TRIB
Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/12/2024, n. 6003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6003 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Cannata Baratta Ezio Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5869/2022 R.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 14/07/1977 (C.F.: , rappr. e Parte_1 C.F._1
dif. dall' avv . , giusta procura in atti;
Parte_2
ricorrente nei confronti di n. a CATANIA (CT) il 26/05/1979 (C.F.: ), rappr. E CP_1 C.F._2
dif. dall'avv. , giusta procura in atti;
Parte_2
resistente
Con l'intervento del pubblico ministero. Posta in decisione all'udienza del 02/12/2024, svoltasi in modalità cartolare, sulle conclusioni precisate come da note depositate al verbale telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28/04/2022 ai sensi dell'art. 4 legge 1970 n. 898, Parte_1
chiedeva e a questo Tribunale la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con e celebrato in Motta Sant'Anastasia il 06.10.1999, matrimonio dal quale CP_1
sono nate le figlie (nt. a Catania il 20.04.2001) e (nt. a LL (Re) il Per_1 Per_2
12.01.2013).
Chiedeva, altresì, di riconoscere l'addebito nei confronti del e, comunque, in CP_1
ordine alle determinazioni circa la prole, affidare la figlia minore , congiuntamente, Per_2
ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e possibilità del padre di esercitare il proprio diritto di vista di visita secondo liberi accordi con l'altro genitore, in ossequio alle esigenze precipue della minore ed agli impegni dei genitori;
porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, in favore di entrambe le figlie, un assegno di mantenimento mensile, dell'importo di € 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie, nella misura del 50 %.
Esponeva di essersi separata dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale, a tal fine allegava decreto di omologa della separazione emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 23.04.2008.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 13.07.2022, il resistente non compariva;
atteso l'esito negativo del tentativo di conciliazione, parte ricorrente – presente personalmente all'udienza presidenziale – insisteva nella volontà di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui in ricorso.
Successivamente, transitata la causa per le incombenze istruttorie, in data 23.10.2023 si costituiva aderendo all'accordo intervenuto con parte ricorrente. CP_1 Quindi, all'udienza del 02.12.2024, trattata in modalità telematica, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, aderendo alle condizioni di seguito riportate:
“la figlia verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata presso Per_2
la madre;
il padre potrà vedere la figlia e trascorrere del tempo con la stessa tutte le volte che vorrà, in base alle esigenze e agli impegni della minore, nonché alle esigenze lavorative dei genitori;
i genitori si organizzeranno affinché la figlia minore possa trascorrere il fine settimana con pernotto con il padre, a settimane alterne, nella notte fra il venerdì e il sabato, o in quella fra il sabato e la domenica;
allo stesso modo, i genitori si organizzeranno affinché la figlia minore possa trascorrere le festività con l'uno o con
l'altra, alternativamente, così come per il giorno del compleanno della figlia e per il periodo delle vacanze estive;
il padre corrisponderà alla figlia la somma di € 250,00 a titolo di mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare ogni mese, entro il giorno 5, direttamente alla IG.ra ; il padre parteciperà alle spese straordinarie nella misura Pt_1
del 50 % e le spese si intendono elencate nelle Linee guida del Tribunale di Catania del
2018.
La IG.ra rinuncia alla richiesta di addebito e ad ogni altra precedente pretesa.” Pt_1
Il giudice, quindi, nella medesima udienza trattata ex art. 127 ter c.p.c. rimetteva la causa al Collegio senza ulteriori termini.
Il P.M. nulla opponeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per il Parte_1 CP_1
prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 19.05.2008. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, confermata da entrambe le parti, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Con riguardo all'affidamento della figlia minore , va senz'altro applicato il regime Per_2
ordinario di affidamento condiviso, concordato tra le parti, con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre come da note congiunte depositate al fascicolo telematico.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore”
(cfr., tra le tante, Cass. n. 27/2017).
Quanto alle statuizioni economiche relative ai figli, va rilevato che le parti hanno congiuntamente richiesto che venga posto a carico di un assegno di CP_1
mantenimento per la figlia minore pari ad € 250,00, rivalutabili secondo gli indici Per_2
Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Tali accordi vanno recepiti dal Collegio in quanto adeguati a garantire alla prole minore un sostegno alla crescita e formazione commisurato alle capacità reddituali dei coniugi e al tempo di permanenza con ciascuno.
In relazione all'esito concordato del procedimento, le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5869/2022
R.G.: - PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 06.10.1999, trascritto nei registri dello stato civile del CP_1
comune di Motta Sant'Anastasia, al n. 10, parte I, anno 1999, alle condizioni di cui alle note congiunte depositate al fascicolo telematico.
- Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori Per_2
con collocamento prevalente presso la madre e disciplina il diritto di visita da parte del padre come in parte motiva.
- di corrispondere la somma di €. 250,00 a titolo di Parte_3
mantenimento della figlia minore , ogni 5 del mese nelle mani della madre, Per_2
rivalutabili secondo gli indici ISTAT;
oltre il 50% delle spese straordinarie come da accordi tra le parti.
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del comune di Motta Sant'Anastasia di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso in Catania in data 6.12.2024 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mariaconcetta Gennaro Massimo Escher
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Cannata Baratta Ezio Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5869/2022 R.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 14/07/1977 (C.F.: , rappr. e Parte_1 C.F._1
dif. dall' avv . , giusta procura in atti;
Parte_2
ricorrente nei confronti di n. a CATANIA (CT) il 26/05/1979 (C.F.: ), rappr. E CP_1 C.F._2
dif. dall'avv. , giusta procura in atti;
Parte_2
resistente
Con l'intervento del pubblico ministero. Posta in decisione all'udienza del 02/12/2024, svoltasi in modalità cartolare, sulle conclusioni precisate come da note depositate al verbale telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28/04/2022 ai sensi dell'art. 4 legge 1970 n. 898, Parte_1
chiedeva e a questo Tribunale la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con e celebrato in Motta Sant'Anastasia il 06.10.1999, matrimonio dal quale CP_1
sono nate le figlie (nt. a Catania il 20.04.2001) e (nt. a LL (Re) il Per_1 Per_2
12.01.2013).
Chiedeva, altresì, di riconoscere l'addebito nei confronti del e, comunque, in CP_1
ordine alle determinazioni circa la prole, affidare la figlia minore , congiuntamente, Per_2
ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e possibilità del padre di esercitare il proprio diritto di vista di visita secondo liberi accordi con l'altro genitore, in ossequio alle esigenze precipue della minore ed agli impegni dei genitori;
porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, in favore di entrambe le figlie, un assegno di mantenimento mensile, dell'importo di € 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie, nella misura del 50 %.
Esponeva di essersi separata dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale, a tal fine allegava decreto di omologa della separazione emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 23.04.2008.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 13.07.2022, il resistente non compariva;
atteso l'esito negativo del tentativo di conciliazione, parte ricorrente – presente personalmente all'udienza presidenziale – insisteva nella volontà di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui in ricorso.
Successivamente, transitata la causa per le incombenze istruttorie, in data 23.10.2023 si costituiva aderendo all'accordo intervenuto con parte ricorrente. CP_1 Quindi, all'udienza del 02.12.2024, trattata in modalità telematica, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, aderendo alle condizioni di seguito riportate:
“la figlia verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata presso Per_2
la madre;
il padre potrà vedere la figlia e trascorrere del tempo con la stessa tutte le volte che vorrà, in base alle esigenze e agli impegni della minore, nonché alle esigenze lavorative dei genitori;
i genitori si organizzeranno affinché la figlia minore possa trascorrere il fine settimana con pernotto con il padre, a settimane alterne, nella notte fra il venerdì e il sabato, o in quella fra il sabato e la domenica;
allo stesso modo, i genitori si organizzeranno affinché la figlia minore possa trascorrere le festività con l'uno o con
l'altra, alternativamente, così come per il giorno del compleanno della figlia e per il periodo delle vacanze estive;
il padre corrisponderà alla figlia la somma di € 250,00 a titolo di mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare ogni mese, entro il giorno 5, direttamente alla IG.ra ; il padre parteciperà alle spese straordinarie nella misura Pt_1
del 50 % e le spese si intendono elencate nelle Linee guida del Tribunale di Catania del
2018.
La IG.ra rinuncia alla richiesta di addebito e ad ogni altra precedente pretesa.” Pt_1
Il giudice, quindi, nella medesima udienza trattata ex art. 127 ter c.p.c. rimetteva la causa al Collegio senza ulteriori termini.
Il P.M. nulla opponeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per il Parte_1 CP_1
prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 19.05.2008. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, confermata da entrambe le parti, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Con riguardo all'affidamento della figlia minore , va senz'altro applicato il regime Per_2
ordinario di affidamento condiviso, concordato tra le parti, con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre come da note congiunte depositate al fascicolo telematico.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore”
(cfr., tra le tante, Cass. n. 27/2017).
Quanto alle statuizioni economiche relative ai figli, va rilevato che le parti hanno congiuntamente richiesto che venga posto a carico di un assegno di CP_1
mantenimento per la figlia minore pari ad € 250,00, rivalutabili secondo gli indici Per_2
Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Tali accordi vanno recepiti dal Collegio in quanto adeguati a garantire alla prole minore un sostegno alla crescita e formazione commisurato alle capacità reddituali dei coniugi e al tempo di permanenza con ciascuno.
In relazione all'esito concordato del procedimento, le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5869/2022
R.G.: - PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 06.10.1999, trascritto nei registri dello stato civile del CP_1
comune di Motta Sant'Anastasia, al n. 10, parte I, anno 1999, alle condizioni di cui alle note congiunte depositate al fascicolo telematico.
- Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori Per_2
con collocamento prevalente presso la madre e disciplina il diritto di visita da parte del padre come in parte motiva.
- di corrispondere la somma di €. 250,00 a titolo di Parte_3
mantenimento della figlia minore , ogni 5 del mese nelle mani della madre, Per_2
rivalutabili secondo gli indici ISTAT;
oltre il 50% delle spese straordinarie come da accordi tra le parti.
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del comune di Motta Sant'Anastasia di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso in Catania in data 6.12.2024 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mariaconcetta Gennaro Massimo Escher