Versione
16 settembre 2003
16 settembre 2003
>
Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
>
Versione
24 dicembre 2021
24 dicembre 2021
Art. 92. (( (Migrazione dalle infrastrutture preesistenti) )) (( (ex art. 81 eecc) ))
(( 1. Le imprese che sono state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o piu' mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 78 comunicano anticipatamente e tempestivamente all'Autorita' l'intenzione di disattivare o sostituire con nuove infrastrutture parti della rete, comprese le infrastrutture preesistenti necessarie per far funzionare una rete in rame, che sono soggette agli obblighi di cui agli articoli da 79 a 91.
2. L'Autorita' provvede affinche' il processo di disattivazione o sostituzione comprenda un calendario e condizioni trasparenti, compreso un idoneo periodo di preavviso per la transizione, e preveda la disponibilita' di prodotti alternativi per l'accesso alle infrastrutture di rete aggiornate, di qualita' almeno comparabile a quella degli elementi sostituiti, se necessario, per garantire la concorrenza e i diritti degli utenti finali. Per quanto riguarda le attivita' proposte per la disattivazione o la sostituzione, l'Autorita' puo' revocare gli obblighi dopo aver accertato che il fornitore di accesso:
a) ha stabilito le condizioni adeguate per la migrazione, compresa la messa a disposizione di un prodotto di accesso alternativo di qualita' almeno comparabile al prodotto disponibile nell'ambito delle infrastrutture preesistenti che consenta ai richiedenti l'accesso di raggiungere gli stessi utenti finali;
b) ha rispettato le condizioni e il processo comunicati all'Autorita' conformemente al presente articolo.
3. La revoca e' attuata secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.
4. Il presente articolo non pregiudica la disponibilita' di prodotti regolamentati imposta dall'Autorita' sull'infrastruttura di rete aggiornata, a norma delle procedure di cui agli articoli 78 e 79.
(( 1. Le imprese che sono state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o piu' mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 78 comunicano anticipatamente e tempestivamente all'Autorita' l'intenzione di disattivare o sostituire con nuove infrastrutture parti della rete, comprese le infrastrutture preesistenti necessarie per far funzionare una rete in rame, che sono soggette agli obblighi di cui agli articoli da 79 a 91.
2. L'Autorita' provvede affinche' il processo di disattivazione o sostituzione comprenda un calendario e condizioni trasparenti, compreso un idoneo periodo di preavviso per la transizione, e preveda la disponibilita' di prodotti alternativi per l'accesso alle infrastrutture di rete aggiornate, di qualita' almeno comparabile a quella degli elementi sostituiti, se necessario, per garantire la concorrenza e i diritti degli utenti finali. Per quanto riguarda le attivita' proposte per la disattivazione o la sostituzione, l'Autorita' puo' revocare gli obblighi dopo aver accertato che il fornitore di accesso:
a) ha stabilito le condizioni adeguate per la migrazione, compresa la messa a disposizione di un prodotto di accesso alternativo di qualita' almeno comparabile al prodotto disponibile nell'ambito delle infrastrutture preesistenti che consenta ai richiedenti l'accesso di raggiungere gli stessi utenti finali;
b) ha rispettato le condizioni e il processo comunicati all'Autorita' conformemente al presente articolo.
3. La revoca e' attuata secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.
4. Il presente articolo non pregiudica la disponibilita' di prodotti regolamentati imposta dall'Autorita' sull'infrastruttura di rete aggiornata, a norma delle procedure di cui agli articoli 78 e 79.
Commentari • 11
- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 1
FATTO E DIRITTO 1. L'oggetto del presente giudizio è costituito: - dal diniego di autorizzazione paesaggistica n. 1433 emesso dalla Provincia di Foggia in data 27 ottobre 2022 in relazione al progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e opere di connessione da realizzarsi in Orsara di Puglia (FG), località San Giovanni Belladonna da parte della Windberg San Michele s.r.l.; - dal parere negativo della Soprintendenza archeologia belle arti paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia del 4 ottobre 2022, n. 10796-P e dagli atti presupposti ivi richiamati, costituiti dal preavviso di rigetto della medesima …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 338
- 1. Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/11/2024, n. 619Provvedimento: […] Ne deriva che nessuna indennità nel caso di specie pretendere l'attrice per lo spostamento del palo ,in quanto il comma 7 dell'art 92 del codice delle comunicazioni elettroniche esclude che il proprietario debba alcuna indennità per i lavori di spostamento ,salvo che non sia diversamente stabilito nel titolo costitutivo della servitù ; sicche' se la società convenuta non è in grado di esibire un titolo opponibile all'attrice che affermi esplicitamente l'obbligo del proprietario del fondo di rimborsare tali, spese essa è obbligata ad eseguire i lavori a sue spese.Leggi di più...
- rimozione palo telefonico·
- indennità proprietario fondo·
- servitù coattiva·
- spese di lite·
- risarcimento danni·
- d.lgs. 259/2023 codice comunicazioni elettroniche·
- responsabilità extracontrattuale·
- passaggio di fili e cavi con appoggio