Articolo 90 del Codice del processo amministrativo
Articolo 89Articolo 91
Versione
16 settembre 2010
Art. 90


Pubblicita' della sentenza

1. Qualora la pubblicita' della sentenza possa contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all' articolo 96 del codice di procedura civile , il giudice, su istanza di parte, puo' ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o piu' testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, puo' procedervi la parte a favore della quale e' stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.
Entrata in vigore il 16 settembre 2010
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