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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all'esito di scambio di note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 11329/2024 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...],rappresentato e difeso giusta Parte_1
l'Avv. Stefano Pannone, con cui elettivamente domicilia in Napoli al Corso Umberto I n. 293
Contro
, in persona del Presidente Controparte_1
Concetta Femiano
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 14.5.2024 l' istante chiedeva “1) dichiarare il proprio diritto al pagamento di euro 469,57.a titolo di sorta capitale residua dovuta per ratei di accompagnamento dal 28.3.2022 o, in via subordinata, della minore o maggiore somma da determinarsi a mezzo CTU o secondo Giustizia;
2) conseguentemente, condannare l' , in persona del legale rapp. p.t., al CP_2 pagamento in favore della ricorrente somme di cui al precedente punto 1, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
3) condannare il convenuto, al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA, Cpa e rimborso spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. Deduceva che con decreto di omologa del 12.12.2023. emesso dal Tribunale di Napoli gli era stato riconosciuto il ripristino dell' indennità di accompagnamento dal 28.3.2022, che il decreto di omologa veniva notificato all' in CP_2 data18.12.2023, che inoltrava all' di Napoli il Mod. AP70 ai ella CP_2 liquidazione;
che con provvedimento del 9.1.2024 l' liquidava in favore dell' CP_2 istante i ratei di indennità di accompagnamento calcolando in euro 11585,04 i ratei maturati;
che l' provvedeva al materiale pagamento degli arretrati CP_1 in data 1.3.2024, che tale importo non è satisfattivo del credito vantato per la detta causale, in quanto l'importo dovuto a titolo di ratei arretrati;
che ai sensi dell' art. 1194 c.c. <tore non pu imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese senza consenso del creditore. fatto in conto di d deve essere imputato prima>>; che come sancito dalla Corte di Cassazione SS.UU. con sentenza n. 10955/2002 < costituiscono una componente essenziale del credito previdenziale o assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato. [...] La rivalutazione monetaria e gli interessi calcolati sui crediti per prestazioni previdenziali e assistenziali, pertanto, costituiscono non già un accessorio di tali crediti, ma una componente essenziale dell'oggetto>>. Su tali premesse, rassegnava le conclusioni esposte. Si costituiva l' , che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto. CP_2
Eccepiva preliminarmente l'incompetenza per materia del giudice adito, essendo competente il Giudice di Pace di Napoli, in quanto a norma dell'art. 7, n. 3 bis, c.p.c. il Giudice di Pace è competente per le cause relative agli interessi ed accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali e assistenziali. Nel merito ha contestato la fondatezza della domanda, avendo l' CP_1 provveduto alla liquidazione della prestazione ben prima dello spatium deliberandi di 120 gg. prescritto dalla legge. Concesso termine alle parti per scambio di note ex art 127 ter cpc , la causa veniva decisa
***** Il credito oggetto di giudizio – interessi legali su prestazione di invalidità civile
-, in virtù del principio di cui alla sentenza n. 10955/2002 Cass. SS.UU costituisce una componente essenziale del credito assistenziale cui è riferito “nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato”, per cui tenuto anche conto del criterio civilistico di imputazione dei pagamenti dell'art. 1194 c.c. (“il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”), ciò che il ricorrente oggi rivendica è il “residuo di sorta capitale” non ancora corrisposto dall' . CP_2
Nel merito la domanda è fondata. I criteri di calcolo degli interessi legali delle prestazioni previdenziali ed assistenziali sono disciplinati dall'art. 16 comma 6 della L. 412/1991 il quale, come modificato dalla L. 296/06, testualmente dispone che: “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari, per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso strumenti idonei di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda”. In osservanza a tale disposizione l' , a seguito del trasferimento delle CP_2 domande per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali alla sua competenza (art. 20 del D.L. n°78/2009 convertito con L. 102/09), con la circolare n. 131 del 28.12.2009 pubblicava le modalità di inoltro della domanda telematica per il riconoscimento di tali prestazioni, prevedendo espressamente che gli unici documenti necessari per l'esame della domanda fossero il certificato medico, inviato telematicamente da parte del medico curante, ed il modulo di domanda, inviato telematicamente da parte del richiedente, stabilendo con chiarezza al punto “3.2 - Compilazione della domanda, inoltro all' e CP_2 ricevuta” che “se la domanda è completa in tutte le sue parti la procedura guida l'utente alla chiusura dell'acquisizione e quindi, a seguito dell'invio telematico, consente la stampa della relativa ricevuta”. Dal combinato di tali disposizioni, pertanto, emerge:
- che gli interessi legali decorrono dal 120° giorno successivo all'inoltro della domanda amministrativa -scadenza del termine di legge per l'adozione del provvedimento sulla domanda- purché essa sia completa di tutti gli elementi necessari per l'avvio del procedimento;
- che una volta che la domanda sia completa di modulo di domanda e certificazione medica si possa ritenere completa di tutti gli elementi necessari per l'avvio del procedimento ed il suo esame, cosicché con il rilascio da parte dell'Istituto della ricevuta la domanda può considerarsi completa;
- che, pertanto, gli interessi legali decorrono dal 120° giorno successivo al rilascio della ricevuta della domanda da parte dell' . CP_2
Nessuna incidenza circa tale fissazione della decorrenza degli interessi legali per le prestazioni assistenziali ha avuto, del resto, l'introduzione dell'art. 445 bis c.p.c. e del relativo procedimento di ATP. Nell'interpretazione maggioritaria della giurisprudenza di legittimità, infatti, i crediti assistenziali e previdenziali sono soggetti alla regola dell'automatica riconoscibilità degli interessi trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito principale e che concorrono ad esprimere l'esatta entità al momento della liquidazione, secondo quanto previsto dall'art. 429 c.p.c. Per tale motivo, ai fini del conseguimento degli interessi non occorre alcuna messa in mora nei confronti dell'istituto, né l'accertamento di una sua responsabilità essendo sufficiente ai fini della decorrenza, il rispetto dello spatium deliberandi di 120 giorni dalla domanda amministrativa ex art. 7 della Legge n. 533/73 (cfr ex plutimis Cass. n. 6882/02 e 1711/2002). Il principio, costituente all'attualità diritto vivente, non è contraddetto dall'art.16 comma 6 della legge 412/91 e merita di essere ribadito anche alla luce del sistema delineato dall'art. 445 bis c.p.c. Quanto all'art. 16, comma 6, della legge 412/91 [..3] tale disposizione disciplina esclusivamente "l'avvio del procedimento", e dunque il momento iniziale dello stesso attivato dalla domanda amministrativa, e non riguarda la fase successiva all'emissione del decreto di omologa, qui in esame. Una diversa esegesi condurrebbe a ritenere che anche per la liquidazione della prestazione debba attivarsi un nuovo procedimento amministrativo a valle dell'accertamento del requisito sanitario. Tale soluzione, peraltro, sarebbe in contrasto col divieto di presentazione di nuove istanze e domande posto dall'art. 11 della legge 222/84 per il contenzioso di invalidità in regime assicurativo ed esteso dall'art. 56 l.69/09 al contenzioso di invalidità civile. Quanto, poi, alla previsione di cui all'art. 445 bis c.p.c. la stessa si è limitata ad introdurre l'obbligatorietà di un procedimento per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario per il riconoscimento delle prestazioni negate in via amministrativa, senza nulla innovare in punto di insorgenza del diritto medesimo e dei relativi accessori. Infatti, la previsione di uno spatium deliberandi di 120 giorni riconosciuto all'ente previdenziale dalla notifica del decreto di omologa, previsto da tale norma, ha solo il fine (nell'ottica deflattiva del contenzioso) di stabilire un termine prima del quale il soggetto che ha ricevuto il decreto di omologa positivo non può adire il giudicante in caso di mancata liquidazione della prestazione. Rimane fermo, pertanto, il principio per cui il diritto alla prestazione previdenziale/assistenziale matura con l'insorgenza della malattia invalidante e, laddove richiesti, degli altri requisiti costitutivi, e non certamente per effetto di un'attività di certazione in sede amministrativa. La decorrenza degli interessi coincide, dunque, con il 120° giorno successivo alla insorgenza del diritto, se i requisiti costituivi e/o di erogabilità sono presenti fin dalla data di presentazione della domanda, ex art. 7 L. 533/73, ovvero nel caso di insorgenza successiva degli stessi, dal momento della oggettiva coesistenza dei medesimi. In senso conforme si è espressa anche la Corte di Appello Sezione Lavoro e Previdenza di Napoli che in più pronunce ha così disposto: “L'art. 445 bis c.p.c. si è limitato ad introdurre un procedimento sommario per l'accertamento del diritto ad alcune prestazioni assistenziali e previdenziali negate in via amministrativa, senza incidere sull'insorgenza del diritto medesimo e dei relativi accessori. Infatti, la previsione ex art. 445 bis co. 5 c.p.c., di uno spatium deliberandi di 120 giorni riconosciuto all' dalla notifica del Controparte_3 decreto di omologa, ha il solo fine (nell'ottica deflattivo del contenzioso) di stabilire un termine prima del quale il soggetto che ha ricevuto un decreto di omologa positivo non può adire il giudice in caso di mancata liquidazione della prestazione. Del resto, sulla scorta dei principi dell'ordinamento surrichiamati e dall'art. 38 Cost., il diritto alla prestazione assistenziale (previdenziale matura con l'insorgenza della malattia invalidante e, laddove richiesti, degli altri requisiti costitutivi, e non certo dall'attività di accertamento in sede amministrativa. La decorrenza degli interessi coincide quindi con il 120° giorno dalla insorgenza del diritto se gli elementi costitutivi e/o di erogabilità dello stesso coesistono fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (ex art. 7 L. 533/73), ovvero nel caso di insorgenza successiva degli stessi, dal momento della insorgenza”. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, pertanto, dato o che con decreto di omologa del 18.12.2023 è stato riconosciuto il beneficio dell' indennità di accompagnamento all' istante a far data dal 28.3.2022 che in data…7.3.2024 l' liquidava in favore dell' istante la prestazione. senza corrispondere gli CP_2
i ssi maturati medio tempore ritenendo che il pagamento fosse tempestivo in quanto avvenuto entro i 120 gg. dalla notifica del decreto di omologa, in applicazione del principio secondo cui la decorrenza degli interessi coincide con il 120° giorno successivo alla insorgenza del diritto, l' avrebbe dovuto CP_1 erogare gli interessi legali a decorrere dal 120° successivo alla insorgenza del diritto . Di conseguenza, come da prospetto allegato da parte ricorrente e non specificamente contestato dal convenuto, alla ricorrente compete ancora la quota di interessi legali, pari ad euro469,57 al cui pagamento va condannato l' . CP_1
seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del principio secondo cui le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali e assistenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio (Cass., Sez. un., 21 maggio 2015, n. 10454; Ordinanza Cass. 24956/2017).
P.Q.M.
così decide: a) Condanna l' al pagamento in favore dell' istante , per le causali dedotte, CP_2 dell'importo di euro 469,57 b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, CP_2 che liquida in complessivi euro 123,00 oltre IVA, CPA, spese generali, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in data7 /2/2025.
il Giudice
Dott. Maria Lucantonio
Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all'esito di scambio di note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 11329/2024 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...],rappresentato e difeso giusta Parte_1
l'Avv. Stefano Pannone, con cui elettivamente domicilia in Napoli al Corso Umberto I n. 293
Contro
, in persona del Presidente Controparte_1
Concetta Femiano
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 14.5.2024 l' istante chiedeva “1) dichiarare il proprio diritto al pagamento di euro 469,57.a titolo di sorta capitale residua dovuta per ratei di accompagnamento dal 28.3.2022 o, in via subordinata, della minore o maggiore somma da determinarsi a mezzo CTU o secondo Giustizia;
2) conseguentemente, condannare l' , in persona del legale rapp. p.t., al CP_2 pagamento in favore della ricorrente somme di cui al precedente punto 1, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
3) condannare il convenuto, al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA, Cpa e rimborso spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. Deduceva che con decreto di omologa del 12.12.2023. emesso dal Tribunale di Napoli gli era stato riconosciuto il ripristino dell' indennità di accompagnamento dal 28.3.2022, che il decreto di omologa veniva notificato all' in CP_2 data18.12.2023, che inoltrava all' di Napoli il Mod. AP70 ai ella CP_2 liquidazione;
che con provvedimento del 9.1.2024 l' liquidava in favore dell' CP_2 istante i ratei di indennità di accompagnamento calcolando in euro 11585,04 i ratei maturati;
che l' provvedeva al materiale pagamento degli arretrati CP_1 in data 1.3.2024, che tale importo non è satisfattivo del credito vantato per la detta causale, in quanto l'importo dovuto a titolo di ratei arretrati;
che ai sensi dell' art. 1194 c.c. <tore non pu imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese senza consenso del creditore. fatto in conto di d deve essere imputato prima>>; che come sancito dalla Corte di Cassazione SS.UU. con sentenza n. 10955/2002 < costituiscono una componente essenziale del credito previdenziale o assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato. [...] La rivalutazione monetaria e gli interessi calcolati sui crediti per prestazioni previdenziali e assistenziali, pertanto, costituiscono non già un accessorio di tali crediti, ma una componente essenziale dell'oggetto>>. Su tali premesse, rassegnava le conclusioni esposte. Si costituiva l' , che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto. CP_2
Eccepiva preliminarmente l'incompetenza per materia del giudice adito, essendo competente il Giudice di Pace di Napoli, in quanto a norma dell'art. 7, n. 3 bis, c.p.c. il Giudice di Pace è competente per le cause relative agli interessi ed accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali e assistenziali. Nel merito ha contestato la fondatezza della domanda, avendo l' CP_1 provveduto alla liquidazione della prestazione ben prima dello spatium deliberandi di 120 gg. prescritto dalla legge. Concesso termine alle parti per scambio di note ex art 127 ter cpc , la causa veniva decisa
***** Il credito oggetto di giudizio – interessi legali su prestazione di invalidità civile
-, in virtù del principio di cui alla sentenza n. 10955/2002 Cass. SS.UU costituisce una componente essenziale del credito assistenziale cui è riferito “nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato”, per cui tenuto anche conto del criterio civilistico di imputazione dei pagamenti dell'art. 1194 c.c. (“il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”), ciò che il ricorrente oggi rivendica è il “residuo di sorta capitale” non ancora corrisposto dall' . CP_2
Nel merito la domanda è fondata. I criteri di calcolo degli interessi legali delle prestazioni previdenziali ed assistenziali sono disciplinati dall'art. 16 comma 6 della L. 412/1991 il quale, come modificato dalla L. 296/06, testualmente dispone che: “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari, per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso strumenti idonei di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda”. In osservanza a tale disposizione l' , a seguito del trasferimento delle CP_2 domande per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali alla sua competenza (art. 20 del D.L. n°78/2009 convertito con L. 102/09), con la circolare n. 131 del 28.12.2009 pubblicava le modalità di inoltro della domanda telematica per il riconoscimento di tali prestazioni, prevedendo espressamente che gli unici documenti necessari per l'esame della domanda fossero il certificato medico, inviato telematicamente da parte del medico curante, ed il modulo di domanda, inviato telematicamente da parte del richiedente, stabilendo con chiarezza al punto “3.2 - Compilazione della domanda, inoltro all' e CP_2 ricevuta” che “se la domanda è completa in tutte le sue parti la procedura guida l'utente alla chiusura dell'acquisizione e quindi, a seguito dell'invio telematico, consente la stampa della relativa ricevuta”. Dal combinato di tali disposizioni, pertanto, emerge:
- che gli interessi legali decorrono dal 120° giorno successivo all'inoltro della domanda amministrativa -scadenza del termine di legge per l'adozione del provvedimento sulla domanda- purché essa sia completa di tutti gli elementi necessari per l'avvio del procedimento;
- che una volta che la domanda sia completa di modulo di domanda e certificazione medica si possa ritenere completa di tutti gli elementi necessari per l'avvio del procedimento ed il suo esame, cosicché con il rilascio da parte dell'Istituto della ricevuta la domanda può considerarsi completa;
- che, pertanto, gli interessi legali decorrono dal 120° giorno successivo al rilascio della ricevuta della domanda da parte dell' . CP_2
Nessuna incidenza circa tale fissazione della decorrenza degli interessi legali per le prestazioni assistenziali ha avuto, del resto, l'introduzione dell'art. 445 bis c.p.c. e del relativo procedimento di ATP. Nell'interpretazione maggioritaria della giurisprudenza di legittimità, infatti, i crediti assistenziali e previdenziali sono soggetti alla regola dell'automatica riconoscibilità degli interessi trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito principale e che concorrono ad esprimere l'esatta entità al momento della liquidazione, secondo quanto previsto dall'art. 429 c.p.c. Per tale motivo, ai fini del conseguimento degli interessi non occorre alcuna messa in mora nei confronti dell'istituto, né l'accertamento di una sua responsabilità essendo sufficiente ai fini della decorrenza, il rispetto dello spatium deliberandi di 120 giorni dalla domanda amministrativa ex art. 7 della Legge n. 533/73 (cfr ex plutimis Cass. n. 6882/02 e 1711/2002). Il principio, costituente all'attualità diritto vivente, non è contraddetto dall'art.16 comma 6 della legge 412/91 e merita di essere ribadito anche alla luce del sistema delineato dall'art. 445 bis c.p.c. Quanto all'art. 16, comma 6, della legge 412/91 [..3] tale disposizione disciplina esclusivamente "l'avvio del procedimento", e dunque il momento iniziale dello stesso attivato dalla domanda amministrativa, e non riguarda la fase successiva all'emissione del decreto di omologa, qui in esame. Una diversa esegesi condurrebbe a ritenere che anche per la liquidazione della prestazione debba attivarsi un nuovo procedimento amministrativo a valle dell'accertamento del requisito sanitario. Tale soluzione, peraltro, sarebbe in contrasto col divieto di presentazione di nuove istanze e domande posto dall'art. 11 della legge 222/84 per il contenzioso di invalidità in regime assicurativo ed esteso dall'art. 56 l.69/09 al contenzioso di invalidità civile. Quanto, poi, alla previsione di cui all'art. 445 bis c.p.c. la stessa si è limitata ad introdurre l'obbligatorietà di un procedimento per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario per il riconoscimento delle prestazioni negate in via amministrativa, senza nulla innovare in punto di insorgenza del diritto medesimo e dei relativi accessori. Infatti, la previsione di uno spatium deliberandi di 120 giorni riconosciuto all'ente previdenziale dalla notifica del decreto di omologa, previsto da tale norma, ha solo il fine (nell'ottica deflattiva del contenzioso) di stabilire un termine prima del quale il soggetto che ha ricevuto il decreto di omologa positivo non può adire il giudicante in caso di mancata liquidazione della prestazione. Rimane fermo, pertanto, il principio per cui il diritto alla prestazione previdenziale/assistenziale matura con l'insorgenza della malattia invalidante e, laddove richiesti, degli altri requisiti costitutivi, e non certamente per effetto di un'attività di certazione in sede amministrativa. La decorrenza degli interessi coincide, dunque, con il 120° giorno successivo alla insorgenza del diritto, se i requisiti costituivi e/o di erogabilità sono presenti fin dalla data di presentazione della domanda, ex art. 7 L. 533/73, ovvero nel caso di insorgenza successiva degli stessi, dal momento della oggettiva coesistenza dei medesimi. In senso conforme si è espressa anche la Corte di Appello Sezione Lavoro e Previdenza di Napoli che in più pronunce ha così disposto: “L'art. 445 bis c.p.c. si è limitato ad introdurre un procedimento sommario per l'accertamento del diritto ad alcune prestazioni assistenziali e previdenziali negate in via amministrativa, senza incidere sull'insorgenza del diritto medesimo e dei relativi accessori. Infatti, la previsione ex art. 445 bis co. 5 c.p.c., di uno spatium deliberandi di 120 giorni riconosciuto all' dalla notifica del Controparte_3 decreto di omologa, ha il solo fine (nell'ottica deflattivo del contenzioso) di stabilire un termine prima del quale il soggetto che ha ricevuto un decreto di omologa positivo non può adire il giudice in caso di mancata liquidazione della prestazione. Del resto, sulla scorta dei principi dell'ordinamento surrichiamati e dall'art. 38 Cost., il diritto alla prestazione assistenziale (previdenziale matura con l'insorgenza della malattia invalidante e, laddove richiesti, degli altri requisiti costitutivi, e non certo dall'attività di accertamento in sede amministrativa. La decorrenza degli interessi coincide quindi con il 120° giorno dalla insorgenza del diritto se gli elementi costitutivi e/o di erogabilità dello stesso coesistono fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (ex art. 7 L. 533/73), ovvero nel caso di insorgenza successiva degli stessi, dal momento della insorgenza”. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, pertanto, dato o che con decreto di omologa del 18.12.2023 è stato riconosciuto il beneficio dell' indennità di accompagnamento all' istante a far data dal 28.3.2022 che in data…7.3.2024 l' liquidava in favore dell' istante la prestazione. senza corrispondere gli CP_2
i ssi maturati medio tempore ritenendo che il pagamento fosse tempestivo in quanto avvenuto entro i 120 gg. dalla notifica del decreto di omologa, in applicazione del principio secondo cui la decorrenza degli interessi coincide con il 120° giorno successivo alla insorgenza del diritto, l' avrebbe dovuto CP_1 erogare gli interessi legali a decorrere dal 120° successivo alla insorgenza del diritto . Di conseguenza, come da prospetto allegato da parte ricorrente e non specificamente contestato dal convenuto, alla ricorrente compete ancora la quota di interessi legali, pari ad euro469,57 al cui pagamento va condannato l' . CP_1
seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del principio secondo cui le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali e assistenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio (Cass., Sez. un., 21 maggio 2015, n. 10454; Ordinanza Cass. 24956/2017).
P.Q.M.
così decide: a) Condanna l' al pagamento in favore dell' istante , per le causali dedotte, CP_2 dell'importo di euro 469,57 b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, CP_2 che liquida in complessivi euro 123,00 oltre IVA, CPA, spese generali, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in data7 /2/2025.
il Giudice
Dott. Maria Lucantonio