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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/06/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3348/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3348/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 PACIFICO MARCELLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in LARGO F DELLI CASTELLI 10 PESCARApresso il difensore avv. PACIFICO MARCELLO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PACIFICO Parte_2 C.F._2 MARCELLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Largo F. Delli Castelli, 10 65128 PESCARA ITALIApresso il difensore avv. PACIFICO MARCELLO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PACIFICO MARCELLO Parte_3 C.F._3 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Largo F. Delli Castelli, 10 65128 PESCARA ITALIApresso il difensore avv. PACIFICO MARCELLO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIOVE STEFANO e Controparte_1 C.F._4 dell'avv. FERRARO MARCO ( ) VIALE REGINA MARGHERITA 278 C.F._5
ROMA; , elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA 278 ROMApresso il difensore avv. GIOVE STEFANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I clienti del notaio conducono azione per responsabilità professionale CP_1 del Notaio che ha omesso di verificare la bontà dell'atto di assenso alla cancellazione di un'ipoteca in favore di Equitalia pragma, così ha permesso e non impedito che i suoi clienti comprassero solo in apparenza immobili liberi da pesi ed oneri, in realtà gravati da ipoteca, cagionando danni consistiti nelle somme impiegate per rottamare le cartelle, nonché per il prezzo inferiore a cui alcuni di quegli immobili dovettero essere rivenduti. Il notaio afferma di aver correttamente ispezionato i registri immobiliari, e che non avrebbe potuto appurare la falsità dell'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca all'atto della vendita prodotta dalla società venditrice, peraltro per questo condannata per truffa e falso. In subordine invoca il concorso di colpa degli attori che ben prima del rogito affetto da dichiarazione di assenso falsa ebbero a versare quasi interamente il prezzo di acquisto. Ritenuto di poter decidere solo sullo stato degli atti, sono state fatte precisare le conclusioni;
e la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Al Notaio in sostanza viene imputato di non aver compreso che l'atto di assenso alla cancellazione di ipoteca legale relativo all'immobile per cui curava la compravendita su incarico degli attori fosse falso. Nel corso del giudizio penale il Notaio, sentito come teste, ha dichiarato che l'atto di assenso alla cancellazione aveva tutte le caratteristiche perché sembrasse autentico, e quindi non ebbe alcun dubbio a rogare l'atto. L'apparente firmatario fu in grado di capire a colpo d'occhio che il documento non era autentico;
il suo nome fu scritto come , lui si chiama;
lui era Per_1 Per_2 responsabile per Chieti, non per l'area di Teramo;
in ogni caso il Giudice in quel contenitore ha affermato che solo al firmatario poteva apparire evidente la falsità, mentre al Notaio quell'atto non poteva che apparire autentico. l'opera professionale di cui è richiesto il notaio si estende alle attività preparatorie, accessorie e successive della compilazione dell'atto perché sia assicurata la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto e del risultato pratico perseguito dalle parti: pertanto il notaio deve informare il cliente delle difficoltà e degli ostacoli incontrati per il raggiungimento dello scopo voluto dal cliente, essendo tenuto comunque all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all'art. 1176 c.c. e della buona fede (sentenze 6-4-
2001 n. 5158 ; 6-5-1998 n. 4556). Ora, è pacifico che l'incarico di curare la cancellazione delle ipoteche non fu dato al Notaio;
avendo fretta di concludere, i venditori si accontentarono di un assenso alla cancellazione, che il Notaio e il Giudice trovarono impossibile da comprendere ictu oculi. Come insegna Cassazione, 27293/21, Il notaio può essere ritenuto non responsabile dei danni che taluno subisca per effetto della discordanza tra l'identità effettiva e quella attestata del comparente, se l'identificazione sia il risultato di un convincimento di certezza raggiunto anche al momento dell'attestazione sulla base di una pluralità di elementi che, comunque acquisiti, siano idonei a giustificarlo secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale, potendo rilevare in tal senso anche elementi di natura presuntiva, purché in quest'ultimo caso si tratti di presunzioni gravi, precise e concordanti. Nel caso di specie, posto che effettivamente, ancorché con il nome storpiato, e non con la competenza per Chieti, il nome del funzionario Pragma Equitalia era effettivamente il suo nome, e che i timbri e la intestazione di Pragma Equitalia apparivano corretti, deve concludersi che il Notaio, a cui fu solo chiesto di rogare l'atto, per cui si affidò parte acquirente all'assenso alla cancellazione senza dare al Notaio l'incarico di curare effettivamente la cancellazione delle ipoteche, non può essere nella fattispecie concreta ritenuto responsabile di pagina 2 di 3 alcunché; ove avessero voluto l'effettivo controllo anche sull'assenso alla cancellazione, gli odierni attori avrebbero dovuto dargli l'incarico; del resto sul punto la sentenza penale non è oggetto qui di critica, e nemmeno si sostiene che , a differenza di quanto affermato dal Giudice Penale, il Notaio omise i controlli che concretamente gli avrebbero potuto far comprendere la falsità dell'atto; anche per la fretta degli attori, attuali acquirenti, che si erano visti rinviare più volte il rogito appunto perché il bene risultava ipotecato. Per quanto riguarda il sospetto derivante dal fatto che l'intestazione recasse Teramo anziché Pescara, e del nome del funzionario che ha firmato, non è infrequente, soprattutto per le cancellazioni, l'istituto della delega di firma;
regolato da atti interni resi noti dalle agenzie solo ove vengano contestati, esempio in sede di contenzioso. Per cui l'intestazione Teramo, per agenzia, all'epoca società, comunque con competenze sostanzialmente regionali, in luogo di Pescara, e la apparente firma di un funzionario in realtà competente per
Chieti, ma realmente esistente ( ancorché con nome storpiato ) , come ha affermato il Giudice in sede penale, non erano idonei a suscitare di per sé un fondato sospetto nel Notaio;
tanto più che nell'incarico non era stato ricompreso l'incarico di curare personalmente le cancellazioni, che sarebbe stato retribuito a parte. Nella visura, poi risulta Equitalia Pragma;
senza specifico riferimento a Pescara, Teramo ( o Chieti, effettiva sede del funzionario la cui firma fu contraffatta ed il cui nome fu storpiato ). Per quanto riguarda il successivo atto di compravendita, il Notaio fu dichiarato responsabile nei soli confronti degli acquirenti, e non dei venditori odierni attori;
su tale ordinanza, emessa a seguito di giudizio sommario, si è formato il giudicato, come ammesso dagli stessi venditori. Per cui, qui si deve solo delibare della responsabilità relativa all'asserito mancato controllo sulla copia dell'assenso alla cancellazione dell'ipoteca apparentemente proveniente da
Equitalia Prisma sede di Teramo;
attesa la fretta, dettata dall'intento speculativo, su cui si diffonde anche l'ordinanza passata in giudicato che ha condannato notaio e attuali attori nei confronti degli acquirenti del bene, non fu dato alcun incarico specifico al Notaio di curare effettivamente la cancellazione di quell'ipoteca, ma consapevolmente gli attori si accontentarono dell'atto di assenso, successivamente dichiarato falso;
ove avessero voluto curare effettivamente la cancellazione dell'ipoteca fin dal primo atto ( quanto al secondo atto è stato validamente opposto il giudicato ) indubbiamente avrebbero dovuto dare specifico incarico al notaio, da retribuire a parte;
altrimenti avrebbe il Notaio dovuto constatare la apparenza sostanzialmente legittima del documento stesso, su cui si diffonde anche il giudice penale. Le domande vanno quindi respinte con spese.
P.Q.M.
Respinge le domande e condanna gli attori alle spese, che liquida in euro 14.103 per compensi, oltre esborsi, accessori e 15% rimborso forfetario.
Teramo 14 Giugno 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3348/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 PACIFICO MARCELLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in LARGO F DELLI CASTELLI 10 PESCARApresso il difensore avv. PACIFICO MARCELLO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PACIFICO Parte_2 C.F._2 MARCELLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Largo F. Delli Castelli, 10 65128 PESCARA ITALIApresso il difensore avv. PACIFICO MARCELLO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PACIFICO MARCELLO Parte_3 C.F._3 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Largo F. Delli Castelli, 10 65128 PESCARA ITALIApresso il difensore avv. PACIFICO MARCELLO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIOVE STEFANO e Controparte_1 C.F._4 dell'avv. FERRARO MARCO ( ) VIALE REGINA MARGHERITA 278 C.F._5
ROMA; , elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA 278 ROMApresso il difensore avv. GIOVE STEFANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I clienti del notaio conducono azione per responsabilità professionale CP_1 del Notaio che ha omesso di verificare la bontà dell'atto di assenso alla cancellazione di un'ipoteca in favore di Equitalia pragma, così ha permesso e non impedito che i suoi clienti comprassero solo in apparenza immobili liberi da pesi ed oneri, in realtà gravati da ipoteca, cagionando danni consistiti nelle somme impiegate per rottamare le cartelle, nonché per il prezzo inferiore a cui alcuni di quegli immobili dovettero essere rivenduti. Il notaio afferma di aver correttamente ispezionato i registri immobiliari, e che non avrebbe potuto appurare la falsità dell'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca all'atto della vendita prodotta dalla società venditrice, peraltro per questo condannata per truffa e falso. In subordine invoca il concorso di colpa degli attori che ben prima del rogito affetto da dichiarazione di assenso falsa ebbero a versare quasi interamente il prezzo di acquisto. Ritenuto di poter decidere solo sullo stato degli atti, sono state fatte precisare le conclusioni;
e la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Al Notaio in sostanza viene imputato di non aver compreso che l'atto di assenso alla cancellazione di ipoteca legale relativo all'immobile per cui curava la compravendita su incarico degli attori fosse falso. Nel corso del giudizio penale il Notaio, sentito come teste, ha dichiarato che l'atto di assenso alla cancellazione aveva tutte le caratteristiche perché sembrasse autentico, e quindi non ebbe alcun dubbio a rogare l'atto. L'apparente firmatario fu in grado di capire a colpo d'occhio che il documento non era autentico;
il suo nome fu scritto come , lui si chiama;
lui era Per_1 Per_2 responsabile per Chieti, non per l'area di Teramo;
in ogni caso il Giudice in quel contenitore ha affermato che solo al firmatario poteva apparire evidente la falsità, mentre al Notaio quell'atto non poteva che apparire autentico. l'opera professionale di cui è richiesto il notaio si estende alle attività preparatorie, accessorie e successive della compilazione dell'atto perché sia assicurata la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto e del risultato pratico perseguito dalle parti: pertanto il notaio deve informare il cliente delle difficoltà e degli ostacoli incontrati per il raggiungimento dello scopo voluto dal cliente, essendo tenuto comunque all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all'art. 1176 c.c. e della buona fede (sentenze 6-4-
2001 n. 5158 ; 6-5-1998 n. 4556). Ora, è pacifico che l'incarico di curare la cancellazione delle ipoteche non fu dato al Notaio;
avendo fretta di concludere, i venditori si accontentarono di un assenso alla cancellazione, che il Notaio e il Giudice trovarono impossibile da comprendere ictu oculi. Come insegna Cassazione, 27293/21, Il notaio può essere ritenuto non responsabile dei danni che taluno subisca per effetto della discordanza tra l'identità effettiva e quella attestata del comparente, se l'identificazione sia il risultato di un convincimento di certezza raggiunto anche al momento dell'attestazione sulla base di una pluralità di elementi che, comunque acquisiti, siano idonei a giustificarlo secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale, potendo rilevare in tal senso anche elementi di natura presuntiva, purché in quest'ultimo caso si tratti di presunzioni gravi, precise e concordanti. Nel caso di specie, posto che effettivamente, ancorché con il nome storpiato, e non con la competenza per Chieti, il nome del funzionario Pragma Equitalia era effettivamente il suo nome, e che i timbri e la intestazione di Pragma Equitalia apparivano corretti, deve concludersi che il Notaio, a cui fu solo chiesto di rogare l'atto, per cui si affidò parte acquirente all'assenso alla cancellazione senza dare al Notaio l'incarico di curare effettivamente la cancellazione delle ipoteche, non può essere nella fattispecie concreta ritenuto responsabile di pagina 2 di 3 alcunché; ove avessero voluto l'effettivo controllo anche sull'assenso alla cancellazione, gli odierni attori avrebbero dovuto dargli l'incarico; del resto sul punto la sentenza penale non è oggetto qui di critica, e nemmeno si sostiene che , a differenza di quanto affermato dal Giudice Penale, il Notaio omise i controlli che concretamente gli avrebbero potuto far comprendere la falsità dell'atto; anche per la fretta degli attori, attuali acquirenti, che si erano visti rinviare più volte il rogito appunto perché il bene risultava ipotecato. Per quanto riguarda il sospetto derivante dal fatto che l'intestazione recasse Teramo anziché Pescara, e del nome del funzionario che ha firmato, non è infrequente, soprattutto per le cancellazioni, l'istituto della delega di firma;
regolato da atti interni resi noti dalle agenzie solo ove vengano contestati, esempio in sede di contenzioso. Per cui l'intestazione Teramo, per agenzia, all'epoca società, comunque con competenze sostanzialmente regionali, in luogo di Pescara, e la apparente firma di un funzionario in realtà competente per
Chieti, ma realmente esistente ( ancorché con nome storpiato ) , come ha affermato il Giudice in sede penale, non erano idonei a suscitare di per sé un fondato sospetto nel Notaio;
tanto più che nell'incarico non era stato ricompreso l'incarico di curare personalmente le cancellazioni, che sarebbe stato retribuito a parte. Nella visura, poi risulta Equitalia Pragma;
senza specifico riferimento a Pescara, Teramo ( o Chieti, effettiva sede del funzionario la cui firma fu contraffatta ed il cui nome fu storpiato ). Per quanto riguarda il successivo atto di compravendita, il Notaio fu dichiarato responsabile nei soli confronti degli acquirenti, e non dei venditori odierni attori;
su tale ordinanza, emessa a seguito di giudizio sommario, si è formato il giudicato, come ammesso dagli stessi venditori. Per cui, qui si deve solo delibare della responsabilità relativa all'asserito mancato controllo sulla copia dell'assenso alla cancellazione dell'ipoteca apparentemente proveniente da
Equitalia Prisma sede di Teramo;
attesa la fretta, dettata dall'intento speculativo, su cui si diffonde anche l'ordinanza passata in giudicato che ha condannato notaio e attuali attori nei confronti degli acquirenti del bene, non fu dato alcun incarico specifico al Notaio di curare effettivamente la cancellazione di quell'ipoteca, ma consapevolmente gli attori si accontentarono dell'atto di assenso, successivamente dichiarato falso;
ove avessero voluto curare effettivamente la cancellazione dell'ipoteca fin dal primo atto ( quanto al secondo atto è stato validamente opposto il giudicato ) indubbiamente avrebbero dovuto dare specifico incarico al notaio, da retribuire a parte;
altrimenti avrebbe il Notaio dovuto constatare la apparenza sostanzialmente legittima del documento stesso, su cui si diffonde anche il giudice penale. Le domande vanno quindi respinte con spese.
P.Q.M.
Respinge le domande e condanna gli attori alle spese, che liquida in euro 14.103 per compensi, oltre esborsi, accessori e 15% rimborso forfetario.
Teramo 14 Giugno 2025. Il giudice Pietro Merletti
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