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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/07/2025, n. 5556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5556 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 21451/2022 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinques co. 1 cpc la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado, iscritta a ruolo il 1^.06.2022, al n. 21451/2022 R.G., giusta istanza telematica depositata su PCT il 30.05.2022, promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 18.02.1953, residente in [...], di seguito, per brevità:
“ ; Parte_1 rappresentata e difesa dall' avv. Vincenzo PEZZI del foro di Milano e con lo stesso elettivamente domiciliata in Milano, via Pietro Verri 6, presso e nello studio del detto Difensore, in forza di procura speciale alle liti ed elezione di domicilio in allegato al ricorso;
-Parte Attrice-
contro
:
, in persona del Ministro pro Controparte_1 Contro tempore, di seguito, per brevità: “ ;
, in persona del Direttore Controparte_3
Regionale pro tempore, di seguito, per brevità: “ ; CP_4
-Parti Convenute contumaci-
[...] per il deposito della comparsa conclusionale: 6.03.2025 CP_5
*** OGGETTO: usucapione della proprietà di un bene immobile.
*** CONCLUSIONI per parte Attrice:
“Venga dichiarata l'intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c., relativa all'immobile sito in Milano, via G. Mattei n. 13, così come catastalmente identificato in pagina 1 di 7 narrativa, per tutto quanto dedotto e documentato nel presente procedimento e, per l'effetto, dichiarare la sig.ra esclusiva proprietaria di detto Parte_1 immobile;
Il Giudice disponga la trascrizione dell'emananda ordinanza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
FATTO E DIRITTO
1. Allegazioni dell'Attrice e trattazione del processo ha evocato in giudizio i Convenuti, con ricorso ex art. 702bis cpc, Parte_1 depositato in giudizio il 30.05.2022, di seguito notificato, svolgendo le conclusioni sopra riportate e a sostegno deducendo:
- il 10.04.1975 a mezzo del procuratore e Parte_2 Parte_3
SA LI, coniuge dell'Attrice, hanno stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo in forza del quale LI ha ricevuto in godimento l'immobile sito in Milano, via G. Mattei 13;
- a partire da tale data l'immobile in parola è stato occupato dalla famiglia di LI;
- l'Attrice ha continuato ad occupare l'immobile anche in seguito alla morte del conduttore, SA LI, avvenuta il 21.12.1980, subentrando nel contratto di locazione da questo stipulato;
- prima SA LI e poi odierna Attrice, hanno pagato Parte_1 regolarmente il canone di locazione alla proprietà fino al 1980;
- dal 1980 in poi l'Attrice, a fronte della sopravvenuta irreperibilità del locatore,
dopo avere cercato inutilmente lo stesso o suoi eredi, ha iniziato a Parte_2 esercitare sull'appartamento un potere di fatto esclusivo, pacifico e continuativo, senza versare più alcun canone e provvedendo personalmente a pagare le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione, le utenze e le imposte TARI relative all'immobile de quo;
- dopo tante inutili ricerche del proprietario, anche in Croazia, dove era nato nel 1901, l'Attrice ha promosso un procedimento per dichiarazione di morte presunta, che è stata dichiarata con sentenza dal Tribunale di Milano il 25.02.2021, di seguito pubblicata in Gazzetta ufficiale, non impugnata e passata in giudicato,
- per quanto a conoscenza della Attrice il compendio ereditario di è Pt_2 costituito unicamente dall'appartamento sito in Milano, via Mattei 13, occupato uti domina dall'attrice dal 1980;
- ha promosso anche un procedimento per apertura di eredità giacente Parte_1 di che è stato rigettato dal Tribunale per essersi estinto per prescrizione il Pt_2 diritto dei chiamati ad accettare l'eredità, dovendosi far risalire la data della morte all'ultima notizia del defunto, quindi al 1980, onde l'eredità relitta dal predetto si è devoluta ex art. 586 cc in favore dello Stato. Contro e non si sono costituiti. CP_4
IL GIUDICE, alla prima udienza, tenuta il 22.12.2022, su istanza della Ricorrente ha pagina 2 di 7 ordinato la rinnovazione della notificazione, rinviando la causa all'udienza dell'8.03.2023. A tale udienza, con ordinanza riservata dell'11.03.2023, il Giudice, su istanza ex art. 177 cpc della Ricorrente, in riforma dei provvedimenti assunti in udienza, rilevato il rispetto dei termini liberi a comparire in relazione al rito sommario di cognizione e il regolare perfezionamento delle notificazioni ai Convenuti, non costituiti, ne ha dichiarato la contumacia e, ritenuta la necessità di un'istruttoria non sommaria, ha disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario di cognizione e ha fissato udienza ex art. 183 cpc al 3.05.2023. A tale udienza, il Giudice ha assegnato alle parti i richiesti termini istruttori ex art. 183 co. 6 cpc, parzialmente fruiti dalla parte Attrice e alla successiva udienza, tenuta il 23.11.2023, su conforme istanza di ritenuta la causa matura per la Parte_1 decisione, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.12.2024, da svolgersi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter cpc. Con ordinanza riservata del 3.02.2025, comunicata il 4.02.2025, il Giudice, lette le note, su espressa richiesta dell'Attrice, considerata la contumacia dei Convenuti, ha assegnato alle parti termine di 30 giorni per il deposito della memoria conclusionale, decorrente dalla data di comunicazione dell'ordinanza, quindi scaduto il 6.03.2025, regolarmente fruito dalla parte Attrice, trattenendo la causa in decisione dal 7.03.2025.
2. Thema decidendum ed emergenze probatorie ha svolto contro i Convenuti una domanda volta a dichiarare il suo diritto Parte_1 di proprietà per intervenuta usucapione dell'appartamento sito in Milano, via Gianfranco Mattei 13, censito al N.C.E.U del medesimo Comune al foglio 108, particella 18, subalterno 6, piano 1-8, cat. A/3, classe 3, consistenza 4,5 vani, superficie totale 69 mq (superficie escluse aree scoperte 68 mq), rendita € 511,29, deducendo di aver esercitato sullo stesso un possesso uti domina in via esclusiva, pacifica e continuativa per 45 anni. Quanto alle emergenze probatorie, la causa è stata istruita con i documenti versati dall'Attrice, tra cui:
- rogito d'acquisto dell'appartamento da parte di datato Parte_2
14.05.1971 (doc. 3) e relative visure catastali e alla Conservatorie dei Registri immobiliari (docc. 2 e 9);
- contratto di locazione intercorso tra e SA LI, Parte_2 marito dell'Attrice, datato 10.04.1975 (doc. 1);
- sentenza di dichiarazione di morte presunta di datata Parte_2
25.02.2021, con attestazione di passaggio in giudicato datata 28.01.2022 (docc. 14 e 16);
- certificato di morte di SA LI (doc. 6);
- documentazione relativa al pagamento delle spese condominiali, delle utenze e delle tasse relative all'immobile oggetto di causa (docc. 18b, 19a, 19b, 25/33). Il Tribunale reputa che le prove offerte siano sufficienti per decidere la lite.
3. Diritto Il Tribunale osserva che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione di pagina 3 di 7 accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un bene immobile è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1158 e 2697 cc, in forza dei quali incombe sul preteso titolare del diritto reale provare gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva, ovvero il possesso continuato della res e il decorso del termine ventennale (cfr. Cass. civ. sez. 2, sent. n. 12984 del 6.09.2002). Il possesso, quale corpus possessionis e animus possidendi, consiste in un potere di fatto su un bene corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, da esercitarsi in modo esclusivo e incompatibile con il possesso altrui e a cui corrisponde sul piano volitivo l'intenzione di possedere il bene quale titolare del relativo diritto. Il possesso, così inteso, deve permanere per un periodo continuato di venti anni, senza subire ex art. 1167 cc interruzioni ultrannuali, nel senso che il possessore deve mantenere integra la possibilità di esercitare la propria signoria indiscussa sul bene;
ai sensi dell'art. 1163 cc deve essere stato acquisito senza violenza ed esercitato pubblicamente, mediante atti che appalesino ad un'indefinita generalità di persone l'incontrovertibile volontà del possessore di subordinare il bene al proprio dominio (Cass. civ., sez. 2, sent. n. 17881 del 23.07.2013).
4. Decisione Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare e sulla scorta delle emergenze probatorie, l'Attrice ha fornito idonea prova del suo diritto alla declaratoria dell'intervenuto acquisto della proprietà esclusiva per avvenuta usucapione dell'immobile oggetto di causa, onde la domanda risulta fondata e merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente, quanto alla verifica della sussistenza della legittimazione attiva e passiva in capo alle parti, il Tribunale rileva che risulta provata la legittimazione passiva Contro in capo al e all' rispetto alla domanda di usucapione qui in Controparte_3 esame, avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, via Mattei 13, atteso che: 1) la proprietà esclusiva di detto immobile risulta essere nell'attualità intestata a nato nel 1901, come emerge dall'atto di compravendita a suo Parte_2 favore e dai conformi registri immobiliari e catastali (docc. 3 e 9 fasc. Att.);
2) è stato dichiarato deceduto per morte presunta con sentenza Parte_2 passata in cosa giudicata (docc. 14 e 16 fasc. Att.);
3) dalla detta sentenza risulta che l'ultima notizia del de cuius risale ai primi anni '80, onde alla data di inizio della presente causa era ampiamente decorso il termine per l'accettazione dell'eredità da parte di eventuali parenti del defunto, onde l'eredità del medesimo, costituita per lo meno dall'appartamento per cui è causa, si è devoluta in favore dello Stato ex art. 586 cc, il quale è di conseguenza legittimato passivo -con le articolazioni competenti- rispetto alla presente causa. Del pari sussiste la legittimazione attiva di la quale ha dedotto di occupare Parte_1
l'immobile uti domina da oltre venti anni. Ciò premesso, in fatto è emerso che:
- il 10.04.1975 SA LI, marito dell'Attrice, stipulava con Pt_2
n contratto di locazione ad uso abitativo relativo all'immobile di proprietà di
[...]
pagina 4 di 7 quest'ultimo sito in Milano, via G. Mattei 13 (doc. 1);
- a seguito del decesso di LI, avvenuto il 21.12.1980 (doc. 6), ha continuato ad occupare l'immobile citato esercitando sullo stesso una Parte_1 signoria di fatto esclusiva, pacifica e continuativa fino ad oggi, mediante il compimento di atti materiali a guisa dell'esercizio di potestà dominicali sulla res, ovverosia: il mancato pagamento del canone di locazione, il pagamento degli oneri condominiali, delle utenze e delle tasse relative all'immobile de quo direttamente al Condominio, in luogo del proprietario;
tanto emerge documentalmente dalle contabili di pagamento attestanti le spese di cui sopra, versate in giudizio dall'Attrice, e riconducibili ad un arco temporale decorrente fin dal 1998, data a partire dalla quale la stessa appare personalmente quale esecutrice del pagamento dei relativi importi (docc. 18b, 19a, 19b e 25-33 fasc. Att.). Com'è noto, il detentore qualificato di un bene immobile, che sia tale in forza di un titolo che giustifichi la sua materiale disponibilità della res, non è titolare di una condizione soggettiva utile ai fini del valido verificarsi dell'usucapione, a meno che costui non provi l'avveramento di circostanze di fatto tali da determinare un mutamento nella relazione di fatto con la cosa detenuta, attraverso la negazione dell'altrui possesso e l'affermazione del proprio ex art. 1141 co. 2 cc (c.d. interversio possessionis). In materia di locazione, se tanto è sicuramente vero per il conduttore della cosa locata, in riferimento al coniuge di quest'ultimo la Corte di legittimità ha stabilito che: «Il coniuge del conduttore di immobile ad uso abitativo -il quale, in base all'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è titolare soltanto di una mera aspettativa alla successione nel contratto di locazione- non può vantare nei confronti del proprietario dell'abitazione una situazione soggettiva più forte della detenzione qualificata spettante al conduttore stesso, con la conseguenza che, ai fini dell'usucapione dell'immobile, il coniuge anzidetto deve tenere una condotta concretantesi in una interversione della detenzione in possesso, ai sensi dell'art. 1141 cod. civ.» (Cass. civ., sez. 3, sent. n. 24456 del 21.11.2011). Orbene, nel caso di specie, l'Attrice, avendo ottenuto nel 1975 la materiale disponibilità dell'immobile oggetto di causa in forza di un contratto di locazione stipulato in vita dal marito, era originariamente titolare di una condizione giuridica qualificabile come mera detenzione, di per sé inidonea a determinare il decorrere del termine utile ad usucapionem in assenza di atti materiali di interversione del possesso. Se ciò era vero in principio, si rileva come il contegno dalla stessa tenuto in seguito al decesso del marito è sicuramente idoneo ad integrare gli estremi di quell'interversio normativamente prevista ai fini del verificarsi della prescrizione acquisitiva. In particolare, l'Attrice ha provato per tabulas di aver esercitato sull'immobile, oggetto di causa, un potere di fatto uti domina, attraverso il compimento di atti a guisa dell'esercizio del diritto dominicale, come tali, incompatibili con l'altrui possesso, di seguito elencati:
- mancato pagamento del canone locatizio;
- pagamento degli oneri condominiali in proprio direttamente al Condominio fin dal 1998;
- pagamento delle tasse relative all'immobile; L'insieme di questi atti denotano una modifica, al contempo esteriore e interiore, nei rapporti dell'Attrice con la res detenuta, tali da integrare gli estremi previsti dall'art. 1141 pagina 5 di 7 co. 2 cc ai fini del verificarsi del mutamento del titolo del possesso. Ne consegue che, avendo costei provato di aver esercitato sull'immobile un possesso uti domina in modo esclusivo, pacifico e continuativo a far data dal 1998, e quindi per ben oltre il ventennio previsto dalla legge per il verificarsi dell'usucapione, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento, per tutti i motivi sopraesposti.
5. Spese di lite Le spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di causalità, la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza integrale dei Convenuti, che sono quindi tenuti a rifondere le spese di lite dell'Attrice. Quanto alla liquidazione delle spese dell'Attrice, le stesse si liquidano come da dispositivo, reputandosi più che congruo l'importo di € 1.800,00 per compenso alla luce del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, consideraro l'efefttivo valore della causa ex art. 15 cpc (compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, in relazione alla rendita catastale di € 511,29, per come risultante dalla visura catastale allegata, doc. 2, moltiplicata per 200, per un totale di € 102.258,00) e tenuto conto che il giudice non può liquidare le spese i misura superiore a quanto richiesto. Il compenso deve dunque essere calcolato in complessivi € 1.800,00, oltre € 48,50 per rimborso spese vive ex actis (€ 21,50 per c.u. pagato ed € 27,00 per diritti di cancelleria), oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA, se e come dovuti in ragione del regime fiscale della parte Attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide: accoglie la domanda attorea;
per l'effetto, dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione da parte di della proprietà Parte_1 esclusiva dell'immobile, sito in Milano, via Gianfranco Mattei 13, censito al N.C.E.U del medesimo Comune al foglio 108, particella 18, subalterno 6, piano 1-8, cat. A/3, classe 3, consistenza 4,5 vani, superficie totale 69 mq (superficie escluse aree scoperte 68 mq), rendita € 511,29; ordina al competente Conservatore dei RR.II. di provvedere alla trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità; letti gli art. 91 e ss cpc, condanna il e l Controparte_1 CP_3 pagina 6 di 7 a pagare in solido a favore di Controparte_3 Parte_1
a titolo di refusione integrale delle spese di lite, la somma di € 1.800,00
[...] per compenso ed € 48,50 per spese vive ex actis, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre, CPA ed IVA, se e come dovute in ragione del regime fiscale della parte Attrice. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 3.07.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
pagina 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinques co. 1 cpc la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado, iscritta a ruolo il 1^.06.2022, al n. 21451/2022 R.G., giusta istanza telematica depositata su PCT il 30.05.2022, promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 18.02.1953, residente in [...], di seguito, per brevità:
“ ; Parte_1 rappresentata e difesa dall' avv. Vincenzo PEZZI del foro di Milano e con lo stesso elettivamente domiciliata in Milano, via Pietro Verri 6, presso e nello studio del detto Difensore, in forza di procura speciale alle liti ed elezione di domicilio in allegato al ricorso;
-Parte Attrice-
contro
:
, in persona del Ministro pro Controparte_1 Contro tempore, di seguito, per brevità: “ ;
, in persona del Direttore Controparte_3
Regionale pro tempore, di seguito, per brevità: “ ; CP_4
-Parti Convenute contumaci-
[...] per il deposito della comparsa conclusionale: 6.03.2025 CP_5
*** OGGETTO: usucapione della proprietà di un bene immobile.
*** CONCLUSIONI per parte Attrice:
“Venga dichiarata l'intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c., relativa all'immobile sito in Milano, via G. Mattei n. 13, così come catastalmente identificato in pagina 1 di 7 narrativa, per tutto quanto dedotto e documentato nel presente procedimento e, per l'effetto, dichiarare la sig.ra esclusiva proprietaria di detto Parte_1 immobile;
Il Giudice disponga la trascrizione dell'emananda ordinanza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
FATTO E DIRITTO
1. Allegazioni dell'Attrice e trattazione del processo ha evocato in giudizio i Convenuti, con ricorso ex art. 702bis cpc, Parte_1 depositato in giudizio il 30.05.2022, di seguito notificato, svolgendo le conclusioni sopra riportate e a sostegno deducendo:
- il 10.04.1975 a mezzo del procuratore e Parte_2 Parte_3
SA LI, coniuge dell'Attrice, hanno stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo in forza del quale LI ha ricevuto in godimento l'immobile sito in Milano, via G. Mattei 13;
- a partire da tale data l'immobile in parola è stato occupato dalla famiglia di LI;
- l'Attrice ha continuato ad occupare l'immobile anche in seguito alla morte del conduttore, SA LI, avvenuta il 21.12.1980, subentrando nel contratto di locazione da questo stipulato;
- prima SA LI e poi odierna Attrice, hanno pagato Parte_1 regolarmente il canone di locazione alla proprietà fino al 1980;
- dal 1980 in poi l'Attrice, a fronte della sopravvenuta irreperibilità del locatore,
dopo avere cercato inutilmente lo stesso o suoi eredi, ha iniziato a Parte_2 esercitare sull'appartamento un potere di fatto esclusivo, pacifico e continuativo, senza versare più alcun canone e provvedendo personalmente a pagare le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione, le utenze e le imposte TARI relative all'immobile de quo;
- dopo tante inutili ricerche del proprietario, anche in Croazia, dove era nato nel 1901, l'Attrice ha promosso un procedimento per dichiarazione di morte presunta, che è stata dichiarata con sentenza dal Tribunale di Milano il 25.02.2021, di seguito pubblicata in Gazzetta ufficiale, non impugnata e passata in giudicato,
- per quanto a conoscenza della Attrice il compendio ereditario di è Pt_2 costituito unicamente dall'appartamento sito in Milano, via Mattei 13, occupato uti domina dall'attrice dal 1980;
- ha promosso anche un procedimento per apertura di eredità giacente Parte_1 di che è stato rigettato dal Tribunale per essersi estinto per prescrizione il Pt_2 diritto dei chiamati ad accettare l'eredità, dovendosi far risalire la data della morte all'ultima notizia del defunto, quindi al 1980, onde l'eredità relitta dal predetto si è devoluta ex art. 586 cc in favore dello Stato. Contro e non si sono costituiti. CP_4
IL GIUDICE, alla prima udienza, tenuta il 22.12.2022, su istanza della Ricorrente ha pagina 2 di 7 ordinato la rinnovazione della notificazione, rinviando la causa all'udienza dell'8.03.2023. A tale udienza, con ordinanza riservata dell'11.03.2023, il Giudice, su istanza ex art. 177 cpc della Ricorrente, in riforma dei provvedimenti assunti in udienza, rilevato il rispetto dei termini liberi a comparire in relazione al rito sommario di cognizione e il regolare perfezionamento delle notificazioni ai Convenuti, non costituiti, ne ha dichiarato la contumacia e, ritenuta la necessità di un'istruttoria non sommaria, ha disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario di cognizione e ha fissato udienza ex art. 183 cpc al 3.05.2023. A tale udienza, il Giudice ha assegnato alle parti i richiesti termini istruttori ex art. 183 co. 6 cpc, parzialmente fruiti dalla parte Attrice e alla successiva udienza, tenuta il 23.11.2023, su conforme istanza di ritenuta la causa matura per la Parte_1 decisione, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.12.2024, da svolgersi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter cpc. Con ordinanza riservata del 3.02.2025, comunicata il 4.02.2025, il Giudice, lette le note, su espressa richiesta dell'Attrice, considerata la contumacia dei Convenuti, ha assegnato alle parti termine di 30 giorni per il deposito della memoria conclusionale, decorrente dalla data di comunicazione dell'ordinanza, quindi scaduto il 6.03.2025, regolarmente fruito dalla parte Attrice, trattenendo la causa in decisione dal 7.03.2025.
2. Thema decidendum ed emergenze probatorie ha svolto contro i Convenuti una domanda volta a dichiarare il suo diritto Parte_1 di proprietà per intervenuta usucapione dell'appartamento sito in Milano, via Gianfranco Mattei 13, censito al N.C.E.U del medesimo Comune al foglio 108, particella 18, subalterno 6, piano 1-8, cat. A/3, classe 3, consistenza 4,5 vani, superficie totale 69 mq (superficie escluse aree scoperte 68 mq), rendita € 511,29, deducendo di aver esercitato sullo stesso un possesso uti domina in via esclusiva, pacifica e continuativa per 45 anni. Quanto alle emergenze probatorie, la causa è stata istruita con i documenti versati dall'Attrice, tra cui:
- rogito d'acquisto dell'appartamento da parte di datato Parte_2
14.05.1971 (doc. 3) e relative visure catastali e alla Conservatorie dei Registri immobiliari (docc. 2 e 9);
- contratto di locazione intercorso tra e SA LI, Parte_2 marito dell'Attrice, datato 10.04.1975 (doc. 1);
- sentenza di dichiarazione di morte presunta di datata Parte_2
25.02.2021, con attestazione di passaggio in giudicato datata 28.01.2022 (docc. 14 e 16);
- certificato di morte di SA LI (doc. 6);
- documentazione relativa al pagamento delle spese condominiali, delle utenze e delle tasse relative all'immobile oggetto di causa (docc. 18b, 19a, 19b, 25/33). Il Tribunale reputa che le prove offerte siano sufficienti per decidere la lite.
3. Diritto Il Tribunale osserva che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione di pagina 3 di 7 accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un bene immobile è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1158 e 2697 cc, in forza dei quali incombe sul preteso titolare del diritto reale provare gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva, ovvero il possesso continuato della res e il decorso del termine ventennale (cfr. Cass. civ. sez. 2, sent. n. 12984 del 6.09.2002). Il possesso, quale corpus possessionis e animus possidendi, consiste in un potere di fatto su un bene corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, da esercitarsi in modo esclusivo e incompatibile con il possesso altrui e a cui corrisponde sul piano volitivo l'intenzione di possedere il bene quale titolare del relativo diritto. Il possesso, così inteso, deve permanere per un periodo continuato di venti anni, senza subire ex art. 1167 cc interruzioni ultrannuali, nel senso che il possessore deve mantenere integra la possibilità di esercitare la propria signoria indiscussa sul bene;
ai sensi dell'art. 1163 cc deve essere stato acquisito senza violenza ed esercitato pubblicamente, mediante atti che appalesino ad un'indefinita generalità di persone l'incontrovertibile volontà del possessore di subordinare il bene al proprio dominio (Cass. civ., sez. 2, sent. n. 17881 del 23.07.2013).
4. Decisione Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare e sulla scorta delle emergenze probatorie, l'Attrice ha fornito idonea prova del suo diritto alla declaratoria dell'intervenuto acquisto della proprietà esclusiva per avvenuta usucapione dell'immobile oggetto di causa, onde la domanda risulta fondata e merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente, quanto alla verifica della sussistenza della legittimazione attiva e passiva in capo alle parti, il Tribunale rileva che risulta provata la legittimazione passiva Contro in capo al e all' rispetto alla domanda di usucapione qui in Controparte_3 esame, avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, via Mattei 13, atteso che: 1) la proprietà esclusiva di detto immobile risulta essere nell'attualità intestata a nato nel 1901, come emerge dall'atto di compravendita a suo Parte_2 favore e dai conformi registri immobiliari e catastali (docc. 3 e 9 fasc. Att.);
2) è stato dichiarato deceduto per morte presunta con sentenza Parte_2 passata in cosa giudicata (docc. 14 e 16 fasc. Att.);
3) dalla detta sentenza risulta che l'ultima notizia del de cuius risale ai primi anni '80, onde alla data di inizio della presente causa era ampiamente decorso il termine per l'accettazione dell'eredità da parte di eventuali parenti del defunto, onde l'eredità del medesimo, costituita per lo meno dall'appartamento per cui è causa, si è devoluta in favore dello Stato ex art. 586 cc, il quale è di conseguenza legittimato passivo -con le articolazioni competenti- rispetto alla presente causa. Del pari sussiste la legittimazione attiva di la quale ha dedotto di occupare Parte_1
l'immobile uti domina da oltre venti anni. Ciò premesso, in fatto è emerso che:
- il 10.04.1975 SA LI, marito dell'Attrice, stipulava con Pt_2
n contratto di locazione ad uso abitativo relativo all'immobile di proprietà di
[...]
pagina 4 di 7 quest'ultimo sito in Milano, via G. Mattei 13 (doc. 1);
- a seguito del decesso di LI, avvenuto il 21.12.1980 (doc. 6), ha continuato ad occupare l'immobile citato esercitando sullo stesso una Parte_1 signoria di fatto esclusiva, pacifica e continuativa fino ad oggi, mediante il compimento di atti materiali a guisa dell'esercizio di potestà dominicali sulla res, ovverosia: il mancato pagamento del canone di locazione, il pagamento degli oneri condominiali, delle utenze e delle tasse relative all'immobile de quo direttamente al Condominio, in luogo del proprietario;
tanto emerge documentalmente dalle contabili di pagamento attestanti le spese di cui sopra, versate in giudizio dall'Attrice, e riconducibili ad un arco temporale decorrente fin dal 1998, data a partire dalla quale la stessa appare personalmente quale esecutrice del pagamento dei relativi importi (docc. 18b, 19a, 19b e 25-33 fasc. Att.). Com'è noto, il detentore qualificato di un bene immobile, che sia tale in forza di un titolo che giustifichi la sua materiale disponibilità della res, non è titolare di una condizione soggettiva utile ai fini del valido verificarsi dell'usucapione, a meno che costui non provi l'avveramento di circostanze di fatto tali da determinare un mutamento nella relazione di fatto con la cosa detenuta, attraverso la negazione dell'altrui possesso e l'affermazione del proprio ex art. 1141 co. 2 cc (c.d. interversio possessionis). In materia di locazione, se tanto è sicuramente vero per il conduttore della cosa locata, in riferimento al coniuge di quest'ultimo la Corte di legittimità ha stabilito che: «Il coniuge del conduttore di immobile ad uso abitativo -il quale, in base all'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è titolare soltanto di una mera aspettativa alla successione nel contratto di locazione- non può vantare nei confronti del proprietario dell'abitazione una situazione soggettiva più forte della detenzione qualificata spettante al conduttore stesso, con la conseguenza che, ai fini dell'usucapione dell'immobile, il coniuge anzidetto deve tenere una condotta concretantesi in una interversione della detenzione in possesso, ai sensi dell'art. 1141 cod. civ.» (Cass. civ., sez. 3, sent. n. 24456 del 21.11.2011). Orbene, nel caso di specie, l'Attrice, avendo ottenuto nel 1975 la materiale disponibilità dell'immobile oggetto di causa in forza di un contratto di locazione stipulato in vita dal marito, era originariamente titolare di una condizione giuridica qualificabile come mera detenzione, di per sé inidonea a determinare il decorrere del termine utile ad usucapionem in assenza di atti materiali di interversione del possesso. Se ciò era vero in principio, si rileva come il contegno dalla stessa tenuto in seguito al decesso del marito è sicuramente idoneo ad integrare gli estremi di quell'interversio normativamente prevista ai fini del verificarsi della prescrizione acquisitiva. In particolare, l'Attrice ha provato per tabulas di aver esercitato sull'immobile, oggetto di causa, un potere di fatto uti domina, attraverso il compimento di atti a guisa dell'esercizio del diritto dominicale, come tali, incompatibili con l'altrui possesso, di seguito elencati:
- mancato pagamento del canone locatizio;
- pagamento degli oneri condominiali in proprio direttamente al Condominio fin dal 1998;
- pagamento delle tasse relative all'immobile; L'insieme di questi atti denotano una modifica, al contempo esteriore e interiore, nei rapporti dell'Attrice con la res detenuta, tali da integrare gli estremi previsti dall'art. 1141 pagina 5 di 7 co. 2 cc ai fini del verificarsi del mutamento del titolo del possesso. Ne consegue che, avendo costei provato di aver esercitato sull'immobile un possesso uti domina in modo esclusivo, pacifico e continuativo a far data dal 1998, e quindi per ben oltre il ventennio previsto dalla legge per il verificarsi dell'usucapione, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento, per tutti i motivi sopraesposti.
5. Spese di lite Le spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di causalità, la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza integrale dei Convenuti, che sono quindi tenuti a rifondere le spese di lite dell'Attrice. Quanto alla liquidazione delle spese dell'Attrice, le stesse si liquidano come da dispositivo, reputandosi più che congruo l'importo di € 1.800,00 per compenso alla luce del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, consideraro l'efefttivo valore della causa ex art. 15 cpc (compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, in relazione alla rendita catastale di € 511,29, per come risultante dalla visura catastale allegata, doc. 2, moltiplicata per 200, per un totale di € 102.258,00) e tenuto conto che il giudice non può liquidare le spese i misura superiore a quanto richiesto. Il compenso deve dunque essere calcolato in complessivi € 1.800,00, oltre € 48,50 per rimborso spese vive ex actis (€ 21,50 per c.u. pagato ed € 27,00 per diritti di cancelleria), oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA, se e come dovuti in ragione del regime fiscale della parte Attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide: accoglie la domanda attorea;
per l'effetto, dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione da parte di della proprietà Parte_1 esclusiva dell'immobile, sito in Milano, via Gianfranco Mattei 13, censito al N.C.E.U del medesimo Comune al foglio 108, particella 18, subalterno 6, piano 1-8, cat. A/3, classe 3, consistenza 4,5 vani, superficie totale 69 mq (superficie escluse aree scoperte 68 mq), rendita € 511,29; ordina al competente Conservatore dei RR.II. di provvedere alla trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità; letti gli art. 91 e ss cpc, condanna il e l Controparte_1 CP_3 pagina 6 di 7 a pagare in solido a favore di Controparte_3 Parte_1
a titolo di refusione integrale delle spese di lite, la somma di € 1.800,00
[...] per compenso ed € 48,50 per spese vive ex actis, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre, CPA ed IVA, se e come dovute in ragione del regime fiscale della parte Attrice. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 3.07.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
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