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Decreto 13 giugno 2025
Decreto 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, decreto 13/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI Il Consigliere delegato, dott.ssa Cinzia Caleffi, ha pronunziato il seguente DECRETO nel procedimento n. 136/2025 V.G., avente ad oggetto l'“Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex L. 89/2001”, promosso con ricorso iscritto a ruolo il 3.6.2025 da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Viale Parte_1 C.F._1
Umberto 72 Sassari, presso lo studio dell'avv. Michele Torre come da procura in atti, CONTRO
, in persona del ministro pro tempore;
Controparte_1 rilevato che il ricorrente, tramite il difensore indicato in epigrafe, ha presentato ricorso per equa riparazione in relazione al procedimento presupposto di seguito riassunto:
- con sentenza n. 6/2013, depositata in data 20.2.2013, veniva dichiarato il fallimento della società NQ S.r.l. ;
- con domanda in data 17.4.2013 il ricorrente chiedeva di essere ammesso allo stato passivo in via privilegiata per l'importo di euro 32.879,83;
- il ricorrente, ammesso al passivo per l'importo richiesto, percepiva dal fondo di garanzia dell' l'importo di euro 15.028,00, risultando insoddisfatto per CP_2 una somma residua pari ad euro 17.851,83;
considerato che:
- la procedura fallimentare è ancora pendente e che ad oggi non sono stati eseguiti riparti parziali, come risulta dalla dichiarazione integrativa depositata in data 12.6.2025;
considerato che:
- l'azione del ricorrente è ammissibile ancorché non sia definito il procedimento presupposto (cfr. Corte Cost. sentenza 26 aprile 2018 n. 88); il dies a quo per calcolare la durata irragionevole del procedimento coincide con la domanda di ammissione del credito insinuato al passivo e, quindi, il 17.4.2013, mentre il dies ad quem coincide con la data di deposito ricorso e, quindi, il 3.6.2025, per un totale di 12 anni di ritardo dovendo computare le frazioni di tempo oltre il semestre e, quindi, 6 anni di durata irragionevole, detratto il termine di 6 anni;
considerato che:
- non è ricavabile dagli atti alcuna esigenza concreta che possa aver giustificato l'inutile dilazione nella gestione della procedura al fine del miglior soddisfacimento dei creditori (cfr. Cass. Civ. sez. I, n. 8497/08);
- ai fini della misura dell'equo indennizzo si deve tenere conto di quanto stabilito dall'art. 2 bis, comma 1 L. n. 89/2001, ratione temporis applicabile, secondo cui
“il giudice liquida (…) una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata puo' essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo” nonché, da un lato, del valore del credito rimasto insoddisfatto (cfr. Cass. Civ. n. 20354/2024; n. 8402/22; n. 26858/21) e, dall'altro, delle condizioni personali dell'avente diritto;
- valutata, in particolare, l'entità della cosiddetta “posta in gioco” (cfr Cass. Civ. n. 8402/22; n. 26858/21), rispetto alla quale il creditore ha sofferto il pregiudizio dell'attesa oltre il termine ragionevole e quindi l'entità del verosimile danno morale che ne è conseguito, tenuto altresì conto delle somme versate dal fondo di garanzia dell' , che non sono stati eseguiti riparti parziali e che la CP_2 procedura risult ora pendente, l'importo base adeguato, nella forbice di valore sopra indicata, appare in via equitativa quello minimo edittale ex lege di euro 400,00 con gli aumenti di legge;
- l'indennizzo deve essere, quindi, quantificato in euro 2.640,00 (400x3+ 480x3);
- le spese della presente procedura in favore del ricorrente e per esso del procuratore dichiaratosi antistatario, vengono liquidate sulla base della tabella, rubricata "procedimenti monitori", allegata al D.M. n. 147 del 2022 (cfr Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 16512 del 31/07/2020), valori minimi tenuto conto dello scaglione del valore della causa ed avuto riguardo alla non complessità e serialità del procedimento e delle disposizioni di cui all'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Ingiunge al , in persona del Ministro pro tempore, di Controparte_1 pagare senza dilazione a l'importo di euro 2.640,00, oltre interessi Parte_1 legali dalla data della do aldo, autorizzando in difetto la provvisoria esecuzione;
ingiunge, altresì, al , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 di corrispondere le spese della presente procedura, liquidate in complessivi euro 308,10, comprensivi degli aumenti, oltre euro 27,00 e 15% spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni previste dall'art. 5 L. n. 89/01. Sassari, 12.6.2025 Il consigliere designato dott. Cinzia Caleffi
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Viale Parte_1 C.F._1
Umberto 72 Sassari, presso lo studio dell'avv. Michele Torre come da procura in atti, CONTRO
, in persona del ministro pro tempore;
Controparte_1 rilevato che il ricorrente, tramite il difensore indicato in epigrafe, ha presentato ricorso per equa riparazione in relazione al procedimento presupposto di seguito riassunto:
- con sentenza n. 6/2013, depositata in data 20.2.2013, veniva dichiarato il fallimento della società NQ S.r.l. ;
- con domanda in data 17.4.2013 il ricorrente chiedeva di essere ammesso allo stato passivo in via privilegiata per l'importo di euro 32.879,83;
- il ricorrente, ammesso al passivo per l'importo richiesto, percepiva dal fondo di garanzia dell' l'importo di euro 15.028,00, risultando insoddisfatto per CP_2 una somma residua pari ad euro 17.851,83;
considerato che:
- la procedura fallimentare è ancora pendente e che ad oggi non sono stati eseguiti riparti parziali, come risulta dalla dichiarazione integrativa depositata in data 12.6.2025;
considerato che:
- l'azione del ricorrente è ammissibile ancorché non sia definito il procedimento presupposto (cfr. Corte Cost. sentenza 26 aprile 2018 n. 88); il dies a quo per calcolare la durata irragionevole del procedimento coincide con la domanda di ammissione del credito insinuato al passivo e, quindi, il 17.4.2013, mentre il dies ad quem coincide con la data di deposito ricorso e, quindi, il 3.6.2025, per un totale di 12 anni di ritardo dovendo computare le frazioni di tempo oltre il semestre e, quindi, 6 anni di durata irragionevole, detratto il termine di 6 anni;
considerato che:
- non è ricavabile dagli atti alcuna esigenza concreta che possa aver giustificato l'inutile dilazione nella gestione della procedura al fine del miglior soddisfacimento dei creditori (cfr. Cass. Civ. sez. I, n. 8497/08);
- ai fini della misura dell'equo indennizzo si deve tenere conto di quanto stabilito dall'art. 2 bis, comma 1 L. n. 89/2001, ratione temporis applicabile, secondo cui
“il giudice liquida (…) una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata puo' essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo” nonché, da un lato, del valore del credito rimasto insoddisfatto (cfr. Cass. Civ. n. 20354/2024; n. 8402/22; n. 26858/21) e, dall'altro, delle condizioni personali dell'avente diritto;
- valutata, in particolare, l'entità della cosiddetta “posta in gioco” (cfr Cass. Civ. n. 8402/22; n. 26858/21), rispetto alla quale il creditore ha sofferto il pregiudizio dell'attesa oltre il termine ragionevole e quindi l'entità del verosimile danno morale che ne è conseguito, tenuto altresì conto delle somme versate dal fondo di garanzia dell' , che non sono stati eseguiti riparti parziali e che la CP_2 procedura risult ora pendente, l'importo base adeguato, nella forbice di valore sopra indicata, appare in via equitativa quello minimo edittale ex lege di euro 400,00 con gli aumenti di legge;
- l'indennizzo deve essere, quindi, quantificato in euro 2.640,00 (400x3+ 480x3);
- le spese della presente procedura in favore del ricorrente e per esso del procuratore dichiaratosi antistatario, vengono liquidate sulla base della tabella, rubricata "procedimenti monitori", allegata al D.M. n. 147 del 2022 (cfr Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 16512 del 31/07/2020), valori minimi tenuto conto dello scaglione del valore della causa ed avuto riguardo alla non complessità e serialità del procedimento e delle disposizioni di cui all'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Ingiunge al , in persona del Ministro pro tempore, di Controparte_1 pagare senza dilazione a l'importo di euro 2.640,00, oltre interessi Parte_1 legali dalla data della do aldo, autorizzando in difetto la provvisoria esecuzione;
ingiunge, altresì, al , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 di corrispondere le spese della presente procedura, liquidate in complessivi euro 308,10, comprensivi degli aumenti, oltre euro 27,00 e 15% spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni previste dall'art. 5 L. n. 89/01. Sassari, 12.6.2025 Il consigliere designato dott. Cinzia Caleffi