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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/03/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 26.02.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3331/2023 R.G.L.
T R A
rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Russo e Velia Scarnecchia Parte_1
ricorrente
e
, in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Sedda resistente oggetto: indennità di malattia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.04.2023, ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro, esponendo che, in quanto bracciante agricola in possesso del prescritto requisito contributivo, aveva richiesto all' l'indennità di malattia per il periodo 18-22 luglio 2022 (tre CP_1
giorni indennizzabili), giusta certificato inviato a quest'ultimo ed attestante lo stato di positività al
COVID 19.
In data 24.01.2023, l' rigettava la richiesta perché “la prestazione afferente alle tutele di cui CP_1 all'art. 26 D.L. 18/2020 e successive modificazioni (commi 1 e 2) non è indennizzabile ai sensi della normativa vigente”.
Il ricorso in via amministrativa veniva respinto con silenzio-rigetto. Si intraprendeva, pertanto,
l'azione giudiziaria rivendicando il diritto all'indennità in considerazione del fatto che, non di isolamento si trattava, ma di positività al COVID.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di malattia per il periodo di astensione dal lavoro nel periodo decorrente dal 18.07.2022 sino al 24.07.2022, in
pagina 1 di 4 virtù delle motivazioni indicate in narrativa e che ivi si abbiano per integralmente ripetute e trascritte
e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale rapp. p.t. al pagamento dell'indennità di CP_1
Cont malattia, in favore del ricorrente oltre accessori come per legge;
2) condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ut supra, al pagamento delle competenze di legge gravati di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, distraendoli in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato l'avverso ricorso, chiedendone il rigetto. CP_1
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso deve essere rigettato per i motivi già espressi da Codesto Tribunale con sentenza n.
2092/2023 pubbl. in data 14/06/2023 (est. dott. Caputo), in atti, che si richiama e riporta ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (conformemente anche Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, sentenza n. 341/2024 pubbl. il 15/04/2024).
<<
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Ed invero, sebbene (omissis) risulti pacificamente iscritto negli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato per l'anno precedente all'evento per un numero minimo di 51 giornate
(ex art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre
1983, n. 638), avendo, quindi, astrattamente diritto alla prestazione in questa sede rivendicata, le ragioni del diniego opposto in via amministrativa dall' resistono alle censure Controparte_3
svolte nel ricorso introduttivo del giudizio.
2.2. Conviene richiamare sinteticamente il quadro normativo di riferimento.
L'art. 26, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, della L.
24 aprile 2020, n. 27, in sede di conversione e, successivamente, dall'art. 8, comma 1, lettera a), del
D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, ed applicabile ratione temporis, stabilisce: “
1. Fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto”.
Il comma 2 introduce, poi, una tutela rafforzata per i lavoratori c.d. fragili, prevedendo che “il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità
pagina 2 di 4 sanitarie, nonché' dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico- legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato”. CP_ Il comma 5 del citato articolo 26 sancisce, quindi, che gli oneri a carico dell' connessi con il riconoscimento delle tutele in argomento per i lavoratori in quarantena (comma 1) e per i lavoratori
“fragili” (comma 2), “sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno 2020 e di 976,7 milioni di euro per l'anno 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori”, affidando all' anche il monitoraggio dello stanziamento, affinché CP_1
lo stesso non prenda in considerazione ulteriori domande, qualora il limite massimo di spesa ivi individuato, anche in via prospettica, venga raggiunto. Secondo quanto, poi, si legge nel messaggio
CP_ n. 679 dell'11.2.2022 (in linea con quanto già comunicato con il messaggio n. 4027/2021; cfr. docc. 6-7, fascicolo di parte resistente), “il riconoscimento delle tutele di cui ai commi 1 (tutela per i lavoratori in quarantena) e 2 (tutela per i lavoratori c.d. fragili) dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è stato previsto dal legislatore fino al 31 dicembre 2021 (a seguito delle modifiche apportate al citato comma 1 dell'articolo 26 e all'articolo 1, comma 481, della legge n. 178/2020, rispettivamente, dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
215/2021 e dall'articolo 2-ter, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 111/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2021). Per l'anno 2022, il legislatore ha previsto, al comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, la proroga unicamente delle disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, che attengono alla modalità di svolgimento dell'attività di lavoro per i soggetti c.d. fragili, e ha disposto, al comma 2 del medesimo articolo 17, che “con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione […] sono individuate le patologie […] in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile”… Considerato quanto sopra esposto, per l'anno 2022 non è possibile il riconoscimento delle indennità economiche per gli eventi riferiti alla quarantena e alla tutela dei lavoratori c.d. fragili di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo
26 del decreto-legge n. 18/2020”. CP_
2.3. Nel caso di specie, l' ha respinto la domanda amministrativa proposta dall'odierno ricorrente, negando, in estrema sintesi, l'esistenza di un vero e proprio stato di malattia, stante il mero accertamento della positività al virus Covid-19, ed obiettando che “per l'anno 2022 non è previsto il
pagina 3 di 4 riconoscimento dell'indennità economica per gli eventi riferiti all'isolamento per Covid 19” (cfr., in tal senso, la delibera resa dal Comitato Provinciale in data 31.8.2022, doc. 3, fascicolo di parte resistente).
Il rilievo è conforme a diritto, trovando immediato riscontro nell'univoco tenore letterale dell'art. 26, che – come visto – delimita temporalmente il riconoscimento della tutela di cui al comma 1, sulla scorta di una scelta discrezionale in sé non irragionevole, siccome sorretta da intuibili esigenze di contenimento della spesa pubblica.
E che la specifica situazione di fatto in cui versava la parte ricorrente all'epoca della domanda amministrativa fosse perfettamente assimilabile a quella contemplata dall'art. 26, comma 1, D.L. n. 18 cit. emerge, in maniera univoca, dai certificati di malattia inoltrati all' , i quali, lungi CP_1 dall'asseverare un'ipotesi di “malattia accertata da COVID-19” (cfr., in tal senso, il comma 6 del citato articolo 26), attestano unicamente una condizione di positività al virus.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, ed in disparte la correttezza o meno del codice nosologico riportato sul certificato medico, non resta che rigettare la domanda attorea, in mancanza di un evento normativamente indennizzabile per l'anno 2022 >>.
Ciò premesso, anche nel caso sottoposto all'odierno vaglio, dalla dicitura “V07.0” con la precisazione
“necessità di isolamento in pz. COVID positivo” nel certificato medico in atti (doc. 1) risulta una
“mera” positività da COVID 19 che, per tutte le ragioni sopra riportate, non consente l'indennizzo per il periodo dal 26.7.2022 al 24.7.2022.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 26.02.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 26.02.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3331/2023 R.G.L.
T R A
rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Russo e Velia Scarnecchia Parte_1
ricorrente
e
, in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Sedda resistente oggetto: indennità di malattia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.04.2023, ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro, esponendo che, in quanto bracciante agricola in possesso del prescritto requisito contributivo, aveva richiesto all' l'indennità di malattia per il periodo 18-22 luglio 2022 (tre CP_1
giorni indennizzabili), giusta certificato inviato a quest'ultimo ed attestante lo stato di positività al
COVID 19.
In data 24.01.2023, l' rigettava la richiesta perché “la prestazione afferente alle tutele di cui CP_1 all'art. 26 D.L. 18/2020 e successive modificazioni (commi 1 e 2) non è indennizzabile ai sensi della normativa vigente”.
Il ricorso in via amministrativa veniva respinto con silenzio-rigetto. Si intraprendeva, pertanto,
l'azione giudiziaria rivendicando il diritto all'indennità in considerazione del fatto che, non di isolamento si trattava, ma di positività al COVID.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di malattia per il periodo di astensione dal lavoro nel periodo decorrente dal 18.07.2022 sino al 24.07.2022, in
pagina 1 di 4 virtù delle motivazioni indicate in narrativa e che ivi si abbiano per integralmente ripetute e trascritte
e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale rapp. p.t. al pagamento dell'indennità di CP_1
Cont malattia, in favore del ricorrente oltre accessori come per legge;
2) condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ut supra, al pagamento delle competenze di legge gravati di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, distraendoli in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato l'avverso ricorso, chiedendone il rigetto. CP_1
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso deve essere rigettato per i motivi già espressi da Codesto Tribunale con sentenza n.
2092/2023 pubbl. in data 14/06/2023 (est. dott. Caputo), in atti, che si richiama e riporta ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (conformemente anche Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, sentenza n. 341/2024 pubbl. il 15/04/2024).
<<
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Ed invero, sebbene (omissis) risulti pacificamente iscritto negli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato per l'anno precedente all'evento per un numero minimo di 51 giornate
(ex art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre
1983, n. 638), avendo, quindi, astrattamente diritto alla prestazione in questa sede rivendicata, le ragioni del diniego opposto in via amministrativa dall' resistono alle censure Controparte_3
svolte nel ricorso introduttivo del giudizio.
2.2. Conviene richiamare sinteticamente il quadro normativo di riferimento.
L'art. 26, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, della L.
24 aprile 2020, n. 27, in sede di conversione e, successivamente, dall'art. 8, comma 1, lettera a), del
D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, ed applicabile ratione temporis, stabilisce: “
1. Fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto”.
Il comma 2 introduce, poi, una tutela rafforzata per i lavoratori c.d. fragili, prevedendo che “il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità
pagina 2 di 4 sanitarie, nonché' dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico- legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato”. CP_ Il comma 5 del citato articolo 26 sancisce, quindi, che gli oneri a carico dell' connessi con il riconoscimento delle tutele in argomento per i lavoratori in quarantena (comma 1) e per i lavoratori
“fragili” (comma 2), “sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno 2020 e di 976,7 milioni di euro per l'anno 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori”, affidando all' anche il monitoraggio dello stanziamento, affinché CP_1
lo stesso non prenda in considerazione ulteriori domande, qualora il limite massimo di spesa ivi individuato, anche in via prospettica, venga raggiunto. Secondo quanto, poi, si legge nel messaggio
CP_ n. 679 dell'11.2.2022 (in linea con quanto già comunicato con il messaggio n. 4027/2021; cfr. docc. 6-7, fascicolo di parte resistente), “il riconoscimento delle tutele di cui ai commi 1 (tutela per i lavoratori in quarantena) e 2 (tutela per i lavoratori c.d. fragili) dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è stato previsto dal legislatore fino al 31 dicembre 2021 (a seguito delle modifiche apportate al citato comma 1 dell'articolo 26 e all'articolo 1, comma 481, della legge n. 178/2020, rispettivamente, dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
215/2021 e dall'articolo 2-ter, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 111/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2021). Per l'anno 2022, il legislatore ha previsto, al comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, la proroga unicamente delle disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, che attengono alla modalità di svolgimento dell'attività di lavoro per i soggetti c.d. fragili, e ha disposto, al comma 2 del medesimo articolo 17, che “con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione […] sono individuate le patologie […] in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile”… Considerato quanto sopra esposto, per l'anno 2022 non è possibile il riconoscimento delle indennità economiche per gli eventi riferiti alla quarantena e alla tutela dei lavoratori c.d. fragili di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo
26 del decreto-legge n. 18/2020”. CP_
2.3. Nel caso di specie, l' ha respinto la domanda amministrativa proposta dall'odierno ricorrente, negando, in estrema sintesi, l'esistenza di un vero e proprio stato di malattia, stante il mero accertamento della positività al virus Covid-19, ed obiettando che “per l'anno 2022 non è previsto il
pagina 3 di 4 riconoscimento dell'indennità economica per gli eventi riferiti all'isolamento per Covid 19” (cfr., in tal senso, la delibera resa dal Comitato Provinciale in data 31.8.2022, doc. 3, fascicolo di parte resistente).
Il rilievo è conforme a diritto, trovando immediato riscontro nell'univoco tenore letterale dell'art. 26, che – come visto – delimita temporalmente il riconoscimento della tutela di cui al comma 1, sulla scorta di una scelta discrezionale in sé non irragionevole, siccome sorretta da intuibili esigenze di contenimento della spesa pubblica.
E che la specifica situazione di fatto in cui versava la parte ricorrente all'epoca della domanda amministrativa fosse perfettamente assimilabile a quella contemplata dall'art. 26, comma 1, D.L. n. 18 cit. emerge, in maniera univoca, dai certificati di malattia inoltrati all' , i quali, lungi CP_1 dall'asseverare un'ipotesi di “malattia accertata da COVID-19” (cfr., in tal senso, il comma 6 del citato articolo 26), attestano unicamente una condizione di positività al virus.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, ed in disparte la correttezza o meno del codice nosologico riportato sul certificato medico, non resta che rigettare la domanda attorea, in mancanza di un evento normativamente indennizzabile per l'anno 2022 >>.
Ciò premesso, anche nel caso sottoposto all'odierno vaglio, dalla dicitura “V07.0” con la precisazione
“necessità di isolamento in pz. COVID positivo” nel certificato medico in atti (doc. 1) risulta una
“mera” positività da COVID 19 che, per tutte le ragioni sopra riportate, non consente l'indennizzo per il periodo dal 26.7.2022 al 24.7.2022.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 26.02.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
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