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19 aprile 1942
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30 marzo 2001
30 marzo 2001
Art. 94.
(Luogo della pubblicazione).
La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed e' fatta nei comuni di residenza degli sposi.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)) ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))
(Luogo della pubblicazione).
La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed e' fatta nei comuni di residenza degli sposi.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)) ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))
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- 1. Circolare del 06/07/2000 n. 139 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Uff. del Dir. CentraleMin. Finanze · 6 luglio 2000 · 113.6681
[…] Come e\' noto, l\'art. 94 del codice civile (luogo della pubblicazione) […] all\'ufficiale dello stato civile richiedente a norma dell\'art. 94 c.c., sono
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Roma, sentenza 02/03/2023, n. 3473Provvedimento: […] Nello specifico, l'appellante ha chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata e l'accoglimento dell'appello, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 94, cc. 2 e 3, c.d.s. per avere il giudice di pace ritenuto legittima l'irrogazione di una sanzione a fronte della macroscopica insussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito e, comunque, dei presupposti richiesti dalla norma al fine di irrogare la sanzione;Leggi di più...
- art. 94 c.d.s.·
- sanzione amministrativa·
- aggiornamento carta di circolazione·
- fede privilegiata atto pubblico·
- appello civile·
- motivazione apparente·
- querela di falso·
- proprietario veicolo·
- omessa pronuncia·
- violazione normativa