TRIB
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4654/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUGGERI Parte_1 C.F._1
SARA
NI ER, C.F. con il patrocinio dell'avv. C.F._2
CAPITELLI MASSIMO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 14/11/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 7
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 18/09/2019, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 5015/2019 – omologata con decreto del 25/09/2019;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DEI FIGLI:
La figlia minore verrà affidata in maniera super-esclusiva alla Madre Persona_1
con la quale coabita nel Frignano in via Giotto di Borbone n. 32. Pt_2
Il regime di affido super-esclusivo alla madre è l'unico modo per garantire alla madre una gestione efficace della figlia minorenne ed è giustificato dal fatto che il sig. Per_1
FE, da tantissimi anni, non ha alcun rapporto con la figlia e, ad oggi, essendosi pagina 2 di 7 trasferito a Latina dove lavora stabilmente, non può garantire la gestione condivisa della responsabilità genitoriale, divenendo, pertanto, l'affido condiviso sicuramente pregiudizievole per la minore, come, peraltro, sino ad ora avvenuto.
Il padre è conscio che il suo trasferimento definitivo a Latina e della sua totale assenza di rapporto con la figlia negli anni comporta l'impossibilità per lo stesso di poter compie decisioni a favore della stessa non essendo a conoscenza di nulla che riguarda l'ambito della vita della minore ed è conscio che un affido condiviso recherebbe un danno alla figlia ed un intralcio grave nella gestione della madre (si pensi all'iscrizione a scuola, al rilascio dei documenti d'identità ed al percorso psicologico che era stato consigliato per il benessere psicofisico di e che negli anni addietro hanno trovato spesso ostacolo Per_1
nel padre).
Per quanto riguarda il mantenimento dei figli, i coniugi hanno individuato il seguente accordo:
Per che convive tutt'ora con la madre è, ad oggi, maggiorenne ed Persona_2
assunto a tempo determinato presso il supermercato Conad di Pavullo nel Frignano con uno stipendio mensile di circa € 1.000,00; il padre ritiene che di non essere tenuto a versare alcun mantenimento a favore d ritenendolo già autosufficiente;
la madre, Per_2
invece, reputa ch abbia ancora diritto al mantenimento da parte del padre. Per_2
A fronte di tale contrasto, non volendo, però, che lo stesso sfoci in lite giudiziaria, le parti concordano nel fatto che, da un lato, la madre non rinuncia alla richiesta economica di mantenimento per TA ma “delega” a tale richiesta il figlio stesso il quale, quindi, già
maggiorenne, deciderà autonomamente se e quando intraprendere un'eventuale azione nei confronti del padre per richiedere direttamente a sé stesso detto mantenimento.
pagina 3 di 7 Il padre prende atto di tale situazione riservandosi ogni osservazione o contestazione in altra sede laddove il figlio TA effettivamente svolga la domande di mantenimento per sé medesimo.
Per l'altra figlia, il padre corrisponderà alla sig.ra entro il Persona_1 Pt_1
giorno 10 di ogni mese, la somma di € 300,00 quale contributo al mantenimento oltre rivalutazione Istat nella misura massima di legge e ciò fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa. Gli assegni famigliari, assegno unico e/o ogni altra misura equivalente predisposta anche in futuro a favore della famiglia e dei figli verranno percepiti al 100% dalla sig.r Pt_1
I coniugi dovranno provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie e utili per la figli secondo il seguente schema: Per_1
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 4 di 7 spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà provvedere al pagamento entro la fine del mese nel quale viene fatta la richiesta;
nel caso di spese che debbano essere concordate la parte che intende sostenere detto costo deve comunicare una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail,
fax, ecc.) e chi riceve detta comunicazione dovrà comunicare, sempre per iscritto, entro 10
giorni dalla data di ricevimento della richiesta il proprio motivato diniego;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
si richiama, in ogni caso, il
Protocollo in uso al Tribunale di Modena.
Restano da definire questioni relative al mancato pagamento del mantenimento ordinario e straordinario non versato dal sig. FE negli anni passati per il quale è già stato iscritta a ruolo procedura giudiziale avanti al Tribunale di Latina (foro territorialmente competente per materia) ed in relazione ai quali sono pendenti denunce/querele presentate alla Procura della Repubblica di Modena. Per le predette procedure, entrambe le parti si riservano ogni azione ulteriori necessarie alla tutela degli interessi, propri e dei pagina 5 di 7 figli;
la presente procedura congiunta, infatti, non deve ritenersi né può essere interpretata dalle parti come compositiva o rinunciativa del diritto di credito e di ogni altro diritto o pretesa, civile e/o penale, nulla escluso, vantato dalla sig.ra nei confronti del sig. Pt_1
FE; parimenti quest'ultimo potrà difendersi nelle opportune sedi come meglio riterrà.
RAPPORTI ECONOMICI TRA CONIUGI
I coniugi dichiarano di rinunciare, cosi come rinunciano, reciprocamente, a qualsivoglia contributo al mantenimento di ogni tipo, nel piu ampio significato consentito dal codice civile.
I coniugi dichiarano e danno reciprocamente atto di non avere risparmi o altri beni comuni e di avere ad oggi definito ogni rapporto economico tra gli stessi pendente, salvo quanto oggetto di procedure
Giudiziarie sia in sede civile ( giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta a ruolo presso il competente Tribunale di Modena) sia in sede penale che si dovessero aprire a fronte delle denunce/querele sporte tra le parti. ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in NAPOLI il 28/06/2001 fra nata a [...] il [...] e Parte_1
ER NI nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NAPOLI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2019 Atto n. 62 Parte I
pagina 6 di 7 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
4. La natura del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
12/02/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7