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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/12/2025, n. 2048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2048 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1197 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Prima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1197/2024 R.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio all'esito dell'udienza camerale del 27.11.2025; promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
06/08/1954 e residente in [...], elettivamente domiciliata in AUGUSTA,
VIA PRINCIPE UMBERTO N. 104, presso lo studio dell'avv. FASOLI MARZIA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in AUGUSTA, VIALE ITALIA
N. 33, presso lo studio dell'avv. FECCIA SALVATRICE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 18.7.2024);
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 29/03/2024 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1 pagina 1 di 3 pronuncia della cessazione degli effetti civili (rectius, dello scioglimento) del matrimonio contratto a
AR il giorno 30.4.1988 con , dalla cui unione sono nati due figli entrambi CP_1 maggiorenni ed economicamente indipendente. Chiedeva, altresì, di porre a carico del resistente l'obbligo di versare in suo favore la somma mensile di euri 300,00 a titolo di assegno divorzile.
Esponeva, inoltre, di essersi separata consensualmente dal marito con verbale in data 25.1.2022, omologato con decreto n. 55/2022, depositato in data 8.2.2022, e di non essersi più riconciliata con lui.
Radicatosi il contraddittorio, in data 15.10.2025 ,si costituiva in giudizio CP_1 aderendo alla domanda di divorzio svolta dalla ricorrente, ma chiedendo il rigetto della domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 22.5.2025 nessuna delle parti compariva ed alla successiva udienza del 27.11.2025 i difensori delle davano atto di aver raggiunto un accordo inteso ad ottenere la pronuncia del divorzio, alle seguenti condizioni:
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e;
CP_1 Parte_1
2. Porre a carico di un assegno divorzile in favore di , dell'importo di CP_1 Parte_1
Euro 100,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese con decorrenza dal presente ricorso congiunto. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale.
3. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AR perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Alla medesima udienza, preso atto dell'accordo e ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, il Giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
pagina 2 di 3 Le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative all'assegno divorzile, parte integrante dell'accordo, indicano compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il
Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 30.4.1988, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di AR dell'anno 1988 (Anno
1988 – n. 4 – Parte II – Serie C), alle condizioni sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di CARLENTINI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
4.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Prima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1197/2024 R.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio all'esito dell'udienza camerale del 27.11.2025; promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
06/08/1954 e residente in [...], elettivamente domiciliata in AUGUSTA,
VIA PRINCIPE UMBERTO N. 104, presso lo studio dell'avv. FASOLI MARZIA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in AUGUSTA, VIALE ITALIA
N. 33, presso lo studio dell'avv. FECCIA SALVATRICE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 18.7.2024);
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 29/03/2024 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1 pagina 1 di 3 pronuncia della cessazione degli effetti civili (rectius, dello scioglimento) del matrimonio contratto a
AR il giorno 30.4.1988 con , dalla cui unione sono nati due figli entrambi CP_1 maggiorenni ed economicamente indipendente. Chiedeva, altresì, di porre a carico del resistente l'obbligo di versare in suo favore la somma mensile di euri 300,00 a titolo di assegno divorzile.
Esponeva, inoltre, di essersi separata consensualmente dal marito con verbale in data 25.1.2022, omologato con decreto n. 55/2022, depositato in data 8.2.2022, e di non essersi più riconciliata con lui.
Radicatosi il contraddittorio, in data 15.10.2025 ,si costituiva in giudizio CP_1 aderendo alla domanda di divorzio svolta dalla ricorrente, ma chiedendo il rigetto della domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 22.5.2025 nessuna delle parti compariva ed alla successiva udienza del 27.11.2025 i difensori delle davano atto di aver raggiunto un accordo inteso ad ottenere la pronuncia del divorzio, alle seguenti condizioni:
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e;
CP_1 Parte_1
2. Porre a carico di un assegno divorzile in favore di , dell'importo di CP_1 Parte_1
Euro 100,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese con decorrenza dal presente ricorso congiunto. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale.
3. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AR perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Alla medesima udienza, preso atto dell'accordo e ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, il Giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
pagina 2 di 3 Le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative all'assegno divorzile, parte integrante dell'accordo, indicano compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il
Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 30.4.1988, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di AR dell'anno 1988 (Anno
1988 – n. 4 – Parte II – Serie C), alle condizioni sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di CARLENTINI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
4.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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