Art. 9. Convocazione e funzionamento
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 5, commi 5 e 6) 1. Il Comitato e' convocato, oltre che su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, quando ne facciano richiesta meta' piu' uno dei suoi componenti.
(( 2. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e, per lo svolgimento dei propri compiti, puo' costituire specifici gruppi di lavoro. ))
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 5, commi 5 e 6) 1. Il Comitato e' convocato, oltre che su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, quando ne facciano richiesta meta' piu' uno dei suoi componenti.
(( 2. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e, per lo svolgimento dei propri compiti, puo' costituire specifici gruppi di lavoro. ))