Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 26/06/2025, n. 12712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12712 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 12712/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03613/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3613 del 2025, proposto da
ES DE, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato ex lege ;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’istruzione e del merito, nel procedimento avente a oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione su sostegno conseguito in Romania, iniziato con istanza presentata in data in data 21.12.2023 nr domanda 34079, e dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere alla conclusione del procedimento, con ordine di pronunciarsi e nomina di un commissario ad acta , nel caso di ulteriore inerzia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 la dott.ssa Annalisa Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
- che con ricorso ex art. 117 c.p.a., notificato e depositato in data 19.03.2025, l’istante in epigrafe, nel premettere di aver presentato in data 21.12.2023 domanda ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania e che l’amministrazione intimata non ha provveduto nel termine previsto dall’art. 16 d.lgs. cit., ha formulato le domande (parimenti riportate) in epigrafe;
- che l’amministrazione si è costituita in resistenza con comparsa di stile;
- che all’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato:
- che il ricorso è fondato (v . ex plur. di questo Tribunale, sez. IV, sent. 27.1.2025, n. 1784);
- che i presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e dall’inerzia serbata da quest’ultima oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento;
- che nel caso in esame:
a) sussiste l’obbligo dell’amministrazione resistente (cfr. art. 2, co. 1, d.l. n. 1/2020, conv. con modif. dalla l. n. 12/2020) di provvedere entro il termine previsto dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, ai sensi del quale: co. 2: “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”; co. 6: “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato”;
b) l’anzidetto termine risulta infruttuosamente decorso, non avendo l’amministrazione adottato il provvedimento conclusivo;
- che pertanto si deve ordinare al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere sull’istanza di parte ricorrente, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, nei termini (stabiliti avuto riguardo all’epoca di avvio del procedimento; 2023) e con le modalità indicate in dispositivo;
- che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. Quinta- Ter , definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere sull’istanza di parte ricorrente nel termine di 40 giorni dalla comunicazione in via amministrativa (ovvero, se anteriore, dalla notificazione a iniziativa di parte) della presente sentenza;
- nomina commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione e del merito, o suo delegato, il quale, in caso di perdurante inerzia e a richiesta dell’istante, provvederà entro ulteriori 90 giorni (dalla richiesta di parte);
- condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 750,00, oltre iva e cpa come per legge, da distrarre in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Anna Maria Verlengia, Presidente FF
Annalisa Tricarico, Referendario, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annalisa Tricarico | Anna Maria Verlengia |
IL SEGRETARIO