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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/01/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile, in com- posizione monocratica ed in persona del dott. Diego Dinardo, ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11109/2018 R.G., avente ad oggetto: cessio- ne crediti, vertente
TRA in persona del Sindaco p.t., rapp. e difeso Parte_1 dall'Avv.to Carmine Bernard e con questi elettivamente domiciliato in in alla via S. Francesco d'Assisi n° 14 nello Studio Legale ass.to Parte_1
LE.CA.BE;
Opponente
E
in persona del legale rapp.te pro tempore , rappre- Controparte_1 sentata e difesa dall'Avv.to Fulvio Frasca, c.f. , CodiceFiscale_1 con studio in Napoli alla via Andrea D'Isernia n. 59;
Opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note per l'odierna udienza di precisazio- ne delle conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema
Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409).
Il comune di ha proposto opposizione avverso il decreto in- Parte_1 giuntivo n. 2092/2018 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con cui ha ingiunto il pagamento di € 171.819,48, oltre interessi, spese di procedura per € 406,50 ed € 2.135,00 per compensi oltre iva e c.p.a. , a ti- tolo di corrispettivo della fornitura di energia elettrica eseguita dall'originaria creditrice EN ER s.p.a. , cedente del credito acquistato dall'opposta con plurimi atti di cessione. La medesima ha premesso che il
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decreto ingiuntivo unitamente al ricorso, a seguito di correzione materiale del titolo avvenuta in data 05.11.2018, le venivano notificato in data
07.11.2018 a mezzo pec.
A sostegno dell'opposizione la deducente ha evidenziato: 1) la carenza di legittimazione attiva della Banca. La deducente rileva in particolare che l'opposta ha proposto ricorso monitorio qualificandosi cessionaria dei cre- diti acquistati dalla soc. EN ER nei confronti del Comune di Madda- loni per atto notar dr. del 24.04.2014, ma che tale circostan- Persona_1 za appare contestata dalla condotta della EN ER, che ebbe a presen- tare domanda di insinuazione al passivo alla OSL del Comune di Madda- loni - dichiarato in stato di dissesto con deliberazione del Commissario prefettizio n. 17 del 19.12.2012 – senza indicare la avvenuta cessione del credito in favore dell'opposta, né questa ha mai comunicato alla OSL il su- bentro nelle asserite ragioni creditorie della cedente EN. 2) la inammissi- bilità della procedura monitoria, in quanto a seguito della richiesta inoltrata alla OSL di insinuazione nel passivo per parte delle fatture di cui è causa, veniva formulata proposta di definizione transattiva, notificata alla EN energia s.p.a. e indi delibera n. 27 del 30 novembre 2017 con cui si dichia- rava conclusa la procedura prevista dal TUEL per la gestione dei debiti dei
Sicchè non avendo l'EN proposto nei termini di Parte_1 legge ricorso innanzi al G.O. contro la delibera recante il diniego parziale di inserimento del credito nella massa passiva della liquidazione disposto ai sensi dell'art. 254, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, l'attuale domanda, tesa all'accertamento del credito, proposta in danno della gestione ordinaria è inammissibile. 3) Non risultano attivate le forniture elettriche di alcuni numeri di POD, tra cui n. 100599130 – 100599122 – 100599092 –
100597994 – 100599113 – 100599105, e talune delle fatture risultava paga- te. 4) la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 1, comma 4° della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Ciò detto l'opponente ha chiesto dichiararsi la inammissibilità della do- manda e nel merito per la revoca del d.i. con accertamento che nulla risulta dovuto, vittoria di spese e compensi. Co
costituitasi in giudizio ha contestato l'opposizione Controparte_1 riferendo: 1) della fondatezza della domanda richiamando di aver deposita- to a sostegno della ingiunzione di pagamento: i) le fatture come indicate nella relativa colonna di cui al prospetto della lettera A) del ricorso monito- rio, ii) condizioni generali di fornitura in regime di salvaguardia, iii) attesta- zione di esercizio del servizio in regime di salvaguardia di EN ER
S.p.A., iv) messaggio pec del 5 marzo 2018 di consegna del sollecito di pa-
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gamento con relativa lettera allegata, v) contratto di cessione del credito, vi) relata di notifica ed avviso di ricevimento relativo alla notifica della ces- sione dei crediti, viii) estratto autentico notarile delle scritture contabili. 2) che l'opposizione è tardiva in quanto la notifica del provvedimento moni- torio, in uno al ricorso e alla procura alle liti, avveniva in data 25 ottobre
2018, successivamente, a seguito di correzione di errore materiale del capo relative alle sole spese, veniva notificato anche il relativo provvedimento il
7 novembre 2018, mentre l'opposizione è stata invece notificata il 14 di- cembre 2018, ovvero oltre il termine di giorni 40 della notifica del decreto monitorio oggetto di contestazione. A sostegno della propria eccezione l'opposta ha anche evidenziato che nell'opposizione non vengono in con- testazione le spese liquidate, ma solo il credito. 3) l'estrema genericità delle eccezioni in quanto non è dato sapere le somme genericamente contestate a quali fatture si riferiscano;
così come neppure è stata fornita prova in or- dine alla presunta estinzione del debito e non sono neppure indicate le fat- ture che sarebbero state pagate. 4) che al momento della presentazione del- la domanda di ammissione al passivo presentata dall'EN (14 novembre
2013) non era ancora intervenuta la cessione dei crediti (21 novembre
2013, notificata il 6 maggio 2014). 5) che l'opponente non è legittimato a fare valere alcuna eccezione relativa alle pattuizioni negoziali, né a collegare ad esso alcuna conseguenza. 6) che nell'atto avversario non emerge quali fatture sarebbero state pagate, quali sarebbero state respinte perché non di competenza dell'Ente, non è dato sapere quali fatture non sarebbero state attestate dall' e per quale motivo, così come sono completamente Pt_2 omesse le fatture che sarebbero state ammesse dalla OSL. 7) l'OSL non ha inviato la richiesta di adesione all'opposta che nelle more era diventato il legittimo titolare del credito, ammesso che le fatture azionate siano ricom- prese nella domanda di ammissione, che una volta tornato in bonis il co- mune nulla ha corrisposto, e che anche dopo la dichiarazione di dissesto, il credito continua a produrre interessi;
8) l'inoperatività del regime prescri- zionale di cui all'art. 1, comma 4° della legge 27 dicembre 2017, n. 205, trattandosi di fatture antecedenti al 1° marzo 2018, che sono state inviati validi atti interruttivi tra cui la notificata la cessione, la domanda di ammis- Co sione al passivo, la lettera di costituzione in mora da del 5 marzo 2018.
9) che le fatture nel tempo sono diminuite perché gli importi richiesti sono relativi a conguagli di anni precedenti.
Ciò detto l'opposta ha concluso chiedendo
1) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione e dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 2092/18 r.g.n. 4580/18;
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2) sempre in via preliminare e subordinata dichiarare nullo l'atto di citazione;
3) in via ulteriormente gradata, atteso che l'opposizione non si fonda assolutamente su prova scritta, né è di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione del decreto in- giuntivo opposto n. 2092/18 r.g.n. 4580/18;
4) nel merito e sempre in via subordinata, rigettare le domande contenute nell'atto di ci- tazione in opposizione a decreto ingiuntivo, poiché improponibili, inammissibili, infon- date in fatto e diritto, nonché indimostrate e confermare integralmente il decreto ingiunti- vo opposto;
5) in via ulteriormente gradata, in caso di revoca del provvedimento monitorio, condan- nare con sentenza il al pagamento della somma di € Parte_1
171.819,48 (o in quella diversa somma ritenuta di giustizia), oltre interessi ex d.lgs
231/02 dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo e condannare comunque il Co- mune di al pagamento delle spese legali della procedura monitoria;
Parte_1
6) condannare il al pagamento delle spese e delle competenze di Parte_1 lite della presente causa ex D.M. 55/14; spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
La domanda non è ammissibile avendo l'opponente proposto opposizione oltre il termine di giorni 40 decorrente dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Invero, dalla documentazione in atti risulta che il decreto ingiuntivo di cui
è causa, contrassegnato con n. è stato notificato a mezzo p.e.c. all'ente comunale in data 25 ottobre 2018, mentre l'opposizione è stata notificata al difensore dell'opponente in data 14 dicembre 2018, ovvero ben oltre il termine di giorni 40 previsto dall'art. 641 c.p.c. e ribadito nella ingiunzione oggetto del presente giudizio.
A diverse conclusioni non spinge del resto la circostanza che nel caso in esame, il provvedimento monitorio, a richiesta di parte opposta, veniva corretto con l'aggiunta delle spese di lite e notificato nuovamente all'opponente in data 7 novembre 2018.
È infatti noto che ai sensi del quarto comma dell'art 288 c.p.c. “Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione”. Tale norma, applica- bile per evidente identità di ratio anche alla correzione dei decreti ingiuntivi, rende, quindi, avvertiti che la correzione dei provvedimenti non determina una estensione degli ordinari termini per proporre i canonici giudizi di im- pugnazione, se non limitatamente alla sola parte oggetto di correzione. In- fatti, se in relazione alla pronuncia oggetto di correzione il termine di im- pugnazione decorre dalla notifica del provvedimento emendato, per la par- te non modificata il termine per la introduzione dei giudizi di opposizione resta quello ordinariamente previsto, ovvero nel caso in esame di giorni 40 ai sensi dell'art 641 c.p.c..
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Orbene, nel caso in esame, il comune di non ha minimamente Parte_1 posto in contestazione le spese oggetto della procedura monitoria per co- me indicate dal Tribunale all'esito della procedura di correzione ai sensi degli art 287 e ss c.p.c., sicchè l'opposizione, in quanto tardiva, è a dirsi inammissibile.
Consegue alla inammissibilità della domanda e al giudicato formatosi in ordine al credito di cui è causa, che ogni eventuale censura in ordine alla validità dei contratti sottostanti alle pretese economiche vantate dall'opposta è a dirsi definitivamente assorbita.
Le spese di lite vengono ripartite secondo il criterio della soccombenza e liquidate in base ai valori minimi ai sensi del d.m. 55 del 2014 stante la par- ticolare semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
• Dichiara inammissibile l'opposizione proposta.
• Dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2092/2018 emesso dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
• Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in fa- vore dell'opposta che si liquidano in Euro 7.052,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso, in S.M.C.V, in data 24 gennaio 2025
Il giudice dott. Diego Dinardo
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