TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 30/06/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del dr. Giovanni Maria Sacchi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2850 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, vertente tra
, nata a [...] il [...] (c.f. ), come Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Monica Piccirilli, in virtù di procura agli atti;
- ATTRICE/RICORRENTE - contro
, in persona del Sindaco in carica, con sede legale in Pietra Ligure Controparte_1
(SV), alla Piazza della Libertà n.30, come rappresentato e difeso dagli avv.ti Girardi Andrea e Bernardini
Mattia, come da mandato in atti;
- CONVENUTO/RESISTENTE -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice: “Piaccia al Tribunale di Savona Ill.mo, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda disattesa e respinta, in accoglimento della domanda attorea, così giudicare: 1) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti ed all'esito dell'istruttoria esperita, il in persona del Sindaco pro-tempore, unico responsabile Controparte_1 del sinistro per cui è causa, verificatosi in in data 1.9.2022 2) conseguentemente dichiarare tenuto e CP_1 condannare l'Ente convenuto al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi, così come descritti in narrativa, dalla signora
a causa del sinistro de quo, nella misura emersa all'esito della perizia redatta dal CTU, dott. Parte_1 Per_1
che ha riconosciuti una invalidità permanente pari all'8% della totale, oltre ad un periodo in inabilità temporanea
[...] parziale di giorni 35, nella misura del 75%, di successivi giorni 45, nella misura del 50% e di ulteriori 45 giorni nella misura del 25%, oltre rivalutazione e interessi dal dì del dovuto al saldo 3) conseguentemente dichiarare, altresì, tenuto e condannare l'Ente convenuto al rimborso delle spese tecniche sostenute in favore del Dott. pari ad € Parte_2
610,00 per l'attività di CTP (che si allega) oltre al rimborso delle spese di CTU, nella misura del 50%, poste a carico provvisorio in via solidale tra le parti e per le quali l'attrice ha versato l'importo complessivo di € 555,82. In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso da liquidarsi ai sensi di legge, oltre al rimborso spese generali nella misura del
1 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende ”.
Per il convenuto: “in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande avversarie nei limiti della prova del danno raggiunta;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Andrea Girardi che si dichiara antistatario.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice chiamava in causa il convenuto Parte_1
al fine di sentirlo condannare al pagamento di € 15.000,00 o di quella diversa Controparte_1 somma che sarebbe emersa in corso di causa oltre rivalutazione e interessi di legge, a titolo di risarcimento per tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in occasione del sinistro verificatosi in data
01.09.2022, alle ore 21:15 circa, sulla passeggiata mare di Levante, denominata “Falcone-Borsellino”.
L'attrice asseriva che, mentre camminava sulla predetta passeggiata in direzione Borgio Verezzi, giunta al tratto terminale della stessa, all'altezza dello stabilimento balneare “San Pietro”, cadeva inciampava in una guarnizione di congiunzione delle piastrelle costituenti la pavimentazione del camminamento, che staccandosi si era inarcata formando una sorta di “trappola” (doc. 2-3-4), cadendo rovinosamente a terra.
In particolare, l'istante deduceva che le condizioni della pavimentazione della Parte_3
avessero creato, senza ombra di dubbio, una situazione di insidia ai danni dell'attrice,
[...] sussistendo sia l'elemento oggettivo della non visibilità del pericolo, sia quello soggettivo della non prevedibilità dello stesso. Il manto pedonabile, nonostante fosse di recente realizzazione, presentava un distacco delle fughe che uniscono le piastrelle di pavimentazione, le quali, sporgendo ad arco dal suolo, avevano costituito un pericolo imprevedibile e così poco visibile, tale da non poter essere immaginato ed evitato anche con l'adozione delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso. La ricorrente asseriva, altresì, che la strada fosse poco illuminata (doc. 4) e il pericolo non segnalato, quindi non prevedibile né evitabile alla stregua della ordinaria diligenza propria del comune passante.
L'istante veniva quindi soccorsa dagli esercenti ambulanti presenti in loco e successivamente dal servizio 118, venendo così trasportata immediatamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Corona di
Pietra Ligure, ove le venivano diagnosticate: “ (multiple ferite alla testa (sopracciglio sinistro), un trauma cranico ed al ginocchio sinistro, oltre alla frattura dell'omero prossimale sinistro, con una prognosi provvisoria di giorni 30” doc.
5-6), poi prorogati di volta in volta, a seguito delle svariate visite di controllo sino al 9.1.2023 (doc. 7).
Successivamente alle dimissioni l'istante intraprendeva un lungo percorso riabilitativo e di riposo forzato, meglio documentato in atti (docc. 9-13) che culminava in postumi di natura permanente, accertati tramite 2 consulenza medico legale.
Alla luce di quanto esposto, la ricorrente chiedeva l'accertamento della responsabilità della controparte ai sensi dell'art. 2051, o comunque dell'art. 2043 c.c.; produceva in giudizio documentazione fotografica dello stato dei luoghi, documentazione clinica e spese sanitarie sostenute, chiedendo ammettersi prova testimoniale sui fatti di causa e insistendo per il licenziamento di una CTU.
Si costituiva il il quale deduceva che lo stato dei luoghi così come ritratto Controparte_1 nella documentazione fotografica prodotta dalla controparte, ed in particolare la pavimentazione stradale, versasse complessivamente in ottimo stato di manutenzione, non potendo essa costituire una concreta insidia;
che non si comprendeva dalla narrazione dell'attrice il punto preciso in cui si verificavano gli accadimenti e che, in ogni caso, all'evidenza, la disattenzione prestata dalla medesima attrice avesse interrotto il nesso eziologico fra il fatto e il danno ad essa occorso. Il inoltre, contestava i danni CP_1 come determinati dalla attrice e la loro quantificazione in quanto sproporzionata e documentata da una insufficiente perizia di parte.
Ciò posto, deve preliminarmente premettersi che - allo stato della giurisprudenza - non è più seriamente opinabile che l'art. 2051 c.c. trovi applicazione anche nei confronti delle amministrazioni pubbliche, financo quando il bene produttore di danni sia un bene demaniale di vasta estensione, come una strada pubblica (quantomeno a partire da Cass. Civ., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24529).
La Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. III, 5 dicembre 2008, n. 28811) ha magistralmente compendiato la disciplina dell'articolo in questione, specificando che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. SS.UU. 20943/2022); anche in tempi più recenti si
è affermato che essa ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (cfr. Cass. civ.
Sentenza 27 aprile 2023, n. 11152).
Ciò premesso, devono essere esaminate con priorità le difese afferenti alla veridicità del fatto storico e alla sussistenza del nesso eziologico alla luce degli esiti dell'istruttoria, anche in considerazione delle difese della convenuta sollevate negli scritti conclusivi. Sul punto, occorre ulteriormente premettere che,
3 ai fini della valutazione della prova del fatto storico, non è necessario che il testimone sia oculare. Esso, infatti, può anche essere sopraggiunto sul posto, fermo restando che, a quel punto, il risultato istruttorio potrà essere apprezzato esclusivamente sotto un profilo presuntivo. La dichiarazione del testimone, in altri termini, se ritenuta attendibile, si renderà fruibile nella misura in cui essa potrà offrire al giudicante quegli elementi fattuali – gravi, precisi e concordanti – dai quali poter ricavare la veridicità di quanto accaduto in precedenza, mentre non si rivelerà apprezzabile ove il testimone non abbia assistito ad alcuna circostanza fattuale, neanche sopravvenuta, e si sia limitato a formulare opinioni personali e ragionamenti ipotetici (in questo senso, cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 16-04-2013, n. 9140; Cass. civ., sez. VI – 3, ord.,
27 gennaio 2023, n. 2595; Trib. Milano, sent. del 2.11.2024 n. 9556).
Calando i sopraindicati assunti nel caso concreto, si rileva che il teste , Testimone_1 indifferente rispetto alle parti, senza mostrare incertezze o esitazioni ha dichiarato: “io stavo dirigendomi verso la spiaggia libera davanti all'albergo Casa Valdese perché andavo a pescare ed ho visto lungo la passeggiata una signora a terra ed un uomo che la stava aiutando a tirarsi su;
erano le 21 / 21,15; aggiungo che la signora a terra era all'altezza dello stabilimento balneare San Pietro Free Beach […]; ho visto che l'uomo - che stava aiutando la signora a terra a mettersi seduta - ha strappato la guarnizione tra i listelli che costituiscono la pavimentazione della passeggiata e che costituisce una sorta di giunto di dilatazione;
riconosco nella foto 35 di parte attrice che mi viene rammostrata il pezzo di guarnizione che venne strappato quella sera”. Sulle medesime circostanze è stata sentita anche DEL CE
, parimenti indifferente, la quale in maniera genuina, e perciò ritenuta credibile, ha dichiarato: Tes_2
“stavo camminando anche io quella sera lungo la passeggiata quando ho visto un gruppo di persone intorno ad una signora che era a terra e che lamentava dolori;
ho chiesto se dovevo chiamare l'ambulanza ma mi venne detto che il 118 era già stato avvertito […] ho visto che un signore, tra coloro che erano presenti, che cercava di strappare le guarnizioni vicino a dove si trovava la signora a terra in modo che non formassero più l'arco che si vede nelle foto;
ricordo che quel signore cercava di spiegare alla donna a terra, anche solo per farle coraggio, che era probabile che fosse inciampata in una guarnizione sollevata;
[…] la foto 4 di parte attrice che mi viene rammostrata raffigura effettivamente l'illuminazione agli inizi di settembre verso le ore 21 lungo la passeggiata;
aggiungo che in corrispondenza di dove ho visto la signora a terra c'è una spiaggia libera, la
San Pietro Free Beach, dove non ci sono strutture né locali e che a quell'ora è buia;
in altri punti della passeggiata invece, in corrispondenza di stabilimenti attrezzati e che a quell'ora sono ancora aperti, le luci degli stabilimenti aumentano la luminosità lungo la passeggiata (cfr. verbale del 17.06.2024).
Ebbene, le sopraindicate dichiarazioni testimoniali offrono un quadro serio e attendibile di elementi concreti – quali la signora dolorante seduta a terra, la cerchia di gente e la descrizione dell'insidia e della successiva rimozione da parte di un passante, fino alla identificazione del luogo del sinistro, del momento in cui esso è avvenuto e della sua esigua illuminazione – dai quali potersi agevolmente ricavare in via presuntiva la prova del fatto storico (la caduta in quelle circostanze di tempo e di luogo) e della sussistenza
4 del nesso eziologico fra lo stesso e l'insidia venutasi a formare sulla pavimentazione (la guarnizione a forma di archetto sollevata e successivamente rimossa da parte di un passante).
Venendo all'esame delle eccezioni sollevate dal convenuto, si ritiene che il comportamento dell'attrice, che secondo il convenuto non avrebbe prestato attenzione alla pavimentazione, certamente non può rappresentare un fatto eccezionale e imprevedibile per la P.A., anche tenuto conto della scarsa illuminazione della via come ritratta dalla documentazione versata in atti dall'attore (cfr. doc. 4), confermata anche dall'istruttoria orale, e, soprattutto, della tipologia di insidia presente sui luoghi, ovvero un cordolo sollevato completamente invisibile – per entità, consistenza e colorazione – così come venutasi a formare sul camminamento de quo (il cordolo grigio distaccatosi dalla pavimentazione della medesima colorazione, ritratto nel doc. 3 di parte attrice, appare infatti idoneo ad inglobare una punta di un piede e non appare più grande di un mero laccio di scarpa).
Parimenti deve essere rigettata l'eccezione relativa al concorso colposo ex art. 1227 c.c.. Se è pur vero che il danneggiato debba prestare attenzione al percorso pedonale e agli eventuali ostacoli che esso presenta, è anche vero che non si può imporre al passante di rilevare insidie scarsamente visibili anche a distanza ravvicinata, specie se le stesse appaiono collocate al centro di un tratto frequentato, poco illuminato e pacificamente dedicato al passeggio pedonale, come nel caso di specie. Le contestazioni sollevate dal convenuto non possono, quindi, trovare accoglimento.
È altresì provato su base documentale l'iter traumatologico dell'attrice, dalla prima diagnosi del Pronto
Soccorso di fino alla definitiva guarigione, come da documentazione clinica versata in atti. CP_1
In ordine alla quantificazione dei danni, sono stati lamentati pregiudizi di natura non patrimoniale subiti dalla persona dell'attrice documentati indiziariamente mediante una perizia di parte e verificati in sede di istruttoria tecnica.
Il Consulente tecnico d'ufficio, nominato nel corso del giudizio, a tal riguardo ha evidenziato che “In seguito al sinistro occorso in data 01/09/2022, la p. riportava una frattura pluriframmentata bilaterale della testa e del collo omerale, con irradiazione diafisaria prossimale, trattata conservativamente (con immobilizzazione in bendaggio e successive sedute di FKT). Le lesioni, gli esiti e la sintomatologia sopra descritti - per la cui evoluzione si rimanda al capitolo delle anamnesi e dell'esame obiettivo del presente elaborato - sono compatibili con la dinamica del sinistro riferito in anamnesi ed in atti”. Il Consulente ha quindi rilevato un periodo di invalidità inabilità temporanea parziale al 75% di gg 35 (trentacinque) un successivo periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di gg. 45
(quarantacinque) ed ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di altri gg. 45
(quarantacinque), ciò sulla base di baréme medico-legali puntualmente individuati, con postumi di natura permanente pari all'8%.
La consulenza, sul punto, viene condivisa in toto da questo giudicante alla luce della evidente compatibilità eziologica sussistente fra la lesione subita e la dinamica dell'incidente, per l'adeguatezza 5 dell'iter logico che la caratterizza e la coerenza delle conclusioni, le quali non sono state oggetto di contestazioni da ambo le parti in causa.
Venendo alla liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'istante, nel caso di specie si può certamente fare applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano comunemente adottate per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico/fisica – criterio di liquidazione condiviso dalla Suprema Corte (Cass. 7/6/2011 n. 12408 e Cass. 22/12/2011 n.
28290). Va inoltre utilizzata la versione recentemente aggiornata al mese di giugno del 2024 delle citate
Tabelle, stando al consolidato indirizzo per cui le tabelle vanno applicate in sede di merito nelle loro versioni più aggiornate (cfr. in questo senso già Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7272, Cass. civ.,
Sez. III, 18 maggio 2012, n. 7932, Cass. civ., Sez. III, 4 marzo 2008, n. 5795), non potendosi ancora far applicazione del DPR n.12 del 2025, trattandosi di sinistro anteriore rispetto alla entrata in vigore di quest'ultimo.
Quanto alla personalizzazione e alla componente morale del danno, parte attrice non ha dedotto elementi tali da indurre il giudicante a discostarsi in aumento dagli standard liquidatori delle tabelle, né tuttavia può ritenersi – anche in considerazione della gravità delle lesioni conseguite, della lunghezza e complessità del decorso terapeutico e della natura indubbiamente dolorosa della lesione all'integrità psicofisica subita – che manchi del tutto la prova presuntiva circa la sussistenza di una componente di sofferenza non solo su base organica ma anche su base emozionale, motivo per cui, si ritiene, il danno non patrimoniale deve essere risarcito anche nella sua componente morale. Possono, dunque, applicarsi all'estimatio del danno i criteri fissati dalle tabelle milanesi che già prevedono “una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica (danno biologico) e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva (danno morale)” (Cassazione civile, sez. III, 27/04/2018, n. 10156), senza ulteriori personalizzazioni in aumento.
In base ai sopraindicati parametri, tenuto conto dell'età della parte danneggiata al momento dell'evento, il danno può essere liquidato, all'attualità, come segue: danno non patrimoniale permanente subito dal danneggiato pari al 8%, considerata l'età anagrafica di anni 72 all'epoca del sinistro = € 14.603,00 (11.683,00 componente biologica + 2.920,00 componente per la presumibile sofferenza interiore);
+ 35 gg. di ITP al 75% = € 3.018,75
+ 45 gg. di ITP al 50% = € 2.587,50
+ 45 gg. di ITP al 25% = € 1.293,75 per un totale risarcitorio pari ad € 21.503,00. Sulla somma dovuta, liquidata ai valori monetari attuali in base alle Tabelle del Tribunale di Milano più aggiornate, spettano gli interessi compensativi dalla data della verificazione dell'evento dannoso, calcolati sulla somma ottenuta devalutata alla data dell'evento e
6 via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 17/02/95 n.1712).
Per quanto concerne il regime delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate – mediante applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, tabella 2, fascia V (tutte le fasi, valori minimi per istruttoria e decisionale alla luce dell'esiguo impegno difensivo in esse profuso) – in €
5.077,00 per compensi professionali ed € 264,00 per spese vive, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, e rimborso forfettario spese generali al 15% dei soli onorari. Le spese di CTU – unitamente alle spese del CTP come documentate in atti, le quali sono costi processuali sopportati dall'attrice – devono essere poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M
. il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) CONDANNA il al pagamento, in favore dell'attrice e a Controparte_1 Parte_1 titolo di risarcimento dei danni subiti, della somma di € 21.503,00. Sulla somma così riconosciuta decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 1% annuo da calcolarsi dalla data del sinistro fino alla pronunzia della presente sentenza, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata, anno per anno nominalmente sulla base ai coefficienti ISTAT, fino all'importo liquidato in sentenza;
2) CONDANNA il alla rifusione delle spese di lite sopportate dall'attrice, che Controparte_1 si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali ed € 264,00 per spese vive, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, nonché rimborso forfettario spese generali al 15% dei soli onorari.
3) PONE le spese di CTU e CTP, come documentate in atti, interamente a carico del convenuto.
Così è deciso.
Savona, lì 30/06/2025 IL CE
dr. Giovanni Maria Sacchi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del dr. Giovanni Maria Sacchi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2850 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, vertente tra
, nata a [...] il [...] (c.f. ), come Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Monica Piccirilli, in virtù di procura agli atti;
- ATTRICE/RICORRENTE - contro
, in persona del Sindaco in carica, con sede legale in Pietra Ligure Controparte_1
(SV), alla Piazza della Libertà n.30, come rappresentato e difeso dagli avv.ti Girardi Andrea e Bernardini
Mattia, come da mandato in atti;
- CONVENUTO/RESISTENTE -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice: “Piaccia al Tribunale di Savona Ill.mo, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda disattesa e respinta, in accoglimento della domanda attorea, così giudicare: 1) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti ed all'esito dell'istruttoria esperita, il in persona del Sindaco pro-tempore, unico responsabile Controparte_1 del sinistro per cui è causa, verificatosi in in data 1.9.2022 2) conseguentemente dichiarare tenuto e CP_1 condannare l'Ente convenuto al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi, così come descritti in narrativa, dalla signora
a causa del sinistro de quo, nella misura emersa all'esito della perizia redatta dal CTU, dott. Parte_1 Per_1
che ha riconosciuti una invalidità permanente pari all'8% della totale, oltre ad un periodo in inabilità temporanea
[...] parziale di giorni 35, nella misura del 75%, di successivi giorni 45, nella misura del 50% e di ulteriori 45 giorni nella misura del 25%, oltre rivalutazione e interessi dal dì del dovuto al saldo 3) conseguentemente dichiarare, altresì, tenuto e condannare l'Ente convenuto al rimborso delle spese tecniche sostenute in favore del Dott. pari ad € Parte_2
610,00 per l'attività di CTP (che si allega) oltre al rimborso delle spese di CTU, nella misura del 50%, poste a carico provvisorio in via solidale tra le parti e per le quali l'attrice ha versato l'importo complessivo di € 555,82. In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso da liquidarsi ai sensi di legge, oltre al rimborso spese generali nella misura del
1 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende ”.
Per il convenuto: “in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande avversarie nei limiti della prova del danno raggiunta;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Andrea Girardi che si dichiara antistatario.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice chiamava in causa il convenuto Parte_1
al fine di sentirlo condannare al pagamento di € 15.000,00 o di quella diversa Controparte_1 somma che sarebbe emersa in corso di causa oltre rivalutazione e interessi di legge, a titolo di risarcimento per tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in occasione del sinistro verificatosi in data
01.09.2022, alle ore 21:15 circa, sulla passeggiata mare di Levante, denominata “Falcone-Borsellino”.
L'attrice asseriva che, mentre camminava sulla predetta passeggiata in direzione Borgio Verezzi, giunta al tratto terminale della stessa, all'altezza dello stabilimento balneare “San Pietro”, cadeva inciampava in una guarnizione di congiunzione delle piastrelle costituenti la pavimentazione del camminamento, che staccandosi si era inarcata formando una sorta di “trappola” (doc. 2-3-4), cadendo rovinosamente a terra.
In particolare, l'istante deduceva che le condizioni della pavimentazione della Parte_3
avessero creato, senza ombra di dubbio, una situazione di insidia ai danni dell'attrice,
[...] sussistendo sia l'elemento oggettivo della non visibilità del pericolo, sia quello soggettivo della non prevedibilità dello stesso. Il manto pedonabile, nonostante fosse di recente realizzazione, presentava un distacco delle fughe che uniscono le piastrelle di pavimentazione, le quali, sporgendo ad arco dal suolo, avevano costituito un pericolo imprevedibile e così poco visibile, tale da non poter essere immaginato ed evitato anche con l'adozione delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso. La ricorrente asseriva, altresì, che la strada fosse poco illuminata (doc. 4) e il pericolo non segnalato, quindi non prevedibile né evitabile alla stregua della ordinaria diligenza propria del comune passante.
L'istante veniva quindi soccorsa dagli esercenti ambulanti presenti in loco e successivamente dal servizio 118, venendo così trasportata immediatamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Corona di
Pietra Ligure, ove le venivano diagnosticate: “ (multiple ferite alla testa (sopracciglio sinistro), un trauma cranico ed al ginocchio sinistro, oltre alla frattura dell'omero prossimale sinistro, con una prognosi provvisoria di giorni 30” doc.
5-6), poi prorogati di volta in volta, a seguito delle svariate visite di controllo sino al 9.1.2023 (doc. 7).
Successivamente alle dimissioni l'istante intraprendeva un lungo percorso riabilitativo e di riposo forzato, meglio documentato in atti (docc. 9-13) che culminava in postumi di natura permanente, accertati tramite 2 consulenza medico legale.
Alla luce di quanto esposto, la ricorrente chiedeva l'accertamento della responsabilità della controparte ai sensi dell'art. 2051, o comunque dell'art. 2043 c.c.; produceva in giudizio documentazione fotografica dello stato dei luoghi, documentazione clinica e spese sanitarie sostenute, chiedendo ammettersi prova testimoniale sui fatti di causa e insistendo per il licenziamento di una CTU.
Si costituiva il il quale deduceva che lo stato dei luoghi così come ritratto Controparte_1 nella documentazione fotografica prodotta dalla controparte, ed in particolare la pavimentazione stradale, versasse complessivamente in ottimo stato di manutenzione, non potendo essa costituire una concreta insidia;
che non si comprendeva dalla narrazione dell'attrice il punto preciso in cui si verificavano gli accadimenti e che, in ogni caso, all'evidenza, la disattenzione prestata dalla medesima attrice avesse interrotto il nesso eziologico fra il fatto e il danno ad essa occorso. Il inoltre, contestava i danni CP_1 come determinati dalla attrice e la loro quantificazione in quanto sproporzionata e documentata da una insufficiente perizia di parte.
Ciò posto, deve preliminarmente premettersi che - allo stato della giurisprudenza - non è più seriamente opinabile che l'art. 2051 c.c. trovi applicazione anche nei confronti delle amministrazioni pubbliche, financo quando il bene produttore di danni sia un bene demaniale di vasta estensione, come una strada pubblica (quantomeno a partire da Cass. Civ., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24529).
La Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. III, 5 dicembre 2008, n. 28811) ha magistralmente compendiato la disciplina dell'articolo in questione, specificando che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. SS.UU. 20943/2022); anche in tempi più recenti si
è affermato che essa ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (cfr. Cass. civ.
Sentenza 27 aprile 2023, n. 11152).
Ciò premesso, devono essere esaminate con priorità le difese afferenti alla veridicità del fatto storico e alla sussistenza del nesso eziologico alla luce degli esiti dell'istruttoria, anche in considerazione delle difese della convenuta sollevate negli scritti conclusivi. Sul punto, occorre ulteriormente premettere che,
3 ai fini della valutazione della prova del fatto storico, non è necessario che il testimone sia oculare. Esso, infatti, può anche essere sopraggiunto sul posto, fermo restando che, a quel punto, il risultato istruttorio potrà essere apprezzato esclusivamente sotto un profilo presuntivo. La dichiarazione del testimone, in altri termini, se ritenuta attendibile, si renderà fruibile nella misura in cui essa potrà offrire al giudicante quegli elementi fattuali – gravi, precisi e concordanti – dai quali poter ricavare la veridicità di quanto accaduto in precedenza, mentre non si rivelerà apprezzabile ove il testimone non abbia assistito ad alcuna circostanza fattuale, neanche sopravvenuta, e si sia limitato a formulare opinioni personali e ragionamenti ipotetici (in questo senso, cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 16-04-2013, n. 9140; Cass. civ., sez. VI – 3, ord.,
27 gennaio 2023, n. 2595; Trib. Milano, sent. del 2.11.2024 n. 9556).
Calando i sopraindicati assunti nel caso concreto, si rileva che il teste , Testimone_1 indifferente rispetto alle parti, senza mostrare incertezze o esitazioni ha dichiarato: “io stavo dirigendomi verso la spiaggia libera davanti all'albergo Casa Valdese perché andavo a pescare ed ho visto lungo la passeggiata una signora a terra ed un uomo che la stava aiutando a tirarsi su;
erano le 21 / 21,15; aggiungo che la signora a terra era all'altezza dello stabilimento balneare San Pietro Free Beach […]; ho visto che l'uomo - che stava aiutando la signora a terra a mettersi seduta - ha strappato la guarnizione tra i listelli che costituiscono la pavimentazione della passeggiata e che costituisce una sorta di giunto di dilatazione;
riconosco nella foto 35 di parte attrice che mi viene rammostrata il pezzo di guarnizione che venne strappato quella sera”. Sulle medesime circostanze è stata sentita anche DEL CE
, parimenti indifferente, la quale in maniera genuina, e perciò ritenuta credibile, ha dichiarato: Tes_2
“stavo camminando anche io quella sera lungo la passeggiata quando ho visto un gruppo di persone intorno ad una signora che era a terra e che lamentava dolori;
ho chiesto se dovevo chiamare l'ambulanza ma mi venne detto che il 118 era già stato avvertito […] ho visto che un signore, tra coloro che erano presenti, che cercava di strappare le guarnizioni vicino a dove si trovava la signora a terra in modo che non formassero più l'arco che si vede nelle foto;
ricordo che quel signore cercava di spiegare alla donna a terra, anche solo per farle coraggio, che era probabile che fosse inciampata in una guarnizione sollevata;
[…] la foto 4 di parte attrice che mi viene rammostrata raffigura effettivamente l'illuminazione agli inizi di settembre verso le ore 21 lungo la passeggiata;
aggiungo che in corrispondenza di dove ho visto la signora a terra c'è una spiaggia libera, la
San Pietro Free Beach, dove non ci sono strutture né locali e che a quell'ora è buia;
in altri punti della passeggiata invece, in corrispondenza di stabilimenti attrezzati e che a quell'ora sono ancora aperti, le luci degli stabilimenti aumentano la luminosità lungo la passeggiata (cfr. verbale del 17.06.2024).
Ebbene, le sopraindicate dichiarazioni testimoniali offrono un quadro serio e attendibile di elementi concreti – quali la signora dolorante seduta a terra, la cerchia di gente e la descrizione dell'insidia e della successiva rimozione da parte di un passante, fino alla identificazione del luogo del sinistro, del momento in cui esso è avvenuto e della sua esigua illuminazione – dai quali potersi agevolmente ricavare in via presuntiva la prova del fatto storico (la caduta in quelle circostanze di tempo e di luogo) e della sussistenza
4 del nesso eziologico fra lo stesso e l'insidia venutasi a formare sulla pavimentazione (la guarnizione a forma di archetto sollevata e successivamente rimossa da parte di un passante).
Venendo all'esame delle eccezioni sollevate dal convenuto, si ritiene che il comportamento dell'attrice, che secondo il convenuto non avrebbe prestato attenzione alla pavimentazione, certamente non può rappresentare un fatto eccezionale e imprevedibile per la P.A., anche tenuto conto della scarsa illuminazione della via come ritratta dalla documentazione versata in atti dall'attore (cfr. doc. 4), confermata anche dall'istruttoria orale, e, soprattutto, della tipologia di insidia presente sui luoghi, ovvero un cordolo sollevato completamente invisibile – per entità, consistenza e colorazione – così come venutasi a formare sul camminamento de quo (il cordolo grigio distaccatosi dalla pavimentazione della medesima colorazione, ritratto nel doc. 3 di parte attrice, appare infatti idoneo ad inglobare una punta di un piede e non appare più grande di un mero laccio di scarpa).
Parimenti deve essere rigettata l'eccezione relativa al concorso colposo ex art. 1227 c.c.. Se è pur vero che il danneggiato debba prestare attenzione al percorso pedonale e agli eventuali ostacoli che esso presenta, è anche vero che non si può imporre al passante di rilevare insidie scarsamente visibili anche a distanza ravvicinata, specie se le stesse appaiono collocate al centro di un tratto frequentato, poco illuminato e pacificamente dedicato al passeggio pedonale, come nel caso di specie. Le contestazioni sollevate dal convenuto non possono, quindi, trovare accoglimento.
È altresì provato su base documentale l'iter traumatologico dell'attrice, dalla prima diagnosi del Pronto
Soccorso di fino alla definitiva guarigione, come da documentazione clinica versata in atti. CP_1
In ordine alla quantificazione dei danni, sono stati lamentati pregiudizi di natura non patrimoniale subiti dalla persona dell'attrice documentati indiziariamente mediante una perizia di parte e verificati in sede di istruttoria tecnica.
Il Consulente tecnico d'ufficio, nominato nel corso del giudizio, a tal riguardo ha evidenziato che “In seguito al sinistro occorso in data 01/09/2022, la p. riportava una frattura pluriframmentata bilaterale della testa e del collo omerale, con irradiazione diafisaria prossimale, trattata conservativamente (con immobilizzazione in bendaggio e successive sedute di FKT). Le lesioni, gli esiti e la sintomatologia sopra descritti - per la cui evoluzione si rimanda al capitolo delle anamnesi e dell'esame obiettivo del presente elaborato - sono compatibili con la dinamica del sinistro riferito in anamnesi ed in atti”. Il Consulente ha quindi rilevato un periodo di invalidità inabilità temporanea parziale al 75% di gg 35 (trentacinque) un successivo periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di gg. 45
(quarantacinque) ed ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di altri gg. 45
(quarantacinque), ciò sulla base di baréme medico-legali puntualmente individuati, con postumi di natura permanente pari all'8%.
La consulenza, sul punto, viene condivisa in toto da questo giudicante alla luce della evidente compatibilità eziologica sussistente fra la lesione subita e la dinamica dell'incidente, per l'adeguatezza 5 dell'iter logico che la caratterizza e la coerenza delle conclusioni, le quali non sono state oggetto di contestazioni da ambo le parti in causa.
Venendo alla liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'istante, nel caso di specie si può certamente fare applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano comunemente adottate per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico/fisica – criterio di liquidazione condiviso dalla Suprema Corte (Cass. 7/6/2011 n. 12408 e Cass. 22/12/2011 n.
28290). Va inoltre utilizzata la versione recentemente aggiornata al mese di giugno del 2024 delle citate
Tabelle, stando al consolidato indirizzo per cui le tabelle vanno applicate in sede di merito nelle loro versioni più aggiornate (cfr. in questo senso già Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7272, Cass. civ.,
Sez. III, 18 maggio 2012, n. 7932, Cass. civ., Sez. III, 4 marzo 2008, n. 5795), non potendosi ancora far applicazione del DPR n.12 del 2025, trattandosi di sinistro anteriore rispetto alla entrata in vigore di quest'ultimo.
Quanto alla personalizzazione e alla componente morale del danno, parte attrice non ha dedotto elementi tali da indurre il giudicante a discostarsi in aumento dagli standard liquidatori delle tabelle, né tuttavia può ritenersi – anche in considerazione della gravità delle lesioni conseguite, della lunghezza e complessità del decorso terapeutico e della natura indubbiamente dolorosa della lesione all'integrità psicofisica subita – che manchi del tutto la prova presuntiva circa la sussistenza di una componente di sofferenza non solo su base organica ma anche su base emozionale, motivo per cui, si ritiene, il danno non patrimoniale deve essere risarcito anche nella sua componente morale. Possono, dunque, applicarsi all'estimatio del danno i criteri fissati dalle tabelle milanesi che già prevedono “una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica (danno biologico) e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva (danno morale)” (Cassazione civile, sez. III, 27/04/2018, n. 10156), senza ulteriori personalizzazioni in aumento.
In base ai sopraindicati parametri, tenuto conto dell'età della parte danneggiata al momento dell'evento, il danno può essere liquidato, all'attualità, come segue: danno non patrimoniale permanente subito dal danneggiato pari al 8%, considerata l'età anagrafica di anni 72 all'epoca del sinistro = € 14.603,00 (11.683,00 componente biologica + 2.920,00 componente per la presumibile sofferenza interiore);
+ 35 gg. di ITP al 75% = € 3.018,75
+ 45 gg. di ITP al 50% = € 2.587,50
+ 45 gg. di ITP al 25% = € 1.293,75 per un totale risarcitorio pari ad € 21.503,00. Sulla somma dovuta, liquidata ai valori monetari attuali in base alle Tabelle del Tribunale di Milano più aggiornate, spettano gli interessi compensativi dalla data della verificazione dell'evento dannoso, calcolati sulla somma ottenuta devalutata alla data dell'evento e
6 via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 17/02/95 n.1712).
Per quanto concerne il regime delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate – mediante applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, tabella 2, fascia V (tutte le fasi, valori minimi per istruttoria e decisionale alla luce dell'esiguo impegno difensivo in esse profuso) – in €
5.077,00 per compensi professionali ed € 264,00 per spese vive, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, e rimborso forfettario spese generali al 15% dei soli onorari. Le spese di CTU – unitamente alle spese del CTP come documentate in atti, le quali sono costi processuali sopportati dall'attrice – devono essere poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M
. il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) CONDANNA il al pagamento, in favore dell'attrice e a Controparte_1 Parte_1 titolo di risarcimento dei danni subiti, della somma di € 21.503,00. Sulla somma così riconosciuta decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 1% annuo da calcolarsi dalla data del sinistro fino alla pronunzia della presente sentenza, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata, anno per anno nominalmente sulla base ai coefficienti ISTAT, fino all'importo liquidato in sentenza;
2) CONDANNA il alla rifusione delle spese di lite sopportate dall'attrice, che Controparte_1 si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali ed € 264,00 per spese vive, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, nonché rimborso forfettario spese generali al 15% dei soli onorari.
3) PONE le spese di CTU e CTP, come documentate in atti, interamente a carico del convenuto.
Così è deciso.
Savona, lì 30/06/2025 IL CE
dr. Giovanni Maria Sacchi
7