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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/03/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
n. 3253/2017 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.3253 / 2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3253 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA
, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_1 Per_1
rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CORAGGIO GIOVANNA, presso cui
[...]
elettivamente domicilia;
ATTORE
E
in persona del legale rapp.te p.t., e Controparte_1
rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CICCONE ROMANO, presso cui elettivamente domicilia;
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione in riassunzione la sig.ra nella qualità di esercente la potestà Parte_1 genitoriale sul figlio minore conveniva in giudizio la Persona_1 Controparte_2
onde ottenere il risarcimento dei danni patiti dal figlio a seguito
[...] Persona_1 di caduta intervenuta nel corso di una seduta presso la sede della struttura convenuta.
In fatto deduceva che in data 19/10/2015 il minore rimaneva coinvolto in un Persona_1 sinistro presso il Centro di Riabilitazione Casa di Cura Angrisani s.r.l. – Villa dei Fiori;
in particolare all'uscita della struttura, i genitori venivano informati che il figlio aveva subito un infortunio al volto con la conseguente perdita di un dente.
Parte attrice chiedeva all'odierno tribunale di accertare l'esclusiva responsabilità della CP_1 per i danni riportati e di condannare la predetta al pagamento della somma complessiva di
[...] euro 29.604,00. Con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la la quale preliminarmente eccepiva la nullità Controparte_1 dell'atto introduttivo per la violazione di cui all'art. 164 c.p.c. in relazione all'art. 163 c.p.c., per assoluta indeterminatezza dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda;
contestava l'eccessiva richiesta economica in riferimento al quantum debeatur;
eccepiva il riconoscimento della piena diligenza del vigilante e della riconducibilità dell'evento al caso fortuito, in quanto il piccolo inciampava nel tentativo di scappare anche a causa della sua andatura Per_1 scoordinata, per cui proprio svolgeva le terapie psicomotorie in struttura, trattandosi di un fatto repentino che ha reso impossibile un tempestivo ed efficace intervento del sorvegliante.
In via gradata, nella ipotesi di mancato riconoscimento del caso fortuito volto ad escludere la culpa in vigilando, eccepiva il concorso di colpa del minore danneggiato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Concessi i termini ex art 183 co 6 c.p.c., il giudice istruttore ammetteva le prove nei limiti in cui ritenute rilevanti e, successivamente, CTU medico legale per la quantificazione dei danni.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La domanda va accolta per le motivazioni che qui si diranno. Per quanto attiene alla asserita nullità dell'atto di citazione per difetto dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, ai sensi dell'art. 163, comma 4 c.p.c., tale eccezione è destituita di fondamento.
L'atto di citazione, difatti, circoscrive chiaramente i fatti indicati a sostegno della domanda: si lamenta la mancata custodia del bene da parte di chi è obbligato ad ispezionare e vigilare lo stato dei luoghi. D'altro canto, l'art. 163, co. 3, n. 4 c.p.c. mira a garantire che il convenuto possa adeguatamente difendersi rispetto alle pretese avanzate dalla controparte;
nel caso di specie, parte convenuta ha contestato nel merito la ricostruzione dei fatti delineata dall'attore, nonché la configurabilità di un danno, dimostrando così di aver potuto conoscere pienamente le pretese attoree e predisporre la propria difesa. In proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “la nullità della citazione comminata dall'art. 164 c.p.c., comma 4 si produce solo quando "l'esposizione dei fatti" prescritta dall'art. 163 c.p.c., n. 3 "costituenti le ragioni della domanda" sia stata del tutto omessa o sia assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati;
dall'altro, che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda” (si veda Cass., sent. n. 11751 del 2013). Nel caso di specie, le circostanze di fatto richiamate a sostegno della pretesa e contenute nella citazione,
hanno consentito, a parere della scrivente, al convenuto di preparare adeguatamente la propria difesa.
Nel merito deve rilevarsi che per ormai costante giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. civ. ordinanza n. 19110 del 15/09/2020) “la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, comma 2,
c.c. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo; essa pertanto non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che
l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a se stesso.”
Ne discende che nel caso di danno autoprocuratosi dal minore, la responsabilità di terzi debba essere valutata, a seconda delle circostanze, o ai sensi dell'art 1218 c.c o, al contrario, ai sensi dell'art 2043
c.c..
Nel caso in esame, l'istanza risarcitoria è accoglibile sotto il profilo dell'art. 1218 c.c.
Nel caso di danno cagionato dal minore a sé stesso, la responsabilità del tutore o dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che l'affidamento del minore alla Casa di Cura per lo svolgimento di attività riabilitativa determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità del minore nel tempo in cui questi fruisce della prestazione in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che il minore procuri danno a se stesso;
e che - quanto al tutore dipendente della casa di cura- tra egli e il minore si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale il tutore assume, nel quadro del complessivo obbligo derivante dalla specifica finalità per cui il minore veniva lui affidato, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che lo stesso si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione del minore, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non (così sent. n.
24456 del 18/11/2005). Quanto alla distribuzione dell'onere della prova non è sufficiente, al fine di veder accolta la propria domanda risarcitoria, allegare l'inadempimento, occorrendo altresì la prova che il danno occorso sia legato da nesso di derivazione causale al comportamento inadempiente. Colui che si assume danneggiato ha l'onere, infatti, di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente e il danno di cui chiede il risarcimento. La previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente,
o non esattamente adempiente, l'onere di fornire la "prova positiva" dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (Cass. Sez. Un., n. 13533/2001, cit.)
Ciò posto ritiene la scrivente che nel caso in esame emerge con ragionevole grado di certezza – in quanto non contestato – che le lesioni siano state autoprocurate dal minore, il quale è caduto al suolo mentre era affidato alla vigilanza dello specialista riabilitatore nel corso di una normale seduta di fisioterapia e quindi in assenza di una situazione di naturale pericolo.
Di contro la convenuta non è riuscito a fornire la prova dell'adempimento della propria prestazione consistente nella sorveglianza e vigilanza del minore e tanto a maggior ragione se si tiene conto, come per altro evidenziato dallo stesso convenuto, che il figlio dell'odierna attrice era interessato da disturbo di apprendimento, con prescrizione per psicomotricità, logopedia e psicoterapia familiare, e quindi bisognevole, da parte della Casa di cura cui era stato affidato, di una sorveglianza particolarmente stringente.
Né, tantomeno, vi sono gli estremi per l'applicazione del caso fortuito o per il concorso di colpa in quanto la versione dei fatti posta dalla convenuta a fondamento delle proprie difese non è supportata da alcuna prova idonea: l'unica teste sentita, infatti, ha riferito de relato, non essendo presente ai fatti di causa.
Quindi, applicando il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., parte attrice ha provato che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento dell'attività di terapia;
l'altra parte aveva l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla struttura, né allo specialista: tale prova è mancata in quanto l'istituto non ha adeguatamente provato di aver messo in atto tutte le precauzioni di sorveglianza e tutela del minore adeguati al caso concreto, precauzione che sarebbero dovute essere particolarmente stringenti in ragione della natura stessa dei disturbi per cui l'attrice si era rivolta alla Casa di cura.
L'eziologia della lesione è stata confermata anche dalla consulenza tecnica espletata.
La domanda va quindi accolta.
Con riferimento al quantum debeatur, il CTU ha accertato, con valutazione immune da vizi logici e metodologici e pertanto pienamente condivisibile, che a seguito del fatto per cui è causa “si è prodotto un danno alla salute, ossia alla compromissione della validità psico-fisica del periziato, per un periodo di Invalidità temporanea globale per gg. 21” così suddivisa: giorni 7 al 75% per prognosi del P.S.: avulsione di 11; giorni 14 al 50% per prognosi del pediatra di libera scelta per neoformazioni nell'alveolo vacante 11. Il CTU ha chiarito che “durante l'intero periodo sopra calcolato temporalmente furono impedite – in variazione decrescente nel tempo – tutte le quotidiane attività dell'ordinaria esistenza, non escluse quelle di tempo libero e svago- Sussiste rapporto causale tra le predette lesioni rilevate ed un peggioramento temporaneo dapprima e permanente poi delle condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti;
non risultano altresì precedenti morbosi loco- regionali.”
Oltre tali postumi temporanei, sono residuati anche postumi permanenti invalidanti per “ESITI di:
AVULSIONE TRAUMATICA ACCIDENTALE DELL'INCISIVO CENTRALE SUPERIORE DX:
(=11)” quantificabili globalmente, in una percentuale di 0,5% di danno biologico permanente.
Sulla base di tali conclusioni va liquidato il danno biologico permanente al 0,5 %, considerata l'età del danneggiato al momento del fatto, per € 631,00 (comprensivo di personalizzazione per danno morale al 33%), cui aggiungersi l'invalidità temporanea parziale come sopra individuata per complessivi € 676,69: il totale generale è quindi pari ad € 1.310,69.
A tali importi dovrà essere riconosciuta la corresponsione degli interessi, come per legge, calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma che debbono computarsi sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass., 10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745). La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi è quella risultante dall'importo liquidato in favore dell'attrice, devalutato al momento dell'evento lesivo.
Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dall'evento lesivo all'attualità.
A tali danni devono essere aggiunte, a titolo di danno patrimoniale, le spese odontoiatriche (tra i 7 anni di età -epoca del fatto- e fino all'età di anni 75), per globali € 7.500,00. In ordine al c.d. danno futuro, inteso come rilevante probabilità di conseguenze pregiudizievoli, si ritiene – conformemente all'indirizzo pretorio maggiormente accreditato – che lo stesso sia immediatamente risarcibile, “non dovendosi attendere il materiale svolgimento dei fatti in quanto la diminuzione patrimoniale del danneggiato è la conseguenza del naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocabilmente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità” (così, testualmente, Cass. n. 10072/10).
Inoltre, sono state esibite spese mediche per un totale di € 10,33 da ritenersi congrue. Il totale delle spese mediche è quindi pari ad € 7.510,33.
Anche su tale somma vanno riconosciuti interessi e rivalutazione;
la rivalutazione verrà però calcolata con riferimento dalla data di liquidazione della somma (data di deposito della CTU).
La domanda va quindi accolta nei termini di cui sopra, con assorbimento di ogni altra questione pur prospettata dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore decisum, secondo i parametri minimi, stante l'assenza di questioni di particolare complessità in fatto o in diritto.
Parimenti in capo alla parte convenuta soccombente vengono poste le spese di CTU, come liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie la domanda e, accertata la responsabilità della convenuta nella causazione del danno, condanna la al pagamento nei Controparte_1 confronti di , nella qualità, della somma pari ad € 1.310,69, a titolo di danno Parte_1 non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazioni come in parte motiva, e della ulteriore somma pari ad € 7.510,33 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazioni come in parte motiva;
b) condanna la al pagamento, in favore della Controparte_1 signora , nella qualità, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro Parte_1
2.600,00, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15 %;
c) pone le spese di CTU definitivamente in capo alla parte convenuta soccombente. depositato telematicamente in data 07/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.3253 / 2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3253 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA
, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_1 Per_1
rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CORAGGIO GIOVANNA, presso cui
[...]
elettivamente domicilia;
ATTORE
E
in persona del legale rapp.te p.t., e Controparte_1
rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CICCONE ROMANO, presso cui elettivamente domicilia;
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione in riassunzione la sig.ra nella qualità di esercente la potestà Parte_1 genitoriale sul figlio minore conveniva in giudizio la Persona_1 Controparte_2
onde ottenere il risarcimento dei danni patiti dal figlio a seguito
[...] Persona_1 di caduta intervenuta nel corso di una seduta presso la sede della struttura convenuta.
In fatto deduceva che in data 19/10/2015 il minore rimaneva coinvolto in un Persona_1 sinistro presso il Centro di Riabilitazione Casa di Cura Angrisani s.r.l. – Villa dei Fiori;
in particolare all'uscita della struttura, i genitori venivano informati che il figlio aveva subito un infortunio al volto con la conseguente perdita di un dente.
Parte attrice chiedeva all'odierno tribunale di accertare l'esclusiva responsabilità della CP_1 per i danni riportati e di condannare la predetta al pagamento della somma complessiva di
[...] euro 29.604,00. Con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la la quale preliminarmente eccepiva la nullità Controparte_1 dell'atto introduttivo per la violazione di cui all'art. 164 c.p.c. in relazione all'art. 163 c.p.c., per assoluta indeterminatezza dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda;
contestava l'eccessiva richiesta economica in riferimento al quantum debeatur;
eccepiva il riconoscimento della piena diligenza del vigilante e della riconducibilità dell'evento al caso fortuito, in quanto il piccolo inciampava nel tentativo di scappare anche a causa della sua andatura Per_1 scoordinata, per cui proprio svolgeva le terapie psicomotorie in struttura, trattandosi di un fatto repentino che ha reso impossibile un tempestivo ed efficace intervento del sorvegliante.
In via gradata, nella ipotesi di mancato riconoscimento del caso fortuito volto ad escludere la culpa in vigilando, eccepiva il concorso di colpa del minore danneggiato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Concessi i termini ex art 183 co 6 c.p.c., il giudice istruttore ammetteva le prove nei limiti in cui ritenute rilevanti e, successivamente, CTU medico legale per la quantificazione dei danni.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La domanda va accolta per le motivazioni che qui si diranno. Per quanto attiene alla asserita nullità dell'atto di citazione per difetto dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, ai sensi dell'art. 163, comma 4 c.p.c., tale eccezione è destituita di fondamento.
L'atto di citazione, difatti, circoscrive chiaramente i fatti indicati a sostegno della domanda: si lamenta la mancata custodia del bene da parte di chi è obbligato ad ispezionare e vigilare lo stato dei luoghi. D'altro canto, l'art. 163, co. 3, n. 4 c.p.c. mira a garantire che il convenuto possa adeguatamente difendersi rispetto alle pretese avanzate dalla controparte;
nel caso di specie, parte convenuta ha contestato nel merito la ricostruzione dei fatti delineata dall'attore, nonché la configurabilità di un danno, dimostrando così di aver potuto conoscere pienamente le pretese attoree e predisporre la propria difesa. In proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “la nullità della citazione comminata dall'art. 164 c.p.c., comma 4 si produce solo quando "l'esposizione dei fatti" prescritta dall'art. 163 c.p.c., n. 3 "costituenti le ragioni della domanda" sia stata del tutto omessa o sia assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati;
dall'altro, che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda” (si veda Cass., sent. n. 11751 del 2013). Nel caso di specie, le circostanze di fatto richiamate a sostegno della pretesa e contenute nella citazione,
hanno consentito, a parere della scrivente, al convenuto di preparare adeguatamente la propria difesa.
Nel merito deve rilevarsi che per ormai costante giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. civ. ordinanza n. 19110 del 15/09/2020) “la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, comma 2,
c.c. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo; essa pertanto non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che
l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a se stesso.”
Ne discende che nel caso di danno autoprocuratosi dal minore, la responsabilità di terzi debba essere valutata, a seconda delle circostanze, o ai sensi dell'art 1218 c.c o, al contrario, ai sensi dell'art 2043
c.c..
Nel caso in esame, l'istanza risarcitoria è accoglibile sotto il profilo dell'art. 1218 c.c.
Nel caso di danno cagionato dal minore a sé stesso, la responsabilità del tutore o dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che l'affidamento del minore alla Casa di Cura per lo svolgimento di attività riabilitativa determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità del minore nel tempo in cui questi fruisce della prestazione in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che il minore procuri danno a se stesso;
e che - quanto al tutore dipendente della casa di cura- tra egli e il minore si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale il tutore assume, nel quadro del complessivo obbligo derivante dalla specifica finalità per cui il minore veniva lui affidato, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che lo stesso si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione del minore, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non (così sent. n.
24456 del 18/11/2005). Quanto alla distribuzione dell'onere della prova non è sufficiente, al fine di veder accolta la propria domanda risarcitoria, allegare l'inadempimento, occorrendo altresì la prova che il danno occorso sia legato da nesso di derivazione causale al comportamento inadempiente. Colui che si assume danneggiato ha l'onere, infatti, di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente e il danno di cui chiede il risarcimento. La previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente,
o non esattamente adempiente, l'onere di fornire la "prova positiva" dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (Cass. Sez. Un., n. 13533/2001, cit.)
Ciò posto ritiene la scrivente che nel caso in esame emerge con ragionevole grado di certezza – in quanto non contestato – che le lesioni siano state autoprocurate dal minore, il quale è caduto al suolo mentre era affidato alla vigilanza dello specialista riabilitatore nel corso di una normale seduta di fisioterapia e quindi in assenza di una situazione di naturale pericolo.
Di contro la convenuta non è riuscito a fornire la prova dell'adempimento della propria prestazione consistente nella sorveglianza e vigilanza del minore e tanto a maggior ragione se si tiene conto, come per altro evidenziato dallo stesso convenuto, che il figlio dell'odierna attrice era interessato da disturbo di apprendimento, con prescrizione per psicomotricità, logopedia e psicoterapia familiare, e quindi bisognevole, da parte della Casa di cura cui era stato affidato, di una sorveglianza particolarmente stringente.
Né, tantomeno, vi sono gli estremi per l'applicazione del caso fortuito o per il concorso di colpa in quanto la versione dei fatti posta dalla convenuta a fondamento delle proprie difese non è supportata da alcuna prova idonea: l'unica teste sentita, infatti, ha riferito de relato, non essendo presente ai fatti di causa.
Quindi, applicando il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., parte attrice ha provato che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento dell'attività di terapia;
l'altra parte aveva l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla struttura, né allo specialista: tale prova è mancata in quanto l'istituto non ha adeguatamente provato di aver messo in atto tutte le precauzioni di sorveglianza e tutela del minore adeguati al caso concreto, precauzione che sarebbero dovute essere particolarmente stringenti in ragione della natura stessa dei disturbi per cui l'attrice si era rivolta alla Casa di cura.
L'eziologia della lesione è stata confermata anche dalla consulenza tecnica espletata.
La domanda va quindi accolta.
Con riferimento al quantum debeatur, il CTU ha accertato, con valutazione immune da vizi logici e metodologici e pertanto pienamente condivisibile, che a seguito del fatto per cui è causa “si è prodotto un danno alla salute, ossia alla compromissione della validità psico-fisica del periziato, per un periodo di Invalidità temporanea globale per gg. 21” così suddivisa: giorni 7 al 75% per prognosi del P.S.: avulsione di 11; giorni 14 al 50% per prognosi del pediatra di libera scelta per neoformazioni nell'alveolo vacante 11. Il CTU ha chiarito che “durante l'intero periodo sopra calcolato temporalmente furono impedite – in variazione decrescente nel tempo – tutte le quotidiane attività dell'ordinaria esistenza, non escluse quelle di tempo libero e svago- Sussiste rapporto causale tra le predette lesioni rilevate ed un peggioramento temporaneo dapprima e permanente poi delle condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti;
non risultano altresì precedenti morbosi loco- regionali.”
Oltre tali postumi temporanei, sono residuati anche postumi permanenti invalidanti per “ESITI di:
AVULSIONE TRAUMATICA ACCIDENTALE DELL'INCISIVO CENTRALE SUPERIORE DX:
(=11)” quantificabili globalmente, in una percentuale di 0,5% di danno biologico permanente.
Sulla base di tali conclusioni va liquidato il danno biologico permanente al 0,5 %, considerata l'età del danneggiato al momento del fatto, per € 631,00 (comprensivo di personalizzazione per danno morale al 33%), cui aggiungersi l'invalidità temporanea parziale come sopra individuata per complessivi € 676,69: il totale generale è quindi pari ad € 1.310,69.
A tali importi dovrà essere riconosciuta la corresponsione degli interessi, come per legge, calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma che debbono computarsi sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass., 10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745). La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi è quella risultante dall'importo liquidato in favore dell'attrice, devalutato al momento dell'evento lesivo.
Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dall'evento lesivo all'attualità.
A tali danni devono essere aggiunte, a titolo di danno patrimoniale, le spese odontoiatriche (tra i 7 anni di età -epoca del fatto- e fino all'età di anni 75), per globali € 7.500,00. In ordine al c.d. danno futuro, inteso come rilevante probabilità di conseguenze pregiudizievoli, si ritiene – conformemente all'indirizzo pretorio maggiormente accreditato – che lo stesso sia immediatamente risarcibile, “non dovendosi attendere il materiale svolgimento dei fatti in quanto la diminuzione patrimoniale del danneggiato è la conseguenza del naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocabilmente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità” (così, testualmente, Cass. n. 10072/10).
Inoltre, sono state esibite spese mediche per un totale di € 10,33 da ritenersi congrue. Il totale delle spese mediche è quindi pari ad € 7.510,33.
Anche su tale somma vanno riconosciuti interessi e rivalutazione;
la rivalutazione verrà però calcolata con riferimento dalla data di liquidazione della somma (data di deposito della CTU).
La domanda va quindi accolta nei termini di cui sopra, con assorbimento di ogni altra questione pur prospettata dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore decisum, secondo i parametri minimi, stante l'assenza di questioni di particolare complessità in fatto o in diritto.
Parimenti in capo alla parte convenuta soccombente vengono poste le spese di CTU, come liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie la domanda e, accertata la responsabilità della convenuta nella causazione del danno, condanna la al pagamento nei Controparte_1 confronti di , nella qualità, della somma pari ad € 1.310,69, a titolo di danno Parte_1 non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazioni come in parte motiva, e della ulteriore somma pari ad € 7.510,33 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazioni come in parte motiva;
b) condanna la al pagamento, in favore della Controparte_1 signora , nella qualità, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro Parte_1
2.600,00, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15 %;
c) pone le spese di CTU definitivamente in capo alla parte convenuta soccombente. depositato telematicamente in data 07/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco