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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/05/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2897/2019 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice, Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017 in data 11/10/2019 al numero 2897/2019 R.G., avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza n. 24/2019 emessa dal
Giudice di Pace di Venosa nel procedimento civile n. 44/C/16 R.G., depositata in data 12/03/2019
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giacomo Lattanzio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Trinitapoli alla Via Martiri di Via Fani n. 27;
APPELLANTE
E
(C.F. ), residente in Controparte_1 C.F._2
Lavello (PZ) alla Via Firenze n. 20 e (C.F. Controparte_2
), residente in [...] C.F._3
APPELLATI CONTUMACI
NONCHÉ
(P.IVA ), in Controparte_3 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Giustino Donofrio, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Fele al Vico I° Kennedy n.1
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Proc. n. 2897/2019 R.G.
All'udienza del 19/02/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, Parte_1
impugnava la sentenza n. 24/2019 emessa dal Giudice di Pace di
[...]
Venosa nel procedimento civile n. 44/C/16 R.G., depositata in data
12/03/2019, con la quale il primo giudice, in accoglimento soltanto parziale della domanda azionata in primo grado (ovvero previo riconoscimento del
50% di corresponsabilità nella causazione del sinistro, e dunque in applicazione del secondo comma dell'art. 2054 c.c.), condannava in solido e la compagnia Controparte_1 Controparte_2 [...] al pagamento in suo favore della somma di € Controparte_3
1.845,37, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento per i danni
– materiali e biologici – subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 16/06/2015 in Lavello, allorquando la trattrice agricola tg.
FG035632, di proprietà di non concedendo la dovuta Controparte_1 precedenza urtava l'autovettura Ford C-Max tg. M4927S, di proprietà e condotta dall'appellante.
1.1. L'appellante eccepiva la violazione degli artt. 2054 c.c., 2697 c.c. e
115 c.p.c.: nello specifico, si doleva dell'errata valutazione del compendio probatorio, ritenendo che le prove espletate evidenziassero la responsabilità esclusiva dei convenuti.
Contestava, inoltre, l'erroneità della sentenza laddove aveva ritenuto rinunciata la domanda concernente il danno biologico, per essere tale rinuncia meramente subordinata alla richiesta principale che vedeva il riconoscimento del danno biologico nella misura del 2%.
Impugnava, infine, la liquidazione delle spese da parte del primo giudice.
1.2. Per l'effetto, rassegnava le seguenti conclusioni: “IN VIA
PRINCIPALE, accogliere la presente impugnazione e per l'effetto, in riforma della sentenza di I° grado, accogliere la domanda di risarcimento danni subiti dal sig. e per l'effetto, previo Parte_1
Con accertamento esclusivo di responsabilità, a titolo di colpa, del sig.
2 Proc. n. 2897/2019 R.G.
conducente della trattrice agricola targata FG 035632 CP_2
(assicurata , di proprietà del sig. CP_3 Controparte_1
nella causazione del sinistro avvenuto in data 16.06.2015, condannare - in solido tra loro – i convenuti in persona del Controparte_4
legale rappresentante pro-tempore, e i sigg.ri e Controparte_2 [...]
al pagamento dell'ulteriore somma contenuta, per Controparte_1 ragioni di opportunità, in €. 5.200,00 (di cui €. 4.327,88 per danni materiali;
€. 400,00 per fermo tecnico;
Danno Biologico 2% € 1.510,07;
ITT (7 gg.) al 100% € 324,03; ITP (20 gg.) al 75% € 694,40; ITP (20 gg.) al 50% € 462,80; Danno Morale 1/4 € 747,82; a cui va sottratta la somma di €. 2.333,34 liquidata nella Sentenza di I° Grado), il tutto nei limiti del
Giudice adito e compreso nello scaglione tra €. 1.100,00 ed €. 5.200,00, con contestuale rideterminazione delle competenze liquidate nel giudizio di I° grado. IN VIA SUBORDINATA, il sottoscritto procuratore dichiara di rinunciare alla voce del Danno Biologico e, pertanto, il risarcimento del danno materiale e fisico subito dal sig. ammonta Parte_1 complessivamente ad €. 4.246,07 (di cui €. 4.327,88 per danni materiali;
€. 400,00 per fermo tecnico;
ITT (7 gg.) al 100% € 324,03; ITP (20 gg.) al
75% € 694,40; ITP (20 gg.) al 50% € 462,80; Danno Morale 1/4 € 370,30;
a cui va sottratta la somma di €. 2.333,34 liquidata nella Sentenza di I°
Grado). IN VIA ANCORA SUBORDINATA, SI CHIEDE DI ACCERTARE
LA RESPONSABILITA' DEL CONDUCENTE DI PARTE CONVENUTA
CON PERCENTUALE MAGGIORITARIA. IN VIA GRADATA, in caso di rigetto della presente impugnazione, sotto il profilo dell'accertamento della responsabilità, accogliere l'impugnazione in ordine alla rideterminazione delle spese e competenze legali, come specificato nella nota depositata nel giudizio di I° grado.”
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 09/05/2020, la Controparte_3 contestando nel merito l'avversa impugnazione e, pertanto, concludendo per il relativo rigetto.
Non si costituivano, invece, gli altri appellati Controparte_1 [...]
dei quali veniva dichiarata la contumacia. CP_2
3 Proc. n. 2897/2019 R.G.
3. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 19/02/2025 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis.
4. Ciò premesso, mette conto rilevare come la fattispecie posta all'attenzione del giudicante involge uno scontro tra veicoli, e pertanto viene in rilievo la norma di cui all'art. 2054 c.c., sicché è opportuno operare le considerazioni che seguono.
4.1. L' art. 2054, primo comma, c.c. stabilisce che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Il secondo comma, dipoi, pone una presunzione legale nello stabilire che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Ai sensi dell'art. 2054 c.c., un veicolo è “in circolazione” non solo quando sia in marcia ma anche se sosti in luoghi ove si svolga il traffico veicolare, sicché va qualificato come “scontro” qualsiasi urto tra due (o più) veicoli in marcia ovvero tra uno in moto ed uno fermo (Cass. n. 281 del 2015).
4.2. La regola di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. costituisce un criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare, con indagini specifiche, le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento. Detta presunzione serba, dunque, la funzione di regola sussidiaria (per tutte si veda Cass. n. 4639 del 2002).
4.3. La norma in parola, poi, non prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma configura a carico del conducente una responsabilità presunta, dalla quale può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alla concreta circostanza di tempo e di luogo. L'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal
4 Proc. n. 2897/2019 R.G.
fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (si vedano sul punto Cass. n. 10031 del 2006; n. 29883 del 2008; n. 18631 del 2015).
In particolare, la Corte di cassazione ha condivisibilmente affermato che
"l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso" [si vedano Cass. n. 477 del 2003 e
Cass. n. 12444 del 2008; in tempi più recenti l'orientamento è stato confermato: “Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente” (si confronti Cass. n. 9528 del 2012)].
4.4. Ora, se è vero, come accennato, che, in caso di sinistro stradale, la violazione commessa da un conducente non dispensa il giudice dal verificare l'eventuale concorso di colpa dell'altro soggetto coinvolto, è altrettanto vero, però, che per quest'ultimo la prova liberatoria può scaturire anche in modo indiretto dall'accertamento che la condotta del conducente trasgressore è legata da un esclusivo rapporto di causa-effetto all'evento dannoso (si vedano Cass. n. 2834 del 1988; Cass. n. 8622 del 1990; Cass.
n. 1724 del 1998; Cass. n.5226 del 2006; Cass. n. 9550 del 2009; Cass. n.
14064 del 2010; Cass. n. 8885 del 2020; App. Campobasso 10.01.2017;
App. Napoli n. 3246 del 2020; Cassazione civile sez. III, 13/05/2021,
n.12884; di recente Cass. ordinanza n. 15152/2023).
5 Proc. n. 2897/2019 R.G.
L'orientamento testé illustrato trae alimento dal condivisibile convincimento secondo cui, in tema di scontro tra veicoli e di applicazione dell'art. 2054 c.c., la regola per la quale l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro (all'uopo occorrendo – come già rilevato – che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro) non può essere intesa nel senso che, anche quando questa prova non sia in concreto possibile e sia positivamente accertata la responsabilità di uno dei conducenti per avere tenuto una condotta in sé del tutto idonea a cagionare l'evento, l'apporto causale colposo dell'altro conducente debba essere, comunque, in qualche misura riconosciuto.
La Suprema Corte ha affermato che il principio secondo il quale, in tema di scontro tra veicoli e di applicazione dell'art. 2054 c.c., ove sia stato accertato in concreto che uno dei due conducenti ha tenuto una condotta inequivocabilmente idonea a cagionare il danno (come, ad esempio, la perdita di controllo del veicolo e la conseguente invasione dell'opposta corsia di marcia), l'impossibilità, per l'altro conducente, di fornire la prova liberatoria non implica l'automatico addebito a quest'ultimo di un concorso di colpa, rischiandosi altrimenti che l'applicazione dell'art. 2054 c.c. assuma "l'impropria valenza di clausola limitativa della responsabilità piuttosto che di norma volta a sollecitare la cautela dei conducenti ed a risolvere i casi dubbi" (così Cass. n. 12408 del 2011).
4.5. Dunque, la riferita natura sussidiaria della norma dell'art. 2054, comma secondo, c.p.c. impone al giudice un particolare rigore nella valutazione delle emergenze istruttorie al fine di giungere ad un accertamento che possa prevedere sia la completa esclusione della responsabilità di una delle parti coinvolta nell'incidente, sia la possibile graduazione del concorso di colpa eventualmente riscontrato (Cass. n. 9353 del 2019).
4.6. Riepilogando e compendiando i principi di elaborazione giurisprudenziale enucleati in subiecta materia, è a dirsi che:
6 Proc. n. 2897/2019 R.G.
a) la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'articolo 2054, 2 comma, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (v Cass., 7/6/2011, n.
12408; Cass., 5/12/2011, n. 26004. E, conformemente, Cass., 4/4/2019, n.
9353; Cass., 13/5/2021, n. 12884); specularmente, la norma non può trovare applicazione quando vi sia stato un accertamento in concreto delle rispettive responsabilità per il quale risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno dei conducenti e, per contro, che nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro (cfr. Cass. n. 29883/08);
b) se è vero che, in tema di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti, di norma (e salvo ipotesi particolari: cfr.
Cass. n. 16244/05), non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza
(cfr. Cass. n. 15434/04), tuttavia, una volta che, valutando le condotte di guida di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, sia stato possibile ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare la misura delle rispettive responsabilità, non vi è più spazio per la presunzione di concorso di colpa dell'articolo 2054 c.c., comma 2, che ha carattere sussidiario (cfr., tra le tante, Cass. n. 4755/04, n. 11772/06, n. 1317/06) ed è logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro - da parte del giudice - e con l'attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale (cfr. Cass. n. 456/05)
(così Cass., Sez. III, sent. 5/12/2011, n. 26004);
c) la certezza, giudizialmente raggiunta, della colpa nella condotta, purché potenzialmente idonea a determinare l'evento, di uno dei conducenti nella causazione di uno scontro tra veicoli, libera l'altro conducente dalla presunzione - che mantiene un carattere residuale - della sua concorrente responsabilità di cui all'articolo 2054, 2 comma, c.c. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
e comunque la certezza delle condotte di entrambi i conducenti non esime il giudice
7 Proc. n. 2897/2019 R.G.
dalla ricostruzione effettiva del concreto apporto causale di ognuna nella determinazione dell'evento, rendendo non corretta l'applicazione della presunzione, che deve mantenere un carattere residuale e cioè limitato all'ipotesi della concreta impossibilità della determinazione dell'incidenza causale delle condotte di tutti i conducenti (v. Cass., Sez. III, 13/5/2021, n.
12884; in precedenza, Cass., Sez. III, 7/6/2011, n. 12408).
5. Poste le coordinate ermeneutiche entro le quali orientare la decisione, gli elementi istruttori acquisiti al processo consentono di ritenere corretta l'attribuzione, in capo all'odierno appellante, di pari corresponsabilità nella causazione del sinistro.
Come supra sottolineato, infatti, è bensì vero che l'individuazione di una condotta imputabile alla controparte (nel caso pacificamente sussistente, essendo ampiamente dimostrato che il conducente della mietitrebbia non ha rispettato lo STOP), quando eziologicamente ritenuta idonea a cagionare di per sé il sinistro, può fondare il superamento della presunzione di cui all'art. 2054 co. 2 c.c., ma nel caso di specie emerge una incidenza della condotta dell'appellante nella determinazione del sinistro.
In particolare, la documentazione fotografica in atti rappresenta il luogo del sinistro come connotato da amplissima visibilità, e non risulta che, all'epoca dei fatti, vi fossero ostacoli in tal senso;
tale visibilità, dipoi, connota anche il veicolo agricolo, che per sua natura (mietitrebbia) è percepibile da lunga distanza, anche in ragione della scarsa velocità che caratterizza la sua marcia.
A ciò aggiungasi che, da documentazione fotografica in atti, si evince la presenza di un limite di velocità di 40 km/h, evidentemente superato dall'appellante in ragione di quanto dichiarato dall'unico teste escusso in primo grado, il quale ha testualmente affermato che la velocità portata dall'autovettura che lo precedeva (ossia quella condotta dall'appellante
) era di 60/70 km/h, evidentemente superiore al limite Parte_1
consentito.
Non risulta, infine, che l'appellante abbia rallentato, ovvero frenato, in prossimità dell'incrocio, non essendovi tracce in tal senso.
6. L'esame complessivo di tali circostanze, dunque, induce a ritenere sussistente un profilo di colpa in capo all'appellante, e che tale profilo abbia
8 Proc. n. 2897/2019 R.G.
inciso nel determinismo eziologico del sinistro, onde la condivisibilità della ricostruzione operata dal primo giudice.
7. Quanto alla doglianza concernente la liquidazione del danno biologico
(che erroneamente il primo giudice avrebbe considerato oggetto di rinuncia), la stessa non è meritevole di accoglimento, in quanto non è presente, in atti, un articolato istruttorio idoneo a comprovare l'effettiva sussistenza di un danno biologico permanente, onde la relativa istanza non poteva, in ogni caso, trovare accoglimento.
8. Per tutti gli anzidetti motivi, l'odierno appello va rigettato e, di conseguenza, la sentenza impugnata può trovare conferma, anche per quanto concerne il capo relativo alle spese di lite.
9. Le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante soccombente nella misura liquidata in dispositivo facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da € 1.101 a € 5.200), con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi.
10. Stante la reiezione dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, questo giudice deve dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Generoso Valitutti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel procedimento n.
2897/2019 R.G., uditi i procuratori delle parti, ogni istanza, eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado Controparte_3 di giudizio, che si liquidano in € 1.701,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
9 Proc. n. 2897/2019 R.G.
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Potenza, lì 28/05/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
10
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice, Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017 in data 11/10/2019 al numero 2897/2019 R.G., avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza n. 24/2019 emessa dal
Giudice di Pace di Venosa nel procedimento civile n. 44/C/16 R.G., depositata in data 12/03/2019
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giacomo Lattanzio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Trinitapoli alla Via Martiri di Via Fani n. 27;
APPELLANTE
E
(C.F. ), residente in Controparte_1 C.F._2
Lavello (PZ) alla Via Firenze n. 20 e (C.F. Controparte_2
), residente in [...] C.F._3
APPELLATI CONTUMACI
NONCHÉ
(P.IVA ), in Controparte_3 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Giustino Donofrio, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Fele al Vico I° Kennedy n.1
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Proc. n. 2897/2019 R.G.
All'udienza del 19/02/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, Parte_1
impugnava la sentenza n. 24/2019 emessa dal Giudice di Pace di
[...]
Venosa nel procedimento civile n. 44/C/16 R.G., depositata in data
12/03/2019, con la quale il primo giudice, in accoglimento soltanto parziale della domanda azionata in primo grado (ovvero previo riconoscimento del
50% di corresponsabilità nella causazione del sinistro, e dunque in applicazione del secondo comma dell'art. 2054 c.c.), condannava in solido e la compagnia Controparte_1 Controparte_2 [...] al pagamento in suo favore della somma di € Controparte_3
1.845,37, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento per i danni
– materiali e biologici – subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 16/06/2015 in Lavello, allorquando la trattrice agricola tg.
FG035632, di proprietà di non concedendo la dovuta Controparte_1 precedenza urtava l'autovettura Ford C-Max tg. M4927S, di proprietà e condotta dall'appellante.
1.1. L'appellante eccepiva la violazione degli artt. 2054 c.c., 2697 c.c. e
115 c.p.c.: nello specifico, si doleva dell'errata valutazione del compendio probatorio, ritenendo che le prove espletate evidenziassero la responsabilità esclusiva dei convenuti.
Contestava, inoltre, l'erroneità della sentenza laddove aveva ritenuto rinunciata la domanda concernente il danno biologico, per essere tale rinuncia meramente subordinata alla richiesta principale che vedeva il riconoscimento del danno biologico nella misura del 2%.
Impugnava, infine, la liquidazione delle spese da parte del primo giudice.
1.2. Per l'effetto, rassegnava le seguenti conclusioni: “IN VIA
PRINCIPALE, accogliere la presente impugnazione e per l'effetto, in riforma della sentenza di I° grado, accogliere la domanda di risarcimento danni subiti dal sig. e per l'effetto, previo Parte_1
Con accertamento esclusivo di responsabilità, a titolo di colpa, del sig.
2 Proc. n. 2897/2019 R.G.
conducente della trattrice agricola targata FG 035632 CP_2
(assicurata , di proprietà del sig. CP_3 Controparte_1
nella causazione del sinistro avvenuto in data 16.06.2015, condannare - in solido tra loro – i convenuti in persona del Controparte_4
legale rappresentante pro-tempore, e i sigg.ri e Controparte_2 [...]
al pagamento dell'ulteriore somma contenuta, per Controparte_1 ragioni di opportunità, in €. 5.200,00 (di cui €. 4.327,88 per danni materiali;
€. 400,00 per fermo tecnico;
Danno Biologico 2% € 1.510,07;
ITT (7 gg.) al 100% € 324,03; ITP (20 gg.) al 75% € 694,40; ITP (20 gg.) al 50% € 462,80; Danno Morale 1/4 € 747,82; a cui va sottratta la somma di €. 2.333,34 liquidata nella Sentenza di I° Grado), il tutto nei limiti del
Giudice adito e compreso nello scaglione tra €. 1.100,00 ed €. 5.200,00, con contestuale rideterminazione delle competenze liquidate nel giudizio di I° grado. IN VIA SUBORDINATA, il sottoscritto procuratore dichiara di rinunciare alla voce del Danno Biologico e, pertanto, il risarcimento del danno materiale e fisico subito dal sig. ammonta Parte_1 complessivamente ad €. 4.246,07 (di cui €. 4.327,88 per danni materiali;
€. 400,00 per fermo tecnico;
ITT (7 gg.) al 100% € 324,03; ITP (20 gg.) al
75% € 694,40; ITP (20 gg.) al 50% € 462,80; Danno Morale 1/4 € 370,30;
a cui va sottratta la somma di €. 2.333,34 liquidata nella Sentenza di I°
Grado). IN VIA ANCORA SUBORDINATA, SI CHIEDE DI ACCERTARE
LA RESPONSABILITA' DEL CONDUCENTE DI PARTE CONVENUTA
CON PERCENTUALE MAGGIORITARIA. IN VIA GRADATA, in caso di rigetto della presente impugnazione, sotto il profilo dell'accertamento della responsabilità, accogliere l'impugnazione in ordine alla rideterminazione delle spese e competenze legali, come specificato nella nota depositata nel giudizio di I° grado.”
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 09/05/2020, la Controparte_3 contestando nel merito l'avversa impugnazione e, pertanto, concludendo per il relativo rigetto.
Non si costituivano, invece, gli altri appellati Controparte_1 [...]
dei quali veniva dichiarata la contumacia. CP_2
3 Proc. n. 2897/2019 R.G.
3. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 19/02/2025 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis.
4. Ciò premesso, mette conto rilevare come la fattispecie posta all'attenzione del giudicante involge uno scontro tra veicoli, e pertanto viene in rilievo la norma di cui all'art. 2054 c.c., sicché è opportuno operare le considerazioni che seguono.
4.1. L' art. 2054, primo comma, c.c. stabilisce che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Il secondo comma, dipoi, pone una presunzione legale nello stabilire che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Ai sensi dell'art. 2054 c.c., un veicolo è “in circolazione” non solo quando sia in marcia ma anche se sosti in luoghi ove si svolga il traffico veicolare, sicché va qualificato come “scontro” qualsiasi urto tra due (o più) veicoli in marcia ovvero tra uno in moto ed uno fermo (Cass. n. 281 del 2015).
4.2. La regola di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. costituisce un criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare, con indagini specifiche, le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento. Detta presunzione serba, dunque, la funzione di regola sussidiaria (per tutte si veda Cass. n. 4639 del 2002).
4.3. La norma in parola, poi, non prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma configura a carico del conducente una responsabilità presunta, dalla quale può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alla concreta circostanza di tempo e di luogo. L'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal
4 Proc. n. 2897/2019 R.G.
fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (si vedano sul punto Cass. n. 10031 del 2006; n. 29883 del 2008; n. 18631 del 2015).
In particolare, la Corte di cassazione ha condivisibilmente affermato che
"l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso" [si vedano Cass. n. 477 del 2003 e
Cass. n. 12444 del 2008; in tempi più recenti l'orientamento è stato confermato: “Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente” (si confronti Cass. n. 9528 del 2012)].
4.4. Ora, se è vero, come accennato, che, in caso di sinistro stradale, la violazione commessa da un conducente non dispensa il giudice dal verificare l'eventuale concorso di colpa dell'altro soggetto coinvolto, è altrettanto vero, però, che per quest'ultimo la prova liberatoria può scaturire anche in modo indiretto dall'accertamento che la condotta del conducente trasgressore è legata da un esclusivo rapporto di causa-effetto all'evento dannoso (si vedano Cass. n. 2834 del 1988; Cass. n. 8622 del 1990; Cass.
n. 1724 del 1998; Cass. n.5226 del 2006; Cass. n. 9550 del 2009; Cass. n.
14064 del 2010; Cass. n. 8885 del 2020; App. Campobasso 10.01.2017;
App. Napoli n. 3246 del 2020; Cassazione civile sez. III, 13/05/2021,
n.12884; di recente Cass. ordinanza n. 15152/2023).
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L'orientamento testé illustrato trae alimento dal condivisibile convincimento secondo cui, in tema di scontro tra veicoli e di applicazione dell'art. 2054 c.c., la regola per la quale l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro (all'uopo occorrendo – come già rilevato – che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro) non può essere intesa nel senso che, anche quando questa prova non sia in concreto possibile e sia positivamente accertata la responsabilità di uno dei conducenti per avere tenuto una condotta in sé del tutto idonea a cagionare l'evento, l'apporto causale colposo dell'altro conducente debba essere, comunque, in qualche misura riconosciuto.
La Suprema Corte ha affermato che il principio secondo il quale, in tema di scontro tra veicoli e di applicazione dell'art. 2054 c.c., ove sia stato accertato in concreto che uno dei due conducenti ha tenuto una condotta inequivocabilmente idonea a cagionare il danno (come, ad esempio, la perdita di controllo del veicolo e la conseguente invasione dell'opposta corsia di marcia), l'impossibilità, per l'altro conducente, di fornire la prova liberatoria non implica l'automatico addebito a quest'ultimo di un concorso di colpa, rischiandosi altrimenti che l'applicazione dell'art. 2054 c.c. assuma "l'impropria valenza di clausola limitativa della responsabilità piuttosto che di norma volta a sollecitare la cautela dei conducenti ed a risolvere i casi dubbi" (così Cass. n. 12408 del 2011).
4.5. Dunque, la riferita natura sussidiaria della norma dell'art. 2054, comma secondo, c.p.c. impone al giudice un particolare rigore nella valutazione delle emergenze istruttorie al fine di giungere ad un accertamento che possa prevedere sia la completa esclusione della responsabilità di una delle parti coinvolta nell'incidente, sia la possibile graduazione del concorso di colpa eventualmente riscontrato (Cass. n. 9353 del 2019).
4.6. Riepilogando e compendiando i principi di elaborazione giurisprudenziale enucleati in subiecta materia, è a dirsi che:
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a) la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'articolo 2054, 2 comma, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (v Cass., 7/6/2011, n.
12408; Cass., 5/12/2011, n. 26004. E, conformemente, Cass., 4/4/2019, n.
9353; Cass., 13/5/2021, n. 12884); specularmente, la norma non può trovare applicazione quando vi sia stato un accertamento in concreto delle rispettive responsabilità per il quale risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno dei conducenti e, per contro, che nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro (cfr. Cass. n. 29883/08);
b) se è vero che, in tema di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti, di norma (e salvo ipotesi particolari: cfr.
Cass. n. 16244/05), non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza
(cfr. Cass. n. 15434/04), tuttavia, una volta che, valutando le condotte di guida di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, sia stato possibile ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare la misura delle rispettive responsabilità, non vi è più spazio per la presunzione di concorso di colpa dell'articolo 2054 c.c., comma 2, che ha carattere sussidiario (cfr., tra le tante, Cass. n. 4755/04, n. 11772/06, n. 1317/06) ed è logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro - da parte del giudice - e con l'attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale (cfr. Cass. n. 456/05)
(così Cass., Sez. III, sent. 5/12/2011, n. 26004);
c) la certezza, giudizialmente raggiunta, della colpa nella condotta, purché potenzialmente idonea a determinare l'evento, di uno dei conducenti nella causazione di uno scontro tra veicoli, libera l'altro conducente dalla presunzione - che mantiene un carattere residuale - della sua concorrente responsabilità di cui all'articolo 2054, 2 comma, c.c. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
e comunque la certezza delle condotte di entrambi i conducenti non esime il giudice
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dalla ricostruzione effettiva del concreto apporto causale di ognuna nella determinazione dell'evento, rendendo non corretta l'applicazione della presunzione, che deve mantenere un carattere residuale e cioè limitato all'ipotesi della concreta impossibilità della determinazione dell'incidenza causale delle condotte di tutti i conducenti (v. Cass., Sez. III, 13/5/2021, n.
12884; in precedenza, Cass., Sez. III, 7/6/2011, n. 12408).
5. Poste le coordinate ermeneutiche entro le quali orientare la decisione, gli elementi istruttori acquisiti al processo consentono di ritenere corretta l'attribuzione, in capo all'odierno appellante, di pari corresponsabilità nella causazione del sinistro.
Come supra sottolineato, infatti, è bensì vero che l'individuazione di una condotta imputabile alla controparte (nel caso pacificamente sussistente, essendo ampiamente dimostrato che il conducente della mietitrebbia non ha rispettato lo STOP), quando eziologicamente ritenuta idonea a cagionare di per sé il sinistro, può fondare il superamento della presunzione di cui all'art. 2054 co. 2 c.c., ma nel caso di specie emerge una incidenza della condotta dell'appellante nella determinazione del sinistro.
In particolare, la documentazione fotografica in atti rappresenta il luogo del sinistro come connotato da amplissima visibilità, e non risulta che, all'epoca dei fatti, vi fossero ostacoli in tal senso;
tale visibilità, dipoi, connota anche il veicolo agricolo, che per sua natura (mietitrebbia) è percepibile da lunga distanza, anche in ragione della scarsa velocità che caratterizza la sua marcia.
A ciò aggiungasi che, da documentazione fotografica in atti, si evince la presenza di un limite di velocità di 40 km/h, evidentemente superato dall'appellante in ragione di quanto dichiarato dall'unico teste escusso in primo grado, il quale ha testualmente affermato che la velocità portata dall'autovettura che lo precedeva (ossia quella condotta dall'appellante
) era di 60/70 km/h, evidentemente superiore al limite Parte_1
consentito.
Non risulta, infine, che l'appellante abbia rallentato, ovvero frenato, in prossimità dell'incrocio, non essendovi tracce in tal senso.
6. L'esame complessivo di tali circostanze, dunque, induce a ritenere sussistente un profilo di colpa in capo all'appellante, e che tale profilo abbia
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inciso nel determinismo eziologico del sinistro, onde la condivisibilità della ricostruzione operata dal primo giudice.
7. Quanto alla doglianza concernente la liquidazione del danno biologico
(che erroneamente il primo giudice avrebbe considerato oggetto di rinuncia), la stessa non è meritevole di accoglimento, in quanto non è presente, in atti, un articolato istruttorio idoneo a comprovare l'effettiva sussistenza di un danno biologico permanente, onde la relativa istanza non poteva, in ogni caso, trovare accoglimento.
8. Per tutti gli anzidetti motivi, l'odierno appello va rigettato e, di conseguenza, la sentenza impugnata può trovare conferma, anche per quanto concerne il capo relativo alle spese di lite.
9. Le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante soccombente nella misura liquidata in dispositivo facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da € 1.101 a € 5.200), con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi.
10. Stante la reiezione dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, questo giudice deve dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Generoso Valitutti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel procedimento n.
2897/2019 R.G., uditi i procuratori delle parti, ogni istanza, eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado Controparte_3 di giudizio, che si liquidano in € 1.701,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
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3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Potenza, lì 28/05/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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