Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 11 aprile 1978 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 16 luglio 1998 |
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- 1. Abrogazione di norme precedentemente in vigoreAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
- 2. Art. 27 riordino della finanza degli enti territorialihttps://www.brocardi.it/
- 3. Abrogazione di norme precedentemente in vigorehttps://www.brocardi.it/
1. Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni del capo II del presente titolo, le seguenti disposizioni: - regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nella parte rimasta in vigore ai sensi dell'art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; - regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2771, modificato dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1583, articolo 3; - legge 12 febbraio 1958, n. 126, ad eccezione dell'art. 14; - decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; - decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420; - legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 25, …
Leggi di più… - 4. Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradalihttps://www.brocardi.it/
- 5. Abrogazione di norme precedentemente in vigorehttps://www.brocardi.it/
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 12/09/2024, n. 1835Provvedimento: Sentenza n. 1835/2024 Depositato il 12/09/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 09/07/2024 alle ore 10:20 in composizione monocratica: TALARICO RI, Giudice monocratico in data 09/07/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 1364/2023 depositato il 27/06/2023 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Regione Calabria elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto …Leggi di più...
- tassa automobilistica·
- onere probatorio·
- decadenza·
- art. 8 legge n. 890/1982·
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- nullità cartella di pagamento·
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- art. 3 legge n. 2/1986·
- notifica
- 2. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 22/01/2025, n. 361Provvedimento: Sentenza n. 361/2025 Depositato il 22/01/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 23/12/2024 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale: RUVOLO MICHELE, Presidente PANEBIANCO SALVATORE, Relatore PILLITTERI COSTANTINO, Giudice in data 23/12/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 206/2023 depositato il 12/01/2023 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Regione Sicilia elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Palermo …Leggi di più...
- art. 44 D.Lgs. n. 546/1992·
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- 3. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 03/10/2024, n. 692Provvedimento: Sentenza n. 692/2024 Depositato il 03/10/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 16/09/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica: LO TO, Giudice monocratico in data 16/09/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 456/2024 depositato il 22/03/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag.entrate - Riscossione - Enna - Piazza Villadoro 94100 Enna EN elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. …Leggi di più...
- contraddittorio preventivo·
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- art. 3 DPR 602/1973·
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- art. 7 L. 212/2000·
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- 4. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 11/06/2024, n. 4728Provvedimento: Sentenza n. 4728/2024 Depositato il 11/06/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 04/06/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: CAVALLARO SALVATORE ETTORE, Presidente e Relatore CACCIATO NUNZIO, Giudice MOTTA DOMENICA, Giudice in data 04/06/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 748/2022 depositato il 22/03/2022 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag.entrate - Riscossione - …Leggi di più...
- art. 50 DPR 602/73·
- impugnazione atto presupposto·
- prescrizione triennale·
- definitività cartella di pagamento·
- vizio procedurale·
- COVID-19 e sospensione termini·
- notifica cartella di pagamento·
- sospensione termini notifiche
- 5. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 13/08/2025, n. 837Provvedimento: Sentenza n. 837/2025 Depositato il 13/08/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica: LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 263/2025 depositato il 24/04/2025 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag.entrate - Riscossione - Enna elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420210013184685000 BOLLO …Leggi di più...
- contraddittorio preventivo·
- giurisdizione tributaria·
- art. 6 Convenzione europea diritti dell'uomo·
- tassa automobilistica·
- iscrizione a ruolo diretta·
- art. 5 D.L. n.953/82·
- prescrizione tributaria·
- accertamento tributario·
- legge regionale Sicilia n. 16/2015
Versioni del testo
- Art. 1.
Per il mancato o insufficiente pagamento delle tasse automobilistiche e per l'inosservanza delle altre disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , e successive modificazioni, e delle singole leggi delle regioni a statuto ordinario sulla tassa regionale di circolazione, nonche' per il mancato o insufficiente pagamento dell'abbonamento all'autoradio di cui alla legge 15 dicembre 1967, n.
1235 , si applicano, in deroga alle disposizioni dell' articolo 5 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , le soprattasse stabilite nella tabella annessa alla presente legge.
Dette soprattasse sono a carico del proprietario del veicolo a motore, del rimorchio o dell'autoscafo in solidale corresponsabilita' con il conducente.
Per i veicoli e gli autoscafi iscritti nei pubblici registri, qualora il pagamento sia effettuato entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito, si applica a carico del proprietario del veicolo o autoscafo una ((sanzione amministrativa)) pari al dieci per cento dell'importo dei tributi dovuti per il veicolo o autoscafo cui il pagamento si riferisce. La ((sanzione amministrativa)) e' elevata al 20 per cento se il pagamento e' effettuato entro il secondo mese successivo alla scadenza del termine stabilito. Qualora il versamento sia effettuato successivamente la ((sanzione amministrativa)) e' pari all'importo del tributo dovuto. In caso di insufficiente pagamento le predette soprattasse sono dovute sulla parte dei tributi non corrisposta. L'importo delle soprattasse non puo' essere inferiore a lire cinquemila.
Le soprattasse stabilite nel precedente comma si applicano per ciascun periodo fisso quadrimestrale o semestrale cui l'inadempimento si riferisce. - Art. 2.
Le violazioni sono accertate, mediante processo verbale, dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria, dagli altri organi indicati nell' articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , e nell' articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , nonche' dai direttori e procuratori del registro nell'ambito del loro ufficio e nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.
Il processo verbale di accertamento relativo alle infrazioni delle norme riguardanti la tassa erariale e la tassa regionale di circolazione e' notificato contestualmente al proprietario e al conducente, se presenti, mediante consegna di una copia del verbale stesso.
Qualora il proprietario non sia presente ovvero non sia comunque possibile contestare l'infrazione, al proprietario o al conducente, l'ufficio o il comando da cui il verbalizzante dipende notifica, entro novanta giorni dalla data dell'accertamento, copia del processo verbale, anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza risultante dalla carta di circolazione, o dai registri di immatricolazione, o dal pubblico registro automobilistico, o dai registri tenuti a norma dell' articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e dell' articolo 146 del codice della navigazione , o dalla patente di guida.
L'ufficio o il comando innanzi indicati trasmettono l'originale del processo verbale, con le prove della eseguita notificazione, all'ufficio del registro, nella cui circoscrizione la violazione e' stata accertata, che provvede alla riscossione dei tributi evasi e delle soprattasse.
Se il trasgressore non si avvale del beneficio della riduzione ad un terzo delle soprattasse previsto dalla nota in calce alla tabella annessa alla presente legge, l'ufficio del registro emette a suo carico ingiunzione di pagamento per il recupero dei tributi evasi e delle soprattasse nella misura intera.
Gli uffici del registro verseranno l'importo dei tributi evasi e delle soprattasse nelle casse dello Stato e della regione a statuto ordinario nel cui territorio i veicoli e gli autoscafi risultano immatricolati ovvero, qualora non occorra il documento di circolazione, della regione nel cui territorio risiede il proprietario. Le soprattasse sono ripartite tra lo Stato e la regione in proporzione al tributo di rispettiva competenza. - Art. 3.
Contro l'ingiunzione di pagamento puo' essere proposto ricorso all'intendente di finanza, tramite l'ufficio del registro che ha emesso l'ingiunzione, entro trenta giorni dalla notificazione di questa.
I ricorsi devono essere presentati direttamente o spediti mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Se i ricorsi sono inviati a mezzo posta la data di spedizione vale quale data di presentazione.
D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso, o in successiva istanza, l'intendente di finanza puo' sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.
Le decisioni dell'intendente di finanza, adottate ai sensi della presente legge, sono definitive.
L'azione giudiziaria deve essere promossa a pena di decadenza entro sei mesi dalla notificazione della decisione definitiva. Il ricorrente ha comunque facolta' di adire l'autorita' giudiziaria quando siano trascorsi sei mesi dalla presentazione del ricorso senza che gli sia stata notificata la relativa decisione. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno - 4 luglio 1996, n. 233 (in G.U. la s.s. 10/07/1996, n. 28) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), nella parte in cui non prevede, avverso l'ingiunzione di pagamento dell'ufficio del registro, l'esperibilita' dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo."