
Come infatti chiarito dal Giudice di primo grado, il pignoramento da parte di TA è stato “… notificato all' in data 14.12.2010 in relazione a tutti i crediti vantati dall'avv. nei CP_1 Pt_1 confronti dell' e la sua efficacia risulta confermata con la nota della società TA del CP_1
24.5.2013. L'eventuale vizio della notifica di tale pignoramento – che il debitore ha la possibilità di far valere in sede di opposizione – non consente, laddove non accertato, di impedire all' di CP_1 ritenere lo stesso come valido ed efficace ed idoneo, come tale, ad impedire il pagamento richiesto dall'avv. . Del resto l' nella sua posizione di terzo pignorato, non può valutare la Pt_1 CP_1 sussistenza di eventuali vizi che solo altri soggetti hanno legittimazione ed interesse a rilevare.” (cfr. sentenza impugnata).
Col terzo motivo di appello si contesta la <<…Inesistenza della pendenza attuale della procedura esecutiva promossa da TA nei confronti dell'Avv. >> (cfr. testualmente Persona_1 dall'atto di appello).
Anche tale censura investe i rapporti tra TA e l'appellante e non tra l'appellante e l' e, CP_1 pertanto, non può trovare ingresso nel presente giudizio.
Va rimarcato che il pignoramento esattoriale ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973 colpisce tutti i rapporti di credito pendenti tra debitore e terzo pignorato, indipendentemente dalla loro esigibilità. Di CP_ conseguenza, a seguito della notifica del pignoramento esattoriale l' ha legittimamente sospeso i pagamenti in favore del creditore procedente atteso che, in virtù del disposto di cui all'art. 546 c.p.c., dal giorno in cui è stato notificato l'atto di pignoramento e nei limiti delle somme precettate, esso è soggetto agli obblighi del custode che si traducono nel divieto di qualsiasi atto dispositivo. Nessun pregio giuridico riveste l'assunto del procedente circa l'inesistenza della notifica del pignoramento CP_ esattoriale, allo stesso, in qualità di debitore. Non può gravarsi il terzo ( di verificare la sussistenza di vizi del procedimento, né di offrire la prova contraria della ravvisata inesistenza della notifica al CP_ debitore principale atteso che l' nel procedimento esattoriale, riveste la qualità di terzo. Ne deriva che il creditore (avv. , a propria volta espropriato, nella sua qualità di debitore del Pt_1
pagina 4 di 6 CP_ concessionario, non può procedere esecutivamente nei confronti dell' in qualità di proprio debitore successivamente alla notifica del pignoramento attesa la indisponibilità del credito.
Per di più, come rimarcato in numerose sentenze di questa Corte, prodotte in atti dall'appellato e riferite a casi simili al presente, quanto alle doglianze relative alla mancata ricezione della notifica dell'atto per intervenuta caducazione del relativo titolo amministrativo, all'intervenuta estinzione ex CP_ lege della procedura esattoriale e all'inottemperanza dell' all'ordine di pagamento di TA, tutti argomenti sostenuti alla rinfusa nell'atto di appello, la difesa dell' ha richiamato la sentenza CP_1
n. 2118/2013 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro confermata dalla Sentenza n. 32/2015 della Corte di Appello, divenuta irrevocabile, che, definendo un giudizio di merito di opposizione all'esecuzione CP_ (artt. 615, 616 e 618 bis c.p.c.) analogo al presente, aveva accolto l'opposizione promossa dall' affermando il principio per il quale, essendo stato notificato all' un atto di pignoramento ex art. CP_1
72 bis D.P.R. n. 602/1973 promosso da TA in danno del difensore avv. sulle somme Pt_1 dovute dallo stesso ente previdenziale in favore di costui fino alla concorrenza della somma di euro
3.498.320,33, con la modalità dell'ordine di pagamento diretto, si assoggettava immediatamente il credito ad espropriazione, con tutto quel che ne conseguiva, anche ai fini dell'art. 546 c.p.c., e della responsabilità del terzo pignorato, cosicché il terzo diveniva immediatamente custode delle somme CP_ dovute. La motivazione della sentenza, del tutto condivisibile, attesta inconfutabilmente come all' fosse inibito il pagamento dei crediti in contestazione in favore dell'avv. debitore a sua volta Pt_1 verso il concessionario sicché il pignoramento promosso da costui nella presente sede deve ritenersi inefficace. Quanto alla dedotta, mancata, da parte dell' , dichiarazione di riconoscimento di debito Pt_3 nei confronti dell'avv. e rimessione delle somme ad TA in ottemperanza al Pt_1 pignoramento, va ribadito che la procedura esecutiva in contestazione era stata sospesa e all' , Pt_2 era inibita ogni attività salvo l'accantonamento delle somme, in attesa della definizione del relativo giudizio;
essendo stata, inoltre, la procedura esattoriale sospesa, la stessa non poteva ritenersi estinta ex lege. In conclusione, l'omesso pagamento del credito azionato non riviene da un'inadempienza CP_ addebitabile all' ma da un vincolo di indisponibilità dei crediti disposto dal Concessionario.
Il terzo motivo di appello è pertanto respinto.
Col quarto motivo di appello si contesta l'<<…Esorbitante condanna << al pagamento in favore dell delle spese di lite che si liquidano, in complessivi € 5.810,00, oltre rimborso forfettario CP_1 nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge se dovuti …>> (cfr. atto di appello cit.).
Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha erroneamente liquidato la somma sopra indicata omettendo di confrontarsi con il valore della causa pari ad euro 850,00 sicché è al primo scaglione (sino ad euro 1.100,00) che occorre far pagina 5 di 6 riferimento per la liquidazione delle spese del primo grado in favore della parte vittoriosa. Nei termini si intende riformato il capo 2) della sentenza impugnata, sicché le spese per compensi dovute per il primo grado di giudizio, da liquidarsi in favore dell' , con esclusione della fase istruttoria, CP_1 determinate nei valori medi, sono pari ad euro 462,00.
3. Il parziale accoglimento del gravame, peraltro riferito al solo capo sulle spese processuali liquidate in prime cure, consente di ritenere integrata la soccombenza reciproca e, in ragione dell'esito reiettivo sul merito dell'impugnazione e, pertanto, le spese del grado sono integralmente compensate tra le parti.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso ogni diverso motivo, eccezione e deduzione, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 nr. 3883/2023 pubblicata il 5/10/2023 emessa dal Tribunale di Bari, così provvede;
1) in riforma del capo 2) della sentenza nr. 3883/2023, condanna al pagamento in Parte_1 favore dell' delle spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano per CP_1 compensi, in complessivi €. 462,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge, se dovuti;
2) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 04/11/2025
Il Presidente
Il consigliere estensore RI MITOLA
RI RA TA
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