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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/12/2024, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 5846/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5846/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Valentino Parte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore,
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Katia Boscaglia Controparte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate, hanno chiesto l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30 luglio 2024 e premettevano di avere Parte_1 Controparte_1 celebrato matrimonio concordatario in Langhirano (PR), il 18 giugno 2011, e che dalla loro unione è nata (il 21 ottobre 2009) la figlia Per_1
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, fornendo altresì indicazioni in ordine alle risorse economiche familiari, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti all'affidamento condiviso della figlia minorenne, alla sua collocazione preferenziale presso la madre, alle sue frequentazioni paterne, al suo mantenimento, al godimento della casa familiare, oltre ad ulteriori questioni a queste accessorie e funzionali), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
pagina 1 di 2 Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 19 novembre 2024, hanno concluso chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Il ricorso merita di essere accolto.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alle univoche allegazioni formulate in atti e all'intervenuta cessazione del legame di coabitazione, danno conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, di collocazione e di determinazione dei tempi di permanenza con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato Controparte_1 Parte_1 matrimonio in Langhirano (PR) il 18 giugno 2011, trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 5, p. 2, s. A, anno 2011.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso depositato il 30 luglio 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Langhirano (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza e a ogni incombente conseguentemente dovuto.
Così deciso in Parma il 10 dicembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5846/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Valentino Parte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore,
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Katia Boscaglia Controparte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate, hanno chiesto l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30 luglio 2024 e premettevano di avere Parte_1 Controparte_1 celebrato matrimonio concordatario in Langhirano (PR), il 18 giugno 2011, e che dalla loro unione è nata (il 21 ottobre 2009) la figlia Per_1
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, fornendo altresì indicazioni in ordine alle risorse economiche familiari, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti all'affidamento condiviso della figlia minorenne, alla sua collocazione preferenziale presso la madre, alle sue frequentazioni paterne, al suo mantenimento, al godimento della casa familiare, oltre ad ulteriori questioni a queste accessorie e funzionali), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
pagina 1 di 2 Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 19 novembre 2024, hanno concluso chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Il ricorso merita di essere accolto.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alle univoche allegazioni formulate in atti e all'intervenuta cessazione del legame di coabitazione, danno conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, di collocazione e di determinazione dei tempi di permanenza con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato Controparte_1 Parte_1 matrimonio in Langhirano (PR) il 18 giugno 2011, trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 5, p. 2, s. A, anno 2011.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso depositato il 30 luglio 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Langhirano (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza e a ogni incombente conseguentemente dovuto.
Così deciso in Parma il 10 dicembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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