Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/04/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. 958/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 18/5/2023, promossa con atto di citazione da in Parte_1
persona dei Commissari Liquidatori pro tempore (C.F.: ) rappresentata P.IVA_1
e difesa in giudizio dagli avv.ti Giuliano Pavan e Piergianni Medea con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giacomo Cucco, sito in Venezia, San Polo n. 2580, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._1 CP_2
) rappresentati e difesi in giudizio dagli avv.ti Roberto Limitone, C.F._2
Francesco Cavallo e Silvia Frigo con domicilio eletto presso il loro Studio in Padova,
Galleria Borromeo n. 3, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellati
Oggetto: Appello avverso la sentenza n.1905/2022 pubblicata il 12/11/2022 dal
Tribunale di Venezia, sez. impresa – Altre controversie di competenza della Sez.
Spec. dell'impresa in materia societaria.-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
-1-
In via preliminare: accertata e dichiarata la nullità della sentenza per omessa integrazione del litisconsorte necessario e per tutti i motivi Controparte_3
meglio espressi in atto, Voglia la Corte rimettere, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la causa al primo giudice, con ogni conseguente provvedimento del caso;
In ogni caso, in riforma della Sentenza n. 1905/2022 sui capi impugnati, fermo il resto, accogliere le seguenti conclusioni già rassegnate dalla CP_4 Parte_1
:
[...]
Ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso, in via preliminare:
- accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva dell'esponente
Liquidatela come meglio evidenziato in atto, rigettando ogni domanda proposta nei suoi confronti;
- dichiararsi improcedibile e/o inammissibile e/o improseguibile ogni domanda proposta dagli attori per tutti i motivi di cui in atti, respingendosi ogni avversaria richiesta;
nel merito: rigettarsi ogni domanda proposta dagli attori poiché inammissibile e/o prescritta e/o infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in atti;
in ogni caso: con integrale rifusione di spese e compensi del presente procedimento.
Con opposizione alle istanze istruttorie ex adverso proposte per i motivi già indicati in atti”.
Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio e con condanna degli appellati a rifondere alla LCA di le spese di lite già a essi Parte_1 corrisposte sulla scorta della pronuncia di prime cure”.
Per parte appellata:
“Voglia la Corte d'Appello adita, rigettata ogni avversa domanda, istanza ed eccezione:
NEL MERITO:
-2- rigettare perché infondata in fatto ed in diritto l'impugnazione avversaria e confermare la sentenza n. 1905/2022 pubbl. il 12.11.29022 pronunciata dal Tribunale di Venezia, Sez. Specializzata Imprese, a totale definizione del predetto giudizio di primo grado.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di riforma anche parziale della sentenza impugnata:
IN VIA PRELIMINARE:
- confermarsi che è priva di legittimazione passiva in Controparte_3
relazione ai rapporti dedotti nel giudizio di primo grado, rigettare la richiesta di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. e rigettare, per essere infondata in fatto e in diritto, la domanda di nullità della sentenza per la presunta violazione ex art. 102 c.p.c. per tutti i motivi e le ragioni esposti nella presente costituzione;
- rigettare le eccezioni di improcedibilità/inammissibilità formulate dall'appellante, per i motivi in atto;
NEL MERITO: in via principale: previo accertamento dell'esistenza di un collegamento negoziale tra i dedotti contratti di finanziamento ed i dedotti contratti di compravendita di azioni e obbligazioni convertibili della intercorsi nel 2013 e Parte_1
2014 tra i signori e e Controparte_1 CP_2 Parte_1
dichiararsi la nullità ex art. 2358 cod. civ. dei suindicati contratti di
[...] finanziamento e acquisto e, per l'effetto, dichiararsi che i signori CP_1
e nulla devono a in LCA in
[...] CP_2 Parte_1
ragione dei suindicati rapporti;
in via di appello incidentale subordinato al mancato accoglimento della domanda proposta in via principale: previo accertamento della natura simulata dei dedotti contratti di finanziamento e dei collegati contratti di compravendita dei titoli
[...]
intercorsi tra i signori e Parte_1 Controparte_1 [...]
in occasione degli aumenti di capitale della del 2013 e del 2014, a CP_2 Pt_1
valere sui rapporti di c/corrente 00043-057-0173168 e di deposito titoli n. 00043-
000410462-001, dichiararsi la nullità e/o inefficacia di tali contratti ai sensi dell'art.
-3- 1414 cod. civ., con ogni conseguente statuizione, dichiarandosi per l'effetto che i sig.ri e nulla devono a Controparte_1 CP_2 Controparte_5
[...]
in ragione di detti rapporti;
[...] in via di ulteriore subordine anche di appello incidentale: accertarsi l'inefficacia ai sensi dell'art. 1322, comma secondo, cod. civ., dei dedotti contratti di finanziamento ed i dedotti contratti di compravendita di azioni e obbligazioni convertibili della
[...]
intercorsi nel 2013 e 2014 tra i signori Parte_1 CP_1
e e e, per l'effetto,
[...] CP_2 Parte_1
dichiararsi che i signori e nulla devono a Controparte_1 CP_2 [...]
in LCA in ragione dei suindicati rapporti;
Parte_1
in via ulteriormente gradata anche di appello incidentale: accertati le molteplici violazioni – precisate in parte di fatto e di diritto – agli artt. 21 e ss. TUF. e degli artt.
27 e ss. Reg. Consob n. 16190/2007, previo accertamento della natura unitaria e/o complessa dell'operazione negoziale costituita dai descritti contratti di finanziamento e di acquisto titoli e/o previo accertamento della sussistenza di un nesso economico, giuridico, fattuale, genetico, funzionale e/o strutturale tra i predetti contratti, pronunciarsi la risoluzione per inadempimento dei contratti di finanziamento e contestuale acquisto di azioni e obbligazioni convertibili conclusi tra i signori
[...]
e e e, per l'effetto, Controparte_1 CP_2 Parte_1
dichiararsi che i signori e nulla devono a Controparte_1 CP_2 [...]
in LCA in ragione dei suindicati rapporti;
Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli, ciascuno dei quali da intendersi preceduto dalla locuzione “Vero che”:
d. A partire dal 2010, e soprattutto negli anni 2013 e 2014, gli amministratori e i dirigenti di nvitavano i dipendenti della stessa a caldeggiare presso i CP_6 Pt_1 clienti l'acquisto di azioni e obbligazioni offrendo altresì l'erogazione di CP_6
prestiti volti a mettere a disposizione la provvista necessaria per pagarne il prezzo?
e. A partire dal 2010, e soprattutto in vista degli aumenti di capitale cui ha dato corso
-4- egli anni 2013 e 2014, gli amministratori e i dirigenti di istruivano” CP_6 CP_6
i dipendenti della stessa in ordine alla condotta da tenere con i clienti per Pt_1 indurli all'acquisto di azioni e obbligazioni nonché sulle circostanze da CP_6 riferire ai medesimi al fine di convincerli ad addivenire all'acquisto dei titoli in questione?
g. In sede di Aucap BPOPVI 2014, lei ha proposto al sig. una analoga CP_1
Operazione per il Parte_2
l. Lei (e/o altri funzionari rappresentava tali Operazioni ai sig.ri CP_6 CP_1
e come “pacchetti unitari” ossia come due atti negoziali (rispettivamente CP_2
l'acquisto titoli il finanziamento) tra loro correlati? CP_6
m. La correlazione tra gli atti negoziali (rispettivamente l'acquisto titoli il CP_6 finanziamento) componenti l'Operazione era intenzionale e/o programmata da parte di CP_6
y. Tali Operazioni (di acquisto titoli interamente finanziati dalla stessa CP_6
erano analoghe ad altre precedentemente e successivamente sottoscritte dal Pt_1
(cfr. docc. 4 e 9 che si rammostrano al teste) nonché da Parte_2
altri clienti?
z. Operazioni (di acquisto titoli interamente finanziati dalla stessa CP_6 Pt_1
analoghe a quelle sottoscritte dai sig.ri e venivano proposte da CP_1 CP_2
i propri clienti in modo seriale soprattutto negli anni 2013-2014? CP_6
cc. Con riferimento alle due Operazioni sottoscritte dai sig.ri e , i CP_1 CP_2
documenti relativi agli acquisti dei titoli egolati sul conto corrente 0173168 CP_6
(cfr. doc. 2, pp. 2 e 15, e 38, p. 2, che si rammostrano al teste) sono intenzionalmente correlati – quanto a tempistiche, importi e finalità – agli aumenti del fido sottoscritti rispettivamente in data 29.8.2013 e 26.6.2014 (di cui ai docc. 6 e 8 che si rammostrano al teste)? dd. Con riferimento alle due Operazioni sottoscritte dai sig.ri e , lei CP_1 CP_2
(e/o altri funzionari ha mai prospettato la conclusione di alcuno degli CP_6
acquisti dei titoli egolati sul conto corrente 0173168 (cfr. doc. 2, pp. 2 e 15, CP_6
e 38, p. 2, che si rammostrano al teste) indipendentemente dagli aumenti del fido sottoscritti rispettivamente in data 29.8.2013 e 26.6.2014 (di cui ai docc. 6 e 8 che si
-5- rammostrano al teste)? ee. I questionari per la valutazione della adeguatezza e dell'appropriatezza al profilo e alle esigenze del risparmiatore degli investimenti ai sensi della cd. “direttiva Mifid”, relativi ai sig.ri e per le Operazioni, venivano precompilati e, CP_1 CP_2 all'occorrenza, modificati unilateralmente dalla in modo da rendere le ridette Pt_1
Operazioni apparentemente "adeguate”?
Per tutti i capitoli di prova sopra elencati si indica a testi il sig. , già Testimone_1
funzionario ncaricato della gestione dei rapporti dei signori e CP_6 CP_1
, con domicilio in Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., sita in 36100 Vicenza CP_2
(VI), Contrà del Monte n. 11.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio
(incluso rimborso forfetario, iva e cpa come per legge)”.
Motivi della decisione
In fatto.-
Relativamente alle ragioni di fatto delle domande della parte attrice e delle difese della parte convenuta può farsi richiamo a quanto in proposito contenuto nella sentenza di primo grado, che ne reca una chiara e dettagliata esposizione.
1.“Con atto di citazione del 17.06.2020 i coniugi e hanno Controparte_1 CP_2
convenuto in giudizio esponendo di esser stati clienti Parte_1 storici della banca in bonis aver intrattenuto
- un rapporto di conto corrente il n. 00043-057-0173168 oggi confluito nel c/c n. 1000/575 acceso presso Controparte_3 pagina 4 di 22
- un conto deposito titoli n. 00043-000410462-001 collegato con il predetto c/c conto titoli oggi confluito nel c/titoli n. 3100/410462 acceso presso Controparte_3
Il ha altresì dichiarato di essere imprenditore da anni alla guida di Caseificio Dal CP_1
Pozzolo s.rl. Unipersonale anch'essa avente rapporti con la Parte_1
Nell'ambito del rapporto pluriennale e di reciproca fiducia che intercorreva tra la e gli Pt_1 odierni attori, a far data dal 2013 la aveva iniziato ad avanzare nei loro confronti, Pt_1 tramite il proprio funzionario la proposta di aderire all'aumento di capitale e prestito Tes_1 obbligazionario “ 5% 2013/2018 convertibile con facoltà di Parte_1 rimborso azioni” previsto nello stesso anno.
-6- Tale proposta di adesione veniva rappresentata agli odierni attori come fondamentale sostegno a un asserito programma di espansione della BA, che avrebbe dovuto condurre all'ulteriore rafforzamento dell'Istituto.
Hanno esposto che il aveva fatto presente di non essere interessato a un simile CP_1 investimento, anche in considerazione dell'elevato ammontare di titoli già presenti CP_6 nel portafoglio cointestato agli attori. Inoltre essendo stato rappresentato che l'operazione di acquisto in discorso avrebbe dovuto riguardare un numero di azioni dal controvalore di oltre
100 mila Euro gli attori avevano anche precisato di non essere nelle condizioni di impegnare una tal somma per simili fini.
In risposta sia il che gli ulteriori funzionari dirigenti di interessatisi Tes_1 CP_6 all'operazione, recatisi presso il domicilio degli attori, avevano fornito ampie rassicurazioni ai coniugi , specificando che la prospettata operazione non avrebbe implicato Persona_1 per loro alcun impegno, né in termini di esborsi, né come rischio atteso che:
- “i fondi necessari all'acquisto sarebbero stati forniti in toto dalla mediante Pt_1
l'accensione, in capo ad essi, di un'apposita apertura di credito a copertura di tale operazione;
- non gli sarebbe stato richiesto di sostenere alcun onere in ragione di tale finanziamento, posto che questi sarebbero stati integralmente assolti dallo stesso Istituto (al netto degli accrediti che si sarebbero originati a titolo di rendimento);
- non vi sarebbe stato da temere alcuna variazione del corso azionario dei titoli in questione,
e ciò in ragione del consolidato trend rialzista delle azioni oltre che in ragione del CP_6 dominio su tale valore esercitato dal C.d.A. della BA;
- a prima richiesta, e comunque entro la scadenza prevista dal finanziamento, la BA avrebbe riacquistato l'intero pacchetto azionario ed estinto il correlato finanziamento, lasciandoli immuni da qualunque aggravio e/o spesa”.
Essendosi i coniugi dichiarati disponibili alle condizioni precisate, era stata posta in essere la operazione: era stata sottoscritta dal solo – che così ne era divenuto unico CP_1 intestatario- presso la sua abitazione la adesione all'aumento di capitale del 2013 mediante l'acquisto di un pacchetto di azioni e di obbligazioni convertibili ciascuno per un controvalore di € 54.562,00 e così per un totale di € 109.125,00 da contabilizzarsi a debito sul conto corrente n. 00043-057-0173168; era stato altresì sottoscritto da entrambi i coniugi un contratto di apertura di linea di credito per elasticità di cassa per € 200.000,00 a valere sul predetto conto corrente aumentando, per l'effetto, un fido già concesso di € 20.000,00 ad €
220.000,00. Da detto conto la aveva effettuato poi il duplice prelievo di € 54.562,50 Pt_1
-7- con la causale “titoli”.
Hanno inoltre affermato che poco meno di un anno dopo a giugno 2014 essi attori erano stati nuovamente compulsati da esponenti della che, presso la sede Pt_1 Parte_1 del sita a Grisignano di Zocco avevano avanzato una nuova proposta Parte_2 in termini analoghi a quelli già concordati ed attuati in occasione del precedente aumento di capitale, con apertura di un fido di € 800.000,00 a valere sul conto corrente n. 00043-057-
0173168 finalizzato al totale impiego della somma per acquisto di azioni della del CP_6 corrispondente controvalore. Anche in tal caso stanti le rassicurazioni degli esponenti della era stata sottoscritta dal la documentazione relativa all' adesione Pt_1 CP_1 all'aumento di capitale della mediante acquisto di un pacchetto di 12.800 azioni per il Pt_1 prezzo di € 800.000,00 da contabilizzarsi a debito sul conto corrente n. 00043-057-0173168; era stato altresì sottoscritto da entrambi i coniugi un contratto di apertura di linea di credito per elasticità di cassa per € 800.000,00 a valere sul predetto conto corrente aumentando, per l'effetto, il fido in essere di € 220.000,00 a complessivi € 1020.000,00 Da detto conto la aveva effettuato poi il prelievo di € 800.000,00. Pt_1
Ciò esposto hanno affermato che sia in occasione dell'aumento di capitale del 2013 che in quella del 2014 erano state poste in essere operazioni legate da nesso di interdipendenza e caratterizzate ciascuna da un nesso teleologico tra affidamento e acquisto titoli che imponeva di considerarle unitariamente.
Hanno dato atto delle vicende che avevano interessato la BA e della messa in liquidazione coatta amministrativa della stessa e dell'azzeramento del valore dei titoli ed hanno affermato che le formulate domande erano limitate ad ottenere l'accertamento negativo della posizione creditoria della banca e quindi ai fini di liberarsi da debiti nascenti dalle suddette operazioni in ragione degli affidamenti concessi: di qui la loro procedibilità nei confronti della Liquidatela,.
Hanno dedotto che:
- i relativi contratti era nulli e/ inefficaci per assenza ab origine di qualsivoglia volontà negoziale nel senso dell'efficace compimento delle operazioni di acquisto dei titoli CP_6 dunque per la natura simulata degli acquisti ex art 1414 cc.
- i relativi contratti di acquisto azioni e di finanziamento erano nulli ai sensi dell'art. 30, comma 7, TUF, in quanto sottoscritti fuori dalla sede della BA e mancanti dell'indicazione della facoltà di recesso per il cliente nonché ai sensi dell'art 31 TUF per carenza in capo ai funzionari della BA e Bosso) che avevano materialmente sottoposto l'acquisto dei Tes_1 titoli all'esterno dei locali della della qualifica di “intermediario finanziario”; Pt_1
-8- - i relativi contratti di acquisto azioni e di finanziamento erano altresì nulli per esser stati posti in essere in violazione della disciplina prevista dall'art. 2358 cc, norma inderogabile che sancisce il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie e si trattava comunque di operazioni insuscettibili di giudizio di meritevolezza ex art 1322 cc.
- i contratti dovevano esser risolti perché la BA aveva violato le disposizioni di cui all'art. 21 ess del TUF, così come integrate dal regg. 16190/2007 CP_7
Gli attori hanno altresì da ultimo sottolineato il contegno gravemente decettivo tenuto negli anni da mediante collocamento abusivo del proprio capitale dalla Parte_1 banca scorrettezza dei comportamenti tenuti dalla e hanno formulato le conclusioni di Pt_1 merito trascritte in premessa.
si è costituita in giudizio eccependo la improcedibilità delle Parte_1 domande attoree sottolineando la portata omnicomprensiva della norma di cui all'articolo 83
TUB operante anche con riguardo alle domande di accertamento negativo del credito. Ha osservato che una pronuncia di nullità postulava “l'ancillare accertamento sia del collegamento negoziale sia del credito restitutorio afferente al prezzo delle azioni il che, all'evidenza, non può avvenire al di fuori del concorso (e in spregio alla par condicio creditorum)”; altresì, postulava un'inammissibile compensazione tra il credito restitutorio del finanziamento e quello del prezzo delle azioni (domanda quest'ultima che potrebbe essere avanzata nei confronti della LCA, unicamente in sede concorsuale).
Ha anche osservato che- come ammesso e documentato da parte attrice - il conto corrente su cui erano appoggiati gli affidamenti de quibus e il dosser titoli erano stati ceduti, ante giudizio, a con conseguente carenza di legittimazione passiva della Controparte_3 convenuta.
Ha in ogni caso contestato anche nel merito le pretese attoree […]
Quanto alla pretesa simulazione (assoluta) ha affermato che anche a seguire la
“ricostruzione” attorea non si evinceva affatto che vi fosse una comune volontà delle parti a che i negozi non producessero i loro effetti essendovi per contro la volontà che essi producessero effetti, seppur in tesi provvisori;
comunque vi era quantomeno la volontà della banca di cedere effettivamente i titoli.
Quanto alla asserita nullità per violazione dell'art 30 TUB ribadita la improcedibilità della domanda, ha osservato che mancava la prova dell'intervenuta compilazione (e sottoscrizione) dei contratti in luogo diverso dalla filiale. In ogni caso ha dedotto che norma invocata non era applicabile alla fattispecie posto che da un lato parte attrice aveva aderito in qualità di socio all'aumento di capitale e dall'altro in ogni caso la norma non era applicabile ai
-9- contratti di affidamento o di conto corrente;
né la previsione di recesso era in ogni caso predicabile in fattispecie di sottoscrizione di aumento di capitale e di affidamento.
Ha poi rilevato la inapplicabilità della previsione dell'art. 2358 c.c. (dettata in tema di società per azioni) alle società cooperative, quale era al tempo comunque dedotto che CP_8 detta norma non era applicabile alla sottoscrizioni di obbligazioni del 2013 riferendosi la norma ai soli titoli azionari;
ha anche affermato che nel caso di ritenuta applicabilità della norma de qua la sua violazione avrebbe concretizzato una mera responsabilità gestoria e non nullità negoziali. Non era poi configurabile l'invocata nullità ai sensi degli articoli 1322 e
1418 c.c. posto chi i singoli negozi avevano una loro una precisa (e tipica) causa e non vi era collegamento negoziale, né tanto meno un'unica operazione complessa
Ha ribadito la improcedibilità e comunque infondatezza della domanda di risoluzione.
Ha da ultimo eccepito “la prescrizione delle pretese ai sensi dell'art. 2949 c.c. e, comunque, di tutte le richieste ultra quinquennali (anche a titolo di responsabilità pre contrattuale e/o aquiliana) fatte valere dalla controparte”
Concessi i termini ex art 183 VI comma c.p.c., è stata svolta anche istruttoria orale;
all'esito sulle conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta in decisione con termine conclusionali e repliche”.
2. Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, con sentenza n. 1905/2022, rigettava le eccezioni della convenuta e accoglieva le domande attore e, accertata la nullità dei collegati negozi del 2013 e del 2014 di affidamento e di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili in azioni, ha dichiarato che nulla era dovuto dagli attori alla banca convenuta a titolo di adempimento dei contratti di affidamento stipulati, con condanna della Controparte_9
alla rifusione delle spese di lite.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello Controparte_9
affidato a sette motivi.
[...]
Con il primo motivo, parte appellante contesta la statuizione del giudice di rigetto dell'eccezione di legittimazione attiva che era stata svolta in prime cure.
Con il secondo motivo di appello, sostiene l'improcedibilità ai Parte_3 sensi dell'art. 83, comma 3 del TUB, delle domande di accertamento sostenendo che
“non può essere promossa (o proseguita) alcuna azione nei confronti della BA (in liquidazione) né può essere avviata nessuna esecuzione forzata o procedimento cautelare” (pag. 15, atto di citazione in appello).
-10- Con il terzo motivo, parte appellante afferma che l'art. 2358 c.c. non troverebbe applicazione alle società cooperative in forza del richiamo dell'art. 2519, comma 1,
c.c. Con il quarto motivo, sostiene che il Tribunale di Venezia Parte_3 avrebbe errato nel riconoscere il collegamento negoziale tra l'affidamento e l'acquisto dei titoli della banca, difettando una prova sufficiente di tale collegamento.
Con il quinto motivo di impugnazione, l'appellante sostiene che la violazione dell'art. 2358 c.c. non determinerebbe la nullità dei contratti di investimento, finanziati con denaro messo a disposizione dalla banca.
Con il sesto motivo sostiene che la previsione dell'art. 2358 c.c. non Parte_3
potrebbe trovare applicazione con riguardo alle obbligazioni convertibili.
Con il settimo motivo si chiede la riforma della sentenza in punto di condanna alle spese.
4. Si sono costituiti in giudizio e che Controparte_1 CP_2
hanno resistito al gravame formulando, a loro volta, appello incidentale condizionato e riproponendo, ai sensi dell'art. 346 cpc, le domande di primo grado (i. nullità dell'operazione ex art. 1322 c.c.; ii. nullità e/o risoluzione degli acquisti per violazione degli artt. 21 e ss. TUF e degli artt. 39 e ss. Reg. Consob 16190/2007 incombenti sull'intermediario) che il tribunale ha ritenuto assorbite nella decisione sulle domande formulate in via principale da e . Parte_4 CP_2
4.1. Secondo parte appellata il giudice avrebbe errato nel rigettare la domanda di nullità per simulazione. Si sostiene l'essenzialità, ai fini della nullità dei contratti, delle dichiarazioni rilasciate dall'ultimo amministratore delegato di Parte_1
prima dell'ingresso di quest'ultima in l.c.a. e contenute nell'esposto avanti
[...] alla Procura della Repubblica territorialmente competente che “rilevano quale
“principio di prova per iscritto” ex art. 2724 cod. civ. necessario e sufficiente proprio al fine di superare le preclusioni istruttorie di cui all'art. 2722 cod. civ.” (pag. 54, comparsa di costituzione in appello). Inoltre contesta la statuizione del giudice nel punto in cui non considera raggiunta la prova della simulazione, nemmeno all'esito delle prove orali, sostenendo, invece, l'importanza dell'escussine testimoniale che conferma “che nessuna richiesta di acquisto di partecipazioni è stata mai avanzata dai signori e alla BA” (pag. 55, comparsa di costituzione in CP_1 CP_2
appello).
-11- 5. La causa era rimessa in decisione all'udienza del 10/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
In diritto.-
a.) La materia del contendere e la decisione del tribunale
6. Con la sentenza impugnata, per quanto in questa sede rileva, il primo giudice ha ritenuto di non poter accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di in quanto il contenzioso in oggetto, instaurato Controparte_10
nel 2020, rientra tra quello escluso dal perimetro del contratto di cessione tra la
Con e . Controparte_9
Il primo giudice ha osservato che il contratto di cessione inter partes (prodotto quale doc. n. 15 dalla banca) “in conformità alla suddetta previsione dell'art. 3 del D.L n.99 del 2017, stabilisce all'art.
3.1.4 lett b) che “costituiscono 'Passività Escluse' “i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA (ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA stesse nel 2017, nonché i relativi fondi”
(v. art.
3.1.4 lettera b (i)); in punto “contenzioso”, il contratto esclude altresì dal perimetro di cessione “qualsiasi contenzioso e relativi effetti negativi … diverso dal
Contenzioso Pregresso ” (v. art.
3.1.4.b vi) laddove per contenzioso pregresso si intende quello relativo a “giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione” (v. art.
3.1.2.b vii ) e cioè alla data del 26/6/2017 (v. art. 6.1.2).” (pag. 8, sentenza impugnata).
Pertanto, posto che il contezioso in oggetto risulta instaurato nel 2020 (e quindi dopo la cessione), la legittimazione deve ritenersi rimasta in capo a Controparte_9
il tribunale ha quindi rigettato l'eccezione di improcedibilità delle
[...]
richieste di nullità correlate alla domanda di accertamento negativo di nulla dovere.
In merito alla domanda di parte attrice di simulazione, il primo giudice l'ha ritenuta inaccoglibile, non ritenendo a tal fine sufficiente l'articolo di giornale che la parte attrice aveva depositato in giudizio per cercare di superare il principio di prova scritta ex art. 2724 c.c. (articolo giornalistico che dava conto di un esposto presentato alla
Procura della Repubblica dall'ultimo amministratore di il Parte_3
quale riferiva in modo sintetico la prassi di concedere finanziamenti da investire in titoli azionari della BA), così come nessun convincente elemento circa la dedotta
-12- simulazione poteva trarsi all'esito delle prove orali. Il tribunale ha altresì rigettato la domanda di nullità ex art. 30 TUF e art. 31 TUF.
Il primo giudice ha quindi accertato la nullità dei collegati negozi di affidamento per complessivi € 109.125,00 del 2013 e di acquisto azioni e obbligazioni convertibili e la nullità dei collegati negozi di affidamento per complessivi € 800.000,00 del 2014 e di acquisto titoli, ravvisando nelle fattispecie esaminate il collegamento negoziale tale da realizzare “il perseguimento di uno specifico comune interesse ovvero quello di acquisto finanziato dalla BA delle azioni proprie della stessa” con ciò integrandosi la violazione dell'art. 2358 c.c.
b.) Disamina dei motivi di appello.
7. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 102 cpc, nella parte in cui il giudice ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Parte_3
sul rilievo che “il contenzioso in oggetto è con tutta evidenza sorto dopo la
[...]
cessione essendo stata la controversia instaurata nel 2020: trattasi pertanto di contenzioso escluso dall'aggregato per il quale legittimazione è rimasta in capo a
(pag. 9, sentenza primo grado). Controparte_9
7.1. Si lamenta la mancata considerazione, da parte del giudice, del fatto “che il rapporto contrattuale derivante dai finanziamenti contestati è stato ceduto ante causam a Intesa San Paolo e che per tale ragione, oltre a difettare l'esclusiva Cont legittimazione della , sussisteva e sussiste un litisconsorzio necessario tra le parti” (pag. 11, atto di citazione in appello).
7.2. Il motivo di appello non può essere accolto.
La prospettazione della sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario con il soggetto ( ) che, secondo l'appellante, si sarebbe reso cessionario Controparte_12
“ante giudizio” dei “rapporti di finanziamento” oggetto di questo giudizio, non risulta fondata.
Il motivo si poggia sull'assunto della cessione del rapporto per cui è causa in epoca precedente l'instaurazione di questo giudizio e sul rilievo che il giudizio verte
“essenzialmente sulle sorti di finanziamenti originariamente erogati dalla banca in Con liquidazione e in cui è di fatto subentrata in forza della cessione del 26.6.2017”, a fronte di una espressa sollecitazione degli attori di “una pronuncia con attitudine al giudicato sulla validità dei finanziamenti e non soltanto un accertamento meramente
-13- incidentale sulla questione, quale logico presupposto di ulteriori domande” (atto di appello, pag. 10-12).
Il motivo non si fa carico di affrontare - e tanto meno confutare - l'analisi delle disposizioni normative e della regolamentazione negoziale del contratto di cessione compiuta dal tribunale per pervenire alla conclusione poi sottoposta a impugnazione.
Sul punto infatti il tribunale, nel paragrafo intitolato “Eccezione di difetto di legittimazione passiva”, ha diffusamente esplicato che, risalendo il contenzioso oggetto di questa controversia al 2020, deve ritenersi alla luce delle disposizioni normative e contrattuali “escluso dall'aggregato” ossia dall'Insieme Aggregato oggetto della cessione, proprio in quanto sorto dopo la cessione.
Segnatamente il primo giudice ha osservato che «in ottemperanza al disposto dell'art. 2, comma 1, lett. c) e dell'art. 3, comma 1 del D.L. 99 del 25 giugno 2017, i
Commissari Liquidatori di hanno stipulato con Parte_1 [...]
un contratto di cessione, che ha avuto ad oggetto un “Insieme CP_3
Aggregato” di beni, diritti, rapporti giuridici, attività, passività. Per quel che qui interessa i sensi dell'art. 3, comma 1 D.L. 99 del 2017 (v doc 14 della convenuta) sono esclusi dalla cessione, tra altro:
- i debiti delle Banche messe in lca nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di titoli poste in essere anche in violazione della normativa sui servizi di investimento (v. art. 3 comma 1 lett.
b) DL. 99/17);
- le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività (v. art. 3, comma 1, lett. c) DL.
99/17).
Il contratto di cessione (v doc 15 della convenuta) tra ed Parte_1
, opponibile anche ai terzi, in conformità alla suddetta Controparte_3 previsione dell'art. 3 del D.L n.99 del 2017, stabilisce all'art.
3.1.4 lett b) che
“costituiscono 'Passività Escluse' “i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi)
e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle
Banche in LCA (ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazione presentate dalle
Banche in LCA stesse nel 2017, nonché i relativi fondi” (v. art.
3.1.4 lettera b (i)); in
-14- punto “contenzioso”, il contratto esclude altresì dal perimetro di cessione “qualsiasi contenzioso e relativi effetti negativi … diverso dal Contenzioso Pregresso ” (v. art.
3.1.4.b vi) laddove per contenzioso pregresso si intende quello relativo a “giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione” (v. art.
3.1.2.b vii ) e cioè alla data del 26/6/2017
(v. art. 6.1.2).
Inoltre, l'art. 3, comma 2, Dl 99/17 prevede che. anche in deroga all'art 2741cc , “Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1” . Con Il contratto di cessione tra la lca e ha dunque Controparte_9 recepito quanto disposto dal D.L 99 /17: quest'ultimo si inserisce in un contesto che è quello della disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle banche in crisi, con previsioni speciali volte a contenere i rischi sistemici dell'insolvenza delle Banche
Venete e a ottemperare ai vincoli di cui alla decisione relativa a e Parte_5
della Commissione europea autorizzativa della Parte_1 concessione di aiuti di Stato emessa per porre rimedio a un “grave turbamento” del mercato interno, ai sensi dell'art. 107,comma 3, lett. b), Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. In tale contesto la previsione nel DL 99 /2017 dei divieti di cessione di cui si è detto riguardanti i debiti derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche è del tutto legittima e congruente con il quadro normativo ed autorizzativo di cui trattasi, ispirato quanto agli investitori al principio comunitario del “burden sharing” secondo cui gli investitori nelle banche in dissesto devono partecipare ai costi di ristrutturazione.
L'esclusione dalla opponibilità al cessionario di debiti non ricompresi nel perimetro della cessione e l'esclusione dall'aggregato ceduto del contenzioso sorto successivamente (anche se ancorato a fatti antecedenti) appare poi coerente con la finalità di limitare il trasferimento ai soli contenziosi, per i quali il costo sia determinabile già al momento del contratto, escludendo le liti successive, a tale data non prevedibili» (sentenza appellata, pag. 8-9).
Come detto, il motivo non si fa carico di affrontare e confutare tali argomentazioni, in Con disparte il rilievo che sostenere che negli affidamenti “è di fatto subentrata ”
(appello, pag. 12) non milita affatto a favore della tesi patrocinata dall'appellante.
Neppure trova riscontro, nelle conclusioni definitivamente assunte dagli attori, come
-15- riportate anche dalla sentenza appellata, la formulazione da parte dei Parte_6
di una domanda diretta all'accertamento di una pronuncia sulla invalidità dei
[...]
Con contratti con riguardo a : la richiesta degli attori è chiaramente circoscritta all'accertamento di nulla dovere alla banca in l.c.a. [“nulla devono a Parte_1
in l.c.a. in ragione di detti rapporti”: v. conclusioni sub a), b), c) e d.)].
[...]
La parte attrice non ha inteso dunque far valere e/o chiedere l'accertamento di alcun credito nei confronti della banca in L.C.A., ma si è limitato (solo ed esclusivamente) a chiedere l'accertamento dell'invalidità o inefficacia, sotto i vari profili evidenziati, delle operazioni di finanziamento e di correlato acquisto di titoli azionari e obbligazionari della stessa banca finanziatrice e ad avanzare una conseguente istanza di liberazione dai relativi obblighi contrattuali, senza alcun'altra statuizione implicante l'accertamento dell'esistenza di crediti in capo al medesimo, bensì, piuttosto, esclusivamente, l'inesistenza del credito vantato dalla banca in ragione del compimento di dette operazioni bancarie-finanziarie.
In definitiva, sul punto, il motivo non supera il vaglio di ammissibilità, in ragione della mancata ragionata critica alla motivazione spesa dal tribunale per giungere alla Con conclusione della esclusione del rapporto dalla cessione a e, comunque, si rivela infondato alla stregua della formulazione del petitum sostanziale formulato dagli attori e sopra riportato e delle considerazioni ora svolte.
8. Con il secondo motivo di appello, sostiene che le Parte_3 domande di accertamento sarebbero improcedibili ai sensi dell'art. 83 del TUB, posto che “dalla data di insediamento degli Organi Liquidatori (e, comunque, dal sesto giorno successivo alla data di adozione del provvedimento che ha disposto la LCA) non può essere promossa (o proseguita) alcuna azione nei confronti della BA né può essere avviata nessuna esecuzione forzata o procedimento cautelare (cfr. art. 83 D.Lgs. n. 385/1993)” (pag. 15, atto di citazione in appello).
8.1. Il motivo non può essere accolto.
L'art. 83, co. 3, del T.U.B. (secondo cui: “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è
-16- competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”) dev'essere interpretato conformemente al disposto dell'art. 52 della legge fallimentare, ossia nel senso che solo le pretese creditorie, o restitutorie, esercitate in giudizio divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale. Non divengono viceversa improcedibili le domande di mero accertamento della nullità di contratti, o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia contestualmente valere un credito, da riconoscersi – questo sì – solo in sede concorsuale. Sarebbe d'altra parte incoerente sostenere che, mentre le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa siano comunque esercitabili
(dagli organi della Liquidazione), per quanto davanti al Tribunale ordinario (v. l'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 83), le azioni che non riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non possano essere a loro volta liberamente esercitate davanti all'autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, divengano improcedibili. Tale assunto, sul quale insiste la banca appellante, sostanziandosi in una sorta di immunità giudiziaria, si pone, d'altra parte, in evidente contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24, primo comma, della Costituzione.
Invero, da un lato, la banca insolvente, sottratta ad ogni azione civile, verrebbe trattata, senza alcuna giustificazione, in modo diverso dalle altre imprese sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa;
dall'altro, e per contro, resterebbe preclusa sine die, per chi ha intrattenuto rapporti con la banca, la tutela giurisdizionale dei propri diritti, atteso che la verificazione dello stato passivo ha esclusivamente ad oggetto l'accertamento dei crediti nei confronti dell'impresa insolvente e non anche l'accertamento dei crediti dell'impresa già in bonis nei confronti dei terzi (o, per l'appunto, l'accertamento negativo di tali crediti), né, tantomeno, l'accertamento di invalidità negoziali. Il testo unico bancario non prevede, infatti, la possibilità di esaminare, in sede amministrativa, domande diverse dalle pretese creditorie o restitutorie nei confronti della banca insolvente, disciplinando esclusivamente, nell'art. 86, la verifica dello stato passivo (in cui “i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi” e possono domandare “il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i
-17- documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti”), e nell'art. 87, l'eventuale giudizio di opposizione. In altri termini, la locuzione normativa secondo cui contro la banca in liquidazione non può essere promossa, né proseguita, alcuna azione, va letta valorizzando il richiamo a quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e 92.3, rispettivamente relativi alle opposizioni allo stato passivo, all'esecutività delle sentenze, alle insinuazioni tardive dei crediti e alle opposizioni al piano di riparto. Sono tutti richiami normativi accomunati dall'inerenza a pretese creditorie che vanno “ordinate” secondo la logica concorsuale, e la loro inclusione nella norma significa logicamente che la disciplina dell'improcedibilità coinvolge esclusivamente pretese creditorie, sicché la lettura combinata della locuzione
(apparentemente preclusiva di ogni azione) e dei richiami normativi – valorizzandosi la connessione tra le parole quale criterio interpretativo ex art. 12 delle preleggi – porta a concludere che la regola dell'improcedibilità è posta e illustrata in funzione delle sole azioni idonee ad incidere sulla formazione dello stato passivo, e tali sono solamente quelle inerenti alla deduzione in giudizio di crediti.
La conseguenza dell'accoglimento della tesi sostenuta dalla difesa della l.c.a. sarebbe d'altra parte, incongrua, in quanto colui che ha interesse all'accertamento dell'invalidità di un negozio giuridico senza che da tale accertamento discenda una pretesa restitutoria o risarcitoria non potrebbe esercitare il proprio diritto, ovvero dovrebbe attendere (magari per anni) che la banca in l.c.a. (o l'eventuale cessionario del credito) si determini a richiedergli il pagamento del finanziamento, ben potendo avere un interesse attuale e concreto ad ottenere in via immediata una statuizione che rimuova in via definitiva lo stato di incertezza derivante dalla (per quanto solo apparente) esistenza del debito, interesse da ritenersi certamente meritevole di tutela. Né la parte appellante è stata in grado di addurre convincenti elementi idonei a superare la evidenziata palese incongruità che inevitabilmente consegue alla opzione interpretativa dalla stessa sostenuta.
Anche il profilo relativo ad una implicita “compensazione” che la domanda diretta all'accertamento di nulla dovere alla banca sottenderebbe non è persuasivo.
In proposito, occorre prendere le mosse dalla considerazione della operazione nel suo complesso e rilevare che la nullità di tale complessiva operazione comporta che in forza della nullità del finanziamento la banca può vantare un credito restitutorio in
-18- relazione al capitale prestato, ma in forza della nullità dell'acquisto delle azioni il cliente vanta a propria volta un corrispondente credito restitutorio delle somme versate quale corrispettivo delle azioni.
In linea astratta, data la presenza di reciproche obbligazioni derivanti da un unico rapporto giuridico, trova applicazione l'istituto della c.d. compensazione impropria, secondo cui, in presenza di una operazione unitaria, quale dev'essere qualificata quella in esame, l'accertamento delle reciproche ragioni di credito tra le parti e il consequenziale accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite di dare/avere può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, trattandosi di poste all'interno di un unico rapporto negoziale, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione c.d. propria, che, invece, per poter operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte (da ultimo, Cass. n. 3856/2020).
In definitiva, sul punto, deve quindi confermarsi la statuizione per cui sono procedibili
– non potendo trovare legittima cognizione in altra sede e non incidendo sullo stato passivo della banca insolvente – le domande proposte da parte attrice volte all'accertamento negativo dei crediti della banca in l.c.a. scaturiti dalla complessiva operazione in esame in termini di simulazione o comunque di accertamento dell'effettiva volontà delle parti (cfr. in questo senso, tra le altre, App. Venezia, sentenza n. 1817/2023; App. Venezia, sentenza n. 1922/2023; App. Venezia sentenza n. 1903/2024; App. Venezia 1076/2024, peraltro espressive di un orientamento che, in consapevole modifica di quello in precedenza seguito, deve ritenersi ormai costante in questa Corte veneta).
9. Con il terzo motivo di gravame, parte appellante afferma l'inapplicabilità dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative (quale era al tempo ) in Pt_1 Parte_1 forza del richiamo dell'art. 2519, comma 1, c.c. Si sostiene che i vincoli di finanziamento di cui all'art. 2358 c.c., previsto per le società per azioni, risultano contrastanti con la natura di società cooperativa della banca e con la sua finalità mutualistica. Questa norma potrebbe essere considerata applicabile, in astratto, dall'art. 2519 c.c., sebbene nei limiti della compatibilità, ma ciò viene escluso dal disposto dell'art. 2525, ultimo comma, c.c.
10. Con il quinto motivo di appello si sostiene che la violazione dell'art. 2358 c.c. non determinerebbe la nullità dei contratti di investimento finanziati con denaro
-19- fornito dalla banca “bensì tutt'al più, un'ipotesi di responsabilità gestoria, trattandosi di atto di gestione compiuto dagli amministratori eccedendo ai propri poteri di rappresentanza e gestione, anche attese le condizionalità anche formali (in primis l'autorizzazione assembleare) imposte agli amministratori” (pag. 42, atto di citazione in appello).
11. I motivi terzo e quinto, incentrati, rispettivamente, sull'inapplicabilità della previsione dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative (come all'epoca la banca) e, in caso di ritenuta applicabilità del divieto sancito dal citato art. 2358 alle società cooperative, sulle conseguenze della violazione di esso, possono trovare una congiunta trattazione, sollevando questioni fra loro strettamente connesse.
11.1. I motivi sono privi di fondamento.
11.2. Anche in riferimento alla questione dell'applicabilità dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative e, per quanto qui interessa, alle banche costituite in forma di società cooperativa, nonché con riguardo alle conseguenze della violazione del divieto di c.d. assistenza finanziaria contenuto nella ricordata disposizione normativa, questa corte è giunta a un approdo ribadito in molteplici decisioni rese in occasione delle controversie originate dalla crisi delle banche venete e pienamente convergente con quello esposto nella gravata sentenza (fra le altre: App. Venezia sentenze nn.
58, 649, 756, 966, 982, 1272, 1456, 1903 del 2024).
11.3. In ogni caso, va riscontrato che la s. Corte ha di recente accreditato tale interpretazione (sentenza n. 372/2025) enunciando il seguente principio: “l'art. 2358
c.c., lì dove vieta alla società di accordare prestiti ovvero fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, salve le condizioni legittimanti ivi previste, è compatibile e dunque applicabile alle società cooperative per azioni nonché, e a maggior ragione, alle banche popolari che ne rivestono la forma”.
Nella motivazione della richiamata sentenza si espongono le motivazioni a sostegno dell'enunciato principio, motivazioni che questa corte condivide e fa proprie:
«a) l'art. 2358 c.c., nel testo in vigore (introdotto dal d.lgs. n. 142/2008, in attuazione della direttiva 2006/68/CE), lì dove prevede che “la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti … per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste” dallo stesso “articolo”, e, dunque, vieta il compimento di operazioni di assistenza finanziaria funzionali all'acquisto delle azioni proprie della società
-20- mutuante (salvo che non sussistano le condizioni stabilite dalla stessa, la cui mancanza
“determina l'espansione del divieto, perché è codesto - e non il suo contrario - a integrare la regola generale”: Cass. n. 28148 del 2023, in motiv.), è una norma senz'altro compatibile e, come tale, applicabile alle società cooperative e, per l'effetto, alle banche popolari che ne rivestono la forma;
b) tale disposizione detta una norma imperativa di grado elevato, la sua violazione (compiuta attraverso la concessione di un finanziamento funzionale all'acquisto di azioni proprie ed in mancanza, come accertato nel caso in esame, delle condizioni legittimanti ivi previste) comporta, a norma dell'art. 1418, comma 1°, c.c., la nullità del contratto di finanziamento.
2.11. L'art. 2519, comma 1°, c.c. prevede che le disposizioni che disciplinano le società per azioni, “per (tutto) quanto non previsto” nel corrispondente titolo (e cioè il VI, composto dagli artt. 2511-2548 c.c.), si applicano, ove “compatibili”, alle cooperative, anche se si tratta di società, come quelle che esercitano l'attività bancaria (art. 28, comma 1, TUB), regolate da leggi speciali (art. 2520, comma 1°, c.c.).
2.12. Tale disposizione, dunque, subordina l'applicazione alle società cooperative (per azioni) delle norme dettate per le società per azioni alla sussistenza di due presupposti, e cioè, da un lato, che un determinato profilo o aspetto dell'organizzazione o dell'attività della società cooperativa non sia disciplinato dalle disposizioni contenute negli artt. 2511-2548 c.c.
e, dall'altro, che la disciplina dettata su tale profilo o aspetto per le società per azioni sia giuridicamente compatibile con il modello cooperativo adottato dalla società.
2.13. La norma che disciplina le operazioni di finanziamento per l'acquisto di azioni proprie da parte di società per azioni, così come contenuta nell'art. 2358, commi 1°-6°, c.c. (che l'art. 2525, comma 5°, c.c. non richiama espressamente senza tuttavia escludere la sua applicabilità), risponde a tutti e due i presupposti appena indicati.
2.14. Il divieto di accordare “prestiti” finalizzati direttamente o indirettamente all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni proprie, se non in presenza di alcune specifiche condizioni legittimanti (e cioè: - la predisposizione da parte degli amministratori della società di “una relazione che illustri - tra l'altro -, sotto il profilo giuridico ed economico, l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni”; - il deposito di tale relazione presso la sede della società, nei trenta giorni precedenti l'assemblea straordinaria, la cui delibera, corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese;
- la necessità che
-21- “l'importo complessivo delle somme impiegate” per finanziare l'acquisto delle proprie azioni non ecceda “il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato”, e che “una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate” sia contestualmente iscritta al passivo del bilancio) trova, di conseguenza, senz'altro applicazione anche nelle società cooperative per azioni: a partire dalla necessità (senz'altro compatibile con tali società e il loro funzionamento) di un'autorizzazione preventiva al compimento di un'operazione di tale genere da parte dell'assemblea straordinaria dei soci della società mutuante.
2.15. Non può, infatti, ragionevolmente dubitarsi che: - la concessione di prestiti in funzione della sottoscrizione di azioni proprie della società finanziatrice è un profilo dell'attività della società cooperativa per azioni non regolato (e, dunque, ai fini di cui all'art. 2519, comma 1°,
c.c., “non previsto”) né dall'art. 2529 c.c. (che pure disciplina l'acquisto da parte delle società cooperative di azioni proprie, stabilendo le condizioni necessarie ai fini della legittimità della relativa operazione, come il limite quantitativo, singolarmente uguale a quello previsto dall'art. 2358, comma 6°, cit., “degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato”: ma non anche le “altre operazioni sulle proprie azioni”, previste dall'art. 2358 c.c., come, appunto, l'erogazione di prestiti per l'acquisto ad opera del soggetto finanziato di azioni della stessa società mutuante), né da altra norma contenuta tra gli artt. 2511-2548 c.c.; - il divieto di fornire assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie, così come fissato dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c., in quanto volto alla tutela (nell'interesse degli “azionisti” e dei “terzi” creditori: cfr. l'art. 23, parag. 1, della direttiva
77/91/CEE, così come modificato dalla direttiva 2006/68/CE cit., ed il considerando 5 di quest'ultima) dell'integrità del capitale sociale della società finanziatrice e dell'effettività del suo patrimonio (Cass. n. 15398 del 2013; Cass. n. 28148 del 2023), è compatibile:
a) tanto con la disciplina delle società cooperative per azioni, la quale, infatti, specie a fronte della variabilità del capitale (che non è determinato in un ammontare prestabilito: artt. 2511 e
2524 c.c.) e dell'esclusiva imputazione delle obbligazioni sociali alla società ed al suo patrimonio (art. 2518 c.c.), con il conseguente assoggettamento delle stesse, in caso d'insolvenza, alle procedure concorsuali a tal fine previste (art. 2545-terdecies c.c.) ed, in caso di perdita (integrale) del capitale sociale, alla liquidazione ordinaria (art. 2545- duodecies c.c.), condivide pienamente l'indicata finalità: come, del resto, si evince sia dall'art. 2529 c.c. che, per il caso di acquisto di azioni proprie, estende a tali società il limite quantitativo, previsto dall'art. 2357 c.c. per le società azionarie, degli “utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato”, sia dalla necessaria
-22- destinazione al fondo di riserva legale di almeno il trenta per cento degli utili netti annuali ai sensi dell'art. 2545-quater, comma 1°, c.c.; ed ancora dall'art. 2545-quinquies, comma 2°,
c.c., che, con approccio più restrittivo di quello che caratterizza le società per azioni, condiziona l'acquisto di azioni proprie al rispetto di un rigido rapporto d'indebitamento, stabilendo che possono essere acquistate proprie azioni solo se il rapporto tra il patrimonio netto e l'indebitamento complessivo della società è superiore ad un quarto;
b) quanto, e a maggior ragione, con la normativa che regola le banche popolari (che sono costituite in forma di società cooperative per azioni: art. 29, comma 1, TUB), la cui attività è, in effetti, assoggettata a vincoli patrimoniali a carattere prudenziale (come la doverosa sussistenza, ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, di un capitale versato di ammontare non inferiore a quello determinato dalla BA d'LI a norma dell'art. 14, comma 1, lett. b, del TUB, e l'obbligatoria destinazione a riserva legale di almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a norma dell'art. 32, comma 1, TUB) e può, comunque, svolgersi soltanto se è preventivamente assicurata (anche attraverso le “garanzie” previste dal considerando 5 cit., come, appunto, il divieto generale previsto dall'art. 2358, commi 1° e ss.,
c.c. e la conseguente necessità che sussistano, onde consentirne eccezionalmente la deroga, le specifiche condizioni procedurali e sostanziali ivi previste) la protezione dell'integrità del capitale sociale e della relativa effettività (cfr. gli artt. 70 e 80, commi 1 e 6,
TUB e l'art. 17, commi 1 e 2, d.lgs. n. 180/2015).
2.16. La ratio della normativa prevista dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c. (senz'altro compatibile con lo scopo mutualistico, che, specie nelle società esercenti l'attività bancaria, da solo certamente non basta a giustificare il compimento da parte delle stesse di operazioni tali da mettere a rischio l'equilibrio economico della struttura), per come è stata delineata dalla giurisprudenza di questa Corte, risulta, in effetti, sussistente tanto nelle società per azioni, quanto nelle società cooperative per azioni (tanto più se si tratta di banche che, come nel caso delle banche popolari, tale forma giuridica abbiano, appunto, assunto quale modello organizzativo dell'attività d'impresa). È utile richiamare Cass. n. 9445 del 1996, in motiv., secondo la quale “il connotato della mutualità, che tradizionalmente connota le cooperative sotto il profilo causale, è nelle banche popolari così attenuato da poter apparire talvolta persino sfuggente”; Cass. n. 15398 del 2013, secondo cui la ratio della norma è di “vietare la cd. assistenza finanziaria, sia nella forma del prestito che in quella della prestazione di garanzie, a favore di chiunque voglia acquistare o sottoscrivere le azioni della società medesima, onde impedire il compimento di operazioni che possano determinare un'erosione anche potenziale del capitale sociale, nell'interesse dei creditori della società, a tutela
-23- dell'interesse dei soci contro rimborsi preferenziali di conferimenti ad alcuni di essi, e dell'interesse della società a contrastare l'uso da parte degli amministratori delle quote comprate, anche e soprattutto in sede assembleare”; Cass. n. 4916 del 1984, che, nello stesso senso, sia pur con riguardo all'originario testo della norma, ha esteso il divieto previsto dall'art. 2358 c.c. alle società a responsabilità limitata ed ha inteso in senso ampio la norma in modo da ricomprendervi, ancor prima del recepimento della direttiva CE 77/91, ogni operazione finanziaria che persegua la medesima finalità, come, appunto, “finanziare un terzo per l'acquisto di quote (fare prestiti) o prestare fideiussioni a garanzia del pagamento delle quote stesse …”; Cass. n. 25005 del 2006, secondo cui la violazione dell'art. 2358, comma 1°, c.c., comporta il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto, e tale rischio incide direttamente sull'interesse di ciascun socio a conservare il valore, in termini sia assoluti che relativi, della sua quota di partecipazione alla società, in quanto, nella misura in cui al formale incremento del capitale, cui corrisponde una riduzione proporzionale della sua quota di partecipazione, non si accompagni un effettivo incremento del patrimonio netto, il valore della quota si riduce, a tutto vantaggio dei sottoscrittori delle nuove azioni;
infine e più di recente, Cass. n. 28148 del 2023, secondo cui l'art. 2358 c.c., nel testo attualmente in vigore, pur consentendo il prestito per l'acquisto di azioni proprie in presenza di specifiche condizioni, come l'autorizzazione dell'assemblea straordinaria e la predisposizione di una relazione illustrativa da parte degli amministratori, prevede ancora un divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria, volto a tutelare l'interesse di soci e creditori alla conservazione del patrimonio sociale).
2.17. Le banche popolari, pur se assoggettate ad una disciplina speciale, restano pur sempre (come esplicitamente confermato dall'art. 29, comma 1, TUB) costituite nella forma giuridica della società cooperativa per azioni (compreso, come detto, l'obbligo di destinare a riserva legale una quota, pari al dieci per cento, degli utili netti annuali ai sensi dell'art. 32, comma 1, TUB, nonché, come si evince a contrario dall'art. 150-bis, comma 2, TUB, il limite patrimoniale all'acquisto di azioni proprie previsto dall'art. 2529 c.c., che rinvia al secondo comma dell'art. 2545-quinquies c.c., e lo scioglimento automatico della società in caso di perdita del capitale ex art. 2545-duodecies c.c.), “il che non rileva solo sul piano definitorio, ma ha invece precisi riflessi anche in termini di disciplina”, nel senso che “non è consentito
… sovvertire le indicazioni di diritto positivo per sottrarre queste particolari società alla disciplina generale delle cooperative … salvo che per specifiche norme incompatibili con le disposizioni delle leggi speciali che quelle banche riguardino” (Cass. n. 9445 del 1996, in
-24- motiv.), con la conseguenza che, in mancanza di un'esplicita disciplina che regoli i prestiti erogati da tali società in funzione dell'acquisto di azioni proprie ed a fronte di una comune ratio, tali operazioni rimangono senz'altro assoggettate alle disposizioni dettate in ordine al loro compimento da parte delle società per azioni e, come detto, delle società cooperativa per azioni in quanto compatibili con l'attività imprenditoriale (specie se bancaria) ed il funzionamento delle stesse.
2.18. L'art. 150-bis, comma 2, TUB, così come introdotto dal d.lgs. n. 310/2004, nel testo in vigore ratione temporis (ma anche in quello attuale), indica, del resto, le disposizioni del codice civile che non si applicano alle banche popolari, con un elenco che inizia con un articolo antecedente l'art. 2358 c.c. e prosegue con articoli ad esso successivi senza, tuttavia, includere tale articolo, con la conseguenza che, per tutte le disposizioni codicistiche non espressamente escluse, deve presumersi (salva l'incompatibilità prevista dall'art. 2520, comma 1°, c.c.) la loro applicabilità, come, appunto, nel caso dell'art. 2358, commi 1° e ss.,
c.c..
2.19. Se, poi, si considera che l'art. 161 del TUB ha abrogato il d.lgs. 105/1948 (contenente disposizioni sull'ordinamento delle banche popolari), il cui art. 9 prevedeva che “la società può accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni entro i limiti stabiliti caso per caso dall'organo cui per legge è demandata la vigilanza sulle aziende di credito, limiti che non potranno in ogni caso eccedere il 40% delle riserve legali”), risulta, allora, evidente che il legislatore: a) non ha affatto inteso consentire alle banche popolari di finanziare l'acquisto di proprie azioni al di fuori di qualsiasi forma e condizione;
b) ha, dunque, inteso
(implicitamente ma inequivocamente) estendere a tali società il divieto di assistenza finanziaria previsto dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c. e la necessità al fine di consentirne eccezionalmente la deroga che sussistano le condizioni legittimanti ivi previste: a partire, come detto, dalla delibera di preventiva autorizzazione al compimento della singola operazione da parte dell'assemblea straordinaria dei soci.
2.20. Non merita, in effetti, consenso l'obiezione della ricorrente secondo cui l'operazione di assistenza finanziaria può essere legittimamente decisa dai soli amministratori sul rilievo che gli stessi, a norma dell'art. 2529 c.c., ove l'atto costitutivo lo consenta, possono autonomamente decidere di acquistare (o rimborsare) azioni della società: a fronte della diversità di tale operazione (che poi è quella sulla quale si è pronunciata la sentenza di questa Corte n. 9404 del 2015 e, come tale, non utilmente deducibile come precedente di legittimità idoneo ad orientare la decisione sul ricorso in esame) rispetto al prestito finalizzato all'acquisto di azioni proprie e dei differenti effetti che la quest'ultima è in grado di spiegare
-25- rispetto alla prima nei confronti dei soci già esistenti (posto che, come è stato ben detto, “la prestazione di assistenza finanziaria … è operazione che, a differenza dell'acquisto di azioni proprie, non risponde al principio di parità di trattamento dei soci ma, anzi, è strutturalmente diretta a favorire”, con l'ingresso in società di nuovi soci attraverso l'impiego di risorse della stessa società, “alcuni soci o terzi rispetto ad altri membri della compagine sociale”, condizionando, peraltro, sia pur attraverso il voto capitario ex art. 30, comma 1, TUB, il funzionamento dell'assemblea e, dunque, degli organi sociali), deve, per contro, ritenersi che l'erogazione in favore di alcuni soci o di terzi di prestiti finalizzati all'acquisto di azioni proprie della società finanziatrice resti, in applicazione integrale dell'art. 2358, commi 1° e ss., c.c., di esclusiva pertinenza dell'assemblea straordinaria dei soci, specie se si considera che: - il procedimento deliberativo di quest'ultima, a differenza di quello che riguarda le decisioni degli amministratori, consente (non a caso) ai soci di ricevere dagli stessi le necessarie informazioni, se del caso ulteriori rispetto a quelle già fornite, in ordine all'operazione di assistenza finanziaria posta all'ordine del giorno della riunione assembleare chiamata a pronunciarsi sulla relativa autorizzazione;
- la competenza esclusiva degli amministratori in ordine all'ammissione di nuovi soci nella società cooperativa, a norma dell'art. 2528, comma
1°, c.c. (applicabile, come si evince dall'art. 150-bis, comma 2, TUB, anche alle banche popolari, nelle quali, peraltro, l'ammissione dei nuovi soci è comunque e significativamente subordinata, come si evince dall'art. 30, comma 5, TUB, all'interesse della società), risulta senz'altro recessiva in favore dell'assemblea dei soci tutte le volte in cui, come nel caso del prestito finalizzato all'acquisto di azioni proprie, la stessa possa ledere, come detto, gli interessi dei soggetti già soci e quelli dei creditori della società.
2.21. Quanto al resto, la Corte intende ribadire i principi dettati da Cass. n. 28148 del 2023, vale a dire che: - il divieto previsto dall'art. 2358 c.c. è volto a presidiare interessi di carattere generale, come indubbiamente sono quelli dei soci e dei terzi (creditori) all'integrità patrimoniale della società, come è dato evincere dal limite quantitativo imposto dalla norma a fronte degli utili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;
- l'operazione compiuta in violazione dell'art. 2358 c.c. (e delle relative condizioni) integra, pertanto, l'inosservanza di una norma imperativa di grado elevato, com'è quella tesa a tutelare interessi di sistema;
- il mancato rispetto del divieto, ove difettino le condizioni stabilite dalla norma in questione, produce, di conseguenza, la nullità, a norma dell'art. 1418, comma 1°, c.c., dell'operazione d'assistenza finanziaria nel suo complesso, vale a dire tanto del contratto di finanziamento, quanto dell'atto d'acquisto delle azioni cui lo stesso era funzionale.
-26- 2.22. In effetti, “l'area delle norme inderogabili, la cui violazione può determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell'art. 1418, comma 1°, c.c., è … più ampia di quanto parrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo”, essendovi “ricomprese sicuramente anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto”, con la conseguenza che “se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto (come nel caso in esame) viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa;
e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni - se così può dirsi
- ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto medesimo” (Cass. SU n. 26724 del 2007, in motiv.).
2.23. D'altra parte, se “non ogni violazione di norma imperativa può dare luogo ad una nullità contrattuale”, essendo a tal fine necessario che “il contratto” si ponga “in contrasto con lo specifico interesse che la norma imperativa intende tutelare” (Cass. SU n. 33719 del 2022, in motiv.), è tuttavia evidente come, nel caso in esame, la nullità dell'intera operazione di assistenza finanziaria (e cioè il contratto di finanziamento e l'atto d'acquisto delle azioni cui lo stesso era funzionale) compiuta in violazione del divieto previsto dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c. si giustifica proprio in ragione del fatto che la stessa è di per sé direttamente lesiva degli interessi degli “azionisti” (rispetto all'ingresso di nuovi soci) e dei “terzi” creditori
(rispetto all'integrità del patrimonio sociale) che la menzionata norma ha inteso, appunto, proteggere: tanto più se si considera che, a fronte della violazione della norma in questione, la realizzazione degli interessi sottesi alla stessa non è presidiata da un meccanismo alternativo a quello della sanzione della nullità dell'intera operazione compiuta (cfr. Cass. n.
8499 del 2018). La violazione di una norma imperativa, infatti, non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto giacché l'art. 1418, comma 1°, c.c., con l'inciso
“salvo che la legge disponga diversamente”, esclude tale sanzione (soltanto) nel caso in cui sia predisposto un meccanismo (nel caso in esame insussistente) idoneo a realizzare ugualmente gli effetti voluti della norma, indipendentemente dalla sua concreta esperibilità e dal conseguimento reale degli effetti voluti (Cass. n. 8236 del 2003; Cass. n. 22625 del 2012; più di recente, Cass. n. 2176 del 2023, in motiv.)».
11.4. Ciò posto in linea di diritto, va riscontrato che il motivo neppure sottopone a specifica censura l'accertamento in fatto compiuto dal tribunale circa il mancato rispetto delle prescrizioni dell'art. 2358 c.c. sia in riferimento all'emissione delle azioni
-27- che delle obbligazioni convertibili, con il che il motivo esce sotto ogni profilo privo di fondamento.
11.5. Quanto poi alla tesi secondo cui sarebbe sufficiente, per ottemperare alle prescrizioni dell'art. 2358 c.c., il rispetto dei soli limiti dimensionali, va ritenuto che si tratta di prospettazione del tutto priva di qualsivoglia fondamento nelle disposizioni normative e anche di riscontri giurisprudenziali, dovendosi anzi ritenerla già confutata nelle sopra ritrascritte argomentazioni svolte dalla s. Corte nella riportata decisione, in disparte la palese inattendibilità dei bilanci della banca - quanto meno a partire dal
2013 - come emerge in maniera assai chiara dal rapporto della prodotto CP_7
dagli appellati sub doc. 37, e dalla relazione della Guardia di finanza, prodotta quale doc. 39).
12. Con il quarto motivo in l.c.a., sostiene l'erroneità della sentenza Parte_3
laddove il Tribunale di Venezia ha riconosciuto un collegamento negoziale tra l'affidamento e l'acquisto dei titoli della BA, in quanto – secondo l'appellante – non sarebbe sufficientemente comprovato in causa la subordinazione del finanziamento all'acquisto delle azioni (v. pag. 38, atti di citazione in appello).
12.1 Il motivo non può essere accolto.
12.2. In merito alla questione della prova del collegamento negoziale mette conto ricordare i principi ricevuti nella giurisprudenza di legittimità in riferimento al collegamento negoziale, come da ultimo ricordati nella già sopra ad altri fini richiamata sentenza n. 372/2025. In tale arresto la s. Corte ha avuto modo di ribadire che: «- sussiste un collegamento in senso tecnico tra più contratti quando ricorre “sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale” (Cass. SU n. 19785 del
2015, in motiv.; Cass. n. 11974 del 2010; Cass. n. 23470 del 2004); - la sussistenza dei presupposti fattuali del collegamento soggettivo e funzionale tra più contratti distinti (come quello rilevante ai fini della violazione del divieto di cui all'art. 2358 c.c.,
-28- che è finalizzato a impedire la concessione di prestiti preordinati all'acquisto di azioni della banca finanziatrice) costituisce l'oggetto di un accertamento riservato al giudice di merito;
- quest'ultimo può a tal fine avvalersi anche di prove presuntive (come ha fatto, nel caso in esame, il tribunale, con riferimento alla “coincidenza temporale … tra erogazione del mutuo… e … l'acquisto, se pur di importo inferiore … di azioni cfr., in tema, Cass. n. 28148 del 2023); - l'accertamento concernente la CP_6 sussistenza degli indicati presupposti, al pari del giudizio relativo all'effettiva ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c.
(Cass. n. 1234 del 2019; Cass. n. 1216 del 2006) e all'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, i fatti ignoti da provare (Cass. n. 12002 del 2017), costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono censurabili in sede di legittimità se non per il vizio previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (nella specie, tuttavia, neppure dedotto) di omesso esame di fatti storici risultanti con certezza dal testo della pronuncia impugnata o dagli atti processuali ed aventi carattere decisivo
(cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. SU n. 5792 del 2024, in motiv., punto 10.14);
- le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società fallita nel corso del giudizio di verifica (art. 95, comma 5°, l.fall.), in difetto di una norma che lo vieti e di un interesse in causa tale da comportarne l'incapacità a testimoniare, sono senz'altro utilizzabili, quali fonti di prova in ordine ai fatti storici rilevanti, da parte del giudice delegato e, in sede di opposizione allo stato passivo, dal tribunale, e, come tali, assoggettate (com'è incontestatamente avvenuto nel caso in esame) al prudente apprezzamento ad opera degli stessi (art. 116, comma 1°, c.p.c.)».
12.3. Nella specie il tribunale ha ravvisato gli elementi del collegamento contrattuale sulla base dei seguenti rilievi.
«Quanto all'occorso del 2013 è provato documentalmente che - con dichiarazione del 26 agosto 2013 (v doc 5 attoreo) diretta al la CP_1 Parte_1
ha comunicato che a fronte di richiesta di “adesione a Aumento di capitale e
[...] prestito obbligazionario” sono state assegnate in opzione n. 873 azioni (prezzo €
62,50 controvalore € 54562,50) e nominali € 54.562,50 di obbligazioni con la precisazione che “le azioni e obbligazioni convertibili assegnate saranno messe a
-29- disposizione nel vostro deposito titoli n.0043/00410462/001 e l'importo complessivo verrà contabilizzato a vostro Debito sul conto 0043/057/0173168 con valuta
02.09.2013;
- in data 29.08.2013 (v doc 6 attoreo) la stessa banca in aggiunta alla già presente linea di credito di € 20.000,00 ha concesso una ulteriore linea di credito per elasticità di cassa di € 200.000,00 a valere sul c/c 0043/057/0173168
- in data 2.9.2013 sono stati registrati su detto conto corrente (v estratto conto doc. 2 attoreo ) l'importo a debito di € 54.562,50 con descrizione: “Titoli ,00 13.18 CP_6
CV OP e VENPOC 13” ed altresì l'importo a debito per Euro 54.562,50 con descrizione “Titoli BANCA POP: VICENZA OP. E VENPOC 13”
Quanto al 2014 è documentalmente provato che:
- con dichiarazione del 20.08.2014 (v doc 7 attoreo) diretta al la CP_1 [...]
ha comunicato che a fronte di richiesta di “ adesione all' Parte_1
Aumento di capitale e prestito obbligazionario” sono state assegnate in opzione n.2135 azioni e in prelazione n. 10655 azioni per n. complessivo di 12.000 azioni al prezzo di € 62,50 per totali € 800.000,00 con la precisazione che “le azioni saranno messe a disposizione nel vostro deposito titoli n.0043/00410462/001 e l'importo complessivo verrà contabilizzato a vostro Debito sul conto 0043/057/0173168 con valuta 27.08.2014”
- in data 26.6.2014 era già stata messa a disposizione, a valere sul c/c
0043/057/0173168, oltre alla linea di credito di € 20.000,00 (che è stata mantenuta) anche una linea di credito di € 1.000.000,00 in luogo della precedente linea di credito di € 200.000,00, con aumento di € 800.000,00 (v doc 8 attoreo)
- in data 27.8.2014 è stato registrato sul conto corrente di cui trattasi, a debito,
l'importo di € 800.000,00 con descrizione: “sottoscrizione operazione titoli BANCA
POP VICENZA..” (v.estratto conto doc 38 attoreo)
Già detti elementi documentali fanno emergere innanzitutto la strettissima
“contiguità” temporale, sia per le operazioni del 2013 che del 2014 tra le rispettive acquisizioni titoli e i relativi finanziamenti, risultando le acquisizioni dei titoli rese possibili solo in ragione della concessione dell' affidamento: sul conto, nel 2013, del resto, alla data degli addebiti non vi era neppure autonoma adeguata provvista per
-30- farvi fronte, di tal che risulta utilizzata la linea di credito;
anche nel 2014 nel conto non vi era provvista propria per far fronte all'acquisto alla data dell'addebito.
Il vero e proprio collegamento negoziale, voluto dalle parti, è risultato poi pienamente comprovato all'esito della prova testimoniale
Va precisato che dette prove sono state offerte ed ammesse non per comprovare patti aggiunti o contrari al contenuto degli atti negoziali di cui si è detto bensì al fine di provare fatti storici che dessero contezza del collegamento dedotto dall'attore in giudizio avendo appunto egli asserito che si è trattato di sottoscrizione di azioni e di acquisto di obbligazioni convertibili della stessa BA “finanziatrice”, operazioni in tesi attoree vietate dalla legge: di qui l'ammissibilità di dette prove.
Il testimone ha dichiarato per le operazioni del 2013 di aver asssitito ad un Tes_1
incontro con il e il Capo Area di , Bosso CP_1 Parte_1
Fulvio, durante il quale il Bosso propose al “di aderire all'aumento di CP_1
capitale tramite un fido, o meglio tramite aumento di un fido per elasticità di cassa in essere, concesso dalla : la sequenza delle operazioni poi poste in essere in Pt_1
breve arco temporale di cui si è detto sopra dà contezza del fatto che la proposta fu accettata e che per acquisire i titoli è stato utilizzata la linea di credito concessa, per
€ 109.125,00.
Quanto alla operazione del 2014 il ha altresì precisato che gli era stato chiesto Tes_1 dal Capo Area Bosso “ di individuare delle persone già “ soci consistenti “della Pt_1
a cui proporre delle operazioni;
non mi fu specificato in un primo momento quali fossero queste operazioni. Io ho segnalato il al Capo Area e poi ho CP_1
assistito a più incontri tra il e il . In queste occasioni gli Parte_7 CP_1
è stato proposto una operazione correlata e cioè un acquisto di azioni finanziate dalla tramite apertura di credito per elasticità di cassa (anche in tal caso con Pt_1
aumento del fido in essere) .
Il teste ha confermato (rispondendo al capitolo sub “O” della memoria istruttoria attorea) che le operazioni erano state rappresentate come “un favore” alla da Pt_1 parte dei clienti a sostegno di un programma di espansione” della stessa;
egli ha però negato (v. risposte ai capitoli “p”, “q” “r”) che le operazioni fossero state prospettate come pienamente gratuite, ed ha altresì negato che fosse stato dichiarato dai funzionari della banca che si sarebbe trattato di una mera “partita di
-31- giro” e che le operazioni sarebbero state annullate e/o risolte dalla BA (la testimonianza non offre dunque elementi a favore della tesi “simulatoria”); ha invece confermato che fu prospettato che l'operazione sarebbe stata finanziata dalla BA medesima con un fido a tasso di favore.
La testimonianza del unitamente ai dati documentali già evidenziati, dà conto Tes_1
della esistenza di un inequivoco collegamento obiettivo e funzionale, oltre che intenzionale e teleologico, tra la concessione dei finanziamenti (per il primo finanziamento per importo corrispondente al prezzo dei titoli e per il secondo per l'importo di € 800.000 coincidente con il prezzo delle azioni) e le correlate acquisizioni di titoli e ciò su richiesta e proposta della BA, accettata da controparte
Si è al di fuori del caso di utilizzo su mera iniziativa autonoma del cliente di un affidamento concesso senza finalità specifica e in periodo non sospetto, venendo invece in rilievo concessione di credito effettuata proprio con la volontà delle parti dei collegati contratti di utilizzo della linea di credito per sottoscrivere azioni proprie e per acquisire obbligazioni convertibili della banca finanziatrice: l'oggettivato assetto di interessi che i contraenti hanno perseguito attraverso il collegamento negoziale è stato dunque proprio quello di piegare l'operazione all'acquisto finanziato dalla BA di azioni/obbligazioni convertibili della stessa. Pt_1
Né ai fini di elidere la connessione tra detti negozi - desumibile dai chiari dati documentali letti alla luce della prova testimoniale – connessione esistente in ragione dell'intenzionale coordinamento tra i finanziamenti concessi e i correlati acquisti , può assumere rilievo il fatto che gli acquisti titoli siano avvenuti in capo al solo
[...]
nel mentre i finanziamenti siano stati poggiati su conto cointestato con la CP_1
moglie: sul fatto che vi può esservi rilevante collegamento negoziale anche se i singoli negozi siano stati formalmente conclusi ad opera di soggetti parzialmente diversi si veda Cass. Civile n. 12454 del 19.7.2012».
12.4. A fronte di tali ampie e approfondite argomentazioni a sostegno dell'accertamento del collegamento contrattuale fra l'acquisto delle azioni e il finanziamento erogato dalla banca, il motivo si esaurisce in buona sostanza (v. pag.
34-35 atto di appello) nel rilievo che “il mero dato temporale” non sarebbe sufficiente a fornire un adeguato riscontro all'ipotesi del collegamento.
-32- Il motivo è votato al rigetto, in quanto – innanzi tutto – non intercetta l'effettiva motivazione spesa in proposito dal primo giudice.
Invero, va osservato che – come emerge dalla mera lettura della parte di motivazione del primo giudice ora riportata – la ravvisata contiguità temporale da parte del tribunale si inserisce all'interno di un contesto probatorio ben più ampio e articolato del mero rilievo del dato temporale (necessità della fornitura della provvista al fine dell'acquisto; risultanze delle deposizioni testimoniali, oltre alla “strettissima” contiguità temporale) e nel quale solo la valutazione complessiva e non già atomistica dei vari elementi – com'è doveroso e corretto nel giudizio basato su presunzioni (Cass. 9054/2022) – ha condotto motivatamente il tribunale a ritenere la sussistenza del dedotto collegamento contrattuale.
Né – alla luce della ricostruzione risultata anche dalle deposizioni testimoniali e puntualmente ricordata dal tribunale, chiaramente dimostrativa di una volontà delle parti di utilizzare la linea di credito al fine di sottoscrivere l'acquisto dei titoli della banca finanziatrice – può in alcun modo ritenersi, come cercherebbe di accreditare, ma vanamente, l'appellante, che l'utilizzo della provvista del finanziamento costituisse un “mero motivo, interno alla sfera volitiva dell'investitore, come tale estraneo alla causa dei contratti (e, quindi, irrilevante sul piano giuridico)” (appello, pag. 37).
13. Con il sesto motivo di appello, parte appellante sostiene la non applicabilità dell'art. 2358 c.c. alle obbligazioni convertibili posto che l'articolo in questione può operare soltanto per le l'ipotesi di “acquisto di azioni proprie della società erogante il finanziamento” (pag. 46, atto di citazione in appello). La norma riferendosi unicamente a titoli azionari non sarebbe suscettibile di applicazione analogica e pertanto, alle obbligazioni non potrebbe in alcun modo essere applicata la disciplina prevista per le partecipazioni azionarie.
13.1. Anche questo motivo non può essere accolto.
L'appellante sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha esteso la nullità ex art. 2358 cc anche ai contratti di acquisto delle obbligazioni convertibili e al finanziamento corrispondente al prezzo di dette obbligazioni, con una motivazione carente e contraddittoria, specie considerando che non è stata specificata la norma violata od elusa ex art.1344 cc.
-33- Premesso che oggetto dell'acquisto sono sia azioni e sia obbligazioni convertibili in azioni, deve essere affrontata la questione circa l'applicabilità o meno del divieto di assistenza finanziaria anche alle seconde.
Al riguardo, l'art. 2358 cc recita: “la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti…”, ragion per cui una corretta interpretazione non consente, in assenza di altri elementi, di riferire l'espressione "indirettamente" alla sola modalità del finanziamento e non, invece, anche all'obbligazione che indirettamente potrebbe trasformarsi in azione a seguito di conversione.
Del resto, nella materia bancaria, l'art. 12 Tub, norma generale applicabile anche alle banche popolari, prescrive la spettanza all'assemblea della deliberazione di emissione di obbligazioni convertibili in azioni proprie, prevedendo al comma 4 che alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del codice civile, eccetto l'art. 2412 cc.
Correttamente, dunque, il primo giudice ha ritenuto applicabile anche l'art. 2420 bis cc che attribuisce all'assemblea straordinaria il compito di deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili, individuando i casi, i modi ed i limiti dell'emissione stessa, con la conseguenza che, in forza della potenziale conversione delle obbligazioni in capitale, devono trovare applicazione tutte le norme a tutela dell'integrità del patrimonio sociale e dell'effettività del conferimento.
Nel caso di specie, neppure l'appellante può contestare che i titoli obbligazionari della banca sarebbero stati convertiti in azioni, per cui è indubbio che detta cessione costituiva, fin dalla sua origine, operazione sul capitale sociale e che la concessione del prestito richiedeva una preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea straordinaria da parte della banca in conflitto di interessi per essere emittente dei titoli ed erogante il fido, con conseguente applicazione del combinato disposto di cui all'art. 2358 cc a tutela dell'effettività della tutela del patrimonio sociale e di cui all'art. 1344 cc, per il prodursi di un effetto vietato dalla legge.
14. Il settimo motivo, relativo alla regolamentazione delle spese processuali, è dichiaratamente prospettato come consequenziale all'accoglimento dei precedenti, onde il ritenuto rigetto dei motivi dal primo al sesto comporta l'assorbimento del motivo in disamina.
15. L'appello incidentale è stato formulato in via condizionata all'accoglimento
-34- dell'appello principale, onde il rigetto di quest'ultimo comporta l'assorbimento dell'impugnazione incidentale.
c.) Conclusioni e regolamentazione delle spese processuali.
In definitiva, l'appello principale è infondato e va respinto, assorbito l'appello incidentale, con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (scaglione di valore da € 1.000.001 a € 2.000.000) e in ragione delle attività effettivamente espletate in questo grado, dato atto del mancato deposito di nota spese.
Va dato atto della sussistenza in capo all'appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co.1 quater, d.p.r. 115/2002.
per questi motivi
definitivamente decidendo sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 1905/2022 del tribunale Parte_1 di Venezia, sezione specializzata impresa, lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese processuali da questa sostenute e che liquida in € 24.064,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co.1 quater, d.p.r. 115/2002.
Venezia 10 aprile 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
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