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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/04/2025, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 15/04/2025 N. 8770/2024 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
NCI RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 12.7.24 ha convenuto in giudizio chiedendo Parte_1 CP_1 l'accoglimento delle conclusioni di seguito ritrascritte: nel merito: accertare e dichiarare la applicabilità, in relazione alla posizione del dirigente Parte_2 del massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 sin dall'anno 2016 e, per l'effetto: i) provvedimento in data 26.01.2021 (doc. n. 06); ii) atto di accertamento protocollo CP_1 4900.21/09/2023.0518496 notificato tramite Pec il 21 settembre 2023 (doc. n. 09); iii) atto di accertamento CP_1 llo 4900.17/11/2023.0628709 notificato tramite Pec il 17 novembre 2023 (doc. n. 13); iv) atto di CP_1 accertamento protocollo 4900.13/02/2024.0072743 notificato tramite Pec il 13 febbraio 2024 (doc. n. 16); v) CP_1 deliberazione n. 961 a dal Comitato Amministratore del Fondo Pensioni nella seduta del Controparte_2 13.05.2024 (doc. n. 18); II) la conseguente insussistenza, in tutto ovvero quantomeno in parte, del preteso credito di € CP_ 166.854,63 libellato dall' nei confronti della ricorrente società a titolo di contributi asseritamente omessi e relative somme aggiuntive;
b) nel merito, in via di subordine, nella non creduta ipotesi in cui venisse accertata la debenza in tutto, CP_ ovvero anche solo in parte, del credito contributivo libellato dall' con i provvedimenti qui impugnati, accertare e dichiarare l'inapplicabilità nella specie delle sanzioni civili con appl ne dei soli interessi legali, anche ai sensi dell'art. 1227, 2 comma, c.c., con ogni conseguente statuizione;
c) nel merito, in via di gradato subordine, nella non creduta ipotesi in cui venisse accertata la CP_ debenza in tutto, ovvero anche solo in parte, del credito contributivo libellato dall con i provvedimenti qui impugnati, CP_ ridurre le sanzioni civili libellate dall' con i provvedimenti qui impugnati, in e quantomeno del concorso di colpa del creditore ex art. 1227, comma 1, c.c., con ogni conseguente statuizione;
si è ritualmente costituita in giudizio, rappresentando di aver nelle more provveduto CP_1 all'annullamento degli avvisi oggetto di causa, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Alla prima udienza del 28.11.24, tenutasi mediante collegamento da remoto, parte ricorrente ha aderito alla richiesta pronuncia di cessazione della materia del contendere avanzata da CP_1 Alla udienza di discussione del 15.4.25, le parti hanno quindi chiesto darsi atto della complessiva cessazione della materia del contendere;
parte ricorrente ha comunque chiesto che le fossero riconosciute le spese di lite, in applicazione della regola della c.d. 'soccombenza virtuale'. La causa è stata discussa e decisa ad esito della camera di consiglio con sentenza contestuale. La cessazione della materia del contendere, pacifica nel caso di specie, si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio. Tanto in ragione della sopravvenienza, in corso di giudizio, di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito. Ciò senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza o infondatezza delle rispettive posizioni originarie nel giudizio. Ne deriva che, non avendo le parti richiesto congiuntamene la compensazione delle spese di lite, il Tribunale dovrà procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese stesse. Come peraltro ribadito a più riprese dalla Giurisprudenza della Suprema Corte, la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale ( cfr. ex plurimis Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2719 del 11/02/2015). Nel caso di specie pertanto il Tribunale è chiamato in ogni caso a delibare sulla fondatezza del ricorso e ciò al mero fine della pronuncia in punto spese richiesta dalla ricorrente. Emerge incontestabilmente come, con decorrenza dall'01 giugno 2016 la ricorrente società
abbia assunto alle proprie dipendenze il Dott. Parte_1 Parte_2 quale lavoratore subordinato con qualifica dirigenziale. La società ha applicato alle retribuzioni corrisposte al dirigente l massimale contributivo Pt_2 di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, annualmente stabilito per legge alla contribuzione pensionistica IVS;
ciò, avendo il Dirigente comunicato formalmente all' e poi all'azienda datrice di CP_1 lavoro di aver optato, nel novembre 2014, per il calcolo contributivo della pensione (doc. n. 02 prodotto da parte ricorrente). Emerge documentalmente come il lavoratore avesse in effetti esercitato opzione, con dichiarazione protocollata da in data 17 novembre 2014. Con avvisi bonari inviati alla società a CP_1 far tempo dal gennaio 2021 e, successivamente, l' chiedeva comunque le differenze contributive CP_1 dovute per gli anni dal 2016 al 2019. La società resisteva affermando che il lavoratore aveva optato per il sistema contributivo, tuttavia la sede di Parma, presso cui tale opzione era stata esercitata, interpellata dalla sede CP_1 CP_1 di Milano, comunicava che detta opzione non era stata ratificata e pertanto non era possibile l'applicazione del massimale contributivo. Solo a seguito del ricorso giudiziale, l' ha disposto ulteriori verifiche in relazione alla CP_1 domanda di opzione e, tenuto conto dell'interv atifica dell'opzione adottata dalla sede di Parma competente in merito, ha annullato gli avvisi bonari per cui è causa. L'errore nel quale è incorso l'ente, dovuto ad una carente informativa tra le sedi dell' , CP_1 sebbene non volontario, non può andare a detrimento del ricorrente che si è visto costretto ad instaurare il presente giudizio;
tanto pienamente giustifica, in applicazione della regola della soccombenza, la condanna di parte resistente alla refusione delle spese di lite della presente controversia, liquidate come in dispositivo. La liquidazione delle spese tiene ovviamente conto anche della condotta processuale ed extraprocessuale della convenuta la quale si è comunque prontamente attivata al fine di evitare pregiudizi ulteriori per la ricorrente.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessata materia del contendere;
2) Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, spese liquidate in euro 1800 per compensi, oltre spese generali, IVA, CPA, oneri accessori dovuti per legge;
Milano, 15.4.25 Il Giudice Claudia Tosoni
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