Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/03/2025, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5974 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 21/03/2025 e vertente
TRA
– già (p. VA ) in persona Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Ielo e Paola
Iatì in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Milano, viale Bianca Maria n. 35;
APPELLANTE
E
p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Massimiliano Terrigno in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione di primo grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, viale Parioli n. 63;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 3025/2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data 11/02/2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << con atto di citazione notificato il 4.12.2017, la società
concessionaria per la gestione, la manutenzione e l'esercizio Controparte_1
delle autostrade A/24 e A/25, ha convenuto in giudizio, dianzi all'intestato Tribunale, la società operante nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni Parte_2
e titolare di concessione per la posa di cavo in fibre ottiche lungo l'autostrada A/24, formulando le seguenti conclusioni: «Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, per le ragioni esposte in narrativa: accertare e dichiarare il diritto dell'attrice, per i titoli di cui in premessa o per qualsivoglia diverso titolo e/o causale, anche non contrattuale, ovvero solo in estremo subordine ex art 2041 c.c., a ottenere dalla convenuta il pagamento del canone come determinato e quantificato ovvero a titolo di indennizzo;
per l'effetto condannare la convenuta e in persona del legale CP_2
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma di €
27.988,91, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia e/o che sarà accertata e liquidata giudizialmente, anche solo a titolo di indennizzo;
il tutto oltre interessi dal dì del dovuto al saldo nonché spese e compensi di giudizio, spese generali, C.A. e IVA».
Parte attrice ha esposto di essere subentrata, a far data 1° gennaio 2003, al precedente gestore (Autostrade dei Parchi S.p.a.) nella gestione, manutenzione ed esercizio delle autostrade A/24 e A/25, a seguito di gara pubblica indetta da A.N.A.S. S.p.a.; conseguentemente, essa è subentrata nei rapporti pendenti relativi alla gestione delle menzionate autostrade e, in particolare, nel rapporto di concessione, con la società convenuta per la «posa del cavo in fibre ottiche dalla Prog. Km 031+111 Parte_2
alla Prog. Km 031+678 del G.R.A. in carreggiata interna con attraversamento delle rampe dell'autostrada A/24», rapporto disciplinato da apposita convenzione stipulata nel 2001 denominata “Disciplinare”. Rispetto a tale rapporto, la società attrice ha esposto che la convenuta non ha adempiuto al pagamento del canone annuo previsto dalla convenzione per gli anni dal 2011 al 2016, come da fatture allegate all'atto di citazione, per complessivi € 27.988,91; somme per le quali ha chiesto che venga pronunziata condanna al pagamento nei confronti della convenuta, previo accertamento del proprio diritto a percepire i canoni determinati dalla convenzione ovvero l'indennizzo previsto dalla legge. L'attrice ritiene infatti che, in base a quanto previsto dall'art. 94 del Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 1° agosto 2003,
n. 259 e ss.mm.ii., in prosieguo per brevità anche solo Cod. com. elettr.), le spetti ancora il pagamento del canone previsto dall'art. 7 della convenzione di concessione vigente tra le parti. Si è costituita in giudizio, con comparsa regolarmente depositata, la convenuta la quale ha concluso chiedendo il rigetto delle domande Parte_2
formulate dall'attrice, nonché di «dichiarare l'inefficacia sopravvenuta della convenzione, nella parte in cui prevede il pagamento di un canone annuale, dal 16 settembre 2003, per effetto dell'entrata in vigore del Codice delle comunicazioni elettroniche». In particolare, la convenuta argomenta l'infondatezza della domanda di parte attrice, in quanto la fattispecie sarebbe regolata non dall'art. 94, bensì dall'art. 93 del Cod. com. elettr., disposizione quest'ultima che, a parere della convenuta, disporrebbe un generale divieto di imporre oneri per l'installazione di infrastrutture di telecomunicazione, con conseguente inefficacia della menzionata clausola di cui all'art. 7 della convenzione di concessione vigente tra le parti che prevede il pagamento di un canone annuo. A sostegno delle proprie argomentazioni, la convenuta richiama due precedenti di questo Tribunale (Sez. II, sent. 29.10.2014, n. 21352 e Sez. XI,
24.9.2013, n. 18727), resi su vicende asseritamente identiche a quella oggetto del presente giudizio, nonché una serie di pronunce della Corte di cassazione che, a parere della convenuta, avrebbero dichiarato l'illegittimità dei canoni richiesti alle società operanti nel settore delle telecomunicazioni per l'installazione di infrastrutture di rete passanti attraverso beni pubblici. A seguito di istruttoria documentale, all'udienza del
20.11.2019 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 3025/2020 così statuiva: << 1) accoglie la domanda principale e, per l'effetto: a) dichiara il diritto di al Controparte_1
pagamento del canone annuo previsto dall'art. 7 della convenzione di concessione fino alla imposizione della servitù e alla determinazione della relativa indennità; b) condanna (già al pagamento in favore dell'attrice della Controparte_3 Parte_2
somma € 27.988,91, oltre interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo;
2)
Compensa integralmente le spese tra le parti.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< la ricostruzione dei fatti è pacifica e incontroversa tra le parti;
ciò su cui le stesse prospettano soluzioni divergenti
è una questione di diritto, riassumibile nei seguenti termini: se, alla stregua della disciplina legislativa delle autostrade e, in particolare, delle disposizioni contenute nel vigente Codice delle comunicazioni elettroniche e nel Codice della Strada (d.lgs. n.
285/1992), all'ente proprietario/concessionario di un'autostrada spetti o meno il canone per l'installazione lungo la sede autostradale di infrastrutture da parte di un soggetto operante nel settore delle telecomunicazioni. Merita precisare che tra le parti
è controverso unicamente l'an della pretesa, non essendo in contestazione la relativa quantificazione operata dall'attrice. La soluzione della controversia impone una breve ricostruzione del quadro normativo vigente in materia, che si presenta complesso e di non immediata comprensione, anche a causa dei numerosi rinvii tra distinti plessi normativi e del susseguirsi di ripetute modifiche e integrazioni delle pertinenti disposizioni di legge. Per quanto attiene alla disciplina delle comunicazioni elettroniche, giova in primo luogo precisare che il d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, recante
“Codice delle comunicazioni elettroniche”, emanato in recepimento di quanto previsto a livello europeo da una serie di direttive di armonizzazione della normativa vigente all'interno dei Paesi membri (2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE,
2002/77/CE), detta una disciplina organica del settore, sostitutiva delle previgenti disposizioni contenute nel d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, recante “testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni”. In questa sede, merita soffermarsi su quanto previsto dal Titolo II, Capo V del Cod. com. elettr., contenente disposizioni relative a reti e impianti e, in particolare, su quanto previsto all'art. 93, commi 1 e 2, e all'art. 94, che disciplina gli oneri per l'impianto di reti di telecomunicazione e l'occupazione di sedi autostradali. Come si avrà modo di chiarire, la disciplina contenuta in tali disposizioni è soltanto parzialmente innovativa rispetto a quanto disponeva il previgente d.P.R. n. 156/1973 (cfr. spec. artt. 238 e 239).
In particolare, l'art. 93, ai commi 1 e 2, dispone: «
1. Le Pubbliche Amministrazioni, le
Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per
l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge […] 2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per
l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507». Il comma 1, nel vietare alla P.A. di imporre oneri o canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica se non nei casi previsti dalla legge, riprende un divieto di carattere generale già testualmente contenuto nell'art. 238 del previgente d.P.R. n. 156/1973. Il comma
2, invece, menziona alcuni oneri comunque applicabili (sistemazione aree pubbliche,
TOSAP, COSAP, ecc.). In anni recenti, il legislatore è intervenuto a più riprese per chiarire l'interpretazione autentica del citato articolo 93: l'art. 12, co. 3, d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33, come modificato dall'art. 8 bis, co. 1, lett. c), del d.l. 14 dicembre
2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha previsto che «L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto». Il legislatore ha dunque inteso precisare la portata tassativa del citato art. 93, comma 2, escludendo l'imposizione, da parte della Pubblica Amministrazione, di oneri per l'installazione di infrastrutture di telecomunicazione diversi da quelli indicati dalla medesima disposizione. Il successivo art. 94, rubricato “Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari”, dispone: «1.
Per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, può essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprietà del concessionario, all'interno delle reti di recinzione.
2. La servitù è imposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Prima della emanazione del decreto d'imposizione della servitù, il trasmette all'ufficio provinciale CP_4
dell'Agenzia del territorio competente un piano di massima dei lavori da eseguire.
L'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennità da pagarsi al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù.
4. Il Ministro dello sviluppo economico emana il decreto d'imposizione della servitù, determinando le modalità di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento
o del deposito dell'indennità. Il decreto viene notificato alle parti interessate. 5.
L'inizio del procedimento per l'imposizione della servitù deve essere preceduto da un tentativo di bonario componimento tra il fornitore del servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico ed il proprietario dell'autostrada, previo, in ogni caso, parere dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio competente sull'ammontare dell'indennità da corrispondere per la servitù stessa.
6. Qualora il concessionario proprietario dell'autostrada dovesse provvedere all'allargamento od a modifiche e spostamenti della sede autostradale per esigenze di viabilità, e l'esecuzione di tali lavori venisse ad interessare i cavi di comunicazione elettronica, ne dà tempestiva comunicazione al proprietario di detti cavi, avendo cura di inviare la descrizione particolareggiata delle opere da eseguire. In tali modifiche e spostamenti sono compresi anche quelli per frane, bonifiche, drenaggi ed altre cause di forza maggiore.
7. Il proprietario dei cavi di comunicazione elettronica provvede a proprie cura e spese alla modifica dei propri impianti ed al loro spostamento sulla nuova sede che il concessionario proprietario dell'autostrada è tenuto a mettere a disposizione.
8. Le disposizioni del presente articolo sono integrate da quelle di cui agli articoli 3 e 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166. 9. Per quanto non espressamente stabilito nel presente articolo, si applicano le norme di cui al presente Capo». Come sostenuto dalla più recente giurisprudenza della S.C. (Cass., Sez. III, ord. 27.3.2019, n. 8453), la disposizione citata detta una disciplina speciale rispetto a quanto previsto in linea generale dall'art. 93, per l'ipotesi di occupazione della sede autostradale, prevedendo l'onerosità di tale occupazione: l'occupazione dà infatti luogo a servitù per la quale il gestore o il proprietario dell'autostrada deve essere tenuto indenne e gli oneri derivanti dalla occupazione (ad es. installazione e manutenzione dell'infrastruttura, eventuale ripristino dello stato dei luoghi) sono posti in capo al proprietario dell'infrastruttura di telecomunicazione. In sostanza, dunque, per l'occupazione di autostrade da parte di infrastrutture di telecomunicazione, il legislatore detta una disciplina speciale che differisce rispetto a quella prevista in linea generale dall'art. 93 Cod. com. elettr. Merita rilevare che anche l'art. 94 Cod. com. elettr. riprende la disciplina contenuta in una disposizione del testo unico previgente e, precisamente, l'art. 239 del d.P.R. n.
156/1973; la novità dell'art. 94, che in questa sede assume rilievo centrale, si rinviene nella previsione di cui al comma 8, che opera un rinvio alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 40 della L. 1° agosto 2002, n. 166, recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Per la rilevanza che assumono nel presente giudizio, merita riportare il contenuto di tali articoli. L'art. 40 disciplina la realizzazione di appositi spazi (cavedi o cavidotti) entro cui far passare le reti di telecomunicazione in corrispondenza di strade, autostrade e ferrovie e detta una disciplina degli oneri per la realizzazione e l'accesso a tali spazi;
in particolare, per quanto qui interessa, i commi
3, 4 e 5 dispongono: «
3. Gli organismi di telecomunicazioni, titolari di licenze individuali ai sensi della normativa di settore vigente, utilizzano i cavedi o i cavidotti di cui al comma 1 senza oneri, anche economici e finanziari, per il soggetto proprietario e sostenendo le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione.
4. I soggetti proprietari sono tenuti ad offrire l'accesso ai cavedi o ai cavidotti, sino al limite della capacità di contenimento, con modalità eque e non discriminatorie, a tutti
i soggetti titolari di licenze individuali rilasciate ai sensi della normativa di settore vigente. Il corrispettivo complessivamente richiesto ai titolari di licenze individuali per
l'accesso ai cavedi o ai cavidotti deve essere commisurato alle spese aggiuntive sostenute dal soggetto proprietario per la realizzazione dei cavidotti. Detto corrispettivo, comunque, deve essere tale da non determinare oneri aggiuntivi a carico dei soggetti proprietari.
5. La concessione, anche in condivisione, dei diritti di passaggio per l'installazione e l'accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni nei beni immobili di cui ai commi 1 e 2 avviene nel rispetto della normativa di settore vigente». L' art. 3 L. n. 166/2002, rubricato “Disposizioni in materia di servitù”, ai commi 1 e 2 dispone: «
1. Le procedure impositive di servitù previste dalle leggi in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, relative a servizi di interesse pubblico, si applicano anche per gli impianti che siano stati eseguiti e utilizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il diritto dei proprietari delle aree interessate alle relative indennità.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli aventi titolo fino all'imposizione della servitù».
Con tali ultime previsioni – richiamate, lo si ripete, dall'art. 94 Codice com. el. – il legislatore ha inteso garantire che, nelle more della costituzione delle servitù previste in materia di telecomunicazioni (per quanto qui interessa, art. 94, comma 2 Cod. com. elettr.) e del riconoscimento ai proprietari delle aree soggette a servitù della correlata indennità prevista dalla legge (v. art. 94, commi 3-4 Cod. com. elettr.), sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli aventi titolo, ivi compreso certamente il diritto dei proprietari/concessionari delle autostrade al pagamento dei canoni precedentemente stabiliti per l'occupazione della sede autostradale. Per quanto attiene la disciplina recata dal Codice della Strada, ci si limita a rilevare che l'art. 231 dispone che «
3. In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. Restano, comunque, in vigore le disposizioni di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 27». Già prima della modifica disposta dall'art. 1, co. 6, della L. n. 69/2009, la disposizione in parola prevedeva che, in deroga a quanto previsto dal Capo I del Titolo II (“Costruzione e tutela delle strade pubbliche”, artt. 13-34 bis) dello stesso Codice, si applicassero le disposizioni previste in materia di telecomunicazioni. La citata novella del 2009, infatti, si è limitata ad aggiornare l'originaria formulazione dell'art. 231, co. 3 del
Codice della Strada, nel senso di sostituire il riferimento all'abrogato testo unico sulle telecomunicazioni d.P.R. n. 156/1973 con il riferimento al sopravvenuto Codice delle comunicazioni elettroniche, lasciando inalterata la sostanza della disposizione. Tale rilievo consente di chiarire l'equivoco, che talvolta sembra registrarsi nella giurisprudenza in materia e che si rinviene anche negli scritti difensivi depositati nel presente giudizio, secondo cui il Codice delle comunicazioni elettroniche del 2003 e la novella di cui alla L. n. 69/2009 avrebbero determinato una radicale abrogazione e il
“superamento” delle disposizioni generali contenute nel Codice della Strada concernenti l'attraversamento di strade e autostrade da parte di infrastrutture di telecomunicazione. In realtà, fin dall'entrata in vigore del Codice della Strada, il legislatore ha stabilito che le disposizioni generali contenute al Capo I del Titolo II dello stesso Codice sono derogate dalle disposizioni speciali vigenti in materia di comunicazioni elettroniche, contenute, all'epoca dell'entrata in vigore del Codice della
Strada, nel d.P.R. n. 156/1973 e successivamente trasfuse nel Codice delle comunicazioni elettroniche del 2003. Ritornando allo specifico profilo della disciplina degli oneri per occupazione della sede autostradale da parte di infrastrutture di telecomunicazioni - oggetto della presente controversia – data la sostanziale continuità della disciplina vigente in materia di telecomunicazioni non può sostenersi, come fa la convenuta, che le novelle normative hanno determinato un “superamento” del precedente sistema e l'affermazione di un presunto principio, in realtà inesistente, di gratuità dell'occupazione delle autostrade da parte di infrastrutture di telecomunicazione. Né è dato ravvisare alcun contrasto tra i due sistemi normativi, nel senso che tanto le disposizioni dettate in linea generale dal Codice della Strada (artt.
25-27), quanto la speciale disposizione contenuta nel Codice delle comunicazioni elettroniche (art. 94) «sono ispirate al principio dell'onerosità dell'uso della sede autostradale da parte dell'operatore di telecomunicazioni», come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ., Sez. III, ord. 27.3.2019, n. 8453, cit.). Dal complesso intreccio delle disposizioni innanzi illustrate, è possibile riassumere nei seguenti termini il quadro normativo rilevante ai fini della presente controversia:
1. la disciplina generale dell'occupazione della sede autostradale è contenuta nel Codice della Strada al Capo I Titolo II e, per la particolare ipotesi dell'occupazione da parte di infrastrutture di telecomunicazione, è derogata dalla speciale disciplina vigente in tale settore: dapprima il testo unico del 1973, attualmente il Codice delle comunicazioni elettroniche del 2003; 2. tra i due sistemi normativi appena indicati non è dato ravvisare alcun contrasto per quanto attiene l'affermazione del principio di onerosità dell'uso della sede autostradale da parte dell'operatore di telecomunicazioni;
3. la disciplina speciale dell'occupazione di autostrade da parte di infrastrutture di telecomunicazione è dettata dall'art. 94 Cod. com. elettr. che, derogando al divieto generale di imposizione di oneri previsto dal precedente art. 93, stabilisce l'onerosità dell'occupazione della sede autostradale, prevedendo un'indennità di servitù da determinarsi con il decreto ministeriale costitutivo della servitù in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù; Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, occorre innanzitutto ribadire che la fattispecie in esame concerne l'attraversamento da parte di cavi in fibra ottica di proprietà della convenuta
(già di un tratto dell'autostrada A/24 (in corrispondenza del CP_3 Parte_2
G.R.A.) gestito dall'attrice L'occupazione della sede autostradale da Controparte_1
parte di tali cavi è disciplinata da un'apposita convenzione di concessione, denominata
“Disciplinare”, stipulata nel 2001 tra il proprietario dell'autostrada, A.N.A.S., e la e- via S.p.a.: rapporto in cui è subentrata l'odierna attrice quale Controparte_1
concessionario di A.N.A.S.; Tale convenzione all'art. 7, comma 1, prevede un canone annuo per il passaggio dei cavi di fibra ottica attraverso la sede autostradale: «La presente concessione, ai sensi del D.M. 23.3.1990 pubblicato sulla G.U. n° 83 e successivo provvedimento del 4.8.98 G.U. n° 194 del 21.8.98, è sottoposta al pagamento del canone annuo di £ 4.690.000 (lire.quattromilioniseicentonovantamila-) da versarsi a decorrere dalla data di registrazione previa emissione fattura». Non risulta che per la realizzazione di tali infrastrutture di telecomunicazione sia stato adottato il decreto ministeriale costitutivo di servitù, ai sensi dell'art. 94 Cod. com. elettr., né che sia stata determinata di conseguenza l'indennità di occupazione prevista dal medesimo articolo. Ne deriva che, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di costituzione di servitù previsto dall'art. 94 Cod. com. elettr. e della determinazione della correlata indennità, è fatto salvo il diritto al pagamento del canone annuo previsto dall'art. 7 della convenzione di concessione stipulata tra le parti, secondo quanto previsto dall'art. 3, co. 2 L. n. 166/2002. Né valgono a incrinare tale assunto le argomentazioni della convenuta, secondo la quale il divieto generale di imporre oneri per l'installazione di infrastrutture di telecomunicazione ex art. 93 Cod. com. elettr. determinerebbe l'inefficacia sopravvenuta della convenzione nella parte in cui prevede un canone annuo. Difatti, come innanzi visto, l'art. 94 Cod. com. elettr., disposizione applicabile alla fattispecie in esame, deroga la regola generale di cui all'art. 93, trattandosi di disposizione speciale dettata specificamente per le autostrade. In conclusione, la domanda formulata in via principale da parte attrice merita accoglimento nei termini che seguono: fino all'adozione del decreto ministeriale costitutivo della servitù con determinazione della relativa indennità, la convenuta
(già è tenuta al pagamento in favore di CP_3 Parte_2 Controparte_1
del canone annuo previsto dall'art. 7 della convenzione di concessione.
Conseguentemente, la medesima convenuta va condannata al pagamento della somma azionata in questa sede dall'attrice per canoni riferibili alle annualità dal 2011 al 2016, per complessivi € 27.988,91, oltre interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo.
Ogni altra domanda ed eccezione si dichiara assorbita e/o respinta. In considerazione della complessità e novità delle questioni trattate e delle oscillazioni degli orientamenti giurisprudenziali registrati in materia, sussistono i presupposti di cui all'art. 92, co. 2,
c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando sei motivi di Parte_1
gravame, di seguito illustrati;
e rassegnava le seguenti conclusioni:<< 1) nel merito e in via principale: a) annullare e/o riformare la sentenza n. 3025/2020 del Tribunale di
Roma, XVII sez. civile, pubblicata l'11 febbraio 2020, nelle parti e nei termini indicati nei motivi dell'appello; b) in riforma della sentenza appellata: - accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a - Parte_1 Controparte_1
accertare e dichiarare, anche in via riconvenzionale, l'inefficacia sopravvenuta della convenzione, nella parte in cui prevede il pagamento di un canone annuale, dal 16 settembre 2003, per effetto dell'entrata in vigore del Codice delle comunicazioni elettroniche;
- di conseguenza: i) respingere le domande formulate in primo grado dall'appellata; ii) condannare l'appellata alla restituzione delle somme corrisposte dall'appellante in esecuzione della sentenza impugnata. Con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio, oltre compensi, IVA e CPA, come per legge.>> § 4.1 – Si costituiva per eccepire l'inammissibilità Controparte_1
dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c. in considerazione della mancata specificazione dei motivi ed ex art. 348 bis c.p.c.; deduceva, nel merito l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame e rassegnava le seguenti conclusioni:<< - rigettare con ordinanza o con sentenza l'atto d'appello promosso dalla siccome Parte_1
inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata n. 3025/2020, resa dal
Tribunale Civile di Roma a definizione del procedimento rgn 79724/2017. Con vittoria di spese e compensi di lite.>>
§ 4.2 – All'udienza di prima comparizione del 30 aprile 2021, tenutasi tramite il deposito di note scritte, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo all'udienza del 21 marzo 2025.
§ 4.3 – con decreto presidenziale del 23 gennaio 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Hanno depositato note i difensori delle parti;
all'odierna udienza il difensore di parte appellata precisava le conclusioni come da verbale richiamandosi ai propri atti anche per la discussione e la causa che veniva contestualmente decisa.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << erroneamente al punto 6, n. 3 della sentenza si afferma che l'unico titolo per l'installazione può essere la servitù >> impugna il passo motivazionale della sentenza di primo grado con il quale il Giudice aveva affermato che: << la disciplina speciale dell'occupazione di autostrade da parte di infrastrutture di telecomunicazione è dettata dall'art. 94 Cod. com. elettr. che, derogando al divieto generale di imposizione di oneri previsto dal precedente art. 93, stabilisce l'onerosità dell'occupazione della sede autostradale, prevedendo un'indennità di servitù da determinarsi con il decreto ministeriale costitutivo della servitù in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù >>. Afferma che, al contrario, l'occupazione poteva avvenire non solo sul presupposto di una servitù, ma anche tramite concessione di bene, il cui oggetto è un diritto personale di godimento. Sostiene che l'art. 94 del d.lgs. n. 259/2003 prevede l'eccezionale possibilità di imporre una servitù su un bene pubblico, ma non esclude la possibilità del ricorso alla concessione del medesimo. In tale ultimo caso, come quello di specie, doveva trovare applicazione l'art. 93 del d.lgs. in parola, che esclude la debenza di ulteriori indennità. Critica la sentenza per avere considerato che qualunque concessione di bene pubblico dovesse integrare un contratto costitutivo di servitù ex art. 94 codice citato e di aver escluso l'eventualità – ricorrente – che il diritto di concessione non sia il diritto reale previsto dagli artt. 1032 e ss cod. civ. ma un diritto personale di godimento.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << erroneamente la sentenza afferma che nel caso di specie si applichi la norma sulle servitù. La sentenza è contraddittoria perché – al punto 9 – riconosce che non vi è stata alcuna costituzione della servitù, ma – al punto
10 – applica lo stesso il regime della servitù >> censura la sentenza di primo grado per contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale, da un lato, aveva affermato che nel caso di specie non era stato adottato il decreto ministeriale costitutivo di servitù ex art. 94 Cod. com. elettr., ma, dall'altro, aveva fatto applicazione di quest'ultima norma per regolare il caso di specie. Nello specifico, rappresentava l'impossibilità di configurare una servitù senza un espresso e specifico atto costitutivo di tale diritto reale e senza il procedimento amministrativo che lo presuppone.
§ 5.3 – Con il terzo motivo titolato: << poiché non è stata costituita una servitù, il regime applicabile era non quello dell'art. 94 del codice, ma quello degli artt. 93, 35 e
88 del d.lgs n. 259 del 2003 >> censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale applicato l'art. 94 Cod. com. elettr. anziché l'art. 93 del medesimo Codice. Afferma che il caso va deciso applicando tale ultima norma in quanto l'appellata è un concessionario autostradale che gestisce un bene pubblico in virtù di una concessione di servizio. Pertanto, sulla base del combinato disposto degli artt. 35, commi 3 e 4 e
88, comma 10, del Codice, deve trovare applicazione l'art. 93. Deduce la contrarietà dei canoni richiesti dall'appellata a quanto statuito dalla giurisprudenza, secondo la quale l'accesso deve essere gratuito, trattandosi di opere di pubblica utilità e di urbanizzazione primaria;
invero, ha collocato sul manto autostradale non CP_3
semplici opere private, ma beni che sono giuridicamente qualificati come 1) opere ex lege di pubblica utilità (art. 90 del d. Lgs n. 259/2003); 2) opere di urbanizzazione primaria (art. 84 comma 3 d. Lgs n. 259/2003). Inoltre, afferma che, a norma dell'art. 93 del Cod. com. elettr., i canoni convenzionali non si applicano agli operatori, essendo tenuti a pagare esclusivamente la tassa o il canone per l'occupazione di aree pubbliche e le eventuali spese di sistemazione di tali aree, dovendo l'art. 93 citato prevalere sulle norme convenzionali, trattandosi di legge successiva, speciale e di recepimento di una norma europea ed avendo portata cogente ex art. 1374 c.c.
§ 5.4 – Con il quarto motivo titolato: < in via subordinata, la sentenza è illegittima perché comunque in contrasto con la norma dalla stessa sentenza invocata (art. 94 d. lgs. n. 259 del 2003) >> afferma che, anche ove fosse applicabile l'art. 94 Cod. com. elettr., la sentenza sarebbe comunque erronea, in quanto secondo tale norma il proprietario del bene autostradale può richiedere solo un'indennità commisurata all'effettiva diminuzione del valore del bene e non un canone di attraversamento determinato ex ante.
§ 5.5– Con il quinto motivo titolato: << riproposizione delle difese ed eccezioni implicitamente e/o esplicitamente respinte: le conseguenze giuridiche della contrarietà
a legge della pretesa creditizia invocata da >> sostiene che la richiesta Controparte_1
di pagamento dei canoni in assenza di base legislativa viola anche l'art.1 del Protocollo addizionale CEDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, che attribuisce un significato molto ampio al concetto di << beni >>. Rappresenta che, essendo la pretesa creditoria dell'appellata contraria alla legge e trattandosi di contratto di durata, il rimedio praticabile va individuato nell'inefficacia sopravvenuta del contratto. Pertanto, afferma di dover corrispondere le somme contrattualmente fissate solamente fino al 16 settembre 2003, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 259/2003 e non per il periodo oggetto della presente controversia (2012-2013). § 5.6– Con il sesto motivo titolato: << in via subordinata, istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 del TFUE>>, propone istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, così formulata: << se il principio di libera installazione delle reti sancito dagli articoli 11 e 12 della direttiva 2002/21/ce del parlamento europeo e del consiglio del 7 marzo 2002 possa essere interpretato nel senso di consentire allo stato membro l'applicazione di canoni differenziati in diverse aree del sedime autostradale dello stato membro, senza che tale diversità di calcolo dipenda dalla diversità dei costi di gestione delle aree o da altri elementi oggettivi >>.
§ 6 – Le questioni preliminari
§ 6.1 – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha
“una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 6.2 – Sempre preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello.
Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342
c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata;
sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000).
Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse.
§ 7 – L'analisi dei motivi
Giova premettere che (già E- via s.p.a.) nell'atto di citazione di Controparte_1
primo grado ha esposto in fatto:
a) Che l' A.N.A.S. S.p.A., ai sensi dell'art.7 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2002 e successive modifiche, esercita per la rete stradale e autostradale nazionale individuata dal D. Lgs. n. 461/1999 e successive modificazioni, con le relative pertinenze, i poteri e diritti dell'ente proprietario della strada e ha la disponibilità, tra l'altro, di immobili e terreni;
b) Che l'A.N.A.S., Ente Nazionale del Direttore Generale Controparte_5 [...]
con apposita convenzione (di seguito Parte_3
“Disciplinare”, (All.1.), concedeva alla l'autorizzazione alla posa del Parte_2
cavo in fibre ottiche dalla progr. Km 031 + 111 alla progr. Km 031 + 678 del CP_6
in carreggiata interna, con attraversamento delle rampe dell'Autostrada A/24;
c) Che il suddetto Disciplinare prevede, all'art. 7, il pagamento del canone annuale nella misura di Lire 4.690.000 (oggi € 2.422,18), in favore della concessionaria;
d) Che, in seguito ad una gara internazionale bandita ai sensi della Direttiva CEE n.
92/50 e al D. Lgs. 157/95 e successive modifiche ed integrazioni, veniva affidata alla la concessione per l'esercizio delle autostrade A/24 (Roma – Controparte_1
Torano – L'Aquila – Teramo - Alba Adriatica) e A/25 (Torano – Avezzano – Pratola
Peligna - Pescara) e dei lavori di adeguamento delle stesse. In particolare, a seguito della predetta gara internazionale bandita il 29.11.2000 dall'A.N.A.S. S.p.A. per la concessione della gestione, manutenzione ed esercizio delle autostrade A/24 e A/25, vinta dal raggruppamento “Autostrade S.p.A.” – “ , è stata costituita la CP_7
concessionaria “ che, a partire dal 01 gennaio 2003, è Controparte_1
subentrata in merito ai rapporti in corso, all già Controparte_8 [...]
gestione esercitata per conto ANAS Controparte_9
in forza della Legge del 06.04.1977, n. 106 (All.2).
È incontroverso che il canone richiesto concerne le opere di fibra ottica di proprietà di
(già posate in un tratto dell'autostrada A/24 in corrispondenza CP_3 Parte_2
del GRA, gestito da Controparte_1
Il Tribunale nell'impugnata sentenza, dopo aver dato atto che il quantum richiesto in citazione non era oggetto di contestazione da parte della convenuta -che contestava, invece, l'an della pretesa- - ha esplicitato che la questione controversa concerneva la questione di diritto se la fattispecie rimanesse regolata dall'art. 93 Cod. Com. elettr. oppure dall'art. 94.
Il Tribunale di Roma ha proceduto alla ricostruzione del complesso quadro normativo ed ha richiamato il principio giurisprudenziale enunciato da Cass. n 8453/2019: <<
Dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 259 del 2003 è rimasto fermo il principio, sancito dagli artt. 25 e 27 del codice della strada, dell'onerosità dell'uso della sede stradale da parte dell'operatore di telecomunicazioni, posto che l'art. 94 del citato decreto legislativo, che è norma speciale rispetto al precedente art. 93, con riferimento all'installazione di linee di telecomunicazioni lungo le sedi autostradali, ha previsto che l'occupazione della sede o delle strutture autostradali per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico dà luogo ad una servitù che viene imposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico previo pagamento di un'indennità nella misura stabilita dall'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in virtù dell'errato principio di gratuità dell'installazione di linee di telecomunicazioni lungo le sedi autostradali, aveva respinto la domanda di pagamento del canone di occupazione del suolo autostradale proposta dalla concessionaria nei confronti di un operatore di telecomunicazioni, peraltro in relazione ad un arco temporale in parte antecedente all'entrata in vigore del codice comunicazioni elettroniche). In detta pronuncia la
Suprema Corte ha ritenuto che il corrispettivo dovuto allo Stato, al concessionario o al proprietario dell'autostrada sia dovuto «sia nel caso in cui la rete di telecomunicazioni venga realizzata lungo il percorso dell'autostrada all'interno delle reti di recinzione, sia qualora - per i percorsi autostradali di nuova costruzione - si utilizzino i cavidotti appositamente realizzati.>>
Con i motivi in esame ripropone integralmente le difese svolte in Controparte_3
primo grado e, a sostegno delle stesse, con le note del 22 aprile 2021 richiama la pronuncia n. 2451/2019 di questa Corte - di segno contrario alla statuizione di prime cure qui impugnata – che accogliendo l'appello incidentale proposto da essa CP_3
aveva dichiarato che “applicandosi nella specie l'art. 91 D. Lgs. 259/03 ... a far
[...]
data dal 16 settembre 2003, nulla è più dovuto in forza delle convenzioni in atti ... dalla
in favore della a titolo di canone per Parte_2 Controparte_10
l'attraversamento della rete di cavi telefonici in fibra ottica”. con le note autorizzate per l'odierna udienza dà notizia che la Controparte_1
sentenza di questa Corte d'appello n.2451/2019 risulta cassata dalla Suprema Corte che, decidendo in identica fattispecie a quella qui in esame sempre in causa proposta da sulla medesima questione di diritto, aveva confermato con l'ordinanza n. CP_3
14849/2024 il percorso ermeneutico ed i principi enunciati con l'arresto n. 8453/2019 posto a base della decisione di prime cure qui impugnata. Osserva la Corte che il percorso motivazionale che ha condotto la Suprema Corte a cassare con rinvio la sentenza n. 2451/2019 di questa Corte risponde a tutte le questioni di diritto illustrate nei motivi di gravame qui devoluti.
In quel giudizio - subentrata ad Controparte_10 Controparte_11
- evidenziava che quest'ultima aveva concluso con la società n. 12
[...] Pt_2
convenzioni, aventi ad oggetto la disciplina della concessione per l'attraversamento di tratti autostradali per la messa in opera di cavi telefonici in fibra ottica;
che nel periodo tra il 2003 e 2006 la concessionaria non aveva provveduto al pagamento del Pt_2
canone annuo dovuto «a titolo di ricognizione e a compenso di maggiori oneri di carattere continuativo derivanti dalle opere in attraversamento»; che aveva Parte_2
contestato la domanda e dedotto: i) l'insussistenza dei presupposti per il pagamento del canone, dovendo escludersi «l'avvenuta esecuzione di opere di attraversamento lungo il tracciato autostradale all'interno delle reti di recinzione»; ii) la sopravvenuta inefficacia delle convenzioni in applicazione dello ius superveniens costituito dagli articoli 91-94 del codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259 del 2003); iii) la contrarietà a norma imperativa dell'art. 10 delle convenzioni posto a base della domanda, in virtù del quale, richiamandosi uno dei parametri «fissati dall'art. 27 del codice della strada», era determinata la misura del canone, dovendo, invece, farsi applicazione del combinato disposto «degli articoli 91 e 92» del d.lgs. n. 259 del 2003; che in via riconvenzionale, la aveva chiesto che fosse statuita l'inefficacia delle Pt_2
convenzioni poste a base della pretesa avversaria «con la declaratoria che nulla era dovuto alla società attrice per il titolo azionato».
Con l'ordinanza n. 14849/2024 la SC ha confermato il seguente principio:<< In tema di installazione di impianti di telecomunicazione lungo le sedi autostradali, il principio di onerosità dell'uso della sede stradale da parte di operatori di telecomunicazioni, previsto dagli artt. 25 e 27 del codice della strada, è rimasto fermo anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 259 del 2003, che all'art. 94, con norma speciale rispetto al precedente art. 93, prevede che tali forme di occupazione ad uso pubblico della sede o delle strutture autostradali danno luogo ad una servitù, imposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo pagamento di un'indennità quantificata dall'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio. (Principio applicato con riferimento ad attraversamenti di linee di telecomunicazioni che, pur non interessando direttamente la rete autostradale, erano trasversali ad essa, essendo posti al di sopra ovvero al di sotto della stessa, all'interno di sottopassi).
La Suprema Corte nella recente ordinanza sopra citata ha evidenziato: << 3.1. È corretta l'affermazione della Corte d'appello per cui il d.lgs. n. 259 del 2003 (CCE) prevale sulla normativa statale, e segnatamente sugli articoli 25 e 27 del d.lgs. 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
4. Nelle dodici convenzioni stipulate tra
(ASPI) e nel periodo interessato, quindi tra l'anno 2003 Controparte_10 Pt_2
ed il 2006, era inserita la clausola pattizia, di cui all'art. 10, che prevedeva a carico del concessionario il pagamento di un canone annuo «a titolo di ricognizione e a compenso di maggiori oneri di carattere continuativo derivanti dalle opere in attraversamenti».
Nel caso in esame si tratta dell'art. 7.
Per poi proseguire: <<
4.1. L'art. 27 citato – che va letto unitamente all'art. 25
(Attraversamento ed uso della sede stradale) - stabilisce che «le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate al competente ufficio dell'Anas […], precisando al comma 5 che «i provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo […] indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo […] la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata» Ai commi 7 e 8 dell'art. 27 del d.lgs. n. 285 del 1992, sono indicate le modalità di determinazione della somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze. Tale norma va letta unitamente agli artt. 65, 66 e 67 del d.P.R.
n. 495 del 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
4.2. Peraltro, l'art. 231 del d.lgs. n. 285 del 1992 (Abrogazione di norme precedentemente in vigore), nella sua formulazione originaria stabiliva che «sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni del capo II del presente titolo, le seguenti disposizioni:[…]». Al comma 3 dell'art. 231 richiamato si stabiliva che «in deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro 4°, titolo I, capo VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 […]». Pertanto, vi era il rimando agli artt. 238 e 239 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156. L'art. 238 del d.P.R. n. 156 del 1973 (Divieto di imporre altri oneri) stabiliva che «le pubbliche amministrazioni, le regioni, le province ed i comuni non possono imporre per l'impianto o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazioni oneri o canoni che non siano stabiliti per legge, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto»; la norma è stata abrogata dal d.lgs. 1 ° agosto 2003, n. 259.
Mentre l'art. 239 (Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari) prevedeva: «per la realizzazione e la manutenzione di impianti di telecomunicazione ad uso pubblico, può essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprietà del concessionario, all'interno delle reti di recinzione»; norma abrogata anch'essa dal d.lgs. n. 259 del 2003. Il comma 3 dell'art. 231 del d.lgs. n. 285 del 1992 è stato poi modificato dalla legge n. 69 del 2009, sicché dal 4 luglio 2000 la norma attualmente in vigore prevede «in deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al capo V del titolo II, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni». 5.
Tuttavia, il d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) recepisce alcune direttive comunitarie ed introduce nell'ordinamento statale una disciplina speciale con riferimento allo sviluppo delle comunicazioni elettroniche. >>
La Suprema Corte ha poi ripercorso l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità chiamata a pronunciarsi sul rapporto tra la disciplina di cui al CCE e quella dettata dalla normativa statale, evidenziando che risultava affermato in modo costante: << la prevalenza della disciplina del CCE sulla normativa nazionale anteriore. Le norme oggetto di interpretazione sono quelle relative agli articoli 91,92 e 93 CCE. L'art. 91
CCE (Limitazioni legali della proprietà) stabilisce che «negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'art. 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto», precisando al comma 5 che «nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità». L'art. 93 del CCE
(Divieto di imporre altri oneri), che costituisce la norma oggetto di plurime interpretazioni giurisprudenziali di legittimità, prevedeva in origine (nel testo in vigore dal 16 settembre 2003) che «le pubbliche amministrazioni, le regioni, le province ed i comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge». Al comma
2 dell'art. 93 si chiarisce che «gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne l'ente locale, ovvero l'ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte negli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, in base all'art. 4 della legge 31 luglio 1997, n.
249, […] salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446 […] ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie […]». L'art. 93 ha subito diverse modifiche nel tempo. In particolare, a decorrere dal 1° giugno 2012 (a seguito dell'art. 68 del d.lgs. n. 70 del 2012) si è stabilito che «nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto […] fatta salva […]».
Il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che «l'art. 93, comma 2, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione». L'art. 94 del CCE (Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari) stabilisce, al comma 1, che «per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, può essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprietà del concessionario, all'interno delle reti di recinzione». Al comma 3 si prevede che «[…] L'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennità da pagarsi al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù».>>
Ha poi richiamato le pronunce della Corte Costituzionale affermando che: << ha chiarito che con il CCE l'Italia ha recepito le direttive quadro del Parlamento europeo e del Consiglio sulle comunicazioni elettroniche del 7 marzo 2002 (direttiva
2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime - direttiva accesso;
direttiva
2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica -direttiva autorizzazioni;
direttiva2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica - direttiva quadro;
direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti ed i servizi di comunicazione elettronica - direttiva servizio universale).
La finalità perseguita è quella del superamento «delle situazioni di monopolio del settore, mediante la progressiva diminuzione dell'intervento gestorio delle autorità pubbliche e la incentivazione di un vasto processo di liberalizzazione delle reti e dei servizi nei settori convergenti delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione», con la previsione di una serie di misure regolatorie «destinate ad incidere sul comportamento delle imprese e che dovrebbero condurre ad una completa operatività delle regole della concorrenza» (Corte cost., sentenza n. 336 del 2005).
Trattando dell'art. 93 del CCE la Corte costituzionale (sentenza n. 336 del 2005; poi
Corte cost., n. 450 del 2006; Corte Cost., sentenza n. 272 del 2010; Corte cost., sentenza n. 47 del 2015) evidenzia che tale disposizione «deve ritenersi espressione di un principio fondamentale, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni. In mancanza di un tale principio, infatti, ciascuna regione potrebbe liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio, appunto, di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti. È evidente che la finalità della norma è anche quella di
“tutela della concorrenza”, sub specie di parità di trattamento e di misure volte a non ostacolare l'ingresso di nuovi soggetti nel settore» (sentenze della Corte costituzionale richiamate da Cass. n. 10221 del 2019). >>
Venendo ad operare il raffronto tra la disciplina sottesa all'art. 93 e quella sottesa all'art. 94 ha osservato: <<
7.La giurisprudenza di legittimità inizialmente si è occupata delle fattispecie relative all'attraversamento, con infrastrutture della rete di telecomunicazione, del «reticolo idrico demaniale», gestito dalle regioni ai sensi degli articoli 86 e 89 del d.lgs. n. 112 del 1998. Questa Corte ha ritenuto che tale attraversamento non sia assoggettabile al pagamento di oneri o canoni diversi da quelli previsti dal d.lgs. n. 259 del 2003 o da legge statale ad esso successiva (Cass., sez. 1, 3 settembre 2015, n. 17524; che richiama Cass., 30 giugno 2014, n. 14788 e Cass., 30 giugno 2014, n. 14789; oltre a Cass., n. 18004 del 2014). Si è chiarito che il menzionato principio ha trovato conferma nella nuova formulazione dell'art. 93, comma 2, del
Codice (come novellato dall'art. 68 del d.lgs. n. 70 del 2012, inapplicabile "ratione temporis"), la quale - a fronte di una generica indicazione contenuta nel comma 1 - ha precisato, in senso restrittivo, che nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa o del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Pertanto, l'operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha soltanto l'obbligo di tenere indenne l'ente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione, e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale, fatta salva la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone (COSAP) ovvero l'eventuale contributo una tantum per le spese di costruzione delle gallerie di cui al decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, articolo
47, comma 4 (Cass., sez. 1, n. 10221 del 2019).
7.1. Particolarmente chiara è, poi, la sentenza di questa Corte n. 283 del 10 gennaio 2017, che si occupa proprio dell'applicabilità o meno dell'art. 27 del d.lgs. n. 285 del 1992, proprio come nel caso in esame, riguardando proprio una controversia di In motivazione, si è chiarito Pt_2
che la disciplina di cui all'art. 93 del CCE è stata sempre considerata, dall'indirizzo interpretativo assolutamente prevalente, come espressione di un principio fondamentale dell'ordinamento di settore delle telecomunicazioni, in quanto «persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni». Del resto, in caso contrario, ogni singola amministrazione dotata di potestà impositiva potrebbe liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio (si richiamano anche le pronunce della Corte cost., nn.
336 del 2005; 450 del 2006; 47 del 2015). Si chiarisce ancora in motivazione che «un orientamento monolitico di questa Corte [si citano Cass. n. 14788 del 2014; n. 17524 del 2015, n. 13912 del 2016] riferito, peraltro, alla diversa materia dell'attraversamento, con infrastrutture della rete di telecomunicazione, del c.d. reticolo idrico demaniale gestito dalle regioni ai sensi degli articoli 86 89 del d.lgs. n.
112 del 1998, ha stabilito che l'attraversamento in questione non è assoggettabile al pagamento di oneri o canoni diversi da quelli previsti dal d.lgs. n. 259 del 2003 […] o da legge statale ad esso successiva». Del resto, tale principio ha trovato conferma nella nuova formulazione dell'art. 93, comma 2, del CCE, come novellato dall'art. 68 del d.lgs. n. 70 del 2012, la quale ha precisato «in senso restrittivo, che nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa o del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche». Nella pronuncia richiamata (Cass., sez. 1,
n. 283 del 10/1/2017) non si manca di osservare - per confutarlo - anche la formazione di un indirizzo giurisprudenziale minoritario, per il quale «l'applicabilità dell'art. 27 del d.lgs. n. 285 del 1992 (che consente all'ente proprietario della strada l'imposizione di un canone per l'uso o l'occupazione a qualsiasi titolo del suolo e del sottosuolo della strada medesima), non sarebbe esclusa per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 1993, benché si tratti di norma ad esso precedente». L'art. 27, commi
7 e 8, del d.lgs. n. 285 del 1992, dunque, in base a tale peculiare interpretazione, sarebbe richiamato proprio dall'art. 93 del CCE, che, al comma 1, fa espressamente salva
«l'applicazione di altre disposizioni di legge che stabiliscono altri canoni o oneri per l'impianto di reti o per l'esercizio di servizi di comunicazione elettronica». Tale tesi minoritaria troverebbe giovamento anche dal 22° “Considerando” della direttiva
2002/21/CE 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti di servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), per la quale rimangono impregiudicati le «disposizioni nazionali vigenti in materia di espropriazione o uso di una proprietà, normale esercizio dei diritti di proprietà, normale uso dei beni pubblici».
Non troverebbe poi applicazione alla fattispecie concreta il disposto dell'art. 1, comma
6, della legge n. 69 del 2009, a mente del quale «l'art. 231, comma 3, del codice della strada, di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente:
“in deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del CCE, di cui al d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni”». Ciò in quanto tale norma non inciderebbe sull'attribuzione agli enti locali del potere di imporre altri oneri, oltre TOSAP e COSAP, attesa la natura di norme speciali rivestite dalle disposizioni legislative che prevedono il predetto potere impositivo degli enti locali, ed allo stesso art. 27 del d.lgs. n. 285 del 1992 con specifico riferimento alle strade». Per questa Corte (Cass. n. 283 del 2017, cit.), però, a confutazione di quanto sopra affermato, proprio la linea interpretativa seguita da una parte delle decisioni della giurisprudenza amministrativa ed ordinaria «ha indotto il legislatore ad emanare una norma di interpretazione autentica dell'art. 93 del d.lgs. n.
259 del 2003. Ed invero, l'art. 12, comma 3, del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 ha stabilito che «l'art. 93, comma 2, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione».
Pertanto è di tutta evidenza - altrimenti la disposizione non avrebbe alcun significato, essendo la prescrizione suindicata già desumibile dal testo dell'art. 93, comma 2, - che
«la norma ha inteso stabilire il canone interpretativo unico applicabile alla disposizione specifica concernente “gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica”, prescrivendo che la disposizione in parola debba essere interpretata nel senso che essi siano sottoposti soltanto alle tasse o canoni (TOSAP e COSAP) previsti dal comma 2 della disposizione succitata». Per tale ragione, resta esclusa «per tali soggetti l'applicabilità del comma 1, che concerne genericamente “l'impianto di reti” o
“l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica”, vietando alle amministrazioni, anche locali, di imporre “oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”». Si è anche chiarito che tale norma interpretativa, per tale sua natura, è applicabile retroattivamente anche a fattispecie insorte prima della sua entrata in vigore (Cass. n. 293 del 2017).
8. Nella stessa direzione muove anche la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. III, 1° giugno 2016, n. 2335), per la quale art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 259 del
2003 deve essere letto alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 272 del
2010, che ha specificato che «il richiamo dell'art. 93, comma 1, dello stesso d.lgs. n.
259 del 2003, ad altri eventuali oneri o canoni che non siano stabiliti dalla legge deve intendersi alla sola legge statale». Si richiama anche la ratio della sentenza della Corte costituzionale n. 336 del 2005, e quindi al fine di evitare che ogni regione possa
«liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio, appunto, di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti». Si fa presente che anche nella giurisprudenza di legittimità, il titolo legittimante l'imposizione di oneri o canoni per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica «non può essere rinvenuto né negli articoli 822 e 823 c.c. né negli articoli 86 e 89 del d.lgs. n. 112 del 1998, che delegano alle regioni la gestione del demanio idrico, le relative concessioni, la determinazione dei canoni ed introito dei relativi proventi».
9. Anche la giurisprudenza di questa Corte, a sezioni unite, ha ritenuto che lo scadere di una concessione non comporta il venir meno del radicale divieto contenuto nell'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, di assoggettare a canoni - o, comunque, a qualsiasi altro onere - la occupazione di aree con infrastrutture di telecomunicazione ancora utilizzabili, essendo la menzionata disposizione finalizzata
- in recepimento delle Direttive unionali - ad eliminare ogni possibile interferenza sulla libera concorrenza, nel settore di mercato delle telecomunicazioni che possa derivare dalla sottoposizione all'interno del territorio dello Stato a canoni o oneri geograficamente differenziati (Cass., Sez. U., 3 maggio 2018, n. 10536). Questa Corte,
a sezioni unite, occupandosi della materia in sede di regolamento di giurisdizione, ha ribadito il principio per cui l'attraversamento del demanio idrico gestito dalle regioni, ai sensi del d.lgs. n. 112 del 1998, art. 86 e 89, da parte di infrastrutture di comunicazione elettronica, non è soggetto al pagamento di oneri o canoni che non siano previsti dal d.lgs. n. 259 del 2003 o da legge statale ad esso successiva (Cass., Sez. U.,
2 febbraio 2017, n. 2730). 10. Va, poi, fatto riferimento alla questione relativa all'influenza che può avere il d.lgs. n. 259 del 2003 sui contratti di concessione già stipulati, in quanto la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata su domande presentate dagli operatori economici nei confronti degli enti territoriali, ma non nei confronti dei concedenti. In realtà, vi è un unico precedente, che non risolve però la questione della prevalenza tra il d.lgs. n. 259 del 2003 e la normativa statale pregressa, costituita dall'art. 27 del d.lgs. n. 295 del 1992.
Si è, quindi, sostenuto che, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 259 del 2003 è rimasto fermo il principio, sancito dagli artt. 25 e 27 del codice della strada, dell'onerosità dell'uso della sede stradale da parte dell'operatore di telecomunicazioni, posto che l'art. 94 del citato d.lgs., che è norma speciale rispetto al precedente art. 93, con riferimento all'installazione di linee di telecomunicazioni lungo le sedi autostradali, ha previsto che l'occupazione della sede o delle strutture autostradali per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico dà luogo ad una servitù che viene imposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico previo pagamento di un'indennità nella misura stabilita dall'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio - in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in virtù dell'errato principio di gratuità dell'installazione di linee di telecomunicazioni lungo le sedi autostradali, aveva respinto la domanda di pagamento del canone di occupazione del suolo autostradale proposta dalla concessionaria nei confronti di un operatore di telecomunicazioni, peraltro in relazione ad un arco temporale in parte antecedente all'entrata in vigore del codice comunicazioni elettroniche (Cass., sez. 3, 27 marzo 2019
n. 8453). In tale precedente si è ritenuto che «il contrasto fra il codice della strada e il
CCE ravvisato dalla Corte d'appello […] non sussiste. Entrambe le discipline sono ispirate al principio dell'onerosità dell'uso della sede autostradale da parte dell'operatore di telecomunicazioni», mentre le sole novità consistono nell'individuazione «delle competenze del Ministro dello sviluppo, quanto all'adozione del decreto impositivo della servitù, e dell'Agenzia del territorio, per quel che concerne la determinazione dell'indennità dovuta al gestore della sede autostradale». Pertanto, si è ritenuto che il giudice di merito aveva «parimenti errato nel ravvisare una discontinuità fra tale disciplina e le regole precedentemente poste dal codice della strada. Non sussistendo un simile contrasto fra i due codici, si è inutilmente soffermata sulla questione della prevalenza dell'uno sull'altro» (Cass., n. 8453 del
2019). Nella parte finale della motivazione questa Corte giunge ad affermare che
«piuttosto, avuto riguardo all'arco temporale che costituisce oggetto della domanda formulata […] – dal 2001 al 2009 - , [la Corte d'appello] avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma determinata ai sensi dell'art. 27, commi 7 e 8 , cod. strada, fino all'entrata in vigore del CCE (16 settembre
2003); e poi, per il periodo successivo, per il pagamento di un'indennità nella misura stabilita dall'art. 94 Cod. comunicazioni». >>
Per concludere il complesso ed accurato iter motivazionale affermando che: << 11. Ciò che più conta, ai fini della risoluzione della controversia è quanto afferma in motivazione questa Corte nel precedente richiamato, ove si ritiene che «dunque, anche dopo l'entrata in vigore del CCE è rimasto fermo il principio per il quale l'operatore di telecomunicazioni che utilizzi la sede o le strutture autostradali per l'istallazione di cavi
è tenuto al pagamento di un corrispettivo allo Stato o al concessionario o al proprietario dell'autostrada. Tale corrispettivo è dovuto sia nel caso in cui la rete di telecomunicazioni venga realizzata lungo il percorso della autostrada all'interno delle reti di recinzione, sia qualora - per percorsi autostradali di nuova costruzione - si utilizzino i cavidotti appositamente realizzati, sia – infine - quando sia necessario spostare l'impianto per far spazio ai lavori di ampliamento della sede stradale». Ciò comporta, dunque, che trova applicazione, non l'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, ma l'art. 94, che prevede un'indennità da pagarsi al proprietario o al concedente. Inoltre,
l'art. 94, comma 8, prevede un richiamo agli articoli 3 e 40 della legge 1° agosto 2002,
n. 166. Anche su questo, questa Corte, nel precedente richiamato (Cass. n. 8453 del
2019), ha chiarito che «l'art. 3 della legge n. 166 del 2002 pone la regola dell'onerosità delle servitù previste dalle leggi in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque ed energia, relative a servizi di interesse pubblico. Il successivo art. 40 fissa come obbligatoria, nei lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria di strade ed autostrade la cui esecuzione comporti lavori di scavo del sottosuolo, la realizzazione di cavidotti per il passaggio di cavi di telecomunicazioni: l'accesso a tali strutture da parte degli interessati avviene a fronte del pagamento di un corrispettivo commisurato alle spese aggiuntive sostenute per la realizzazione dei cavidotti». Ciò a conferma, che anche dopo l'entrata in vigore del CCE, è rimasto fermo il principio per il quale l'operatore è tenuto al pagamento di un corrispettivo.>>
Il Collegio non ha motivo di discostarsi dal precedente sopra trascritto, per l'autorevolezza dello stesso e per la assoluta pertinenza con le questioni qui devolute dall'appellante . CP_3
La sentenza di prime cure che ha accolto la domanda di dando Controparte_1
applicazione all'art. 94 del codice delle comunicazioni elettroniche, all'epoca vigente, ha espresso un convincimento conforme ai principi enunciati dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 8453/2019 ora confermata con l'ordinanza n. 14849/2024. § 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore di parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a €
52.000,00) nei valori medi per tutte le fasi, fatta eccezione per la fase trattazione- istruttoria che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si liquidano gli importi medi dimidiati.
§ 7. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di contro la sentenza resa tra le parti
[...] Controparte_1
dal Tribunale di Roma n. 3025/2020 pubblicata in data 11/02/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
che liquida in € 8469,00 per compensi, oltre rimborso CP_1
forfetario ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 21/03/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo