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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/02/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43596/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il IBunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati
Dott. Amina Simonetti Presidente rel.
Dott. Daniela Marconi Giudice
Dott. Nicola Fascilla Giudice
ha pronunciato all'esito della camera di consiglio del 19 settembre 2024 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43596/2021 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avvocati Alvise Parte_1 C.F._1
Spinazzi (cod. fisc. - pec del Foro di CodiceFiscale_2 Email_1
Padova e Mario Azzarita (cod. fisc. - pec C.F._3
del Foro di Vicenza, elettivamente domiciliato in Via Email_2
Tommaseo, 69/D, Padova, presso lo studio dell'avvocato Gabriela Maria Modena (C.F.
; PEC C.F._4 Email_3
ATTORE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. dall'avv. CP_1 C.F._5
Antonio Nardone (cod. fisc. – pec , ed CodiceFiscale_6 Email_4
elettivamente domiciliato in Via Agostino Depretis n. 51, presso lo studio del difensore pagina 1 di 25 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Perego CP_2 C.F._7
(C.F. - del Foro di Monza, in forza di C.F._8 Email_5
procura allegata alla comparsa di risposta, ed elettivamente domiciliato in Via Corridoni, 39, Milano
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avvocati Controparte_3 C.F._9
Massimo Rubino De Ritis (C.F. ) e Mariano Russo (C.F. C.F._10
), giusta procura allegata alla comparsa di risposta ed elettivamente C.F._11
domiciliato in Via Ariosto 6, Milano, presso lo studio dell'avvocato Carlo D'Anna
CONVENUTI
(C.F. , nella persona del Controparte_4 P.IVA_1
procuratore speciale, Dott. , rappresentata e difesa, in virtù della procura generale Controparte_5
alle liti allegata telematicamente alla comparsa di risposta, dall'avv. Giandomenico Boglione (cod. fisc. - ), ed elettivamente domiciliata, in via C.F._12 Email_6
Melegari n. 4, Milano, presso lo studio del difensore
(P.I. ) in persona della dott.ssa Controparte_6 P.IVA_2 CP_7
in qualità di Procuratrice Speciale del Rappresentante per l'LI, rappresentata e difesa,
[...]
giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Giovanni Gazzola del Foro di Torino (cod. fisc. – pec ), elettivamente C.F._13 Email_7
domiciliata in via Conservatorio 15, Milano, presso lo studio del difensore
TERZE CHIAMATE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI Parte_1
Nel merito in via principale
Ai sensi dell'art. 2407 c.c., accertati i fatti di cui in narrativa, condannarsi i convenuti in solido tra loro a risarcire all'attore i pregiudizi da quest'ultimo sofferti per aver stipulato il 06.07.2015 il contratto con e pagato indebitamente i relativi acconti contrattuali, come sopra Controparte_8
pagina 2 di 25 meglio individuati in narrativa, per complessivi euro 5.660.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda risarcitoria così come sopra formulata non dovesse essere accolta, in ogni caso condannarsi i convenuti in solido tra loro a risarcire all'attore
l'importo di euro 1.080.000,00, pari all'ulteriore acconto versato in data 19 dicembre 2016 in seguito alla stipulazione dell'Addendum del 13 dicembre 2016, con rivalutazione monetaria ed interessi ex
D.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa.
In via istruttoria
Accogliersi le istanze istruttorie non ammesse di cui alla seconda memoria ex articolo 183, comma 6
c.p.c., depositata telematicamente dal sottoscritto patrocinio il 27/12/2022 nel giudizio.
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI SC CP_3
1. rigettare le domande attoree in accoglimento delle eccezioni preliminari di rito e di merito sollevate in atti con conseguente improcedibilità o inammissibilità delle stesse domande;
2. rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, ovvero perché comunque carenti di idonei elementi probatori sia relativi al nesso di causalità sia relativi all'esistenza di danni;
3. sospendere il giudizio in attesa dell'esito della altra causa incardinata dallo stesso Cav.
nei confronti degli amministratori ovvero in accoglimento delle altre istanze di Parte_1
sospensione del giudizio formulate dalle altre parti in causa;
4. in via del tutto subordinata, per la sussistenza di concorsuale condotta colposa, ai sensi dell'art. 1227 c.c. del Cav. , ridurre la pretesa economica avanzata a titolo di Parte_1
risarcimento
5. in via subordinata, in caso di accoglimento - anche parziale - delle domande proposte dalla parte attrice, condannare le Compagnie chiamate in giudizio (la e/o Controparte_4
in persona del l.r.p.t.), a tenere indenne il Dott. da Controparte_9 Controparte_3
ogni eventuale conseguenza pregiudizievole in caso di soccombenza ed a rilevare e/o rivalere il
Dott. sia in ordine alle domande di parte attrice che relativamente alle Controparte_3
spese e competenze di giudizio;
pagina 3 di 25
6. condannare la parte attrice - ovvero chi di ragione - al pagamento in favore del Dott.
delle spese e competenze del giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. Controparte_3
ed I.V.A. come per legge
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI CP_2
Voglia l'Ill. IBunale adito:
In via pregiudiziale, sospendere, visto l'art. 295 c.p.c., il presente processo sino all'esito del giudizio penale pendente innanzi al IBunale di NA nei confronti degli amministratori di CP_8
per le ragioni esposte in atti.
[...]
Nel merito, in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Cav.
[...]
essendo (i) titolare del rapporto giuridico fatto valere il Curatore del Fallimento Mondo Parte_1
Marine S.p.A. e (ii) proprietario del bene (imbarcazione) e del preteso diritto azionato soggetto terzo, nello specifico RE RI NG LI S.r.l.
Nel merito in via subordinata rigettare le domande tutte svolte nei confronti del rag. in CP_2
quanto inammissibili, improponibili, improcedibili, prescritte, infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate.
Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande svolte dal Cav. nei confronti del rag. : Parte_1 CP_2
a) accertare e dichiarare la sussistenza di concorsuale condotta colposa, ai sensi dell'art. 1227 c.c., del Cav. e, conseguentemente e per l'effetto, ridurre la pretesa economica avanzata a Parte_1
titolo di risarcimento.
b) condannare il rag. al risarcimento del danno limitatamente alla quota parte allo stesso, se CP_2
del caso, direttamente riconducibile.
Spese e compensi di causa integralmente rifusi come da d.m. n. 55/2014 e n. 147/22.
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI CP_1
Voglia l'Ill.mo IBunale adito:
- nel merito, rigettare tutte le domande attoree in quanto improcedibili, improponibili, inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni dedotte ed esposte in atti;
pagina 4 di 25 - condannare la parte attrice al pagamento in favore del Dott. delle spese e CP_1
competenze del giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI Controparte_4
Piaccia al IBunale Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza: -
- in via principale, rigettare la domanda di garanzia e manleva formulata dal Dott. nei CP_3
confronti di in virtù del contratto di assicurazione n. 2016/03/2260861 con CP_4
riferimento alle domande svolte nei suoi confronti dal Cav. Stevanato nel presente giudizio, in ragione della non operatività del contratto assicurativo sul piano temporale rispetto alla richiesta risarcitoria formulata dall'attore;
- in via subordinata, accertare l'applicabilità dei seguenti limiti di polizza:
o franchigia fissa di € 1.500 (doc.1);
o scoperto del 20% con il massimo di € 30.000 per quanto attiene alla condizione facoltativa A – funzioni di sindaco e revisore (doc. 2 art. 2.17);
o sotto massimale del 30% del massimale generale per l'attività di sindaco e revisore, ossia € 300.000,00 per sinistro e anno assicurativo (doc. 1, doc. 2 pag. 24 del pdf);
o massimale generale residuale di € 1.000.000 per sinistro e annualità assicurativa
(doc.1 e 2, clausola 2.12 condizioni generali di assicurazione).
- in via preliminare, con riferimento alle domande attoree, accertare il difetto di legittimazione attiva del Cav. in quanto non proprietario e non committente dell'unità da diporto Parte_1
oggetto della vicenda di cui è causa;
- in via preliminare di merito, accertare l'intervenuta prescrizione di ogni diritto e azione del
Cav. nei confronti del Dott. in ragione del decorso di oltre cinque anni Parte_1 CP_3 dalla data dell'asserita condotta omissiva e la data di introduzione del presente giudizio;
- nel merito, respingere le domande attoree nei confronti del Dott. in quanto CP_3
inammissibili ex art. 146 L.F. e in ogni caso in ragione della loro infondatezza, per difetto del nesso causale tra la condotta asseritamente omissiva del sindaco e il danno lamentato dall'attore e per infondatezza nel merito avendo il Dott. diligentemente adempiuto CP_3 all'incarico di sindaco affidatogli dalla società.
pagina 5 di 25 CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI Controparte_6
Voglia il IBunale respingere le domande del dott. respingere le domande azionate contro il CP_3 dott. in subordine, limitare la debenza di nei limiti dei contratti assicurativi con CP_3 CP_6 applicazione, solo occorrendo, dell'art. 1910 c.c.; per il denegato caso di condanna del dott. CP_3
al risarcimento del danno in via solidale, accertare le quote di responsabilità dei convenuti;
per il caso in cui fosse tenuta a pagare per il titolo di solidarietà un importo eccedente la quota CP_6
pertoccante l'assicurato, condannare gli altri debitori solidali alla rifusione della quota di loro pertinenza.
Con vittoria di compenso professionale oltre alle spese generali (15%) ai sensi del d.m. 55 del 2014 e del d.m. 147 del 2022, esposti, iva e c.p.a.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 27 ottobre 2021 (di seguito anche “l'Attore”), Parte_1
imprenditore attivo con le sue società nel packaging farmaceutico, ha citato in giudizio CP_1
e , membri del Collegio Sindacale di Mondo Marine S.p.A.
[...] CP_2 Controparte_3
dal novembre 2013 (1) sino alla data del Fallimento, chiedendo che ne venisse accertata la responsabilità ai sensi dell'art. 2407 cod. civ. per il pregiudizio sofferto per aver stipulato il 6 luglio
2015 il contratto di costruzione di nave con la società fallita. In particolare egli ha dedotto che:
• nel 2014 era entrato in contatto con presentatosi come amministratore del Controparte_10 cantiere navale (d'ora in avanti semplicemente “ ) per la Controparte_8 CP_8 realizzazione di un'imbarcazione da diporto destinata a sé e alla sua famiglia;
• e socio di maggioranza e presidente del CdA di CP_10 Controparte_11 CP_8
avevano insistito affinché l'attore affidasse alla loro società la costruzione della nave. Sicuro della affidabilità della Società in data 6 luglio 2015 egli (2), mediante un contratto trilaterale, ha stipulato con RE RI NG LI S.r.l. (3) e con (4) il contratto di CP_8
appalto per la costruzione dell'imbarcazione (doc. 2); • prima della sottoscrizione del contratto, l'attore aveva verificato il bilancio al 30 giugno 2014 di che riportava un patrimonio netto di circa 3 milioni di euro e un utile di 80.000 CP_8
euro, inducendolo a fare affidamento sulla solidità economica e finanziaria della Società (doc.
3);
• il contratto prevedeva il pagamento del corrispettivo in diverse tranche di prezzo, a partire da un acconto di euro 3.240.000 e il resto legato allo stato di avanzamento dei lavori.
DI RI NG LI S.r.l., come da contratto, ha effettuato i pagamenti dovuti a per conto dell'attore (cfr. docc. da 31 a 34, Attore) fino a un totale di Controparte_8
euro 7.560.000;
• nel giugno del 2016, a fronte dei ritardi ormai evidenti e della preoccupazione per la qualità dei lavori, l'attore ha incaricato un tecnico di sua fiducia, Richard Masters, della Master Yachts di
Palma de Mallorca, di eseguire una perizia dettagliata per verificare lo stato effettivo di avanzamento della costruzione rispetto alle tempistiche contrattuali.
La perizia di Masters, eseguita con un'ispezione diretta il 16 giugno 2016, ha rivelato gravi irregolarità e lacune significative. Masters ha constatato che una quantità notevole di lavorazioni metalliche e saldature dello scafo era ancora in corso. Masters ha rilevato che molti dei lavori eseguiti dovevano essere rimossi o rifatti poiché erano stati eseguiti prima delle tubazioni, contravvenendo al normale ordine di esecuzione.
Questi rilievi, documentati attraverso foto allegate alla perizia, confermavano che l'unico scopo di alcune lavorazioni era quello di mostrare un apparente avanzamento dei lavori per giustificare il pagamento delle tranche contrattuali (doc. 4).
A seguito di tale perizia, l'attore ha dunque scoperto che i lavori erano completi solo per il 30%,
a fronte di pagamenti che coprivano già il 60% del valore contrattuale. Di conseguenza, l'attore ha inviato una lettera di contestazione a il 17 agosto 2016 (doc. 5), denunciando CP_8
il grave ritardo e richiedendo chiarimenti e la corretta esecuzione delle lavorazioni, che risultavano non conformi agli accordi contrattuali;
• Il 13 dicembre 2016, durante un incontro con e gli amministratori hanno CP_10 CP_11 rassicurato l'attore circa la solidità finanziaria di e l'avanzamento dei Controparte_8 lavori (doc. 9, registrazione dell'incontro). Sulla base di tali rassicurazioni, l'attore ha firmato un Addendum (doc. 10), con il quale le parti convenivano di differire la consegna dell'imbarcazione al 30 settembre 2017, riscadenzando i pagamenti, previo pagamento di un'ulteriore rata di prezzo di euro 1.0810.000; 4 Costruttore pagina 7 di 25 • Successivamente, è emersa la reale condizione in cui versava già Controparte_8
insolvente dal 2015. La nave è stata riconsegnata, incompleta, solo il 18 agosto 2017(doc. 16) e l'attore è stato costretto a rivolgersi a un altro cantiere, GP Yachts S.r.l., sostenendo ulteriori costi pari a 8.900.000 euro per completare la costruzione dell'imbarcazione (doc. 17);
• Gli amministratori di e oltre ad alterare la contabilità di CP_8 CP_10 CP_11
bilancio (5), hanno attuato un piano fraudolento per distrarre i fondi destinati alla costruzione della nave e altri progetti, trasferendoli su conti esteri a loro riconducibili, come dimostrato dagli esiti delle indagini penali (docc. 22,23) (6);
• il 29 dicembre 2017, è stata dichiarata fallita e l'attore ha insinuato il Controparte_8
proprio credito nel passivo fallimentare (doc. 20), ma non ha ottenuto alcun risarcimento a causa dell'incapienza del fallimento.
L'attore ha concluso chiedendo il risarcimento dei danni subiti, complessivamente pari a euro
5.660.000 (di cui euro 3.888.997 corrispondenti alla differenza tra quanto versato a CP_8
euro 7.560.000, e il valore dei lavori effettuati, di euro 3.671.000 (doc. 18)) ed euro 1.771.003 corrispondenti ai maggiori oneri sostenuti per il completamento dell'imbarcazione. I Sindaci convenuti, nella prospettiva attorea, dovevano considerarsi responsabili per omessa vigilanza, ai sensi dell'art. 2407 c.c., per non aver rilevato e impedito le gravi irregolarità contabili e gestionali commesse dagli amministratori.
Nelle date del 7 aprile e del 21 gennaio 2022 si sono costituiti i sindaci e CP_2 CP_3
il quale ultimo ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa delle assicurazioni
[...]
e I due sindaci hanno chiesto il rigetto delle Controparte_6 Controparte_4 domande avanzate dall'attore rilevando che:
• l'Attore era sprovvisto della legitimatio ad causam: sia perché, ai sensi degli artt. 2394-bis cod. civ. e 146 l. fall. l'azione di responsabilità per lesione dell'integrità del patrimonio sociale per danno c.d. danno indiretto spetta esclusivamente al Curatore Fallimentare;
sia perché il soggetto committente del contratto di appalto e proprietario ex contractu, dell'imbarcazione non era , mero utilizzatore, ma CR RI NG (7), che non era parte del presente Parte_1
procedimento;
• l'azione di responsabilità promossa nei confronti dei sindaci era prescritta, poiché al momento della notifica dell'atto di citazione, nell'ottobre 2021, era spirato il termine quinquennale legalmente stabilito, decorrente dal momento in cui era venuto a conoscenza della Parte_1
crisi finanziaria in cui versava l'azienda, nel luglio 2016;
• il Cav. ha deciso di affidare l'incarico a dopo aver interloquito Parte_1 Controparte_8
con sprovvisto all'epoca di ruoli ufficiali nella società. La decisione di Controparte_10
affidare il lavoro a non era stata basata sulla fiducia nella solidità economica CP_8 della società a seguito della lettura dei bilanci, ma dall'opera di convincimento svolta da e che, tra le altre cose, avevano confidato a come il cantiere stesse CP_10 CP_11 Parte_1 realizzando nello stesso periodo un'avveniristica imbarcazione da sessanta metri per conto di un altro imprenditore, da tempo approcciatosi al business nautico;
• non era possibile stabilire un nesso di causalità tra il danno dubito dall'attore e le presunte omissioni dei sindaci, considerato che al momento della conclusione del contratto CP_8
non presentava segni di squilibrio finanziario e che le criticità erano iniziate solo in
[...]
seguito, oltre un anno dopo la conclusione del contratto per cui è causa;
• l'Attore, pur essendo venuto a conoscenza dei ritardi, del mancato pagamento dei fornitori e più in generale della situazione di tensione finanziaria in cui versava non aveva CP_8
interrotto il rapporto con la società di decidendo, invece, di stipulare un addendum al CP_11 contratto nel dicembre 2016, versando un'ulteriore rata di 1.080.000 euro;
• non si poteva invocare alcuna responsabilità da parte dei sindaci per gli atti di mala gestio asseritamente compiuti dagli amministratori della Società, anche in considerazione del fatto che egli aveva deciso liberamente di proseguire i propri rapporti d'affari con la società nautica dopo l'emersione della debolezza strutturale nella quale la società versava;
• una volta emerso lo stato di crisi il Collegio Sindacale aveva convocato l'assemblea dei soci per discutere “sulla revoca degli amministratori e la nomina di nuovi amministratori e promuovere
l'azione di responsabilità” (cfr. doc. 5, ); CP_2
• DI RI e avevano verificato gli stati di avanzamento dei lavori della nave;
Parte_1
accettando la liquidazione dei lavori i committenti sono decaduti da ogni contestazione, con la 7 Il contratto del 6 luglio 2015 prevedeva che: “la Nave sarà costruita a nome e per conto del Committente” e “sarà trascritta a nome del Committente” (art. 1.5); che i pagamenti vengono effettuati da DI RI (art. 2.2); che la proprietà è del committente (art. 3). pagina 9 di 25 conseguenza di non poter invocare, in questa sede, il presunto danno subito per il minor valore dell'imbarcazione consegnata rispetto al prezzo corrisposto.
Con provvedimento del 3 febbraio 2022, il GI ha disposto il differimento della prima udienza al
25.10.2022, al fine di consentire le chiamate in causa delle società di assicurazione, terze chiamate,
e che si sono costituite tempestivamente Controparte_4 Controparte_6
il 5 ottobre 2022 per la prima udienza del 25 ottobre 2022 (8).
Le Società Assicurative terze chiamate hanno chiesto il rigetto delle domande attoree eccependo e deducendo che:
• per quanto riguarda essa ha rilevato che la domanda di garanzia Controparte_4
formulata dal Dott. era infondata in quanto il sinistro non rientrava nell'ambito della CP_3
delimitazione temporale della copertura assicurativa. Infatti il contratto di assicurazione di cui alla polizza n. 2016/03/2260861 (cfr. docc. 2,3 era formulato sulla base del c.d. CP_4
regime claims made, in base al quale rientravano nella garanzia contrattuale le richieste di risarcimento (claims) formulate durante il periodo della copertura per le condotte colpose poste in essere nello stesso arco temporale (c.d. claims made impura o mista). Nel caso di specie, la richiesta risarcitoria avanzata da , in relazione alla quale il sindaco chiedeva Parte_1 CP_3
di essere manlevato, è stata notificata al Dott. in data 27 ottobre 2021, ossia oltre 4 CP_3
anni dopo il termine di efficacia temporale della garanzia assicurativa, il 12 settembre 2017 (cfr. doc. 3);
• relativamente al rischio assunto col certificato n. DCE642003892-LB (cfr. doc. 1 , CP_6
ha dedotto che il sinistro non era coperto dalla polizza, Controparte_6 anch'essa del tipo claims made, il rischio era escluso dalla polizza ex art 17 delle condizioni generali di contratto.. aveva dichiarato in maniera reticente nel questionario CP_3
sottopostogli il 3 settembre 2020, di non essere a conoscenza di circostanze che potevano dar luogo ad un sinistro risarcibile ai termini di polizza, nonostante egli all'epoca fosse perfettamente a conoscenza della dichiarazione di fallimento e “del fatto che a dicembre 2017 aveva deliberato l'esperimento dell'azione di responsabilità nei confronti degli CP_8 amministratori e dei sindaci” (cfr. p. 15, comparsa di risposta); Così facendo egli ha impedito alla Società di Assicurazione di valutare correttamente il rischio da coprire, con consegue perdita del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1892 comma 3, c.c.. 8 Udienza originariamente fissata dall'attore per il giorno 21 febbraio 2022 e differita una prima volta dal gi con decreto del
2 dicembre 2021 e di nuovo con decreto del 3 febbraio 2022 pagina 10 di 25 Nella prima udienza di trattazione del 25 ottobre 2022 il Giudice, dopo aver dichiarato la contumace del Sindaco ha concesso i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, VI comma CP_1
c.p.c., rinviando alla successiva udienza per l'esame delle istanze istruttorie. Successivamente allo svolgimento della predetta udienza, si è costituito tardivamente in giudizio anche il convenuto chiedendo il rigetto delle domande attoree CP_1
Nella prima memoria istruttoria l'Attore ha significato che i sindaci, coinvolti per le medesime vicende in un procedimento penale per bancarotta presso il IBunale di NA, avevano fatto richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cpp (c.d. patteggiamento).
Con la terza memoria ex art. 183 cpc l'Attore ha prodotto le contabili di pagamento degli stati avanzamento lavori da parte di DI RI NG nei confronti di nonché gli CP_8
estratti conto bancari dei pagamenti effettuati da a DI RI. Le parti convenute si Parte_1 sono opposte all'ammissibilità del documento, rilevandone la tardività
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., il Giudice ha invitato le parti a valutare la definizione mediante il pagamento da parte dei convenuti in solido con le assicurazioni della somma di euro 2.700.000,00 omnia in favore del Cav. ; i Sindaci Parte_1
convenuti e le Società Assicurative terze chiamate, tuttavia, non hanno aderito alla proposta conciliativa formulata da Giudice.
Il GI, dopo aver rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti, ha rinviato il procedimento per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.05.2024. In quella data le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il Giudice ha assegnato i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
L'attore ha convenuto in giudizio i componenti del Collegio sindacale di società Controparte_8
dichiarata fallita dal IBunale di NA il 29 dicembre 2017, per far valere ex art 2407 co 2 c.c. la loro responsabilità in concorso con gli amministratori ex art 2395 c.c. assumendo che, se avessero svolto il loro compito di vigilanza sulla contabilità e sulla corretta gestione amministrativa, non sarebbe stato indotto a riporre affidamento sulla solidità economico/finanziaria della società - che in realtà già dal 2015 risultava in stato di decozione – e, di conseguenza, non avrebbe stipulato con la società il contratto di appalto del 6.7.2015 per la costruzione di una imbarcazione di quaranta metri, denominata
Stella di Mare.
pagina 11 di 25 Il contratto trilatero 6.7.2025, di cui è parte anche il AV , è stato stipulato da Parte_1 CP_8
con la società di leasing RE RI NG LI SR con cui il AV aveva concluso
[...] Parte_1
come utilizzatore il leasing finanziario collegato alla costruzione dell'imbarcazione.
L'attore deduce di essere il soggetto danneggiato nella vicenda perché colui che, mettendo a disposizione di RE RI leasing attraverso il pagamento dei canoni di leasing la provvista necessaria per il corrispettivo dovuto a ha sopportato il pregiudizio economico Controparte_8
conseguente all'inadempimento del contratto 6.7.2015 e al piano fraudolento posto in essere dagli amministratori della società.
In particolare l'amministratore e il socio già amministratore della CP_11 CP_10 CP_8
-attraverso la falsificazione dei bilanci e le rassicuranti dichiarazioni rese in fase di trattative sulla solida situazione della società lo avevano convinto a stipulare il contratto di appalto con CP_8
il cui stato di insolvenza era stato occultato dalle falsità dei bilanci 2014 e 2015;
Part
-con sovrafatturazioni dello stato delle lavorazioni lo avevano indotto a pagare i per lavori in realtà non eseguiti;
infatti, concordato in contratto il pagamento delle trance del corrispettivo a stati avanzamento lavori, con artifici era stato indotto fino all'estate 2016 a versare euro 6.480.000 pari circa al 60% di quanto dovuto sul costo finale a fronte di una quantità di lavori eseguiti di valore notevolmente inferiore e circa il 30% del totale della commessa;
-con continue distrazioni di somme di denaro da destinare al cantiere avevano dato un contributo causale decisivo all'inadempimento della società ponendola in condizione di non poter proseguire nelle lavorazioni;
, a dicembre 2016 con successive false dichiarazioni circa la positiva situazione di CP_12 [...]
lo avevano indotto a continuare nel rapporto di appalto stipulando l'Addendum 13 CP_8
dicembre 2016 e a versare un altro acconto di euro 1.080.000 sul prezzo dell'imbarcazione commissionata.
L'attore sostiene che gli amministratori:
• avevano agito in esecuzione di un piano fraudolento volto a truffare i clienti drenando denaro dal cantiere a loro vantaggio su conti correnti esteri appositamente aperti in paradisi fiscali, falsificando i bilanci e ingenerando nei terzi l'affidamento circa una regolare gestione;
• al fine di acquisire le commesse avevano falsificato le scritture contabili della società già insolvente nel 2015; nei bilanci 2014, 2015, 2016 (gli esercizi chiudevano al 30 giugno di ogni anno, approvati il 10 dicembre 2014, il 19 dicembre 2015 e il 27 dicembre 2016 ) avevano esposto fatti materiali non corrispondenti al vero sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria di concorrendo a cagionarne il dissesto;
Controparte_8
pagina 12 di 25 • quanto al bilancio 2014, gli amministratori avevano omesso la svalutazione del valore dei marchi, avevano omesso l'appostazione di un fondo rischi di euro 800.000, avevano capitalizzato i costi relativi a lavori di ammodernamento per i cantieri di NA e Pisa per circa
58.000 euro e avevano indicato crediti inesistenti per circa 177.000 euro.
Questa situazione, sostiene la difesa dell'attore, ha tratto in inganno il committente il cui Parte_1
consenso contrattuale non sarebbe stato prestato se avesse avuto una corretta rappresentazione della situazione societaria;
ai sindaci rimprovera di non aver vigilato sulla contabilità, sui bilanci e sulla gestione sociale rilevando che, se avessero vigilato e attivato i loro poteri di controllo fino alla denuncia ex art 2409 c.c., non si sarebbe trovata in quella situazione di insolvenza Controparte_8
e, soprattutto, gli amministratori non sarebbero stati in grado di frodare i clienti della società.
Sull'azione proposta
Come detto la società è stata dichiarata fallita a dicembre 2017, sicché l'unica Controparte_8
azione verso gli amministratori e sindaci cui può essere legittimato in via autonoma , Parte_1
creditore sociale già insinuato e ammesso al passivo del fallimento per la restituzione delle somme versate e non dovute a fronte dell'inadempimento al contratto 6.7.2015, è l'azione extracontrattuale ex art 2395 c.c. che ricorre a tutela del terzo che lamenti di essere stato direttamente danneggiato dalla condotta colposa o dolosa di amministratori e sindaci in concorso con i primi.
Nel caso sottoposto al IBunale l'attore ha subito il danno perché la società è stata Controparte_8 inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto di appalto del 6 luglio 2015 avente ad oggetto la costruzione di una imbarcazione.
L'inadempimento contrattuale della società non implica di per sé responsabilità degli amministratori nei confronti del contraente (Cass. 2251/1998, Cass.17110/2002). Tale illecito, pur essendo causativo di un danno arrecato al patrimonio del creditore non è riferibile agli amministratori, ma alla società e non è quindi idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2395 c.c., essendo a tal fine necessaria l'esistenza di uno specifico atto "doloso o colposo" degli amministratori. E' stato altresì precisato che la pessima amministrazione del patrimonio sociale non è in sè sufficiente a dare ingresso all'azione di responsabilità ex art 2395 c.c. (Cass. 21130/2008) appunto perché il danno direttamente arrecato ai terzi ha una propria autonoma genesi, non derivando dal danno arrecato al patrimonio sociale (Cass
18770/2019).
Nel caso in esame l'attore deduce nella sostanza due profili di responsabilità dei sindaci convenuti in relazione a condotte degli amministratori,
pagina 13 di 25 -per essere stato indotto nel 2015 e successivamente a dicembre 2016 a contrattare con la società, poi rimasta inadempiente, a ciò convinto dalle rassicurazioni di e e dal fatto che dai CP_11 CP_10
bilanci, 2014 e 2015, risultavano circostanze non rispondenti al vero rappresentanti una situazione patrimoniale e finanziaria della società positiva anziché critica come, invece, era;
-per aver gli amministratori indotto la società all'inadempimento del contratto di costruzione dell'imbarcazione: le distrazioni di denaro operate dall'amministratore e dal socio sia CP_11 CP_10
attraverso le sovrafatturazioni dei lavori di ristrutturazioni dei cantieri di NA e Pisa, sia con i versamenti indebiti, senza giustificazione effettiva a favore di società controllate estere, avrebbero avuto incidenza causale sulla inadempienza di CP_8
Quindi, due categorie di condotte dolose e dannose, la prima lesiva del diritto dell'attore alla libera determinazione contrattuale (false informazioni sociali), l'altra lesiva del diritto di credito alla prestazione contrattuale verso la società fondato sul contratto di appalto.
In tali casi può configurarsi effettivamente un concorso tra l'inadempimento della società e l'illecito dell'amministratore (Cass 17794/2015 e Cass. 3 dicembre 2002, n. 17110, che si occupa del profilo dell'induzione della società all'inadempimento per l'avvenuta distrazione di somme operata dall'amministratore).
I sindaci sono chiamati a rispondere perché, si sostiene, non avrebbero esercitato il doveroso controllo, consentendo le condotte lesive degli amministratori, condotte che, se il controllo fosse stato attivato con diligenza, non sarebbero state possibili e non avrebbero potuto avere efficacia lesiva.
Per decidere della responsabilità dei sindaci occorre quindi verificare l'efficacia causale rispetto al danno delle allegate condotte degli amministratori e in successione, in ipotesi di ritenuta sussistenza della lesività delle condotte degli amministratori, verificare la sussistenza del concorso delle omissioni dei sindaci procedendo con un giudizio controfattuale.
Rispetto a tale prospettazione attorea di danno diretto cagionato da specifiche condotte di amministratori e sindaci, riconducibile alla fattispecie di responsabilità di cui all'art 2395 c.c., l'attore è legittimato attivo nonostante l'intervenuto fallimento a dicembre 2017 di Controparte_8
Sulla legittimazione dell'utilizzatore all'azione di risarcimento del danno.
I convenuti hanno contestato la legittimazione attiva sostanziale del AV in considerazione Parte_1 del fatto che il danno lamentato deriva dall'inadempimento di al contratto di Controparte_8
appalto intercorso tra la società appaltatrice e RE RI NG LI SR quale committente, risultando essere il AV. solo l'utilizzatore; tanto più che l'attore, secondo i convenuti, non Parte_1
avrebbe dato prova di aver effettivamente sostenuto in proprio il costo del contratto di leasing.
pagina 14 di 25 Depone a favore della legittimazione attiva dell'utilizzatore all'azione di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del fornitore il principio affermato dalla Corte di legittimità a SU con la sentenza n. 19785/2015 secondo cui “ L'operazione di leasing finanziario si caratterizza per l'esistenza
è di un collegamento negoziale tra il contratto di leasing propriamente detto, concluso tra concedente ed utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo (noto a quest'ultimo) di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, in forza del quale, ferma restando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale, l'utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto.”
Questo principio può essere applicato anche all'azione ex art 2395 c.c. qui proposta dal terzo utilizzatore verso gli amministratori della società tanto più che il AV. agisce per il Parte_1
risarcimento del danno deducendo di aver subito in via esclusiva il pregiudizio avendo adempiuto al contratto di leasing collegato al contratto di costruzione della nave di cui sarebbe stato l'utilizzatore.
A ciò si aggiunga che al contratto di costruzione di nave ha partecipato anche il AV. nella Parte_1
veste di utilizzatore (doc. 2 attore), in questo contratto si fa presente il collegamento con il contratto di leasing identificato con il n. 1523273/001 e si dà atto che il costruttore, è stato Controparte_8 individuato dall'utilizzatore, sicché solo il AV. si trova nella condizione di allegare di essere Parte_1
stato indotto con false comunicazioni sociali a scegliere come contraente del contratto avente ad oggetto la costruzione della nave la società Controparte_8
Infine, va rilevato che il doc. 49 di parte attrice, estratto conto dal maggio 2015 a luglio 2022 del conto intestato a presso RE RI NG, riporta la registrazione dei pagamenti in relazione Parte_1
al rapporto 01523273 imputati al contraente del leasing AV. e la chiusura a saldo zero a Parte_1
luglio 2022, a prova della riferibilità ultima al AV del costo economico della costruzione Parte_1 dell'imbarcazione da cui la fondatezza della allegazione di titolarità del diritto risarcitorio di cui l'attore invoca la tutela.
L'eccezione è pertanto infondata e va rigettata.
Sull'eccezione di prescrizione
Il dies a quo dell'azione di responsabilità extracontrattuale ex art 2395 c.c. decorre ex art 2935 c.c. dal giorno in cui la produzione del danno si esteriorizza divenendo oggettivamente riconoscibile ed esercitabile il diritto risarcitorio fatto valere. Questo termine nel caso sottoposto al IBunale si colloca nel secondo trimestre 2017 quando l'attore ha acquisito la consapevolezza che l'imbarcazione non sarebbe stata terminata e ha denunciato alla società con raccomandata del 30 giugno 2017 il pagina 15 di 25 protratto grave inadempimento invocando la risoluzione del contratto (doc. 15 attore); da quel momento può ritenersi acquisita la stabile consapevolezza in capo all'attore del fatto e del danno.
La citazione è stata notificata nell'anno 2021, prima del decorso del termine di cinque anni della prescrizione ex art 2395 co 2 c.c..
L'eccezione di prescrizione è infondata e va rigettata.
Esame della fondatezza della domanda
Venendo ora ad esaminare il fondamento della responsabilità dei sindaci si osserva quanto segue.
L'azione extracontrattuale concessa dall'art. 2395 c.c. individualmente al terzo per il risarcimento dei danni ad esso derivanti come conseguenza di atti colposi o dolosi di amministratori e sindaci di società per azioni richiede, come detto, la dimostrazione del nesso causale fra la violazione commessa ed il pregiudizio subito.
La Corte di legittimità ha precisato quanto al necessario rigore della prova che “In particolare, ove il terzo alleghi di essere stato indotto a contrattare con la società, che poi sia rimasta inadempiente, a ciò indotto dal fatto che dai bilanci risultassero circostanze non rispondenti al vero che lo abbiano indotto a concludere il contratto, egli è tenuto a provare la specificità di tali circostanze, nonché
l'idoneità di esse a trarlo in inganno (Cass. 2 giugno 1989, n. 2685, in caso di effettuazione di forniture di merci alla società), importando il riferimento all'incidenza diretta del danno sul patrimonio del terzo danneggiato, quale tratto distintivo della responsabilità ex art. 2395 c.c., un esame rigoroso del nesso causale (Cass. 5 agosto 2008, n. 21130, cit.), secondo un principio di causalità ancorato al criterio del "più probabile che non" (cfr. Cass. 18 marzo 2015, n. 5450, in tema di operata conversione di obbligazioni). (sempre Cass 17794/2015).
Tenendo in considerazione tale principio vanno ora esaminati i singoli addebiti di responsabilità.
• Induzione a contrarre dalle false comunicazioni sociali- bilancio 2014
Con riferimento al primo profilo di responsabilità (induzione a contrarre dalle false comunicazioni contenute nei bilanci) l'attore è onerato di provare non soltanto la falsità, ma anche, mediante qualsiasi mezzo di prova, il nesso causale tra il dato falso e la propria determinazione di concludere il contratto da cui è derivato il danno in ragione dell'inadempimento della società alle proprie obbligazioni.
Il contratto di costruzione dell'imbarcazione è stato concluso il 6 luglio 2015 e le trattative che hanno portato il AV a scegliere sono durate qualche mese quindi si possono Parte_1 Controparte_8 collocare nel primo semestre 2015; in quel periodo il bilancio pubblicato era quello dell'esercizio chiuso al 30.6.2014 depositato al registro imprese il 19 dicembre 2014 (doc. 3 fasc. attore), quindi solo a questo bilancio può farsi riferimento considerando il primo addebito di responsabilità. pagina 16 di 25 L'attore ha sostenuto che gli amministratori, al fine di acquisire commesse, nei bilanci 2014, 2015 e
2016 pubblicati il 10 dicembre 2014, il 19 dicembre 2015 e il 27 dicembre 2017, avevano esposto fatti materiali non veri circa la situazione patrimoniale economica e finanziaria della società la quale in realtà si trovava, già nel 2015, in una situazione di insolvenza;
sulla scorta di ciò ha affermato di essere stato frodato in fase di stipula contrattuale facendo affidamento su di una inesistente e falsificata solidità patrimoniale dell'ente che, invece, si trovava in stato di insolvenza.
Gli elementi di falsità dei bilanci sono stati indicati facendo riferimento alle seguenti rettifiche apportate ai bilanci dai curatori di come esposto nella relazione ex art 33 L.F. (doc. Controparte_8
23 attore):
1.stralcio della capitalizzazione al 30 giugno 2015 ed al 30 giugno 2016 nel conto IMMO 46
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti, riclassificato in relazione a prestazioni del fornitore
T.I.M.E. s.r.l. per l'importo complessivo di 300.000 euro;
2. stralcio della capitalizzazione al 30 giugno 2016 nel conto immobilizzazioni immateriali di oneri non precisati, plausibilmente riconducibili al personale dipendente per complessivi euro 1.384.541,90;
3. stralcio della capitalizzazione al 30 giugno 2016, sempre nel conto immobilizzazioni immateriali, dell'onere afferente il canone concessorio dovuto per l'utilizzo, nell'anno 2016, degli spazi demaniali del cantiere di Pisa;
4. rilevazione degli ammortamenti non eseguiti per oneri capitalizzati al 30 giugno 2014 nel conto immobilizzazioni immateriali, imputati tardivamente al 30 giugno 2017, in relazione a costi di ricerca, sviluppo e pubblicità per l'importo di complessivi euro 445.085,00;
5. rilevazione degli ammortamenti non eseguiti per oneri capitalizzati al 30 giugno 2015, e quindi imputati tardivamente al 30 giugno 2017, in relazione a costi di sviluppo, ricerca e pubblicità, per complessivi euro 476.000,00;
6. stralcio della capitalizzazione al 30 giugno 2015 nel conto immobilizzazione marchi di oneri non precisati, afferenti prestazioni della controllata per l'importo complessivo di Parte_3
euro 2.300.000,00, con conseguente azzeramento degli ammortamenti medio tempore rilevati per l'importo complessivo di euro 460.000,00;
7. stralcio della capitalizzazione al 30 giugno 2016 nel conto immobilizzazione marchi di oneri non precisati afferenti sempre alla per euro 2.600.000,00, per l'importo Parte_3
complessivo di euro 260.000,00;
8. stralcio della posizione netta a credito contabilmente risultante al 30 giugno 2016 nei confronti di incorporata in al 28 luglio 2015, per l'importo Parte_4 Controparte_8
complessivo di euro 353.006,04;
pagina 17 di 25 9. stralcio del credito per imposte anticipate iscritto al 30 giugno 2016 nel conto crediti per imposte, per l'importo di euro 1.749.053,00;
10. stralcio della capitalizzazione al 30 giugno 2015 nel conto immobilizzazioni materiali di oneri addebitati dalla società dalla CE e dalla GT per la messa in sicurezza dei cantieri di Pisa CP_13
per euro 1.838.205,00;
11. stralcio della capitalizzazione al 30 giugno 2016 nel conto immobilizzazioni materiali dei lavori delle stesse IC e GT per euro 2.324.631,00; CP_13
12. stralcio del credito iscritto al 30 giugno 2016 nel conto crediti vari per l'importo di euro
313.149,49;
13. stralcio della capitalizzazione al 30 giugno 2015 nel conto immobilizzazioni materiali, di oneri per acquisto di materiali di importo complessivo di euro 942.686,00 (valore eccedente il costo reale di ammodernamento dei cantieri di NA e Pisa);
14. stralcio della capitalizzazione al 30 giugno 2016 nel conto immobilizzazioni materiali di oneri per acquisto di materiali per i cantieri di NA e Pisa per euro 150.000,00 (cfr. all. 23, pag. da 3 a 6).
Come detto l'unico bilancio che il AV può aver preso in considerazione prima della stipula Parte_1
del contratto è il bilancio 2014, infatti a luglio 2015 l'esercizio 2015 era appena concluso (il 30.6.2015)
e il bilancio 2015 sarebbe stato pubblicato a dicembre 2015. L'unica rettifica tra quelle sopra indicate come riportate in citazione e proposte dalla curatela sul bilancio 2014 è la n. 4, di valore relativo (di circa 500.000 euro si veda all 5 rel 33 l.f. doc. 23 attore) considerando che il bilancio 2014 registrava il totale di immobilizzazioni per più di 2.600.000 e un patrimonio netto per più di 2.900.000.
Invero, avendo la difesa dell'attore preso a riferimento le valutazioni della curatela sui bilanci della società per sostenerne la falsità, si ritiene di dover vagliare la fondatezza delle allegazioni dell'attore circa l'efficacia causale della falsità sulla base di quanto riportato nella medesima relazione ex art 33 dai curatori (doc. 23 attori) sulle vicende che hanno preceduto l'avvio delle procedure concorsuali
(prima una domanda di concordato e poi il fallimento) e sulla situazione della società nel periodo che qui rileva .
La curatela, dunque, dà atto che i primi sintomi di difficoltà ad adempiere alle obbligazioni contratte risalgono all'ultima frazione dell'anno 2015, dal mese di novembre 2015 la società ha iniziato ad CP_ omettere il versamento delle somme dovute ad e all'Erario per ritenute fiscali operate.. Nel corso del 2016 le difficoltà si sono acuite e hanno interessato la generalità degli interlocutori della società.
(pag 7 e 8 doc. 23 attore). Più in particolare quanto ai dati di bilancio 2014 nella relazione ex art 33 l.f. si legge “gli elementi contabili assunti in quanto tali in modo asettico evidenziano una situazione patrimoniale finanziaria caratterizzata dalla presenza di taluni profili strutturali di criticità e da un
pagina 18 di 25 generalizzato e progressivo deterioramento nel corso degli anni, ma diventa del tutto irreparabile solo nel 2016. Gli aspetti che già nell'anno 2014 appaiono problematici e che comunque avrebbero rappresentato un fattore di dissesto sono costituiti dalla non idonea proporzione tra mezzi propri e risorse di terzi utilizzati per finanziare gli impieghi e dall'inadeguatezza delle attività a breve
(disponibilità liquide e crediti prontamente realizzabili) a far fronte alle passività correnti” (pag 10 rel 33 l.f. doc. 23 attore).
Tali deduzioni della curatela sono basate sull'analisi degli stessi dati contabili esposti dalla società nel bilancio 2014 prescindendo dalle rettifiche espresse successivamente nella medesima relazione 33 l.f..
Applicando le rettifiche proposte dalla curatela la società avrebbe chiuso l'esercizio 2014 con una perdita (177.801,00) euro e un patrimonio netto pur sempre positivo di euro 2.464.682 piuttosto che di
2.989.223 (all. 5 rel 33 doc. 23) . Secondo la curatela il delinearsi di una situazione di effettiva incapacità ad adempiere con regolarità alle obbligazioni si colloca negli ultimi mesi del 2015 (pag 17 doc. 23 rel 33).
Dunque, gli elementi che si traggono dalla relazione ex art 33 l.f. e dall'allegato 4 – dati e giudizi su cui concorda la difesa dell'attore che a pagina 27 della citazione scrive “ I curatori hanno anche evidenziato nell'allegato 4 alla loro relazione (cfr. doc. 23, all. 4 alla relazione 33 L.F.), gli indici patrimoniali e di liquidità della società ed in particolare l'Indice di Copertura delle Immobilizzazioni,
l'Indice di Indipendenza finanziaria, il rapporto tra posizione finanziaria netta e patrimonio netto, il margine di tesoreria, l'indice di liquidità immediata, l'indice di liquidità corrente e il capitale circolante netto. Tutti questi indici evidenziavano, già nel 2014, una chiara situazione di squilibrio, inconfutabile indizio della prossima situazione di insolvenza, anche a prescindere dalle falsificazioni sui bilanci operate dagli Amministratori.- evidenziano che il bilancio 2014 di pur CP_8
contenendo alcune valutazioni errate, non offriva una rappresentazione della società, quanto alla situazione patrimoniale, assai differente da quella effettiva, discostandosi il dato di circa 500.000 euro;
ma ciò che va messo in evidenza è soprattutto che, anche la lettura del bilancio non rettificato palesava aspetti problematici che avrebbero potuto rappresentare un fattore di dissesto, costituiti dalla non idonea proporzione tra mezzi propri e mezzi di terzi e dalla inadeguatezza delle attività a breve: come a dire che il bilancio 2014 non offriva una situazione di tranquilla solidità della società e conteneva indici di rischio: questi non sarebbero potuti sfuggire ad una lettura del bilancio da parte di un operatore esperto come RE RI e come il AV , imprenditore di non scarsa importanza. Parte_1
Tale circostanza non consente di ritenere rovata l'allegazione dell'attore- secondo la quale l'esame del bilancio 2014 fatta prima di concludere il contratto, mostrando una sufficiente solidità ai fini della realizzazione della commessa (pag 2 e 3 citaz), aveva concorso a convincerlo a concludere con CP_8
pagina 19 di 25 Marine il contratto di costruzione della nave- e ciò perché lo stesso bilancio 2014 manifestava specifici fattori di rischio di dissesto prospettico della società stante l'inidoneità dei mezzi propri e l'inadeguatezza delle attività a breve. Quindi delle due l'una : o il AV non ha letto il bilancio Parte_1
2014 o se lo ha letto il suo affidamento è stato riposto non sul bilancio ma sulle relazioni personali che aveva con e piuttosto che sui dati di bilancio pubblicati, relazioni che deve ritenersi CP_11 CP_10 fossero di forte affidamento tanto che risulta che il AV , come sta scritto nell'ordinanza Gip Parte_1
IB NA (doc 22 pag. 4 e pag 38), ebbe a consegnare a in contanti la somma di euro CP_10
350.000 e ad effettuare anche pagamenti all'estero per i lavori dell'imbarcazione .
Conclusivamente va esclusa l'efficacia decettiva del bilancio 2014 e la rilevanza causale delle falsità del bilancio 2024, soprattutto non ha trovato conferma il fatto che il AV abbia fatto Parte_1
affidamento ai fini della conclusione del contratto di costruzione della imbarcazione sui rassicuranti dati di bilancio 2014 della società perché quel bilancio non esprimeva affatto una situazione di solidità quanto piuttosto evidenziava la presenza di elementi strutturali di criticità, conoscibile da parte di un contraente esperto quale il AV . Ciò porta a ritenere, come allegato dai convenuti, che siano Parte_1
stati piuttosto i rapporti personali tra il AV , e a sostenere la scelta su Parte_1 CP_11 CP_10 [...]
. CP_8
• Sullo Stato di insolvenza e sottocapitalizzazione della già a giugno luglio Controparte_8
2015
Deduce l'attore che gli amministratori e i sindaci avrebbero dovuto imporre la liquidazione della società già nel corso del 2015 posto che essa aveva nel corso dell'esercizio 2015 perso il capitale sociale: secondo le rettifiche della curatela del fallimento il bilancio 2015 si sarebbe dovuto chiudere con un p.n. negativo di euro 7.246.286 e con perdite per euro 9.883.157; se la società fosse stata posta in liquidazione non avrebbe potuto concludere il contratto di luglio 2015.
L'affermazione già in sé non è probante perché anche durante la liquidazione della società è possibile la continuità dell'attività di impresa se questa risulta funzionale ad un migliore realizzo della liquidazione.
Si tratta di addebito, cui vanno ricondotte le allegazioni circa l'omesso controllo sulle distrazioni di denaro della società da parte di e attraverso la società monegasca MM MC Sarl, sui CP_10 CP_11
costi inerenti le rilevanti lavorazioni fatte fare dalla società sulle imbarcazioni degli amministratori e in generale sulle spoliazioni delle risorse della società, che non integra la fattispecie di responsabilità di cui all'art 2395 c.c. quanto piuttosto quella riconducibile all'art 2393, art 2394 e art 2486 c.c. per inosservanza agli obblighi inerenti le cariche sociali a tutela della conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e del conseguente interesse di tutti i terzi a che la società sia in grado di far fronte pagina 20 di 25 alle proprie obbligazioni ex art 2740 c.c.; intervenuto il fallimento a queste azioni di responsabilità è in via esclusiva legittimato ex art. 146 e art 2394 bis c.c. (ora ex art 255 d lgs 14/2019) il curatore nell'interesse della massa dei creditori.
• Le sovrafatturazioni dello stato delle lavorazioni sull'imbarcazione del AV Parte_1
L'attore ha spiegato che:
-il contratto di costruzione della nave prevedeva la suddivisione del pagamento del corrispettivo dell'appalto in diverse tranche secondo le seguenti tempistiche euro 3.240.000,00 in acconto, euro
2.160.000,00 all'imbarco dei motori (gennaio 2016), euro 1.080.000,00 al completamento della sovrastruttura dello scafo (febbraio 2016), euro 1.080.000,00 all'inizio dell'allestimento dell'arredo sul ponte inferiore (marzo 2016), euro 1.080.000,00 all'inizio dell'allestimento dell'arredo sul ponte principale (aprile 2016), euro 1.080.000,00 una volta stuccati scafo e sovrastruttura (gennaio 2017), euro 540.000,00 al varo (marzo 2017) ed euro 540.000,00 alla consegna della nave, prevista per il 31 maggio 2017.
-aveva saldato regolarmente attraverso la società di leasing la rata di acconto di euro 3.240.000 e le successive due trance di euro 2.160.000 all'imbarco dei motori e di 1.080.000 al completamento della sovrastruttura dello scafo;
-aveva proceduto a giugno 2016 ad una ispezione sullo stato di costruzione della nave tramite un terzo consulente di sua fiducia apprendendo di gravi vizi nelle opere realizzate, della incompletezza delle lavorazioni e delle anomalie con cui la stesse stavano procedendo (per esempio il tecnico aveva rilevato che erano stati montati i motori prima di terminare attività prodromiche a tali installazioni), il tutto a servizio dell'esigenza del cantiere di farsi pagare lo stato di avanzamento lavori;
era risultato che non stava rispettando le tempistiche contrattuali e aveva installato componenti, tra Controparte_8
cui motori e allestimenti in legno, al solo scopo di farsi pagare lo stato avanzamento lavori anche se queste installazioni non erano coerenti con le lavorazioni effettivamente in corso.
Successivamente il committente veniva a scoprire che e avevano assunto anche con CP_10 CP_11
altri committenti la medesima condotta, ovvero si erano fatti pagare cospicui acconti senza destinarli alle relative commesse che risultavano ferme a causa del mancato pagamento dei subappaltatori distraendo a loro favore su conti appositamente aperti in paradisi fiscali.
Le allegazioni dell'attore potrebbero trovare riscontro nei docc 31, 32,33,34 e 53 quanto ai pagamenti fatti tramite la società di leasing a per l'importo complessivo di 6.480.000; nei Controparte_8
docc.
4- relazione Mater Yachts , 5 e 6 (contestazioni a quanto ai ritardi e alle Controparte_8
anomalie nello stato dei lavori, infine, nel doc. 18, relazione del CTU in sede di ATP quanto al valore effettivo della costruzione al momento della riconsegna dello scafo di euro 3.671.003,00. pagina 21 di 25 In particolare il CTU ha descritto come pienamente realizzato lo scafo, opere di carpenteria scafo e carpenteria sovrastrutture completate, opere di pitturazione parzialmente completate, mentre le opere dell'apparato motore e ausiliari e la parte degli allestimenti interni ed esterni era in fase embrionale.
Non vi è certezza invece sulla non consapevolezza in capo al prima di giugno 2016 dei Parte_5
ritardi delle lavorazioni se si ha presente le dichiarazioni rese al PM da , Direttore Testimone_1 amministrativo di e riportate a pag 36 dell'ordinanza Gip ovvero che “ Quanto al CP_8 [...]
ho avuto rapporti con il comandante dell'imbarcazione che seguiva l'andamento dei lavori e Parte_5
certifiAVa i SAL. Per quanto di mia conoscenza non vi è stato nessun inganno, era intenzione della società realizzare i lavori, ma non è stato possibile per il suo dissesto”
Ma anche se si volesse ritenere ammesso che effettivamente con condotte ingannevoli gli amministratori avevano raggirato ed indotto il committente a pagare SAL per lavori in realtà non ancora portati a termine e quindi contrattualmente non dovuti, non si giungerebbe a riconoscere una responsabilità in concorso per omesso controllo dei sindaci.
Infatti, non si indicano in citazione gli elementi specifici in base ai quali i sindaci si sarebbero potuti, dovuti avvedere, procedendo ad un attento controllo contabile e sulla gestione, che le somme versate fino ad aprile 2016 in relazione al cantiere del AV erano superiori allo stato effettivo delle Parte_1
lavorazioni eseguite.
Infatti, poiché il cantiere della società non era fermo come si riAVa dalla rel. 33 a pag 10 dove si legge che l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 è stato l'ultimo nel quale l'attività è stata svolta con carattere di regolarità (ad aprile 2016 è stato pagato l'ultimo importo di euro 1.080.000, doc 53 attore), non si comprende come anche un attento controllo contabile e sulla gestione avrebbe potuto far emergere quelle sovrafatturazioni;
in caso di cantiere fermo, il controllo sulla contabilità da parte del Collegio sindacale avrebbe invece consentito di constatare la grave anomalia consistita nella emissione di Sal in una situazione di fermo dell'attività di impresa della società; a ciò si aggiunga che in citazione e negli altri atti non si allegano circostanze specifiche sulle omissioni dei sindaci causalmente rilevanti rispetto a tali specifici episodi di sovrafatturazione direttamente dannosi per il committente ed asseritamente posti in essere dagli amministratori.
• Sulla stipulazione dell'Addendum di dicembre 2016 e il versamento della rata di euro
1.080.000
La difesa dell'attore ha allegato che dopo il riscontro dei ritardi nella predisposizione dell'imbarcazione scoperti a giugno 2016 e erano intervenuti personalmente per convincere il AV CP_10 CP_11
a versare un'altra rata di euro 1.080.000 e a proseguire il contratto a nuove condizioni con Parte_1
una dilazione del termine finale spostato al 30 settembre 2017. pagina 22 di 25 Il veniva convinto in esito ad una riunione con i due amministratori che si tenne il 13 Per_1
dicembre 2016 nel corso della quale aveva dichiarato che la società era solida e non aveva CP_10
alcun problema finanziario. Proprio a fronte di queste rassicurazioni oltre che dall'esame dell'ultimo bilancio pubblicato al 30 giugno 2015 sostiene l'attore di essersi determinato a proseguire la costruzione della nave con e a sottoscrivere l'Addedum, versando la ulteriore somma di CP_8
euro 1.080.000.
Rispetto a questa situazione l'attore ha fatto valere il concorso di responsabilità dei sindaci per non aver vigilato sulla contabilità e aver licenziato il bilancio 2015 con gravissime inesattezze tanto che le rettifiche della curatela hanno portato in evidenza una completa e grave situazione di sottocapitalizzazione data da un patrimonio netto negativo di 7.246.286 (a fronte di un p.n. contabile di euro 4.287.704) e una perdita di esercizio di 9.883.157.
La società si trovava effettivamente in situazione di insolvenza nel 2016, ma di ciò il AV era Parte_1
già perfettamente consapevole quantomeno da giugno 2016 quando aveva realizzato il ritardo nelle lavorazioni e la frode delle sovrafatturazioni per indurlo a pagare i SAL.La constatazione dei perduranti ritardi è proseguita anche a settembre 2016 (docc 5 e 6 att).
Le stesse allegazioni della parte in citazione consentono di ritenere che il AV fosse Parte_1
pienamente consapevole per la grave incompletezza e i ritardi dei lavori della situazione di difficoltà ad approvvigionarsi del cantiere ( a pag 6 della citazione si legge “Il AV era molto scettico sulla possibilità di proseguire la relazione contrattuale con stante la situazione di grave Controparte_8
tensione economico finanziaria del cantiere navale che risultava da tempo inadempiente verso i propri fornitori”).
In questo contesto a dicembre 2016 i dati positivi del bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2015 non potevano più costituire un elemento su cui fare affidamento, non erano dati attuali e risultavano ampiamente superati per l'attore che aveva avuto conoscenza diretta fin da giugno 2016 della perdurante situazione di difficoltà del cantiere. Il bilancio 2016 per l'esercizio chiuso al 30 giugno sarebbe stato pubblicato il 27 dicembre 2016; in questa situazione il AV nemmeno ritardava Parte_1
la stipula dell'addendum ad una data successiva all'imminente approvazione del bilancio 2016 e ciò convince ulteriormente il collegio che all'attore non interessavano i dati di bilancio, quali che fossero, facendo evidentemente affidamento su altro.
Quanto sopra esposto porta a ritenere che la conclusione dell'addendum e il versamento dell'ulteriore importo di euro 1.080.000,00 a dicembre 2016 non sono stati determinati dalle informazioni contenute nel bilancio 2015 (pubblicato il 19.12.2015) quanto da una consapevole scelta del AV di Parte_1
assunzione di un rischio con l'aspettativa, probabilmente in forza delle relazioni dirette con gli pagina 23 di 25 amministratori e delle rassicurazioni ricevute da e (docc 8 e 11 fasc. attore), di avere CP_11 CP_10
sufficienti probabilità di vedere la fine positiva seppure con aggiustamenti contrattuali della costruzione dell'imbarcazione. Altri profili di responsabilità legati alla tenuta del patrimonio della società come sopra detto esorbitano dai confini della fattispecie di cui all'art 2395 c.c. per rientrare in quella differente disciplinata dagli articoli 2407 e 2394 c.c., la cui azione spetta in via esclusiva alla curatela del fallimento di Controparte_8
Consegue l'esclusione anche sotto questo profilo di una responsabilità dei sindaci cui il denunciato omesso controllo sui dati contabili e sulle gravi irregolarità gestorie potrà eventualmente rilevare nell'ambito delle iniziative assunte in altra sede a tutela della massa dei creditori sociali.
Le considerazioni che precedono portano ad escludere la fondatezza della domanda principale e subordinata dell'attore con riferimento ad ogni aspetto;
ciò comporta l'assorbimento di ogni domanda proposta dal sindaco contro e contro CP_3 Controparte_4 Controparte_6
on riferimento al rischio assunto con il certificato n. DCE642003892-LB.
[...]
Il regime delle spese processuali.
Il rigetto della domanda attorea comporta la condanna dell'attore alla rifusione delle spese a favore di ciascuno dei convenuti, liquidate secondo il petitum (5.600.000), in base ai criteri del DM 55/2014 e
DM 147/2022 e succ modifiche, valutata la concreta attività difensiva svolta e il fatto che scambiate le memorie ex art 183 co 6 cpc non si è dato corso ad attività istruttoria ulteriore, in euro 40.000,00 per compensi oltre al rimborso per spese generali, cpa e iva di legge.
Le spese delle compagnie di assicurazione vanno poste a carico del convenuto che Controparte_3
le ha chiamate in causa proponendo domande di garanzia che non risultano di immediato fondamento considerando le eccezioni fondate dalle compagnie terze .
Infatti ha eccepito l'inoperatività della polizza su cui il sindaco ha Controparte_4 CP_3
fondato la sua richiesta;
si tratta effettivamente di polizza retta dalla clausola claims made e cessata, con disdetta inviata dall'assicurato a decorrere dal 12 settembre 2017 (doc.3 , mentre la CP_4
prima denuncia del sinistro è pervenuta alla compagnia di assicurazione il 15.12.2017 (doc 2 conv)
Quanto a si rileva la serietà della eccezione sollevata dalla terza in relazione alla clausola n. 17 CP_6
comma 2 lett s) delle condizioni generali di polizza regolante i rischi esclusi dalla copertura assicurativa.
Le spese processuali delle compagnie di assicurazione si liquidano tenuto conto dei criteri del DM
55/2014 e del valore (massimale di 1.000.000 per e di 1500.000 per a favore di CP_4 CP_6 CP_4
pagina 24 di 25 in euro 18.000 per compensi oltre al rimborso delle spese generali cpa e iva di legge;
Parte_6 per in euro 21.000,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali cpa e iva di legge. CP_6
P.Q.M.
Il IBunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande di parte attrice .
Condanna altresì Parte Attrice a rimborsare ai convenuti le spese processuali liquidate per ciascuno in euro 40.000,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali iva e cpa di legge.
Condanna a rifondere le spese processuali Controparte_3
-a favore di liquidate in euro 18.000 per compensi oltre al rimborso delle Controparte_4
spese generali cpa e iva di legge,
-a favore di certificato polizza n. DCE642003892- LB liquidate in euro 21.000 Controparte_9
per compensi oltre al rimborso delle spese generali cpa e iva di legge.
Milano, 10 febbraio 2025
Il Presidente est.
Amina Simonetti
pagina 25 di 25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. delibera di nomina, doc. 25, Attore 2 In qualità di utilizzatore 3 Committente pagina 6 di 25 5 Tra le altre cose essi avrebbero: (i) capitalizzato costi per attività di marketing e di promozione senza che le fatture ricevute fornissero evidenza dei servizi resi;
(ii) capitalizzato poste dell'attivo per valore superiore al corrispettivo corrisposto;
(iii) contabilizzato ingenti crediti per imposte anticipate al di fuori dei presupposti legali;
(iv) contabilizzato crediti non esigibili o inesistenti. 6 Per i fatti esposti i sindaci convenuti erano stati imputati per il reato bancarotta, avendo concorso con gli amministratori ad aggravare il dissesto aziendale pagina 8 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il IBunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati
Dott. Amina Simonetti Presidente rel.
Dott. Daniela Marconi Giudice
Dott. Nicola Fascilla Giudice
ha pronunciato all'esito della camera di consiglio del 19 settembre 2024 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43596/2021 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avvocati Alvise Parte_1 C.F._1
Spinazzi (cod. fisc. - pec del Foro di CodiceFiscale_2 Email_1
Padova e Mario Azzarita (cod. fisc. - pec C.F._3
del Foro di Vicenza, elettivamente domiciliato in Via Email_2
Tommaseo, 69/D, Padova, presso lo studio dell'avvocato Gabriela Maria Modena (C.F.
; PEC C.F._4 Email_3
ATTORE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. dall'avv. CP_1 C.F._5
Antonio Nardone (cod. fisc. – pec , ed CodiceFiscale_6 Email_4
elettivamente domiciliato in Via Agostino Depretis n. 51, presso lo studio del difensore pagina 1 di 25 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Perego CP_2 C.F._7
(C.F. - del Foro di Monza, in forza di C.F._8 Email_5
procura allegata alla comparsa di risposta, ed elettivamente domiciliato in Via Corridoni, 39, Milano
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avvocati Controparte_3 C.F._9
Massimo Rubino De Ritis (C.F. ) e Mariano Russo (C.F. C.F._10
), giusta procura allegata alla comparsa di risposta ed elettivamente C.F._11
domiciliato in Via Ariosto 6, Milano, presso lo studio dell'avvocato Carlo D'Anna
CONVENUTI
(C.F. , nella persona del Controparte_4 P.IVA_1
procuratore speciale, Dott. , rappresentata e difesa, in virtù della procura generale Controparte_5
alle liti allegata telematicamente alla comparsa di risposta, dall'avv. Giandomenico Boglione (cod. fisc. - ), ed elettivamente domiciliata, in via C.F._12 Email_6
Melegari n. 4, Milano, presso lo studio del difensore
(P.I. ) in persona della dott.ssa Controparte_6 P.IVA_2 CP_7
in qualità di Procuratrice Speciale del Rappresentante per l'LI, rappresentata e difesa,
[...]
giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Giovanni Gazzola del Foro di Torino (cod. fisc. – pec ), elettivamente C.F._13 Email_7
domiciliata in via Conservatorio 15, Milano, presso lo studio del difensore
TERZE CHIAMATE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI Parte_1
Nel merito in via principale
Ai sensi dell'art. 2407 c.c., accertati i fatti di cui in narrativa, condannarsi i convenuti in solido tra loro a risarcire all'attore i pregiudizi da quest'ultimo sofferti per aver stipulato il 06.07.2015 il contratto con e pagato indebitamente i relativi acconti contrattuali, come sopra Controparte_8
pagina 2 di 25 meglio individuati in narrativa, per complessivi euro 5.660.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda risarcitoria così come sopra formulata non dovesse essere accolta, in ogni caso condannarsi i convenuti in solido tra loro a risarcire all'attore
l'importo di euro 1.080.000,00, pari all'ulteriore acconto versato in data 19 dicembre 2016 in seguito alla stipulazione dell'Addendum del 13 dicembre 2016, con rivalutazione monetaria ed interessi ex
D.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa.
In via istruttoria
Accogliersi le istanze istruttorie non ammesse di cui alla seconda memoria ex articolo 183, comma 6
c.p.c., depositata telematicamente dal sottoscritto patrocinio il 27/12/2022 nel giudizio.
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI SC CP_3
1. rigettare le domande attoree in accoglimento delle eccezioni preliminari di rito e di merito sollevate in atti con conseguente improcedibilità o inammissibilità delle stesse domande;
2. rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, ovvero perché comunque carenti di idonei elementi probatori sia relativi al nesso di causalità sia relativi all'esistenza di danni;
3. sospendere il giudizio in attesa dell'esito della altra causa incardinata dallo stesso Cav.
nei confronti degli amministratori ovvero in accoglimento delle altre istanze di Parte_1
sospensione del giudizio formulate dalle altre parti in causa;
4. in via del tutto subordinata, per la sussistenza di concorsuale condotta colposa, ai sensi dell'art. 1227 c.c. del Cav. , ridurre la pretesa economica avanzata a titolo di Parte_1
risarcimento
5. in via subordinata, in caso di accoglimento - anche parziale - delle domande proposte dalla parte attrice, condannare le Compagnie chiamate in giudizio (la e/o Controparte_4
in persona del l.r.p.t.), a tenere indenne il Dott. da Controparte_9 Controparte_3
ogni eventuale conseguenza pregiudizievole in caso di soccombenza ed a rilevare e/o rivalere il
Dott. sia in ordine alle domande di parte attrice che relativamente alle Controparte_3
spese e competenze di giudizio;
pagina 3 di 25
6. condannare la parte attrice - ovvero chi di ragione - al pagamento in favore del Dott.
delle spese e competenze del giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. Controparte_3
ed I.V.A. come per legge
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI CP_2
Voglia l'Ill. IBunale adito:
In via pregiudiziale, sospendere, visto l'art. 295 c.p.c., il presente processo sino all'esito del giudizio penale pendente innanzi al IBunale di NA nei confronti degli amministratori di CP_8
per le ragioni esposte in atti.
[...]
Nel merito, in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Cav.
[...]
essendo (i) titolare del rapporto giuridico fatto valere il Curatore del Fallimento Mondo Parte_1
Marine S.p.A. e (ii) proprietario del bene (imbarcazione) e del preteso diritto azionato soggetto terzo, nello specifico RE RI NG LI S.r.l.
Nel merito in via subordinata rigettare le domande tutte svolte nei confronti del rag. in CP_2
quanto inammissibili, improponibili, improcedibili, prescritte, infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate.
Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande svolte dal Cav. nei confronti del rag. : Parte_1 CP_2
a) accertare e dichiarare la sussistenza di concorsuale condotta colposa, ai sensi dell'art. 1227 c.c., del Cav. e, conseguentemente e per l'effetto, ridurre la pretesa economica avanzata a Parte_1
titolo di risarcimento.
b) condannare il rag. al risarcimento del danno limitatamente alla quota parte allo stesso, se CP_2
del caso, direttamente riconducibile.
Spese e compensi di causa integralmente rifusi come da d.m. n. 55/2014 e n. 147/22.
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI CP_1
Voglia l'Ill.mo IBunale adito:
- nel merito, rigettare tutte le domande attoree in quanto improcedibili, improponibili, inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni dedotte ed esposte in atti;
pagina 4 di 25 - condannare la parte attrice al pagamento in favore del Dott. delle spese e CP_1
competenze del giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI Controparte_4
Piaccia al IBunale Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza: -
- in via principale, rigettare la domanda di garanzia e manleva formulata dal Dott. nei CP_3
confronti di in virtù del contratto di assicurazione n. 2016/03/2260861 con CP_4
riferimento alle domande svolte nei suoi confronti dal Cav. Stevanato nel presente giudizio, in ragione della non operatività del contratto assicurativo sul piano temporale rispetto alla richiesta risarcitoria formulata dall'attore;
- in via subordinata, accertare l'applicabilità dei seguenti limiti di polizza:
o franchigia fissa di € 1.500 (doc.1);
o scoperto del 20% con il massimo di € 30.000 per quanto attiene alla condizione facoltativa A – funzioni di sindaco e revisore (doc. 2 art. 2.17);
o sotto massimale del 30% del massimale generale per l'attività di sindaco e revisore, ossia € 300.000,00 per sinistro e anno assicurativo (doc. 1, doc. 2 pag. 24 del pdf);
o massimale generale residuale di € 1.000.000 per sinistro e annualità assicurativa
(doc.1 e 2, clausola 2.12 condizioni generali di assicurazione).
- in via preliminare, con riferimento alle domande attoree, accertare il difetto di legittimazione attiva del Cav. in quanto non proprietario e non committente dell'unità da diporto Parte_1
oggetto della vicenda di cui è causa;
- in via preliminare di merito, accertare l'intervenuta prescrizione di ogni diritto e azione del
Cav. nei confronti del Dott. in ragione del decorso di oltre cinque anni Parte_1 CP_3 dalla data dell'asserita condotta omissiva e la data di introduzione del presente giudizio;
- nel merito, respingere le domande attoree nei confronti del Dott. in quanto CP_3
inammissibili ex art. 146 L.F. e in ogni caso in ragione della loro infondatezza, per difetto del nesso causale tra la condotta asseritamente omissiva del sindaco e il danno lamentato dall'attore e per infondatezza nel merito avendo il Dott. diligentemente adempiuto CP_3 all'incarico di sindaco affidatogli dalla società.
pagina 5 di 25 CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI Controparte_6
Voglia il IBunale respingere le domande del dott. respingere le domande azionate contro il CP_3 dott. in subordine, limitare la debenza di nei limiti dei contratti assicurativi con CP_3 CP_6 applicazione, solo occorrendo, dell'art. 1910 c.c.; per il denegato caso di condanna del dott. CP_3
al risarcimento del danno in via solidale, accertare le quote di responsabilità dei convenuti;
per il caso in cui fosse tenuta a pagare per il titolo di solidarietà un importo eccedente la quota CP_6
pertoccante l'assicurato, condannare gli altri debitori solidali alla rifusione della quota di loro pertinenza.
Con vittoria di compenso professionale oltre alle spese generali (15%) ai sensi del d.m. 55 del 2014 e del d.m. 147 del 2022, esposti, iva e c.p.a.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 27 ottobre 2021 (di seguito anche “l'Attore”), Parte_1
imprenditore attivo con le sue società nel packaging farmaceutico, ha citato in giudizio CP_1
e , membri del Collegio Sindacale di Mondo Marine S.p.A.
[...] CP_2 Controparte_3
dal novembre 2013 (1) sino alla data del Fallimento, chiedendo che ne venisse accertata la responsabilità ai sensi dell'art. 2407 cod. civ. per il pregiudizio sofferto per aver stipulato il 6 luglio
2015 il contratto di costruzione di nave con la società fallita. In particolare egli ha dedotto che:
• nel 2014 era entrato in contatto con presentatosi come amministratore del Controparte_10 cantiere navale (d'ora in avanti semplicemente “ ) per la Controparte_8 CP_8 realizzazione di un'imbarcazione da diporto destinata a sé e alla sua famiglia;
• e socio di maggioranza e presidente del CdA di CP_10 Controparte_11 CP_8
avevano insistito affinché l'attore affidasse alla loro società la costruzione della nave. Sicuro della affidabilità della Società in data 6 luglio 2015 egli (2), mediante un contratto trilaterale, ha stipulato con RE RI NG LI S.r.l. (3) e con (4) il contratto di CP_8
appalto per la costruzione dell'imbarcazione (doc. 2); • prima della sottoscrizione del contratto, l'attore aveva verificato il bilancio al 30 giugno 2014 di che riportava un patrimonio netto di circa 3 milioni di euro e un utile di 80.000 CP_8
euro, inducendolo a fare affidamento sulla solidità economica e finanziaria della Società (doc.
3);
• il contratto prevedeva il pagamento del corrispettivo in diverse tranche di prezzo, a partire da un acconto di euro 3.240.000 e il resto legato allo stato di avanzamento dei lavori.
DI RI NG LI S.r.l., come da contratto, ha effettuato i pagamenti dovuti a per conto dell'attore (cfr. docc. da 31 a 34, Attore) fino a un totale di Controparte_8
euro 7.560.000;
• nel giugno del 2016, a fronte dei ritardi ormai evidenti e della preoccupazione per la qualità dei lavori, l'attore ha incaricato un tecnico di sua fiducia, Richard Masters, della Master Yachts di
Palma de Mallorca, di eseguire una perizia dettagliata per verificare lo stato effettivo di avanzamento della costruzione rispetto alle tempistiche contrattuali.
La perizia di Masters, eseguita con un'ispezione diretta il 16 giugno 2016, ha rivelato gravi irregolarità e lacune significative. Masters ha constatato che una quantità notevole di lavorazioni metalliche e saldature dello scafo era ancora in corso. Masters ha rilevato che molti dei lavori eseguiti dovevano essere rimossi o rifatti poiché erano stati eseguiti prima delle tubazioni, contravvenendo al normale ordine di esecuzione.
Questi rilievi, documentati attraverso foto allegate alla perizia, confermavano che l'unico scopo di alcune lavorazioni era quello di mostrare un apparente avanzamento dei lavori per giustificare il pagamento delle tranche contrattuali (doc. 4).
A seguito di tale perizia, l'attore ha dunque scoperto che i lavori erano completi solo per il 30%,
a fronte di pagamenti che coprivano già il 60% del valore contrattuale. Di conseguenza, l'attore ha inviato una lettera di contestazione a il 17 agosto 2016 (doc. 5), denunciando CP_8
il grave ritardo e richiedendo chiarimenti e la corretta esecuzione delle lavorazioni, che risultavano non conformi agli accordi contrattuali;
• Il 13 dicembre 2016, durante un incontro con e gli amministratori hanno CP_10 CP_11 rassicurato l'attore circa la solidità finanziaria di e l'avanzamento dei Controparte_8 lavori (doc. 9, registrazione dell'incontro). Sulla base di tali rassicurazioni, l'attore ha firmato un Addendum (doc. 10), con il quale le parti convenivano di differire la consegna dell'imbarcazione al 30 settembre 2017, riscadenzando i pagamenti, previo pagamento di un'ulteriore rata di prezzo di euro 1.0810.000; 4 Costruttore pagina 7 di 25 • Successivamente, è emersa la reale condizione in cui versava già Controparte_8
insolvente dal 2015. La nave è stata riconsegnata, incompleta, solo il 18 agosto 2017(doc. 16) e l'attore è stato costretto a rivolgersi a un altro cantiere, GP Yachts S.r.l., sostenendo ulteriori costi pari a 8.900.000 euro per completare la costruzione dell'imbarcazione (doc. 17);
• Gli amministratori di e oltre ad alterare la contabilità di CP_8 CP_10 CP_11
bilancio (5), hanno attuato un piano fraudolento per distrarre i fondi destinati alla costruzione della nave e altri progetti, trasferendoli su conti esteri a loro riconducibili, come dimostrato dagli esiti delle indagini penali (docc. 22,23) (6);
• il 29 dicembre 2017, è stata dichiarata fallita e l'attore ha insinuato il Controparte_8
proprio credito nel passivo fallimentare (doc. 20), ma non ha ottenuto alcun risarcimento a causa dell'incapienza del fallimento.
L'attore ha concluso chiedendo il risarcimento dei danni subiti, complessivamente pari a euro
5.660.000 (di cui euro 3.888.997 corrispondenti alla differenza tra quanto versato a CP_8
euro 7.560.000, e il valore dei lavori effettuati, di euro 3.671.000 (doc. 18)) ed euro 1.771.003 corrispondenti ai maggiori oneri sostenuti per il completamento dell'imbarcazione. I Sindaci convenuti, nella prospettiva attorea, dovevano considerarsi responsabili per omessa vigilanza, ai sensi dell'art. 2407 c.c., per non aver rilevato e impedito le gravi irregolarità contabili e gestionali commesse dagli amministratori.
Nelle date del 7 aprile e del 21 gennaio 2022 si sono costituiti i sindaci e CP_2 CP_3
il quale ultimo ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa delle assicurazioni
[...]
e I due sindaci hanno chiesto il rigetto delle Controparte_6 Controparte_4 domande avanzate dall'attore rilevando che:
• l'Attore era sprovvisto della legitimatio ad causam: sia perché, ai sensi degli artt. 2394-bis cod. civ. e 146 l. fall. l'azione di responsabilità per lesione dell'integrità del patrimonio sociale per danno c.d. danno indiretto spetta esclusivamente al Curatore Fallimentare;
sia perché il soggetto committente del contratto di appalto e proprietario ex contractu, dell'imbarcazione non era , mero utilizzatore, ma CR RI NG (7), che non era parte del presente Parte_1
procedimento;
• l'azione di responsabilità promossa nei confronti dei sindaci era prescritta, poiché al momento della notifica dell'atto di citazione, nell'ottobre 2021, era spirato il termine quinquennale legalmente stabilito, decorrente dal momento in cui era venuto a conoscenza della Parte_1
crisi finanziaria in cui versava l'azienda, nel luglio 2016;
• il Cav. ha deciso di affidare l'incarico a dopo aver interloquito Parte_1 Controparte_8
con sprovvisto all'epoca di ruoli ufficiali nella società. La decisione di Controparte_10
affidare il lavoro a non era stata basata sulla fiducia nella solidità economica CP_8 della società a seguito della lettura dei bilanci, ma dall'opera di convincimento svolta da e che, tra le altre cose, avevano confidato a come il cantiere stesse CP_10 CP_11 Parte_1 realizzando nello stesso periodo un'avveniristica imbarcazione da sessanta metri per conto di un altro imprenditore, da tempo approcciatosi al business nautico;
• non era possibile stabilire un nesso di causalità tra il danno dubito dall'attore e le presunte omissioni dei sindaci, considerato che al momento della conclusione del contratto CP_8
non presentava segni di squilibrio finanziario e che le criticità erano iniziate solo in
[...]
seguito, oltre un anno dopo la conclusione del contratto per cui è causa;
• l'Attore, pur essendo venuto a conoscenza dei ritardi, del mancato pagamento dei fornitori e più in generale della situazione di tensione finanziaria in cui versava non aveva CP_8
interrotto il rapporto con la società di decidendo, invece, di stipulare un addendum al CP_11 contratto nel dicembre 2016, versando un'ulteriore rata di 1.080.000 euro;
• non si poteva invocare alcuna responsabilità da parte dei sindaci per gli atti di mala gestio asseritamente compiuti dagli amministratori della Società, anche in considerazione del fatto che egli aveva deciso liberamente di proseguire i propri rapporti d'affari con la società nautica dopo l'emersione della debolezza strutturale nella quale la società versava;
• una volta emerso lo stato di crisi il Collegio Sindacale aveva convocato l'assemblea dei soci per discutere “sulla revoca degli amministratori e la nomina di nuovi amministratori e promuovere
l'azione di responsabilità” (cfr. doc. 5, ); CP_2
• DI RI e avevano verificato gli stati di avanzamento dei lavori della nave;
Parte_1
accettando la liquidazione dei lavori i committenti sono decaduti da ogni contestazione, con la 7 Il contratto del 6 luglio 2015 prevedeva che: “la Nave sarà costruita a nome e per conto del Committente” e “sarà trascritta a nome del Committente” (art. 1.5); che i pagamenti vengono effettuati da DI RI (art. 2.2); che la proprietà è del committente (art. 3). pagina 9 di 25 conseguenza di non poter invocare, in questa sede, il presunto danno subito per il minor valore dell'imbarcazione consegnata rispetto al prezzo corrisposto.
Con provvedimento del 3 febbraio 2022, il GI ha disposto il differimento della prima udienza al
25.10.2022, al fine di consentire le chiamate in causa delle società di assicurazione, terze chiamate,
e che si sono costituite tempestivamente Controparte_4 Controparte_6
il 5 ottobre 2022 per la prima udienza del 25 ottobre 2022 (8).
Le Società Assicurative terze chiamate hanno chiesto il rigetto delle domande attoree eccependo e deducendo che:
• per quanto riguarda essa ha rilevato che la domanda di garanzia Controparte_4
formulata dal Dott. era infondata in quanto il sinistro non rientrava nell'ambito della CP_3
delimitazione temporale della copertura assicurativa. Infatti il contratto di assicurazione di cui alla polizza n. 2016/03/2260861 (cfr. docc. 2,3 era formulato sulla base del c.d. CP_4
regime claims made, in base al quale rientravano nella garanzia contrattuale le richieste di risarcimento (claims) formulate durante il periodo della copertura per le condotte colpose poste in essere nello stesso arco temporale (c.d. claims made impura o mista). Nel caso di specie, la richiesta risarcitoria avanzata da , in relazione alla quale il sindaco chiedeva Parte_1 CP_3
di essere manlevato, è stata notificata al Dott. in data 27 ottobre 2021, ossia oltre 4 CP_3
anni dopo il termine di efficacia temporale della garanzia assicurativa, il 12 settembre 2017 (cfr. doc. 3);
• relativamente al rischio assunto col certificato n. DCE642003892-LB (cfr. doc. 1 , CP_6
ha dedotto che il sinistro non era coperto dalla polizza, Controparte_6 anch'essa del tipo claims made, il rischio era escluso dalla polizza ex art 17 delle condizioni generali di contratto.. aveva dichiarato in maniera reticente nel questionario CP_3
sottopostogli il 3 settembre 2020, di non essere a conoscenza di circostanze che potevano dar luogo ad un sinistro risarcibile ai termini di polizza, nonostante egli all'epoca fosse perfettamente a conoscenza della dichiarazione di fallimento e “del fatto che a dicembre 2017 aveva deliberato l'esperimento dell'azione di responsabilità nei confronti degli CP_8 amministratori e dei sindaci” (cfr. p. 15, comparsa di risposta); Così facendo egli ha impedito alla Società di Assicurazione di valutare correttamente il rischio da coprire, con consegue perdita del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1892 comma 3, c.c.. 8 Udienza originariamente fissata dall'attore per il giorno 21 febbraio 2022 e differita una prima volta dal gi con decreto del
2 dicembre 2021 e di nuovo con decreto del 3 febbraio 2022 pagina 10 di 25 Nella prima udienza di trattazione del 25 ottobre 2022 il Giudice, dopo aver dichiarato la contumace del Sindaco ha concesso i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, VI comma CP_1
c.p.c., rinviando alla successiva udienza per l'esame delle istanze istruttorie. Successivamente allo svolgimento della predetta udienza, si è costituito tardivamente in giudizio anche il convenuto chiedendo il rigetto delle domande attoree CP_1
Nella prima memoria istruttoria l'Attore ha significato che i sindaci, coinvolti per le medesime vicende in un procedimento penale per bancarotta presso il IBunale di NA, avevano fatto richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cpp (c.d. patteggiamento).
Con la terza memoria ex art. 183 cpc l'Attore ha prodotto le contabili di pagamento degli stati avanzamento lavori da parte di DI RI NG nei confronti di nonché gli CP_8
estratti conto bancari dei pagamenti effettuati da a DI RI. Le parti convenute si Parte_1 sono opposte all'ammissibilità del documento, rilevandone la tardività
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., il Giudice ha invitato le parti a valutare la definizione mediante il pagamento da parte dei convenuti in solido con le assicurazioni della somma di euro 2.700.000,00 omnia in favore del Cav. ; i Sindaci Parte_1
convenuti e le Società Assicurative terze chiamate, tuttavia, non hanno aderito alla proposta conciliativa formulata da Giudice.
Il GI, dopo aver rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti, ha rinviato il procedimento per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.05.2024. In quella data le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il Giudice ha assegnato i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
L'attore ha convenuto in giudizio i componenti del Collegio sindacale di società Controparte_8
dichiarata fallita dal IBunale di NA il 29 dicembre 2017, per far valere ex art 2407 co 2 c.c. la loro responsabilità in concorso con gli amministratori ex art 2395 c.c. assumendo che, se avessero svolto il loro compito di vigilanza sulla contabilità e sulla corretta gestione amministrativa, non sarebbe stato indotto a riporre affidamento sulla solidità economico/finanziaria della società - che in realtà già dal 2015 risultava in stato di decozione – e, di conseguenza, non avrebbe stipulato con la società il contratto di appalto del 6.7.2015 per la costruzione di una imbarcazione di quaranta metri, denominata
Stella di Mare.
pagina 11 di 25 Il contratto trilatero 6.7.2025, di cui è parte anche il AV , è stato stipulato da Parte_1 CP_8
con la società di leasing RE RI NG LI SR con cui il AV aveva concluso
[...] Parte_1
come utilizzatore il leasing finanziario collegato alla costruzione dell'imbarcazione.
L'attore deduce di essere il soggetto danneggiato nella vicenda perché colui che, mettendo a disposizione di RE RI leasing attraverso il pagamento dei canoni di leasing la provvista necessaria per il corrispettivo dovuto a ha sopportato il pregiudizio economico Controparte_8
conseguente all'inadempimento del contratto 6.7.2015 e al piano fraudolento posto in essere dagli amministratori della società.
In particolare l'amministratore e il socio già amministratore della CP_11 CP_10 CP_8
-attraverso la falsificazione dei bilanci e le rassicuranti dichiarazioni rese in fase di trattative sulla solida situazione della società lo avevano convinto a stipulare il contratto di appalto con CP_8
il cui stato di insolvenza era stato occultato dalle falsità dei bilanci 2014 e 2015;
Part
-con sovrafatturazioni dello stato delle lavorazioni lo avevano indotto a pagare i per lavori in realtà non eseguiti;
infatti, concordato in contratto il pagamento delle trance del corrispettivo a stati avanzamento lavori, con artifici era stato indotto fino all'estate 2016 a versare euro 6.480.000 pari circa al 60% di quanto dovuto sul costo finale a fronte di una quantità di lavori eseguiti di valore notevolmente inferiore e circa il 30% del totale della commessa;
-con continue distrazioni di somme di denaro da destinare al cantiere avevano dato un contributo causale decisivo all'inadempimento della società ponendola in condizione di non poter proseguire nelle lavorazioni;
, a dicembre 2016 con successive false dichiarazioni circa la positiva situazione di CP_12 [...]
lo avevano indotto a continuare nel rapporto di appalto stipulando l'Addendum 13 CP_8
dicembre 2016 e a versare un altro acconto di euro 1.080.000 sul prezzo dell'imbarcazione commissionata.
L'attore sostiene che gli amministratori:
• avevano agito in esecuzione di un piano fraudolento volto a truffare i clienti drenando denaro dal cantiere a loro vantaggio su conti correnti esteri appositamente aperti in paradisi fiscali, falsificando i bilanci e ingenerando nei terzi l'affidamento circa una regolare gestione;
• al fine di acquisire le commesse avevano falsificato le scritture contabili della società già insolvente nel 2015; nei bilanci 2014, 2015, 2016 (gli esercizi chiudevano al 30 giugno di ogni anno, approvati il 10 dicembre 2014, il 19 dicembre 2015 e il 27 dicembre 2016 ) avevano esposto fatti materiali non corrispondenti al vero sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria di concorrendo a cagionarne il dissesto;
Controparte_8
pagina 12 di 25 • quanto al bilancio 2014, gli amministratori avevano omesso la svalutazione del valore dei marchi, avevano omesso l'appostazione di un fondo rischi di euro 800.000, avevano capitalizzato i costi relativi a lavori di ammodernamento per i cantieri di NA e Pisa per circa
58.000 euro e avevano indicato crediti inesistenti per circa 177.000 euro.
Questa situazione, sostiene la difesa dell'attore, ha tratto in inganno il committente il cui Parte_1
consenso contrattuale non sarebbe stato prestato se avesse avuto una corretta rappresentazione della situazione societaria;
ai sindaci rimprovera di non aver vigilato sulla contabilità, sui bilanci e sulla gestione sociale rilevando che, se avessero vigilato e attivato i loro poteri di controllo fino alla denuncia ex art 2409 c.c., non si sarebbe trovata in quella situazione di insolvenza Controparte_8
e, soprattutto, gli amministratori non sarebbero stati in grado di frodare i clienti della società.
Sull'azione proposta
Come detto la società è stata dichiarata fallita a dicembre 2017, sicché l'unica Controparte_8
azione verso gli amministratori e sindaci cui può essere legittimato in via autonoma , Parte_1
creditore sociale già insinuato e ammesso al passivo del fallimento per la restituzione delle somme versate e non dovute a fronte dell'inadempimento al contratto 6.7.2015, è l'azione extracontrattuale ex art 2395 c.c. che ricorre a tutela del terzo che lamenti di essere stato direttamente danneggiato dalla condotta colposa o dolosa di amministratori e sindaci in concorso con i primi.
Nel caso sottoposto al IBunale l'attore ha subito il danno perché la società è stata Controparte_8 inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto di appalto del 6 luglio 2015 avente ad oggetto la costruzione di una imbarcazione.
L'inadempimento contrattuale della società non implica di per sé responsabilità degli amministratori nei confronti del contraente (Cass. 2251/1998, Cass.17110/2002). Tale illecito, pur essendo causativo di un danno arrecato al patrimonio del creditore non è riferibile agli amministratori, ma alla società e non è quindi idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2395 c.c., essendo a tal fine necessaria l'esistenza di uno specifico atto "doloso o colposo" degli amministratori. E' stato altresì precisato che la pessima amministrazione del patrimonio sociale non è in sè sufficiente a dare ingresso all'azione di responsabilità ex art 2395 c.c. (Cass. 21130/2008) appunto perché il danno direttamente arrecato ai terzi ha una propria autonoma genesi, non derivando dal danno arrecato al patrimonio sociale (Cass
18770/2019).
Nel caso in esame l'attore deduce nella sostanza due profili di responsabilità dei sindaci convenuti in relazione a condotte degli amministratori,
pagina 13 di 25 -per essere stato indotto nel 2015 e successivamente a dicembre 2016 a contrattare con la società, poi rimasta inadempiente, a ciò convinto dalle rassicurazioni di e e dal fatto che dai CP_11 CP_10
bilanci, 2014 e 2015, risultavano circostanze non rispondenti al vero rappresentanti una situazione patrimoniale e finanziaria della società positiva anziché critica come, invece, era;
-per aver gli amministratori indotto la società all'inadempimento del contratto di costruzione dell'imbarcazione: le distrazioni di denaro operate dall'amministratore e dal socio sia CP_11 CP_10
attraverso le sovrafatturazioni dei lavori di ristrutturazioni dei cantieri di NA e Pisa, sia con i versamenti indebiti, senza giustificazione effettiva a favore di società controllate estere, avrebbero avuto incidenza causale sulla inadempienza di CP_8
Quindi, due categorie di condotte dolose e dannose, la prima lesiva del diritto dell'attore alla libera determinazione contrattuale (false informazioni sociali), l'altra lesiva del diritto di credito alla prestazione contrattuale verso la società fondato sul contratto di appalto.
In tali casi può configurarsi effettivamente un concorso tra l'inadempimento della società e l'illecito dell'amministratore (Cass 17794/2015 e Cass. 3 dicembre 2002, n. 17110, che si occupa del profilo dell'induzione della società all'inadempimento per l'avvenuta distrazione di somme operata dall'amministratore).
I sindaci sono chiamati a rispondere perché, si sostiene, non avrebbero esercitato il doveroso controllo, consentendo le condotte lesive degli amministratori, condotte che, se il controllo fosse stato attivato con diligenza, non sarebbero state possibili e non avrebbero potuto avere efficacia lesiva.
Per decidere della responsabilità dei sindaci occorre quindi verificare l'efficacia causale rispetto al danno delle allegate condotte degli amministratori e in successione, in ipotesi di ritenuta sussistenza della lesività delle condotte degli amministratori, verificare la sussistenza del concorso delle omissioni dei sindaci procedendo con un giudizio controfattuale.
Rispetto a tale prospettazione attorea di danno diretto cagionato da specifiche condotte di amministratori e sindaci, riconducibile alla fattispecie di responsabilità di cui all'art 2395 c.c., l'attore è legittimato attivo nonostante l'intervenuto fallimento a dicembre 2017 di Controparte_8
Sulla legittimazione dell'utilizzatore all'azione di risarcimento del danno.
I convenuti hanno contestato la legittimazione attiva sostanziale del AV in considerazione Parte_1 del fatto che il danno lamentato deriva dall'inadempimento di al contratto di Controparte_8
appalto intercorso tra la società appaltatrice e RE RI NG LI SR quale committente, risultando essere il AV. solo l'utilizzatore; tanto più che l'attore, secondo i convenuti, non Parte_1
avrebbe dato prova di aver effettivamente sostenuto in proprio il costo del contratto di leasing.
pagina 14 di 25 Depone a favore della legittimazione attiva dell'utilizzatore all'azione di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del fornitore il principio affermato dalla Corte di legittimità a SU con la sentenza n. 19785/2015 secondo cui “ L'operazione di leasing finanziario si caratterizza per l'esistenza
è di un collegamento negoziale tra il contratto di leasing propriamente detto, concluso tra concedente ed utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo (noto a quest'ultimo) di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, in forza del quale, ferma restando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale, l'utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto.”
Questo principio può essere applicato anche all'azione ex art 2395 c.c. qui proposta dal terzo utilizzatore verso gli amministratori della società tanto più che il AV. agisce per il Parte_1
risarcimento del danno deducendo di aver subito in via esclusiva il pregiudizio avendo adempiuto al contratto di leasing collegato al contratto di costruzione della nave di cui sarebbe stato l'utilizzatore.
A ciò si aggiunga che al contratto di costruzione di nave ha partecipato anche il AV. nella Parte_1
veste di utilizzatore (doc. 2 attore), in questo contratto si fa presente il collegamento con il contratto di leasing identificato con il n. 1523273/001 e si dà atto che il costruttore, è stato Controparte_8 individuato dall'utilizzatore, sicché solo il AV. si trova nella condizione di allegare di essere Parte_1
stato indotto con false comunicazioni sociali a scegliere come contraente del contratto avente ad oggetto la costruzione della nave la società Controparte_8
Infine, va rilevato che il doc. 49 di parte attrice, estratto conto dal maggio 2015 a luglio 2022 del conto intestato a presso RE RI NG, riporta la registrazione dei pagamenti in relazione Parte_1
al rapporto 01523273 imputati al contraente del leasing AV. e la chiusura a saldo zero a Parte_1
luglio 2022, a prova della riferibilità ultima al AV del costo economico della costruzione Parte_1 dell'imbarcazione da cui la fondatezza della allegazione di titolarità del diritto risarcitorio di cui l'attore invoca la tutela.
L'eccezione è pertanto infondata e va rigettata.
Sull'eccezione di prescrizione
Il dies a quo dell'azione di responsabilità extracontrattuale ex art 2395 c.c. decorre ex art 2935 c.c. dal giorno in cui la produzione del danno si esteriorizza divenendo oggettivamente riconoscibile ed esercitabile il diritto risarcitorio fatto valere. Questo termine nel caso sottoposto al IBunale si colloca nel secondo trimestre 2017 quando l'attore ha acquisito la consapevolezza che l'imbarcazione non sarebbe stata terminata e ha denunciato alla società con raccomandata del 30 giugno 2017 il pagina 15 di 25 protratto grave inadempimento invocando la risoluzione del contratto (doc. 15 attore); da quel momento può ritenersi acquisita la stabile consapevolezza in capo all'attore del fatto e del danno.
La citazione è stata notificata nell'anno 2021, prima del decorso del termine di cinque anni della prescrizione ex art 2395 co 2 c.c..
L'eccezione di prescrizione è infondata e va rigettata.
Esame della fondatezza della domanda
Venendo ora ad esaminare il fondamento della responsabilità dei sindaci si osserva quanto segue.
L'azione extracontrattuale concessa dall'art. 2395 c.c. individualmente al terzo per il risarcimento dei danni ad esso derivanti come conseguenza di atti colposi o dolosi di amministratori e sindaci di società per azioni richiede, come detto, la dimostrazione del nesso causale fra la violazione commessa ed il pregiudizio subito.
La Corte di legittimità ha precisato quanto al necessario rigore della prova che “In particolare, ove il terzo alleghi di essere stato indotto a contrattare con la società, che poi sia rimasta inadempiente, a ciò indotto dal fatto che dai bilanci risultassero circostanze non rispondenti al vero che lo abbiano indotto a concludere il contratto, egli è tenuto a provare la specificità di tali circostanze, nonché
l'idoneità di esse a trarlo in inganno (Cass. 2 giugno 1989, n. 2685, in caso di effettuazione di forniture di merci alla società), importando il riferimento all'incidenza diretta del danno sul patrimonio del terzo danneggiato, quale tratto distintivo della responsabilità ex art. 2395 c.c., un esame rigoroso del nesso causale (Cass. 5 agosto 2008, n. 21130, cit.), secondo un principio di causalità ancorato al criterio del "più probabile che non" (cfr. Cass. 18 marzo 2015, n. 5450, in tema di operata conversione di obbligazioni). (sempre Cass 17794/2015).
Tenendo in considerazione tale principio vanno ora esaminati i singoli addebiti di responsabilità.
• Induzione a contrarre dalle false comunicazioni sociali- bilancio 2014
Con riferimento al primo profilo di responsabilità (induzione a contrarre dalle false comunicazioni contenute nei bilanci) l'attore è onerato di provare non soltanto la falsità, ma anche, mediante qualsiasi mezzo di prova, il nesso causale tra il dato falso e la propria determinazione di concludere il contratto da cui è derivato il danno in ragione dell'inadempimento della società alle proprie obbligazioni.
Il contratto di costruzione dell'imbarcazione è stato concluso il 6 luglio 2015 e le trattative che hanno portato il AV a scegliere sono durate qualche mese quindi si possono Parte_1 Controparte_8 collocare nel primo semestre 2015; in quel periodo il bilancio pubblicato era quello dell'esercizio chiuso al 30.6.2014 depositato al registro imprese il 19 dicembre 2014 (doc. 3 fasc. attore), quindi solo a questo bilancio può farsi riferimento considerando il primo addebito di responsabilità. pagina 16 di 25 L'attore ha sostenuto che gli amministratori, al fine di acquisire commesse, nei bilanci 2014, 2015 e
2016 pubblicati il 10 dicembre 2014, il 19 dicembre 2015 e il 27 dicembre 2017, avevano esposto fatti materiali non veri circa la situazione patrimoniale economica e finanziaria della società la quale in realtà si trovava, già nel 2015, in una situazione di insolvenza;
sulla scorta di ciò ha affermato di essere stato frodato in fase di stipula contrattuale facendo affidamento su di una inesistente e falsificata solidità patrimoniale dell'ente che, invece, si trovava in stato di insolvenza.
Gli elementi di falsità dei bilanci sono stati indicati facendo riferimento alle seguenti rettifiche apportate ai bilanci dai curatori di come esposto nella relazione ex art 33 L.F. (doc. Controparte_8
23 attore):
1.stralcio della capitalizzazione al 30 giugno 2015 ed al 30 giugno 2016 nel conto IMMO 46
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti, riclassificato in relazione a prestazioni del fornitore
T.I.M.E. s.r.l. per l'importo complessivo di 300.000 euro;
2. stralcio della capitalizzazione al 30 giugno 2016 nel conto immobilizzazioni immateriali di oneri non precisati, plausibilmente riconducibili al personale dipendente per complessivi euro 1.384.541,90;
3. stralcio della capitalizzazione al 30 giugno 2016, sempre nel conto immobilizzazioni immateriali, dell'onere afferente il canone concessorio dovuto per l'utilizzo, nell'anno 2016, degli spazi demaniali del cantiere di Pisa;
4. rilevazione degli ammortamenti non eseguiti per oneri capitalizzati al 30 giugno 2014 nel conto immobilizzazioni immateriali, imputati tardivamente al 30 giugno 2017, in relazione a costi di ricerca, sviluppo e pubblicità per l'importo di complessivi euro 445.085,00;
5. rilevazione degli ammortamenti non eseguiti per oneri capitalizzati al 30 giugno 2015, e quindi imputati tardivamente al 30 giugno 2017, in relazione a costi di sviluppo, ricerca e pubblicità, per complessivi euro 476.000,00;
6. stralcio della capitalizzazione al 30 giugno 2015 nel conto immobilizzazione marchi di oneri non precisati, afferenti prestazioni della controllata per l'importo complessivo di Parte_3
euro 2.300.000,00, con conseguente azzeramento degli ammortamenti medio tempore rilevati per l'importo complessivo di euro 460.000,00;
7. stralcio della capitalizzazione al 30 giugno 2016 nel conto immobilizzazione marchi di oneri non precisati afferenti sempre alla per euro 2.600.000,00, per l'importo Parte_3
complessivo di euro 260.000,00;
8. stralcio della posizione netta a credito contabilmente risultante al 30 giugno 2016 nei confronti di incorporata in al 28 luglio 2015, per l'importo Parte_4 Controparte_8
complessivo di euro 353.006,04;
pagina 17 di 25 9. stralcio del credito per imposte anticipate iscritto al 30 giugno 2016 nel conto crediti per imposte, per l'importo di euro 1.749.053,00;
10. stralcio della capitalizzazione al 30 giugno 2015 nel conto immobilizzazioni materiali di oneri addebitati dalla società dalla CE e dalla GT per la messa in sicurezza dei cantieri di Pisa CP_13
per euro 1.838.205,00;
11. stralcio della capitalizzazione al 30 giugno 2016 nel conto immobilizzazioni materiali dei lavori delle stesse IC e GT per euro 2.324.631,00; CP_13
12. stralcio del credito iscritto al 30 giugno 2016 nel conto crediti vari per l'importo di euro
313.149,49;
13. stralcio della capitalizzazione al 30 giugno 2015 nel conto immobilizzazioni materiali, di oneri per acquisto di materiali di importo complessivo di euro 942.686,00 (valore eccedente il costo reale di ammodernamento dei cantieri di NA e Pisa);
14. stralcio della capitalizzazione al 30 giugno 2016 nel conto immobilizzazioni materiali di oneri per acquisto di materiali per i cantieri di NA e Pisa per euro 150.000,00 (cfr. all. 23, pag. da 3 a 6).
Come detto l'unico bilancio che il AV può aver preso in considerazione prima della stipula Parte_1
del contratto è il bilancio 2014, infatti a luglio 2015 l'esercizio 2015 era appena concluso (il 30.6.2015)
e il bilancio 2015 sarebbe stato pubblicato a dicembre 2015. L'unica rettifica tra quelle sopra indicate come riportate in citazione e proposte dalla curatela sul bilancio 2014 è la n. 4, di valore relativo (di circa 500.000 euro si veda all 5 rel 33 l.f. doc. 23 attore) considerando che il bilancio 2014 registrava il totale di immobilizzazioni per più di 2.600.000 e un patrimonio netto per più di 2.900.000.
Invero, avendo la difesa dell'attore preso a riferimento le valutazioni della curatela sui bilanci della società per sostenerne la falsità, si ritiene di dover vagliare la fondatezza delle allegazioni dell'attore circa l'efficacia causale della falsità sulla base di quanto riportato nella medesima relazione ex art 33 dai curatori (doc. 23 attori) sulle vicende che hanno preceduto l'avvio delle procedure concorsuali
(prima una domanda di concordato e poi il fallimento) e sulla situazione della società nel periodo che qui rileva .
La curatela, dunque, dà atto che i primi sintomi di difficoltà ad adempiere alle obbligazioni contratte risalgono all'ultima frazione dell'anno 2015, dal mese di novembre 2015 la società ha iniziato ad CP_ omettere il versamento delle somme dovute ad e all'Erario per ritenute fiscali operate.. Nel corso del 2016 le difficoltà si sono acuite e hanno interessato la generalità degli interlocutori della società.
(pag 7 e 8 doc. 23 attore). Più in particolare quanto ai dati di bilancio 2014 nella relazione ex art 33 l.f. si legge “gli elementi contabili assunti in quanto tali in modo asettico evidenziano una situazione patrimoniale finanziaria caratterizzata dalla presenza di taluni profili strutturali di criticità e da un
pagina 18 di 25 generalizzato e progressivo deterioramento nel corso degli anni, ma diventa del tutto irreparabile solo nel 2016. Gli aspetti che già nell'anno 2014 appaiono problematici e che comunque avrebbero rappresentato un fattore di dissesto sono costituiti dalla non idonea proporzione tra mezzi propri e risorse di terzi utilizzati per finanziare gli impieghi e dall'inadeguatezza delle attività a breve
(disponibilità liquide e crediti prontamente realizzabili) a far fronte alle passività correnti” (pag 10 rel 33 l.f. doc. 23 attore).
Tali deduzioni della curatela sono basate sull'analisi degli stessi dati contabili esposti dalla società nel bilancio 2014 prescindendo dalle rettifiche espresse successivamente nella medesima relazione 33 l.f..
Applicando le rettifiche proposte dalla curatela la società avrebbe chiuso l'esercizio 2014 con una perdita (177.801,00) euro e un patrimonio netto pur sempre positivo di euro 2.464.682 piuttosto che di
2.989.223 (all. 5 rel 33 doc. 23) . Secondo la curatela il delinearsi di una situazione di effettiva incapacità ad adempiere con regolarità alle obbligazioni si colloca negli ultimi mesi del 2015 (pag 17 doc. 23 rel 33).
Dunque, gli elementi che si traggono dalla relazione ex art 33 l.f. e dall'allegato 4 – dati e giudizi su cui concorda la difesa dell'attore che a pagina 27 della citazione scrive “ I curatori hanno anche evidenziato nell'allegato 4 alla loro relazione (cfr. doc. 23, all. 4 alla relazione 33 L.F.), gli indici patrimoniali e di liquidità della società ed in particolare l'Indice di Copertura delle Immobilizzazioni,
l'Indice di Indipendenza finanziaria, il rapporto tra posizione finanziaria netta e patrimonio netto, il margine di tesoreria, l'indice di liquidità immediata, l'indice di liquidità corrente e il capitale circolante netto. Tutti questi indici evidenziavano, già nel 2014, una chiara situazione di squilibrio, inconfutabile indizio della prossima situazione di insolvenza, anche a prescindere dalle falsificazioni sui bilanci operate dagli Amministratori.- evidenziano che il bilancio 2014 di pur CP_8
contenendo alcune valutazioni errate, non offriva una rappresentazione della società, quanto alla situazione patrimoniale, assai differente da quella effettiva, discostandosi il dato di circa 500.000 euro;
ma ciò che va messo in evidenza è soprattutto che, anche la lettura del bilancio non rettificato palesava aspetti problematici che avrebbero potuto rappresentare un fattore di dissesto, costituiti dalla non idonea proporzione tra mezzi propri e mezzi di terzi e dalla inadeguatezza delle attività a breve: come a dire che il bilancio 2014 non offriva una situazione di tranquilla solidità della società e conteneva indici di rischio: questi non sarebbero potuti sfuggire ad una lettura del bilancio da parte di un operatore esperto come RE RI e come il AV , imprenditore di non scarsa importanza. Parte_1
Tale circostanza non consente di ritenere rovata l'allegazione dell'attore- secondo la quale l'esame del bilancio 2014 fatta prima di concludere il contratto, mostrando una sufficiente solidità ai fini della realizzazione della commessa (pag 2 e 3 citaz), aveva concorso a convincerlo a concludere con CP_8
pagina 19 di 25 Marine il contratto di costruzione della nave- e ciò perché lo stesso bilancio 2014 manifestava specifici fattori di rischio di dissesto prospettico della società stante l'inidoneità dei mezzi propri e l'inadeguatezza delle attività a breve. Quindi delle due l'una : o il AV non ha letto il bilancio Parte_1
2014 o se lo ha letto il suo affidamento è stato riposto non sul bilancio ma sulle relazioni personali che aveva con e piuttosto che sui dati di bilancio pubblicati, relazioni che deve ritenersi CP_11 CP_10 fossero di forte affidamento tanto che risulta che il AV , come sta scritto nell'ordinanza Gip Parte_1
IB NA (doc 22 pag. 4 e pag 38), ebbe a consegnare a in contanti la somma di euro CP_10
350.000 e ad effettuare anche pagamenti all'estero per i lavori dell'imbarcazione .
Conclusivamente va esclusa l'efficacia decettiva del bilancio 2014 e la rilevanza causale delle falsità del bilancio 2024, soprattutto non ha trovato conferma il fatto che il AV abbia fatto Parte_1
affidamento ai fini della conclusione del contratto di costruzione della imbarcazione sui rassicuranti dati di bilancio 2014 della società perché quel bilancio non esprimeva affatto una situazione di solidità quanto piuttosto evidenziava la presenza di elementi strutturali di criticità, conoscibile da parte di un contraente esperto quale il AV . Ciò porta a ritenere, come allegato dai convenuti, che siano Parte_1
stati piuttosto i rapporti personali tra il AV , e a sostenere la scelta su Parte_1 CP_11 CP_10 [...]
. CP_8
• Sullo Stato di insolvenza e sottocapitalizzazione della già a giugno luglio Controparte_8
2015
Deduce l'attore che gli amministratori e i sindaci avrebbero dovuto imporre la liquidazione della società già nel corso del 2015 posto che essa aveva nel corso dell'esercizio 2015 perso il capitale sociale: secondo le rettifiche della curatela del fallimento il bilancio 2015 si sarebbe dovuto chiudere con un p.n. negativo di euro 7.246.286 e con perdite per euro 9.883.157; se la società fosse stata posta in liquidazione non avrebbe potuto concludere il contratto di luglio 2015.
L'affermazione già in sé non è probante perché anche durante la liquidazione della società è possibile la continuità dell'attività di impresa se questa risulta funzionale ad un migliore realizzo della liquidazione.
Si tratta di addebito, cui vanno ricondotte le allegazioni circa l'omesso controllo sulle distrazioni di denaro della società da parte di e attraverso la società monegasca MM MC Sarl, sui CP_10 CP_11
costi inerenti le rilevanti lavorazioni fatte fare dalla società sulle imbarcazioni degli amministratori e in generale sulle spoliazioni delle risorse della società, che non integra la fattispecie di responsabilità di cui all'art 2395 c.c. quanto piuttosto quella riconducibile all'art 2393, art 2394 e art 2486 c.c. per inosservanza agli obblighi inerenti le cariche sociali a tutela della conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e del conseguente interesse di tutti i terzi a che la società sia in grado di far fronte pagina 20 di 25 alle proprie obbligazioni ex art 2740 c.c.; intervenuto il fallimento a queste azioni di responsabilità è in via esclusiva legittimato ex art. 146 e art 2394 bis c.c. (ora ex art 255 d lgs 14/2019) il curatore nell'interesse della massa dei creditori.
• Le sovrafatturazioni dello stato delle lavorazioni sull'imbarcazione del AV Parte_1
L'attore ha spiegato che:
-il contratto di costruzione della nave prevedeva la suddivisione del pagamento del corrispettivo dell'appalto in diverse tranche secondo le seguenti tempistiche euro 3.240.000,00 in acconto, euro
2.160.000,00 all'imbarco dei motori (gennaio 2016), euro 1.080.000,00 al completamento della sovrastruttura dello scafo (febbraio 2016), euro 1.080.000,00 all'inizio dell'allestimento dell'arredo sul ponte inferiore (marzo 2016), euro 1.080.000,00 all'inizio dell'allestimento dell'arredo sul ponte principale (aprile 2016), euro 1.080.000,00 una volta stuccati scafo e sovrastruttura (gennaio 2017), euro 540.000,00 al varo (marzo 2017) ed euro 540.000,00 alla consegna della nave, prevista per il 31 maggio 2017.
-aveva saldato regolarmente attraverso la società di leasing la rata di acconto di euro 3.240.000 e le successive due trance di euro 2.160.000 all'imbarco dei motori e di 1.080.000 al completamento della sovrastruttura dello scafo;
-aveva proceduto a giugno 2016 ad una ispezione sullo stato di costruzione della nave tramite un terzo consulente di sua fiducia apprendendo di gravi vizi nelle opere realizzate, della incompletezza delle lavorazioni e delle anomalie con cui la stesse stavano procedendo (per esempio il tecnico aveva rilevato che erano stati montati i motori prima di terminare attività prodromiche a tali installazioni), il tutto a servizio dell'esigenza del cantiere di farsi pagare lo stato di avanzamento lavori;
era risultato che non stava rispettando le tempistiche contrattuali e aveva installato componenti, tra Controparte_8
cui motori e allestimenti in legno, al solo scopo di farsi pagare lo stato avanzamento lavori anche se queste installazioni non erano coerenti con le lavorazioni effettivamente in corso.
Successivamente il committente veniva a scoprire che e avevano assunto anche con CP_10 CP_11
altri committenti la medesima condotta, ovvero si erano fatti pagare cospicui acconti senza destinarli alle relative commesse che risultavano ferme a causa del mancato pagamento dei subappaltatori distraendo a loro favore su conti appositamente aperti in paradisi fiscali.
Le allegazioni dell'attore potrebbero trovare riscontro nei docc 31, 32,33,34 e 53 quanto ai pagamenti fatti tramite la società di leasing a per l'importo complessivo di 6.480.000; nei Controparte_8
docc.
4- relazione Mater Yachts , 5 e 6 (contestazioni a quanto ai ritardi e alle Controparte_8
anomalie nello stato dei lavori, infine, nel doc. 18, relazione del CTU in sede di ATP quanto al valore effettivo della costruzione al momento della riconsegna dello scafo di euro 3.671.003,00. pagina 21 di 25 In particolare il CTU ha descritto come pienamente realizzato lo scafo, opere di carpenteria scafo e carpenteria sovrastrutture completate, opere di pitturazione parzialmente completate, mentre le opere dell'apparato motore e ausiliari e la parte degli allestimenti interni ed esterni era in fase embrionale.
Non vi è certezza invece sulla non consapevolezza in capo al prima di giugno 2016 dei Parte_5
ritardi delle lavorazioni se si ha presente le dichiarazioni rese al PM da , Direttore Testimone_1 amministrativo di e riportate a pag 36 dell'ordinanza Gip ovvero che “ Quanto al CP_8 [...]
ho avuto rapporti con il comandante dell'imbarcazione che seguiva l'andamento dei lavori e Parte_5
certifiAVa i SAL. Per quanto di mia conoscenza non vi è stato nessun inganno, era intenzione della società realizzare i lavori, ma non è stato possibile per il suo dissesto”
Ma anche se si volesse ritenere ammesso che effettivamente con condotte ingannevoli gli amministratori avevano raggirato ed indotto il committente a pagare SAL per lavori in realtà non ancora portati a termine e quindi contrattualmente non dovuti, non si giungerebbe a riconoscere una responsabilità in concorso per omesso controllo dei sindaci.
Infatti, non si indicano in citazione gli elementi specifici in base ai quali i sindaci si sarebbero potuti, dovuti avvedere, procedendo ad un attento controllo contabile e sulla gestione, che le somme versate fino ad aprile 2016 in relazione al cantiere del AV erano superiori allo stato effettivo delle Parte_1
lavorazioni eseguite.
Infatti, poiché il cantiere della società non era fermo come si riAVa dalla rel. 33 a pag 10 dove si legge che l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 è stato l'ultimo nel quale l'attività è stata svolta con carattere di regolarità (ad aprile 2016 è stato pagato l'ultimo importo di euro 1.080.000, doc 53 attore), non si comprende come anche un attento controllo contabile e sulla gestione avrebbe potuto far emergere quelle sovrafatturazioni;
in caso di cantiere fermo, il controllo sulla contabilità da parte del Collegio sindacale avrebbe invece consentito di constatare la grave anomalia consistita nella emissione di Sal in una situazione di fermo dell'attività di impresa della società; a ciò si aggiunga che in citazione e negli altri atti non si allegano circostanze specifiche sulle omissioni dei sindaci causalmente rilevanti rispetto a tali specifici episodi di sovrafatturazione direttamente dannosi per il committente ed asseritamente posti in essere dagli amministratori.
• Sulla stipulazione dell'Addendum di dicembre 2016 e il versamento della rata di euro
1.080.000
La difesa dell'attore ha allegato che dopo il riscontro dei ritardi nella predisposizione dell'imbarcazione scoperti a giugno 2016 e erano intervenuti personalmente per convincere il AV CP_10 CP_11
a versare un'altra rata di euro 1.080.000 e a proseguire il contratto a nuove condizioni con Parte_1
una dilazione del termine finale spostato al 30 settembre 2017. pagina 22 di 25 Il veniva convinto in esito ad una riunione con i due amministratori che si tenne il 13 Per_1
dicembre 2016 nel corso della quale aveva dichiarato che la società era solida e non aveva CP_10
alcun problema finanziario. Proprio a fronte di queste rassicurazioni oltre che dall'esame dell'ultimo bilancio pubblicato al 30 giugno 2015 sostiene l'attore di essersi determinato a proseguire la costruzione della nave con e a sottoscrivere l'Addedum, versando la ulteriore somma di CP_8
euro 1.080.000.
Rispetto a questa situazione l'attore ha fatto valere il concorso di responsabilità dei sindaci per non aver vigilato sulla contabilità e aver licenziato il bilancio 2015 con gravissime inesattezze tanto che le rettifiche della curatela hanno portato in evidenza una completa e grave situazione di sottocapitalizzazione data da un patrimonio netto negativo di 7.246.286 (a fronte di un p.n. contabile di euro 4.287.704) e una perdita di esercizio di 9.883.157.
La società si trovava effettivamente in situazione di insolvenza nel 2016, ma di ciò il AV era Parte_1
già perfettamente consapevole quantomeno da giugno 2016 quando aveva realizzato il ritardo nelle lavorazioni e la frode delle sovrafatturazioni per indurlo a pagare i SAL.La constatazione dei perduranti ritardi è proseguita anche a settembre 2016 (docc 5 e 6 att).
Le stesse allegazioni della parte in citazione consentono di ritenere che il AV fosse Parte_1
pienamente consapevole per la grave incompletezza e i ritardi dei lavori della situazione di difficoltà ad approvvigionarsi del cantiere ( a pag 6 della citazione si legge “Il AV era molto scettico sulla possibilità di proseguire la relazione contrattuale con stante la situazione di grave Controparte_8
tensione economico finanziaria del cantiere navale che risultava da tempo inadempiente verso i propri fornitori”).
In questo contesto a dicembre 2016 i dati positivi del bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2015 non potevano più costituire un elemento su cui fare affidamento, non erano dati attuali e risultavano ampiamente superati per l'attore che aveva avuto conoscenza diretta fin da giugno 2016 della perdurante situazione di difficoltà del cantiere. Il bilancio 2016 per l'esercizio chiuso al 30 giugno sarebbe stato pubblicato il 27 dicembre 2016; in questa situazione il AV nemmeno ritardava Parte_1
la stipula dell'addendum ad una data successiva all'imminente approvazione del bilancio 2016 e ciò convince ulteriormente il collegio che all'attore non interessavano i dati di bilancio, quali che fossero, facendo evidentemente affidamento su altro.
Quanto sopra esposto porta a ritenere che la conclusione dell'addendum e il versamento dell'ulteriore importo di euro 1.080.000,00 a dicembre 2016 non sono stati determinati dalle informazioni contenute nel bilancio 2015 (pubblicato il 19.12.2015) quanto da una consapevole scelta del AV di Parte_1
assunzione di un rischio con l'aspettativa, probabilmente in forza delle relazioni dirette con gli pagina 23 di 25 amministratori e delle rassicurazioni ricevute da e (docc 8 e 11 fasc. attore), di avere CP_11 CP_10
sufficienti probabilità di vedere la fine positiva seppure con aggiustamenti contrattuali della costruzione dell'imbarcazione. Altri profili di responsabilità legati alla tenuta del patrimonio della società come sopra detto esorbitano dai confini della fattispecie di cui all'art 2395 c.c. per rientrare in quella differente disciplinata dagli articoli 2407 e 2394 c.c., la cui azione spetta in via esclusiva alla curatela del fallimento di Controparte_8
Consegue l'esclusione anche sotto questo profilo di una responsabilità dei sindaci cui il denunciato omesso controllo sui dati contabili e sulle gravi irregolarità gestorie potrà eventualmente rilevare nell'ambito delle iniziative assunte in altra sede a tutela della massa dei creditori sociali.
Le considerazioni che precedono portano ad escludere la fondatezza della domanda principale e subordinata dell'attore con riferimento ad ogni aspetto;
ciò comporta l'assorbimento di ogni domanda proposta dal sindaco contro e contro CP_3 Controparte_4 Controparte_6
on riferimento al rischio assunto con il certificato n. DCE642003892-LB.
[...]
Il regime delle spese processuali.
Il rigetto della domanda attorea comporta la condanna dell'attore alla rifusione delle spese a favore di ciascuno dei convenuti, liquidate secondo il petitum (5.600.000), in base ai criteri del DM 55/2014 e
DM 147/2022 e succ modifiche, valutata la concreta attività difensiva svolta e il fatto che scambiate le memorie ex art 183 co 6 cpc non si è dato corso ad attività istruttoria ulteriore, in euro 40.000,00 per compensi oltre al rimborso per spese generali, cpa e iva di legge.
Le spese delle compagnie di assicurazione vanno poste a carico del convenuto che Controparte_3
le ha chiamate in causa proponendo domande di garanzia che non risultano di immediato fondamento considerando le eccezioni fondate dalle compagnie terze .
Infatti ha eccepito l'inoperatività della polizza su cui il sindaco ha Controparte_4 CP_3
fondato la sua richiesta;
si tratta effettivamente di polizza retta dalla clausola claims made e cessata, con disdetta inviata dall'assicurato a decorrere dal 12 settembre 2017 (doc.3 , mentre la CP_4
prima denuncia del sinistro è pervenuta alla compagnia di assicurazione il 15.12.2017 (doc 2 conv)
Quanto a si rileva la serietà della eccezione sollevata dalla terza in relazione alla clausola n. 17 CP_6
comma 2 lett s) delle condizioni generali di polizza regolante i rischi esclusi dalla copertura assicurativa.
Le spese processuali delle compagnie di assicurazione si liquidano tenuto conto dei criteri del DM
55/2014 e del valore (massimale di 1.000.000 per e di 1500.000 per a favore di CP_4 CP_6 CP_4
pagina 24 di 25 in euro 18.000 per compensi oltre al rimborso delle spese generali cpa e iva di legge;
Parte_6 per in euro 21.000,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali cpa e iva di legge. CP_6
P.Q.M.
Il IBunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande di parte attrice .
Condanna altresì Parte Attrice a rimborsare ai convenuti le spese processuali liquidate per ciascuno in euro 40.000,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali iva e cpa di legge.
Condanna a rifondere le spese processuali Controparte_3
-a favore di liquidate in euro 18.000 per compensi oltre al rimborso delle Controparte_4
spese generali cpa e iva di legge,
-a favore di certificato polizza n. DCE642003892- LB liquidate in euro 21.000 Controparte_9
per compensi oltre al rimborso delle spese generali cpa e iva di legge.
Milano, 10 febbraio 2025
Il Presidente est.
Amina Simonetti
pagina 25 di 25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. delibera di nomina, doc. 25, Attore 2 In qualità di utilizzatore 3 Committente pagina 6 di 25 5 Tra le altre cose essi avrebbero: (i) capitalizzato costi per attività di marketing e di promozione senza che le fatture ricevute fornissero evidenza dei servizi resi;
(ii) capitalizzato poste dell'attivo per valore superiore al corrispettivo corrisposto;
(iii) contabilizzato ingenti crediti per imposte anticipate al di fuori dei presupposti legali;
(iv) contabilizzato crediti non esigibili o inesistenti. 6 Per i fatti esposti i sindaci convenuti erano stati imputati per il reato bancarotta, avendo concorso con gli amministratori ad aggravare il dissesto aziendale pagina 8 di 25