Legge 24 gennaio 1978, n. 27

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  • 1Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali
    https://www.brocardi.it/

  • 2CAPO I - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE
    Webit.It · https://www.filodiritto.com/

  • 3Sentenza Cassazione Civile n. 7112 del 03
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. trib., 03/03/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 03/03/2022), n.7112 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CIRILLO Ettore – Presidente – Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere – Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere – Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere – Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 421/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. – …

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  • 4Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle
    Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/

    1.I mezzi d'opera di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata. 2.Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere corrisposta alle concessionarie un'ulteriore somma ad integrazione dell'indennizzo di usura. Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50 per cento, e deve essere versata insieme alla normale tariffa alle porte controllate manualmente. 3.I proventi …

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  • 5Abrogazione di norme precedentemente in vigore
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Giurisprudenza+500

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  • 1Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. II, sentenza 26/05/2025, n. 161
    Provvedimento: Sentenza n. 161/2025 Depositato il 26/05/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 2, riunita in udienza il 22/05/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica: AG DA, Giudice monocratico in data 22/05/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 108/2025 depositato il 18/03/2025 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag.entrate - Riscossione - Pisa - Via Darsena 1 56121 Pisa PI Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Consiglio Regionale Della …
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    • nullità notifica avviso di accertamento·
    • giurisdizione tributaria·
    • art. 39 d.lgs. n. 122/1999·
    • tassa automobilistica·
    • prescrizione triennale·
    • art. 139 c.p.c.·
    • art. 2 l.n.27/1978·
    • onere di comunicazione cambio residenza·
    • compensazione spese di lite

  • 2Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 40
    Provvedimento: Sentenza n. 40/2026 Depositata il 12/01/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica: PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 1178/2025 depositato il 11/08/2025 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Regione Calabria elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - IS - BO Valentia elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto …
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    • art. 2 l. 24/1978·
    • applicazione retroattiva norma regionale·
    • art. 3 l. 241/1990·
    • tasse automobilistiche·
    • Corte Costituzionale·
    • cartella di pagamento·
    • art. 39 d.lgs. 112/1999·
    • prescrizione·
    • interessi di mora·
    • art. 6 L.R. 56/2023·
    • legittimazione passiva·
    • motivazione cartella·
    • art. 5 d.l. 953/1982·
    • art. 36-bis d.p.r. 600/1973·
    • art. 7 l. 212/2000

  • 3Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 09/07/2025, n. 12405
    Provvedimento: Sentenza n. 12405/2025 Depositato il 09/07/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica: GRASSO BARBARA MODESTA, Giudice monocratico in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 13394/2024 depositato il 13/06/2024 proposto da Ricorrente_1 Societa' A Gricola A R.l. - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag.entrate - SI - Salerno Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Regione Campania - …
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    • compiuta giacenza·
    • notifica atti tributari·
    • art. 4 D.Lgs. 546/1992·
    • competenza territoriale·
    • prescrizione tributaria·
    • decadenza accertamento·
    • disconoscimento documenti·
    • giudizio tributario·
    • tributi locali·
    • onere della prova notifica

  • 4Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 11/06/2024, n. 4728
    Provvedimento: Sentenza n. 4728/2024 Depositato il 11/06/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 04/06/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: CAVALLARO SALVATORE ETTORE, Presidente e Relatore CACCIATO NUNZIO, Giudice MOTTA DOMENICA, Giudice in data 04/06/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 748/2022 depositato il 22/03/2022 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag.entrate - Riscossione - …
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    • art. 50 DPR 602/73·
    • impugnazione atto presupposto·
    • prescrizione triennale·
    • definitività cartella di pagamento·
    • vizio procedurale·
    • COVID-19 e sospensione termini·
    • notifica cartella di pagamento·
    • sospensione termini notifiche

  • 5Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Massa Carrara, sez. I, sentenza 22/11/2024, n. 198
    Provvedimento: Sentenza n. 198/2024 Depositato il 22/11/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 1, riunita in udienza il 19/11/2024 alle ore 09:00 in composizione monocratica: BUONAURO MICHELE, Giudice monocratico in data 19/11/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 148/2024 depositato il 11/07/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Regione Toscana Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 - CF_Difensore_4 Ag.entrate - Riscossione - Massa …
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    • vizi procedurali·
    • compensi riscossione·
    • notifica atti tributari·
    • motivazione cartella esattoriale·
    • prescrizione tributaria·
    • art. 14 d.lgs. n. 546/1992·
    • interessi di mora·
    • legittimazione passiva·
    • art. 19 d.lgs. n. 546/1992·
    • litisconsorzio necessario
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Versioni del testo

  • Art. 1.

    Per il mancato o insufficiente pagamento delle tasse automobilistiche e per l'inosservanza delle altre disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , e successive modificazioni, e delle singole leggi delle regioni a statuto ordinario sulla tassa regionale di circolazione, nonche' per il mancato o insufficiente pagamento dell'abbonamento all'autoradio di cui alla legge 15 dicembre 1967, n.
    1235 , si applicano, in deroga alle disposizioni dell' articolo 5 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , le soprattasse stabilite nella tabella annessa alla presente legge.
    Dette soprattasse sono a carico del proprietario del veicolo a motore, del rimorchio o dell'autoscafo in solidale corresponsabilita' con il conducente.
    Per i veicoli e gli autoscafi iscritti nei pubblici registri, qualora il pagamento sia effettuato entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito, si applica a carico del proprietario del veicolo o autoscafo una ((sanzione amministrativa)) pari al dieci per cento dell'importo dei tributi dovuti per il veicolo o autoscafo cui il pagamento si riferisce. La ((sanzione amministrativa)) e' elevata al 20 per cento se il pagamento e' effettuato entro il secondo mese successivo alla scadenza del termine stabilito. Qualora il versamento sia effettuato successivamente la ((sanzione amministrativa)) e' pari all'importo del tributo dovuto. In caso di insufficiente pagamento le predette soprattasse sono dovute sulla parte dei tributi non corrisposta. L'importo delle soprattasse non puo' essere inferiore a lire cinquemila.
    Le soprattasse stabilite nel precedente comma si applicano per ciascun periodo fisso quadrimestrale o semestrale cui l'inadempimento si riferisce.
  • Art. 2.
    Le violazioni sono accertate, mediante processo verbale, dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria, dagli altri organi indicati nell' articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , e nell' articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , nonche' dai direttori e procuratori del registro nell'ambito del loro ufficio e nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.
    Il processo verbale di accertamento relativo alle infrazioni delle norme riguardanti la tassa erariale e la tassa regionale di circolazione e' notificato contestualmente al proprietario e al conducente, se presenti, mediante consegna di una copia del verbale stesso.
    Qualora il proprietario non sia presente ovvero non sia comunque possibile contestare l'infrazione, al proprietario o al conducente, l'ufficio o il comando da cui il verbalizzante dipende notifica, entro novanta giorni dalla data dell'accertamento, copia del processo verbale, anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
    L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
    Le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza risultante dalla carta di circolazione, o dai registri di immatricolazione, o dal pubblico registro automobilistico, o dai registri tenuti a norma dell' articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e dell' articolo 146 del codice della navigazione , o dalla patente di guida.
    L'ufficio o il comando innanzi indicati trasmettono l'originale del processo verbale, con le prove della eseguita notificazione, all'ufficio del registro, nella cui circoscrizione la violazione e' stata accertata, che provvede alla riscossione dei tributi evasi e delle soprattasse.
    Se il trasgressore non si avvale del beneficio della riduzione ad un terzo delle soprattasse previsto dalla nota in calce alla tabella annessa alla presente legge, l'ufficio del registro emette a suo carico ingiunzione di pagamento per il recupero dei tributi evasi e delle soprattasse nella misura intera.
    Gli uffici del registro verseranno l'importo dei tributi evasi e delle soprattasse nelle casse dello Stato e della regione a statuto ordinario nel cui territorio i veicoli e gli autoscafi risultano immatricolati ovvero, qualora non occorra il documento di circolazione, della regione nel cui territorio risiede il proprietario. Le soprattasse sono ripartite tra lo Stato e la regione in proporzione al tributo di rispettiva competenza.
  • Art. 3.
    Contro l'ingiunzione di pagamento puo' essere proposto ricorso all'intendente di finanza, tramite l'ufficio del registro che ha emesso l'ingiunzione, entro trenta giorni dalla notificazione di questa.
    I ricorsi devono essere presentati direttamente o spediti mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
    Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Se i ricorsi sono inviati a mezzo posta la data di spedizione vale quale data di presentazione.
    D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso, o in successiva istanza, l'intendente di finanza puo' sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.
    Le decisioni dell'intendente di finanza, adottate ai sensi della presente legge, sono definitive.
    L'azione giudiziaria deve essere promossa a pena di decadenza entro sei mesi dalla notificazione della decisione definitiva. Il ricorrente ha comunque facolta' di adire l'autorita' giudiziaria quando siano trascorsi sei mesi dalla presentazione del ricorso senza che gli sia stata notificata la relativa decisione. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno - 4 luglio 1996, n. 233 (in G.U. la s.s. 10/07/1996, n. 28) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), nella parte in cui non prevede, avverso l'ingiunzione di pagamento dell'ufficio del registro, l'esperibilita' dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo."