Articolo 19 della Legge 4 marzo 1952, n. 137
Articolo 18Articolo 20
Versione
8 aprile 1952
Art. 19.
I lavori di cui al precedente art. 18 sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge e la approvazione dei relativi progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilita'.
Entrata in vigore il 8 aprile 1952
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