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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa civile iscritta al n° 4318/2022 R.G.L. promossa
D A
- n.q. di legale rappresentante della - Parte_1 Pt_2
rappresentato e difeso dall'avv. Gaspare Sollena ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Partinico, via Principe Umberto n° 48, giusta procura in atti.
- opponente -
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato in Roma CP_1
ed elettivamente in Palermo, via Laurana n°59 con l'avv. Maria Grazia Sparacino e con l'avv.
Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti
- opposto -
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 27 novembre 2024 ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
❖ Rigetta il ricorso.
❖ Dichiara interamente compensate le spese di lite.
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.5.2022, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, oppose l'avviso di addebito n° 59620220000221679000 (con cui le veniva intimato il pagamento della complessiva somma di €. 14.674,28) formato a seguito di note di rettifica per il periodo compreso dal 06/2015 al 02/2020.
A sostegno del ricorso deduceva, oltre a vizi formali dell'avviso di addebito (in quanto quest'ultimo non riportava gli estremi delle varie note di rettifica né la relativa data di notifica):
a) la sussistenza di tutti i requisiti previsti ex lege (art. 8 comma 9 della Legge n. 407/90) per usufruire degli sgravi contributivi (tanto da avere avuto riconosciuto dall' il CP_1
codice di autorizzazione “5N”) con riferimento alla lavoratrice assunta Parte_3
in data 5 marzo 2014 e precisamente: stato di disoccupazione di lunga durata (24 mesi), certificato dal competente Centro per l'Impiego e assunzione non in sostituzione di altri lavoratori precedentemente licenziati o sospesi;
b) che l'omessa presentazione delle denunce contributive relative ai periodi di gennaio e febbraio 2015 (a fondamento delle note di rettifica che avevano condotto all'emissione dell'avviso di addebito opposto), in presenza di pagamento della contribuzione avvenuto nei termini di legge, non poteva costituire omissione di carattere sostanziale ma meramente formale e, come tale, inidonea a dar luogo al recupero delle agevolazioni perché non rappresenta irregolarità ex art. 3 D.M. 30.1.15.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava CP_1
variamente la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto precisando che l'avviso di addebito opposto contiene inadempienze iscritte a ruolo sulla base di note di rettifica per addebito ex art.1 comma 1175 L. 296 del 27.12.2006 scaturenti dal DU negativo del
14/06/2019 (protocollo ), determinato, oltre che dalla tardiva trasmissione CP_2
delle denunce 01/2015 e 02/2015, anche dal mancato pagamento delle inadempienze tutte specificate nell'invito a regolarizzare del 17.6.2019 che ha causato il disconoscimento delle agevolazioni pregresse indicate nell'atto impugnato.
Precisava, infatti, l'ente previdenziale che, visto che la società non si era attivata per sanare anche tali inadempienze, la revoca dei benefici era, per l' , un effetto obbligato, CP_3
nonostante la tardiva trasmissione delle denunce mensili 01/15 e 02/15 (effettuata solo nel
2 2022) e il tardivo pagamento del dm 03/2019, effettuato il 26-11-2021 (quindi oltre due anni dopo la notifica dell'invito a regolarizzare).
In ogni caso, secondo la ricostruzione dell' , l'avviso di addebito opposto contiene CP_1
anche altre inadempienze scaturenti da compensazione indebita (“La ditta aveva del periodo
02/20 un credito da dm di 2.018 euro ma, sempre nel 2020, ha fatto compensazioni in f24, utilizzando crediti del periodo 02/20 oltre misura, per un ammontare di 2.567. La differenza di € 549 maggiorata per le sanzioni è inclusa nell'avviso di addebito, come si evince dal medesimo avviso di addebito ed è quanto si chiede a restituzione. In ordine a ciò la parte non ha dedotto alcun valido motivo di opposizione”).
La causa, istruita documentalmente e con l'audizione del funzionario disposta da questo giudice ex art 421 cpc, assunta in riserva all'udienza del 27 novembre 2024 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Vanno preliminarmente disattese le doglianze sollevate in ricorso relative alla regolarità formale dell'avviso di addebito in quanto lo stesso risulta pienamente conforme al modello elaborato in base al comma 2 dell'art. 30 del D.L. 78/2010 e, in ogni caso, i suddetti vizi dovevano essere contestati entro il termine perentorio non di 40 giorni ma di venti giorni dal ricevimento dell'avviso di addebito a pena di tardività delle suddette eccezioni.
Ciò premesso, il ricorso non può trovare accoglimento.
Emerge per tabulas che l'avviso di addebito impugnato ha ad oggetto:
1. sia il pagamento richiesto a seguito di note di rettifica emesse per il periodo compreso tra giugno 2015 e marzo 2017 (a loro volta scaturenti dalla verifica di inadempienze contributive - formali e sostanziali - indicate nell'invito a regolarizzare del 17.6.2019) per recupero delle somme dovute a seguito di disconoscimento delle agevolazioni pregresse;
2. sia il pagamento della somma di euro 549,00 per indebita compensazione.
Fermo restando che le somme richieste sub 2 non sono state oggetto di contestazione da parte del ricorrente (e, quindi, è pacifica la loro debenza) il vulnus della questione sta nel verificare se, nella fattispecie in esame, si integrino o meno gli estremi di irregolarità
3 contributiva tali da legittimare la revoca dei benefici contributivi concessi (pur in presenza del codice autorizzativo 6Y e per i quali è stato emesso l'avviso di addebito opposto) e se tale revoca possa avere o meno efficacia retroattiva.
Giova, preliminarmente, precisare che la normativa di riferimento in materia di DU
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) subordina i benefici normativi e contributivi al possesso da parte dei datori di lavoro di RC positivo.
Ed invero, la norma primaria vigente ratione temporis (art. 1, comma 1175 L. n.
296/2006) testualmente recita «a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»
Inoltre, tale comma impone quale prima condizione, necessaria ma non sufficiente, per la fruizione delle agevolazione, il rispetto da parte del datore di lavoro “degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Va precisato per completezza, nel riepilogare il quadro normativo di riferimento, che l'art. 29 comma 1 del D.L. 19/2024, convertito in L. 56/2024 ha introdotto alcune modifiche al comma 1175 e un nuovo comma -1175 bis («resta fermo il diritto ai benefici per le imprese in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi, nonché delle violazioni accertate dal comma 1175»)- per cui, a decorrere dal 2/3/2024, la fruizione, da parte dei datori di lavoro, dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, è subordinata non più solo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (RC) regolare e al generale rispetto, da parte dei datori di lavoro, degli obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi di qualunque livello) ma anche all'assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e
4 sicurezza nei luoghi di lavoro, individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La novità sta pertanto nell'ampliamento delle condizioni richieste al datore di lavoro per la fruizione dei benefici, previste in modo più vago dalla previgente norma laddove già prescriveva il generico rispetto degli “altri obblighi di legge”, fermi restando gli ulteriori requisiti.
Ciò puntualizzato, il D.M. del 24/10/2007, emanato in attuazione del comma 1176 dell'art. 1 L. n. 296/2006 («Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo») nel dettare la procedura preordinata alla regolarizzazione contributiva delle aziende, all'art 7 comma 3 recitava:« In mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DU o dell'annullamento del documento già rilasciato ai sensi dell'art. 3, invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni”.
Quanto ai requisiti costitutivi della posizione di regolarità contributiva (la disposizione regolamentare li riconduceva alla correttezza degli adempimenti mensili o comunque periodici.
Infatti, l'art. 5 del D.M. 24/10/2007 definiva la regolarità contributiva (attestata dagli istituti previdenziali) ove ricorrenti le seguenti condizioni:
a) Correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) Corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
c) Inesistenza di inadempienze in atto.
Il D.M. 24/10/2007 è stato, poi, sostituito dal D.M. 30/1/2015 (approvato in attuazione del D.L. n. 69/2013 convertito in Legge n. 78/2014) il quale, nel riproporre la procedura per il rilascio del RC interno, ha previsto
5 - all'art 3 che «La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive. 2. La regolarità sussiste comunque in caso di: a) rateizzazioni concesse dall dall' o dalle CP_1 CP_4
Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario. 3. La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna
Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge»;
- all'art. 4 che «1.Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l' l' e le Casse edili CP_1 CP_4
trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art.
1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo. 2.
L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per
6 tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7. 4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato
l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità».
Analizzata, sia pure per brevi linee, la normativa di riferimento, va ulteriormente ribadito altro principio (ormai granitico nella giurisprudenza di legittimità e di merito) per cui in materia di sgravi, la natura eccezionale della normativa che consente la riduzione degli obblighi contributivi (o, al limite, l'esenzione) comporta che l'onere della prova del diritto alla fruizione di detti benefici debba ricadere necessariamente sul soggetto che intende avvalersene.
Ciò in quanto si tratta di un'ipotesi c.d. eccettuativa che impone l'inversione dell'onere probatorio rispetto alla normale ripartizione prevista anche nel caso di accertamento negativo dell'obbligo contributivo.
Pertanto, è onere dell'impresa interessata al riconoscimento dei benefici dedurre e comprovare la sussistenza di tutti i presupposti richiesti ex lege, ivi compreso il requisito della regolarità contributiva, in quanto “se la regolarità contributiva è presupposto per
l'agevolazione in parola, il suo difetto elide la possibilità di goderne per tutto il periodo in cui non sia assicurata tale condizione” (cfr. ex multis Corte d'Appello Palermo Sentenza n.
47/2022).
Facendo applicazione dei superiori principi, sulla scorta della documentazione versata in atti, è emerso che parte opponente non ha assolto a detto onere probatorio limitandosi solamente a contestare di aver sanato l'irregolarità riguardante l'omesso invio delle denunce contributive relative ai periodi di gennaio e febbraio 2015 (sia pure tardivamente) e che, trattandosi di irregolarità formale, essa non era idonea a determinare la revoca dei benefici già concessi.
Orbene, premesso che non vi è contestazione in ordine alla sussistenza dei presupposti affinché l'azienda godesse dei benefici contributivi relativamente alla lavoratrice
[...]
, il vero problema ostativo al rilascio del DU positivo (che ha condotto alla Parte_3
7 revoca dei benefici) sta nell'omessa regolarizzazione delle inadempienze dal 2015 fino al
2019, come partitamente indicate nell'invito a regolarizzare.
Il funzionario dell' all'udienza dl 13.12.2023 riferiva “ [..]l'AVA Controparte_5
oggetto del giudizio si riferisce a note di rettifica da addebito ex art 1 comma 1175 L. 296 del
27.12.2006 [..] scaturite a seguito del DU per agevolazioni risultato negativo (il DU è del 14.6.2019). L'irregolarità che ha determinato il DU negativo è il mancato invio delle denunce mensili di gennaio e febbraio 2015, oltre a tutte le inadempienze presenti nell'invito a regolarizzare, in quanto l'irregolarità sorge non solo per il mancato pagamento dei contributi ma anche per l'omesso o il ritardato invio delle denunce mensili;
in questo caso le denunce sono state inviata a distanza di tre anni dall'invito a regolarizzare
(29.4.2022). Nell'invito a regolarizzare del 17.6.2019, la prima parte si riferisce a irregolarità contributive ancora in fase amministrativa, cioè non iscritte a ruolo;
mentre la seconda parte riguarda irregolarità già inserite in cartelle/avvisi di pagamento non evasi e iscritti a ruolo [..]”.
E' palmare evidenza, che le inadempienze comunicate a parte ricorrente con l'invito a regolarizzare non riguardano solamente l'omesso/tardivo inoltro delle denunce mensili.
Orbene, questo giudice, pur consapevole di difformi pronunzie sul punto nella giurisprudenza di merito, ritiene di aderire all'orientamento già ribadito dalla Suprema Corte nonché dalla locale Corte d'appello (cfr. Corte d'appello di Palermo Sent. n. 714/2024 del
30.10.2024) secondo cui «[..] il mancato inoltro delle denunce Uniemens, lungi dal rappresentare un mero inadempimento formale, configura violazione implicante il disallineamento della situazione contributiva e realizza di fatto gli effetti del mancato adempimento dell'obbligazione previdenziale. Né è irrilevante, infine, considerare che, in forza della norma primaria (art., 1 comma 1175 cit.) il diritto di pretendere la restituzione degli sgravi contributivi concessi resta giustificato non soltanto dal mancato rilascio del
DU, ma prima ancora dall'inosservanza degli altri obblighi di legge così da ricondurre efficacia ostativa ad ogni inadempienza configurante l'inosservanza di comportamenti doverosi a tutela della trasparenza e correttezza dei rapporti previdenziali.» (cfr. sul punto anche Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., del 02/12/2024, n. 30788 - che addirittura afferma che il rilascio di un DU positivo non impedisce all' di esigere differenze contributive CP_1
8 rispetto agli sgravi ottenuti dalla società senza averne diritto -; Corte d'Appello Catania, Sez. lavoro, Sent., 07/01/2025, n. 1265).
Ad ogni buon conto, nel caso in esame (al di là della querelle se l'omessa denuncia costituisca inadempienza sostanziale o meramente formale) emerge, sia dalla documentazione versata in atti dall' sia dalla dichiarazione resa dal funzionario, che nell'invito CP_1
regolarizzare sono state comunicate alla società diverse irregolarità contributive Parte_2
(e tale circostanza non è stata confutata da parte ricorrente) e precisamente:
A) un primo gruppo (Gestione lavoratori dipendenti), che riguarda, oltre alle denunce non presentate relative alle mensilità gennaio e febbraio 2015, anche altre omissioni contributive per il complessivo importo di euro 1.796.77 (oltre sanzioni) che, come riferito dl funzionario sono “irregolarità contributive ancora in fase amministrativa, cioè non iscritte a ruolo”;
B) un secondo gruppo (Gestione Adr - Datori di lavoro con dipendenti) per il complessivo importo di euro 504,14 riguardante “irregolarità già inserite in cartelle/avvisi di pagamento non evasi e iscritti a ruolo [..]” e non sospese (e quindi non rientranti nella previsione normativa dell'art 3 comma 2 lett f del D.M. 30/1/2015).
Né risulta rilevante, nella fattispecie, il richiamo all'art 3 comma 3 del citato D.M.
30.1.2015 («La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge”) che sancisce il c.d. principio di scostamento non grave - secondo cui non bisogna considerare grave la differenza tra le somme dovute e quelle versate, pari o inferiore a euro 150,00, comprensivi di eventuali accessori di legge con riferimento a ciascuna gestione previdenziale - in quanto le suindicate omissioni superano (e non di poco) l'importo di € 150,00.
Infine, va esaminata l'ultima questione sollevata da parte ricorrente laddove sostiene che, in ogni caso, il recupero retroattivo sarebbe illegittimo giacché non può che avvenire per il periodo in cui sussiste e si protrae l'irregolarità e, quindi, nella specie, tutt'al più dal giugno
2019 (data di emissione del DU negativo) mentre l'avviso di addebito riguarda periodi contributivi antecedenti (da giugno 2015 a marzo 2017).
9 In merito a tale questione (cioè, sull'interpretazione dell'art 1 comma 1175 L.
296/2006), da tempo si contrappongono due diversi orientamenti.
Secondo un primo orientamento (maggioritario) al mancato rilascio del DU conseguirebbe il recupero di tutte le agevolazioni contributive fruite (anche nei casi in cui la contestazione dell'inadempienza da parte dell' avvenga successivamente al godimento CP_1
delle agevolazioni stesse).
A parere di un altro orientamento, a dir vero minoritario, (cfr. Trib. Chieti Sent. n. 276 del 02/11/2020; Trib. Roma Sent. n. 3636 del 9 settembre 2021) al contrario, l'irregolarità contributiva da cui dipende l'emissione di DU negativo avrebbe come unica conseguenza l'impossibilità di continuare a fruire dei benefici per il futuro “in un'ottica ermeneutica di tutela dell'affidamento del contribuente”, ma non legittima il recupero di sgravi fruiti prima che l'irregolarità venga accertata (cioè, per precedenti periodi connotati da regolarità contributiva) in quanto, stando al tenore letterale della norma, la natura giuridica del DU non è costitutiva del diritto a godere delle agevolazioni contributive, i cui presupposti sono disciplinati dalla legge, ma rappresenta un'autorizzazione amministrativa al godimento delle agevolazioni stesse configurandosi come attestazione di scienza e non atto autoritativo produttivo di effetti propri
Premesso che è pacifico e costante l'orientamento secondo cui, nascendo (ed essendo conformato) il rapporto di obbligazione contributiva direttamente dalla legge, gli atti ed i procedimenti amministrativi posti in essere dagli enti previdenziali in ordine alla sua gestione possiedono natura meramente ricognitiva, ritiene questo giudice di aderire alla tesi maggioritaria che si fonda, invece, sulla ratio stessa di siffatte agevolazioni contributive: si tratta di un sistema premiale che concretamente valorizza i comportamenti virtuosi degli imprenditori e che necessita di un'applicazione “oculata” costituendo una deroga al regime ordinario.
Sul punto si richiamano ex art 118 disp. att. c.p.c. le motivazioni rese recentemente dalla Corte d'Appello di Venezia (cfr. Corte d'Appello Venezia, Sez. lavoro, Sent.,
02/01/2025, n. 734) :«La vicenda come sopra ricostruita [..] induce a porsi i seguenti interrogativi: 1) il c.d. DU interno negativo produce effetti retroattivi? In altri termini,
l'irregolarità realizzatasi in corso di godimento del beneficio e magari scoperta successivamente alla sua integrale fruizione, fa perdere il beneficio? 2) l'irregolarità sanata
10 successivamente allo scadere dei 15 giorni di cui all'art. all'art. 4, D.M. 30 gennaio 2015, consente di non decadere dal godimento del beneficio contributivo? A simili quesiti ha dato soluzione il Supremo Collegio (cfr. Cass. civ. 27107/2018) al cui insegnamento questa Corte ha già in molteplici occasioni ritenuto di dover aderire. Dovendosi qui ad ogni modo precisare come la suddetta sentenza, seppur faccia riferimento al D.M. 27 ottobre 2007 (non più vigente in quanto sostituito dal D.M. 30 gennaio 2015), sia ancora oggi, per così dire, valevole posto che, con riferimento alla tematica qui in esame, alcuna novità il decreto da ultimo emanato ha introdotto rispetto al precedente decreto del 2007 [..] la Cassazione, con la pronuncia appena sopra richiamata ha avuto modo di chiarire quanto segue: “4. Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 L. n. 296 del 2006, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. RC). Le modalità di rilascio del RC (che in questi casi resta un c.d. RC interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del rinvio operato dal co. 1176 del medesimo art. 1, CP_1
da un decreto ministeriale, che è il D.M. 24 ottobre 2007, n. 27. Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di RC interno) resta sospeso. Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali. [..] la fattispecie sanante di cui all'art. 7 del D.M. 24 ottobre 2007 è per sua natura eccezionale [..] Il Supremo collegio, e chi oggi giudica [..] ricostruisce quindi la regolarità contributiva quale presupposto che, aldilà dell'attestazione formale mediante il DU, deve sussistere anteriormente la fruizione del beneficio contributivo e che deve persistere nel corso dell'intero periodo di godimento, di modo che la scoperta della irregolarità contributiva, anche ove postuma, ne fa cessare la fruizione e perdere, anche in modo retroattivo, il godimento. [..] (cfr. Cass. civ. 12591/2024 e
30273/2024 ».
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione, non essendo stata fornita prova dell'avventa regolarizzazione (anche a voler applicare l'art 1175 bis all'art. 1 della Legge n.
11 296/2006, come rilevato da parte ricorrente, nonostante questo giudice sia di diverso avviso, non ne sussisterebbero comunque i presupposti), il ricorso va respinto restando caducata la già concessa sospensione dell'esecutorietà dell'avviso di addebito opposto.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed alle ragioni della decisione, nonché alla complessità della vicenda, il decidente ravvisa sussistenti i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 27 novembre
2024
Il Giudice O.
Claudia Gentile
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