Sentenza 15 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 15/03/2023, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/03/2023
N. 01673/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02675/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2675 del 2017, proposto da
MA LA BR, SQ SA, LI SA, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Lamberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casandrino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi MA D'Angiolella, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci n. 16;
nei confronti
LI LV, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) del permesso di costruire n. 35/2016 del 22.6.2016 prat. Edilizia n. 84/28/2015 rilasciato dal Comune di Casandrino, Responsabile dell'Unità Organizzativa Uno, in favore della sig.ra LV LI nata a [...] il [...] avente ad oggetto “la realizzazione di due edifici ad uso residenziale al prolungamento di Via Bachelet sul fondo di terreno distinto in C.T. al foglio n. 3 p.lla n. 92”;
b) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali tra i quali il parere istruttorio favorevole espresso dal Tecnico Geom. Costanzo Francesco in data 15.1.2016; il parere favorevole espresso dalla commissione edilizia nella seduta del 12.5.2016 verbale n. 188; il verbale di Commissione Edilizia n. 185 del 18.4.2016; il parere istruttorio integrativo favorevole del Tecnico Geom. Costanzo Francesco in data 27.4.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casandrino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 19 gennaio 2023, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono comproprietari di un lotto di terreno, della superficie di mq 11758, sito in Casandrino, distinto in CT al foglio n. 2, particella n. 8. 2. Il fondo è classificato nel P.R.G. del Comune di Casandrino come “ Zona B di completamento residenziale e riqualificazione urbanistica – edilizia ”.
1.1. In data 23.7.2014 il fondo di proprietà dei ricorrenti veniva inserito (previa comunicazione di avvio del procedimento) nell’elenco delle aree oggetto di abbandono di rifiuti di cui alla l.r. 20/13, avente quale effetto il vincolo di inedificabilità assoluto.
1.2. Con delibera n. 59/2015 il Consiglio Comunale di Casandrino limitava la complessiva edificabilità dell’intera zona B, ove è ubicato il fondo che ne occupa, in n. 100 nuovi vani residenziali.
1.3. In data 12.10.2015 i ricorrenti presentavano istanza di permesso di costruire per una cubatura pari al 59% dell’intero volume realizzabile nella zona B.
1.4. Seguivano ordinanze del Comune intimanti ai ricorrenti di provvedere alla pulizia e alla derattizzazione del fondo, rappresentando la impossibilità di destinare il fondo ad attività produttiva, edilizi, turistica, agricola e commerciale fino alla dimostrazione della assenza di fattori di pericolo per la salute e l’ambiente, resa con attestazioni analitiche rilasciate da laboratori accreditati e sottoposte alla potestà di verifica e di controllo delle AASSLL e dell’ARPA.
1.5. Con nota del 2.12.2015, di poi, il Comune comunicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di permesso di costruire inoltrata dai ricorrenti in relazione al suddetto terreno; con nota dell’11.1.2016 veniva confermato il preavviso di rigetto della stessa domanda edificatoria.
1.6. Con nota del 18.1.2016 il Comune, nel ribadire che per i terreni inseriti nell’elenco dei siti oggetto di abbandono incontrollato di rifiuti era necessario provvedere alle preliminari attività già in precedenza specificate ed al deposito dei documenti attestanti la loro regolare esecuzione, ordinava agli attuali ricorrenti di astenersi dal procedere direttamente alla rimozione dei rifiuti senza la previa autorizzazione dell’Autorità competente.
1.7. Avverso tali atti –con i quali, inserito il fondo dei ricorrenti nello speciale elenco dei siti oggetto di abbandono incontrollato di rifiuti, di cui all’art. 3 della l.r. Campania n. 20 del 2013, si è conformato il loro diritto dominicale, con la imposizione di obblighi, di facere e di non facere e, massimamente, con la frustrazione di qualsivoglia aspettativa edificatoria- i ricorrenti insorgevano avanti questo TAR (RG 5273/16).
1.8. Successivamente, il Comune provvedeva a rilasciare a terzi due permessi di costruire per fondi insistenti nella medesima zona B del PRG (permessi nn. 35/16 e 40/16) che, “consumando” la intera volumetria assentibile sulla ridetta zona (per effetto della delibera di c.c. n. 59/15), per un numero di 46,48 vani residenziali, avrebbero inciso –nella prospettazione di parte ricorrente- sulle proprie aspirazioni edificatorie.
1.9. In particolare, con il permesso n. 35/16 del 22 giugno 2016 il Comune di Casandrino consentiva alla sig.ra LV LI “ la realizzazione di due edifici ad uso residenziale al prolungamento di Via Bachelet sul fondo di terreno distinto in C.T. al foglio n. 3 p.lla n. 92 ”.
1.10. Avverso tale permesso insorgevano i ricorrenti, a mezzi di gravame essenzialmente proponendo le doglianze tutte già poste a fondamento del ricorso e dei motivi aggiunti (RG 539/16) contro gli atti conformativi del diritto dominicale del fondo –incluso nel ridetto elenco di cui alla l.r. 20/13- sull’assunto:
- della illegittimità di tali atti “conformativi” e ostativi alla vocazione edificatoria del bene immobile dei ricorrenti;
- che, acclarata la illegittimità di tali fatti impedienti, la pronta e tempestiva definizione della istanza avanzata dai ricorrenti in data 12 ottobre 2015 avrebbe consentito il rilascio del titolo, in un momento in cui era ancora non “sfruttata” la volumetria assentibile nella zona B del PRG;
- che, indi, il ritardo e gli ostacoli frapposti dal Comune (nascenti dal vincolo di inedificabilità derivante dalla inserzione del fondo nell’elenco di cui alla l.r. 20/13) avrebbero consentito a “terzi” di ottenere permessi e di “sfruttare” e consumare la volumetria assentibile nella zona.
1.11. Di qui la proposizione del ricorso che ne occupa, pel tramite del quale i ricorrenti intendevano censurare la illegittimità derivata del permesso rilasciato a terzi, comechè intervenuto indebitamente, “scavalcando” la istanza di permesso di costruire avanzata dai ricorrenti, all’uopo riproponendo i seguenti motivi di diritto:
- violazione degli artt. 3, 42 e 97 Cost., dell’art. 3 L.R. Campania 20/2013, dell’art. 192 e dell’art. 184, comma 2, lett. d) D., Lgs. 152/2006, dell’art. 2 del Protocollo d’intesa del 23.3.2012, dell’art. 3 del Patto “ Terra dei fuochi ” dell’11.9.2013, del d.d. del 13.5.2014 e della L. 241/1990 – eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti in fatto ed in diritto, difetto di istruttoria, difetto di motivazione – sviamento – ove assumono: A) l’inesistenza del registro ex art. 3 L.R. 20/2013 nel Comune di Casandrino; B) l’infondatezza della pretesa inclusione del fondo dei ricorrenti nel suddetto registro; C) la responsabilità dell’ente territoriale per aver impedito la recinzione del fondo e per la mancata vigilanza sul tratto di strada che costeggia il terreno in questione ed oggetto di pubblico transito;
- i motivi aggiunti, notificati in data 15.3.2016 e depositati il 18.3.2016, con cui la parte ricorrente aveva esteso la richiesta di annullamento ai seguenti ulteriori atti emessi dal medesimo ente:
d) nota del 2.12.2015, con cui ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di permesso di costruire inoltrata dai ricorrenti in relazione al suddetto terreno;
e) nota dell’11.1.2016, con cui ha confermato il preavviso di rigetto della stessa domanda edificatoria;
- i secondi motivi aggiunti, notificati il 13.5.2016 e depositato il 20.5.2016, con cui era stata gravata la nota del 18.1.2016, con la quale, nel ribadire che per i terreni inseriti nell’elenco dei siti oggetto di abbandono incontrollato di rifiuti è necessario provvedere alle preliminari attività già in precedenza specificate ed al deposito dei documenti attestanti la loro regolare esecuzione, lo stesso Comune aveva diffidato gli istanti a non procedere direttamente alla rimozione dei rifiuti senza la previa autorizzazione dell’autorità competente;
- un ulteriore motivo aggiunto presentato in sede di appello avverso la sentenza di questo TAR, n. 5273/16, ai sensi dell’art 104, comma 3, c.p.a., giusta la mancata astensione del dirigente responsabile U.O. 3 Ecologia del Comune di Casandrino.
1.12. Si costituiva l’intimata Amministrazione comunale che instava per la reiezione del gravame.
1.13. Con sentenza n. 5273/16 questo TAR, frattanto, aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti spiegati dai ricorrenti avverso gli atti “conformativi” del loro diritto dominicale, e sostanzialmente impedienti il rilascio del titolo edificatorio sul fondo di loro proprietà.
1.14. Avverso tale sentenza essi ricorrenti interponevano appello avanti il Consiglio di Stato (RG 3890/17), all’uopo proponendo il già citato motivo aggiunto a’ sensi dell’art. 104, comma 3, c.p.a..
1.15. Con atto del 1 dicembre 2022, di poi, i ricorrenti formulavano istanza di rinvio della odierna udienza di trattazione del gravame, proprio a cagione della pendenza del ridetto appello, il cui esito condizionerebbe “ l’esito del presente giudizio ”.
1.16. La causa, al fine, dopo l’officioso rilievo di un profilo di possibile inammissibilità del ricorso per carenza di interesse stante la assenza di idoneità lesiva per la sfera giuridica dei ricorrenti del gravato permesso di costruire, veniva introitata per la decisione all’esito della discussione tenutasi da remoto, nella udienza del 19 gennaio 2023.
2. Il ricorso –siccome paventato nel corso della udienza- è inammissibile per carenza di legitimatio ad processum , non essendo rinvenibile nel permesso di costruire impugnato –rilasciato a soggetto terzo- veruna attitudine lesiva della sfera giuridica dei ricorrenti.
2.1. Va, in via liminare, rimarcata la inaccoglibilità della istanza di rinvio della trattazione del gravame, avanzata dai ricorrenti al fine di attendere la definizione della causa di appello pendente innanzi al Consiglio di Stato ed avente ad oggetto la pronunzia di questo TAR n. 5273/16, in quanto vertente anche sulla questione, asseritamente pregiudiziale, relativa alla legittimità degli atti pel tramite dei quali la Amministrazione –includendo il fondo dei ricorrenti nel più volte citato elenco contemplato dalla l.r. 20/13- avrebbe impedito ad essi ricorrenti di ottenere per tempo l’agognato titolo edilizio; ciò che si riverbererebbe, di poi, sulla legittimità dei permessi di costruire, ivi compreso quello in questa sede gravata, successivamente rilasciati a terzi su aree inserite nella medesima zona B; permessi che, in tale ottica, non avrebbero potuto essere rilasciati se solo la Amministrazione avesse tempestivamente soddisfatto la primigenia richiesta di essi ricorrenti (giusta la “scarsità” della “risorsa” edificatoria connessa ai fondi inseriti nella medesima zona B del PRG).
2.1.1. E, invero, assimilando la istanza dei ricorrenti ad una sorta di richiesta di quiescenza ovvero di sospensione del presente giudizio, non può quivi non essere rammentato il dato inveterato del diritto vivente in forza del quale la sospensione –o, il che è lo stesso, il differimento della trattazione di una causa fino alla definizione di altro giudizio- è ristretta a quei non comuni casi in cui l’esistenza di una situazione sostanziale sia fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di altra situazione sostanziale, di modo tale che la diversa decisione su quel fatto o elemento darebbe automaticamente luogo ad un conflitto (non teorico, che il sistema largamente ammette) ma pratico di giudicati. E ciò deve avvenire in un contesto – art. 2909 c.c. – nel quale gli accertamenti siano opponibili alle parti, ai loro eredi o agli aventi causa.
2.1.2. Non solo.
Atteso che l’applicazione dell’art. 295 c.p.c. –ovvero il rinvio della trattazione della causa fino alla definizione di altro processo- si traduce in un temporaneo diniego di giurisdizione, la giurisprudenza ha fissato, anche alla luce della costituzionalizzazione del principio della durata ragionevole dei giudizi (art. 111, comma 2, Cost.) e della stessa effettività del diritto di difesa e del giusto processo (art. 24 Cost., art. 6 CEDU e art. 47 Carta di Nizza) criteri sempre più rigorosi, in virtù dei quali la sospensione può operare solo allorquando tra due giudizi “ esista un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico e non già in senso meramente logico ”, altresì precisandosi che se la pregiudizialità tecnico-giuridica è determinata dalla relazione tra “ rapporti giuridici sostanziali distinti ed autonomi ” tale per cui “ la decisione sul primo rapporto si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione del secondo ” (per tutte, Cass., SS.UU., 14060/04), la pregiudizialità logica è costituita dalla relazione tra frazioni di un medesimo rapporto giuridico; quando, cioè, si verta su questioni inerenti lo stesso diritto in relazione alle stesse parti.
2.1.3. La sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c., ovvero la mancata trattazione della causa e il suo differimento fino alla conclusione di una lite pendente in altra sede, ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, soccorrendo in tal caso la previsione dell'art. 336, comma 2, c.p.c. sul c.d. effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di una sentenza sugli atti e i provvedimenti (comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata (Cass., I, 15 maggio 2019, n. 12999).
2.1.4. I principi processualcivilistici sono, naturalmente, applicabili nel giudizio amministrativo, giusta la espressa e speciale –anche rispetto al generale rinvio contenuto all’art. 39 c.p.a.- disposizione foggiata all’art. 79 c.p.a., per cui “ la sospensione del processo è disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell’Unione europea ”.
2.1.5. Di talchè, si è reiteratamente affermato che ai fini della sospensione del giudizio amministrativo è necessario che il rapporto giuridico della causa “pregiudicante” rappresenti un elemento costitutivo della situazione sostanziale dedotta nel giudizio “pregiudicato”, per cui l’accertamento effettuato nella prima si imporrà nei confronti di quest'ultima con efficacia di giudicato, al fine di assicurare uniformità di decisioni; la pregiudizialità necessaria si pone quindi fra rapporti giuridici diversi, collegati in modo tale che la situazione giuridica della causa pregiudiziale si pone come elemento costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del distinto rapporto dedotto nella causa dipendente, la cui esistenza è dunque necessariamente presupposta dalla prima; di guisa che “ il rapporto di pregiudizialità in senso tecnico è pertanto configurabile quando il petitum della domanda pregiudiziale costituisce al contempo la causa petendi o, per converso fatto paralizzante (impeditivo, modificativo, estintivo), della domanda dedotta nella causa dipendente medesimo titolo); in estrema sintesi, il nesso di pregiudizialità-dipendenza intercorre tra distinti rapporti giuridici quando l'esistenza di uno dipende dall'esistenza o inesistenza dell'altro ed in base a ciò il fondamentale principio di unità dell'ordinamento giuridico impone la conformità tra giudicati ” (TAR Lombardia, I, 24 marzo 2020, n. 546; CdS, VI, 12 novembre 2019, n. 7773; Id., 1 settembre 2017, n. 4156).
2.1.5. Orbene, sussumendo la fattispecie che ne occupa nel paradigma sopra tratteggiato, appare evidente che:
- il provvedimento in questa sede impugnato costituisce esercizio di una potestas altra rispetto a quella che è oggetto di scrutinio avanti il Consiglio di Stato; il presente giudizio, invero, ha ad oggetto un permesso di costruire rilasciato a terzi , sulla base di presupposti di fatto e di diritto che non mai vengono in rilievo nel giudizio pendente avanti il Consiglio di Stato, ove si discute della legittimità degli atti “impeditivi” della vocazione edificatoria del solo fondo dei ricorrenti;
- trattasi di una nuova e diversa azione amministrativa , a latere oggettivo e soggettivo , che nulla ha a che vedere con le valutazioni poste a fondamento dei provvedimenti conformativi del diritto dominicale, e delle correlate prerogative edificatorie con effetti di ablazione personale, aventi ad oggetto esclusivamente la persona dei ricorrenti nella loro qualitas di proprietari di una specifica area immobiliare;
- il divisamento degli interessi che incide –con effettivi conformativi e ablatori - sulle situazioni giuridiche soggettive dei ricorrenti è, indi, contenuto unicamente nei provvedimenti scrutinati da questo TAR con la sentenza n. 5273/16 ancora sub iudice avanti il Supremo Consesso, che solo sono idonei –nella stessa prospettazione di parte ricorrente- ad assumere attitudine lesiva della sfera giuridica dei sigg. BR e SA;
- il presente giudizio, di contro, in quanto attinente alla potestà amministrativa che successivamente è stata esplicata dal Comune di Casandrino in relazione a diversi fondi pure inseriti nella medesima zona B del PRG, di proprietà di soggetti terzi, si appalesa tutt’affatto estraneo alla vicenda processuale che vede ancora parti processuali gli attuali ricorrenti e il Comune di Casandrino, ma giammai l’odierna controinteressata; la impugnazione che ne occupa, proprio perché relativa a beni e soggetti “altri” rispetto alla persona dei ricorrenti e al fondo di loro proprietà, non mai può dipendere dal giudizio di appello avverso la ridetta sentenza n. 5273/16, avente ad oggetto gli effettivi conformativi ed ablatori rivenienti dalla inclusione del fondo dei ricorrenti nel più volte citato elenco di cui alla legge 20/13.
2.1.6. Non si è in presenza, indi, di una ipotesi di pregiudizialità-dipendenza, atteso che il nuovo provvedimento, oggetto del presente giudizio, è tutt’affatto estraneo a quello oggetto del primigenio scrutinio avanti questo TAR e ancora innanzi al Giudice di appello.
2.2. Dalle considerazioni suesposte discende, naturaliter , la inammissibilità del gravame che ne occupa, comechè afferente ad un provvedimento “normativamente indifferente ” rispetto alla sfera giuridica soggettiva dei ricorrenti, comechè regolante e divisante interessi affatto estranei a quella sfera:
- a latere soggettivo , attinendo a soggetti terzi rispetto ai ricorrenti;
- a latere oggettivo , vertendosi in tema di rilascio di permesso di costruire avente ad oggetto beni e presupposti di fatto e di diritto tutt’affatto differenti rispetto a quelli che vengono in rilievo nel giudizio ancora pendente avanti il Consiglio di Stato.
2.2.1. Siccome sopra esposto:
- la attitudine lesiva della sfera dei ricorrenti, e l’effetto ostativo ed impediente della loro aspirazioni edificatorie, riviene solo ed esclusivamente dalla inclusione del fondo di cui sono proprietari nell’elenco previsto dalla legge regionale 20/13;
- i successivi permessi di costruire rilasciati a soggetti terzi sono estranei e irrilevanti , naturale conseguenza del dinamico fluire in continuum della azione amministrativa, che non tollera arresti o stati di quiescenza non giustificati;
- l’effetto conformativo e di ablazione personale che ha connotato esclusivamente la sfera giuridica soggettiva dei ricorrenti, nella loro qualitas di titolari del diritto dominicale sul fondo per cui è causa, non mai può incidere sul corso della azione dei pubblici poteri, e sul suo continuo fluire e divenire , nel diuturno perseguimento degli interessi pubblici (art. 97 Cost., art. 1 l. 241/90).
2.3. Di qui la inammissibilità del gravame per carenza di interesse , ovvero di legitimatio ad processum .
2.3.1. E, invero, tale condizione dell’azione - la cui ratio , comune a quella delle legittimazione ad agire ovvero legitimatio ad causam , è funzionale ad evitare il compimento di attività inutili e sprechi della risorsa giustizia, in ossequio ad un interesse di ordine pubblico processuale “metaindividuale” volto a garantire efficienza ed efficacia al processo in conformità degli artt. 111 Cost., 6 e 13 CEDU, 47 Carta UE - è costituita dall’interesse a ricorrere, inteso come concreta possibilità di perseguire un bene della vita, anche di natura morale o residuale, attraverso il processo, in corrispondenza ad una lesione diretta ed attuale dell’interesse protetto, a norma dell’art. 100 c.p.c. (TAR Campania, I, 20 maggio 2022, n. 3465; CdS, VI, 1156/16).
2.3.2. L’ interesse ad agire, o legitimatio ad processum , costituisce un quid pluris rispetto alla legittimazione ( legitimatio ad causam ), in quanto postula:
- la lesione, concreta e attuale, di quell’interesse sostanziale, differenziato e qualificato, che in abstracto conferisce legittimazione ad agire:
- la effettiva utilitas ritraibile dalla invocata pronunzia; la tutela giurisdizionale deve costituire, dunque, il necessitato mezzo per la rimozione della lesione e il soddisfacimento dell’interesse (sostanziale), stante il generale divieto di azioni emulative ovvero di abuso del processo; di qui l’indissolubile legame tra l’interesse del domandante (art. 100 c.p.c.) e la concreta utilitas del “servizio giurisdizionale”, che al soddisfacimento di quell’interesse è teleologicamente preordinato. La pronunzia deve assicurare un vantaggio, di talchè “ l’interesse ad agire è dato dal rapporto tra la situazione antigiuridica che viene denunziata e il provvedimento che si domanda per porvi rimedio mediante l’applicazione del diritto, e questo rapporto deve consistere nella utilità del provvedimento, come mezzo per acquisire all’interesse leso la protezione accordata dal diritto ” (Cons. Stato, Ad. pl. 3/2022 e 22/2021, Cass. civ., II, 28307/20; Id., id., 15320/18; Cass., sez. lav., 13373/08; Cass., III, 12241/98).
2.3.3. Indefettibili requisiti dell’interesse a ricorrere sono, indi:
- la personalità; la utilitas ritraibile afferisce direttamente alla sfera giuridica del ricorrente (e non di terzi);
- la attualità del vulnus , id est la – sussistenza di lesione concreta (es.: piena efficacia e idoneità lesiva dell’atto impugnato);
- la concretezza della lesione sofferta, intesa come sua effettività ed apprezzabilità.
2.3.4. Orbene è questa lesione, attuale e concreta , all’interesse (posizione sostanziale) dei ricorrenti a mancare nella fattispecie, tenuto conto:
- della natura del permesso di costruire impugnato, non mai idoneo a scalfire la sfera dei ricorrenti, ad essa rimanendo completamente insensibile ;
- del nucleo fondante delle doglianze siccome prospettate e poste a sostegno del ricorso, comechè dirette giustappunto avverso atti tutt’affatto diversi, oggetto della distinta vicenda processuale ancora pendente in sede di appello;
- che, è appena il caso di rilevare, anche l’eventuale accoglimento dell’appello interposto dai ricorrenti avverso la sentenza di questo TAR n. 5273/16, non assumerebbe veruna efficacia, neanche riflessa, sul provvedimento quivi gravato, comechè astretto a presupposti di fatto e di diritto distinti e privo di qualsivoglia nesso –men che meno di presupposizione o consequenzialità- con quelli già scrutinati da questo TAR e, ancora, sottoposti al vaglio del Giudice di appello.
3. Le peculiari connotazioni della controversia, e la natura della pronunzia che la definisce, inducono nondimeno a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2023 con l'intervento dei signori magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente FF
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rocco Vampa | Gianmario Palliggiano |
IL SEGRETARIO