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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/06/2025, n. 3079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3079 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello – Presidente rel.
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
Nelle cause iscritte al RGN 5564/2023 (cui sono già riunite le cause nn. 5589/23 e
5570/2023 RG) e RGN 3092/2024 (cui è già riunita la n. 3093/2024 RG) aventi ad oggetto rispettivamente: appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli Nord n. 4425/2023 pubblicata il 6.11.2023 e appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 2525 pubblicata il 21.5.2024; entrambe riservate dal Consigliere Istruttore in decisione al
Collegio, anche per la riunione, all'esito dell'udienza in presenza del 2 aprile 2024, con rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 352 cpc e vertenti
TRA
(Cod. Fisc. ) nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
nato a Giugliano in [...] il 4 agosto 1931 e deceduto in Giugliano in
[...]
Campania il 11.10.2020, rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato in
Giugliano in Campania alla via G. Gigante n. 1 il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni di cui agli art. 136 e 170 c.p.c. al fax 081 3302515 e pec
Email_1
-Appellante-RGN 5564/2023
-Appellato ; CodiceFiscale_2
-Appellante RGN 3093/2024 -Appellato RGN 3092/204
E
(Cod. Fisc. ) residente in [...] C.F._3
della Liberta 1240, nella qualità di procuratore speciale dei Sigg.ri Parte_3
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il 3 novembre Persona_1
1996) entrambi residenti in [...], giusta procura speciale per Notaio del 13 maggio 2022, rappresentato e Persona_2
difeso dall' Avv. Lorenzo Guerriero (cod. fisc. , come da procura C.F._4
allegata all'atto di appello ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Nicolardi P.co
Arcadia iso. 2, il quale dichiara di voler riceve comunicazioni e notificazioni di cui agli artt.
136 e 170 c.p.c. al fax 0817433345 e Pec: Email_2
-Appellante RGN 5570/2023
-Appellato RGN 5564/2023+5589/2023
NONCHE'
(c.f. ) in proprio, rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Catuogno ( ), giusta procura allegata all'atto di appello, ed C.F._5
elett.te dom.to presso il suo studio in Quarto (NA) alla Via SAta Maria n. 69/A, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di cui agli artt. 136 e 170 c.p.c. al fax 0817433345 e indirizzo p.e.c. Email_3
-Appellante RGN 5589/2023
-Appellato RGN 5564/2023+5570/2023
Appellato- contumace RGN 3092/2024+3093/2024
CONTRO
(c. f. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._6
il 29/06/1991 e domiciliato in Giugliano in Campania (NA) alla Via Staffetta n. 70, rapp.to e difeso dall'Avv. De Bartolomeis Antonio (c. f. ) del Foro di C.F._7
Nocera Inferiore, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, ed – unitamente a questi ed ai soli fini del presente procedimento - elettivamente domiciliato in
Villaricca (80010 - NA) alla Via Peppino De Filippo n. 35 presso lo studio legale dell'Avv.
Salvatore Serao, con richiesta di effettuare le successive ed eventuali comunicazioni direttamente al fax n. 081/19200665 o alla PEC Email_4
-Appellato RGN 5564/2023+5570/2023+5589/2023
-Appellato RGN 3092/2024+3093/2024
E
(C.F.: ) rapp.ta e difesa dall'avv. Giovanna CP_2 C.F._8
Pulitanò, C.F.: per mandato in calce all'atto di citazione e che C.F._9
dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria ai fini e per gli effetti di legge, all' indirizzo di posta elettronica: e Email_5
numero di fax: 0818189119, con la quale elett.te domicilia in Villaricca (NA) alla via Della
Libertà n.1176 , ove elegge domicilio, giusta procura in calce al presente atto
-Appellata RGN 5564/2023+5570/2023+5589/2023
NONCHE'
CP_3
Controparte_4
Controparte_5
Controparte_6
-Appellate contumaci RGN 3092/2024+3093/2024
RAGIONI DI FATTO DELLA DECISIONE
1.Primo grado
1.1. Giudizio conclusosi con sentenza del tribunale di Napoli Nord n. 4425/2023 pubblicata il 6.11.2023. 1.1.1 Con citazione notificata il 18.7.2018 (nato il [...]) – poi Persona_1
deceduto in corso di causa con subentro nella sua posizione ex art. 302 cpc in qualità di erede dell'avv. (figlio del de cuius)- conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e i nipoti ( figli di ) e
[...] CP_2 Parte_1 Parte_3 Per_1
(nato il [...]) chiedendo l'accertamento della sua qualità di erede legittimo
[...]
del defunto figlio , venuto a mancare il 17.7.2017, e la lesione Persona_3
della sua quota di legittima per effetto delle disposizioni testamentarie (legati) contenute nel testamento olografo del 24.2.2016 pubblicato per notaio dott.ssa il Persona_4
2.8.2017 e delle donazioni indirette effettuate dal de cuius in favore di , Controparte_1
con conseguente riduzione dei legati eventualmente in concorso con le donazioni e, in subordine, con le restanti disposizioni testamentarie, fino alla concorrenza del valore ad esso istante spettante sul patrimonio ereditario.
1.1.2.L'attore aveva premesso: di essere genitore superstite del sig. Persona_3
, nato a [...] il [...] e deceduto prematuramente in Giugliano
[...]
in Campania il 17/07/2017; di essere erede diretto, in concorso con l'altro figlio Pt_1
, ex art. 571 c.c. non avendo il de cuius lasciato discendenti e/o coniuge;
che il
[...]
predetto figlio defunto, con testamento olografo datato 24 febbraio 2016 e pubblicato per atto del Notaio dott.ssa di Giugliano in data 02 agosto 2017, aveva Persona_4
disposto delle proprie sostanze istituendo come propri eredi universali, in via principale, i nipoti – figli del fratello e;
in caso di loro rifiuto, Parte_4 Per_1
erede universale era indicato il fratello e, ove anche questi avesse rifiutato, erede Pt_1
universale era stato designato il sig. in ultima istanza, vi era la Controparte_1
designazione della sig.ra che erano stati, inoltre, disposti diversi legati in CP_2 favore di ovvero in subordine in favore della di lui madre sig.ra Controparte_1
aventi ad oggetto i beni immobili e mobili meglio descritti a pag. 2 e 3 del CP_2
libello introduttivo;
che, inoltre ed in aggiunta ai lasciti testamentari, il de cuius in vita aveva operato talune donazioni indirette in favore di ( elencate a pag. 4 Controparte_1 dell'atto di citazione); che il patrimonio ereditario risultava costituito unicamente dai beni indicati nell'atto testamentario, per la maggior parte legato al D'DR UM e per la parte rimanente in lascito agli eredi istituiti cui andavano aggiunte idealmente le donazioni operate in favore del D'DR che esso istante era stato totalmente escluso dalla CP_1 successione, con violazione della sua quota di riserva ex art. 544 c.c. ; che le disposizioni testamentarie andavano dichiarate nulle con conseguente riduzione dei legati, eventualmente in concorso con la restante parte devoluta agli eredi, fino a reintegrare la quota dell'un terzo spettante ad esso deducente.
1.1.3. Respinta l'istanza di sequestro giudiziario avanzata dall'avv. , quale Parte_1
procuratore generale dei figli e , si costituivano nel giudizio Parte_3 Persona_1
di merito:
chiedendo l'accertamento della propria legittimazione attiva quale sostituto CP_2
legatario nonché della posizione di detentrice qualificata, quale convivente more uxorio del de cuius, dell'immobile sito in Giuliano in Campania alla via Staffetta n. 70 (compreso nella massa ereditaria e già oggetto del procedimento incidentale di sequestro);
-D' eccependo: l'improcedibilità della domanda attorea per mancato CP_1
esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
la nullità della citazione per violazione dell'art. 165 cpc per mancata iscrizione a ruolo nel termine di dieci dall'ultima notifica;
la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 cpc;
l'improponibilità della domanda nei suoi confronti per violazione dell'art. 564 c.c., non avendo l'attore accettato con beneficio di inventario l'eredità di cui rivendicava la quota di legittima;
nel merito chiedendo il rigetto dell'avversa domanda per totale infondatezza;
avanzava, a sua volta, domanda riconvenzionale ex art. 463 c.c. per far accertare l'indegnità a succedere al de cuius di , , e Persona_1 Parte_1 Parte_3 Controparte_7
e (con comparsa depositata il 17.4.2019) che resistevano Parte_3 Controparte_7
alla domanda riconvenzionale di ed avanzavano, a loro volta, domanda Controparte_1
riconvenzionale nei confronti dei convenuti e per far Controparte_1 CP_2 dichiarare la loro indegnità a succedere a ai sensi dell'art. 463 c.c. Controparte_8
n.
4 -per essere il testamento frutto di violenza- e n. 5 – per aver i prefati convenuti sottratto all'asse ereditario l'immobile acquistato dal defunto in 12 gennaio 2017, dichiarandosene il legatario in contrasto con le emergenze della scheda testamentaria, mentre la CP_1
madre per aver favorito tale azione pretendendo di esercitare sullo stesso CP_2
immobile un diritto mai riconosciutole;
chiedevano, altresì, accertare e dichiarare l'appartenenza all'asse ereditario dell'indennizzo della polizza assicurativa CP_9 per effetto della revoca della designazione in conseguenza della istituzione di erede
[...]
di essi costituiti;
1.1.4. In relazione alla domanda riconvenzionale del D'DR, veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo avv. in proprio, che restava contumace. Parte_1
1.1.5. Nelle more, venivano instaurati due procedimenti incidentali di sequestro, entrambi ad istanza di quale procuratore generale di Parte_1 Parte_5
aventi ad oggetto, l'uno, l'immobile sito in Giugliano in Campania alla via
[...]
Staffetta n. 70 , l'altro le somme esistenti al momento della morte del de cuius sul conto corrente acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro con saldo apparente di euro
90.000,00, accolti in prime cure e rigettati dal collegio in esito al reclamo.
1.1.6. A seguito del decesso dell'attore senior, in data 27.5.2022 si Persona_1 costituiva l'avv. quale suo unico erede, al fine di proseguire il giudizio ex Parte_1
art. 302 cpc, riportandosi a tutti le difese e domande già svolte dal proprio dante causa.
1.1.7. Senza svolgimento di attività istruttoria, con sentenza n. 4425 pubblicata il
6.11.2025 il tribunale di Napoli Nord così provvedeva:
“- Dichiara aperta a successione ereditaria di , nato a [...]
Mugnano di Napoli il 30/12/1964 e deceduto Giugliano in Campania (Na) il 17/07/2017;
- dichiara nato a Giugliano in [...] il [...] e deceduto in Persona_1
Giugliano in Campania il 10.11.2020, erede legittimo del figlio Persona_3
deceduto in Giugliano in data 17-7-2017;
- Dichiara inammissibile la domanda di lesione della quota legittima proposta da parte attrice Avv. , nella qualità di erede di nato a Giugliano in [...]_1
Campania il 4 agosto 1931 e deceduto in Giugliano in Campania il 10.11.2020 con assorbimento delle ulteriori e conseguenti richieste;
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto per Controparte_1
l'accertamento dell'indegnità a succedere di controparte e dichiara inammissibili le ulteriori domande, come indicato in parte motiva;
- Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da e Parte_3
; Persona_1
- Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da;
CP_2
- Dichiara compensate le spese del giudizio tra tutte le parti costituite nel procedimento principale;
- Dichiara compensate le spese del giudizio incidentale RG 9227-1/2018 in ragione della metà, con la condanna di e al pagamento del residuo 50% Parte_3 Persona_1
a favore di D'DR liquidato in euro=1.614,00= per compenso, oltre 15% per CP_1
rimborso forfettario, oltre IVA e CPA;
- Dichiara compensate le spese del giudizio incidentale RG 9227-1/2018 in ragione della metà, con la condanna di e , come rappresentati, al Parte_3 Persona_1
pagamento del residuo 50% a favore di , liquidato in euro =1.614,00= per CP_2
compenso, oltre 15% per rimborso forfettario, oltre IVA e CPA, con distrazione al procuratore costituito che si è dichiarato antistatario ex art. 93 del c.p.c.;
- Dichiara compensate le spese del giudizio incidentale RG 9227-2/2018 in ragione della metà, con la condanna di e , come rappresentati, al Parte_3 Persona_1 pagamento del residuo 50% a favore di liquidato in euro Controparte_1
euro=3.228,00; = per compenso per il doppio grado di giudizio, oltre 15% per rimborso forfettario, oltre IVA e CPA;
- Dichiara compensate le spese del giudizio incidentale RG 9227-2/2018 in ragione della metà, con la condanna di e , come rappresentati, al Parte_3 Persona_1
pagamento del residuo 50% a favore di , liquidato in euro euro=3.228,00= CP_2
per compenso per il doppio grado di giudizio, oltre 15% per rimborso forfettario, oltre IVA
e CPA, disponendo la distrazione delle spese di lite in favore del difensore costituito che si
è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 del c.p.c.;
- Dichiara compensate le spese del giudizio incidentale RG 9227-3/2018 in ragione della metà, con la condanna di e , come rappresentati, al Parte_3 Persona_1 pagamento del residuo 50% a favore di liquidato in euro Controparte_1 euro=3.228,00= per compenso per il doppio grado di giudizio, oltre 15% per rimborso forfettario, oltre IVA e CPA”.'
1.1.8. Quanto ai presupposti in fatto e in diritto posti alla base della pronuncia impugnata, il
Tribunale, per quanto qui ancora rileva, preliminarmente accoglieva l'eccezione di tardività della costituzione in giudizio dei convenuti e in Parte_3 Controparte_7
violazione degli artt. 166 e 167 cpc avvenuta il 17.4.2019 e, per l'effetto, li dichiarava decaduti dalle domande riconvenzionali formulate nella comparsa di costituzione e risposta.
1.1.9. Nel merito, affermava l'inammissibilità dell'azione di riduzione proposta dall'avv.
quale erede di Panico Gennaro senior, per assenza della condizione Parte_1 dell'accettazione con beneficio di inventario.
A sostegno di tale soluzione, dopo aver precisato che l'accettazione con beneficio di inventario, quale condizione dell'azione di riduzione ex art. 564 c.c., non è necessaria quando il legittimario agisca in riduzione contro persone chiamate come coeredi o se sia stato totalmente pretermesso, riteneva non integrate le due eccezioni alla regola dell'obbligatorietà della previa accettazione con beneficio d'inventario.
Infatti, da un lato, l'azione esperita dall'attore non si riferiva a legati e donazioni fatte a persone chiamate quali coeredi;
dall'altro non sussisteva una pretermissione in toto di senior, atteso che, come dedotto dallo stesso attore nel libello introduttivo, Persona_1
in conseguenza del testamento olografo, con cui erano stati istituiti eredi universali, in via principale, i nipoti del de cuius e, in via successiva, gli altri designati (l'avv. Pt_1
, il sig. , la sig.ra , il de cuius aveva disposto della
[...] Controparte_1 CP_2
“quasi totalità delle sue sostanze”(cfr. pag. 1 dell'atto di citazione al punto 2.2.) in favore di ovvero, in subordine, della di lui madre Controparte_1 CP_2
Tale affermazione, secondo il tribunale, era fondamentale perché “indicava che il de cuius, oltre alle donazioni in denaro per l'acquisto in vita delle quote sociali intestate al CP_1
e dei legati indicati in testamento, era titolare di altri beni che non sono specificati in citazione, per i quali si era aperta la successione c.d. legittima” (v. pag. 14 sentenza gravata). Osservava, poi, essere preliminare l'esatta interpretazione del testamento e le relative disposizioni universali e particolari.
Al riguardo riteneva che:
- l'indicazione degli eredi universali doveva intendersi riferita alla quota disponibile ed indisponibile proprio in ragione della indicazione di eredi “universali” dei due nipoti;
- la mancata indicazione del padre del de cuius non poteva significare esclusione dall'eredità ma riconoscimento implicito in suo capo della quota indisponibile prevista ex lege proprio per la presenza di ulteriori beni del de cuius non citati e non richiamati espressamente nella scheda testamentaria;
- la lettura globale del testamento rilevava la volontà del testatore di lasciare il proprio intero patrimonio ai soggetti ivi indicati, ma secondo proporzioni non eguali, ossia lasciando agli eredi universali, in quota, la legittima e la disponibile, mentre al genitore la sola quota di legittima.
Il Tribunale, pertanto, reputava non assolta la prova che il de cuius avesse disposto di tutto il suo patrimonio in vita mediante donazioni e/o dopo la morte in forza dei legati.
Rilevava, a conforto di tale assunto, come fosse incontestato che il de cuius era titolare di un conto corrente presso su cui, alla data del decesso, vi erano Controparte_10
depositati titoli, per un controvalore di euro 520.754,90, già al netto del saldo negativo di conto corrente per euro 101.716,47, circostanza oggetto di prova documentale del convenuto e, comunque, non contestata;
incontestata era anche la presenza di beni mobili
(opere d'arte, orologi, gioielli) appartenenti al de cuius, custoditi nella cassaforte e nella casa materna sita in Giugliano in Campania alla via G. Gigante n. 1; nulla, poi, era stato contro dedotto dall'attore circa l'eccezione proposta dalla difesa del in relazione CP_1 all'acquisizione di beni ed utilità in capo al de cuius dall'eredità materna sig.ra
[...]
deceduta il 27.4.2017, prima del figlio morto il 17.7.2017. Per_5
Osservava, ancora, il tribunale che l'attore aveva anche compiuto atti spendendo la qualità di erede del de cuius e segnatamente: presentato la dichiarazione di successione come erede legittimo, in riferimento alle quote societarie della e CP_3 Controparte_5 [...
operato scissioni societarie come amministratore unico e legale rappresentante p.t. in relazione alla e alla CP_3 CP_3 Controparte_5
In ragione della circostanza che l'attore non risultava essere stato del tutto pretermesso, essendovi altri beni “eventualmente devolvibili per successione legittima” (cfr pag. 17 sentenza gravata), il collegio di prime cure riteneva necessaria la previa accettazione con beneficio di inventario, mancando la quale dichiarava inammissibile la domanda attorea di accertamento di lesione di legittima, con assorbimento delle ulteriori e conseguenti richieste.
1.1.10. Quanto alla domanda riconvenzionale del convenuto di Controparte_1 accertamento ex art. 463 c.c. dell'indegnità a succedere all'eredità di Controparte_8
di , in proprio e quale erede di senior, di e Parte_1 Persona_1 Parte_3 di sull'assunto che gli stessi, con le iniziative sostanziali e processuali Controparte_7
intraprese, avrebbero “mortificato” la volontà testamentaria del de cuius, con svilimento dei diritti successori di esso D' , il tribunale adito la respingeva ritenendo che CP_1
non si fosse in presenza di alcuna delle ipotesi tassative previste dalla norma invocata, quale la soppressione o celamento della scheda testamentaria ed inoltre le condotte tenute dai sigg.ri nei confronti del legatario non incidevano nei rapporti con il testamento, Per_1
che era stato pubblicato nella sua reale consistenza.
1.1.11. Veniva, poi, ritenuta tardiva dal Collegio di prime cure, in quanto domanda nuova, quella formulata dal solo nella memoria primo termine ex art. 183 cpc volta a CP_1
sentire ordinare ai convenuti e di provvedere Parte_3 Controparte_7 all'adempimento degli obblighi di legato nascenti dal testamento, mettendo l'istante nella immediata disponibilità delle somme giacenti sui conti correnti accesi presso la BNL, la
Banca Generali e il Banco di Napoli.
1.1.12 Circa la domanda riconvenzionale spiegata da di accertamento della CP_2
convivenza di fatto con il de cuius con conseguente riconoscimento della sua detenzione qualificata dell'immobile in Giugliano in Campania alla via Staffetta n. 70, facente parte del compendio ereditario, il tribunale la reputava inammissibile ex art. 36 cpc osservando che la questione del possesso dell'immobile facente parte dell'eredità non era connessa in alcun modo con il titolo dedotto dall'attore in giudizio, essendosi quest'ultimo limitato a chiedere la riduzione dei legati, mentre il diritto vantato dalla si fondava sulla convivenza CP_2
more uxorio con il defunto, del tutto scisso dalla domanda principale, e che sulla detenzione comunque si era già espresso il medesimo tribunale con sentenza del 20.9.2021 ( prodotto il
28.7.2023).
1.1.13. Regolava, poi, le spese processuali compensando integralmente quelle del giudizio principale, in ragione della reciproca soccombenza nonché per gravi ed eccezionali motivi spiegati in motivazione, mentre per le spese afferenti i procedimenti incidentali applicava il criterio della soccombenza, ponendole a carico di parte ricorrente, con compensazione, tuttavia, del 50% in considerazione della posizione delle parti, della natura interpretativa della controversia e della complessità delle vicende di causa.
1.2. Giudizio conclusosi con la sentenza del tribunale di Napoli Nord n. 2525/2024 pubblicata il 21.5.2024.
1.2.1. Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato il 6.3.2019 l'avv. , quale Parte_1
procuratore generale dei figli e , introduceva il giudizio di Parte_3 Persona_1
merito a seguito della conferma del sequestro liberatorio, in sede di reclamo, delle somme depositate sul conto corrente acceso presso la NT SA PA in SAgiorgio a Cremano intestato al de cuius , oggetto del legato in favore di Controparte_8 CP_1
in forza del testamento olografo del 24.2.20216 pubblicato il 2.8.2017,
[...] convenendo innanzi al tribunale di Napoli Nord l'istituto , Controparte_11 CP_1
nonché esso avv. quale erede di ( classe 1931)
[...] Parte_1 Persona_1 chiedendo condannarsi l'istituto di credito convenuto al pagamento in favore degli eredi testamentari delle somme esistenti sul prefato conto corrente, oltre accessori di legge, sul presupposto che ai sensi dell'art. 649 comma 3 c.c., alla prestazione del legato di specie erano tenuti essi eredi testamentari, ai quali il legatario doveva domandare il possesso della cosa legata.
1.2.2. Si costituiva l'NT che chiedeva il rigetto della domanda, vinte le CP_11
spese. 1.2.3. Resisteva al ricorso anche instando per il rigetto della domanda e Controparte_1
chiedendo ordinarsi all'istituto di credito convenuto il pagamento in suo favore della somma oggetto di legato, vinte le spese con distrazione.
1.2.4. Restava, invece, contumace, l'avv. nella qualità di erede di Parte_1 Per_1
.
[...]
1.2.5. In sede di precisazione delle conclusioni si costituivano, con comparsa di intervento volontario, l'avv. in proprio, nonché le società “ , “ Parte_1 CP_12 [...]
“ e al “ , che, sulla Controparte_13 Controparte_5 Controparte_14
premessa di essere creditori di , chiedevano, nella denegata ipotesi di Controparte_1 accoglimento delle istanze formulate da quest'ultimo, di trattenere gli importi vantati a titolo di credito dalla somma che la banca avrebbe dovuto corrispondere al convenuto quale saldo del conto corrente oggetto di legato.
1.2.6. Senza svolgimento di istruttoria, con sentenza n. 2525/2024 pubblicata il 21.5.2024 il tribunale adito così provvedeva:
“-rigetta la domanda;
- dichiara la sopravvenuta inefficacia del disposto sequestro liberatorio;
- condanna , e l'avv. , nella spiegata Parte_3 Persona_1 Parte_1
qualità, al pagamento, in solido tra loro, in favore della società “ , Controparte_11
in persona del l.r.p.t., delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro
8.433,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- condanna , e l'avv. , nella spiegata Parte_3 Persona_1 Parte_1
qualità, al pagamento, in solido tra loro, in favore di , delle spese di lite Controparte_1
del presente giudizio che si liquidano in euro 8.433,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Antonio De
Bartolomeis, dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ.;
- compensa le spese nei rapporti tra le restanti parti”. 1.2.7. La sentenza è stata poi corretta, su istanza di , con ordinanza del Controparte_1
primo giudice pubblicata il 18.11.202 con la quale si è disposto che “a correzione della sentenza, depositata in data 8.5.2024, ove è scritto “rigetta la domanda” si legga e si intenda “rigetta la domanda e per l'effetto ordina all'istituto di credito “NT SA PA” di procedere al pagamento in favore di , quale legatario, delle somme Controparte_1
giacenti sul conto corrente oggetto di legato”.
1.2.8. A fondamento della pronuncia, il primo giudice, premessa la incontestata natura di legato della disposizione testamentaria oggetto di causa in favore di , lo Controparte_1
qualificava quale legato di specie/legato di credito avente ad oggetto una cosa determinata avendo il de cuius manifestato la volontà di attribuire al legatario non un ammontare numerario qualunque bensì il diritto ad esigere il capitale e i frutti civili del deposito che, all'apertura della successione, fossero stati presenti sul conto corrente.. Trattandosi di bene oggetto di legato depositato presso un terzo (istituto di credito), debitore del de cuius, secondo il tribunale la fattispecie era regolata dal disposto dell'art. 658 c.c e non dall'art. 649 comma 3 c.c. come opinato dai ricorrenti, per cui il legatario non doveva domandare all'onerato il possesso della cosa ma aveva diritto di esigere direttamente dal terzo il pagamento del credito, stante il subentro del legatario al testatore nel rapporto obbligatorio, per effetto della disposizione testamentaria.
A conforto di tale soluzione, il primo giudice dava atto che analoga vicenda era stata già decisa nei medesimi termini dal tribunale di Napoli Nord con sentenza pubblicata il
22.12.2020, confermata in appello con sentenza della Corte d'Appello di Napoli pubblicata il 24.11.2023.
1.2.9. Quanto alle istanze proposte dai terzi intervenuti, le reputava inammissibili non presentando alcun collegamento o connessione con i diritti relativi all'oggetto o dipendenti dal titolo dedotto nel giudizio in esame, istanze che andavano al più proposte, ricorrendone i presupposti, in fase di esecuzione.
1.2.10. Dichiarava, infine, la sopravvenuta inefficacia del sequestro liberatorio disposto, essendo stata risolta la controversia relativa alla spettanza delle somme di causa.
2. Secondo grado
2.1. Appelli avverso la sentenza del tribunale di Napoli Nord n. 4425/2023 pubblicata il
6.11.2023 ( RGN 5564/2023+5570/2023+5589/2023).
Contro tale decisione hanno spiegato separate impugnazioni:
n.q. di erede di (appello iscritto al RGN Parte_1 Persona_6
5564/2024), deducendo a sostegno due motivi e chiedendo, in parziale riforma della pronuncia impugnata, previa ammissione dei mezzi istruttori già richiesti in primo grado con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 depositata il 10.6.2020 e successivamente reiterati
( come analiticamente indicato in atto d'appello): “a) Accertare e dichiarare aperta la successione testamentaria di nato a [...] il Persona_3
30.12.1964 e deceduto il 17.7.2017; b) Accertare e dichiarare, previa declaratoria di ammissibilità e fondatezza della domanda, il defunto erede pretermesso e Persona_1 per l'effetto accertare e dichiarare che il defunto è stato leso nella sua quota Persona_1
di legittima spettante sul patrimonio ereditario del de cuius;
c) accertare e dichiarare, di conseguenza la invalidità delle disposizioni testamentarie (legati, donazione indirette, lasciti ereditari) nella misura in cui non viene riservato l'un terzo del patrimonio relitto in favore dell'istante; c) ridurre di conseguenza i legati, eventualmente in concorso con le operate donazioni indirette in favore del legatario e, in subordine, con le restanti Controparte_1
disposizioni testamentarie, fino alla concorrenza del valore spettante all'istante erede legittimo del patrimonio relitto;
d) emettere ogni altro provvedimento necessario e conseguenziale in ragione della domanda giudiziale formulata;
e) condannare i convenuti, in solido tra loro ovvero in ragione delle proprie posizioni sostanziali, al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, oltre il rimborso delle spese generali ed oneri di legge”.
nella qualità di procuratore speciale di e ( Parte_2 Parte_3 Persona_1
classe 1996) ( appello iscritto al RGN 5570/2023), deducendo a sostegno cinque motivi e chiedendo, in parziale riforma della stessa, in via cautelare la sospensione della sua provvisoria esecutività e nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare i sig.ri e , unici eredi universali del defunto Parte_3 Persona_1
, in forza del testamento olografo del 26.02.2016, pubblicato il Persona_3
03.08.2017; - Per l'effetto accertare e dichiarare sig.ri e Persona_1 Parte_3 eredi di tutti i beni compresi nella situazione patrimoniale ivi compresi il conto corrente presso intestato al Sig. , su cui, alla data Controparte_10 Persona_3
di decesso del medesimo correntista, vi erano depositati titoli, in particolare fondi comuni di investimento e polizze index, per un controvalore complessivo di € 520.754,90, già al netto del saldo negativo di conto corrente per € 101.716,47, la presenza “di beni mobili (opere d'arte, orologi e gioielli) di cui il de cuis era proprietario in vita e Persona_3 che custodiva “gelosamente” nella cassaforte e nella casa materna, l'acquisizione di beni e utilità in capo al de cuis scaturenti dall'eredità materna sig.ra deceduta il 27- Persona_5
4-2017 prima del figlio morto il 17-7-2017 e le quote delle società dei conti corrente, dei titoli finanziari, dei beni mobili e degli immobili non indicati in testamento, l'immobile in
Giugliano in Campania alla via Staffetta 70 acquistato con atto del 12.1.2017, con eccezione dei soli diritti specificamente attribuiti al successore a titolo particolare. -Condannare i convenuti, in solido tra di loro ovvero in ragione delle proprie posizioni sostanziali, al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali, iva e cpa”.
- in proprio (appello iscritto al RGN 5589/2023) chiedendo, sulla base di Parte_1 due motivi: “In via principale:- Accertare e dichiarare la nullità del giudizio iscritto innanzi al Tribunale di Napoli Nord al numero di r.g. 9227/2018 per inesistenza della notifica al terzo chiamato in causa, con tutte le conseguenze di legge. In via subordinata: - Accertare e dichiarare la nullità della presunta notifica effettuata in data 26.11.2018 al domicilio professionale della parte e non invece in proprio a mezzo dell'ufficiale giudiziario, e conseguentemente - Dichiarare la nullità dell'intero procedimento con tutte le conseguenze di legge.”
2.2. Nei giudizi predetti, di cui è stata disposta la riunione ai sensi dell'art.335 cpc perché aventi ad oggetto l'impugnazione della medesima sentenza, si sono costituiti, separatamente, e instando, il primo eccependo CP_15 CP_2
l'inammissibilità delle impugnazioni ed entrambi, nel merito, instando per il loro rigetto, con vittoria di spese.
2.3. Disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado ed assegnati i termini ex art. 352 cpc, all'udienza del 2.4.2025, celebrata in presenza, il Giudice istruttore ha riservato la causa in decisione davanti al Collegio anche in relazione alla richiesta, avanzata dagli appellanti, di riunione dei predetti appelli a quelli chiamati alla medesima udienza iscritti ai nn. 3092/2024 e 3093/2024 RG (già riuniti) di seguito illustrati.
3. Appelli avverso la sentenza del tribunale di Napoli Nord 2525/2024 pubblicata il
21.5.2024 ( RGN 3092/2024+3093/2024)
3.1. La sentenza n. 2525/2024 del tribunale di Napoli Nord è stata appellata da:
- e ( appello iscritto al RGN 3092/2024) che , sulla base Parte_3 Controparte_7
di tre motivi, hanno chiesto: 1) In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata soccorrendo i gravi motivi di cui all'art. 351 c.p.c. o, in via subordinata, previo deposito di idonea cauzione. 2) Disporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c. la sospensione del presente giudizio per la pregiudizialità della decisione del giudizio di riduzione delle disposizioni lesive della legittima pendente innanzi la Corte di Appello di
Napoli r.g. 5564/2023 fissato per la prossima udienza del 2.4.2025. 3) Accogliere integralmente l'appello proposto avverso la sentenza n. 2525/2024 emessa dal Tribunale di
Napoli Nord nel procedimento avente R.G. n. 2934/2019 e 4032/2029 pubblicata in data
21.05.2024e notificata a mezzo pec il 21 maggio 2024 ai sensi e per gli effetti dell'art. 325 e
326 c.p.c. e in accoglimento delle censure esposte, riformarla in toto e per l'effetto:
a) Accertare e Dichiarare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. omessa motivazione in relazione ai presupposti del sequestro liberatorio come specificato nel motivo sub 2) che sia abbia qui per ripetuto e trascritto;
b) Accertare e dichiarare illegittima ed ingiusta la decisione impugnata per il motivo sub 3) che si abbia qui per ripetuto e trascritto e per l'effetto in accoglimento del motivo sub 4), che qui si abbia per ripetuto e trascritto, così provvedere: 1) Accertare e dichiarare il diritto degli eredi testamentari alla riscossione delle somme esistenti al momento alla morte del defunto Per_1 Per_3
sul conto corrente [...]I00000006434 aperto presso NT SA PA
[...]
in SA Giorgio a Cremano intestato a deceduto il 17.7.2027; 2) Persona_3
Condannare l'istituto di credito NT SA PA al pagamento in favore degli eredi testamentari delle somme esistenti sul conto corrente tratto sull'istituto di credito
[...]I00000006434 aperto presso NT SA PA in SA Giorgio a Cremano intestato a deceduto il 17.7.2027 oltre interessi ex art. 1284 c.c., Persona_3 come modificato dalla L. 162/14, a decorrere dalla richiesta a mezzo pec o, in via subordinata, dalla domanda giudiziale e fino all'effettivo soddisfo. c) Condannare gli appellati in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione ex art. 93 c.p.c. per anticipo fatto”.
nella qualità di erede di (appello iscritto al RGN Parte_1 Persona_1
3093/2024), con cui, sulla base di tre motivi, ha chiesto, in totale riforma della decisione,
l'accoglimento delle medesime conclusioni formulate da e Parte_3 Controparte_7
[.
come sopra riportate.
3.2. Si sono costituiti in entrambi i procedimenti gli appellati e CP_15 [...]
contestando estensivamente la fondatezza delle impugnazioni di cui hanno CP_11
chiesto pronunciarsi l'inammissibilità, e nel merito, il rigetto.
3.3. Le società appellate e Controparte_5 CP_3 Controparte_14
in proprio, che hanno ricevuto regolare notifica degli appelli, non si sono Parte_1
costituiti, restando contumaci.
3.4. Acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado e disposta la riunione ex art. 335 cpc dei predetti appelli perché riguardi la medesima sentenza, all'udienza in presenza del 2 aprile 2025 la causa è stata riservata dal Giudice Istruttore in decisione davanti al
Collegio, anche in relazione alla richiesta di riunione al procedimento RGN 5564/2023 avanzata dagli appellanti, senza concessione dei termini ex art. 352 cpc per espressa rinuncia di tutte le parti costituite.
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulle questioni passate in giudicato.
In via preliminare, per delimitare il thema decidendum sottoposto al vaglio di questa Corte di merito, giova dare atto che sono passate in giudicato, per mancanza di impugnazione, le statuizioni, contenute nella sentenza n. 4425/2023, di rigetto della domanda riconvenzionale proposta da per l'accertamento dell'indegnità a succedere a Controparte_1 [...]
, in proprio e quale erede di , di Controparte_16 Persona_1 [...]
e di quella di declaratoria di inammissibilità della domanda Pt_3 Controparte_7
riconvenzionale proposta da e di indegnità avanzata nei Parte_3 Controparte_7 confronti di quella di declaratoria di inammissibilità della domanda Controparte_1
riconvenzionale formulata da di accertamento della convivenza di fatto con CP_2
il de cuius e di riconoscimento della sua posizione di detentrice Controparte_8
qualificata rispetto all'immobile sito in Giugliano in Campania alla via Staffetta n. 70.
Del pari, non più controvertibile, in quanto coperta da giudicato per mancata impugnazione, la declaratoria di inammissibilità delle istanze proposte dai terzi interventori nel giudizio conclusosi con la sentenza 2525/2024 del tribunale di Napoli Nord.
Sulla riunione degli appelli.
Sempre in via preliminare, ritiene il Collegio accoglibile l'istanza di riunione degli appelli formulata dagli appellanti . Per_1
Si osserva, al riguardo, che, pur essendosi in presenza di impugnazioni - quella iscritta al
RGN 5564/2023 (cui sono già riuniti i nn. 5570/2023 e 5589/2023 RG) e quella iscritta al
RGN 3092/2024 (cui è riunito il N. 3093/2024 RG)- aventi ad oggetto sentenze diverse, ragioni di connessione parzialmente soggettiva nonché di economia processuale ed opportunità militano per la contemporanea e congiunta trattazione delle stesse ai sensi dell'art. 274 cpc, considerando che l'eventuale accoglimento, in esito al primo gravame, dell'azione di riduzione proposta dall'avv. , n.q. di erede di Parte_1 Persona_6
potrebbe incidere sull'entità dei legati, tra cui quello avente ad oggetto le somme
[...] giacenti sul conto corrente acceso presso l'NT SA PA (oggetto del gravame RGN
3092/2024+3093/2024) con i conseguenti obblighi restitutori in capo al legatario.
Nell'ottica di definire in modo complessivo la vicenda successoria tra le parti, nei limiti di quanto qui devoluto, e scongiurare il proliferare di contenziosi riguardanti i rapporti di dare/avere tra le stesse per l'ipotesi di riforma della decisione riguardante la domanda di riduzione, appare, pertanto, opportuno disporre, ai sensi dell'art. 274 cpc, in via preliminare, la riunione al giudizio RGN 5564/2023 (+5570/2023+5589/2023) di quello iscritto al RGN 3092/2024 (+3093/2024).
Sugli appelli avverso la sentenza del tribunale di Napoli Nord n. 4425 pubblicata il
6.11.2024 e sull'azione di riduzione. Nel merito, in via prioritaria, vanno esaminati gli appellati in cui si controverte della domanda di riduzione.
Appello RGN 5589/2023 proposto da in proprio. Parte_1
Ragioni di ordine logico impongono la previa disamina dell'appello proposto da Pt_1
in proprio, con il quale si lamenta “Violazione e falsa applicazione dell'art. 101
[...]
cpc” per mancata notifica dell'atto di chiamata in causa ex art. 106 cpc. e, in via subordinata
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 137 e 160 cpc” per essere la notifica, qualora effettuata, affetta da nullità in quanto indirizzata ad un soggetto diverso rispetto a quello nei cui confronti andava eseguita, con nullità, in entrambe le ipotesi, del giudizio, in quanto, in ipotesi di accoglimento del gravame dovrebbe disporsi la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 cpc in relazione alla domanda riconvenzionale avanzata da CP_1 per la quale l'avv. in proprio riveste la posizione di litisconsorte
[...] Parte_1
necessario.
Deduce nello specifico l'appellante, con il primo mezzo, che all'udienza del 21.11.2018 il primo giudice aveva rinviato la causa all'udienza del 17.4.2019 al fine di consentire la chiamata in causa del terzo, vale a dire di esso avv. in proprio, ai sensi Parte_1 dell'art. 106 cpc, ma che la notifica non era mai avvenuta, vertendosi, pertanto, nell'ipotesi di notifica inesistente;
eccezione che era stata sollevata dai procuratori costituiti delle altre parti all'udienza del 17.4.2029 ma che il giudice di prime cure, sciogliendo la riserva assunta in tale data, aveva disatteso dichiarando la contumacia di esso avv. Parte_1
in proprio.
Tale circostanza avrebbe determinato, a dire dell'appellante, la violazione del contraddittorio e la lesione del suo diritto di difesa, entrambi vizi perpetrati nella gravata sentenza ove si asseriva che la notifica era avvenuta il 26.11.2018.
Tanto determinerebbe la nullità della sentenza e dell'intero giudizio.
In subordine, con la seconda ragione, l'impugnante assume che la notifica della sua chiamata in causa, quand'anche effettuata, sarebbe affetta da nullità in quanto eseguita a mezzo pec al suo indirizzo di posta elettronica professionale mentre, invece, avrebbe dovuto essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario e secondo la disciplina dettata dall'art. 137 cpc (ante riforma Cartabia).
Le ragioni sono entrambe infondate.
L'esistenza della notifica ad in proprio della chiamata in causa ad istanza di Parte_1
è documentata dalla produzione, nel fascicolo di quest'ultimo, della Controparte_1
ricevuta di accettazione e di consegna dell'invio a mezzo pec avvenuto in data 26.11.2018, regolarmente recapitato all'indirizzo di posta elettronica che l'avv. non ha disconosciuto essere a Email_1 Per_1
lui riferibile, eccependo, per quanto di seguito si dirà, che si tratti di solo recapito professionale e non anche indirizzo di posta privata.
Una volta accertato che la notifica risulta eseguita, l'altra questione, posta dal secondo mezzo, è la sua validità, negata dall'impugnante sull'assunto, appunto, che l'indirizzo pec di destinazione afferisce all'attività professionale di esso e non è indirizzo Parte_1
privato, sicchè, a suo dire, la notifica sarebbe nulla perché nel 2018 ancora non era entrato in vigore l'INAD- Indice Nazionale Anagrafe Digitale- e la stessa sarebbe dovuta avvenire a mezzo Ufficiale Giudiziario ai sensi dell'art. 137 cpc.
Anche tale doglianza va disattesa.
Sulla questione che qui occupa è di recente intervenuta la Corte regolatrice affermando il principio secondo cui “In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-
PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto”.( cfr Cass. Ordinanza n.
12134 del 06/05/2024).
In adesione a tale arresto, non sconfessato, allo stato, da pronunce di segno contrario, va confermata la validità e regolarità della notifica in esame, tale ritenuta dal primo giudice, e la correttezza della declaratoria di contumacia di , in proprio, contenuta nella Parte_1
gravata sentenza del tribunale. Ne consegue che alcuna violazione del contraddittorio e/o del diritto di difesa si è consumata nel giudizio definito con detta sentenza, vertendosi in ipotesi di contumacia volontaria del terzo chiamato che ha scelto di non costituirsi pur avendo ricevuto la notifica della chiamata in causa.
Ne consegue l'infondatezza dell'appello proposto da , in proprio, iscritto al Parte_1
RGN 5589/2023, che va integralmente rigettato, sul punto potendosi definire il relativo procedimento in assenza di altre questioni sulle quali questo Collegio è chiamato a pronunciarsi.
Quanto alle spese, poiché risulta coperta da giudicato, per mancanza di impugnazione, la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale di che ha Controparte_1
occasionato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di in proprio, Parte_1
della cui notifica si è qui discusso, vi è soccombenza reciproca tra le parti, per cui esse vanno integralmente compensate.
Appello RGN 5564/2024 proposto da n.q. di erede di ( Parte_1 Persona_1
classe 1931).
Le questioni principali sulle quali questa Corte è chiamata a dirimere la forte conflittualità tra le parti sono quelle oggetto dell'impugnazione proposta da , quale erede Parte_1
di in quanto tese a rimettere in discussione la decisione di rigetto Persona_6
della domanda di riduzione dei legati e delle altre disposizioni testamentarie nonché delle donazioni indirette, originariamente avanzata dall'attore meglio Persona_6
illustrata nella parte in fatto della presente pronuncia.
Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Va, preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata Con dall'appellato per violazione dell'art. 342 cpc. sull'assunto che le CP_1
contestazioni sollevate dall'appellante contrasterebbero palesemente con le difese svolte dalla medesima parte processuale e con le omissioni ed i comportamenti della stessa parte adottati nel corso del giudizio di primo grado.
L'eccezione va disattesa. Invero, il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. D.L.vo
10 ottobre 2022 n. 149, applicabile ratione temporis, richiede, ai fini della specificità dell'appello, che lo stesso sia motivato e che per ciascun motivo siano indicate, a pena di inammissibilità, il capo della decisione impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice e le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Il gravame in esame risulta rispettoso di tali requisiti avendo l'appellante puntualmente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali ritiene di non condividere l'assunto del primo giudice;
d'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, gli appellati hanno avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalla loro comparsa di costituzione nella quale affrontano criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte.
La verifica della coerenza delle difese svolte in appello rispetto a quelle sviluppate in primo grado e al comportamento processuale ivi tenuto costituiscono profili che rilevano non ai fini della ammissibilità dell'impugnazione, come opinato dall'eccipiente, ma della fondatezza delle ragioni del gravame e come tali vanno esaminate nel merito.
Nel merito.
Con il primo e il secondo mezzo, strettamente connessi, che denunciano “Violazione e falsa applicazione dell'art. 564 c.c.. Illegittima esclusione della qualità di erede pretermesso. Violazione e falsa applicazione dell'art. 587 c.c. Errore ed inesatta interpretazione della scheda testamentaria. Istituzione di erede universale nella persona dei germani e ” nonché “Impossibilità del concorso, nel caso di Pt_3 Persona_1
specie, della successione legittima con la successione testamentaria;
violazione degli artt.457 e 588 c.c. Erronea interpretazione dell'atto introduttivo. Erronea declaratoria di esclusione della lesione di legittima e fondamento dell'azione di riduzione”, si assume, in sintesi, che erroneamente il collegio di prime cure ha ritenuto che (senior) Persona_1
non fosse da considerarsi erede totalmente pretermesso dall'eredità di CP_8
e tanto sulla base di una erronea interpretazione della scheda testamentaria e di una
[...]
fallace lettura dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che aveva indotto il tribunale a sostenere l'esistenza di beni non specificati nel testamento né in citazione per i quali si era aperta la successione legittima, alla quale era chiamato ( Persona_1
senior).
I motivi sono fondati per le ragioni di seguito esposte.
La questione nasce per effetto della non condivisibile interpretazione che la sentenza del tribunale ha dato sia del libello introduttivo che della scheda testamentaria.
Con la sentenza qui impugnata viene riferito che l'allora attore, (senior), Persona_1
avrebbe allegato che con il testamento olografo del 26.2.2016 ( pubblicato il 3.8.2017) il de cuius aveva disposto della “quasi totalità delle sue sostanze” così Controparte_8
lasciando intendere che vi fosse un patrimonio residuo, non contemplato nell'atto di ultima volontà, sul quale si era aperta la successione c.d. legittima alla quale era chiamato a concorrere l'attore quale erede legittimo del figlio, deceduto celibe e senza prole.
Allo stesso modo, leggendo la scheda testamentaria, il tribunale si è convinto che le disposizioni testamentarie dovessero interpretarsi nel senso che laddove il testatore aveva istituito suoi eredi “universali” i nipoti e avesse Parte_3 Controparte_7
inteso “riferirsi espressamente alla quota disponibile oltre a quelle indisponibile” ( cfr. pag.
14 sentenza gravata) e che la mancata indicazione del padre del de cuius non significasse
“esclusione dall'eredità ma riconoscimento implicito in suo capo della quota disponibile prevista ex lege proprio per la presenza di ulteriori beni del de cuius non citati e richiamati espressamente nella scheda testamentaria” (cfr pag. 14 sentenza gravata).
Ebbene, l'impostazione ermeneutica del tribunale non è affatto condivisibile e appare in netto contrasto sia con il contenuto del libello introduttivo che con quello della scheda testamentaria.
In particolare, quanto alle allegazioni contenute nell'atto di citazione del primo grado di laddove si legge che con il testamento il de cuius aveva disposto Persona_6
della “quasi totalità delle sue sostanze” in favore di , è espressione che Controparte_1 va interpretata alla luce del contesto complessivo dell'atto, da cui si ricava che l'attore avesse inteso sostenere che, ferma l'istituzione di eredi universali dei nipoti, il de cuius con i legati aveva beneficiato di quasi tutto il suo patrimonio e tanto in Controparte_1 funzione della richiesta, contenuta nelle conclusioni dell'atto di citazione, di procedere alla riduzione in primo luogo di detti legati e solo in via succedanea delle altre disposizioni testamentarie ( vale a dire quelle in favore dei nipoti eredi universali).
Non risulta affatto che l'attore intendesse sostenere l'esistenza di un patrimonio ereditario residuo non oggetto del testamento, come erroneamente opinato dal tribunale che si è limitato ad una parziale lettura del libello introduttivo.
Per convincersi di ciò è utile riportare il contenuto dell'atto di citazione per la parte che qui interessa:
“PREMESSO:
1) Che l'istante è genitore superstite del sig. , nato a [...]
Mugnano di Napoli il 30/12/1964 e deceduto prematuramente in Giugliano in Campania
(Na) il 17/07/2017; quindi erede diretto in linea, in concorso con l'altro figlio, Pt_1
, ex art. 571 c.c. siccome il de cuius non ha lasciato discendenti e/o coniuge;
“Che il
[...]
predetto figlio defunto, con atto testamentario olografo datato 24 febbraio 2016 e pubblicato per atto del Notaio dott.ssa di Giugliano in data 02 agosto Persona_4
2017, disponeva delle proprie sostanze nel modo che segue:
2.1) Istituiva come propri eredi universali, in via principale di nipoti – figli del fratello
e in caso di loro rifiuto, erede universale era Parte_4 Per_1
indicato il fratello e, ove anche questi avesse rifiutato, erede universale era stato Pt_1 designato il sig. . In ultima istanza, vi era la designazione della sig.ra Controparte_1
; CP_2
2.2) Conseguentemente all'indicazione dei soggetti individuati, progressivamente, quali erede “universale”, il de cuius disponeva della quasi totalità delle sue sostanze in favore del D'DR ovvero in subordine in favore della di lui madre sig.ra CP_1 [...]
, sotto forma di legato nel seguente modo ...” ( segue l'elencazione dei beni legati CP_2
mediante trascrizione del contenuto del testamento, come riportati anche alle pagg. 3 e 4 della gravata decisione).
Si legge, ancora, al punto 4) dell'atto di citazione “Che il patrimonio ereditario risulta costituito unicamente dai beni indicati nell'atto testamentario, per la maggior parte legato al e per la parte rimanente in lascito agli (ovvero, allo) eredi istituiti Controparte_1 che va eventualmente idealmente ricongiunto con le donazioni operate in favore di
per l'importo totale di € 258.670,00, ai sensi dell'art. 555 c.c. laddove Controparte_1 si configuri l'eccedenza di cui alla detta disposizione”.
Particolarmente convincente, nel senso qui sostenuto, è il punto 7) del libello introduttivo ove è dedotto che “pertanto, l'istante è stato totalmente escluso dalla successione, non avendo il de cuius riservato alcun bene o parte di esso all'erede legittimo in linea retta, violando pertanto il disposto dell'art. 538 comma 1 c.c. a tenore del quale “Se chi muore non lascia figli, ma ascendenti a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto è disposto dall'articolo 544”( la sottolineatura non è nel testo originario).
Tali essendo le chiare allegazioni attoree, risulta del tutto incoerente il significato che il tribunale ha voluto attribuire all'espressione “quasi totalità delle sostanze” riportata al punto n.
2.2 dell'atto di citazione, per desumerne che dalla stessa prospettazione attorea potesse ricavarsi argomento a sostegno dell'esistenza di altri beni ereditari di cui il de cuius non aveva disposto per testamento ed escludere che vi fosse pretermissione del legittimario
. Persona_1
Del pari, non è conforme al contenuto del testamento di causa la ricostruzione della volontà testamentaria riferita nella gravata sentenza.
Invero, nell'atto mortis causa il testatore ha espressamente nominato “eredi universali, in parti uguali tra loro” i nipoti e e disposto di alcuni Parte_3 Persona_1
determinati beni del suo patrimonio (immobili, somme di danaro giacenti su conti correnti bancari, quote societarie) a titolo di legati in favore di , figlio della sua Controparte_1
convivente (riportati nelle pagg. 3 e 4 della gravata decisione). CP_2
La designazione di eredi universali dei nipoti, senza indicazione di beni determinati o di un complesso di beni loro attribuito, non lascia dubbio che la disposizione sia a titolo universale, rendendo ultroneo il ragionamento del tribunale laddove richiama l'art. 588 c.c. per distinguere tra erede e legatario.
Infatti, non essendo stato posta in discussione la qualità di legatario di , Controparte_1
sebbene beneficiario di cospicue attribuzioni del patrimonio ereditario (rispetto alle quali avrebbe potuto sorgere l'interrogativo se istituzioni ex re certa o legati), in riferimento ai nipoti risulta chiara la volontà del testatore di designarli eredi universali tout court, ricorrendo, quindi l'ipotesi contemplata dal comma 1 della suddetta disposizione.
Ciò posto, è errato il ragionamento del collegio di prime cure nell'affermare che per tutti i beni non indicati e non richiamati nel testamento implicitamente il de cuius avesse inteso riconoscere in capo al padre (senior) la quota indisponibile spettantegli ex Persona_1
lege. Si tratterebbe, come si legge nella gravata sentenza, del conto corrente intestato al de cuius presso la su cui alla data del decesso del correntista vi erano Controparte_10
titoli per un controvalore di euro 520.754,90 ( già al netto del saldo negativo di conto corrente per euro 101.716,47); di beni mobili (opere d'arte, orologi, gioielli) del de cuius custoditi nella cassaforte e nella casa materna in Giugliano in Campania alla via G. Gigante
n. 1; i beni rinvenienti dall'eredità materna sig.ra , deceduta il 27.4.2017 ( Persona_5
prima del figlio scomparso il 17.7.2017). Controparte_8
Diversamente da quanto opinato dal tribunale, infatti, i predetti beni, non menzionati nel testamento, rappresentano proprio il patrimonio spettante ai nipoti del de cuius
[...]
che, in quanto istituiti suoi eredi universali, gli subentrano nella titolarità di Controparte_8
tutti i beni presenti alla data dell'apertura della successione, anche di quelli acquisiti dal testatore dopo la redazione del testamento e fino al decesso.
In presenza della istituzione di eredi universali è, allora, fallace l'affermazione secondo cui la successione testamentaria concorrerebbe con quella legittima e che Persona_1
senior, per tale ragione, non sarebbe da considerarsi totalmente pretermesso perché vanterebbe diritti successori ex lege sui beni non menzionati nella scheda testamentaria.
La coesistenza tra successione legittima con quella testamentaria opera nelle diverse ipotesi, esaminate dalla Suprema Corte, in cui il "de cuius" non abbia disposto con il testamento della totalità del suo patrimonio ed in particolare, nel caso di testamento che, senza recare istituzione di erede, contenga soltanto attribuzione di legati (Cass. Sentenza n. 15239 del
20/06/2017) ovvero nel caso di istituzione di erede ex re certa che non esaurisce l'asse ereditario, residuando nel relictum beni ignorati (incolpevolmente o volontariamente) dal testatore o sopravvenuti (Cass. 17868/2019; Cass. 9487/2021) , o ancora, nel caso di testamento che contenga soltanto attribuzioni a titolo di legato idonee ad esaurire l'asse relitto essendo in tale ultima ipotesi la successione legittima, anche quando priva di un positivo contenuto patrimoniale, destinata ad operare sia al fine di individuare la responsabilità per i debiti ereditari e per gli obblighi gravanti sull'erede, sia al fine di decidere sulla sorte dei beni appartenenti al de cuius, ma ignorati dalle disposizioni testamentarie, ovvero sopravvenuti alla data di redazione della scheda ( Cass. Sentenza n.
30802 del 06/11/2023).
Nessuna di tali fattispecie ricorre nella vicenda in esame, ove la volontà del testatore è chiara nell'aver istituito i propri nipoti sig.ri e (jr) quali Parte_3 Persona_1 eredi universali ai sensi dell'art. 588 comma 1 c.c.
Appare, altresì, errato il ragionamento del tribunale laddove ha interpretato la vicenda successoria valorizzando elementi probatori estranei al testamento e desunti aliunde, quali la denuncia di successione presentata in data 10.8.2017 da senior e l'attività Persona_1 gestoria compiuta da quest'ultimo in relazione alle società e CP_3 [...]
facenti parte del patrimonio ereditario, giacchè la spendita della qualità di Controparte_5
erede legittimo nella dichiarazione di successione o il compimento di atti e attività proprie dell'erede sono condotte che non possono comportare l'acquisto della qualità di erede legittimo in contrasto con la volontà testamentaria e integrano atti compiuti sine titulo.
Consegue ai rilievi che precedono che la successione di è regolata Controparte_8
esclusivamente dal testamento olografo del 26.2.2016, pubblicato il 3.8.2017, e che Per_1
senior non possa considerarsi chiamato ex lege, non operando la successione ab
[...]
intestato, e quindi, sia da considerarsi legittimario del tutto pretermesso dalla successione testamentaria, essendo, peraltro, incontestato che non abbia ricevuto donazioni in vita dal de cuius.
Preterizione che può trovare ragionevole spiegazione nella circostanza che il de cuius, al momento della redazione della scheda testamentaria, non poteva immaginare di premorire al proprio genitore, già anziano all'epoca dell'atto di ultima volontà, e che, quindi, abbia voluto beneficiare delle proprie sostanze in caso di morte i propri nipoti (figli del germano avv. ) e il figlio della propria convivente. Parte_1
La soluzione ermeneutica che precede comporta che, difformemente da quanto opinato dal
Giudice di prime cure, vi è stata pretermissione totale di rispetto Persona_6 all'eredità del proprio figlio e conseguentemente, non vi è necessità o obbligo di accettazione con beneficio d'inventario e l'azione di riduzione è senz'altro proponibile nei confronti dei terzi non coeredi, vale a dire i legatari e gli eredi testamentari.
Secondo un principio pacifico, infatti, in tema di azione di riduzione delle donazioni e dei legati, qualora il testatore abbia disposto a titolo universale dell'intero asse ereditario, la condizione dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario è esclusa nell'ipotesi in cui il legittimario, essendo stato totalmente pretermesso, non assuma, ai sensi dell'art. 467 secondo comma cod. civ., la qualità di chiamato all'eredità, ciò fino a quando l'istituzione testamentaria non venga ridotta nei suoi confronti (Cass. n. 25541/2017; n. 2914/2020).
Anche sotto il profilo dell'onere di allegazione incombente sull'attore in riduzione, ai fini dell'ammissibilità della relativa domanda, si dissente dalla valutazione operata dal primo giudice, che, pur avendo richiamato in materia l'interpretazione meno rigida della Suprema
Corte affermata nella sentenza n. 18199/2020, ha ritenuto che in ogni caso l'atto introduttivo del primo grado sarebbe carente perché l'originario attore aveva “taciuto”
l'esistenza di ulteriori beni rientranti nella massa ( rispetto ai quali aveva speso la qualità di erede legittimo mediante operazioni di scissione sociale e attribuzione a diverse SRL del relativo patrimonio) e omesso di specificare i titoli e i depositi bancari intestati al de cuius presenti al momento dell'apertura della successione presso l'istituto bancario . CP_10
Si osserva, al riguardo che l'arresto più recente della Corte regolatrice, che il primo giudice ha mostrato di conoscere, nel mitigare il rigore allegatorio ai fini dell'esperibilità dell'azione di riduzione, ha spiegato che non è necessario che il legittimario precisi nella domanda l'entità monetaria della lesione, occorrendo , piuttosto che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile , anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima ( Cass. sent. n. 17926/2020) e ha, altresì, puntualizzato apertis verbis che in tema di azione di riduzione, l'omessa allegazione nell'atto introduttivo di beni costituenti il "relictum" e di donazioni poste in essere in vita dal "de cuius", anche in vista dell'imputazione "ex se", ove la loro esistenza emerga dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova. ( Cass. Sentenza n. 18199 del 02/09/2020; Cass.
Ordinanza n. 348 del 10/01/2023 ).
Nel caso di specie, risultano allegati nel libello introduttivo elementi sufficienti a ricostruire il relictum e il donatum e a fornire un quadro della situazione patrimoniale tale da rendere verosimile, in limine litis, la sussistenza della lesione di legittima, avendo l'originario attore indicato quali fossero i beni relitti (quelli indicati nel testamento olografo del de cuius), il donatum (donazioni indirette in favore di elencate al capo 3 pag. 4 atto Controparte_1
di citazione del primo grado) e dedotto di non aver ricevuto alcuna donazione in vita dal proprio figlio, restando del tutto pretermesso dalla sua successione. Con la memoria ex art. 183 comma 6 primo termine depositata l'8.4.2020 ha, poi, offerto puntuale ricostruzione
(secondo la sua prospettazione) dell'asse ereditario, comprensivo anche dell'immobile acquistato in data 12.1.2017 dal de cuius, successivamente alla redazione del testamento,
l'importo della Polizza vita n. 689/001649871 stipulata il 19.12.2014, il saldo titoli Pt_6
del conto corrente il 50% di beni immobili in nuda proprietà alla via Controparte_10
Giacomo Leopardi, l'immobile in via Pigna e l'Immobile in SA Giovanni a Campo siti nel
Comune di Giugliano in Campania;
ha, altresì, indicato il valore della massa, dei beni legati, dei debiti ereditari e determinato la propria quota di riserva di 1/3 , del tutto violata, pari ad euro 807.000,00.
Ritiene questa Corte, alla luce di tutte le considerazioni svolte, che l'azione proposta da anche sotto il profilo allegatorio, vada considerata ammissibile, Persona_6
sussistendone tutte le condizioni, il che comporta la necessità di proseguire il giudizio ed istruire la controversia mediante CTU per accertare la lamentata lesione di legittima secondo i seguenti criteri (in tal senso ex plurimis Cass. sent. n.12019/2012): in primo luogo formare la massa dei beni relitti e determinare il loro valore al tempo dell'apertura della successione;
detrarre dal relitto i debiti da valutare con riferimento alla stessa data;
procedere alla riunione fittizia ( cioè con operazione meramente contabile) tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione (anche indiretta, a chiunque effettuate;
cfr Cass. 14193/2022), da stimare, quanto ai beni immobili e ai beni mobili, secondo il loro valore al tempo dell'apertura della successione, e quanto alle donazioni in denaro, con riferimento al valore nominale (ex art. 751 c.c.); calcolare la quota disponibile e la quota indisponibile (che per quale ascendente del de Persona_6
cuius, deceduto celibe e senza figli, è pari a 1/3 del patrimonio ex art. 538 c.c.) sulla massa risultante dalla somma del valore del relictum al netto e del valore del donatum, ed imputando, infine, le eventuali liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante.
Nel caso in esame, sarà compito demandato all'ausiliario quello di procedere alle superiori verifiche secondo il quesito che sarà oggetto di separata ordinanza di questo collegio.
Al fine di precisare il perimetro delle indagini da demandare al CTU, è qui necessario risolvere alcuni profili controversi tra le parti afferenti il relictum e il donatum
Quanto al relictum vanno considerati tutti i beni immobili esistenti nel patrimonio di
[...] al tempo dell'apertura della successione, quindi sia gli immobili Controparte_8
espressamente menzionati nel testamento olografo del 24.2.2016 pubblicato il 2.8.2017 e oggetto di legato sia quelli, ancorchè non indicati nella scheda testamentaria, di proprietà del de cuius al tempo dell'apertura della successione, quindi anche gli immobili e i diritti da esso acquistati dopo la redazione della scheda testamentaria e fino al suo decesso;
in particolare, per quanto allegato dalla difesa di e non più contestato dai Controparte_1
, vanno considerati, nella formazione della massa ereditaria, anche i diritti spettanti a Per_1
sull'eredità materna ( sig. , deceduta anteriormente Controparte_8 Persona_5
al figlio , con diritto di quest'ultimo sull'eredità materna, secondo la Controparte_8
successione legittima, in presenza del coniuge e di altro figlio, ad 1/3 ex art.581 c.c.) nonché, come peraltro richiesto anche dai , l'immobile acquistato da de cuius con Per_1
atto per notaio del 12.1.2017, nonché quanto esistente, al tempo Persona_4 dell'apertura della successione, sul conto corrente intestato al de cuius accesso presso la
. Controparte_10
Non è emersa prova, invece, nel corso del primo grado, dell'esistenza di ulteriori beni mobili, consistenti in orologi, opere d'arte e gioielli di proprietà del de cuius, che dunque non possono ricomprendersi nella formazione dell'asse ereditario. Quanto al donatum, è rimasto incontestato che senior non ha ricevuto Persona_1
donazioni in vita dal figlio . Controparte_8
Circa le donazioni indirette, che l'originario attore ha reputato Persona_6
potersi individuare sia nell'acquisto di quote societarie intestate direttamente a CP_1
con denaro del de cuius, specificamente indicate ai capi da 3.1. a 3.4. del libello
[...]
introduttivo del primo grado (segnatamente: quote di partecipazione pari allo 0,24% della soc. FREE ENERGIA S.p.A.per valore nominale di € 750,00; quote di partecipazione, pari al 2%, della società IMMOBIL POLO srl, in tal caso per un valore nominale di € 600,00; quote di partecipazione nella soc. BORGO AGRUMETO srl, pari al 15% del capitale sociale, per un valore nominale di € 3.000,00; 2,16% delle quote di partecipazione della soc.
INSIEMENERGIA S.p.A., per un valore nominale di € 4.320,00) che nella polizza vita accesa dal de cuius con beneficiario il sig. , si osserva quanto segue: Controparte_1
-per l'acquisto delle quote societarie, a fronte della contestazione che ha Controparte_1
mosso nella sua comparsa di costituzione e risposta in primo grado, sostenendo essere state da lui acquistate con denario proprio e non del de cuius, l'attore in riduzione non ha assolto l'onere, su di lui gravante, di fornire la prova degli esborsi effettuati dal de cuius per tali quote, sicchè non è rimasto dimostrato trattarsi di donazioni indirette e delle stesse non si dovrà tenere conto nelle operazioni ex art. 556 c.c;
-per la polizza vita di cui al capo 3.5. dell'atto di citazione, è condivisibile la tesi difensiva del secondo cui vanno considerati solo i premi versati dal de cuius e non CP_1
l'importo del massimale di euro 250.000,00 assicurato.
In ordine a tale ultimo profilo, giova richiamare il principio nomofilattico per cui la designazione dà luogo a favore del beneficiario a un acquisto iure proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 c.c.), ancorché sottoposto alla condizione risolutiva della mancata revoca della designazione (Cassazione civile, sez. III, 19.02.2016, n. 3263), il che significa che il diritto trova la sua fonte nel contratto e non entra a far parte del patrimonio ereditario dello stipulante (Cassazione civile, SS.UU., 0.04.2021, n. 11421; Cassazione civile, sez. IV, 15.10.2018, n. 25635; Cassazione civile, 02.12.2000, n. 15407). Nondimeno, la designazione del beneficiario è un negozio unilaterale, personalissimo e non recettizio, con cui il contraente individua il destinatario della prestazione dell'assicuratore (Cass. n. 4833/1978) cui si lega il principio dell'art. 1923 c.c., comma 2, in tema di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, per cui le norme sulla collazione e quelle sulla riduzione sono fatte salve in riferimento ai premi pagati dallo stipulante (non quindi alle somme percepite dal beneficiario).
Infine, circa i debiti ereditari, va considerato quanto dovuto dal de cuius al tempo della morte a titolo di restituzione per capitale ed interessi del mutuo ipotecario concesso dal con iscrizione di ipoteca sull'immobile sito in Giugliano in Campania Controparte_17
alla via Staffetta n. 70 (oggetto di legato testamentario).
In conclusione, in accoglimento, sul punto, dell'appello proposto da n.q. di Parte_1
erede di (1931), va dichiarata ammissibile la domanda di riduzione e Persona_1
disposta la prosecuzione del giudizio per lo svolgimento della attività istruttoria nei termini che precedono come da separata ordinanza, con spese riservate al definitivo.
Appello RGN 5570/2023 proposto da n.q. di procuratore speciale di Parte_2
e (classe 1996). Parte_3 Persona_1
Il gravame in esame è affidato ai seguenti motivi:
1-Violazione e falsa applicazione delle norme che regolano la successione testamentaria ed inesatta ed erronea interpretazione del testamento. Istituzione di erede ex asse;
2-Impossibilità del concorso, nel caso di specie, della successione legittima con la successione testamentaria, violazione degli artt. 457 e 588 c.c. Positivo fondamento dell'istituzione ex asse;
3- Motivazione incoerente, travisamento degli istituti coinvolti, violazione dell'art. 536 c.c., erronea qualificazione di spendita della qualità di erede del defunto;
Persona_1
4- Erronea interpretazione della domanda proposta con l'atto di citazione dell'originario attore;
5- Sulla compensazione delle spese;
violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc. Le ragioni da 1) a 4) sono fondate e ciò sulla base delle stesse considerazioni sopra svolte esaminando l'appello proposto da n.q. di erede di , che Parte_1 Persona_1
devono qui considerarsi ripetute e trascritte.
Ed infatti, una volta esclusa la concorrenza della successione legittima con quella testamentaria per quanto sopra detto, va accolta la richiesta degli appellanti di modifica della decisione impugnata quanto al secondo capo del dispositivo a favore di una pronuncia che dichiari che unici eredi universali di sono, in forza del Controparte_8
testamento olografo del 24.2.2016 pubblicato per atto del notaio il Persona_4
2.8.2017, i nipoti e ( nato nel 1996). Parte_3 Persona_1
In tal senso va riformata la sentenza n. 4425/2023 del tribunale di Napoli Nord, mentre per la regolazione delle spese di causa, oggetto del quinto motivo del gravame, la statuizione va rimessa al definitivo, dovendo proseguire il giudizio, come detto, per l'accertamento, anche nei confronti dei suddetti eredi testamentari, della lesione di legittima lamentata dall'originario attore senior. Persona_1
Appello RGN 3092/2024 ( + 3093/2024) proposti avverso la sentenza n. 2525/2024 del tribunale di Napoli Nord.
La decisione su detti gravami va rimessa nel prosieguo del presente grado, atteso che, come già spiegato a fondamento del provvedimento di riunione, appare opportuno attendere l'esito della controversia afferente l'azione di riduzione, per l'incidenza che potrebbe avere sui rapporti di dare /avere tra le parti quanto al legato interessato dal gravame qui in esame.
Spese.
Le spese del giudizio vanno rimesse al definitivo, dovendo la causa proseguire nella fase istruttoria, ad eccezione che quelle relative all'appello RGN 5589/2023, per il quale la presente statuizione ha definito tutte le questioni oggetto di impugnazione e che vanno compensate per il grado, per le ragioni già illustrate esaminando il detto gravame.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, pronunciando sugli appelli RGN 5564/2023
(+5570/2023+5589/2023) e RGN 3092/202 (+3093/2024) come sopra proposti, così provvede:
1) dispone la riunione dell'appello iscritto al RGN 5564/2023 (+
5570/2023+5589/2023) a quello iscritto al RGN 3092/2024 (+3093/2024) ai sensi dell'art. 274 cpc;
2) definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al RGN 5589/2023 proposto da in proprio avverso la sentenza n. 4425/2023 del tribunale di Napoli Nord Parte_1
pubblicata il 6.11.2023, rigetta l'appello e compensa le spese del presente grado tra le parti;
3) non definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al RGN 5564/2023 proposto da , n.q. di erede di (1931) e sull'appello iscritto Parte_1 Persona_1
al RGN 5570/2023 proposto da n.q. di procuratore speciale di Parte_2 [...]
e (nato nel 1996), entrambi avverso la sentenza n. 4425/2025 del Pt_3 Persona_1
tribunale di Napoli Nord pubblicata il 6.11.2023, accoglie, per quanto di ragione, i predetti appelli e per l'effetto:
3.a) in riforma del secondo capo del dispositivo della sentenza n. 4425/2023 gravata dichiara che eredi universali di nato a [...] il Controparte_8
30.12.1964 e deceduto in Giugliano in Campania il 17.7.2017, sono i soli nipoti
[...]
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) in forza Pt_3 Persona_1
del testamento olografo del 24.2.2016 pubblicato per atto del notaio in Persona_4
data 2.8.2017;
3.b) in riforma del terzo capo della sentenza gravata n. 4425/2023 dichiara ammissibile l'azione di riduzione proposta in primo grado da (nato a [...] in Persona_1
Campania il 4.8.1931 e ivi deceduto l'11.10.2020);
4) dispone la prosecuzione dei giudizi riuniti come da separata ordinanza, riservando al prosieguo anche la decisione sull'appello riunito RGN 3092/204 (+3093/2024) avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del tribunale di Napoli Nord n. 2525/2024 pubblicata il 21.5.2024; 5) spese dei giudizi RGN 5564/2023 (+5570/2023) e RGN 3092/204 (+309372024) al definitivo.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 4 giungo 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello – Presidente rel.
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
Nelle cause iscritte al RGN 5564/2023 (cui sono già riunite le cause nn. 5589/23 e
5570/2023 RG) e RGN 3092/2024 (cui è già riunita la n. 3093/2024 RG) aventi ad oggetto rispettivamente: appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli Nord n. 4425/2023 pubblicata il 6.11.2023 e appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 2525 pubblicata il 21.5.2024; entrambe riservate dal Consigliere Istruttore in decisione al
Collegio, anche per la riunione, all'esito dell'udienza in presenza del 2 aprile 2024, con rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 352 cpc e vertenti
TRA
(Cod. Fisc. ) nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
nato a Giugliano in [...] il 4 agosto 1931 e deceduto in Giugliano in
[...]
Campania il 11.10.2020, rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato in
Giugliano in Campania alla via G. Gigante n. 1 il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni di cui agli art. 136 e 170 c.p.c. al fax 081 3302515 e pec
Email_1
-Appellante-RGN 5564/2023
-Appellato ; CodiceFiscale_2
-Appellante RGN 3093/2024 -Appellato RGN 3092/204
E
(Cod. Fisc. ) residente in [...] C.F._3
della Liberta 1240, nella qualità di procuratore speciale dei Sigg.ri Parte_3
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il 3 novembre Persona_1
1996) entrambi residenti in [...], giusta procura speciale per Notaio del 13 maggio 2022, rappresentato e Persona_2
difeso dall' Avv. Lorenzo Guerriero (cod. fisc. , come da procura C.F._4
allegata all'atto di appello ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Nicolardi P.co
Arcadia iso. 2, il quale dichiara di voler riceve comunicazioni e notificazioni di cui agli artt.
136 e 170 c.p.c. al fax 0817433345 e Pec: Email_2
-Appellante RGN 5570/2023
-Appellato RGN 5564/2023+5589/2023
NONCHE'
(c.f. ) in proprio, rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Catuogno ( ), giusta procura allegata all'atto di appello, ed C.F._5
elett.te dom.to presso il suo studio in Quarto (NA) alla Via SAta Maria n. 69/A, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di cui agli artt. 136 e 170 c.p.c. al fax 0817433345 e indirizzo p.e.c. Email_3
-Appellante RGN 5589/2023
-Appellato RGN 5564/2023+5570/2023
Appellato- contumace RGN 3092/2024+3093/2024
CONTRO
(c. f. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._6
il 29/06/1991 e domiciliato in Giugliano in Campania (NA) alla Via Staffetta n. 70, rapp.to e difeso dall'Avv. De Bartolomeis Antonio (c. f. ) del Foro di C.F._7
Nocera Inferiore, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, ed – unitamente a questi ed ai soli fini del presente procedimento - elettivamente domiciliato in
Villaricca (80010 - NA) alla Via Peppino De Filippo n. 35 presso lo studio legale dell'Avv.
Salvatore Serao, con richiesta di effettuare le successive ed eventuali comunicazioni direttamente al fax n. 081/19200665 o alla PEC Email_4
-Appellato RGN 5564/2023+5570/2023+5589/2023
-Appellato RGN 3092/2024+3093/2024
E
(C.F.: ) rapp.ta e difesa dall'avv. Giovanna CP_2 C.F._8
Pulitanò, C.F.: per mandato in calce all'atto di citazione e che C.F._9
dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria ai fini e per gli effetti di legge, all' indirizzo di posta elettronica: e Email_5
numero di fax: 0818189119, con la quale elett.te domicilia in Villaricca (NA) alla via Della
Libertà n.1176 , ove elegge domicilio, giusta procura in calce al presente atto
-Appellata RGN 5564/2023+5570/2023+5589/2023
NONCHE'
CP_3
Controparte_4
Controparte_5
Controparte_6
-Appellate contumaci RGN 3092/2024+3093/2024
RAGIONI DI FATTO DELLA DECISIONE
1.Primo grado
1.1. Giudizio conclusosi con sentenza del tribunale di Napoli Nord n. 4425/2023 pubblicata il 6.11.2023. 1.1.1 Con citazione notificata il 18.7.2018 (nato il [...]) – poi Persona_1
deceduto in corso di causa con subentro nella sua posizione ex art. 302 cpc in qualità di erede dell'avv. (figlio del de cuius)- conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e i nipoti ( figli di ) e
[...] CP_2 Parte_1 Parte_3 Per_1
(nato il [...]) chiedendo l'accertamento della sua qualità di erede legittimo
[...]
del defunto figlio , venuto a mancare il 17.7.2017, e la lesione Persona_3
della sua quota di legittima per effetto delle disposizioni testamentarie (legati) contenute nel testamento olografo del 24.2.2016 pubblicato per notaio dott.ssa il Persona_4
2.8.2017 e delle donazioni indirette effettuate dal de cuius in favore di , Controparte_1
con conseguente riduzione dei legati eventualmente in concorso con le donazioni e, in subordine, con le restanti disposizioni testamentarie, fino alla concorrenza del valore ad esso istante spettante sul patrimonio ereditario.
1.1.2.L'attore aveva premesso: di essere genitore superstite del sig. Persona_3
, nato a [...] il [...] e deceduto prematuramente in Giugliano
[...]
in Campania il 17/07/2017; di essere erede diretto, in concorso con l'altro figlio Pt_1
, ex art. 571 c.c. non avendo il de cuius lasciato discendenti e/o coniuge;
che il
[...]
predetto figlio defunto, con testamento olografo datato 24 febbraio 2016 e pubblicato per atto del Notaio dott.ssa di Giugliano in data 02 agosto 2017, aveva Persona_4
disposto delle proprie sostanze istituendo come propri eredi universali, in via principale, i nipoti – figli del fratello e;
in caso di loro rifiuto, Parte_4 Per_1
erede universale era indicato il fratello e, ove anche questi avesse rifiutato, erede Pt_1
universale era stato designato il sig. in ultima istanza, vi era la Controparte_1
designazione della sig.ra che erano stati, inoltre, disposti diversi legati in CP_2 favore di ovvero in subordine in favore della di lui madre sig.ra Controparte_1
aventi ad oggetto i beni immobili e mobili meglio descritti a pag. 2 e 3 del CP_2
libello introduttivo;
che, inoltre ed in aggiunta ai lasciti testamentari, il de cuius in vita aveva operato talune donazioni indirette in favore di ( elencate a pag. 4 Controparte_1 dell'atto di citazione); che il patrimonio ereditario risultava costituito unicamente dai beni indicati nell'atto testamentario, per la maggior parte legato al D'DR UM e per la parte rimanente in lascito agli eredi istituiti cui andavano aggiunte idealmente le donazioni operate in favore del D'DR che esso istante era stato totalmente escluso dalla CP_1 successione, con violazione della sua quota di riserva ex art. 544 c.c. ; che le disposizioni testamentarie andavano dichiarate nulle con conseguente riduzione dei legati, eventualmente in concorso con la restante parte devoluta agli eredi, fino a reintegrare la quota dell'un terzo spettante ad esso deducente.
1.1.3. Respinta l'istanza di sequestro giudiziario avanzata dall'avv. , quale Parte_1
procuratore generale dei figli e , si costituivano nel giudizio Parte_3 Persona_1
di merito:
chiedendo l'accertamento della propria legittimazione attiva quale sostituto CP_2
legatario nonché della posizione di detentrice qualificata, quale convivente more uxorio del de cuius, dell'immobile sito in Giuliano in Campania alla via Staffetta n. 70 (compreso nella massa ereditaria e già oggetto del procedimento incidentale di sequestro);
-D' eccependo: l'improcedibilità della domanda attorea per mancato CP_1
esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
la nullità della citazione per violazione dell'art. 165 cpc per mancata iscrizione a ruolo nel termine di dieci dall'ultima notifica;
la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 cpc;
l'improponibilità della domanda nei suoi confronti per violazione dell'art. 564 c.c., non avendo l'attore accettato con beneficio di inventario l'eredità di cui rivendicava la quota di legittima;
nel merito chiedendo il rigetto dell'avversa domanda per totale infondatezza;
avanzava, a sua volta, domanda riconvenzionale ex art. 463 c.c. per far accertare l'indegnità a succedere al de cuius di , , e Persona_1 Parte_1 Parte_3 Controparte_7
e (con comparsa depositata il 17.4.2019) che resistevano Parte_3 Controparte_7
alla domanda riconvenzionale di ed avanzavano, a loro volta, domanda Controparte_1
riconvenzionale nei confronti dei convenuti e per far Controparte_1 CP_2 dichiarare la loro indegnità a succedere a ai sensi dell'art. 463 c.c. Controparte_8
n.
4 -per essere il testamento frutto di violenza- e n. 5 – per aver i prefati convenuti sottratto all'asse ereditario l'immobile acquistato dal defunto in 12 gennaio 2017, dichiarandosene il legatario in contrasto con le emergenze della scheda testamentaria, mentre la CP_1
madre per aver favorito tale azione pretendendo di esercitare sullo stesso CP_2
immobile un diritto mai riconosciutole;
chiedevano, altresì, accertare e dichiarare l'appartenenza all'asse ereditario dell'indennizzo della polizza assicurativa CP_9 per effetto della revoca della designazione in conseguenza della istituzione di erede
[...]
di essi costituiti;
1.1.4. In relazione alla domanda riconvenzionale del D'DR, veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo avv. in proprio, che restava contumace. Parte_1
1.1.5. Nelle more, venivano instaurati due procedimenti incidentali di sequestro, entrambi ad istanza di quale procuratore generale di Parte_1 Parte_5
aventi ad oggetto, l'uno, l'immobile sito in Giugliano in Campania alla via
[...]
Staffetta n. 70 , l'altro le somme esistenti al momento della morte del de cuius sul conto corrente acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro con saldo apparente di euro
90.000,00, accolti in prime cure e rigettati dal collegio in esito al reclamo.
1.1.6. A seguito del decesso dell'attore senior, in data 27.5.2022 si Persona_1 costituiva l'avv. quale suo unico erede, al fine di proseguire il giudizio ex Parte_1
art. 302 cpc, riportandosi a tutti le difese e domande già svolte dal proprio dante causa.
1.1.7. Senza svolgimento di attività istruttoria, con sentenza n. 4425 pubblicata il
6.11.2025 il tribunale di Napoli Nord così provvedeva:
“- Dichiara aperta a successione ereditaria di , nato a [...]
Mugnano di Napoli il 30/12/1964 e deceduto Giugliano in Campania (Na) il 17/07/2017;
- dichiara nato a Giugliano in [...] il [...] e deceduto in Persona_1
Giugliano in Campania il 10.11.2020, erede legittimo del figlio Persona_3
deceduto in Giugliano in data 17-7-2017;
- Dichiara inammissibile la domanda di lesione della quota legittima proposta da parte attrice Avv. , nella qualità di erede di nato a Giugliano in [...]_1
Campania il 4 agosto 1931 e deceduto in Giugliano in Campania il 10.11.2020 con assorbimento delle ulteriori e conseguenti richieste;
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto per Controparte_1
l'accertamento dell'indegnità a succedere di controparte e dichiara inammissibili le ulteriori domande, come indicato in parte motiva;
- Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da e Parte_3
; Persona_1
- Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da;
CP_2
- Dichiara compensate le spese del giudizio tra tutte le parti costituite nel procedimento principale;
- Dichiara compensate le spese del giudizio incidentale RG 9227-1/2018 in ragione della metà, con la condanna di e al pagamento del residuo 50% Parte_3 Persona_1
a favore di D'DR liquidato in euro=1.614,00= per compenso, oltre 15% per CP_1
rimborso forfettario, oltre IVA e CPA;
- Dichiara compensate le spese del giudizio incidentale RG 9227-1/2018 in ragione della metà, con la condanna di e , come rappresentati, al Parte_3 Persona_1
pagamento del residuo 50% a favore di , liquidato in euro =1.614,00= per CP_2
compenso, oltre 15% per rimborso forfettario, oltre IVA e CPA, con distrazione al procuratore costituito che si è dichiarato antistatario ex art. 93 del c.p.c.;
- Dichiara compensate le spese del giudizio incidentale RG 9227-2/2018 in ragione della metà, con la condanna di e , come rappresentati, al Parte_3 Persona_1 pagamento del residuo 50% a favore di liquidato in euro Controparte_1
euro=3.228,00; = per compenso per il doppio grado di giudizio, oltre 15% per rimborso forfettario, oltre IVA e CPA;
- Dichiara compensate le spese del giudizio incidentale RG 9227-2/2018 in ragione della metà, con la condanna di e , come rappresentati, al Parte_3 Persona_1
pagamento del residuo 50% a favore di , liquidato in euro euro=3.228,00= CP_2
per compenso per il doppio grado di giudizio, oltre 15% per rimborso forfettario, oltre IVA
e CPA, disponendo la distrazione delle spese di lite in favore del difensore costituito che si
è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 del c.p.c.;
- Dichiara compensate le spese del giudizio incidentale RG 9227-3/2018 in ragione della metà, con la condanna di e , come rappresentati, al Parte_3 Persona_1 pagamento del residuo 50% a favore di liquidato in euro Controparte_1 euro=3.228,00= per compenso per il doppio grado di giudizio, oltre 15% per rimborso forfettario, oltre IVA e CPA”.'
1.1.8. Quanto ai presupposti in fatto e in diritto posti alla base della pronuncia impugnata, il
Tribunale, per quanto qui ancora rileva, preliminarmente accoglieva l'eccezione di tardività della costituzione in giudizio dei convenuti e in Parte_3 Controparte_7
violazione degli artt. 166 e 167 cpc avvenuta il 17.4.2019 e, per l'effetto, li dichiarava decaduti dalle domande riconvenzionali formulate nella comparsa di costituzione e risposta.
1.1.9. Nel merito, affermava l'inammissibilità dell'azione di riduzione proposta dall'avv.
quale erede di Panico Gennaro senior, per assenza della condizione Parte_1 dell'accettazione con beneficio di inventario.
A sostegno di tale soluzione, dopo aver precisato che l'accettazione con beneficio di inventario, quale condizione dell'azione di riduzione ex art. 564 c.c., non è necessaria quando il legittimario agisca in riduzione contro persone chiamate come coeredi o se sia stato totalmente pretermesso, riteneva non integrate le due eccezioni alla regola dell'obbligatorietà della previa accettazione con beneficio d'inventario.
Infatti, da un lato, l'azione esperita dall'attore non si riferiva a legati e donazioni fatte a persone chiamate quali coeredi;
dall'altro non sussisteva una pretermissione in toto di senior, atteso che, come dedotto dallo stesso attore nel libello introduttivo, Persona_1
in conseguenza del testamento olografo, con cui erano stati istituiti eredi universali, in via principale, i nipoti del de cuius e, in via successiva, gli altri designati (l'avv. Pt_1
, il sig. , la sig.ra , il de cuius aveva disposto della
[...] Controparte_1 CP_2
“quasi totalità delle sue sostanze”(cfr. pag. 1 dell'atto di citazione al punto 2.2.) in favore di ovvero, in subordine, della di lui madre Controparte_1 CP_2
Tale affermazione, secondo il tribunale, era fondamentale perché “indicava che il de cuius, oltre alle donazioni in denaro per l'acquisto in vita delle quote sociali intestate al CP_1
e dei legati indicati in testamento, era titolare di altri beni che non sono specificati in citazione, per i quali si era aperta la successione c.d. legittima” (v. pag. 14 sentenza gravata). Osservava, poi, essere preliminare l'esatta interpretazione del testamento e le relative disposizioni universali e particolari.
Al riguardo riteneva che:
- l'indicazione degli eredi universali doveva intendersi riferita alla quota disponibile ed indisponibile proprio in ragione della indicazione di eredi “universali” dei due nipoti;
- la mancata indicazione del padre del de cuius non poteva significare esclusione dall'eredità ma riconoscimento implicito in suo capo della quota indisponibile prevista ex lege proprio per la presenza di ulteriori beni del de cuius non citati e non richiamati espressamente nella scheda testamentaria;
- la lettura globale del testamento rilevava la volontà del testatore di lasciare il proprio intero patrimonio ai soggetti ivi indicati, ma secondo proporzioni non eguali, ossia lasciando agli eredi universali, in quota, la legittima e la disponibile, mentre al genitore la sola quota di legittima.
Il Tribunale, pertanto, reputava non assolta la prova che il de cuius avesse disposto di tutto il suo patrimonio in vita mediante donazioni e/o dopo la morte in forza dei legati.
Rilevava, a conforto di tale assunto, come fosse incontestato che il de cuius era titolare di un conto corrente presso su cui, alla data del decesso, vi erano Controparte_10
depositati titoli, per un controvalore di euro 520.754,90, già al netto del saldo negativo di conto corrente per euro 101.716,47, circostanza oggetto di prova documentale del convenuto e, comunque, non contestata;
incontestata era anche la presenza di beni mobili
(opere d'arte, orologi, gioielli) appartenenti al de cuius, custoditi nella cassaforte e nella casa materna sita in Giugliano in Campania alla via G. Gigante n. 1; nulla, poi, era stato contro dedotto dall'attore circa l'eccezione proposta dalla difesa del in relazione CP_1 all'acquisizione di beni ed utilità in capo al de cuius dall'eredità materna sig.ra
[...]
deceduta il 27.4.2017, prima del figlio morto il 17.7.2017. Per_5
Osservava, ancora, il tribunale che l'attore aveva anche compiuto atti spendendo la qualità di erede del de cuius e segnatamente: presentato la dichiarazione di successione come erede legittimo, in riferimento alle quote societarie della e CP_3 Controparte_5 [...
operato scissioni societarie come amministratore unico e legale rappresentante p.t. in relazione alla e alla CP_3 CP_3 Controparte_5
In ragione della circostanza che l'attore non risultava essere stato del tutto pretermesso, essendovi altri beni “eventualmente devolvibili per successione legittima” (cfr pag. 17 sentenza gravata), il collegio di prime cure riteneva necessaria la previa accettazione con beneficio di inventario, mancando la quale dichiarava inammissibile la domanda attorea di accertamento di lesione di legittima, con assorbimento delle ulteriori e conseguenti richieste.
1.1.10. Quanto alla domanda riconvenzionale del convenuto di Controparte_1 accertamento ex art. 463 c.c. dell'indegnità a succedere all'eredità di Controparte_8
di , in proprio e quale erede di senior, di e Parte_1 Persona_1 Parte_3 di sull'assunto che gli stessi, con le iniziative sostanziali e processuali Controparte_7
intraprese, avrebbero “mortificato” la volontà testamentaria del de cuius, con svilimento dei diritti successori di esso D' , il tribunale adito la respingeva ritenendo che CP_1
non si fosse in presenza di alcuna delle ipotesi tassative previste dalla norma invocata, quale la soppressione o celamento della scheda testamentaria ed inoltre le condotte tenute dai sigg.ri nei confronti del legatario non incidevano nei rapporti con il testamento, Per_1
che era stato pubblicato nella sua reale consistenza.
1.1.11. Veniva, poi, ritenuta tardiva dal Collegio di prime cure, in quanto domanda nuova, quella formulata dal solo nella memoria primo termine ex art. 183 cpc volta a CP_1
sentire ordinare ai convenuti e di provvedere Parte_3 Controparte_7 all'adempimento degli obblighi di legato nascenti dal testamento, mettendo l'istante nella immediata disponibilità delle somme giacenti sui conti correnti accesi presso la BNL, la
Banca Generali e il Banco di Napoli.
1.1.12 Circa la domanda riconvenzionale spiegata da di accertamento della CP_2
convivenza di fatto con il de cuius con conseguente riconoscimento della sua detenzione qualificata dell'immobile in Giugliano in Campania alla via Staffetta n. 70, facente parte del compendio ereditario, il tribunale la reputava inammissibile ex art. 36 cpc osservando che la questione del possesso dell'immobile facente parte dell'eredità non era connessa in alcun modo con il titolo dedotto dall'attore in giudizio, essendosi quest'ultimo limitato a chiedere la riduzione dei legati, mentre il diritto vantato dalla si fondava sulla convivenza CP_2
more uxorio con il defunto, del tutto scisso dalla domanda principale, e che sulla detenzione comunque si era già espresso il medesimo tribunale con sentenza del 20.9.2021 ( prodotto il
28.7.2023).
1.1.13. Regolava, poi, le spese processuali compensando integralmente quelle del giudizio principale, in ragione della reciproca soccombenza nonché per gravi ed eccezionali motivi spiegati in motivazione, mentre per le spese afferenti i procedimenti incidentali applicava il criterio della soccombenza, ponendole a carico di parte ricorrente, con compensazione, tuttavia, del 50% in considerazione della posizione delle parti, della natura interpretativa della controversia e della complessità delle vicende di causa.
1.2. Giudizio conclusosi con la sentenza del tribunale di Napoli Nord n. 2525/2024 pubblicata il 21.5.2024.
1.2.1. Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato il 6.3.2019 l'avv. , quale Parte_1
procuratore generale dei figli e , introduceva il giudizio di Parte_3 Persona_1
merito a seguito della conferma del sequestro liberatorio, in sede di reclamo, delle somme depositate sul conto corrente acceso presso la NT SA PA in SAgiorgio a Cremano intestato al de cuius , oggetto del legato in favore di Controparte_8 CP_1
in forza del testamento olografo del 24.2.20216 pubblicato il 2.8.2017,
[...] convenendo innanzi al tribunale di Napoli Nord l'istituto , Controparte_11 CP_1
nonché esso avv. quale erede di ( classe 1931)
[...] Parte_1 Persona_1 chiedendo condannarsi l'istituto di credito convenuto al pagamento in favore degli eredi testamentari delle somme esistenti sul prefato conto corrente, oltre accessori di legge, sul presupposto che ai sensi dell'art. 649 comma 3 c.c., alla prestazione del legato di specie erano tenuti essi eredi testamentari, ai quali il legatario doveva domandare il possesso della cosa legata.
1.2.2. Si costituiva l'NT che chiedeva il rigetto della domanda, vinte le CP_11
spese. 1.2.3. Resisteva al ricorso anche instando per il rigetto della domanda e Controparte_1
chiedendo ordinarsi all'istituto di credito convenuto il pagamento in suo favore della somma oggetto di legato, vinte le spese con distrazione.
1.2.4. Restava, invece, contumace, l'avv. nella qualità di erede di Parte_1 Per_1
.
[...]
1.2.5. In sede di precisazione delle conclusioni si costituivano, con comparsa di intervento volontario, l'avv. in proprio, nonché le società “ , “ Parte_1 CP_12 [...]
“ e al “ , che, sulla Controparte_13 Controparte_5 Controparte_14
premessa di essere creditori di , chiedevano, nella denegata ipotesi di Controparte_1 accoglimento delle istanze formulate da quest'ultimo, di trattenere gli importi vantati a titolo di credito dalla somma che la banca avrebbe dovuto corrispondere al convenuto quale saldo del conto corrente oggetto di legato.
1.2.6. Senza svolgimento di istruttoria, con sentenza n. 2525/2024 pubblicata il 21.5.2024 il tribunale adito così provvedeva:
“-rigetta la domanda;
- dichiara la sopravvenuta inefficacia del disposto sequestro liberatorio;
- condanna , e l'avv. , nella spiegata Parte_3 Persona_1 Parte_1
qualità, al pagamento, in solido tra loro, in favore della società “ , Controparte_11
in persona del l.r.p.t., delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro
8.433,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- condanna , e l'avv. , nella spiegata Parte_3 Persona_1 Parte_1
qualità, al pagamento, in solido tra loro, in favore di , delle spese di lite Controparte_1
del presente giudizio che si liquidano in euro 8.433,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Antonio De
Bartolomeis, dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ.;
- compensa le spese nei rapporti tra le restanti parti”. 1.2.7. La sentenza è stata poi corretta, su istanza di , con ordinanza del Controparte_1
primo giudice pubblicata il 18.11.202 con la quale si è disposto che “a correzione della sentenza, depositata in data 8.5.2024, ove è scritto “rigetta la domanda” si legga e si intenda “rigetta la domanda e per l'effetto ordina all'istituto di credito “NT SA PA” di procedere al pagamento in favore di , quale legatario, delle somme Controparte_1
giacenti sul conto corrente oggetto di legato”.
1.2.8. A fondamento della pronuncia, il primo giudice, premessa la incontestata natura di legato della disposizione testamentaria oggetto di causa in favore di , lo Controparte_1
qualificava quale legato di specie/legato di credito avente ad oggetto una cosa determinata avendo il de cuius manifestato la volontà di attribuire al legatario non un ammontare numerario qualunque bensì il diritto ad esigere il capitale e i frutti civili del deposito che, all'apertura della successione, fossero stati presenti sul conto corrente.. Trattandosi di bene oggetto di legato depositato presso un terzo (istituto di credito), debitore del de cuius, secondo il tribunale la fattispecie era regolata dal disposto dell'art. 658 c.c e non dall'art. 649 comma 3 c.c. come opinato dai ricorrenti, per cui il legatario non doveva domandare all'onerato il possesso della cosa ma aveva diritto di esigere direttamente dal terzo il pagamento del credito, stante il subentro del legatario al testatore nel rapporto obbligatorio, per effetto della disposizione testamentaria.
A conforto di tale soluzione, il primo giudice dava atto che analoga vicenda era stata già decisa nei medesimi termini dal tribunale di Napoli Nord con sentenza pubblicata il
22.12.2020, confermata in appello con sentenza della Corte d'Appello di Napoli pubblicata il 24.11.2023.
1.2.9. Quanto alle istanze proposte dai terzi intervenuti, le reputava inammissibili non presentando alcun collegamento o connessione con i diritti relativi all'oggetto o dipendenti dal titolo dedotto nel giudizio in esame, istanze che andavano al più proposte, ricorrendone i presupposti, in fase di esecuzione.
1.2.10. Dichiarava, infine, la sopravvenuta inefficacia del sequestro liberatorio disposto, essendo stata risolta la controversia relativa alla spettanza delle somme di causa.
2. Secondo grado
2.1. Appelli avverso la sentenza del tribunale di Napoli Nord n. 4425/2023 pubblicata il
6.11.2023 ( RGN 5564/2023+5570/2023+5589/2023).
Contro tale decisione hanno spiegato separate impugnazioni:
n.q. di erede di (appello iscritto al RGN Parte_1 Persona_6
5564/2024), deducendo a sostegno due motivi e chiedendo, in parziale riforma della pronuncia impugnata, previa ammissione dei mezzi istruttori già richiesti in primo grado con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 depositata il 10.6.2020 e successivamente reiterati
( come analiticamente indicato in atto d'appello): “a) Accertare e dichiarare aperta la successione testamentaria di nato a [...] il Persona_3
30.12.1964 e deceduto il 17.7.2017; b) Accertare e dichiarare, previa declaratoria di ammissibilità e fondatezza della domanda, il defunto erede pretermesso e Persona_1 per l'effetto accertare e dichiarare che il defunto è stato leso nella sua quota Persona_1
di legittima spettante sul patrimonio ereditario del de cuius;
c) accertare e dichiarare, di conseguenza la invalidità delle disposizioni testamentarie (legati, donazione indirette, lasciti ereditari) nella misura in cui non viene riservato l'un terzo del patrimonio relitto in favore dell'istante; c) ridurre di conseguenza i legati, eventualmente in concorso con le operate donazioni indirette in favore del legatario e, in subordine, con le restanti Controparte_1
disposizioni testamentarie, fino alla concorrenza del valore spettante all'istante erede legittimo del patrimonio relitto;
d) emettere ogni altro provvedimento necessario e conseguenziale in ragione della domanda giudiziale formulata;
e) condannare i convenuti, in solido tra loro ovvero in ragione delle proprie posizioni sostanziali, al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, oltre il rimborso delle spese generali ed oneri di legge”.
nella qualità di procuratore speciale di e ( Parte_2 Parte_3 Persona_1
classe 1996) ( appello iscritto al RGN 5570/2023), deducendo a sostegno cinque motivi e chiedendo, in parziale riforma della stessa, in via cautelare la sospensione della sua provvisoria esecutività e nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare i sig.ri e , unici eredi universali del defunto Parte_3 Persona_1
, in forza del testamento olografo del 26.02.2016, pubblicato il Persona_3
03.08.2017; - Per l'effetto accertare e dichiarare sig.ri e Persona_1 Parte_3 eredi di tutti i beni compresi nella situazione patrimoniale ivi compresi il conto corrente presso intestato al Sig. , su cui, alla data Controparte_10 Persona_3
di decesso del medesimo correntista, vi erano depositati titoli, in particolare fondi comuni di investimento e polizze index, per un controvalore complessivo di € 520.754,90, già al netto del saldo negativo di conto corrente per € 101.716,47, la presenza “di beni mobili (opere d'arte, orologi e gioielli) di cui il de cuis era proprietario in vita e Persona_3 che custodiva “gelosamente” nella cassaforte e nella casa materna, l'acquisizione di beni e utilità in capo al de cuis scaturenti dall'eredità materna sig.ra deceduta il 27- Persona_5
4-2017 prima del figlio morto il 17-7-2017 e le quote delle società dei conti corrente, dei titoli finanziari, dei beni mobili e degli immobili non indicati in testamento, l'immobile in
Giugliano in Campania alla via Staffetta 70 acquistato con atto del 12.1.2017, con eccezione dei soli diritti specificamente attribuiti al successore a titolo particolare. -Condannare i convenuti, in solido tra di loro ovvero in ragione delle proprie posizioni sostanziali, al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali, iva e cpa”.
- in proprio (appello iscritto al RGN 5589/2023) chiedendo, sulla base di Parte_1 due motivi: “In via principale:- Accertare e dichiarare la nullità del giudizio iscritto innanzi al Tribunale di Napoli Nord al numero di r.g. 9227/2018 per inesistenza della notifica al terzo chiamato in causa, con tutte le conseguenze di legge. In via subordinata: - Accertare e dichiarare la nullità della presunta notifica effettuata in data 26.11.2018 al domicilio professionale della parte e non invece in proprio a mezzo dell'ufficiale giudiziario, e conseguentemente - Dichiarare la nullità dell'intero procedimento con tutte le conseguenze di legge.”
2.2. Nei giudizi predetti, di cui è stata disposta la riunione ai sensi dell'art.335 cpc perché aventi ad oggetto l'impugnazione della medesima sentenza, si sono costituiti, separatamente, e instando, il primo eccependo CP_15 CP_2
l'inammissibilità delle impugnazioni ed entrambi, nel merito, instando per il loro rigetto, con vittoria di spese.
2.3. Disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado ed assegnati i termini ex art. 352 cpc, all'udienza del 2.4.2025, celebrata in presenza, il Giudice istruttore ha riservato la causa in decisione davanti al Collegio anche in relazione alla richiesta, avanzata dagli appellanti, di riunione dei predetti appelli a quelli chiamati alla medesima udienza iscritti ai nn. 3092/2024 e 3093/2024 RG (già riuniti) di seguito illustrati.
3. Appelli avverso la sentenza del tribunale di Napoli Nord 2525/2024 pubblicata il
21.5.2024 ( RGN 3092/2024+3093/2024)
3.1. La sentenza n. 2525/2024 del tribunale di Napoli Nord è stata appellata da:
- e ( appello iscritto al RGN 3092/2024) che , sulla base Parte_3 Controparte_7
di tre motivi, hanno chiesto: 1) In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata soccorrendo i gravi motivi di cui all'art. 351 c.p.c. o, in via subordinata, previo deposito di idonea cauzione. 2) Disporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c. la sospensione del presente giudizio per la pregiudizialità della decisione del giudizio di riduzione delle disposizioni lesive della legittima pendente innanzi la Corte di Appello di
Napoli r.g. 5564/2023 fissato per la prossima udienza del 2.4.2025. 3) Accogliere integralmente l'appello proposto avverso la sentenza n. 2525/2024 emessa dal Tribunale di
Napoli Nord nel procedimento avente R.G. n. 2934/2019 e 4032/2029 pubblicata in data
21.05.2024e notificata a mezzo pec il 21 maggio 2024 ai sensi e per gli effetti dell'art. 325 e
326 c.p.c. e in accoglimento delle censure esposte, riformarla in toto e per l'effetto:
a) Accertare e Dichiarare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. omessa motivazione in relazione ai presupposti del sequestro liberatorio come specificato nel motivo sub 2) che sia abbia qui per ripetuto e trascritto;
b) Accertare e dichiarare illegittima ed ingiusta la decisione impugnata per il motivo sub 3) che si abbia qui per ripetuto e trascritto e per l'effetto in accoglimento del motivo sub 4), che qui si abbia per ripetuto e trascritto, così provvedere: 1) Accertare e dichiarare il diritto degli eredi testamentari alla riscossione delle somme esistenti al momento alla morte del defunto Per_1 Per_3
sul conto corrente [...]I00000006434 aperto presso NT SA PA
[...]
in SA Giorgio a Cremano intestato a deceduto il 17.7.2027; 2) Persona_3
Condannare l'istituto di credito NT SA PA al pagamento in favore degli eredi testamentari delle somme esistenti sul conto corrente tratto sull'istituto di credito
[...]I00000006434 aperto presso NT SA PA in SA Giorgio a Cremano intestato a deceduto il 17.7.2027 oltre interessi ex art. 1284 c.c., Persona_3 come modificato dalla L. 162/14, a decorrere dalla richiesta a mezzo pec o, in via subordinata, dalla domanda giudiziale e fino all'effettivo soddisfo. c) Condannare gli appellati in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione ex art. 93 c.p.c. per anticipo fatto”.
nella qualità di erede di (appello iscritto al RGN Parte_1 Persona_1
3093/2024), con cui, sulla base di tre motivi, ha chiesto, in totale riforma della decisione,
l'accoglimento delle medesime conclusioni formulate da e Parte_3 Controparte_7
[.
come sopra riportate.
3.2. Si sono costituiti in entrambi i procedimenti gli appellati e CP_15 [...]
contestando estensivamente la fondatezza delle impugnazioni di cui hanno CP_11
chiesto pronunciarsi l'inammissibilità, e nel merito, il rigetto.
3.3. Le società appellate e Controparte_5 CP_3 Controparte_14
in proprio, che hanno ricevuto regolare notifica degli appelli, non si sono Parte_1
costituiti, restando contumaci.
3.4. Acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado e disposta la riunione ex art. 335 cpc dei predetti appelli perché riguardi la medesima sentenza, all'udienza in presenza del 2 aprile 2025 la causa è stata riservata dal Giudice Istruttore in decisione davanti al
Collegio, anche in relazione alla richiesta di riunione al procedimento RGN 5564/2023 avanzata dagli appellanti, senza concessione dei termini ex art. 352 cpc per espressa rinuncia di tutte le parti costituite.
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulle questioni passate in giudicato.
In via preliminare, per delimitare il thema decidendum sottoposto al vaglio di questa Corte di merito, giova dare atto che sono passate in giudicato, per mancanza di impugnazione, le statuizioni, contenute nella sentenza n. 4425/2023, di rigetto della domanda riconvenzionale proposta da per l'accertamento dell'indegnità a succedere a Controparte_1 [...]
, in proprio e quale erede di , di Controparte_16 Persona_1 [...]
e di quella di declaratoria di inammissibilità della domanda Pt_3 Controparte_7
riconvenzionale proposta da e di indegnità avanzata nei Parte_3 Controparte_7 confronti di quella di declaratoria di inammissibilità della domanda Controparte_1
riconvenzionale formulata da di accertamento della convivenza di fatto con CP_2
il de cuius e di riconoscimento della sua posizione di detentrice Controparte_8
qualificata rispetto all'immobile sito in Giugliano in Campania alla via Staffetta n. 70.
Del pari, non più controvertibile, in quanto coperta da giudicato per mancata impugnazione, la declaratoria di inammissibilità delle istanze proposte dai terzi interventori nel giudizio conclusosi con la sentenza 2525/2024 del tribunale di Napoli Nord.
Sulla riunione degli appelli.
Sempre in via preliminare, ritiene il Collegio accoglibile l'istanza di riunione degli appelli formulata dagli appellanti . Per_1
Si osserva, al riguardo, che, pur essendosi in presenza di impugnazioni - quella iscritta al
RGN 5564/2023 (cui sono già riuniti i nn. 5570/2023 e 5589/2023 RG) e quella iscritta al
RGN 3092/2024 (cui è riunito il N. 3093/2024 RG)- aventi ad oggetto sentenze diverse, ragioni di connessione parzialmente soggettiva nonché di economia processuale ed opportunità militano per la contemporanea e congiunta trattazione delle stesse ai sensi dell'art. 274 cpc, considerando che l'eventuale accoglimento, in esito al primo gravame, dell'azione di riduzione proposta dall'avv. , n.q. di erede di Parte_1 Persona_6
potrebbe incidere sull'entità dei legati, tra cui quello avente ad oggetto le somme
[...] giacenti sul conto corrente acceso presso l'NT SA PA (oggetto del gravame RGN
3092/2024+3093/2024) con i conseguenti obblighi restitutori in capo al legatario.
Nell'ottica di definire in modo complessivo la vicenda successoria tra le parti, nei limiti di quanto qui devoluto, e scongiurare il proliferare di contenziosi riguardanti i rapporti di dare/avere tra le stesse per l'ipotesi di riforma della decisione riguardante la domanda di riduzione, appare, pertanto, opportuno disporre, ai sensi dell'art. 274 cpc, in via preliminare, la riunione al giudizio RGN 5564/2023 (+5570/2023+5589/2023) di quello iscritto al RGN 3092/2024 (+3093/2024).
Sugli appelli avverso la sentenza del tribunale di Napoli Nord n. 4425 pubblicata il
6.11.2024 e sull'azione di riduzione. Nel merito, in via prioritaria, vanno esaminati gli appellati in cui si controverte della domanda di riduzione.
Appello RGN 5589/2023 proposto da in proprio. Parte_1
Ragioni di ordine logico impongono la previa disamina dell'appello proposto da Pt_1
in proprio, con il quale si lamenta “Violazione e falsa applicazione dell'art. 101
[...]
cpc” per mancata notifica dell'atto di chiamata in causa ex art. 106 cpc. e, in via subordinata
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 137 e 160 cpc” per essere la notifica, qualora effettuata, affetta da nullità in quanto indirizzata ad un soggetto diverso rispetto a quello nei cui confronti andava eseguita, con nullità, in entrambe le ipotesi, del giudizio, in quanto, in ipotesi di accoglimento del gravame dovrebbe disporsi la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 cpc in relazione alla domanda riconvenzionale avanzata da CP_1 per la quale l'avv. in proprio riveste la posizione di litisconsorte
[...] Parte_1
necessario.
Deduce nello specifico l'appellante, con il primo mezzo, che all'udienza del 21.11.2018 il primo giudice aveva rinviato la causa all'udienza del 17.4.2019 al fine di consentire la chiamata in causa del terzo, vale a dire di esso avv. in proprio, ai sensi Parte_1 dell'art. 106 cpc, ma che la notifica non era mai avvenuta, vertendosi, pertanto, nell'ipotesi di notifica inesistente;
eccezione che era stata sollevata dai procuratori costituiti delle altre parti all'udienza del 17.4.2029 ma che il giudice di prime cure, sciogliendo la riserva assunta in tale data, aveva disatteso dichiarando la contumacia di esso avv. Parte_1
in proprio.
Tale circostanza avrebbe determinato, a dire dell'appellante, la violazione del contraddittorio e la lesione del suo diritto di difesa, entrambi vizi perpetrati nella gravata sentenza ove si asseriva che la notifica era avvenuta il 26.11.2018.
Tanto determinerebbe la nullità della sentenza e dell'intero giudizio.
In subordine, con la seconda ragione, l'impugnante assume che la notifica della sua chiamata in causa, quand'anche effettuata, sarebbe affetta da nullità in quanto eseguita a mezzo pec al suo indirizzo di posta elettronica professionale mentre, invece, avrebbe dovuto essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario e secondo la disciplina dettata dall'art. 137 cpc (ante riforma Cartabia).
Le ragioni sono entrambe infondate.
L'esistenza della notifica ad in proprio della chiamata in causa ad istanza di Parte_1
è documentata dalla produzione, nel fascicolo di quest'ultimo, della Controparte_1
ricevuta di accettazione e di consegna dell'invio a mezzo pec avvenuto in data 26.11.2018, regolarmente recapitato all'indirizzo di posta elettronica che l'avv. non ha disconosciuto essere a Email_1 Per_1
lui riferibile, eccependo, per quanto di seguito si dirà, che si tratti di solo recapito professionale e non anche indirizzo di posta privata.
Una volta accertato che la notifica risulta eseguita, l'altra questione, posta dal secondo mezzo, è la sua validità, negata dall'impugnante sull'assunto, appunto, che l'indirizzo pec di destinazione afferisce all'attività professionale di esso e non è indirizzo Parte_1
privato, sicchè, a suo dire, la notifica sarebbe nulla perché nel 2018 ancora non era entrato in vigore l'INAD- Indice Nazionale Anagrafe Digitale- e la stessa sarebbe dovuta avvenire a mezzo Ufficiale Giudiziario ai sensi dell'art. 137 cpc.
Anche tale doglianza va disattesa.
Sulla questione che qui occupa è di recente intervenuta la Corte regolatrice affermando il principio secondo cui “In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-
PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto”.( cfr Cass. Ordinanza n.
12134 del 06/05/2024).
In adesione a tale arresto, non sconfessato, allo stato, da pronunce di segno contrario, va confermata la validità e regolarità della notifica in esame, tale ritenuta dal primo giudice, e la correttezza della declaratoria di contumacia di , in proprio, contenuta nella Parte_1
gravata sentenza del tribunale. Ne consegue che alcuna violazione del contraddittorio e/o del diritto di difesa si è consumata nel giudizio definito con detta sentenza, vertendosi in ipotesi di contumacia volontaria del terzo chiamato che ha scelto di non costituirsi pur avendo ricevuto la notifica della chiamata in causa.
Ne consegue l'infondatezza dell'appello proposto da , in proprio, iscritto al Parte_1
RGN 5589/2023, che va integralmente rigettato, sul punto potendosi definire il relativo procedimento in assenza di altre questioni sulle quali questo Collegio è chiamato a pronunciarsi.
Quanto alle spese, poiché risulta coperta da giudicato, per mancanza di impugnazione, la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale di che ha Controparte_1
occasionato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di in proprio, Parte_1
della cui notifica si è qui discusso, vi è soccombenza reciproca tra le parti, per cui esse vanno integralmente compensate.
Appello RGN 5564/2024 proposto da n.q. di erede di ( Parte_1 Persona_1
classe 1931).
Le questioni principali sulle quali questa Corte è chiamata a dirimere la forte conflittualità tra le parti sono quelle oggetto dell'impugnazione proposta da , quale erede Parte_1
di in quanto tese a rimettere in discussione la decisione di rigetto Persona_6
della domanda di riduzione dei legati e delle altre disposizioni testamentarie nonché delle donazioni indirette, originariamente avanzata dall'attore meglio Persona_6
illustrata nella parte in fatto della presente pronuncia.
Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Va, preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata Con dall'appellato per violazione dell'art. 342 cpc. sull'assunto che le CP_1
contestazioni sollevate dall'appellante contrasterebbero palesemente con le difese svolte dalla medesima parte processuale e con le omissioni ed i comportamenti della stessa parte adottati nel corso del giudizio di primo grado.
L'eccezione va disattesa. Invero, il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. D.L.vo
10 ottobre 2022 n. 149, applicabile ratione temporis, richiede, ai fini della specificità dell'appello, che lo stesso sia motivato e che per ciascun motivo siano indicate, a pena di inammissibilità, il capo della decisione impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice e le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Il gravame in esame risulta rispettoso di tali requisiti avendo l'appellante puntualmente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali ritiene di non condividere l'assunto del primo giudice;
d'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, gli appellati hanno avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalla loro comparsa di costituzione nella quale affrontano criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte.
La verifica della coerenza delle difese svolte in appello rispetto a quelle sviluppate in primo grado e al comportamento processuale ivi tenuto costituiscono profili che rilevano non ai fini della ammissibilità dell'impugnazione, come opinato dall'eccipiente, ma della fondatezza delle ragioni del gravame e come tali vanno esaminate nel merito.
Nel merito.
Con il primo e il secondo mezzo, strettamente connessi, che denunciano “Violazione e falsa applicazione dell'art. 564 c.c.. Illegittima esclusione della qualità di erede pretermesso. Violazione e falsa applicazione dell'art. 587 c.c. Errore ed inesatta interpretazione della scheda testamentaria. Istituzione di erede universale nella persona dei germani e ” nonché “Impossibilità del concorso, nel caso di Pt_3 Persona_1
specie, della successione legittima con la successione testamentaria;
violazione degli artt.457 e 588 c.c. Erronea interpretazione dell'atto introduttivo. Erronea declaratoria di esclusione della lesione di legittima e fondamento dell'azione di riduzione”, si assume, in sintesi, che erroneamente il collegio di prime cure ha ritenuto che (senior) Persona_1
non fosse da considerarsi erede totalmente pretermesso dall'eredità di CP_8
e tanto sulla base di una erronea interpretazione della scheda testamentaria e di una
[...]
fallace lettura dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che aveva indotto il tribunale a sostenere l'esistenza di beni non specificati nel testamento né in citazione per i quali si era aperta la successione legittima, alla quale era chiamato ( Persona_1
senior).
I motivi sono fondati per le ragioni di seguito esposte.
La questione nasce per effetto della non condivisibile interpretazione che la sentenza del tribunale ha dato sia del libello introduttivo che della scheda testamentaria.
Con la sentenza qui impugnata viene riferito che l'allora attore, (senior), Persona_1
avrebbe allegato che con il testamento olografo del 26.2.2016 ( pubblicato il 3.8.2017) il de cuius aveva disposto della “quasi totalità delle sue sostanze” così Controparte_8
lasciando intendere che vi fosse un patrimonio residuo, non contemplato nell'atto di ultima volontà, sul quale si era aperta la successione c.d. legittima alla quale era chiamato a concorrere l'attore quale erede legittimo del figlio, deceduto celibe e senza prole.
Allo stesso modo, leggendo la scheda testamentaria, il tribunale si è convinto che le disposizioni testamentarie dovessero interpretarsi nel senso che laddove il testatore aveva istituito suoi eredi “universali” i nipoti e avesse Parte_3 Controparte_7
inteso “riferirsi espressamente alla quota disponibile oltre a quelle indisponibile” ( cfr. pag.
14 sentenza gravata) e che la mancata indicazione del padre del de cuius non significasse
“esclusione dall'eredità ma riconoscimento implicito in suo capo della quota disponibile prevista ex lege proprio per la presenza di ulteriori beni del de cuius non citati e richiamati espressamente nella scheda testamentaria” (cfr pag. 14 sentenza gravata).
Ebbene, l'impostazione ermeneutica del tribunale non è affatto condivisibile e appare in netto contrasto sia con il contenuto del libello introduttivo che con quello della scheda testamentaria.
In particolare, quanto alle allegazioni contenute nell'atto di citazione del primo grado di laddove si legge che con il testamento il de cuius aveva disposto Persona_6
della “quasi totalità delle sue sostanze” in favore di , è espressione che Controparte_1 va interpretata alla luce del contesto complessivo dell'atto, da cui si ricava che l'attore avesse inteso sostenere che, ferma l'istituzione di eredi universali dei nipoti, il de cuius con i legati aveva beneficiato di quasi tutto il suo patrimonio e tanto in Controparte_1 funzione della richiesta, contenuta nelle conclusioni dell'atto di citazione, di procedere alla riduzione in primo luogo di detti legati e solo in via succedanea delle altre disposizioni testamentarie ( vale a dire quelle in favore dei nipoti eredi universali).
Non risulta affatto che l'attore intendesse sostenere l'esistenza di un patrimonio ereditario residuo non oggetto del testamento, come erroneamente opinato dal tribunale che si è limitato ad una parziale lettura del libello introduttivo.
Per convincersi di ciò è utile riportare il contenuto dell'atto di citazione per la parte che qui interessa:
“PREMESSO:
1) Che l'istante è genitore superstite del sig. , nato a [...]
Mugnano di Napoli il 30/12/1964 e deceduto prematuramente in Giugliano in Campania
(Na) il 17/07/2017; quindi erede diretto in linea, in concorso con l'altro figlio, Pt_1
, ex art. 571 c.c. siccome il de cuius non ha lasciato discendenti e/o coniuge;
“Che il
[...]
predetto figlio defunto, con atto testamentario olografo datato 24 febbraio 2016 e pubblicato per atto del Notaio dott.ssa di Giugliano in data 02 agosto Persona_4
2017, disponeva delle proprie sostanze nel modo che segue:
2.1) Istituiva come propri eredi universali, in via principale di nipoti – figli del fratello
e in caso di loro rifiuto, erede universale era Parte_4 Per_1
indicato il fratello e, ove anche questi avesse rifiutato, erede universale era stato Pt_1 designato il sig. . In ultima istanza, vi era la designazione della sig.ra Controparte_1
; CP_2
2.2) Conseguentemente all'indicazione dei soggetti individuati, progressivamente, quali erede “universale”, il de cuius disponeva della quasi totalità delle sue sostanze in favore del D'DR ovvero in subordine in favore della di lui madre sig.ra CP_1 [...]
, sotto forma di legato nel seguente modo ...” ( segue l'elencazione dei beni legati CP_2
mediante trascrizione del contenuto del testamento, come riportati anche alle pagg. 3 e 4 della gravata decisione).
Si legge, ancora, al punto 4) dell'atto di citazione “Che il patrimonio ereditario risulta costituito unicamente dai beni indicati nell'atto testamentario, per la maggior parte legato al e per la parte rimanente in lascito agli (ovvero, allo) eredi istituiti Controparte_1 che va eventualmente idealmente ricongiunto con le donazioni operate in favore di
per l'importo totale di € 258.670,00, ai sensi dell'art. 555 c.c. laddove Controparte_1 si configuri l'eccedenza di cui alla detta disposizione”.
Particolarmente convincente, nel senso qui sostenuto, è il punto 7) del libello introduttivo ove è dedotto che “pertanto, l'istante è stato totalmente escluso dalla successione, non avendo il de cuius riservato alcun bene o parte di esso all'erede legittimo in linea retta, violando pertanto il disposto dell'art. 538 comma 1 c.c. a tenore del quale “Se chi muore non lascia figli, ma ascendenti a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto è disposto dall'articolo 544”( la sottolineatura non è nel testo originario).
Tali essendo le chiare allegazioni attoree, risulta del tutto incoerente il significato che il tribunale ha voluto attribuire all'espressione “quasi totalità delle sostanze” riportata al punto n.
2.2 dell'atto di citazione, per desumerne che dalla stessa prospettazione attorea potesse ricavarsi argomento a sostegno dell'esistenza di altri beni ereditari di cui il de cuius non aveva disposto per testamento ed escludere che vi fosse pretermissione del legittimario
. Persona_1
Del pari, non è conforme al contenuto del testamento di causa la ricostruzione della volontà testamentaria riferita nella gravata sentenza.
Invero, nell'atto mortis causa il testatore ha espressamente nominato “eredi universali, in parti uguali tra loro” i nipoti e e disposto di alcuni Parte_3 Persona_1
determinati beni del suo patrimonio (immobili, somme di danaro giacenti su conti correnti bancari, quote societarie) a titolo di legati in favore di , figlio della sua Controparte_1
convivente (riportati nelle pagg. 3 e 4 della gravata decisione). CP_2
La designazione di eredi universali dei nipoti, senza indicazione di beni determinati o di un complesso di beni loro attribuito, non lascia dubbio che la disposizione sia a titolo universale, rendendo ultroneo il ragionamento del tribunale laddove richiama l'art. 588 c.c. per distinguere tra erede e legatario.
Infatti, non essendo stato posta in discussione la qualità di legatario di , Controparte_1
sebbene beneficiario di cospicue attribuzioni del patrimonio ereditario (rispetto alle quali avrebbe potuto sorgere l'interrogativo se istituzioni ex re certa o legati), in riferimento ai nipoti risulta chiara la volontà del testatore di designarli eredi universali tout court, ricorrendo, quindi l'ipotesi contemplata dal comma 1 della suddetta disposizione.
Ciò posto, è errato il ragionamento del collegio di prime cure nell'affermare che per tutti i beni non indicati e non richiamati nel testamento implicitamente il de cuius avesse inteso riconoscere in capo al padre (senior) la quota indisponibile spettantegli ex Persona_1
lege. Si tratterebbe, come si legge nella gravata sentenza, del conto corrente intestato al de cuius presso la su cui alla data del decesso del correntista vi erano Controparte_10
titoli per un controvalore di euro 520.754,90 ( già al netto del saldo negativo di conto corrente per euro 101.716,47); di beni mobili (opere d'arte, orologi, gioielli) del de cuius custoditi nella cassaforte e nella casa materna in Giugliano in Campania alla via G. Gigante
n. 1; i beni rinvenienti dall'eredità materna sig.ra , deceduta il 27.4.2017 ( Persona_5
prima del figlio scomparso il 17.7.2017). Controparte_8
Diversamente da quanto opinato dal tribunale, infatti, i predetti beni, non menzionati nel testamento, rappresentano proprio il patrimonio spettante ai nipoti del de cuius
[...]
che, in quanto istituiti suoi eredi universali, gli subentrano nella titolarità di Controparte_8
tutti i beni presenti alla data dell'apertura della successione, anche di quelli acquisiti dal testatore dopo la redazione del testamento e fino al decesso.
In presenza della istituzione di eredi universali è, allora, fallace l'affermazione secondo cui la successione testamentaria concorrerebbe con quella legittima e che Persona_1
senior, per tale ragione, non sarebbe da considerarsi totalmente pretermesso perché vanterebbe diritti successori ex lege sui beni non menzionati nella scheda testamentaria.
La coesistenza tra successione legittima con quella testamentaria opera nelle diverse ipotesi, esaminate dalla Suprema Corte, in cui il "de cuius" non abbia disposto con il testamento della totalità del suo patrimonio ed in particolare, nel caso di testamento che, senza recare istituzione di erede, contenga soltanto attribuzione di legati (Cass. Sentenza n. 15239 del
20/06/2017) ovvero nel caso di istituzione di erede ex re certa che non esaurisce l'asse ereditario, residuando nel relictum beni ignorati (incolpevolmente o volontariamente) dal testatore o sopravvenuti (Cass. 17868/2019; Cass. 9487/2021) , o ancora, nel caso di testamento che contenga soltanto attribuzioni a titolo di legato idonee ad esaurire l'asse relitto essendo in tale ultima ipotesi la successione legittima, anche quando priva di un positivo contenuto patrimoniale, destinata ad operare sia al fine di individuare la responsabilità per i debiti ereditari e per gli obblighi gravanti sull'erede, sia al fine di decidere sulla sorte dei beni appartenenti al de cuius, ma ignorati dalle disposizioni testamentarie, ovvero sopravvenuti alla data di redazione della scheda ( Cass. Sentenza n.
30802 del 06/11/2023).
Nessuna di tali fattispecie ricorre nella vicenda in esame, ove la volontà del testatore è chiara nell'aver istituito i propri nipoti sig.ri e (jr) quali Parte_3 Persona_1 eredi universali ai sensi dell'art. 588 comma 1 c.c.
Appare, altresì, errato il ragionamento del tribunale laddove ha interpretato la vicenda successoria valorizzando elementi probatori estranei al testamento e desunti aliunde, quali la denuncia di successione presentata in data 10.8.2017 da senior e l'attività Persona_1 gestoria compiuta da quest'ultimo in relazione alle società e CP_3 [...]
facenti parte del patrimonio ereditario, giacchè la spendita della qualità di Controparte_5
erede legittimo nella dichiarazione di successione o il compimento di atti e attività proprie dell'erede sono condotte che non possono comportare l'acquisto della qualità di erede legittimo in contrasto con la volontà testamentaria e integrano atti compiuti sine titulo.
Consegue ai rilievi che precedono che la successione di è regolata Controparte_8
esclusivamente dal testamento olografo del 26.2.2016, pubblicato il 3.8.2017, e che Per_1
senior non possa considerarsi chiamato ex lege, non operando la successione ab
[...]
intestato, e quindi, sia da considerarsi legittimario del tutto pretermesso dalla successione testamentaria, essendo, peraltro, incontestato che non abbia ricevuto donazioni in vita dal de cuius.
Preterizione che può trovare ragionevole spiegazione nella circostanza che il de cuius, al momento della redazione della scheda testamentaria, non poteva immaginare di premorire al proprio genitore, già anziano all'epoca dell'atto di ultima volontà, e che, quindi, abbia voluto beneficiare delle proprie sostanze in caso di morte i propri nipoti (figli del germano avv. ) e il figlio della propria convivente. Parte_1
La soluzione ermeneutica che precede comporta che, difformemente da quanto opinato dal
Giudice di prime cure, vi è stata pretermissione totale di rispetto Persona_6 all'eredità del proprio figlio e conseguentemente, non vi è necessità o obbligo di accettazione con beneficio d'inventario e l'azione di riduzione è senz'altro proponibile nei confronti dei terzi non coeredi, vale a dire i legatari e gli eredi testamentari.
Secondo un principio pacifico, infatti, in tema di azione di riduzione delle donazioni e dei legati, qualora il testatore abbia disposto a titolo universale dell'intero asse ereditario, la condizione dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario è esclusa nell'ipotesi in cui il legittimario, essendo stato totalmente pretermesso, non assuma, ai sensi dell'art. 467 secondo comma cod. civ., la qualità di chiamato all'eredità, ciò fino a quando l'istituzione testamentaria non venga ridotta nei suoi confronti (Cass. n. 25541/2017; n. 2914/2020).
Anche sotto il profilo dell'onere di allegazione incombente sull'attore in riduzione, ai fini dell'ammissibilità della relativa domanda, si dissente dalla valutazione operata dal primo giudice, che, pur avendo richiamato in materia l'interpretazione meno rigida della Suprema
Corte affermata nella sentenza n. 18199/2020, ha ritenuto che in ogni caso l'atto introduttivo del primo grado sarebbe carente perché l'originario attore aveva “taciuto”
l'esistenza di ulteriori beni rientranti nella massa ( rispetto ai quali aveva speso la qualità di erede legittimo mediante operazioni di scissione sociale e attribuzione a diverse SRL del relativo patrimonio) e omesso di specificare i titoli e i depositi bancari intestati al de cuius presenti al momento dell'apertura della successione presso l'istituto bancario . CP_10
Si osserva, al riguardo che l'arresto più recente della Corte regolatrice, che il primo giudice ha mostrato di conoscere, nel mitigare il rigore allegatorio ai fini dell'esperibilità dell'azione di riduzione, ha spiegato che non è necessario che il legittimario precisi nella domanda l'entità monetaria della lesione, occorrendo , piuttosto che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile , anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima ( Cass. sent. n. 17926/2020) e ha, altresì, puntualizzato apertis verbis che in tema di azione di riduzione, l'omessa allegazione nell'atto introduttivo di beni costituenti il "relictum" e di donazioni poste in essere in vita dal "de cuius", anche in vista dell'imputazione "ex se", ove la loro esistenza emerga dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova. ( Cass. Sentenza n. 18199 del 02/09/2020; Cass.
Ordinanza n. 348 del 10/01/2023 ).
Nel caso di specie, risultano allegati nel libello introduttivo elementi sufficienti a ricostruire il relictum e il donatum e a fornire un quadro della situazione patrimoniale tale da rendere verosimile, in limine litis, la sussistenza della lesione di legittima, avendo l'originario attore indicato quali fossero i beni relitti (quelli indicati nel testamento olografo del de cuius), il donatum (donazioni indirette in favore di elencate al capo 3 pag. 4 atto Controparte_1
di citazione del primo grado) e dedotto di non aver ricevuto alcuna donazione in vita dal proprio figlio, restando del tutto pretermesso dalla sua successione. Con la memoria ex art. 183 comma 6 primo termine depositata l'8.4.2020 ha, poi, offerto puntuale ricostruzione
(secondo la sua prospettazione) dell'asse ereditario, comprensivo anche dell'immobile acquistato in data 12.1.2017 dal de cuius, successivamente alla redazione del testamento,
l'importo della Polizza vita n. 689/001649871 stipulata il 19.12.2014, il saldo titoli Pt_6
del conto corrente il 50% di beni immobili in nuda proprietà alla via Controparte_10
Giacomo Leopardi, l'immobile in via Pigna e l'Immobile in SA Giovanni a Campo siti nel
Comune di Giugliano in Campania;
ha, altresì, indicato il valore della massa, dei beni legati, dei debiti ereditari e determinato la propria quota di riserva di 1/3 , del tutto violata, pari ad euro 807.000,00.
Ritiene questa Corte, alla luce di tutte le considerazioni svolte, che l'azione proposta da anche sotto il profilo allegatorio, vada considerata ammissibile, Persona_6
sussistendone tutte le condizioni, il che comporta la necessità di proseguire il giudizio ed istruire la controversia mediante CTU per accertare la lamentata lesione di legittima secondo i seguenti criteri (in tal senso ex plurimis Cass. sent. n.12019/2012): in primo luogo formare la massa dei beni relitti e determinare il loro valore al tempo dell'apertura della successione;
detrarre dal relitto i debiti da valutare con riferimento alla stessa data;
procedere alla riunione fittizia ( cioè con operazione meramente contabile) tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione (anche indiretta, a chiunque effettuate;
cfr Cass. 14193/2022), da stimare, quanto ai beni immobili e ai beni mobili, secondo il loro valore al tempo dell'apertura della successione, e quanto alle donazioni in denaro, con riferimento al valore nominale (ex art. 751 c.c.); calcolare la quota disponibile e la quota indisponibile (che per quale ascendente del de Persona_6
cuius, deceduto celibe e senza figli, è pari a 1/3 del patrimonio ex art. 538 c.c.) sulla massa risultante dalla somma del valore del relictum al netto e del valore del donatum, ed imputando, infine, le eventuali liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante.
Nel caso in esame, sarà compito demandato all'ausiliario quello di procedere alle superiori verifiche secondo il quesito che sarà oggetto di separata ordinanza di questo collegio.
Al fine di precisare il perimetro delle indagini da demandare al CTU, è qui necessario risolvere alcuni profili controversi tra le parti afferenti il relictum e il donatum
Quanto al relictum vanno considerati tutti i beni immobili esistenti nel patrimonio di
[...] al tempo dell'apertura della successione, quindi sia gli immobili Controparte_8
espressamente menzionati nel testamento olografo del 24.2.2016 pubblicato il 2.8.2017 e oggetto di legato sia quelli, ancorchè non indicati nella scheda testamentaria, di proprietà del de cuius al tempo dell'apertura della successione, quindi anche gli immobili e i diritti da esso acquistati dopo la redazione della scheda testamentaria e fino al suo decesso;
in particolare, per quanto allegato dalla difesa di e non più contestato dai Controparte_1
, vanno considerati, nella formazione della massa ereditaria, anche i diritti spettanti a Per_1
sull'eredità materna ( sig. , deceduta anteriormente Controparte_8 Persona_5
al figlio , con diritto di quest'ultimo sull'eredità materna, secondo la Controparte_8
successione legittima, in presenza del coniuge e di altro figlio, ad 1/3 ex art.581 c.c.) nonché, come peraltro richiesto anche dai , l'immobile acquistato da de cuius con Per_1
atto per notaio del 12.1.2017, nonché quanto esistente, al tempo Persona_4 dell'apertura della successione, sul conto corrente intestato al de cuius accesso presso la
. Controparte_10
Non è emersa prova, invece, nel corso del primo grado, dell'esistenza di ulteriori beni mobili, consistenti in orologi, opere d'arte e gioielli di proprietà del de cuius, che dunque non possono ricomprendersi nella formazione dell'asse ereditario. Quanto al donatum, è rimasto incontestato che senior non ha ricevuto Persona_1
donazioni in vita dal figlio . Controparte_8
Circa le donazioni indirette, che l'originario attore ha reputato Persona_6
potersi individuare sia nell'acquisto di quote societarie intestate direttamente a CP_1
con denaro del de cuius, specificamente indicate ai capi da 3.1. a 3.4. del libello
[...]
introduttivo del primo grado (segnatamente: quote di partecipazione pari allo 0,24% della soc. FREE ENERGIA S.p.A.per valore nominale di € 750,00; quote di partecipazione, pari al 2%, della società IMMOBIL POLO srl, in tal caso per un valore nominale di € 600,00; quote di partecipazione nella soc. BORGO AGRUMETO srl, pari al 15% del capitale sociale, per un valore nominale di € 3.000,00; 2,16% delle quote di partecipazione della soc.
INSIEMENERGIA S.p.A., per un valore nominale di € 4.320,00) che nella polizza vita accesa dal de cuius con beneficiario il sig. , si osserva quanto segue: Controparte_1
-per l'acquisto delle quote societarie, a fronte della contestazione che ha Controparte_1
mosso nella sua comparsa di costituzione e risposta in primo grado, sostenendo essere state da lui acquistate con denario proprio e non del de cuius, l'attore in riduzione non ha assolto l'onere, su di lui gravante, di fornire la prova degli esborsi effettuati dal de cuius per tali quote, sicchè non è rimasto dimostrato trattarsi di donazioni indirette e delle stesse non si dovrà tenere conto nelle operazioni ex art. 556 c.c;
-per la polizza vita di cui al capo 3.5. dell'atto di citazione, è condivisibile la tesi difensiva del secondo cui vanno considerati solo i premi versati dal de cuius e non CP_1
l'importo del massimale di euro 250.000,00 assicurato.
In ordine a tale ultimo profilo, giova richiamare il principio nomofilattico per cui la designazione dà luogo a favore del beneficiario a un acquisto iure proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 c.c.), ancorché sottoposto alla condizione risolutiva della mancata revoca della designazione (Cassazione civile, sez. III, 19.02.2016, n. 3263), il che significa che il diritto trova la sua fonte nel contratto e non entra a far parte del patrimonio ereditario dello stipulante (Cassazione civile, SS.UU., 0.04.2021, n. 11421; Cassazione civile, sez. IV, 15.10.2018, n. 25635; Cassazione civile, 02.12.2000, n. 15407). Nondimeno, la designazione del beneficiario è un negozio unilaterale, personalissimo e non recettizio, con cui il contraente individua il destinatario della prestazione dell'assicuratore (Cass. n. 4833/1978) cui si lega il principio dell'art. 1923 c.c., comma 2, in tema di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, per cui le norme sulla collazione e quelle sulla riduzione sono fatte salve in riferimento ai premi pagati dallo stipulante (non quindi alle somme percepite dal beneficiario).
Infine, circa i debiti ereditari, va considerato quanto dovuto dal de cuius al tempo della morte a titolo di restituzione per capitale ed interessi del mutuo ipotecario concesso dal con iscrizione di ipoteca sull'immobile sito in Giugliano in Campania Controparte_17
alla via Staffetta n. 70 (oggetto di legato testamentario).
In conclusione, in accoglimento, sul punto, dell'appello proposto da n.q. di Parte_1
erede di (1931), va dichiarata ammissibile la domanda di riduzione e Persona_1
disposta la prosecuzione del giudizio per lo svolgimento della attività istruttoria nei termini che precedono come da separata ordinanza, con spese riservate al definitivo.
Appello RGN 5570/2023 proposto da n.q. di procuratore speciale di Parte_2
e (classe 1996). Parte_3 Persona_1
Il gravame in esame è affidato ai seguenti motivi:
1-Violazione e falsa applicazione delle norme che regolano la successione testamentaria ed inesatta ed erronea interpretazione del testamento. Istituzione di erede ex asse;
2-Impossibilità del concorso, nel caso di specie, della successione legittima con la successione testamentaria, violazione degli artt. 457 e 588 c.c. Positivo fondamento dell'istituzione ex asse;
3- Motivazione incoerente, travisamento degli istituti coinvolti, violazione dell'art. 536 c.c., erronea qualificazione di spendita della qualità di erede del defunto;
Persona_1
4- Erronea interpretazione della domanda proposta con l'atto di citazione dell'originario attore;
5- Sulla compensazione delle spese;
violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc. Le ragioni da 1) a 4) sono fondate e ciò sulla base delle stesse considerazioni sopra svolte esaminando l'appello proposto da n.q. di erede di , che Parte_1 Persona_1
devono qui considerarsi ripetute e trascritte.
Ed infatti, una volta esclusa la concorrenza della successione legittima con quella testamentaria per quanto sopra detto, va accolta la richiesta degli appellanti di modifica della decisione impugnata quanto al secondo capo del dispositivo a favore di una pronuncia che dichiari che unici eredi universali di sono, in forza del Controparte_8
testamento olografo del 24.2.2016 pubblicato per atto del notaio il Persona_4
2.8.2017, i nipoti e ( nato nel 1996). Parte_3 Persona_1
In tal senso va riformata la sentenza n. 4425/2023 del tribunale di Napoli Nord, mentre per la regolazione delle spese di causa, oggetto del quinto motivo del gravame, la statuizione va rimessa al definitivo, dovendo proseguire il giudizio, come detto, per l'accertamento, anche nei confronti dei suddetti eredi testamentari, della lesione di legittima lamentata dall'originario attore senior. Persona_1
Appello RGN 3092/2024 ( + 3093/2024) proposti avverso la sentenza n. 2525/2024 del tribunale di Napoli Nord.
La decisione su detti gravami va rimessa nel prosieguo del presente grado, atteso che, come già spiegato a fondamento del provvedimento di riunione, appare opportuno attendere l'esito della controversia afferente l'azione di riduzione, per l'incidenza che potrebbe avere sui rapporti di dare /avere tra le parti quanto al legato interessato dal gravame qui in esame.
Spese.
Le spese del giudizio vanno rimesse al definitivo, dovendo la causa proseguire nella fase istruttoria, ad eccezione che quelle relative all'appello RGN 5589/2023, per il quale la presente statuizione ha definito tutte le questioni oggetto di impugnazione e che vanno compensate per il grado, per le ragioni già illustrate esaminando il detto gravame.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, pronunciando sugli appelli RGN 5564/2023
(+5570/2023+5589/2023) e RGN 3092/202 (+3093/2024) come sopra proposti, così provvede:
1) dispone la riunione dell'appello iscritto al RGN 5564/2023 (+
5570/2023+5589/2023) a quello iscritto al RGN 3092/2024 (+3093/2024) ai sensi dell'art. 274 cpc;
2) definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al RGN 5589/2023 proposto da in proprio avverso la sentenza n. 4425/2023 del tribunale di Napoli Nord Parte_1
pubblicata il 6.11.2023, rigetta l'appello e compensa le spese del presente grado tra le parti;
3) non definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al RGN 5564/2023 proposto da , n.q. di erede di (1931) e sull'appello iscritto Parte_1 Persona_1
al RGN 5570/2023 proposto da n.q. di procuratore speciale di Parte_2 [...]
e (nato nel 1996), entrambi avverso la sentenza n. 4425/2025 del Pt_3 Persona_1
tribunale di Napoli Nord pubblicata il 6.11.2023, accoglie, per quanto di ragione, i predetti appelli e per l'effetto:
3.a) in riforma del secondo capo del dispositivo della sentenza n. 4425/2023 gravata dichiara che eredi universali di nato a [...] il Controparte_8
30.12.1964 e deceduto in Giugliano in Campania il 17.7.2017, sono i soli nipoti
[...]
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) in forza Pt_3 Persona_1
del testamento olografo del 24.2.2016 pubblicato per atto del notaio in Persona_4
data 2.8.2017;
3.b) in riforma del terzo capo della sentenza gravata n. 4425/2023 dichiara ammissibile l'azione di riduzione proposta in primo grado da (nato a [...] in Persona_1
Campania il 4.8.1931 e ivi deceduto l'11.10.2020);
4) dispone la prosecuzione dei giudizi riuniti come da separata ordinanza, riservando al prosieguo anche la decisione sull'appello riunito RGN 3092/204 (+3093/2024) avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del tribunale di Napoli Nord n. 2525/2024 pubblicata il 21.5.2024; 5) spese dei giudizi RGN 5564/2023 (+5570/2023) e RGN 3092/204 (+309372024) al definitivo.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 4 giungo 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Alessandra Piscitiello