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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/05/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3086/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3086/2024 promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DAL ZOTTO OTELLO e dall'Avv. VIERO FEDERICO
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. DE BIASI SILVIA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo:
“1) Onerare il sig. , a partire dal mese di marzo 2025, di contribuire al mantenimento Parte_1
ordinario della IA , mediante corresponsione della somma mensile di Euro 280,00, CP_1
annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, sulle coordinate bancarie alla stessa intestate. 2) Confermarsi che il padre continui a contribuire, per la quota del 50%, alle spese straordinarie
(mediche e scolastiche) alla stessa riconducibili, secondo i termini e le modalità previste nel protocollo del Tribunale di Vicenza, intendendosi tuttavia come straordinarie e rimborsabili pro quota anche le spese di trasporto (documentate) da e per l'Università e/o il luogo di eventuali tirocini/stage formativi attinenti al percorso di studi e che siano dovute dall'inizio dell'iscrizione al percorso universitario.
3) Darsi atto che le parti concordano che la sig.ra aggiorni periodicamente il padre CP_1 sul percorso di studi e lo informi, al termine degli stessi, con tempestività, dell'eventuale reperimento di un'occupazione lavorativa.
4) Fermo il resto.
5) Spese di causa compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/07/2024, esponeva: di aver contratto matrimonio con Parte_1
in data 30/05/1998; che dalla loro unione, in data 05/07/2000, era nata la IA;
CP_2 CP_1
che in data 03/03/2016, il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che, nella relativa sentenza, il Tribunale di Vicenza aveva imposto al sig. Parte_1
di contribuire al mantenimento della IA , versando alla madre la somma mensile di euro CP_1
410,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
che nella primavera del 2021, il sig. aveva appreso che la IA stava lavorando alle dipendenze dello studio dentistico Parte_1 CP_1
del dott. che, per tale ragione, il sig. aveva presentato ricorso al Controparte_3 Parte_1
Tribunale di Vicenza per chiedere la revoca del contributo al mantenimento della IA;
che CP_1
con decreto emesso in data 24/05/2022, il Tribunale di Vicenza aveva ridotto l'obbligo contributivo alla somma mensile di euro 100,00; che da allora la situazione lavorativa della convenuta si era di fatto stabilizzata essendosi il contratto di “apprendistato professionalizzante” con lo studio odontoiatrico del dott. trasformato poi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Controparte_3
Il ricorrente chiedeva, pertanto, a totale modifica del decreto n. 5359/2022 del Tribunale di Vicenza, che venisse revocato l'obbligo in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento della IA.
Costituitasi in giudizio, chiedeva che venisse rigettata la domanda attorea volta ad CP_1 ottenere la revoca dell'obbligo di mantenimento della IA, imposto al sig. con il Parte_1
decreto n. 5359/2022 emesso dal Tribunale di Vicenza, in quanto infondata in fatto e in diritto. In via riconvenzionale, chiedeva che venisse confermato l'attuale importo del contributo di mantenimento ordinario a favore della IA , disponendo che il ricorrente versasse direttamente alla CP_1
IA, con bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato, la somma di € 600,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie e che venisse confermata l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra . CP_2
Instaurato il giudizio, le parti raggiungevano un accordo conciliativo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere la richiesta avanzata dalle parti di modifica del contributo di mantenimento dovuto dal padre alla IA, essendo quest'ultima maggiorenne e trattandosi, dunque, di diritti disponibili.
Le spese vanno integralmente compensate, come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di cui al decreto del Tribunale di Vicenza n. 5359/2022 del 24/05/2022 vengano modificate nei termini seguenti:
- il sig. a partire dal mese di marzo 2025, contribuirà al mantenimento ordinario della Parte_1
IA mediante corresponsione della somma mensile di Euro 280,00, annualmente CP_1
rivalutabile secondo gli indici ISTAT, sulle coordinate bancarie alla stessa intestate;
- si conferma che il padre continui a contribuire, per la quota del 50%, alle spese straordinarie
(mediche e scolastiche) alla stessa riconducibili, secondo i termini e le modalità previste nel protocollo del Tribunale di Vicenza, intendendosi tuttavia come straordinarie e rimborsabili pro quota anche le spese di trasporto (documentate) da e per l'Università e/o il luogo di eventuali tirocini/stage formativi attinenti al percorso di studi e che siano dovute dall'inizio dell'iscrizione al percorso universitario.
- si dà atto che le parti concordano che la sig.ra aggiorni periodicamente il padre sul CP_1
percorso di studi e lo informi, al termine degli stessi, con tempestività, dell'eventuale reperimento di un'occupazione lavorativa;
- fermo il resto.
b) Compensa le spese.
Così deciso in Vicenza il 27.05.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo dott.ssa Elena Sollazzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3086/2024 promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DAL ZOTTO OTELLO e dall'Avv. VIERO FEDERICO
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. DE BIASI SILVIA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo:
“1) Onerare il sig. , a partire dal mese di marzo 2025, di contribuire al mantenimento Parte_1
ordinario della IA , mediante corresponsione della somma mensile di Euro 280,00, CP_1
annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, sulle coordinate bancarie alla stessa intestate. 2) Confermarsi che il padre continui a contribuire, per la quota del 50%, alle spese straordinarie
(mediche e scolastiche) alla stessa riconducibili, secondo i termini e le modalità previste nel protocollo del Tribunale di Vicenza, intendendosi tuttavia come straordinarie e rimborsabili pro quota anche le spese di trasporto (documentate) da e per l'Università e/o il luogo di eventuali tirocini/stage formativi attinenti al percorso di studi e che siano dovute dall'inizio dell'iscrizione al percorso universitario.
3) Darsi atto che le parti concordano che la sig.ra aggiorni periodicamente il padre CP_1 sul percorso di studi e lo informi, al termine degli stessi, con tempestività, dell'eventuale reperimento di un'occupazione lavorativa.
4) Fermo il resto.
5) Spese di causa compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/07/2024, esponeva: di aver contratto matrimonio con Parte_1
in data 30/05/1998; che dalla loro unione, in data 05/07/2000, era nata la IA;
CP_2 CP_1
che in data 03/03/2016, il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che, nella relativa sentenza, il Tribunale di Vicenza aveva imposto al sig. Parte_1
di contribuire al mantenimento della IA , versando alla madre la somma mensile di euro CP_1
410,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
che nella primavera del 2021, il sig. aveva appreso che la IA stava lavorando alle dipendenze dello studio dentistico Parte_1 CP_1
del dott. che, per tale ragione, il sig. aveva presentato ricorso al Controparte_3 Parte_1
Tribunale di Vicenza per chiedere la revoca del contributo al mantenimento della IA;
che CP_1
con decreto emesso in data 24/05/2022, il Tribunale di Vicenza aveva ridotto l'obbligo contributivo alla somma mensile di euro 100,00; che da allora la situazione lavorativa della convenuta si era di fatto stabilizzata essendosi il contratto di “apprendistato professionalizzante” con lo studio odontoiatrico del dott. trasformato poi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Controparte_3
Il ricorrente chiedeva, pertanto, a totale modifica del decreto n. 5359/2022 del Tribunale di Vicenza, che venisse revocato l'obbligo in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento della IA.
Costituitasi in giudizio, chiedeva che venisse rigettata la domanda attorea volta ad CP_1 ottenere la revoca dell'obbligo di mantenimento della IA, imposto al sig. con il Parte_1
decreto n. 5359/2022 emesso dal Tribunale di Vicenza, in quanto infondata in fatto e in diritto. In via riconvenzionale, chiedeva che venisse confermato l'attuale importo del contributo di mantenimento ordinario a favore della IA , disponendo che il ricorrente versasse direttamente alla CP_1
IA, con bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato, la somma di € 600,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie e che venisse confermata l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra . CP_2
Instaurato il giudizio, le parti raggiungevano un accordo conciliativo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere la richiesta avanzata dalle parti di modifica del contributo di mantenimento dovuto dal padre alla IA, essendo quest'ultima maggiorenne e trattandosi, dunque, di diritti disponibili.
Le spese vanno integralmente compensate, come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di cui al decreto del Tribunale di Vicenza n. 5359/2022 del 24/05/2022 vengano modificate nei termini seguenti:
- il sig. a partire dal mese di marzo 2025, contribuirà al mantenimento ordinario della Parte_1
IA mediante corresponsione della somma mensile di Euro 280,00, annualmente CP_1
rivalutabile secondo gli indici ISTAT, sulle coordinate bancarie alla stessa intestate;
- si conferma che il padre continui a contribuire, per la quota del 50%, alle spese straordinarie
(mediche e scolastiche) alla stessa riconducibili, secondo i termini e le modalità previste nel protocollo del Tribunale di Vicenza, intendendosi tuttavia come straordinarie e rimborsabili pro quota anche le spese di trasporto (documentate) da e per l'Università e/o il luogo di eventuali tirocini/stage formativi attinenti al percorso di studi e che siano dovute dall'inizio dell'iscrizione al percorso universitario.
- si dà atto che le parti concordano che la sig.ra aggiorni periodicamente il padre sul CP_1
percorso di studi e lo informi, al termine degli stessi, con tempestività, dell'eventuale reperimento di un'occupazione lavorativa;
- fermo il resto.
b) Compensa le spese.
Così deciso in Vicenza il 27.05.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo dott.ssa Elena Sollazzo