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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2956 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
27/06/1977, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Martino
Puddu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
23/04/1970, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvia Lecca, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 22/08/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Sant'Antioco.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
22/08/2009 tra e , trascritto presso il Parte_1 Parte_2
registro dello stato civile del Comune di Sant'Antioco, anno 2009, numero 13, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
2. La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio, anche ai fini anagrafici, presso la madre.
Pag. 2 di 3
3. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla minore congiuntamente per le decisioni di maggior interesse e disgiuntamente per le questioni di minore rilevanza, in relazione ai periodi di permanenza con ciascun genitore.
4. Data l'età di 15 anni, le modalità di frequentazione con il padre saranno stabilite nel rispetto della volontà della minore e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori, senza necessità di un calendario rigido, con la previsione di un fine settimana al mese comprensivo di pernottamento presso il domicilio del padre.
I genitori si impegnano a favorire un rapporto sereno e continuativo con entrambi.
5. Determinare l'assegno di mantenimento della minore, stabilendo che:
- il SI. dovrà corrispondere alla SI.ra , entro il 10 di ogni Pt_1 Pt_2 mese, mediante bonifico bancario o altro metodo concordato tra le parti, la somma di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore.
- Il SI. contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie Pt_1 opportune, tra cui quelle sanitarie, d'istruzione, sportive, ricreative e di socializzazione, nonché ad eventuali spese non prevedibili.
Le spese non urgenti dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori.
- Il SI. presterà il proprio consenso affinché la SI.ra Pt_1 Pt_2 percepisca l'assegno unico per la figlia nella misura del 100%.
6. Riconoscere ai coniugi il reciproco consenso per il rilascio dei documenti necessari per un eventuale espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 29/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2956 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
27/06/1977, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Martino
Puddu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
23/04/1970, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvia Lecca, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 22/08/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Sant'Antioco.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
22/08/2009 tra e , trascritto presso il Parte_1 Parte_2
registro dello stato civile del Comune di Sant'Antioco, anno 2009, numero 13, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
2. La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio, anche ai fini anagrafici, presso la madre.
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3. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla minore congiuntamente per le decisioni di maggior interesse e disgiuntamente per le questioni di minore rilevanza, in relazione ai periodi di permanenza con ciascun genitore.
4. Data l'età di 15 anni, le modalità di frequentazione con il padre saranno stabilite nel rispetto della volontà della minore e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori, senza necessità di un calendario rigido, con la previsione di un fine settimana al mese comprensivo di pernottamento presso il domicilio del padre.
I genitori si impegnano a favorire un rapporto sereno e continuativo con entrambi.
5. Determinare l'assegno di mantenimento della minore, stabilendo che:
- il SI. dovrà corrispondere alla SI.ra , entro il 10 di ogni Pt_1 Pt_2 mese, mediante bonifico bancario o altro metodo concordato tra le parti, la somma di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore.
- Il SI. contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie Pt_1 opportune, tra cui quelle sanitarie, d'istruzione, sportive, ricreative e di socializzazione, nonché ad eventuali spese non prevedibili.
Le spese non urgenti dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori.
- Il SI. presterà il proprio consenso affinché la SI.ra Pt_1 Pt_2 percepisca l'assegno unico per la figlia nella misura del 100%.
6. Riconoscere ai coniugi il reciproco consenso per il rilascio dei documenti necessari per un eventuale espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 29/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3