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24 dicembre 2021
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22 aprile 2023
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Art. 93. (( (Controllo normativo sui servizi al dettaglio) )) (( (ex art. 83 eecc) ))
(( 1. L'Autorita' puo' imporre gli obblighi normativi adeguati alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell'articolo 74, quando:
a) a seguito di un'analisi di mercato realizzata conformemente all'articolo 78, l'Autorita' stabilisce che un dato mercato al dettaglio, definito in conformita' dell'articolo 75, non e' effettivamente competitivo;
b) l'Autorita' conclude che gli obblighi imposti conformemente agli articoli da 80 a 85 non permetterebbero il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4.
2. Gli obblighi normativi imposti ai sensi del comma 1 sono correlati al tipo di problema individuato e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 4. Tali obblighi possono prevedere che le imprese identificate non applichino prezzi eccessivi, non impediscano l'ingresso sul mercato ne' limitino la concorrenza fissando prezzi predatori, non privilegino ingiustamente determinati utenti finali e non accorpino in modo indebito i servizi offerti. L'Autorita' puo' prescrivere a tali imprese di rispettare determinati massimali per quanto riguarda i prezzi al dettaglio, di controllare le singole tariffe o di orientare le proprie tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili al fine di tutelare gli interessi degli utenti finali e promuovere nel contempo un'effettiva concorrenza.
3. L'Autorita' provvede affinche' ogni impresa soggetta a regolamentazione delle tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio applichi i necessari e adeguati sistemi di contabilita' dei costi. L'Autorita' puo' specificare il formato e la metodologia contabile da usare. La conformita' al sistema di contabilita' dei costi e' verificata da un organismo indipendente qualificato. L'Autorita' provvede affinche' ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformita'.
4. Fatti salvi gli articoli 95 e 98, l'Autorita' non applica i meccanismi di controllo al dettaglio di cui al comma 1 del presente articolo a mercati geografici o a mercati al dettaglio nei quali abbia accertato l'esistenza di una concorrenza effettiva.))
--------------- AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che "L' articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione".
Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1) che la presente modifica si applichera' a decorrere dal 1° luglio 2016. --------------- AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 , come modificato dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 , convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 , ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che "L' articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto".
(( 1. L'Autorita' puo' imporre gli obblighi normativi adeguati alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell'articolo 74, quando:
a) a seguito di un'analisi di mercato realizzata conformemente all'articolo 78, l'Autorita' stabilisce che un dato mercato al dettaglio, definito in conformita' dell'articolo 75, non e' effettivamente competitivo;
b) l'Autorita' conclude che gli obblighi imposti conformemente agli articoli da 80 a 85 non permetterebbero il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4.
2. Gli obblighi normativi imposti ai sensi del comma 1 sono correlati al tipo di problema individuato e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 4. Tali obblighi possono prevedere che le imprese identificate non applichino prezzi eccessivi, non impediscano l'ingresso sul mercato ne' limitino la concorrenza fissando prezzi predatori, non privilegino ingiustamente determinati utenti finali e non accorpino in modo indebito i servizi offerti. L'Autorita' puo' prescrivere a tali imprese di rispettare determinati massimali per quanto riguarda i prezzi al dettaglio, di controllare le singole tariffe o di orientare le proprie tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili al fine di tutelare gli interessi degli utenti finali e promuovere nel contempo un'effettiva concorrenza.
3. L'Autorita' provvede affinche' ogni impresa soggetta a regolamentazione delle tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio applichi i necessari e adeguati sistemi di contabilita' dei costi. L'Autorita' puo' specificare il formato e la metodologia contabile da usare. La conformita' al sistema di contabilita' dei costi e' verificata da un organismo indipendente qualificato. L'Autorita' provvede affinche' ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformita'.
4. Fatti salvi gli articoli 95 e 98, l'Autorita' non applica i meccanismi di controllo al dettaglio di cui al comma 1 del presente articolo a mercati geografici o a mercati al dettaglio nei quali abbia accertato l'esistenza di una concorrenza effettiva.))
--------------- AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che "L' articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione".
Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1) che la presente modifica si applichera' a decorrere dal 1° luglio 2016. --------------- AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 , come modificato dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 , convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 , ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che "L' articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto".
Commentari • 36
- 1. Si applica solo il CUP alle occupazioni di suolo pubblico per reti di comunicazione elettronicaGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 22 dicembre 2023 · 10.5456705
[…] La norma da ultimo citata, d'interpretazione autentica, conferma il regime normativo derogatorio previsto all'art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, ribadendo che le amministrazioni pubbliche non possono richiedere il pagamento agli operatori del settore di nessun onere economico altro e diverso dalla Tosap o dal Cosap. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Busto Arsizio, sentenza 07/06/2024, n. 753Provvedimento: […] A fondamento dell'opposizione, ha dedotto la nullità parziale della clausola determinativa della misura del canone per violazione dell'art. 93 Codice delle Comunicazioni Elettroniche, chiedendo, […] SEMPRE NEL MERITO: Accertare e dichiarare per le ragioni esposte in narrativa la nullità – originaria o sopravvenuta – o l'inefficacia sopravvenuta della disposizione contrattuale inter partes di determinazione del corrispettivo (art. 2 del contratto sub doc. 4 nonché art. 2 dei patti aggiunti in data 31.05.2019 sub doc. 5), per violazione di norme imperative (art. 93 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e art. 63 del D.Lgs. 446/1997, art. 1 comma 831 bis L. 160 del 2019), […]Leggi di più...
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