Ordinanza cautelare 17 dicembre 2020
Sentenza breve 18 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 18/06/2021, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2021
N. 00816/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01281/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1281 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AN OC, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Perona, Guido Sartorato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Guido Sartorato in Treviso, viale F.lli Cairoli 15;
contro
il Comune di Cortina D'Ampezzo, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ora Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Venezia e Le Province di Belluno, Padova e Treviso, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del diniego definitivo al progetto di “ristrutturazione con ampliamento L.R. 14/2019” presentato con prot. n. 7701 in data 18/04/2019 e successive integrazioni a firma del Dirigente del Settore Tecnico.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OC AN il 26/4/2021:
del diniego dell'autorizzazione paesaggistica da parte della Commissione locale per il Paesaggio del Comune di Cortina d'Ampezzo, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, comunicato in data 18/02/2021 e di ogni altro provvedimento conseguente e presupposto
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio, tenutasi da remoto, del giorno 13 maggio 2021 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto, quanto al ricorso introduttivo, con cui è stato impugnato il diniego di demoricostruzione con ampliamento ex L.R.V. 14/09, reso dal Comune di Cortina d' Ampezzo il 22.9.2020 in relazione ad unità abitativa sita in ZTO B di quel Comune, che:
-è fondata la censura di violazione dell' art. 2 bis del DPR 380/01, che consente di derogare la distanza minima ex art 9 del DM 1444/68 in caso di invarianza delle distanze legittimamente preesistenti, come non è contestato nella fattispecie;
-le ulteriori ragioni di diniego opposte dal Comune ( assenza di posto auto pertinenziale, non monetizzabile, nonchè disomogeneità tra le diverse unità, non ammessa nelle case a schiera) risultano esplicitate per la prima volta nel diniego definitivo 22.9.2020 ma non nel preavviso 31.12.2019, in violazione dell' art. 10 bis della legge 241/90;
-in definitiva, per le suesposte ragioni, nessuno dei tre motivi di diniego resiste alle censure ora esaminate, che pertanto vanno accolte, con conseguente annullamento del diniego ed assorbimento di quelle non esaminate.
Ritenuto altresì, quanto ai motivi aggiunti avverso il diniego 18.2.2021 dell' autorizzazione paesaggistica, che la motivazione, secondo la quale "la proposta di intervento su una porzione di fabbricato non risulta compatibile con la tipologia del fabbricato stesso e con il vincolo paesaggistico", non soddisfa i canoni motivazionali elaborati al riguardo dalla costante giurisprudenza, per cui i concreti profili di incompatibilità dell' opera con i valori paesaggistici tutelati devono essere chiaramente esplicitati, il che nella fattispecie non è, tenuto conto che:
-il fabbricato non risulta oggetto di alcuna tutela o grado di protezione;
-i valori tutelati dal vincolo e asseritamente compromessi dall' intervento, a causa della sua parziarietà, non sono specificati;
-nè viene spiegato perchè tale parziarietà sarebbe già di per sè elemento detrattore del paesaggio;
-il diniego non è stato preceduto dal preavviso prescritto dall' art. 146 del D.Lgs. 42/04.
Ritenuto conclusivamente che anche tale diniego deve essere annullato, ponendosi le spese a carico della parte soccombente, e che ricorrono i presupposti ex art. 60 del CPA per la definizione della causa con sentenza in forma semplificata, del che è stato dato avviso al comparente
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto annulla gli atti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti che il Comune dovrà adottare sulle domande della ricorrente, uniformandosi ai principi enunciati.
Condanna il Comune di Cortina d' Ampezzo alla rifusione delle spese di causa, che liquida in € 2.000,00 (euro duemila/00) oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, in favore della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO