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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 5073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5073 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6908/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Dario Bonuso;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ; Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 21 novembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 30 maggio 2023 ha chiesto che Parte_1 CP_1 venga condannato della somma complessiva di € 49.461,12 (di cui € 24.719,21
[...]
per differenze retributive, € 2.126,36 per tredicesima, € 10.755,48 per indennità sostitutiva di ferie non godute ed € 11.857,07 per TF), oltre accessori. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente ha sostenuto di aver lavorato senza alcuna regolarizzazione del rapporto alle dipendenze del convenuto dal 2 gennaio 2009 al 30 aprile 2022 come assistente familiare (livello B del CCNL lavoro domestico), di aver prestato servizio dal
1 lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, di aver ricevuto una retribuzione mensile pari ad € 250,00 dall'inizio del rapporto all'aprile 2011 e di € 650,00 da aprile 2011 alla cessazione del rapporto, di non aver mai goduto di ferie, di non aver ricevuto la tredicesima maturata nel triennio 2020-2022 e di non aver ricevuto il TF maturato (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. Controparte_1
Ciò detto, va osservato quanto segue.
La sussistenza del rapporto di lavoro va ritenuta senz'altro dimostrata alla luce delle testimonianze rese da (cfr. verbale del 15 gennaio 2025), condomina del convenuto, Tes_1
e (cfr. verbale del 7 maggio 2025), portiere dello stabile ove abitava il Pt_2 CP_1
anche alla luce dell'omessa comparizione di quest'ultimo all'udienza del 15 gennaio 2025 per rendere l'interrogatorio formale (art. 232 c.p.c.) e della nota di riscontro di cui all'allegato n. 3 del ricorso).
Per quanto riguarda la consistenza del rapporto di lavoro, la ha dedotto di aver Pt_1 lavorato dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 (cfr. pagina 2 del ricorso).
Gli esiti dell'istruttoria orale non sono stati univoci: infatti, se la teste pur Tes_1 confermando la presenza quotidiana della a lavoro, non ha saputo precisare l'orario Pt_1
di lavoro osservato (“non so dire l'orario della signora. La vedevo tutti i giorni, ma non so dire
l'orario”), il teste ha riferito che la vedeva “sia entrare che uscire” soltanto tre giorni Pt_2 la settimana (lunedì, mercoledì e venerdì), precisando che ella il mercoledì ed il venerdì
(giorni dedicati alla pulizia dello stabile, in cui il portiere arrivava all'alba, prima del normale orario di apertura della portineria 8.30-13 e 16-20) sarebbe arrivata sempre intorno alle 7.30 per andare via “sicuramente prima” delle 13 (“Penso andasse via verso mezzogiorno, andava via prima che io chiudessi la portineria. Forse 12.15 o 12.30, ma sicuramente prima che io andassi via per la pausa pranzo. Di pomeriggio non l'ho mai vista”).
Nell'incertezza del superiore quadro probatorio, questo giudice intende valorizzare l'omessa comparizione del per rendere l'interrogatorio formale, insieme alla CP_1
testimonianza della (secondo cui la andava a lavorare ogni giorno) ed alla Tes_1 Pt_1
nota di riscontro alle pretese rilasciata all'odierna ricorrente in sede stragiudiziale dal resistente (cfr. allegato n. 3 del ricorso). D'altra parte, va considerato come le dichiarazioni del teste non siano del tutto incompatibili con la prospettazione attorea, visto che Pt_2
2 qualora la ricorrente avesse lavorato effettivamente dalle 8 alle 14 il portiere dello stabile
(in servizio dalle 8.30 alle 13, ad eccezione dei giorni di mercoledì e venerdì in cui era nello stabile già dalle 5 per le pulizie) avrebbe ben potuto non vederla entrare ed uscire.
Accertato lo svolgimento dell'attività lavorativa nei termini che precedono, alla ricorrente vanno riconosciuti non soltanto le differenze retributive calcolate dal c.t.u.
(ipotesi 1: cfr. relazione), ma anche le indennità sostitutive delle ferie non godute (cfr.
Cass., sez. lav., sentenza n. 21780 dell'8 luglio 2022: “Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle”), la tredicesima relativa agli anni dal 2020 al 2022 ed il
TF (la circostanza del pagamento di € 1.200,00 dopo la cessazione del rapporto indicata nella nota del convenuto di cui all'allegato n. 3 del ricorso, infatti, non può evidentemente essere valorizzata nella contumacia del , visto che, a fronte dell'esatta CP_1 allegazione attorea, il convenuto, rimanendo contumace, non ha dimostrato l'esatto adempimento delle relative obbligazioni (art. 2697 c.c.).
In definitiva, dunque, il convenuto va condannato al pagamento in favore della Pt_1
della complessiva somma di € 52.335,18 (di cui € 42.931,99 per differenze retributive complessive ed € 9.403,19 per TF), oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui) con distrazione in favore del procuratore della dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. Per la stessa regola Pt_1
processuale, infine, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
nella contumacia di Controparte_1 condanna al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1
di € 52.335,18, oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
3 condanna al pagamento in favore dell'avv. Dario Bonuso, nella Controparte_1
qualità di procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. di , delle spese giudiziali Parte_1
di quest'ultima, che liquida in € 6.699,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. liquidate con Controparte_1
separato decreto.
Così deciso il 24/11/2025
Il Giudice del Lavoro
AB ON
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6908/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Dario Bonuso;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ; Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 21 novembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 30 maggio 2023 ha chiesto che Parte_1 CP_1 venga condannato della somma complessiva di € 49.461,12 (di cui € 24.719,21
[...]
per differenze retributive, € 2.126,36 per tredicesima, € 10.755,48 per indennità sostitutiva di ferie non godute ed € 11.857,07 per TF), oltre accessori. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente ha sostenuto di aver lavorato senza alcuna regolarizzazione del rapporto alle dipendenze del convenuto dal 2 gennaio 2009 al 30 aprile 2022 come assistente familiare (livello B del CCNL lavoro domestico), di aver prestato servizio dal
1 lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, di aver ricevuto una retribuzione mensile pari ad € 250,00 dall'inizio del rapporto all'aprile 2011 e di € 650,00 da aprile 2011 alla cessazione del rapporto, di non aver mai goduto di ferie, di non aver ricevuto la tredicesima maturata nel triennio 2020-2022 e di non aver ricevuto il TF maturato (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. Controparte_1
Ciò detto, va osservato quanto segue.
La sussistenza del rapporto di lavoro va ritenuta senz'altro dimostrata alla luce delle testimonianze rese da (cfr. verbale del 15 gennaio 2025), condomina del convenuto, Tes_1
e (cfr. verbale del 7 maggio 2025), portiere dello stabile ove abitava il Pt_2 CP_1
anche alla luce dell'omessa comparizione di quest'ultimo all'udienza del 15 gennaio 2025 per rendere l'interrogatorio formale (art. 232 c.p.c.) e della nota di riscontro di cui all'allegato n. 3 del ricorso).
Per quanto riguarda la consistenza del rapporto di lavoro, la ha dedotto di aver Pt_1 lavorato dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 (cfr. pagina 2 del ricorso).
Gli esiti dell'istruttoria orale non sono stati univoci: infatti, se la teste pur Tes_1 confermando la presenza quotidiana della a lavoro, non ha saputo precisare l'orario Pt_1
di lavoro osservato (“non so dire l'orario della signora. La vedevo tutti i giorni, ma non so dire
l'orario”), il teste ha riferito che la vedeva “sia entrare che uscire” soltanto tre giorni Pt_2 la settimana (lunedì, mercoledì e venerdì), precisando che ella il mercoledì ed il venerdì
(giorni dedicati alla pulizia dello stabile, in cui il portiere arrivava all'alba, prima del normale orario di apertura della portineria 8.30-13 e 16-20) sarebbe arrivata sempre intorno alle 7.30 per andare via “sicuramente prima” delle 13 (“Penso andasse via verso mezzogiorno, andava via prima che io chiudessi la portineria. Forse 12.15 o 12.30, ma sicuramente prima che io andassi via per la pausa pranzo. Di pomeriggio non l'ho mai vista”).
Nell'incertezza del superiore quadro probatorio, questo giudice intende valorizzare l'omessa comparizione del per rendere l'interrogatorio formale, insieme alla CP_1
testimonianza della (secondo cui la andava a lavorare ogni giorno) ed alla Tes_1 Pt_1
nota di riscontro alle pretese rilasciata all'odierna ricorrente in sede stragiudiziale dal resistente (cfr. allegato n. 3 del ricorso). D'altra parte, va considerato come le dichiarazioni del teste non siano del tutto incompatibili con la prospettazione attorea, visto che Pt_2
2 qualora la ricorrente avesse lavorato effettivamente dalle 8 alle 14 il portiere dello stabile
(in servizio dalle 8.30 alle 13, ad eccezione dei giorni di mercoledì e venerdì in cui era nello stabile già dalle 5 per le pulizie) avrebbe ben potuto non vederla entrare ed uscire.
Accertato lo svolgimento dell'attività lavorativa nei termini che precedono, alla ricorrente vanno riconosciuti non soltanto le differenze retributive calcolate dal c.t.u.
(ipotesi 1: cfr. relazione), ma anche le indennità sostitutive delle ferie non godute (cfr.
Cass., sez. lav., sentenza n. 21780 dell'8 luglio 2022: “Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle”), la tredicesima relativa agli anni dal 2020 al 2022 ed il
TF (la circostanza del pagamento di € 1.200,00 dopo la cessazione del rapporto indicata nella nota del convenuto di cui all'allegato n. 3 del ricorso, infatti, non può evidentemente essere valorizzata nella contumacia del , visto che, a fronte dell'esatta CP_1 allegazione attorea, il convenuto, rimanendo contumace, non ha dimostrato l'esatto adempimento delle relative obbligazioni (art. 2697 c.c.).
In definitiva, dunque, il convenuto va condannato al pagamento in favore della Pt_1
della complessiva somma di € 52.335,18 (di cui € 42.931,99 per differenze retributive complessive ed € 9.403,19 per TF), oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui) con distrazione in favore del procuratore della dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. Per la stessa regola Pt_1
processuale, infine, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
nella contumacia di Controparte_1 condanna al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1
di € 52.335,18, oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
3 condanna al pagamento in favore dell'avv. Dario Bonuso, nella Controparte_1
qualità di procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. di , delle spese giudiziali Parte_1
di quest'ultima, che liquida in € 6.699,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. liquidate con Controparte_1
separato decreto.
Così deciso il 24/11/2025
Il Giudice del Lavoro
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