Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 613 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to RAIMONDO GARCEA Parte_1
appellante
E
con l'avv.to MESITI DOMENICO Controparte_1
Appellato
Conclusioni:come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
, dipendente di dal 1988 con la qualifica di Parte_2 Parte_1
, adiva il Tribunale di Catanzaro, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla Parte_3
corresponsione della retribuzione completa durante i periodi di ferie goduti in misura equivalente a quella percepita nei giorni di lavoro effettivo. Deduceva che la retribuzione durante le ferie godute era stata limitata al minimo contrattuale, senza includere l'
[...]
e per le ritenute differenze retributive, maturate dal Controparte_2
settembre 2014 al settembre 2020, domandava la somma di € 4.860,13 oltre interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Deduceva più in particolare che, a seguito di accordi intervenuti tra l' resistente e le CP_3
organizzazioni sindacali nel febbraio 2007, era stato istituito, in sostituzione dei trattamenti retributivi di secondo livello già esistenti, l' e che Controparte_2
in data 20.2.2007 erano state approvate le tabelle orarie delle nuove voci retributive,
Richiamava a sostegno sia le norme interne che quelle di rango europeo (in particolare la
Direttiva 2003/88/CE secondo la quale la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore1).
La convenuta, nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto, sostenendo che gli elementi retributivi domandati erano sottratti alla nozione di retribuzione di cui all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e, in particolare, che l'ERAS, specie la quota “B” (attinente alla media ponderata delle diarie e trasferte), non era intrinsecamente connessa alle peculiari mansioni svolte dal capo treno, non rappresentando una particolare qualità/caratteristica di esse. Contestava, altresì, il quantum richiesto dal lavoratore.
Il Tribunale di Catanzaro ha accolto il ricorso, condannando la parte datrice al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 4.520,51, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino al soddisfo, a titolo di differenze retributive, ed alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.500,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Dopo aver richiamato le norme di diritto interno e di diritto comunitario rilevanti nel caso concreto2 e la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia3, ha rilevato che “la Corte di
Cassazione ha affermato che sussiste una nozione Europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia, e che è un precipuo compito del giudice di merito
Pag. 2 di 14 quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE
(Cassazione civile, sez. lav., 15/10/2020, n. 22401)”.
Ha ritenuto che le voci retributive reclamate dal ricorrente risultavano “intrinsecamente connesse o alla esecuzione delle mansioni contrattualmente assegnate in sé considerate o alla tipologia, alla tempistica e alle peculiari modalità di svolgimento delle stesse” e, pertanto, secondo i principi richiamati, non andavano esclusi dalla retribuzione feriale, precisando che tale dato, per altro, non risultava controverso tra le parti4; con riferimento in particolare alla indennità di trasferta giornaliera – una delle voci componenti della quota a) di - non CP_2
può essere negata la natura retributiva, posto che non è contestata la sistematicità e comunque la non occasionalità della corresponsione della stessa. evidenziando che assume nel caso di specie la natura di corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti. In questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del tfr. etc. (Tribunale Taranto, sez. lav.,
05/10/2021, n. 2185)”.
In ordine al quantum debeatur, ha ritenuto infondata la contestazione datoriale sui conteggi effettuati da parte ricorrente, relativa, in primo luogo, al numero di giorni di congedo fruiti dal ricorrente (173 e non 187) in quanto il numero in parola era stato calcolato “sulla scorta dei dati contenuti nelle buste paga allegate in atti […]provenienti dal datore e da questo non contestati quanto a veridicità e correttezza, […] mentre alcun rilievo possono avere i riepiloghi mensili ed annuali operati dall'Azienda sui giorni di ferie fruiti dal lavoratore (cfr.
Pag. 3 di 14 doc. da n. 12 a n. 18 del fascicolo di parte resistente), trattandosi di documenti le cui risultanze sono in contrasto con quanto dalla stessa Società datrice di lavoro riportato nei cedolini trasmessi al dipendente”.
Pertanto, dato atto della correzione da parte del ricorrente dell'errore materiale contenuto in ricorso circa l'ammontare dell'ERAS per il periodo settembre 2014 – febbraio 2019 (€ 24,46, mentre definiva corretto il valore di € 25,59 per il periodo successivo) e della necessità di accogliere l'eccezione di parte resistente circa la decurtazione, dall'importo da riconoscere a
B (per le mensilità di settembre e dicembre 2019 e gennaio, giugno, luglio e Parte_4
agosto 2020) delle somme maturate a titolo di diarie e trasferte accumulate nei rispettivi mesi, per come previsto dal meccanismo introdotto dall'accordo del 20115, ha quantificato la somma da riconoscere al lavoratore a titolo di differenze retributive in € 4.520,51, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino al soddisfo.
Avverso tale decisione ha interposto gravame ed ha lamentato: Parte_1
1.l'omessa motivazione in ordine al c.d. “requisito teleologico”
Posto che, secondo la corretta interpretazione da dare alla normativa comunitaria, la retribuzione feriale non deve essere identica alla retribuzione percepita durante i periodi lavorati, e sostenendo che, piuttosto, è corretto ritenere che il diritto comunitario imponga che la retribuzione feriale non sia, rispetto a quella percepita nei giorni di lavoro, inferiore al punto tale da indurre il lavoratore a non beneficiare del riposo previsto in suo favore, ha lamentato che il Giudice avrebbe dovuto, prima di ritenere ricompresa nella retribuzione feriale dovuta a anche l' nelle sue due componenti, nel rispetto di quanto Pt_2 CP_2
disposto dalla contrattazione collettiva applicabile6, previamente verificare se la retribuzione feriale prevista dalle parti sociali e non comprensiva dell'emolumento retributivo controverso, potesse rappresentare un effettivo ostacolo alla fruizione delle ferie da parte del lavoratore e, solo in questo caso, avrebbe potuto porre in essere un intervento correttivo. Inoltre, spingendosi nell'analisi concreta di tale aspetto, sarebbe risultato evidente come il mancato riconoscimento al lavoratore dell' (che comunque si riteneva avere un peso minimo CP_2 5 Accordo del 17.10.2011 (doc. n. 9 del fascicolo di I grado di parte resistente) che, come sopra detto (s.v. nota n.
5) stabiliva una modifica sia del valore, sia delle modalità di corresponsione della quota “B” dell' CP_2 prevedendo, in particolare, la decurtazione, secondo il meccanismo indicato nell'accordo medesimo, nel caso di presenza di somme maturate a titolo di diarie e trasferte. 6 Richiamava gli accordi conclusi con le OO.SS. (allegati da 4 a 8 del fascicolo di primo grado) in base ai quali l' era da corrispondersi in rapporto all'effettiva presenza in servizio e per il solo personale dipendente di CP_2
alla data del 31.12.2005 (stante la significativa riduzione della retribuzione accessoria Pt_1 Parte_1 disposta dalla società ferroviaria di concerto con i sindacati, al fine di far fronte alla gravissima crisi economica e finanziaria dei primi anni 2000) e secondo i quali l'importo dell' andava a sostituire: - l'indennità perc. CP_2 Semaf. e la nuova indennità di presenza, corrispondenti alla c.d. “ERAS A”; - le diarie e le trasferte, riassunte sotto la voce “indennità sostitutiva della trasferta giornaliera”, costituente la c.d. “ERAS B”.
Pag. 4 di 14 sulla busta paga del lavoratore, di poco superiore al 20% della retribuzione mensile,) non avrebbe inciso sulla scelta di godere o meno adeguatamente delle ferie, avendo lo stesso, negli anni 2015 – 2020, usufruito in media di 28 giorni di ferie annue.
2 omessa motivazione in ordine alla natura dell'Eras quale elemento retributivo collegato alla mera effettiva presenza in servizio - violazione e falsa applicazione dell'art. 7 direttiva
2003/88/ce - nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c..
CP_ 3.omessa considerazione della natura dell' a come sostitutiva della c.d. indennità di presenza, non riconnessa come tale alle mansioni svolte o allo status del lavoratore - violazione e falsa applicazione dell'art. 7 direttiva 2003/88/CE”.
4.omessa considerazione della natura dell'Eras b come sostitutiva delle diarie e trasferte, non riconnessa come tale alle mansioni svolte o allo status del lavoratore - violazione e falsa applicazione dell'art. 7 direttiva 2003/88/ce”
5.erronea quantificazione delle somme dovute.
Il giudice di prime cure non ha considerato che i dati delle presenze in ognuna delle buste paga contenuti si riferiscono sempre al mese precedente. È perciò esatto il computo già effettuato in primo grado da secondo il quale sarebbero 173 i giorni di ferie fruiti CP_4
dal lavoratore nel medesimo periodo settembre 2014 - settembre 2020 (all. 10 atto d'appello).
6.erronea condanna alle spese perché FdC si è conformata alle norme collettive operanti in materia, in quanto, anche ammettendo la “prevalenza” della normativa sovranazionale sulle norme pattizie, sarebbe indubitabile l'impossibilità di muovere un “rimprovero” alla parte datoriale che ad esse si sarebbe attenuta in buona fede.
Formula le seguenti conclusioni:
“1) rigettare il ricorso proposto in primo grado dal signor;
Parte_2
2) in subordine, ridurre il quantum debeatur anche per le ragioni indicate nel paragrafo 7;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio ovvero, gradatamente, con compensazione integrale delle spese di giudizio”.
L'appellato ha chiesto il rigetto del gravame perché infondato.
Alla fissata udienza, sentiti i difensori delle parti, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo.
1.L'esame delle prime cinque censure devono essere valutate alla luce del principio giurisprudenziale affermato dalla Suprema Corte nella recente pronuncia n. 20216 del
23.6.2022 secondo cui < Ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e 2109 c.c.), la mancata
Pag. 5 di 14 inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività", ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento
"sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ai giorni di ferie eccedenti il periodo minimo di quattro settimane, aveva ritenuto non conforme all'art. 36 Cost. una disposizione del c.c.n.l.
Trasporto Aereo che escludeva l'indennità di volo integrativa dalla base di computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale al personale navigante)>> (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 20216 del 23/06/2022).
Nel corpo della motivazione, la Corte di Cassazione richiama la “sentenza della CGUE
(Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ che, sebbene riguardante Per_1
altra tipologia di rapporto di lavoro, tuttavia ha affermato principi generali sul diritto alle ferie annuali retribuite, che sicuramente chiariscono e confermano le statuizioni della più volte citata sentenza della stessa CGUE del 15 settembre 2011, causa C-155/10), MS e altri c.
British Airways plc” …”19. Orbene, dalla citata sentenza della CGUE, si rileva quanto segue.
20. Ai punti 21, 22 e 23 è testualmente affermato: "In primo luogo, occorre ricordare che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, «gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane».
Se è vero che, dal tenore di tale disposizione, emerge che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, essi devono, però, astenersi dal subordinare a qualsiasi condizione la costituzione stessa di tale diritto che Per_ scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva (sentenza del 29 novembre 2017, , C-
214/16, EU:C:2017:914, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata). In secondo luogo, la Corte ha dichiarato, con riferimento all'articolo 7 della direttiva 2003/88, che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, Per_3
EU:C:2018:872, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata)' . 21. Ai punti 29, 30, 31, 32, 33 e 34 è, poi, precisato: "...l'articolo 1 della direttiva 2003/88 prevede che quest'ultima stabilisca prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'organizzazione dell'orario di lavoro, In particolare per quanto riguarda i periodi minimi di ferie annuali. Tenuto conto di questi obiettivi, la Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della
Pag. 6 di 14 direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno
2020, Republika Bulgaria e Iccrea Banca SpA, C-762/18 e C- Persona_4
37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, CP_5
e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23). Ne consegue che gli incentivi a
[...]
rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite
(sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la Per_3
giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del
Per_ 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto
21)". 22. Al punto 41 è, infine, ribadito: "Come sottolineato al punto 32 della presente sentenza, qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite". 23. In considerazione dei principi sopra esposti, si deve, pertanto, condividere il giudizio di nullità dell'art. 10 del CCNL
Trasporto Aereo - Sezione per il Personale Navigante Tecnico, a partire dal luglio 2014
Pag. 7 di 14 (ambito temporale oggetto del presente giudizio - cfr. pagg. 4 e 5 della gravata sentenza), nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa, perché tale disposizione è in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 4 del D.Igs. n. 185/2005 che, interpretato alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa. 24. Nel caso in esame, invero, con un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede perché esente dai vizi della nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 cpc, è stato rilevato che la indennità di volo integrativa costituisce una significativa componente della retribuzione incidente nella misura del circa 30% (o in percentuale maggiore a seconda delle ore di volo effettuate) sul trattamento economico spettante al personale navigante. 25. Tale peso potrebbe chiaramente costituire un incentivo a non fruire delle ferie, in contrasto, quindi, con i principi euro-unitari che statuiscono che deve essere evitata qualsiasi prassi o omissione, da parte del datore di lavoro, che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore, essendo ciò appunto incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite. 26. Sotto questo profilo, la gravata pronuncia va, pertanto, confermata con la conseguente declaratoria di nullità dell'art. 10 CCNL citato, a partire dal luglio 2014 (periodo in contestazione nella presente controversia), limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane. 27. Per i giorni eccedenti, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, Per_6
C337/10, punto 36; sentenza CGUE 20.7.2016, C-341/15, punto 39), per cui la Persona_7
normativa europea e i principi giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili. 28.
Venendo, quindi, allo scrutinio del secondo motivo, deve rilevarsi che esso è fondato e va accolto per quanto di ragione, limitatamente alla parte della gravata pronuncia ove si è ritenuta la fondatezza della violazione dell'art. 36 Cost. con riguardo ai giorni di ferie eccedenti le quattro settimane. 29. Questa Corte, infatti, con un orientamento cui si intende dare seguito per le pregevoli e condivisibili argomentazioni svolte, ha affermato che, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109 cc) la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il
Pag. 8 di 14 quale non risponde al criterio della ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento, peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n. 16510/2002). 30. L'assunto, affermato nella fattispecie, che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dalla indennità di volo integrativa, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti, sia per il breve segmento temporale che viene in rilievo (circa sette giorni), sia perché l'indagine che ha svolto il primo giudice a tal fine è stata estesa all'intero periodo feriale, mentre il relativo giudizio di sufficienza e di proporzionalità avrebbe dovuto essere limitato e riscontrato unicamente sui giorni eccedenti. 31. Il parametro normativo di cui all'art. 36 Cost., utilizzato per il riconoscimento della componente della indennità di volo integrativa nella retribuzione per ferie per i residui sette giorni eccedenti le quattro settimane, in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive, non è stato, quindi, correttamente applicato in punto di diritto e di fatto dal Tribunale di prime cure. 32.
Parte ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 D.Igs. n.
66/2003 e 4 D.lgs.. n. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della Direttiva 2003/88/CE e della
Direttiva 2000/88/CE, ove interpretati nel senso che includerebbero l'indennità di volo integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali, e specificamente con gli artt. 1,
2, 3, 18, 36, 39 e 41, con particolare lesione dei principi fondamentali della certezza del diritto e dell'autonomia negoziale delle parti sociali e della iniziativa economica privata;
in relazione al primo aspetto, sotto il profilo della lesione del legittimo affidamento, principio 12 RG
12420/2021 fondamentale, insuperabile dal diritto euro-unitario; quanto al secondo, in relazione al profilo che l'ordinamento italiano riconosce che le parti sociali regolino tramite le proprie rappresentanze e mediante la contrattazione collettiva le condizioni essenziali del contratto di lavoro;
con riguardo al terzo aspetto, perché l'interpretazione adottata dal
Tribunale avrebbe leso la libertà di impresa costituzionalmente riconosciuta. 33. Entrambe le questioni sono, a parere del Collegio, manifestamente infondate. 34. Quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, deve rilevarsi che, come osservato condivisibilmente dal
PG, le disposizioni europee e nazionali nonché le sentenze della CGUE che vengono in rilievo nel presente giudizio non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi (anche avendo riguardo alla recente pronuncia del 2022) per cui le parti sociali, nel redigere la norma collettiva di cui all'art. 10 citato, avrebbero dovuto tenere
Pag. 9 di 14 conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo. 35. Relativamente, poi, alla dedotta lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va ritenuta anche in questo caso la manifesta infondatezza della questione perché la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative "minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate. 36. Passando oltre all'esame delle doglianze della ricorrente, devono essere valutate le due istanze di rinvio pregiudiziale, ex art. 267 TFUE: la prima, riguardante l'interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE, formulata in relazione al seguente quesito: "se tali disposizioni ostino a una disciplina nazionale che consente 13 RG 12420/2021 all'autonomia contrattuale collettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al contempo dalla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali"; la seconda, concernente la questione pregiudiziale di validità della Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva
2000/79/CE e consequenziale istanza di rimessione, ex art. 267 TFUE, alla Corte di Giustizia, perché, qualora le norme del diritto europeo primario dovessero essere interpretate, nel senso indicato dalla Corte di Giustizia, al di là del singolo caso del Regno Unito, si sarebbe posto un problema di validità delle Direttive in quanto esse, spingendosi a definire una nozione armonizzata di retribuzione e imponendone, di conseguenza, l'integrale corresponsione per il periodo di ferie annuali, andrebbero ben al di là dell'esercizio della competenza attribuita all'Unione. 37. E' opportuno evidenziare che l'obbligo per il giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la causa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 citato
(già art. 234 del Trattato che istituisce la Comunità Europea), viene meno quando non sussista la necessità di una pronuncia pregiudiziale sulla normativa comunitaria, in quanto la questione sollevata sia materialmente identica ad altra, già sottoposta alla Corte in analoga fattispecie, ovvero quando sul problema giuridico esaminato si sia formata una consolidata giurisprudenza di detta Corte (cfr., tra molte, Cass. n. 4776 del 2012); similmente, il rinvio pregiudiziale, quantunque obbligatorio per i giudici di ultima istanza, presuppone che la questione interpretativa controversa abbia rilevanza in relazione al thema decidendum sottoposto
Pag. 10 di 14 all'esame del giudice nazionale e alle norme interne che lo disciplinano (cfr. Cass. SS.UU. n.
8095 del 2007). 38. Invero, è noto (v. Cass. SS.UU. n. 20701 del 2013) che il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non costituisce un rimedio giuridico esperibile automaticamente a semplice richiesta delle parti, spettando solo al giudice stabilirne la necessità: infatti, esso ha la funzione di verificare la legittimità di una legge nazionale rispetto al diritto dell'Unione Europea e se la normativa interna sia pienamente rispettosa dei diritti fondamentali della persona, quali risultanti dall'evoluzione giurisprudenziale della Corte di
Strasburgo e recepiti dal Trattato sull'Unione Europea;
sicché il giudice, effettuato tale riscontro, non è obbligato a disporre il rinvio solo perché proveniente da istanza di parte (tra le altre, v. Cass. n. 6862 del 2014; Cass. n. 13603 del 2011). 39. D'altro canto, è incontrastato l'enunciato, più volte ribadito da questa Corte a Sezioni Unite, secondo cui la Corte di
Giustizia Europea, nell'esercizio del potere di interpretazione di cui all'art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, non opera come giudice del caso concreto, bensì come interprete di disposizioni ritenute rilevanti ai fini del decidere da parte del giudice nazionale, in capo al quale permane in via esclusiva la funzione giurisdizionale (v. Cass.
SS.UU. n. 30301 del 2017; in precedenza: Cass. SS.UU. nn. 16886/2013, 2403/14, 2242/15,
23460/15, 23461/15, 10501/16 e 14043/16). 40. Pertanto, il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un "acte dair" che, in ragione dell'esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell'evidenza dell'interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale (Corte di giustizia, 6 ottobre 1982, causa
C-283/81, Cilfit, Corte di Giustizia, 6 ottobre 2021, causa C-561/19, Parte_5
e, per la giurisprudenza di questa Corte, tra le altre: Cass. SS.UU. n. 12067 del
[...]
2007; Cass. n. 22103 del 2007; Cass. n. 4776 del 2012; Cass. n. 26924 del 2013). 41. Ciò detto, ritiene il Collegio che non sussistono i presupposti per il chiesto rinvio pregiudiziale interpretativo sia perché sulla questione della retribuzione feriale la Corte di Giustizia si è più volte pronunciata, da ultimo con la sentenza del gennaio 2022 sopra richiamata, sia perché il problema esegetico posto non rientra nell'ambito della interpretazione dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88 (o 3 della Direttiva 2000/79) in quanto la valutazione del caso concreto, cioè di verificare se alcune indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione possano essere escluse dal computo della retribuzione dei giorni per ferie annuali, è attività riservata comunque al giudice nazionale e non a quello europeo. 42. Al riguardo, e anche per sottolineare l'inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata in
Pag. 11 di 14 relazione all'art. 2 della legge 2 agosto 2008 n. 130, deve sottolinearsi che l'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo "quantitativo", ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo "teleologico", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti. 43. Tale indagine appartiene al giudice dello Stato membro e, quando - come nel caso di specie- la componente esclusa è legata a periodi di lavoro effettivamente svolti, non può escludersi l'adozione di un meccanismo che tenga conto, per esempio, del riconoscimento di una media delle ore di lavoro (volo) effettivo ai fini del computo sulla retribuzione per ferie, come già ritenuto legittimo in altre fattispecie (Corte di Giustizia
UE, sez. IV, 13.12.2018 n. 385; Cass. n. 37589/2021). 44. Ciò per ribadire che la normativa dell'Unione Europea non si è spinta a definire una nozione armonizzata di retribuzione imponendo l'integrale corresponsione di essa nel periodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservati alla potestà normativa degli Stati membri, ma si è limitata ad indicare l'osservanza di un risultato il cui esito deve essere valutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoli ordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogni Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità della componente retributiva di cui si chiede l'inclusione, dal giudice nazionale. 45. Infine, va rilevato che, per le stesse ragioni sopra esposte, non si ravvisano i presupposti anche per sollevare la prospettata questione pregiudiziale di validità delle Direttive 2003/88/CE e di quella del 200//79/CE, rispetto all'esercizio della competenza attribuita all'Unione in quanto, come sopra precisato, le suddette Direttive non tendono ad imporre 16 RG 12420/2021 una nozione armonizzata di retribuzione nei termini indicati da parte ricorrente. 46. Per completezza è opportuno ricordare, sempre ai fini della inammissibilità della prospettata questione di validità pregiudiziale, che l'art. 7 della direttiva 2003/88 o l'art. 3 della Direttiva 2000/79/Cq non hanno istituito direttamente il diritto alle ferie annuali retribuite, in quanto tale diritto trova origine in vari atti come, a livello di Unione, la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, menzionata all'art. 151 TFUE, nonché vari atti internazionali ai quali gli Stati membri hanno partecipato o aderito, come la Carta sociale europea (di cui tutti gli Stati membri sono parti in quanto vi hanno aderito nella sua versione originaria, nella sua versione riveduta o nelle due versioni) anch'essa menzionata all'art. 151 TFUE nonché la
Convenzione n. 132 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, del 24 giugno 1970, relativa ai congedi annuali pagati, come riveduta, la quale indica alcuni principi elaborati da tale
Organizzazione di cui occorre tenere conto, come risulta dal considerando 6 della direttiva
Pag. 12 di 14 2003/88 (vedi, al riguardo: sentenza 20 gennaio 2009, C350/06 e C-520/06, punti 37 e 38). 47.
Si tratta, quindi, di un principio essenziale del diritto sociale dell'Unione in quanto tale dotato di natura imperativa (vedi, in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, C-131/04 e C-257/04, punti 48 e 68). 48. Tale principio essenziale comprende il diritto alle ferie annuali «retribuite»
e il diritto, intrinsecamente collegato al primo, a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (vedi sentenza resa nella causa
C-569/16 e C-570/16, punto 83). 49. La stessa Corte di Giustizia, con la sentenza del 13 gennaio 2002, già citata, al punto 24 ha precisato che "i/ diritto alle ferie annuali retribuite non solo riveste, in qualità di principio del diritto sociale dell'Unione, particolare importanza, ma è anche espressamente sancito all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, cui l'articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenza del 25 giugno
2020, e Iccrea Banca SpA, cause 17 RG Controparte_6
12420/2021 C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 54 e la giurisprudenza ivi citata)".
In pratica, secondo la Corte di Cassazione, occorre distinguere tra i giorni di ferie annuali minimi di quattro settimane garantiti per legge e i giorni eccedenti eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva: nell'un caso, la retribuzione da erogare al lavoratore deve coincidere con quella che percepisce nei giorni di normale occupazione, mentre nel secondo caso questa deve avvicinarsi quanto più possibile a quella fruita normalmente dal lavoratore, in modo da non costituire un deterrente al godimento del diritto alle ferie, diritto irrinunciabile del lavoratore.
Solo nella seconda ipotesi, dunque, l'eventuale contrarietà a tale principio delle disposizioni della contrattazione collettiva che preveda una base di calcolo diversa dalla retribuzione ordinaria normalmente erogata al prestatore va valutata in concreto, avuto riguardo all'effettiva incidenza della decurtazione rispetto al normale trattamento.
In tale ottica, pertanto, il riferimento che fa l'appellante – con riferimento alla prima fattispecie
- al fatto che la cd. eras è sempre stata concepita da parti sociali come emolumento legato ad effettiva presenza in servizio, non giova, perché, proprio in quanto si tratta (ed è pacifico tra le parti) di voce retributiva che rientra nella nozione di retribuzione ordinaria del dipendente, questi non può non fruirne anche nel periodo di ferie annuali previsto per legge.
Invece, l'impatto che la mancata fruizione della singola voce retributiva nel periodo di godimento delle ferie ha sul piano teleologico riguarda solo i giorni di ferie che esulano dal periodo stabilito dalla legge.
Va condivisa, pertanto, solo per questi ultimi, l'impostazione della società ovvero solo per i giorni eccedenti il numero di 28 non trova riscontro negli atti l'affermazione in base alla quale
Pag. 13 di 14 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dall' in quanto formante una riduzione di una CP_2
certa consistenza della base stipendiale, non garantisce una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa.
Ciò posto, l'appellante stessa afferma che il ricorrente di primo grado negli anni 2015 – 2020 ha usufruito in media di 28 giorni di ferie annue, sostenendo che nel tabulato prodotto sono in tutto 173, mentre il giudice di prime cure ha considerato tutti i giorni risultanti dalle buste paga per un numero complessivo di 187 giorni (quindi oltre i 28 in media)
Pertanto, considerati i conteggi formulati dall'appellante sui predetti 173 giorni, non specificatamente contestati, la somma dovuta è pari ad € 4.192,39.
Infondata è l'ultima censura, perché nessuna delle ragioni addotte rientra nel novero di quelle che, a mente dell'art. 92 c.p.c., giustificano la compensazione delle spese (cfr. in tal senso,
Cass. Sez. L, Ordinanza n. 14036 del 21/05/2024).
Per i motivi suesposti, la sentenza va riformata nei termini di cui in dispositivo.
2.Le spese del secondo grado del giudizio vengono integralmente compensate in considerazione dell'accoglimento parziale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in data 17.6.2022, avverso la sentenza del tribunale di Catanzaro, giudice
[...]
del lavoro, n. 380/2022, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto ridetermina in € 4.192,39 la somma dovuta all'appellato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino al soddisfo, a titolo di differenze retributive;
2) conferma nel resto;
3) compensa le spese del secondo grado del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il
20.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
Pag. 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Principio recepito dalla Cassazione: Cass. civile, sez. lav., Sentenza 17 maggio 2019, n. 13425 nonché Cass.
Civile sez. lav. Ordinanza 15 ottobre 2020 n. 22401. 2 Art. 36, comma 3, Cost., dall'art. 2109 c.c., comma 2, c.c., art. 10, comma 1, D.lgs. n. 8 aprile 2003, n. 66, quanto al diritto interno e art. 7, comma 1 della Direttiva 2003/88/CE quanto al diritto comunitario, che riconoscono il diritto del lavoratore a ferie annuali retribuite. 3 Che “ha avuto modo di precisare che, ai fini dell'ammontare della retribuzione che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, devono essere comprese tanto le indennità destinate a compensare qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, quanto gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale;
viceversa, sono esclusi dal computo della retribuzione da corrispondere durante le ferie del dipendente quegli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro (Corte giustizia UE, sez. I, 15/09/2011, n. 155)”. 4 Più precisamente ha evidenziato che: delle seguenti voci retributive di secondo livello, per quel che concerne il personale del movimento ferrovia e, segnatamente, per la qualifica rivestita dal ricorrente di capotreno: indennità sost. trasferta giornaliera, indennità perc. semaf., nuova ind. di presenza a ore;
indennità competenza giornaliera. La quota B, invece, era costituita, in un primo momento, dalla media ponderata, per settore e profilo professionale, delle diarie e delle trasferte, depurate del 20% e percepite dal personale in servizio alla data del 31.12.2005 (cfr. tabelle del
20.2.2017, allegate all'ipotesi di accordo del 13.2.2017); mentre, con accordo del 17.10.2011 (doc. n. 9 del fascicolo di parte resistente), si è stabilita una modifica sia del valore, sia delle modalità di corresponsione della quota “B” dell' prevedendosi, in particolare, la decurtazione, secondo il meccanismo indicato CP_2 nell'accordo medesimo, nel caso di presenza di somme maturate a titolo di diarie e trasferte>.