Art. 18.
Gli organici dei sottufficiali; e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono stabiliti in conformita' alla tabella G allegata alla presente legge.
I posti di nuova istituzione, che si renderanno disponibili per effetto dell'applicazione del precedente comma, saranno conferiti nel periodo di sette anni dall'entrata in vigore della presente legge ed in ragione di due settimi per il primo anno e di un settimo per ciascuno degli anni successivi, con esclusione del secondo anno.
Gli organici dei sottufficiali; e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono stabiliti in conformita' alla tabella G allegata alla presente legge.
I posti di nuova istituzione, che si renderanno disponibili per effetto dell'applicazione del precedente comma, saranno conferiti nel periodo di sette anni dall'entrata in vigore della presente legge ed in ragione di due settimi per il primo anno e di un settimo per ciascuno degli anni successivi, con esclusione del secondo anno.