CA
Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/03/2024, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE LAVORO
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria di Sario - Presidente -
- dr.ssa Francesca Del Villano Aceto - Consigliera -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 7.3.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1833 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, rappresentata e difesa da sé medesima. Parte_1
-APPELLANTE-
E
Controparte_1
Controparte_2
[...]
APPELLATI NON COSTITUITI-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Velletri, sezione lavoro pubblicata in data 11.1.2022 e contraddistinta dal n. 129/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso appello.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L'avvocata Anna Cacarano propone appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale d Roma, quale giudice del lavoro, ha così statuito: «dichiara l'intervenuta CP_ estinzione ex art. 4 comma 1 DL 119/2018 dei crediti relativi alle cartelle esattoriali nn. 2) 097
2006 0151525652, 4) 097 2008 0078074925, 6) 097 2008 0242051616, e 7) 097 2008 0276914177;
Pag. 1 a 2
CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE LAVORO
dichiara l'estinzione del credito vantato dalla con la cartella n. 1) 097 2000 0458064779, CP_1 limitatamente alla somma – oggetto di sgravio – di € 359,49; rigetta per il resto l'opposizione promossa dalla avverso l'intimazione di pagamento n. 097201690545162251000 ed i Parte_1 pignoramenti presso terzi ex art. 72 DPR 602/73 nn. 09784201600046884001,
09784201600046883001, con riferimento alle cartelle di cui in narrativa relative a crediti previdenziali;
condanna la alla rifusione delle spese di lite, liquidate, in € 5.500,00 in Parte_1 favore di ciascuna parte, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cap, se dovuta».
L'appellante lamenta la violazione del giudicato in relazione alle somme di cui alle cartelle n.
097 2000 0458064779, 097 2007 013656972, 097 2008 0149693215, 097 2009 0219922851, 097
2010 03682444486 e n. 097 2013 0096199926 e l'ingiusta liquidazione delle spese di lite. Chiede la riforma della sentenza appellata in conformità ai motivi di appello.
Le parti appellate non si costituiscono in appello, difettando persino la prova della loro valida evocazione in lite.
Dopo un differimento dell'udienza di discussione, alla successiva udienza del 29.2.2024 nessuno compariva per l'unica parte costituita, sicché la Corte rinviava la causa, ai sensi dell'art. 181 c.p.c., all'odierna udienza del 7.3.2024, anch'essa disertata dalla parte costituita, che pure ha ricevuto valida comunicazione del disposto rinvio. La Corte, dunque, non può che dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, poiché il processo di primo grado è stato pacificamente instaurato successivamente al 25 giugno 2008, talché ad esso si applica l'art. 181 c.p.c. – richiamato dall'art. 309 c.p.c. – nel testo introdotto dall'art. 50 d.l. 112/2008, convertito con l. 133/2008.
Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno sostenute ex art. 310 comma 4 c.p.c.
PQM
La Corte così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiara l'estinzione del giudizio;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Roma il 7.3.2024.
Il Consigliere estensore La Presidente
dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
Pag. 2 a 2
PRIMA SEZIONE LAVORO
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria di Sario - Presidente -
- dr.ssa Francesca Del Villano Aceto - Consigliera -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 7.3.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1833 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, rappresentata e difesa da sé medesima. Parte_1
-APPELLANTE-
E
Controparte_1
Controparte_2
[...]
APPELLATI NON COSTITUITI-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Velletri, sezione lavoro pubblicata in data 11.1.2022 e contraddistinta dal n. 129/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso appello.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L'avvocata Anna Cacarano propone appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale d Roma, quale giudice del lavoro, ha così statuito: «dichiara l'intervenuta CP_ estinzione ex art. 4 comma 1 DL 119/2018 dei crediti relativi alle cartelle esattoriali nn. 2) 097
2006 0151525652, 4) 097 2008 0078074925, 6) 097 2008 0242051616, e 7) 097 2008 0276914177;
Pag. 1 a 2
CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE LAVORO
dichiara l'estinzione del credito vantato dalla con la cartella n. 1) 097 2000 0458064779, CP_1 limitatamente alla somma – oggetto di sgravio – di € 359,49; rigetta per il resto l'opposizione promossa dalla avverso l'intimazione di pagamento n. 097201690545162251000 ed i Parte_1 pignoramenti presso terzi ex art. 72 DPR 602/73 nn. 09784201600046884001,
09784201600046883001, con riferimento alle cartelle di cui in narrativa relative a crediti previdenziali;
condanna la alla rifusione delle spese di lite, liquidate, in € 5.500,00 in Parte_1 favore di ciascuna parte, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cap, se dovuta».
L'appellante lamenta la violazione del giudicato in relazione alle somme di cui alle cartelle n.
097 2000 0458064779, 097 2007 013656972, 097 2008 0149693215, 097 2009 0219922851, 097
2010 03682444486 e n. 097 2013 0096199926 e l'ingiusta liquidazione delle spese di lite. Chiede la riforma della sentenza appellata in conformità ai motivi di appello.
Le parti appellate non si costituiscono in appello, difettando persino la prova della loro valida evocazione in lite.
Dopo un differimento dell'udienza di discussione, alla successiva udienza del 29.2.2024 nessuno compariva per l'unica parte costituita, sicché la Corte rinviava la causa, ai sensi dell'art. 181 c.p.c., all'odierna udienza del 7.3.2024, anch'essa disertata dalla parte costituita, che pure ha ricevuto valida comunicazione del disposto rinvio. La Corte, dunque, non può che dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, poiché il processo di primo grado è stato pacificamente instaurato successivamente al 25 giugno 2008, talché ad esso si applica l'art. 181 c.p.c. – richiamato dall'art. 309 c.p.c. – nel testo introdotto dall'art. 50 d.l. 112/2008, convertito con l. 133/2008.
Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno sostenute ex art. 310 comma 4 c.p.c.
PQM
La Corte così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiara l'estinzione del giudizio;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Roma il 7.3.2024.
Il Consigliere estensore La Presidente
dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
Pag. 2 a 2