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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/10/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce - Seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 161 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), in persona del Sindaco pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Memmola, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale
appellante
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Pasimeni, Controparte_1 CodiceFiscale_1 giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Latiano
appellata
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025 fissata ex art. 352 cpc
**********
MOTIVAZIONE
1 § 1. Con sentenza n. 93/2024 del 21.2024, il Tribunale di Brindisi, accogliendo la domanda proposta da nei confronti del dichiarava che il sinistro oggetto di Controparte_1 Parte_1 causa ed i relativi danni si erano verificati esclusivamente a causa del dissesto e della mancata manutenzione del fondo stradale da parte dell'Amministrazione comunale convenuta;
per l'effetto, affermava la esclusiva responsabilità del sinistro in capo al e condannava Parte_1 quest'ultimo al risarcimento del danno provocato all'attrice, pari a € 9.698,80, di cui € 22,91 per spese;
l'Amministrazione comunale convenuta veniva condannata altresì alla refusione delle spese di lite sostenute dall'attrice, quantificate in € 6.500,00 per onorari e € 500,00 per esborsi. Spese di CTU poste a carico del convenuto.
§ 2. Ed invero. conveniva in giudizio il per sentire dichiarare la Controparte_1 Parte_1 responsabilità dello stesso ex art. 2051 c.c. nella causazione del sinistro occorsole il 27.1.2020, alle ore
12.15 circa, in , alla Via Capitano di Castri, allorquando, mentre camminava a piedi Parte_1 sul marciapiede, in direzione verso via Oria, per la presenza di << foglie detriti residui organici di animali
-> come testualmente riportato nell'atto di citazione in primo grado << scivolava a causa del dissesto della pavimentazione dovuto allo scollamento di alcune chianche e alla lesione insidiosa di alcune di esse
->. A seguito della caduta, la veniva soccorsa dai passanti, per poi essere trasportata al CP_1
Pronto Soccorso di , ove veniva riscontrata la “frattura epifisi distale radio destra”. Parte_1
L'attrice era sottoposta il 28.1.2024 ad intervento chirurgico per riduzione e sintesi della frattura e dimessa il successivo 30.1.2024
L'attrice imputava la responsabilità dell'occorso e delle lesioni subite al Parte_1 quale ente proprietario della strada, per non aver provveduto alla manutenzione e/o alla pulizia della strada eliminando ogni possibile fonte di pericolo, omettendo di approntare tutte le cautele al fine di eliminare ogni pericolo per i cittadini, considerato che l'insidia non era visibile e, come tale, era inevitabile.
Concludeva quindi chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto Pt_1 nella causazione del sinistro e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni conseguenti ai pregiudizi patiti, per complessivi € 18.000.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il eccepiva, preliminarmente, la Parte_1 nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto e per violazione dei requisiti previsti dall'art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c. poiché privo degli elementi idonei a determinare la cosa oggetto della domanda, nonché dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, non avendo l'attrice descritto l'esatta dinamica del sinistro, omettendo di indicare anche il luogo preciso ove si era verificato l'evento. Nel merito, declinava ogni addebito in punto di responsabilità sia ex art. 2043
c.c. che ex art. 2051 c.c. Contestando la pretesa risarcitoria anche nella sua quantificazione, rilevava il
2 concorso di colpa della danneggiata nell'uso del bene demaniale ai sensi dell'art. 1227 c.c., sicché chiedeva il rigetto della domanda attorea.
§ 3. All'esito dell'attività istruttoria, espletata mediante CTU medico legale e produzione documentale, il
Tribunale di Brindisi, con la sentenza impugnata, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, accoglieva, se pur ridotta nel quantum, la domanda attorea, ritenendola fondata. In particolare, il Tribunale sulla scorta degli esiti della c.t.u. medico legale - che aveva accertato la compatibilità del lesioni con una caduta- imputava la responsabilità del sinistro al il quale, pur essendone onerato in qualità di Pt_1 custode ex art. 2051 c.c., non aveva provveduto alla manutenzione del tratto stradale teatro del sinistro, ritenendo così provati i fatti posti a fondamento della domanda. Conseguentemente il Tribunale riconosceva la responsabilità esclusiva ex art. 2051 c.c. del in difetto di prova liberatoria e non Pt_1 ravvisando alcun concorso della danneggiata nel sinistro ex art. 1227 cc.
Con riferimento alla quantificazione del danno, il primo giudice, condivideva le conclusioni del CTU ed applicando le tabelle di Milano, liquidava, con criterio equitativo la somma di € 9.698,80 a titolo di postumi permanenti (6%), e di danno biologico da inabilità temporanea, oltre all'importo di € 22,91 a titolo di spese.
Le spese di lite, inclusa quelle di c.t.u. venivano poste a carico dell'ente comunale soccombente.
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§ 4. Con atto di citazione notificato il 20.2.2024 il ha proposto appello Parte_1 avverso detta sentenza, affidandosi a quattro motivi di gravame, e segnatamente:
A. Nullità dell'atto di citazione per incertezza e indeterminabilità del petitum e della causa petendi: deduce l'appellante che il giudice di prime cure abbia errato nel rigettare l'eccezione di nullità della domanda sollevata dalla convenuta in relazione agli artt. 163 e 164 c.p.c., dal momento che i fatti posti a fondamento della domanda sono stati dedotti in citazione in maniera assolutamente vaga e generica: l'attrice asseriva infatti solo di essere scivolata mentre camminava sul marciapiede di Via Capitano di Castri, in , Parte_1
a causa del dissesto stradale, senza nulla specificare in merito al punto esatto e alle modalità in cui si sarebbe verificato tale sinistro o alla descrizione della presunta insidia della pavimentazione del marciapiede. La via nella quale si sarebbe verificato il sinistro peraltro è una strada a doppia corsia lunga 500 metri, con due larghi marciapiedi e uno spartitraffico situato al centro delle due carreggiate, sicché una esatta individuazione del punto in cui sarebbe avvenuta la caduta avrebbe consentito alle parti di svolgere compiutamente le proprie attività difensive ai fini dell'accertamento della verità giudiziale in ordine alla domanda.
B. Violazione degli artt. 2697 c.c., 2051 c.c., 115 e 116 c.p.c: la sentenza appellata è altresì errata nella parte in cui il giudice di prime cure ha riconosciuto ex art. 2051 c.c. la responsabilità del Parte_1
seppur l'attrice danneggiata non abbia mai provato né il fatto storico, né il nesso causale tra la caduta
[...]
e l'anomalia/dissesto stradale. Difatti, nell'immediatezza dei fatti la sig. ha dichiarato solo di essere CP_1 scivolata per strada, senza fare alcun cenno a presunte insidie stradali;
nel parere medico-legale prodotto nel fascicolo di parte attorea si legge che l'attrice riferiva al consulente di essere caduta a terra per la presenza sul
3 manto stradale di residui organici, anche qui senza far riferimento al dissesto della pavimentazione stradale, poi indicato in citazione se pure in maniera generica. Lo stesso CTU nella perizia presente in atti, pur affermando la compatibilità delle lesioni con la dinamica dell'evento, esprimeva i suoi dubbi circa i fatti di causa. Ricorda l'appellante che il nesso causale tra il danno e l'evento non può essere provato in maniera presuntiva, come erroneamente sostenuto nella decisione impugnata, e nella specie l'attrice, pur affermando di essere caduta sulla via pubblica, non produce alcuna dimostrazione certa che la caduta sia avvenuta a causa di un'anomalia non visibile della strada. L'appellante, da ultimo, evidenzia che la decisione impugnata si riferisce ad un fatto totalmente diverso rispetto a quello per cui è causa (nella motivazione si legge infatti: “il nesso causale tra tali condizioni della strada ed il sinistro può considerarsi provato presuntivamente, quale logica conseguenza secondo un criterio di normalità, poiché tenuto conto dell'incidenza della presenza di acqua piovana sul fondo stradale (?????), era plausibile che l'anziana attrice non si avvedesse in tempo dell'insidia”).
C. Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso l'eventuale comportamento colposo ed imprudente dell'attrice medesima, idoneo ad eliminare la responsabilità del custode e/o a diminuirne l'efficienza causale nella produzione del danno, in applicazione dell'art. 1227 c.c. Ed invero, a detta del appellante, la presenza di irregolarità della pavimentazione stradale non comporta l'automatico Pt_1 riconoscimento del nesso causale tra l'evento e la cosa in custodia, ma al contrario se il comportamento del danneggiato non sia stato improntato ai canoni di ordinaria diligenza ed attenzione, tanto incide sulla responsabilità dell'ente pubblico;
nella specie il sinistro è avvenuto in mattinata, in condizioni di piena luminosità e, pertanto, in circostanze che rendono percepibile la presenza di un dissesto della pavimentazione stradale. In assenza di prova circa il dissesto del manto stradale, la caduta dell'attrice deve essere attribuita unicamente al suo comportamento imprudente.
D. Errata condanna alla rifusione delle spese e competenze di lite: essendo la domanda attorea infondata e priva di prova, la sentenza impugnata va riformata anche con riferimento alla regolamentazione delle spese processuali ed al rimborso delle spese di CTU.
4.1.Ritualmente costituitasi, preliminarmente eccepisce la nullità dell'atto di appello Controparte_1 per difetto di rappresentanza, non essendo il difensore munito di procura per proporre appello e l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Nel merito, l'appellata deduce l'infondatezza delle avverse censure, rimarcando la responsabilità del in quanto Pt_1 proprietario della strada e, pertanto, tenuto alla corretta gestione e manutenzione della stessa. Chiede quindi il rigetto delle avverse censure.
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§ 5. La Corte, con provvedimento del 4.10.2024, ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Quindi, alla udienza del 3.10.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione
4 delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica. All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 7.10.2025, previo il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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§ 6. Eccezioni preliminari
Le eccezioni preliminari di nullità/inammissibilità del gravame formulate dalla appellata sono infondate.
Va rigettata, invero, la eccezione preliminare di nullità dell'appello per difetto di rappresentanza: in disparte la genericità della eccezione, legata ad un non meglio chiarito “ difetto di rappresentanza sostanziale” ed alla mancanza della procura necessaria alla proposizione dell'appello, rileva in contrario il Collegio che è in atti procura conferita in data 5.1.2024 dal Sindaco del Comune di Francavilla Fontana all'avv. Memmola, allegata all'atto di appello e riferita alla impugnazione della sentenza, posto che il difensore incaricato dal della difesa in primo grado era altro legale e che la procura in scrutinio Pt_1 accede all'atto di impugnazione.
Parimenti infondata è anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. L'assunto che ne è alla base, in sostanza riproducente il testo della norma, non è condivisibile. L'eccezione rimane, peraltro, assorbita dalla prosecuzione del giudizio, giacché l'eventuale inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c.
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§ 7. Privo di pregio è il primo motivo di gravame con cui si reitera l'eccezione di nullità della citazione per l'indeterminatezza della domanda, già disattesa dal tribunale se pure con una motivazione non puntuale e generica.
In proposito , si osserva che l'invalidità di cui all'art. 164 c.p.c. può essere riscontrata nelle sole ipotesi di omissione o di assoluta incertezza nella individuazione dell'oggetto della domanda o nell'esposizione dei fatti o degli elementi che costituiscono le ragioni della stessa. Sul punto la Suprema Corte ha costantemente precisato che “la nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda postula la totale omissione o la assoluta incertezza del petitum inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento. Detta ipotesi non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva” (cfr. Cass. Civ.
n. 3911/2001; Cass. Civ. n. 4828/2006). Pertanto, nel caso di specie, in applicazione delle suindicate coordinate giurisprudenziali, deve riconoscersi la piena validità dell'atto introduttivo, il cui contenuto appare completo e sufficientemente determinato con riferimento a tutti gli elementi essenziali della domanda, in relazione ai quali, difatti, la parte convenuta ha potuto articolare le proprie argomentazioni, senza alcun pregiudizio delle proprie facoltà di difesa.
5 Giova precisare che la domanda proposta in primo grado era finalizzata ad ottenere la condanna del al risarcimento del danno subito dalla attrice a seguito di una caduta, assumendo che il Pt_1 Pt_1 avesse omesso di manutenere la strada e/o di provvedere alla pulizia: nell'ambito così delineato la citazione non richiedeva ulteriori specificazioni in punto di petitum e causa petendi e non incorre quindi nel vizio di nullità per omessa determinazione dell'oggetto della domanda. La declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'articolo 164, quarto comma, c.p.c. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva. Nella specie non solo è possibile l'individuazione del "petitum" attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, esteso anche alla parte espositiva, ma la difesa nel merito dell'ente convenuto esclude tale nullità.
Sul punto la sentenza, così integrata nella motivazione del rigetto della eccezione di nullità della citazione, va dunque confermata.
§ 8. È invece fondato il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta la assenza di prova del fatto storico e del nesso causale.
Le lacune assertive e deduttive da cui è comunque inficiato l'atto introduttivo di primo grado e tutto il corredo probatorio agli atti, assumono effettivamente rilevanza in relazione al merito della pretesa, perché la incertezza sul luogo esatto in cui sarebbe avvenuto il sinistro, sulle modalità con cui si sarebbe verificato e/o sulla esistenza e consistenza della presunta insidia nella pavimentazione del marciapiede che avrebbe causato la caduta rendono il corredo allegatorio e probatorio lacunoso, tale da non raggiungere quel grado di sufficiente consistenza necessario per l'accoglimento della domanda.
I profili di censura qui scrutinati, prospettati nell'ottica di un malgoverno delle prove, si appuntano avverso la decisione del tribunale che perviene alla affermazione della responsabilità esclusiva del Pt_1 per danni da cose in custodia ex art. 2051 cc. ritenendo sussistere solo in via presuntiva il nesso causale fra situazione ed evento.
Se il fatto storico della caduta non sembra possa mettersi in dubbio, in presenza della documentazione medica del P.S. e del successivo intervento, invece non vi è prova certa del nesso causale, perché le lacune allegatorie, in punto di definizione delle modalità concrete del sinistro, la mancanza di una puntuale individuazione del luogo della caduta e delle circostanza fattuali che l'hanno determinata, impediscono la definizione di un quadro probatorio sufficiente a dimostrare sia la dinamica dell'evento, sia soprattutto
6 il nesso causale tra la caduta e la riconducibilità della stessa alla condizione del marciapiede e quindi alla omessa manutenzione da parte del Pt_1
Va detto che non risulta escusso neppure l'unico testimone dell'evento indicato da parte attrice, che, se pure era stato ammesso, non è mai stato citato né sentito. Le foto, cui pure si richiama il tribunale, non sono utili sul piano probatorio, perché non solo è incerto se raffigurino il luogo del sinistro (in difetto di una dettagliata descrizione e di riscontri probatori in tal senso), ma in ogni caso non possono fornire alcun elemento probatorio – se non meramente ipotetico e presuntivo - sul nesso causale ossia sulla riconducibilità eziologica della caduta alla situazione dei luoghi raffigurati in foto. Il tribunale, infatti, per il suo convincimento si basa unicamente sulla c.t.u. medico legale, che, pur con tutte le sue riserve, ritiene compatibile la frattura riportata dall'attrice con la caduta. Ma detta “compatibilità” non è prova del nesso causale, che parte danneggiata deve fornire.
L'ultimo arresto cui è pervenuta la Corte di legittimità si compendia nella pronuncia delle SS. UU. n.
20943 del 30/06/2022, secondo cui << La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode>>.
Scrutinato il compendio probatorio in esame alla luce dei suesposti principi, rileva il Collegio come effettivamente non emerga alcuna prova del nesso causale fra evento e danno, posto che non è indicato il punto preciso in cui si sarebbe accaduto il sinistro, le modalità in cui si sarebbe verificato l'evento né
è individuata e provata la presenza dell'asserita sconnessione del marciapiede ossia << del dissesto della pavimentazione dovuto allo scollamento di alcune chianche e alla lesione insidiosa di alcune di esse>>, che, come indicato in citazione, avrebbero cagionato la caduta, né la presenza, pure dedotta nell'atto introduttivo in primo grado, di << foglie, detriti e residui organici di animali >>, che possono aver fatto << scivolare >> la , cagionandone – secondo la prospettazione attrice - la caduta. CP_1
Nessuna evidenza in tal senso è agli atti del processo.
Va ribadito che la ripartizione dell'onere probatorio prevede che il danneggiato, invocando la responsabilità del custode per i danni subiti in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivino dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto:
è suo onere, quindi, dimostrare l'evento dannoso e il nesso di causalità con la cosa in custodia.
Non risulta provata, invero, né la presenza di una sconnessione del marciapiede che avrebbe cagionato la caduta, né il nesso causale fra detta anomalia e la scivolata della attrice.
7 Tanto porta – in accoglimento dell'appello- al rigetto della domanda risarcitoria, dovendosi escludere la responsabilità dell per mancanza di prova del nesso di causa tra la custodia della cosa e CP_2 il danno.
Tanto, con efficacia dirimente, esonera la Corte dal valutare se la condotta imprudente dell'attrice abbia avuto incidenza eziologica tale da elidere in tutto la responsabilità della Amministrazione comunale.
Secondo l'appellante, in ogni caso, il sinistro sarebbe ascrivibile comunque a colpa della , che CP_1 aveva omesso ogni cautela, richiesta dalle circostanze di tempo e di luogo, per evitare di scivolare, usando se non l'ordinaria diligenza, quantomeno lo specifico grado di diligenza richiesto dal principio di autoresponsabilità di cui all'art. 1227 c.c.. La mancata prova del nesso causale rende ultronea ogni verifica in merito alla sussistenza di una condotta potenzialmente tali da interrompere un eventuale nesso causale fra evento e danno.
Il terzo motivo di gravame resta pertanto assorbito.
Deriva da quanto sin qui detto la fondatezza dei rilievi mossi dall'appellante alla sentenza, che merita una integrale riforma, con la esclusione della responsabilità del ed il rigetto della domanda Pt_1 risarcitoria.
->>
§ 9. L'appello va quindi accolto e tanto comporta la riforma della sentenza, con il rigetto della domanda e con conseguente assorbimento di ogni altra doglianza, anche in punto di spese di lite, che meritano in conseguenza di tale pronuncia una diversa regolamentazione.
La riforma della sentenza comporta, infatti, la caducazione del capo della pronuncia relativo alle spese giudiziali di primo grado, giacché il giudice d'appello, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata (v. Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n. 9064; Cass. Civ. sez. LL, del 01/06/2016, n. 11423, Cassazione civile, sez. III, 13/04/2010, n. 8727, fra le altre). Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo, vanno definite pertanto secondo il criterio della soccombenza (ex art. 91 c.p.c.) tenuto conto che questa va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio, per l'infrazionabilità della domanda.
Le stesse, quindi, incluse le spese di c.t.u., considerato l'esito del presente gravame, e, soprattutto, l'esito complessivo del giudizio, vanno interamente poste a carico della parte appellata soccombente e sono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
8 La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
con atto di citazione notificato il 20.2.2024 nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 93/2024 del 21.2024, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria posposta con citazione del 21.12.2020 da Controparte_1
2) Condanna la appellata al pagamento in favore del CP_1 Parte_1 delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 3.000,00 quanto al primo grado ed in €
2.500,00 per il presente grado, il tutto oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa;
3) Pone definitivamente le spese della c.t.u. a carico di Controparte_1
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce - Seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 161 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), in persona del Sindaco pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Memmola, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale
appellante
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Pasimeni, Controparte_1 CodiceFiscale_1 giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Latiano
appellata
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025 fissata ex art. 352 cpc
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MOTIVAZIONE
1 § 1. Con sentenza n. 93/2024 del 21.2024, il Tribunale di Brindisi, accogliendo la domanda proposta da nei confronti del dichiarava che il sinistro oggetto di Controparte_1 Parte_1 causa ed i relativi danni si erano verificati esclusivamente a causa del dissesto e della mancata manutenzione del fondo stradale da parte dell'Amministrazione comunale convenuta;
per l'effetto, affermava la esclusiva responsabilità del sinistro in capo al e condannava Parte_1 quest'ultimo al risarcimento del danno provocato all'attrice, pari a € 9.698,80, di cui € 22,91 per spese;
l'Amministrazione comunale convenuta veniva condannata altresì alla refusione delle spese di lite sostenute dall'attrice, quantificate in € 6.500,00 per onorari e € 500,00 per esborsi. Spese di CTU poste a carico del convenuto.
§ 2. Ed invero. conveniva in giudizio il per sentire dichiarare la Controparte_1 Parte_1 responsabilità dello stesso ex art. 2051 c.c. nella causazione del sinistro occorsole il 27.1.2020, alle ore
12.15 circa, in , alla Via Capitano di Castri, allorquando, mentre camminava a piedi Parte_1 sul marciapiede, in direzione verso via Oria, per la presenza di << foglie detriti residui organici di animali
-> come testualmente riportato nell'atto di citazione in primo grado << scivolava a causa del dissesto della pavimentazione dovuto allo scollamento di alcune chianche e alla lesione insidiosa di alcune di esse
->. A seguito della caduta, la veniva soccorsa dai passanti, per poi essere trasportata al CP_1
Pronto Soccorso di , ove veniva riscontrata la “frattura epifisi distale radio destra”. Parte_1
L'attrice era sottoposta il 28.1.2024 ad intervento chirurgico per riduzione e sintesi della frattura e dimessa il successivo 30.1.2024
L'attrice imputava la responsabilità dell'occorso e delle lesioni subite al Parte_1 quale ente proprietario della strada, per non aver provveduto alla manutenzione e/o alla pulizia della strada eliminando ogni possibile fonte di pericolo, omettendo di approntare tutte le cautele al fine di eliminare ogni pericolo per i cittadini, considerato che l'insidia non era visibile e, come tale, era inevitabile.
Concludeva quindi chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto Pt_1 nella causazione del sinistro e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni conseguenti ai pregiudizi patiti, per complessivi € 18.000.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il eccepiva, preliminarmente, la Parte_1 nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto e per violazione dei requisiti previsti dall'art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c. poiché privo degli elementi idonei a determinare la cosa oggetto della domanda, nonché dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, non avendo l'attrice descritto l'esatta dinamica del sinistro, omettendo di indicare anche il luogo preciso ove si era verificato l'evento. Nel merito, declinava ogni addebito in punto di responsabilità sia ex art. 2043
c.c. che ex art. 2051 c.c. Contestando la pretesa risarcitoria anche nella sua quantificazione, rilevava il
2 concorso di colpa della danneggiata nell'uso del bene demaniale ai sensi dell'art. 1227 c.c., sicché chiedeva il rigetto della domanda attorea.
§ 3. All'esito dell'attività istruttoria, espletata mediante CTU medico legale e produzione documentale, il
Tribunale di Brindisi, con la sentenza impugnata, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, accoglieva, se pur ridotta nel quantum, la domanda attorea, ritenendola fondata. In particolare, il Tribunale sulla scorta degli esiti della c.t.u. medico legale - che aveva accertato la compatibilità del lesioni con una caduta- imputava la responsabilità del sinistro al il quale, pur essendone onerato in qualità di Pt_1 custode ex art. 2051 c.c., non aveva provveduto alla manutenzione del tratto stradale teatro del sinistro, ritenendo così provati i fatti posti a fondamento della domanda. Conseguentemente il Tribunale riconosceva la responsabilità esclusiva ex art. 2051 c.c. del in difetto di prova liberatoria e non Pt_1 ravvisando alcun concorso della danneggiata nel sinistro ex art. 1227 cc.
Con riferimento alla quantificazione del danno, il primo giudice, condivideva le conclusioni del CTU ed applicando le tabelle di Milano, liquidava, con criterio equitativo la somma di € 9.698,80 a titolo di postumi permanenti (6%), e di danno biologico da inabilità temporanea, oltre all'importo di € 22,91 a titolo di spese.
Le spese di lite, inclusa quelle di c.t.u. venivano poste a carico dell'ente comunale soccombente.
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§ 4. Con atto di citazione notificato il 20.2.2024 il ha proposto appello Parte_1 avverso detta sentenza, affidandosi a quattro motivi di gravame, e segnatamente:
A. Nullità dell'atto di citazione per incertezza e indeterminabilità del petitum e della causa petendi: deduce l'appellante che il giudice di prime cure abbia errato nel rigettare l'eccezione di nullità della domanda sollevata dalla convenuta in relazione agli artt. 163 e 164 c.p.c., dal momento che i fatti posti a fondamento della domanda sono stati dedotti in citazione in maniera assolutamente vaga e generica: l'attrice asseriva infatti solo di essere scivolata mentre camminava sul marciapiede di Via Capitano di Castri, in , Parte_1
a causa del dissesto stradale, senza nulla specificare in merito al punto esatto e alle modalità in cui si sarebbe verificato tale sinistro o alla descrizione della presunta insidia della pavimentazione del marciapiede. La via nella quale si sarebbe verificato il sinistro peraltro è una strada a doppia corsia lunga 500 metri, con due larghi marciapiedi e uno spartitraffico situato al centro delle due carreggiate, sicché una esatta individuazione del punto in cui sarebbe avvenuta la caduta avrebbe consentito alle parti di svolgere compiutamente le proprie attività difensive ai fini dell'accertamento della verità giudiziale in ordine alla domanda.
B. Violazione degli artt. 2697 c.c., 2051 c.c., 115 e 116 c.p.c: la sentenza appellata è altresì errata nella parte in cui il giudice di prime cure ha riconosciuto ex art. 2051 c.c. la responsabilità del Parte_1
seppur l'attrice danneggiata non abbia mai provato né il fatto storico, né il nesso causale tra la caduta
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e l'anomalia/dissesto stradale. Difatti, nell'immediatezza dei fatti la sig. ha dichiarato solo di essere CP_1 scivolata per strada, senza fare alcun cenno a presunte insidie stradali;
nel parere medico-legale prodotto nel fascicolo di parte attorea si legge che l'attrice riferiva al consulente di essere caduta a terra per la presenza sul
3 manto stradale di residui organici, anche qui senza far riferimento al dissesto della pavimentazione stradale, poi indicato in citazione se pure in maniera generica. Lo stesso CTU nella perizia presente in atti, pur affermando la compatibilità delle lesioni con la dinamica dell'evento, esprimeva i suoi dubbi circa i fatti di causa. Ricorda l'appellante che il nesso causale tra il danno e l'evento non può essere provato in maniera presuntiva, come erroneamente sostenuto nella decisione impugnata, e nella specie l'attrice, pur affermando di essere caduta sulla via pubblica, non produce alcuna dimostrazione certa che la caduta sia avvenuta a causa di un'anomalia non visibile della strada. L'appellante, da ultimo, evidenzia che la decisione impugnata si riferisce ad un fatto totalmente diverso rispetto a quello per cui è causa (nella motivazione si legge infatti: “il nesso causale tra tali condizioni della strada ed il sinistro può considerarsi provato presuntivamente, quale logica conseguenza secondo un criterio di normalità, poiché tenuto conto dell'incidenza della presenza di acqua piovana sul fondo stradale (?????), era plausibile che l'anziana attrice non si avvedesse in tempo dell'insidia”).
C. Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso l'eventuale comportamento colposo ed imprudente dell'attrice medesima, idoneo ad eliminare la responsabilità del custode e/o a diminuirne l'efficienza causale nella produzione del danno, in applicazione dell'art. 1227 c.c. Ed invero, a detta del appellante, la presenza di irregolarità della pavimentazione stradale non comporta l'automatico Pt_1 riconoscimento del nesso causale tra l'evento e la cosa in custodia, ma al contrario se il comportamento del danneggiato non sia stato improntato ai canoni di ordinaria diligenza ed attenzione, tanto incide sulla responsabilità dell'ente pubblico;
nella specie il sinistro è avvenuto in mattinata, in condizioni di piena luminosità e, pertanto, in circostanze che rendono percepibile la presenza di un dissesto della pavimentazione stradale. In assenza di prova circa il dissesto del manto stradale, la caduta dell'attrice deve essere attribuita unicamente al suo comportamento imprudente.
D. Errata condanna alla rifusione delle spese e competenze di lite: essendo la domanda attorea infondata e priva di prova, la sentenza impugnata va riformata anche con riferimento alla regolamentazione delle spese processuali ed al rimborso delle spese di CTU.
4.1.Ritualmente costituitasi, preliminarmente eccepisce la nullità dell'atto di appello Controparte_1 per difetto di rappresentanza, non essendo il difensore munito di procura per proporre appello e l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Nel merito, l'appellata deduce l'infondatezza delle avverse censure, rimarcando la responsabilità del in quanto Pt_1 proprietario della strada e, pertanto, tenuto alla corretta gestione e manutenzione della stessa. Chiede quindi il rigetto delle avverse censure.
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§ 5. La Corte, con provvedimento del 4.10.2024, ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Quindi, alla udienza del 3.10.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione
4 delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica. All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 7.10.2025, previo il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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§ 6. Eccezioni preliminari
Le eccezioni preliminari di nullità/inammissibilità del gravame formulate dalla appellata sono infondate.
Va rigettata, invero, la eccezione preliminare di nullità dell'appello per difetto di rappresentanza: in disparte la genericità della eccezione, legata ad un non meglio chiarito “ difetto di rappresentanza sostanziale” ed alla mancanza della procura necessaria alla proposizione dell'appello, rileva in contrario il Collegio che è in atti procura conferita in data 5.1.2024 dal Sindaco del Comune di Francavilla Fontana all'avv. Memmola, allegata all'atto di appello e riferita alla impugnazione della sentenza, posto che il difensore incaricato dal della difesa in primo grado era altro legale e che la procura in scrutinio Pt_1 accede all'atto di impugnazione.
Parimenti infondata è anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. L'assunto che ne è alla base, in sostanza riproducente il testo della norma, non è condivisibile. L'eccezione rimane, peraltro, assorbita dalla prosecuzione del giudizio, giacché l'eventuale inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c.
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§ 7. Privo di pregio è il primo motivo di gravame con cui si reitera l'eccezione di nullità della citazione per l'indeterminatezza della domanda, già disattesa dal tribunale se pure con una motivazione non puntuale e generica.
In proposito , si osserva che l'invalidità di cui all'art. 164 c.p.c. può essere riscontrata nelle sole ipotesi di omissione o di assoluta incertezza nella individuazione dell'oggetto della domanda o nell'esposizione dei fatti o degli elementi che costituiscono le ragioni della stessa. Sul punto la Suprema Corte ha costantemente precisato che “la nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda postula la totale omissione o la assoluta incertezza del petitum inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento. Detta ipotesi non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva” (cfr. Cass. Civ.
n. 3911/2001; Cass. Civ. n. 4828/2006). Pertanto, nel caso di specie, in applicazione delle suindicate coordinate giurisprudenziali, deve riconoscersi la piena validità dell'atto introduttivo, il cui contenuto appare completo e sufficientemente determinato con riferimento a tutti gli elementi essenziali della domanda, in relazione ai quali, difatti, la parte convenuta ha potuto articolare le proprie argomentazioni, senza alcun pregiudizio delle proprie facoltà di difesa.
5 Giova precisare che la domanda proposta in primo grado era finalizzata ad ottenere la condanna del al risarcimento del danno subito dalla attrice a seguito di una caduta, assumendo che il Pt_1 Pt_1 avesse omesso di manutenere la strada e/o di provvedere alla pulizia: nell'ambito così delineato la citazione non richiedeva ulteriori specificazioni in punto di petitum e causa petendi e non incorre quindi nel vizio di nullità per omessa determinazione dell'oggetto della domanda. La declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'articolo 164, quarto comma, c.p.c. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva. Nella specie non solo è possibile l'individuazione del "petitum" attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, esteso anche alla parte espositiva, ma la difesa nel merito dell'ente convenuto esclude tale nullità.
Sul punto la sentenza, così integrata nella motivazione del rigetto della eccezione di nullità della citazione, va dunque confermata.
§ 8. È invece fondato il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta la assenza di prova del fatto storico e del nesso causale.
Le lacune assertive e deduttive da cui è comunque inficiato l'atto introduttivo di primo grado e tutto il corredo probatorio agli atti, assumono effettivamente rilevanza in relazione al merito della pretesa, perché la incertezza sul luogo esatto in cui sarebbe avvenuto il sinistro, sulle modalità con cui si sarebbe verificato e/o sulla esistenza e consistenza della presunta insidia nella pavimentazione del marciapiede che avrebbe causato la caduta rendono il corredo allegatorio e probatorio lacunoso, tale da non raggiungere quel grado di sufficiente consistenza necessario per l'accoglimento della domanda.
I profili di censura qui scrutinati, prospettati nell'ottica di un malgoverno delle prove, si appuntano avverso la decisione del tribunale che perviene alla affermazione della responsabilità esclusiva del Pt_1 per danni da cose in custodia ex art. 2051 cc. ritenendo sussistere solo in via presuntiva il nesso causale fra situazione ed evento.
Se il fatto storico della caduta non sembra possa mettersi in dubbio, in presenza della documentazione medica del P.S. e del successivo intervento, invece non vi è prova certa del nesso causale, perché le lacune allegatorie, in punto di definizione delle modalità concrete del sinistro, la mancanza di una puntuale individuazione del luogo della caduta e delle circostanza fattuali che l'hanno determinata, impediscono la definizione di un quadro probatorio sufficiente a dimostrare sia la dinamica dell'evento, sia soprattutto
6 il nesso causale tra la caduta e la riconducibilità della stessa alla condizione del marciapiede e quindi alla omessa manutenzione da parte del Pt_1
Va detto che non risulta escusso neppure l'unico testimone dell'evento indicato da parte attrice, che, se pure era stato ammesso, non è mai stato citato né sentito. Le foto, cui pure si richiama il tribunale, non sono utili sul piano probatorio, perché non solo è incerto se raffigurino il luogo del sinistro (in difetto di una dettagliata descrizione e di riscontri probatori in tal senso), ma in ogni caso non possono fornire alcun elemento probatorio – se non meramente ipotetico e presuntivo - sul nesso causale ossia sulla riconducibilità eziologica della caduta alla situazione dei luoghi raffigurati in foto. Il tribunale, infatti, per il suo convincimento si basa unicamente sulla c.t.u. medico legale, che, pur con tutte le sue riserve, ritiene compatibile la frattura riportata dall'attrice con la caduta. Ma detta “compatibilità” non è prova del nesso causale, che parte danneggiata deve fornire.
L'ultimo arresto cui è pervenuta la Corte di legittimità si compendia nella pronuncia delle SS. UU. n.
20943 del 30/06/2022, secondo cui << La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode>>.
Scrutinato il compendio probatorio in esame alla luce dei suesposti principi, rileva il Collegio come effettivamente non emerga alcuna prova del nesso causale fra evento e danno, posto che non è indicato il punto preciso in cui si sarebbe accaduto il sinistro, le modalità in cui si sarebbe verificato l'evento né
è individuata e provata la presenza dell'asserita sconnessione del marciapiede ossia << del dissesto della pavimentazione dovuto allo scollamento di alcune chianche e alla lesione insidiosa di alcune di esse>>, che, come indicato in citazione, avrebbero cagionato la caduta, né la presenza, pure dedotta nell'atto introduttivo in primo grado, di << foglie, detriti e residui organici di animali >>, che possono aver fatto << scivolare >> la , cagionandone – secondo la prospettazione attrice - la caduta. CP_1
Nessuna evidenza in tal senso è agli atti del processo.
Va ribadito che la ripartizione dell'onere probatorio prevede che il danneggiato, invocando la responsabilità del custode per i danni subiti in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivino dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto:
è suo onere, quindi, dimostrare l'evento dannoso e il nesso di causalità con la cosa in custodia.
Non risulta provata, invero, né la presenza di una sconnessione del marciapiede che avrebbe cagionato la caduta, né il nesso causale fra detta anomalia e la scivolata della attrice.
7 Tanto porta – in accoglimento dell'appello- al rigetto della domanda risarcitoria, dovendosi escludere la responsabilità dell per mancanza di prova del nesso di causa tra la custodia della cosa e CP_2 il danno.
Tanto, con efficacia dirimente, esonera la Corte dal valutare se la condotta imprudente dell'attrice abbia avuto incidenza eziologica tale da elidere in tutto la responsabilità della Amministrazione comunale.
Secondo l'appellante, in ogni caso, il sinistro sarebbe ascrivibile comunque a colpa della , che CP_1 aveva omesso ogni cautela, richiesta dalle circostanze di tempo e di luogo, per evitare di scivolare, usando se non l'ordinaria diligenza, quantomeno lo specifico grado di diligenza richiesto dal principio di autoresponsabilità di cui all'art. 1227 c.c.. La mancata prova del nesso causale rende ultronea ogni verifica in merito alla sussistenza di una condotta potenzialmente tali da interrompere un eventuale nesso causale fra evento e danno.
Il terzo motivo di gravame resta pertanto assorbito.
Deriva da quanto sin qui detto la fondatezza dei rilievi mossi dall'appellante alla sentenza, che merita una integrale riforma, con la esclusione della responsabilità del ed il rigetto della domanda Pt_1 risarcitoria.
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§ 9. L'appello va quindi accolto e tanto comporta la riforma della sentenza, con il rigetto della domanda e con conseguente assorbimento di ogni altra doglianza, anche in punto di spese di lite, che meritano in conseguenza di tale pronuncia una diversa regolamentazione.
La riforma della sentenza comporta, infatti, la caducazione del capo della pronuncia relativo alle spese giudiziali di primo grado, giacché il giudice d'appello, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata (v. Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n. 9064; Cass. Civ. sez. LL, del 01/06/2016, n. 11423, Cassazione civile, sez. III, 13/04/2010, n. 8727, fra le altre). Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo, vanno definite pertanto secondo il criterio della soccombenza (ex art. 91 c.p.c.) tenuto conto che questa va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio, per l'infrazionabilità della domanda.
Le stesse, quindi, incluse le spese di c.t.u., considerato l'esito del presente gravame, e, soprattutto, l'esito complessivo del giudizio, vanno interamente poste a carico della parte appellata soccombente e sono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
8 La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
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con atto di citazione notificato il 20.2.2024 nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 93/2024 del 21.2024, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria posposta con citazione del 21.12.2020 da Controparte_1
2) Condanna la appellata al pagamento in favore del CP_1 Parte_1 delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 3.000,00 quanto al primo grado ed in €
2.500,00 per il presente grado, il tutto oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa;
3) Pone definitivamente le spese della c.t.u. a carico di Controparte_1
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
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