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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 05/06/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore
dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 162/2020 R.G.C.A. avente ad oggetto: Appello
avverso la sentenza n. 42/2020, emessa dal Tribunale di Caltanissetta il 28.01.2020,
depositata il 29.01.2020 a definizione del procedimento rubricato al n. 639/2012
R.G..
TRA
(c.f. e p. i.v.a. ), con sede Parte_1 P.IVA_1
in Mussomeli (CL), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig.
[...]
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._1
Agrigento Via XXV Apri le n.158, presso lo studio dell'Avv. Raimondo Alaimo
del Foro di Agrigento, che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'Atto di citazione in appello con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
APPELLANTE
E
(c.f. e p. i.v.a. , REA Controparte_1 P.IVA_2
50196), in persona del legale rappresentante il liquidatore signor Controparte_2
1
[...] con sede in Alcamo, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli
Avvocati Achille Piritore e Gaspare Piritore, entrambi del Foro di Trapani, giusta mandato in calce alla Comparsa di costituzione e risposta in appello, ed elettivamente domiciliata in Alcamo presso il loro studio nella via V.zo Narici n.
20/A1
APPELLATA
Conclusioni delle parti.
Il procuratore dell'appellante con note di trattazione scritta per l'udienza del
22.04.2024 così concludeva: “Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
In via principale e nel merito:
- accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 42/2020 emessa dal Tribunale di Caltanissetta,
Sezione Civile, nell'ambito del giudizio R.G. 639/2012, Giudice Dott. Francesco
Lauricella, depositata in cancelleria in data 29.01.2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“- Preliminarmente, revocare l'ordinanza del 9.10.2018, con la quale si revocava la ordinanza dispositiva di integrazione peritale, affinché il CTU risponda ai quesiti posti dalla convenuta – attrice in riconvenzione (appellante), come motivato.
- Nel merito, accogliere le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta e le richieste di cui alla memoria ex art. 183 ed in corso di istruttoria e, pertanto, rigettare la domanda proposta dall'attrice (appellata), siccome infondata
e non provata in fatto ed in diritto.
- In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, condannare l'attrice al pagamento della somma di € 10.723,43 di cui alla fattura
n. 25 del 18.03.2011, quale saldo dovuto alla convenuta e residuale credito dell'impresa (appellante), per tutti i lavori effettuati dalla stessa nell'interesse dell'attrice (appellata).
- Condannare l'attrice (appellata) alle spese e compensi del presente giudizio”.
- Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi dedotti nel corso del
2 procedimento di primo grado, da intendersi richiamati e trascritti, e per quanto esposto in atto di appello.
3. Con vittoria di spese e compensi difensivi oltre al rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: si insiste nella chiesta ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado nonché nell'istanza di richiamo del CTU affinché risponda ai quesiti posti in primo grado dall'odierna appellante”.
I procuratori dell'appellata, con note di trattazione scritta per l'udienza del
22.04.2024 così concludevano: “VOGLIA LA CORTE DI APPELLO Adversis reiectis
Rigettare l'istanza di sospensione della esecutività/efficacia esecutiva della sentenza appellata.
Rigettare la richiesta di riapertura della fase istruttoria.
Rigettare l'appello proposto.
Rigettare le domande tutte proposte dalla convenuta in primo grado odierna appellante;
In ogni caso ritenere e dichiarare che la “ è oggi creditrice Controparte_1 della “ dell'importo di Euro Parte_1 Controparte_3
€.57.098,75.
Conseguentemente condannare la “ società cooperativa Parte_1
a corrispondere alla “ l'importo di Euro €.57.098,75 oltre Controparte_1
interessi da calcolarsi ai tassi e con le modalità previste dal d lgs.231/02.
Con il favore delle spese.
Si chiede assegnarsi i termini ex art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione la società di Alcamo conveniva in Controparte_1
giudizio avanti il Tribunale di Caltanissetta la società Controparte_4
[...]
Premetteva che aveva ottenuto un appalto pubblico dal per la Controparte_5 realizzazione, nell'ambito del depuratore di , di “lavori di realizzazione CP_5 della stazione di pretrattamento di bottini civili e di percoli” per l'importo a base
3 d'asta di Euro 2.724.653,23 (contratto di appalto n. 46/47 di rep. in data
25/10/2007); che si era avvalsa, quale impresa appaltatrice, della facoltà di sub- appaltare i lavori in misura del 30 % alla società di Controparte_4
Mussomeli; che i SAL 1, 2, 3 e 4 erano stati regolarmente approvati nel contraddittorio delle parti;
che la sub-appaltatrice si era vincolata verso la impresa appaltatrice con due specifici contratti, uno del 5.02.2008 ed uno integrativo del
16.03.2009; che per errore aveva corrisposto alla sub-appaltatrice un surplus rispetto allo somma a credito della stessa, ammontante ad Euro 57.098,75.
Chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta alla restituzione della suddetta somma con gli interessi ex d.lgs. 231/02.
Costituitasi in giudizio la società convenuta contestava la pretesa attrice deducendo non essere debitrice della stessa e spiegava domanda riconvenzionale chiedendo la condanna di parte attrice al pagamento della somma di € 10. 723,43, derivante dal mancato pagamento della fattura n. 25 del 18.03.2011, emessa per eseguiti lavori extra-capitolato, chiedendo inoltre che venisse accertato a mezzo CTU il maggiore importo dei lavori eseguiti rispetto a quelli contabilizzati nei SAL.
Espletata l'istruttoria, svoltasi mediante assunzione di prova per testi e CTU tecnica, il Tribunale di Caltanissetta definiva il giudizio con la sentenza n. 42/2020 emessa
28.01.2020, depositata il 29.01.2020, con dispositivo del seguente tenore:
“Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- Condanna la convenuta in Controparte_6
persona del legale rappresentante pro-tempore alla restituzione in favore della attrice della somma di Euro Euro 57.098,75 Parte_3
(cinquantasettemilazeronovantotto,75) oltre interessi legali ex d.lgs, 231/02 dal trentunesimo giorno successivo all'ultimo dei pagamenti eseguiti dalla Pt_3 in favore della ovvero dal trentunesimo giorno
[...] Parte_1
successivo al 25/9/2009;
- Compensa interamente tra le parti le spese di lite. Pone a carico della convenuta
in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro-tempore, le spese della disposta CTU”.
4 2. Per la riforma di detta sentenza la società ha Controparte_4
proposto appello con un unico articolato motivo, sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, nessun onere su di essa appellante gravava, per legge o per contratto, “di partecipare direttamente alla contabilizzazione dei lavori in contraddittorio con la D.L. e di procedere all'apposizione dì "riserve" all'atto della firma del registro di contabilità dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori al fine di ottenere il riconoscimento di partite contabili diverse e/o maggiori (c.d. riserve)”, e che essa appellante aveva adempiuto all'onere di preventiva comunicazione all'appaltatore principale circa l'esecuzione di maggiori e diversi lavori al fine di consentirgli di reclamare diritti e pretese alla Stazione appaltante in sede di redazione della contabilità dei lavori, precisando che tali circostanze sarebbero state provate dalla documentazione prodotta e dai testi escussi.
Si è costituita in giudizio l' contestando il proposto gravame Controparte_1
e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza riservata del 04.02.2021, la Corte dato atto che non sussistevano i presupposti per pronunciare l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., sospendeva l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata n. 42/2020 del Tribunale di
Caltanissetta.
La Corte all'udienza del 22.04.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Dall'esame del contratto di sub-appalto del 05.02.2008 e di quello integrativo del
16.03.2009, in atti, intrattenuto tra le odierne parti in causa emerge che le parti hanno concordemente espresso la volontà di fare riferimento per la regolamentazione del programma negoziale di subappalto al contratto di appalto principale di evidenza pubblica costituito dall'appalto conferito dal CP_5
alla per la realizzazione, nell'ambito del depuratore
[...] Controparte_1
di , di “lavori di realizzazione della stazione di pretrattamento di bottini CP_5 civili e di percoli” per l'importo a base d'asta di Euro 2.724.653,23 ( contratto di appalto n. 46/47 di rep. in data 25/10/2007). Depongono inequivocabilmente in tal senso, infatti le pattuizioni del contratto di sub-appalto del 05.02.2008, laddove
5 all'art. 3 si dice: “Il subappaltatore dichiara di aver preso conoscenza dei luoghi dove debbono eseguirsi i lavori, dell'ubicazione del cantiere, dei disegni esecutivi, dei calcoli per i cementi armati nonché delle norme contenute nel contratto dell'appalto principale e suoi allegati, quali il C.S.A., l'elenco dei prezzi, il piano per la sicurezza…ecc.”, al successivo art. 4 viene previsto che “i prezzi con i quali saranno pagate le lavorazioni effettuate per i lavori di cui all'art. 2), saranno quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto principale depurati del ribasso d'asta e del ribasso tra le parti convenuti…ecc.”, e all'art. 5 che “per la contabilizzazione dei lavori saranno adottate le stesse misure prese per l'impresa in contraddittorio con la D.L.”. Lo stesso dicasi per il successivo contratto aggiuntivo di sub-appalto del
16.03.2009, con il quale le parti concordavano espressamente all'art.1 che “salvo le modifiche appresso apportate, le premesse e il precedente contratto del 5 febbraio
2008, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto”, precisando all'art. 3 che “il subappaltatore dichiara di avere preso conoscenza dei luoghi dove debbono essere eseguiti i lavori, dell'ubicazione del cantiere, dei disegni esecutivi, dei calcoli per i cementi armati nonché delle norme contenute nel contratto dell'appalto principale e suoi allegati, quali il C.S.A., l'elenco dei prezzi, il piano per la sicurezza…ecc.”, e prevedendo all'art. 4 che “i prezzi con i quali saranno pagate le lavorazioni effettuate per i lavori di cui all'art. 2), saranno quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto principale, depurati del ribasso offerto in sede di gara, pari a 7,318% e del successivo ribasso tra le parti convenuto…”.
Alla luce di quanto sopra e considerato che nessuna riserva nei suddetti contratti è stata apposta dal sub appaltatore in merito all'applicabilità della disciplina prevista per il contratto di appalto principale, del tutto corretto è da ritenere l'operato del
Tribunale laddove ha ritenuto applicabile alla regolamentazione del programma negoziale di subappalto, le previsioni normative di settore dell'evidenza pubblica che impongono all'appaltatore di un contratto pubblico e, di riflesso, necessariamente anche al suo sub-appaltatore, che ha espressamente accettato dette norme in sede di stipula dei contratti di sub-appalto, di operare nel contraddittorio con la Stazione Appaltante ma soprattutto con il naturale interlocutore esecutivo ovvero con la Direzione Lavori allo scopo di seguire anche in fase di contabilizzazione dei lavori le modalità di contabilizzazione, e ciò al fine di
6 evidenziare, con formali rilievi detti “riserve”, da esplicitarsi nel registro di contabilità ex art. 165 del DPR 1999, n. 554, di attuazione della L.Q. in materia di appalti 1994, n. 109, quelle difformità tra lavori contabilizzati e lavori effettivamente eseguiti, fonte di maggiori crediti per chi esegue i lavori.
Non essendo stata fornita prova dall'appellante, nemmeno in questo grado di giudizio, di avere adempiuto ai suddetti adempimenti formali, mediante l'intervento in sede di contabilizzazione dei lavori, in contraddittorio con la Direzione dei Lavori
e con l'appaltatrice principale, sede in cui avrebbe dovuto rappresentare i maggiori lavori pretesi e formalmente elevare contestazioni e riserve alla contabilizzazione effettuata dalla Direzione dei Lavori, gli importi contabilizzati da quest'ultima, senza contestazioni nei SAL depositati agli atti del giudizio, sono da ritenersi definitivi, a nulla rilevando la circostanza che l'appellante avesse evidenziato nello scambio di note con l'appellata, depositate agli atti del giudizio, l'esecuzione di ulteriori lavori rispetto a quelli pattuiti e l'impiego di materiali diversi rispetto a quelli previsti con l'appalto principale e ciò in quanto, se è pur vero che tutte le difformità del programma obbligatorio del subappalto rispetto a quello dell'appalto non esigono una specifica autorizzazione del committente, l'autorizzazione è necessaria nel caso in cui apportino variazioni alle modalità convenute dell'opera e perciò diano luogo ad un contratto modificativo di quello originario, ai sensi dell'art. 1659 c.c., come verificatosi nel caso in esame.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, infatti, era onere della sub-appaltatrice intervenire in sede di contabilizzazione dei lavori per rappresentare, in contraddittorio con la Direzione dei Lavori (ma anche con l'appaltatrice principale)
i maggiori lavori pretesi per formalizzare ed elevare, all'uopo sensibilizzando anche la appaltatrice originaria, contestazioni e riserve, e l'appellante nel corso del giudizio non ha dato prova di ciò.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, le motivazioni del primo giudice sono perciò tali da resistere alle censure che sono state sollevate dalla parte appellante.
Il gravame proposto va, pertanto, disatteso e, ritenuta assorbita ogni ulteriore richiesta anche istruttoria, va integralmente rigettato.
7 4. All'esito raggiunto, in applicazione del principio della soccombenza, segue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di questo grado di giudizio in favore della , liquidate come in dispositivo Controparte_1
sulla base delle vigenti tariffe forensi, con applicazione di compensi prossimi ai minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel quinto scaglione di valore (visto il valore della causa indicato nell'atto di appello).
I minimi si giustificano in ragione della scarsa complessità della controversia tanto in fatto quanto in diritto.
5. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando rigetta l'appello proposto dalla società avverso la sentenza n. 42/2020, Parte_1
emessa dal Tribunale di Caltanissetta il 28.01.2020, depositata il 29.01.2020 a definizione del procedimento rubricato al n. 639/2012 R.G., che conferma.
Condanna l'appellante alla refusione in favore dell' in Controparte_1 liquidazione delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi €
7.160,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, inserito dalla L. n.
228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per il proposto gravame, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 26 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore
dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 162/2020 R.G.C.A. avente ad oggetto: Appello
avverso la sentenza n. 42/2020, emessa dal Tribunale di Caltanissetta il 28.01.2020,
depositata il 29.01.2020 a definizione del procedimento rubricato al n. 639/2012
R.G..
TRA
(c.f. e p. i.v.a. ), con sede Parte_1 P.IVA_1
in Mussomeli (CL), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig.
[...]
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._1
Agrigento Via XXV Apri le n.158, presso lo studio dell'Avv. Raimondo Alaimo
del Foro di Agrigento, che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'Atto di citazione in appello con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
APPELLANTE
E
(c.f. e p. i.v.a. , REA Controparte_1 P.IVA_2
50196), in persona del legale rappresentante il liquidatore signor Controparte_2
1
[...] con sede in Alcamo, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli
Avvocati Achille Piritore e Gaspare Piritore, entrambi del Foro di Trapani, giusta mandato in calce alla Comparsa di costituzione e risposta in appello, ed elettivamente domiciliata in Alcamo presso il loro studio nella via V.zo Narici n.
20/A1
APPELLATA
Conclusioni delle parti.
Il procuratore dell'appellante con note di trattazione scritta per l'udienza del
22.04.2024 così concludeva: “Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
In via principale e nel merito:
- accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 42/2020 emessa dal Tribunale di Caltanissetta,
Sezione Civile, nell'ambito del giudizio R.G. 639/2012, Giudice Dott. Francesco
Lauricella, depositata in cancelleria in data 29.01.2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“- Preliminarmente, revocare l'ordinanza del 9.10.2018, con la quale si revocava la ordinanza dispositiva di integrazione peritale, affinché il CTU risponda ai quesiti posti dalla convenuta – attrice in riconvenzione (appellante), come motivato.
- Nel merito, accogliere le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta e le richieste di cui alla memoria ex art. 183 ed in corso di istruttoria e, pertanto, rigettare la domanda proposta dall'attrice (appellata), siccome infondata
e non provata in fatto ed in diritto.
- In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, condannare l'attrice al pagamento della somma di € 10.723,43 di cui alla fattura
n. 25 del 18.03.2011, quale saldo dovuto alla convenuta e residuale credito dell'impresa (appellante), per tutti i lavori effettuati dalla stessa nell'interesse dell'attrice (appellata).
- Condannare l'attrice (appellata) alle spese e compensi del presente giudizio”.
- Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi dedotti nel corso del
2 procedimento di primo grado, da intendersi richiamati e trascritti, e per quanto esposto in atto di appello.
3. Con vittoria di spese e compensi difensivi oltre al rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: si insiste nella chiesta ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado nonché nell'istanza di richiamo del CTU affinché risponda ai quesiti posti in primo grado dall'odierna appellante”.
I procuratori dell'appellata, con note di trattazione scritta per l'udienza del
22.04.2024 così concludevano: “VOGLIA LA CORTE DI APPELLO Adversis reiectis
Rigettare l'istanza di sospensione della esecutività/efficacia esecutiva della sentenza appellata.
Rigettare la richiesta di riapertura della fase istruttoria.
Rigettare l'appello proposto.
Rigettare le domande tutte proposte dalla convenuta in primo grado odierna appellante;
In ogni caso ritenere e dichiarare che la “ è oggi creditrice Controparte_1 della “ dell'importo di Euro Parte_1 Controparte_3
€.57.098,75.
Conseguentemente condannare la “ società cooperativa Parte_1
a corrispondere alla “ l'importo di Euro €.57.098,75 oltre Controparte_1
interessi da calcolarsi ai tassi e con le modalità previste dal d lgs.231/02.
Con il favore delle spese.
Si chiede assegnarsi i termini ex art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione la società di Alcamo conveniva in Controparte_1
giudizio avanti il Tribunale di Caltanissetta la società Controparte_4
[...]
Premetteva che aveva ottenuto un appalto pubblico dal per la Controparte_5 realizzazione, nell'ambito del depuratore di , di “lavori di realizzazione CP_5 della stazione di pretrattamento di bottini civili e di percoli” per l'importo a base
3 d'asta di Euro 2.724.653,23 (contratto di appalto n. 46/47 di rep. in data
25/10/2007); che si era avvalsa, quale impresa appaltatrice, della facoltà di sub- appaltare i lavori in misura del 30 % alla società di Controparte_4
Mussomeli; che i SAL 1, 2, 3 e 4 erano stati regolarmente approvati nel contraddittorio delle parti;
che la sub-appaltatrice si era vincolata verso la impresa appaltatrice con due specifici contratti, uno del 5.02.2008 ed uno integrativo del
16.03.2009; che per errore aveva corrisposto alla sub-appaltatrice un surplus rispetto allo somma a credito della stessa, ammontante ad Euro 57.098,75.
Chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta alla restituzione della suddetta somma con gli interessi ex d.lgs. 231/02.
Costituitasi in giudizio la società convenuta contestava la pretesa attrice deducendo non essere debitrice della stessa e spiegava domanda riconvenzionale chiedendo la condanna di parte attrice al pagamento della somma di € 10. 723,43, derivante dal mancato pagamento della fattura n. 25 del 18.03.2011, emessa per eseguiti lavori extra-capitolato, chiedendo inoltre che venisse accertato a mezzo CTU il maggiore importo dei lavori eseguiti rispetto a quelli contabilizzati nei SAL.
Espletata l'istruttoria, svoltasi mediante assunzione di prova per testi e CTU tecnica, il Tribunale di Caltanissetta definiva il giudizio con la sentenza n. 42/2020 emessa
28.01.2020, depositata il 29.01.2020, con dispositivo del seguente tenore:
“Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- Condanna la convenuta in Controparte_6
persona del legale rappresentante pro-tempore alla restituzione in favore della attrice della somma di Euro Euro 57.098,75 Parte_3
(cinquantasettemilazeronovantotto,75) oltre interessi legali ex d.lgs, 231/02 dal trentunesimo giorno successivo all'ultimo dei pagamenti eseguiti dalla Pt_3 in favore della ovvero dal trentunesimo giorno
[...] Parte_1
successivo al 25/9/2009;
- Compensa interamente tra le parti le spese di lite. Pone a carico della convenuta
in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro-tempore, le spese della disposta CTU”.
4 2. Per la riforma di detta sentenza la società ha Controparte_4
proposto appello con un unico articolato motivo, sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, nessun onere su di essa appellante gravava, per legge o per contratto, “di partecipare direttamente alla contabilizzazione dei lavori in contraddittorio con la D.L. e di procedere all'apposizione dì "riserve" all'atto della firma del registro di contabilità dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori al fine di ottenere il riconoscimento di partite contabili diverse e/o maggiori (c.d. riserve)”, e che essa appellante aveva adempiuto all'onere di preventiva comunicazione all'appaltatore principale circa l'esecuzione di maggiori e diversi lavori al fine di consentirgli di reclamare diritti e pretese alla Stazione appaltante in sede di redazione della contabilità dei lavori, precisando che tali circostanze sarebbero state provate dalla documentazione prodotta e dai testi escussi.
Si è costituita in giudizio l' contestando il proposto gravame Controparte_1
e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza riservata del 04.02.2021, la Corte dato atto che non sussistevano i presupposti per pronunciare l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., sospendeva l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata n. 42/2020 del Tribunale di
Caltanissetta.
La Corte all'udienza del 22.04.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Dall'esame del contratto di sub-appalto del 05.02.2008 e di quello integrativo del
16.03.2009, in atti, intrattenuto tra le odierne parti in causa emerge che le parti hanno concordemente espresso la volontà di fare riferimento per la regolamentazione del programma negoziale di subappalto al contratto di appalto principale di evidenza pubblica costituito dall'appalto conferito dal CP_5
alla per la realizzazione, nell'ambito del depuratore
[...] Controparte_1
di , di “lavori di realizzazione della stazione di pretrattamento di bottini CP_5 civili e di percoli” per l'importo a base d'asta di Euro 2.724.653,23 ( contratto di appalto n. 46/47 di rep. in data 25/10/2007). Depongono inequivocabilmente in tal senso, infatti le pattuizioni del contratto di sub-appalto del 05.02.2008, laddove
5 all'art. 3 si dice: “Il subappaltatore dichiara di aver preso conoscenza dei luoghi dove debbono eseguirsi i lavori, dell'ubicazione del cantiere, dei disegni esecutivi, dei calcoli per i cementi armati nonché delle norme contenute nel contratto dell'appalto principale e suoi allegati, quali il C.S.A., l'elenco dei prezzi, il piano per la sicurezza…ecc.”, al successivo art. 4 viene previsto che “i prezzi con i quali saranno pagate le lavorazioni effettuate per i lavori di cui all'art. 2), saranno quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto principale depurati del ribasso d'asta e del ribasso tra le parti convenuti…ecc.”, e all'art. 5 che “per la contabilizzazione dei lavori saranno adottate le stesse misure prese per l'impresa in contraddittorio con la D.L.”. Lo stesso dicasi per il successivo contratto aggiuntivo di sub-appalto del
16.03.2009, con il quale le parti concordavano espressamente all'art.1 che “salvo le modifiche appresso apportate, le premesse e il precedente contratto del 5 febbraio
2008, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto”, precisando all'art. 3 che “il subappaltatore dichiara di avere preso conoscenza dei luoghi dove debbono essere eseguiti i lavori, dell'ubicazione del cantiere, dei disegni esecutivi, dei calcoli per i cementi armati nonché delle norme contenute nel contratto dell'appalto principale e suoi allegati, quali il C.S.A., l'elenco dei prezzi, il piano per la sicurezza…ecc.”, e prevedendo all'art. 4 che “i prezzi con i quali saranno pagate le lavorazioni effettuate per i lavori di cui all'art. 2), saranno quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto principale, depurati del ribasso offerto in sede di gara, pari a 7,318% e del successivo ribasso tra le parti convenuto…”.
Alla luce di quanto sopra e considerato che nessuna riserva nei suddetti contratti è stata apposta dal sub appaltatore in merito all'applicabilità della disciplina prevista per il contratto di appalto principale, del tutto corretto è da ritenere l'operato del
Tribunale laddove ha ritenuto applicabile alla regolamentazione del programma negoziale di subappalto, le previsioni normative di settore dell'evidenza pubblica che impongono all'appaltatore di un contratto pubblico e, di riflesso, necessariamente anche al suo sub-appaltatore, che ha espressamente accettato dette norme in sede di stipula dei contratti di sub-appalto, di operare nel contraddittorio con la Stazione Appaltante ma soprattutto con il naturale interlocutore esecutivo ovvero con la Direzione Lavori allo scopo di seguire anche in fase di contabilizzazione dei lavori le modalità di contabilizzazione, e ciò al fine di
6 evidenziare, con formali rilievi detti “riserve”, da esplicitarsi nel registro di contabilità ex art. 165 del DPR 1999, n. 554, di attuazione della L.Q. in materia di appalti 1994, n. 109, quelle difformità tra lavori contabilizzati e lavori effettivamente eseguiti, fonte di maggiori crediti per chi esegue i lavori.
Non essendo stata fornita prova dall'appellante, nemmeno in questo grado di giudizio, di avere adempiuto ai suddetti adempimenti formali, mediante l'intervento in sede di contabilizzazione dei lavori, in contraddittorio con la Direzione dei Lavori
e con l'appaltatrice principale, sede in cui avrebbe dovuto rappresentare i maggiori lavori pretesi e formalmente elevare contestazioni e riserve alla contabilizzazione effettuata dalla Direzione dei Lavori, gli importi contabilizzati da quest'ultima, senza contestazioni nei SAL depositati agli atti del giudizio, sono da ritenersi definitivi, a nulla rilevando la circostanza che l'appellante avesse evidenziato nello scambio di note con l'appellata, depositate agli atti del giudizio, l'esecuzione di ulteriori lavori rispetto a quelli pattuiti e l'impiego di materiali diversi rispetto a quelli previsti con l'appalto principale e ciò in quanto, se è pur vero che tutte le difformità del programma obbligatorio del subappalto rispetto a quello dell'appalto non esigono una specifica autorizzazione del committente, l'autorizzazione è necessaria nel caso in cui apportino variazioni alle modalità convenute dell'opera e perciò diano luogo ad un contratto modificativo di quello originario, ai sensi dell'art. 1659 c.c., come verificatosi nel caso in esame.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, infatti, era onere della sub-appaltatrice intervenire in sede di contabilizzazione dei lavori per rappresentare, in contraddittorio con la Direzione dei Lavori (ma anche con l'appaltatrice principale)
i maggiori lavori pretesi per formalizzare ed elevare, all'uopo sensibilizzando anche la appaltatrice originaria, contestazioni e riserve, e l'appellante nel corso del giudizio non ha dato prova di ciò.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, le motivazioni del primo giudice sono perciò tali da resistere alle censure che sono state sollevate dalla parte appellante.
Il gravame proposto va, pertanto, disatteso e, ritenuta assorbita ogni ulteriore richiesta anche istruttoria, va integralmente rigettato.
7 4. All'esito raggiunto, in applicazione del principio della soccombenza, segue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di questo grado di giudizio in favore della , liquidate come in dispositivo Controparte_1
sulla base delle vigenti tariffe forensi, con applicazione di compensi prossimi ai minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel quinto scaglione di valore (visto il valore della causa indicato nell'atto di appello).
I minimi si giustificano in ragione della scarsa complessità della controversia tanto in fatto quanto in diritto.
5. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando rigetta l'appello proposto dalla società avverso la sentenza n. 42/2020, Parte_1
emessa dal Tribunale di Caltanissetta il 28.01.2020, depositata il 29.01.2020 a definizione del procedimento rubricato al n. 639/2012 R.G., che conferma.
Condanna l'appellante alla refusione in favore dell' in Controparte_1 liquidazione delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi €
7.160,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, inserito dalla L. n.
228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per il proposto gravame, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 26 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
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