Articolo 3 della Legge 13 luglio 1995, n. 295
Articolo 2Articolo 4
Versione
25 luglio 1995
Art. 3. (Missione umanitaria in Somalia) 1. Nell'ambito degli stanziamenti previsti dall' articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125 , il trattamento economico ed assicurativo stabilito all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge e' esteso al personale impiegato nelle attivita' di ricostituzione della polizia somala indicato dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 1, comma 1 , e dell' art. 4, commi 1 e 2, del D.L. n. 551/1993 (Disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico) e', rispettivamente, il seguente:
"Art. 1. - 1. Al personale impiegato in Somalia ed in Mozambico e' attribuito, sino al rientro in territorio o acque territoriali italiane, con partenza dei contingenti entro il 31 marzo 1994 dalla Somalia ed entro il 30 aprile 1994 dal Mozambico, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642 , prendendo a base la diaria spettante al personale in Somalia. A tal fine l'indennita' speciale di cui all'art. 3 della citata legge n. 642 del 1961 viene fissata nella misura del 75 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale e' altresi' attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301 , ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti".
"Art. 4. - 1. Al fine di concorrere alla progressiva rinascita delle istituzioni della Somalia ed alla realizzazione di condizioni minime di sicurezza che favoriscano il processo di riconciliazione nazionale e l'attuazione dei programmi di assistenza umanitaria, l'Italia, in adesione al programma elaborato dalle Nazioni Unite, fornisce un contributo alla ricostituzione di un Corpo di polizia nazionale somala inviando qualificati istruttori, nonche' provvedendo alla cessione a titolo gratuito di materiale di addestramento ed equipaggiamento di dotazione.
2. Al relativo onere, pari a lire 7 miliardi per l'anno 1994, si provvede con utilizzo parziale delle disponibilita' in conto residui iscritte sul capitolo 2042 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il medesimo anno, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212 ".
Entrata in vigore il 25 luglio 1995
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