Art. 19.
I lavori di cui al precedente art. 18 sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge e la approvazione dei relativi progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilita'.
I lavori di cui al precedente art. 18 sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge e la approvazione dei relativi progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilita'.