Articolo 94 del Codice civile
Articolo 93Articolo 95
Versione
19 aprile 1942
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Versione
30 marzo 2001
Art. 94.

(Luogo della pubblicazione).

La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed e' fatta nei comuni di residenza degli sposi.

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)) ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))
Entrata in vigore il 30 marzo 2001
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