Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 14/04/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 82/2021
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Avv. Eriberto Di Blasio Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 82/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 208/2020 del Tribunale di
Isernia in composizione monocratica pronunciata e pubblicata il 16.09.2020 a conclusione del giudizio n. 1295/2014 R.G. avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratto di finanziamento”, vertente tra
(già , P.iva , in persona del legale Parte_1 Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per mandato in calce all'atto di appello, dall'avv.
Alessandro Barbaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Terriaca in
Campobasso, v. Mazzini n.180
-APPELLANTE-
e
comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Antonio Scuncio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Isernia, v. Kennedy n. 93.
-APPELLATO -
CONCLUSIONI: come da note, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 16.10.2024,
entro i termini assegnati per la trattazione scritta del procedimento.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 17.10.2024, assegnati alle parti i termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c.
IN FATTO
Con atto di citazione in appello notificato il 16.03.2021, la (già Parte_1 Pt_1
, ha impugnato la sentenza n. 208/2020 del Tribunale di Isernia, chiedendo, in riforma parziale
[...]
della stessa, di “1. – Accogliere nella forma il presente atto di appello, in riforma parziale
dell'impugnata sentenza, per i fatti e motivi dedotti nella narrativa;
2. – ritenere e dichiarare la
nullità della pronuncia di primo grado per l'omissione e/o carenza, illogicità, contraddittorietà e
ultra petizione della motivazione e delle conseguenti statuizioni con riferimento alla presunta nullità
del contratto di finanziamento n. 10128863 del 21.09.2011 e, per l'effetto, in parziale riforma della
stessa, confermare il decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, condannare comunque l'appellato
– oltre che al pagamento delle somme già riconosciute come dovute con riferimento al contratto di
carta di credito per € 3.704, 31 oltre interessi – anche al pagamento dell'importo di € 12.023,30 oltre
interessi coma da domanda dovuto per il mancato pagamento dei ratei di rimborso del prestito
personale de quo. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
Con comparsa del 7.09.2021 si è costituito l'appellato , chiedendo il rigetto del Controparte_1
proposto appello, l'integrale conferma della sentenza n. 208/2020, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese relative al presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va vagliata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c.,
sollevata dall'appellato nella comparsa conclusionale del 12.12.2024.
A tale riguardo, si rammenta che la Corte di Cassazione ha più volte esaminato la questione,
giungendo a rilevare: “che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del D.L. n. 83/2012 convertito
con modificazioni nella legge n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestai
della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che
occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
prioris instantiae> del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata;
è necessario e sufficiente che la manifestazione espressiva dell'appellante
consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, le specifiche critiche
indirizzate alla motivazione che le sostiene e le modifiche di essa invocate e non anche che siano
adoperate particolari formule sacramentali o pedisseque trascrizioni di porzioni della sentenza
impugnata o interi moduli motivazionali alternativi nella esposizione dei motivi e delle domande
dell'atto di appello, esposizione che resta affidata alla capacità espressiva del difensore. Ciò posto
è ormai ribadito che, in materia di appello, affinchè un capo di sentenza possa ritenersi validamente
impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiutamente argomentazioni che,
contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento
logico – giuridico;
tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte
motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di
riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 e, in particolare,
per apprezzare la specificità delle censure articolate (Cass. n. 3194/2019)” (così Cass. sez. unite 2017/n. 27199, nonché Cass. sez II, 27/03/2015, n. 76294; Cass. 2015/ n. 2143; Cass. sez. III sent. n.
22502 del 2014).
Orbene, nel caso di specie, l'appellante ha puntualmente indicato le parti del provvedimento decisorio impugnato ritenute legittime e logicamente statuite, come pure – e soprattutto – di quelle non condivise e, dunque, impugnate, per omessa e/o carente, illogica e contraddittoria, ultrapetizione,
della motivazione con riferimento alle somme relative al mancato pagamento dei ratei residui di rimborso del contratto di finanziamento n. 10128863 del 21.09.2011, proponendone e chiedendone la formale e sostanziale revisione, in coerenza e nel rispetto del dettato codicistico e dell'interpretazione datane dalla Corte Suprema di Cassazione.
L'eccezione è quindi infondata.
Nel merito, si riporta testualmente il contenuto dei motivi di gravame: ”Nell'introdurre la parte
motiva della sentenza oggi impugnata, il giudice di prime cure, del tutto correttamente, precisa subito
che il decreto ingiuntivo opposto è composto di due distinte domande: la prima di € 3.704, 31 per il
prestito su carta n. 28810954; la seconda di € 12.023,30 per rate scadute e non onorate e capitale
residuo di un finanziamento (il contratto di prestito personale n. 10128863 del 21.09.2011).
Rispetto al contratto di carta di credito n. 28810954, per il quale la società creditrice opposta ha
agito in sede monitoria per la condanna al pagamento della somma di € 3.704,31, il Giudice di prime
cure afferma che: <risulta prodotto agli atti la copia del contratto attraverso il quale ha pt_1>
concesso una linea di credito impegnandosi, a fronte dell'uso della carta, a provvedere al pagamento
in favore di un terzo. Si tratta di un contratto atipico del quale l'opposta fornisce la prova. Avendo
la fornito la prova del contratto, è l'attore investito, ai sensi dell'art. 2967 c.c., dell'onere Pt_1
di provare il fatto impeditivo, estintivo o modificativo. Il debitore nulla ha provato>. In ragione di
quanto sopra, ha poi condannato l'attore opponente al pagamento della somma di € 3.704,31 oltre
interessi convenzionali successivi al 10 giugno2014, oltre che delle spese di lite”.
Ciò posto, emerge che la ha provato l'esistenza del rapporto contrattuale producendo il Pt_1
contratto di finanziamento, la comunicazione dell'accettazione della richiesta di finanziamento, le prove della erogazione del credito, riportanti gli estremi della liquidazione delle somme (pari ad €
13.000,00), avvenuta con bonifico bancario, e le coordinate Iban del copnto corrente n.
000020122922 (codice Abi – Cab 02008 – 41134) di accredito delle stesse, intestato al cliente,
[...]
, nonché il documento “prova erogazione credito 2 ”, la data di CP_1 Controparte_1
pagamento delle somme, 21.09.2011 e le coordinate del conto corrente di accredito, sopra menzionate: di tali elementi la parte motiva della sentenza impugnata non contiene riferimento.
Quindi, la società creditrice non soltanto ha provato la sottoscrizione del contratto, ma anche l'erogazione delle somme a favore del cliente.
Inoltre, il Tribunale ha omesso di rappresentare la presenza, in atti, di un ulteriore documento, vale a dire l'estratto conto riassuntivo del 16.04.2014, contenente non solo l'indicazione delle rate scadute e non pagate e della sorte capitale residua, posti a fondamento dell'ingiunzione di pagamento, ma anche – e soprattutto – l'ammontare degli incassi registrati dalla società creditrice a seguito dei pagamenti parziali effettuati dal per complessivi € 2.858,74 (le prime 14 rate del piano di CP_1
ammortamento, oltre l'imposta di bollo applicata sulla prima rata, le spese di incasso e gestione per ogni rata e della comunicazione periodica al cliente).
Il pagamento delle somme rappresenta riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c., aspetto non considerato dal giudice a quo.
Dunque, a differenza di quanto statuito dal Tribunale, la ha dimostrato non soltanto Pt_1
l'esistenza dell'accordo intervenuto tra le parti diretto al perfezionamento del contratto di finanziamento, ma anche la consegna della somma concessa in prestito, e tanto risulta documentalmente provato.
L'impugnazione risulta fondata anche con riferimento alla censura della ultra petizione della sentenza.
Ed infatti, l'appellato – tanto nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, quanto nei successivi scritti difensivi - non risulta avere mai disconosciuto le sottoscrizioni risultanti dal contratto n. 10128863 e, soprattutto, non ha mai negato l'erogazione delle somme richieste, tanto è vero che vi ha dato corso con il pagamento parziale delle rate di rimborso per oltre un anno
(esattamente, per 14 mesi, come emerge documentalmente), prima di rendersi ingiustificatamente moroso.
Circostanze, queste, che avrebbero dovuto essere poste dal primo giudice a fondamento della decisione in sede di valutazione delle prove, e quale mancata contestazione dei fatti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.
Invece, non correttamente, il Tribunale si è pronunciato su un profilo non contestato dal debitore opponente e, comunque, adeguatamente dimostrato dalla società creditrice.
Non può non rilevarsi, inoltre che, applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, nell'azione di adempimento il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del diritto fatto valere, non anche l'inadempimento dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo, infatti,
essere il debitore convenuto (opponente) a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (Cass. SS.UU. sentenza n. 13533/01), e, nel caso di specie, sul punto, nulla ha dimostrato l'opponente.
Con la conseguenza che la sentenza impugnata va riformata, con il riconoscimento all'appellante,
anche, delle somme pretese con riferimento al prestito personale de quo, ovvero dell'esatto ammontare oggetto di ingiunzione di pagamento, quindi, anche relativamente all'importo di €
12.023,30 oltre interessi come da domanda, dovuti per il mancato adempimento del contratto di finanziamento n. 10128863.
Per tali motivi l'appello va accolto.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato, e si liquidano, come in dispositivo, per il primo grado, nell'importo di € 2.430,00 come determinato dal Tribunale;
e per il secondo grado, in base al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari all'importo di € 12.023,30 riconosciuto all'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 16.03.2021 da
(già nei confronti di , avverso la sentenza Parte_1 Parte_1 Controparte_1
n. 208/2020 del Tribunale di Isernia in composizione monocratica pronunciata e pubblicata il
16.09.2020 a conclusione del giudizio n. 1295/2014 R.G., così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna
[...]
al pagamento, in favore dell'appellante, della ulteriore somma di € 12.023,30 CP_1
rispetto a quella contenuta nella sentenza impugnata oltre interessi come da domanda;
2. condanna, altresì, l'appellato al rimborso, in favore della parte appellante, delle spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidandole, per il primo grado, in € 2.430,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge;
e per il secondo grado in € 264,00 per esborsi, ed in €
4.357,50 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del
15% del compenso, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 26.03.2025
Il consigliere est.
Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico