Articolo 467 del Codice civile
Articolo 463 bisArticolo 468
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19 aprile 1942
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20 settembre 1975
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7 febbraio 2014
Art. 467.

Nozione.

La rappresentazione fa subentrare i discendenti ((...)) nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non puo' o non vuole accettare l'eredita' o il legato.

Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare la eredita' o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
------------- AGGIORNAMENTO (15)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 14 aprile 1969, n. 79 (in G.U. 1a s.s. 23/04/1969, n. 105), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "limitatamente alla parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare, non lasci o non abbia discendenti legittimi".
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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