Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 11 aprile 1978 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 16 luglio 1998 |
Commentari • 31
- 1. CAPO I - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHEWebit.It · https://www.filodiritto.com/
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro un anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla base della classificazione di cui all'art. 2, le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi. Le norme devono essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al rispetto dell'ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o …
Leggi di più… - 2. Abrogazione di norme precedentemente in vigorehttps://www.brocardi.it/
- 3. Sentenza Cassazione Civile n. 7111 del 03https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 03/03/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 03/03/2022), n.7111 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CIRILLO Ettore – Presidente – Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere – Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere – Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere – Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 36731/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. – …
Leggi di più… - 4. Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradalihttps://www.brocardi.it/
1. I mezzi d'opera di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata. 2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere corrisposta alle concessionarie un'ulteriore somma ad integrazione dell'indennizzo di usura. Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50%, e deve essere versata insieme alla normale tariffa alle porte controllate manualmente. 3. I proventi …
Leggi di più… - 5. Abrogazione di norme precedentemente in vigoreAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Massa Carrara, sez. I, sentenza 22/11/2024, n. 198Provvedimento: Sentenza n. 198/2024 Depositato il 22/11/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 1, riunita in udienza il 19/11/2024 alle ore 09:00 in composizione monocratica: BUONAURO MICHELE, Giudice monocratico in data 19/11/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 148/2024 depositato il 11/07/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Regione Toscana Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 - CF_Difensore_4 Ag.entrate - Riscossione - Massa …Leggi di più...
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- 2. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 03/12/2024, n. 4065Provvedimento: Sentenza n. 4065/2024 Depositato il 03/12/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 1, riunita in udienza il 21/11/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente BIANCHI ACHILLE, Relatore AULENTA MARIO, Giudice in data 21/11/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 2259/2021 depositato il 13/10/2021 proposto da Regione Puglia - Via Gentile,52 70100 Bari BA elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag.entrate - Riscossione - Bari Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2 …Leggi di più...
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- 4. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 22/07/2025, n. 3563Provvedimento: Sentenza n. 3563/2025 Depositato il 22/07/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 23/06/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale: LO MANTO VINCENZA, Presidente IA SALVATORE, Relatore IPPOLITO SANTO, Giudice in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 4052/2024 depositato il 19/09/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Palermo elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag. Entrate Direzione Provinciale …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
Per il mancato o insufficiente pagamento delle tasse automobilistiche e per l'inosservanza delle altre disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , e successive modificazioni, e delle singole leggi delle regioni a statuto ordinario sulla tassa regionale di circolazione, nonche' per il mancato o insufficiente pagamento dell'abbonamento all'autoradio di cui alla legge 15 dicembre 1967, n.
1235 , si applicano, in deroga alle disposizioni dell' articolo 5 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , le soprattasse stabilite nella tabella annessa alla presente legge.
Dette soprattasse sono a carico del proprietario del veicolo a motore, del rimorchio o dell'autoscafo in solidale corresponsabilita' con il conducente.
Per i veicoli e gli autoscafi iscritti nei pubblici registri, qualora il pagamento sia effettuato entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito, si applica a carico del proprietario del veicolo o autoscafo una ((sanzione amministrativa)) pari al dieci per cento dell'importo dei tributi dovuti per il veicolo o autoscafo cui il pagamento si riferisce. La ((sanzione amministrativa)) e' elevata al 20 per cento se il pagamento e' effettuato entro il secondo mese successivo alla scadenza del termine stabilito. Qualora il versamento sia effettuato successivamente la ((sanzione amministrativa)) e' pari all'importo del tributo dovuto. In caso di insufficiente pagamento le predette soprattasse sono dovute sulla parte dei tributi non corrisposta. L'importo delle soprattasse non puo' essere inferiore a lire cinquemila.
Le soprattasse stabilite nel precedente comma si applicano per ciascun periodo fisso quadrimestrale o semestrale cui l'inadempimento si riferisce. - Art. 2.
Le violazioni sono accertate, mediante processo verbale, dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria, dagli altri organi indicati nell' articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , e nell' articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , nonche' dai direttori e procuratori del registro nell'ambito del loro ufficio e nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.
Il processo verbale di accertamento relativo alle infrazioni delle norme riguardanti la tassa erariale e la tassa regionale di circolazione e' notificato contestualmente al proprietario e al conducente, se presenti, mediante consegna di una copia del verbale stesso.
Qualora il proprietario non sia presente ovvero non sia comunque possibile contestare l'infrazione, al proprietario o al conducente, l'ufficio o il comando da cui il verbalizzante dipende notifica, entro novanta giorni dalla data dell'accertamento, copia del processo verbale, anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza risultante dalla carta di circolazione, o dai registri di immatricolazione, o dal pubblico registro automobilistico, o dai registri tenuti a norma dell' articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e dell' articolo 146 del codice della navigazione , o dalla patente di guida.
L'ufficio o il comando innanzi indicati trasmettono l'originale del processo verbale, con le prove della eseguita notificazione, all'ufficio del registro, nella cui circoscrizione la violazione e' stata accertata, che provvede alla riscossione dei tributi evasi e delle soprattasse.
Se il trasgressore non si avvale del beneficio della riduzione ad un terzo delle soprattasse previsto dalla nota in calce alla tabella annessa alla presente legge, l'ufficio del registro emette a suo carico ingiunzione di pagamento per il recupero dei tributi evasi e delle soprattasse nella misura intera.
Gli uffici del registro verseranno l'importo dei tributi evasi e delle soprattasse nelle casse dello Stato e della regione a statuto ordinario nel cui territorio i veicoli e gli autoscafi risultano immatricolati ovvero, qualora non occorra il documento di circolazione, della regione nel cui territorio risiede il proprietario. Le soprattasse sono ripartite tra lo Stato e la regione in proporzione al tributo di rispettiva competenza. - Art. 3.
Contro l'ingiunzione di pagamento puo' essere proposto ricorso all'intendente di finanza, tramite l'ufficio del registro che ha emesso l'ingiunzione, entro trenta giorni dalla notificazione di questa.
I ricorsi devono essere presentati direttamente o spediti mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Se i ricorsi sono inviati a mezzo posta la data di spedizione vale quale data di presentazione.
D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso, o in successiva istanza, l'intendente di finanza puo' sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.
Le decisioni dell'intendente di finanza, adottate ai sensi della presente legge, sono definitive.
L'azione giudiziaria deve essere promossa a pena di decadenza entro sei mesi dalla notificazione della decisione definitiva. Il ricorrente ha comunque facolta' di adire l'autorita' giudiziaria quando siano trascorsi sei mesi dalla presentazione del ricorso senza che gli sia stata notificata la relativa decisione. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno - 4 luglio 1996, n. 233 (in G.U. la s.s. 10/07/1996, n. 28) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), nella parte in cui non prevede, avverso l'ingiunzione di pagamento dell'ufficio del registro, l'esperibilita' dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo."