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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 3604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3604 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18456/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 18456/2024 promossa da:
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Avv.ti NAPPI MASSIMO e Nappi Marco ricorrenti contro
CP_1
Avv. CORBO NICOLA resistente
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 14.5.2024, , Parte_1
, , , hanno Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale per ivi Controparte_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“previa declaratoria di nullità e/o disapplicazione per violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/c.c., come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea,
e/o degli artt. 36, terzo comma, Cost. e 10 d.lgs. 66/2003, dell'art. 34 del contratto aziendale 16/4/2003 e art. 31 del 2012 e del 2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di €
11,20 per il macchinista ed € 3.50 per il Capo treno incrementati, a decorrere dal 1/9/2012, rispettivamente ad € 12,80 ed € 4,50 nonché dell'art. 72, del CCNL
pagina 1 di 17 Attività Ferroviarie 16/4/2003 e art. 77 CCNL della Mobilità, del 20/7/2012 e del
16/12/2016, laddove escludono l'indennità per assenza dalla residenza del calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
-accertare e dichiarare il diritto di ogni ricorrente a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di
“Assenza dalla residenza”, prevista dall'art. 72 del CCNL Attività Ferroviarie
16/4/2003 e art. 77 della Mobilità del 20/7/2012 e del 16/12/2016, e dell'indennità “di utilizzazione/condotta e chilometrica” prevista dall'art. 34
Tabella B contratti aziendali, 2003 e art. 31 di quelli del 2012 e 2016, calcolando i compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie detratto l'importo fisso giornaliero già riconosciuto e per l'effetto;
- condannare a corrispondere ai ricorrenti le seguenti somme: CP_1
• € 6.689,03 Parte_1
• € 7.291,21 Parte_2
• € 7.547,44 Parte_3
• € 4.281,43 Parte_4
• € 5.242,53 Parte_5
o alle somme accertate in corso di causa, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo”.
A sostegno delle proprie pretese, i ricorrenti hanno esposto: di lavorare alle dipendenze di e di ricoprire o di aver Controparte_1
ricoperto mansioni e qualifica di capotreno;
che la contrattazione succedutasi nel tempo (CCNL mobilità ferroviaria e accordi aziendali 2003, 2012, 2016) ha previsto che la paga base mensile dei ricorrenti venga incrementata da emolumenti variabili, in funzione dei servizi prestati e dei carichi di lavoro, quali: indennità di turno, indennità di utilizzazione professionale (I.U.P.), giornaliera (servizi non di condotta o scorta treni) e variabile (servizi di scorta treni), indennità per lavoro notturno (oraria e giornaliera); indennità per lavoro domenicale (giornaliera), indennità per lavoro festivo (oraria) e paga giornaliera per festivo non recuperato, compenso per assenza dalla residenza (orario); che in occasione della fruizione di ferie i ricorrenti subiscono un'importante riduzione della retribuzione ordinaria, poiché viene considerata solo la paga base pagina 2 di 17 mensile e non anche il compenso per assenza da residenza e le componenti dell'indennità di utilizzazione professionale diverse da quella giornaliera;
che la mancata integrale inclusione nella base di computo della retribuzione feriale delle indennità sopra indicate è in contrasto con il diritto eurounitario ed, in particolare, con l'art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con l'art. 7 della direttiva 2003/88/Ce, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, la quale ha ripetutamente affermato che l'espressione
“ferie annuali retribuite”, utilizzata dall'art. 7 cit, deve essere interpretata nel senso che la retribuzione da assicurare ai lavoratori durante le ferie deve essere paragonabile, analoga, coincidente, corrispondente, non inferiore a quella ordinaria, e che, ove determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non goda delle sue ferie, non soddisfa la prescrizione del diritto dell'Unione; che le clausole della contrattazione collettiva applicabili ai rapporti di lavoro dedotti in giudizio, volte ad escludere dalla base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie le indennità di utilizzazione professionale (I.U.P.) variabile e il compenso per assenza dalla residenza (orario), contrastano con l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003,
2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e con l'art. 36 della Costituzione, perché rendono la retribuzione delle ferie non paragonabile a quella dei periodi di lavoro, escludendovi componenti comunque connesse all'esecuzioni delle mansioni svolte dai ricorrenti.
2.- Si è costituita contestando la fondatezza della domanda Controparte_1
ed eccependo: che, secondo la CGUE, la misura della retribuzione nella giornata di ferie non deve essere identica a quella percepita per la prestazione di lavoro, ma paragonabile, con il limite costituito dal fatto che il trattamento erogato non deve essere tale da dissuadere il lavoratore dall'esercitare il suo diritto;
che, secondo i conteggi allegati al ricorso, le decurtazioni oscillano tra un minimo di 0% ad un massimo del 2,58% su base annua, il che esclude un possibile effetto dissuasivo;
che le parti sociali, nel succedersi dei contratti collettivi, hanno salvaguardato il salario giornaliero del personale mobile, avendo mantenuto nella retribuzione pagina 3 di 17 feriale sia il salario di produttività (ex IUP fissa), che la IUP giornaliera (ex IUP media di impianto); che l'indennità per l'assenza dalla residenza, introdotta in sostituzione dell'indennità di trasferta, ha natura meramente indennitaria e non presenta alcun collegamento intrinseco e tipico con le mansioni dei ricorrenti;
che non esiste una nozione europea di retribuzione vincolante per il giudice nazionale, in quanto le sentenze della CGUE che hanno affrontato il tema del diritto alle ferie hanno riguardato contenziosi scaturiti dalle normative di altri
Stati membri;
che l'interpretazione della direttiva 2003/88CE fornita dalla CGUE non è applicabile a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della domanda di interpretazione, ove sussistano due requisiti e cioè “la buona fede degli ambienti interessati” e “il rischio di gravi inconvenienti” (sentenza 22 settembre 2016 C-
110/15 e giurisprudenza ivi citata); che, in caso contrario, va sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 D.Lgs. n. 66 del 2003, attuativo della direttiva 2003/88/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità rivendicate, oltre che dell'art. 2 della L. 2.8.2008, n. 130, che ordina l'esecuzione del trattato sul funzionamento dell'unione europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Li.
Del 13.12.2007 (TFUE), nella parte in cui impone di applicare la direttiva
2003/88/CE e la direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di
Giustizia con la sentenza 15.9.2011, e altri
contro
British Airways, Per_1
causa c-155/10, per violazione degli artt. 3, 36, 39 e 41 della Costituzione. che i conteggi sono errati in quanto: i) per determinare la retribuzione giornaliera non è stato applicato il divisore 26 previsto dall'art. 68 del vigente
CCNL; ii) trattandosi di lavoratori con la settimana lavorativa di 5 giorni, le 4 settimane di ferie garantite dalla normativa comunitaria equivalgono a 20 giorni;
che sono comunque prescritti i crediti rivendicati nel periodo calcolato a ritroso rispetto al quinquennio che ha preceduto i documentati atti interruttivi, salvo ritenere la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di illegittimità Cost. dell'art. 2948 n. 4 c.c. 2955 n. 2 e 2956 n. 1 come interpretati dalla Corte Costituzionale con le sentenze 63/1966, 143/1969 e 174/1972, in pagina 4 di 17 relazione all'art. 18 L. 300/1972 come modificato dalla L. 92/2012 e dal D.lgs.
23/2015, per violazione degli art. 3, 4 e 36 della Costituzione, rimetta;
che con la ricorrente è intervenuta una transazione novativa in Parte_4
data 22/12/2015.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- Sulle questioni oggetto di controversia si è già espressa la giurisprudenza di merito (tra le altre, Corte di Appello di Milano, sentenze nn. 32/2020, 36/2020,
596/21, 892/2021, 1470/2021, 397/2022; 966/2022; Tribunale di Roma sentenze nn. 8812/22, 9818/22, 1215/23) e di legittimità (Cass. 25850/24; 13932/24;
13972/2024; 14089/2024).
In particolare, con specifico riferimento alla mancata erogazione al personale mobile di durante il periodo di godimento delle ferie dei compensi per CP_1
indennità di assenza dalla residenza e IUP in misura intera, la Corte di
Cassazione (n. 13932/24) ha enunciato i seguenti principi:
“12. Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell' faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. N. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06
e C- 520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
13. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, CGUE 13.12.2018, C- Per_1
385/17, ). Parte_6
14. In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone pagina 5 di 17 di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. Koch).
15. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore
(Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).
16. In applicazione di tali orientamenti e in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del D.Lgs.. n. 185/2005 (che attuava la direttiva
2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022).
17. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012).
18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021)”.
pagina 6 di 17 3.1- La Corte di Cassazione ha, inoltre, ritenuto sussistente il collegamento Con funzionale tra l'erogazione dell'indennità di assenza dalla residenza e della e l'esecuzione delle mansioni svolte dai ricorrenti di AP (Cass. n. 13932/24, ma anche per quelle di macchinista, Cass. 14089/2024), avendo affermato che:
20. L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società TR (tra le molte,
Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn.35578, 33803,33793, 33779,
19716, 19711, 19663, 18160/2023).
21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di
Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile”. (Cass. n. 13932/24),
3.2- Circa l'effetto deterrente all'esercizio del diritto alle ferie annuali che la mancata inclusione nella retribuzione feriale di alcune voci di importo variabile previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale e destinate, come quelle in esame, a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate, nella stessa pronuncia la Corte di Cassazione nella sentenza cit. ha affermato:
“25. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio pagina 7 di 17 particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.
26 È stato affermato che "la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent. CGUE Williams cit., par 21); che
'"l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88 (...) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. CGUE Torsten IN cit., par 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che "una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo" (sent. CGUE Torsten IN cit., par 52); che
"occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. CGUE Williams cit., par 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite" (sent. CGUE Koch cit., par 41).
27. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il pagina 8 di 17 lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”.
Quest'ultimo punto di motivazione sconfessa la deduzione difensiva di
, la quale, per dimostrare la mancanza di un effetto dissuasivo, valorizza CP_1
la scarsa incidenza percentuale che le indennità in esame hanno sulla retribuzione, ponendo a raffronto la perdita subita dai lavoratori durante i giorni di ferie goduti con il totale della loro retribuzione annua.
Si tratta di un approccio non condiviso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito “perché pone in comparazione dati non omogenei;
anche senza considerare che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive (quali la 13ª e la 14ª), idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo contemporaneamente la percentuale di scostamento, la suddetta comparazione di per sé non può che essere fatta sullo stesso intervallo di tempo, perché è su quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie” (Trib. Roma, sent. 1215/2023).
Si ritiene, pertanto, corretto – perché in linea con l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione e aderente alle indicazioni fornite dalla Corte di
Giustizia, secondo cui “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (sentenza 13.12.2018, C-385/17, Pt_6
) - il criterio di calcolo utilizzato dai ricorrenti, i cui conteggi sono stati
[...]
sviluppati determinando la somma annuale degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, e dividendo la somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di riferimento in modo da ricavare il valore degli elementi variabili per una singola giornata, moltiplicandolo poi per i giorni di ferie fruiti, e sottraendo infine l'importo già corrisposto dalla datrice di lavoro per ogni giornata di ferie goduta.
Si consideri a titolo di esempio il conteggio per , dal quale si Parte_2
evince che la retribuzione media persa nei periodi feriali per le indennità in pagina 9 di 17 questione è generalmente superiore ai 400 euro all'anno, importo che, rapportato alla retribuzione mensile, denota una incidenza sulla retribuzione feriale degli elementi variabili in esame tutt'altro che insignificante e quindi potenzialmente dissuasiva.
3.3- Circa le ulteriori contestazioni concernenti il fatto che: i) il riconoscimento delle differenze retributive rivendicate dovrebbe essere limitato a soli 20 giorni;
ii) per determinare la retribuzione giornaliera andrebbe applicato il divisore 26 ex art. 68 del vigente CCNL;
si osserva, quanto al primo aspetto, che i ricorrenti hanno diritto al ricalcolo della retribuzione solo per il periodo di ferie imposto dalla direttiva 2003/88, ossia 4 settimane, da intendersi non come 4 settimane di calendario, ma come pari a 28 giorni (in tal senso, Cass. n.
20216/2022, punto 30).
Quanto al secondo aspetto, si osserva che si tratta di questione già affrontata e ritenuta infondata dal Tribunale di Roma (sent. cit. n. 1215/2023), le cui motivazioni vengono di seguito riportate in quanto meritevoli di essere confermate:
11.Osserva, da ultimo, il Tribunale che è infondata l'obiezione della resistente secondo cui, per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile, dovrebbe farsi applicazione del divisore convenzionale 26, in base a quanto stabilito dall'art. 68, punto 6, della contrattazione collettiva di settore.
La disposizione contrattuale richiamata, nel prevedere l'applicazione del predetto divisore, attiene alla sola retribuzione fissa, e non agli elementi variabili, i quali maturano solo in caso di lavoro effettivo ma il totale delle indennità percepite dovrebbe essere correttamente diviso non per i ventiseiesimi, sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro, come inteso dai ricorrenti (così Trib. Milano. nn.1008/22, 2678/21 e 2874/2021)”.
Non appare fondata neanche la pretesa di parte convenuta di non considerare i giorni di ferie identificati nelle buste paga con il codice 5100, piuttosto che con il codice 8800, perché riferiti a periodi di utilizzazione diversa dal servizio sui treni, ad esempio per distacco o inidoneità temporanea. Infatti, ciò che rileva non
è il diverso impiego transitorio del dipendente, ma che la sua retribuzione feriale non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita dal medesimo pagina 10 di 17 durante il periodo di lavoro effettivo come macchinista o capotreno nell'anno precedente, circostanza, quest'ultima non contestata.
3.4- Circa la pretesa irretroattività della sentenza 15.9.2011, e altri Per_1
contro
British Airways, causa c-155/10, rispetto ai rapporti di lavoro sorti in epoca antecedente, va ricordato che "l'interpretazione di una norma di diritto comunitario fornita dalla Corte comunitaria si limita a chiarire a precisare il significato la portata della norma stessa, così come essa avrebbe dovuto essere intese applicata dal momento della sua entrata in vigore", con la conseguenza che "la norma così interpretata può e deve essere applicato al giudice anche rapporti giuridici sorti e sviluppatisi prima della sentenza interpretativa" (CGE sentenza 15 marzo
2005, causa C - 209/03) e "solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all'ordinamento giuridico comunitario, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione resta interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Affinchè una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, e cioè la buona fede degli ambienti interessati ed il rischio di gravi inconvenienti" (CGE sentenza 12 ottobre 2000, causa C - 372/98).
Se ne deduce che l'applicazione "retroattiva" delle sentenze interpretative della
CGE è la regola, e derogare ad essa è un potere non del giudice nazionale ma di quello comunitario.
Tanto premesso, non vi sarebbero i presupposti neanche per un rinvio pregiudiziale, posto che la Corte di Giustizia, proprio con riferimento ad una questione avente ad oggetto la retribuzione del periodo di ferie (causa C-
385/2017, sentenza del 13 dicembre 2018), ha avuto modo di rispondere al seguente quesito: “se il principio generale della certezza del diritto, sancito dal diritto dell' Unione, e il divieto di retroattività, impongano di limitare nel tempo, con effetto per tutti gli interessati, la possibilità di ricorrere all'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia in relazione alle disposizioni di cui all'.articolo 31 della [Carta] e all'.articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, [...] per mezzo dell'emananda decisione pregiudiziale nel presente pagina 11 di 17 procedimento, laddove la giurisprudenza nazionale di ultimo grado abbia già escluso la possibilità di un'interpretazione in senso conforme al diritto dell'Unione delle pertinenti normative legislative e collettive nazionali. Qualora la Corte dovesse risolvere la questione in senso negativo: se sia compatibile con il diritto dell'Unione il fatto che i giudici nazionali garantiscano, in base al diritto nazionale, la tutela del legittimo affidamento ai datori di lavoro che abbiano confidato nel mantenimento della giurisprudenza nazionale di ultimo grado, oppure se la garanzia della tutela del legittimo affidamento sia riservata alla Corte di giustizia dell'Unione europea”.
In proposito la CGUE ha chiarito:
“Sebbene l'obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al diritto dell'Unione nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme pertinenti del diritto interno trovi un limite nei principi generali del diritto e non possa servire a fondare un'interpretazione contra legem del diritto nazionale, l'esigenza di un'interpretazione conforme include, tuttavia, l'obbligo, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un'interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una direttiva (v., in tal senso, sentenza del 19 aprile 2016,
DI, C-441/14, EU:C:2016:278, punti 32 e 33 nonché giurisprudenza ivi citata)”.
Ha poi aggiunto:
“Si deve ricordare al riguardo che, secondo una costante giurisprudenza della
Corte, l'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione, da quest'ultima fornita nell'esercizio della competenza attribuitale dall'articolo 267 TFUE, chiarisce e precisa il significato e la portata della norma stessa, nel senso in cui deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata sin dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda d'interpretazione, purché, d'altro canto, sussistano i presupposti per sottoporre al giudice competente una lite relativa all'applicazione di detta norma (sentenze del 6 marzo 2007, Per_2
e a., C-292/04, EU:C:2007:132, punto 34, nonché del 22 settembre 2016,
Microsoft Mobile Sales International e a., C-110/15, EU:C:2016:717, punto 59).
pagina 12 di 17 Solo in via eccezionale, in applicazione di un principio generale di certezza del diritto intrinseco all'ordinamento giuridico dell'Unione, la Corte può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di invocare una disposizione da essa interpretata al fine di rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Affinché una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, cioè la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti (sentenza del 22 settembre 2016,
Microsoft Mobile Sales International e a., C-110/15, EU:C:2016:717, punto 60 nonché giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, la Corte ha fatto ricorso a tale soluzione soltanto in circostanze ben precise, in particolare quando vi era un rischio di gravi ripercussioni economiche dovute, segnatamente, all'elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa ritenuta validamente vigente e quando risultava che i singoli e le autorità nazionali erano stati indotti ad adottare un comportamento non conforme al diritto dell'Unione in ragione di un'oggettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni di diritto dell'Unione, incertezza alla quale avevano eventualmente contribuito gli stessi comportamenti tenuti da altri Stati membri o dalla Commissione europea
(sentenze del 15 marzo 2005, Bidar, C-209/03, EU:C:2005:169, punto 69; del
13 aprile 2010, Bressol e a., C-73/08, EU:C:2010:181, punto 93, nonché del
22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International
e a., C-110/15, EU:C:2016:717, punto 61)”.
La sussistenza di tali presupposti (e in particolare: i) il rischio di “gravi inconvenienti” che possono essere riscontrati nel rischio di gravi ripercussioni economiche in ragione dell'elevato numero di rapporti coinvolti;
ii) che vi sia stata un'oggettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni del diritto dell'UE) deve essere oggetto di specifica allegazione ad opera della parte che chieda di avvalersi del principio del legittimo affidamento per escludere l'applicazione dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia al periodo antecedente alla sua pubblicazione.
Le “gravi ripercussioni”, comprensive del danno economico rilevante, non possono infatti essere valutate in via generale ed astratta, dovendo i rischi essere individuati e contestualizzati sulla base di specifici dati che giustifichino pagina 13 di 17 l'eccezionalità della limitazione: non è infatti sufficiente che il soggetto colpito dall'interpretazione sfavorevole subisca delle conseguenze finanziarie (C -
209/03, 15.3.2005, punto 68).
Nel caso di specie, la mancanza di allegazioni specifiche sul punto, con riferimento ai dati (anche in termini percentuali e in rapporto ai complessivi volumi aziendali, nonché in relazione all'oggettiva incertezza causata da comportamenti contrastanti dei diversi Stati Me.) relativi al periodo antecedente la pubblicazione della sentenza Williams, impedisce nel presente giudizio di sollevare una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia circa la limitabilità degli effetti della citata sentenza Williams del 2011 al periodo successivo.
3.5- Circa la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 10
D.Lgs. n. 66 del 2003, attuativo della direttiva 2003/88/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità rivendicate, oltre che dell'art. 2 della L.
2.8.2008, n. 130, che ordina l'esecuzione del trattato sul funzionamento dell'unione europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del
13.12.2007 (TFUE), nella parte in cui impone di applicare la direttiva
2003/88/CE e la direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di
Giustizia con la sentenza 15.9.2011, la stessa appare infondata per le Per_1
condivisibili argomentazioni spese al riguardo dal Tribunale di Venezia (sent. n.
306/2023), secondo cui: “Orbene, come si è già rilevato, il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite", diritto previsto nella
Direttiva n. 88 del 2003. La soluzione prospettata dal Giudicante è imposta dalla normativa eurocomunitaria nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia
e, stante il primato del diritto dell'Unione sulle legislazioni dei singoli Stati membri, le disposizioni della legge italiana devono essere applicate in modo conforme. Invocare un preteso spazio riservato alla contrattazione collettiva per sottrarsi alle norme eurocomunitarie, significherebbe scardinare il diritto dell'Unione, che in questa materia, comune a tutti gli Stati membri, ha dettato una disciplina compiuta. D'altro canto è sin troppo ovvio osservare che se la legislazione statale primaria deve interpretarsi in conformità alle norme eurocomunitarie, parimenti soggetta alle norme eurocomunitarie è la contrattazione collettiva, pur nell'autonomia alla stessa riservata in determinate pagina 14 di 17 materie, quale per l'appunto gli aspetti della retribuzione. In sostanza, la libertà sindacale, il corretto svolgimento delle relazioni industriali e finanche l'affidamento riposto dalla parte datoriale nelle possibilità di contenere i salari dei lavoratori durante i periodi di ferie non possono certo consentire di eludere le norme comunitarie, che il Giudice è sempre tenuto ad applicare nella interpretazione del diritto vivente fornita dalla Corte di Giustizia”.
3.6- Infine, anche l'eccezione di prescrizione e la pretesa decorrenza della stessa in corso di rapporto di lavoro è infondata, avendo la Corte di Cassazione ribadito che:
“34. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D.L.gs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
35. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D.Lgs.
n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post.
36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso”.
pagina 15 di 17 Nel caso di specie nessuna prescrizione è maturata, trattandosi di crediti rivendicati in epoca successiva al luglio 2007 (quinquennio che ha preceduto l'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012.
3.7- Infondata è anche la questione di illegittimità Costituzionale dell'art. 2948 n. 4 c.c. 2955 n. 2 e 2956 n. 1 come interpretati dalla Corte Costituzionale con le sentenze 63/1966, 143/1969 e 174/1972, in relazione all'art. 18 L.
300/1972 come modificato dalla L. 92/2012 e dal D.lgs. 23/2015, per violazione degli art. 3, 4 e 36 della Costituzione, posto che la diversa decorrenza della prescrizione, per crediti di lavoro e crediti di altra natura o tra crediti di lavoro a seconda che siano o meno estinti alla data di entrata in vigore della L. 92/2012 o tra crediti di lavoro inerenti ai rapporti privati o di pubblico impiego o ancora rispetto ai crediti sorti sotto il vigore del d.lgs. 23/2015, è legata alla sussistenza o meno, per i crediti di lavoro maturati nel contesto del lavoro subordinato, del regime di stabilità reale, che rende effettiva o meno la possibilità di esercitare tali diritti. Nessuna violazione costituzionale risulta pertanto apprezzabile.
3.8- In ordine al quantum, la difesa attorea ha prodotto conteggi (basati sull'estrapolazione degli elementi accessori risultanti in busta paga) dettagliati per ogni lavoratore, in cui viene dato conto: del numero di giorni di ferie effettivamente usufruiti per ciascun anno;
della somma annuale degli elementi variabili (indennità di assenza dalla residenza e IUP) individuati sulla base delle buste paga in atti. Si tratta di conteggi che appaiono conformi ai principi sopra espressi.
4.- Va pertanto dichiarata la nullità, per violazione dell'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea, delle disposizioni contrattuali (concernenti le indennità variabili opra esaminate: indennità di assenza dalla residenza - art. 77, punto 1, CCNL Mobilità, Area
Attività Ferroviarie del 20.0.2012 e del 16.12.2016; cd. IUP in misura intera - art. 31 tabella A e B dei rispettivi Contratti aziendali 2012 e 2016) e vanno riconosciuti ai ricorrenti i seguenti importi:
• € 6.689,03 Parte_1
• € 7.291,21 Parte_2
• € 7.547,44 Parte_3
pagina 16 di 17 • € 1555,15, tenuto conto della transazione intervenuta in Parte_4
data 22.12.2015
• € 5.242,53 Parte_5
oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe trascritta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- 1) Condanna la società convenuta al pagamento, per i titoli di cui in motivazione, dei seguenti importi in favore di:
- • € 6.689,03 Parte_1
- • € 7.291,21 Parte_2
- • € 7.547,44 Parte_3
- • € 1555,15 Parte_4
- • € 5.242,53 Parte_5
- - oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate in € 5940,00, oltre accessori, da distrarsi
Roma, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 18456/2024 promossa da:
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Avv.ti NAPPI MASSIMO e Nappi Marco ricorrenti contro
CP_1
Avv. CORBO NICOLA resistente
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 14.5.2024, , Parte_1
, , , hanno Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale per ivi Controparte_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“previa declaratoria di nullità e/o disapplicazione per violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/c.c., come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea,
e/o degli artt. 36, terzo comma, Cost. e 10 d.lgs. 66/2003, dell'art. 34 del contratto aziendale 16/4/2003 e art. 31 del 2012 e del 2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di €
11,20 per il macchinista ed € 3.50 per il Capo treno incrementati, a decorrere dal 1/9/2012, rispettivamente ad € 12,80 ed € 4,50 nonché dell'art. 72, del CCNL
pagina 1 di 17 Attività Ferroviarie 16/4/2003 e art. 77 CCNL della Mobilità, del 20/7/2012 e del
16/12/2016, laddove escludono l'indennità per assenza dalla residenza del calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
-accertare e dichiarare il diritto di ogni ricorrente a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di
“Assenza dalla residenza”, prevista dall'art. 72 del CCNL Attività Ferroviarie
16/4/2003 e art. 77 della Mobilità del 20/7/2012 e del 16/12/2016, e dell'indennità “di utilizzazione/condotta e chilometrica” prevista dall'art. 34
Tabella B contratti aziendali, 2003 e art. 31 di quelli del 2012 e 2016, calcolando i compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie detratto l'importo fisso giornaliero già riconosciuto e per l'effetto;
- condannare a corrispondere ai ricorrenti le seguenti somme: CP_1
• € 6.689,03 Parte_1
• € 7.291,21 Parte_2
• € 7.547,44 Parte_3
• € 4.281,43 Parte_4
• € 5.242,53 Parte_5
o alle somme accertate in corso di causa, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo”.
A sostegno delle proprie pretese, i ricorrenti hanno esposto: di lavorare alle dipendenze di e di ricoprire o di aver Controparte_1
ricoperto mansioni e qualifica di capotreno;
che la contrattazione succedutasi nel tempo (CCNL mobilità ferroviaria e accordi aziendali 2003, 2012, 2016) ha previsto che la paga base mensile dei ricorrenti venga incrementata da emolumenti variabili, in funzione dei servizi prestati e dei carichi di lavoro, quali: indennità di turno, indennità di utilizzazione professionale (I.U.P.), giornaliera (servizi non di condotta o scorta treni) e variabile (servizi di scorta treni), indennità per lavoro notturno (oraria e giornaliera); indennità per lavoro domenicale (giornaliera), indennità per lavoro festivo (oraria) e paga giornaliera per festivo non recuperato, compenso per assenza dalla residenza (orario); che in occasione della fruizione di ferie i ricorrenti subiscono un'importante riduzione della retribuzione ordinaria, poiché viene considerata solo la paga base pagina 2 di 17 mensile e non anche il compenso per assenza da residenza e le componenti dell'indennità di utilizzazione professionale diverse da quella giornaliera;
che la mancata integrale inclusione nella base di computo della retribuzione feriale delle indennità sopra indicate è in contrasto con il diritto eurounitario ed, in particolare, con l'art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con l'art. 7 della direttiva 2003/88/Ce, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, la quale ha ripetutamente affermato che l'espressione
“ferie annuali retribuite”, utilizzata dall'art. 7 cit, deve essere interpretata nel senso che la retribuzione da assicurare ai lavoratori durante le ferie deve essere paragonabile, analoga, coincidente, corrispondente, non inferiore a quella ordinaria, e che, ove determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non goda delle sue ferie, non soddisfa la prescrizione del diritto dell'Unione; che le clausole della contrattazione collettiva applicabili ai rapporti di lavoro dedotti in giudizio, volte ad escludere dalla base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie le indennità di utilizzazione professionale (I.U.P.) variabile e il compenso per assenza dalla residenza (orario), contrastano con l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003,
2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e con l'art. 36 della Costituzione, perché rendono la retribuzione delle ferie non paragonabile a quella dei periodi di lavoro, escludendovi componenti comunque connesse all'esecuzioni delle mansioni svolte dai ricorrenti.
2.- Si è costituita contestando la fondatezza della domanda Controparte_1
ed eccependo: che, secondo la CGUE, la misura della retribuzione nella giornata di ferie non deve essere identica a quella percepita per la prestazione di lavoro, ma paragonabile, con il limite costituito dal fatto che il trattamento erogato non deve essere tale da dissuadere il lavoratore dall'esercitare il suo diritto;
che, secondo i conteggi allegati al ricorso, le decurtazioni oscillano tra un minimo di 0% ad un massimo del 2,58% su base annua, il che esclude un possibile effetto dissuasivo;
che le parti sociali, nel succedersi dei contratti collettivi, hanno salvaguardato il salario giornaliero del personale mobile, avendo mantenuto nella retribuzione pagina 3 di 17 feriale sia il salario di produttività (ex IUP fissa), che la IUP giornaliera (ex IUP media di impianto); che l'indennità per l'assenza dalla residenza, introdotta in sostituzione dell'indennità di trasferta, ha natura meramente indennitaria e non presenta alcun collegamento intrinseco e tipico con le mansioni dei ricorrenti;
che non esiste una nozione europea di retribuzione vincolante per il giudice nazionale, in quanto le sentenze della CGUE che hanno affrontato il tema del diritto alle ferie hanno riguardato contenziosi scaturiti dalle normative di altri
Stati membri;
che l'interpretazione della direttiva 2003/88CE fornita dalla CGUE non è applicabile a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della domanda di interpretazione, ove sussistano due requisiti e cioè “la buona fede degli ambienti interessati” e “il rischio di gravi inconvenienti” (sentenza 22 settembre 2016 C-
110/15 e giurisprudenza ivi citata); che, in caso contrario, va sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 D.Lgs. n. 66 del 2003, attuativo della direttiva 2003/88/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità rivendicate, oltre che dell'art. 2 della L. 2.8.2008, n. 130, che ordina l'esecuzione del trattato sul funzionamento dell'unione europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Li.
Del 13.12.2007 (TFUE), nella parte in cui impone di applicare la direttiva
2003/88/CE e la direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di
Giustizia con la sentenza 15.9.2011, e altri
contro
British Airways, Per_1
causa c-155/10, per violazione degli artt. 3, 36, 39 e 41 della Costituzione. che i conteggi sono errati in quanto: i) per determinare la retribuzione giornaliera non è stato applicato il divisore 26 previsto dall'art. 68 del vigente
CCNL; ii) trattandosi di lavoratori con la settimana lavorativa di 5 giorni, le 4 settimane di ferie garantite dalla normativa comunitaria equivalgono a 20 giorni;
che sono comunque prescritti i crediti rivendicati nel periodo calcolato a ritroso rispetto al quinquennio che ha preceduto i documentati atti interruttivi, salvo ritenere la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di illegittimità Cost. dell'art. 2948 n. 4 c.c. 2955 n. 2 e 2956 n. 1 come interpretati dalla Corte Costituzionale con le sentenze 63/1966, 143/1969 e 174/1972, in pagina 4 di 17 relazione all'art. 18 L. 300/1972 come modificato dalla L. 92/2012 e dal D.lgs.
23/2015, per violazione degli art. 3, 4 e 36 della Costituzione, rimetta;
che con la ricorrente è intervenuta una transazione novativa in Parte_4
data 22/12/2015.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- Sulle questioni oggetto di controversia si è già espressa la giurisprudenza di merito (tra le altre, Corte di Appello di Milano, sentenze nn. 32/2020, 36/2020,
596/21, 892/2021, 1470/2021, 397/2022; 966/2022; Tribunale di Roma sentenze nn. 8812/22, 9818/22, 1215/23) e di legittimità (Cass. 25850/24; 13932/24;
13972/2024; 14089/2024).
In particolare, con specifico riferimento alla mancata erogazione al personale mobile di durante il periodo di godimento delle ferie dei compensi per CP_1
indennità di assenza dalla residenza e IUP in misura intera, la Corte di
Cassazione (n. 13932/24) ha enunciato i seguenti principi:
“12. Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell' faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. N. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06
e C- 520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
13. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, CGUE 13.12.2018, C- Per_1
385/17, ). Parte_6
14. In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone pagina 5 di 17 di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. Koch).
15. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore
(Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).
16. In applicazione di tali orientamenti e in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del D.Lgs.. n. 185/2005 (che attuava la direttiva
2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022).
17. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012).
18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021)”.
pagina 6 di 17 3.1- La Corte di Cassazione ha, inoltre, ritenuto sussistente il collegamento Con funzionale tra l'erogazione dell'indennità di assenza dalla residenza e della e l'esecuzione delle mansioni svolte dai ricorrenti di AP (Cass. n. 13932/24, ma anche per quelle di macchinista, Cass. 14089/2024), avendo affermato che:
20. L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società TR (tra le molte,
Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn.35578, 33803,33793, 33779,
19716, 19711, 19663, 18160/2023).
21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di
Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile”. (Cass. n. 13932/24),
3.2- Circa l'effetto deterrente all'esercizio del diritto alle ferie annuali che la mancata inclusione nella retribuzione feriale di alcune voci di importo variabile previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale e destinate, come quelle in esame, a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate, nella stessa pronuncia la Corte di Cassazione nella sentenza cit. ha affermato:
“25. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio pagina 7 di 17 particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.
26 È stato affermato che "la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent. CGUE Williams cit., par 21); che
'"l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88 (...) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. CGUE Torsten IN cit., par 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che "una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo" (sent. CGUE Torsten IN cit., par 52); che
"occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. CGUE Williams cit., par 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite" (sent. CGUE Koch cit., par 41).
27. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il pagina 8 di 17 lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”.
Quest'ultimo punto di motivazione sconfessa la deduzione difensiva di
, la quale, per dimostrare la mancanza di un effetto dissuasivo, valorizza CP_1
la scarsa incidenza percentuale che le indennità in esame hanno sulla retribuzione, ponendo a raffronto la perdita subita dai lavoratori durante i giorni di ferie goduti con il totale della loro retribuzione annua.
Si tratta di un approccio non condiviso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito “perché pone in comparazione dati non omogenei;
anche senza considerare che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive (quali la 13ª e la 14ª), idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo contemporaneamente la percentuale di scostamento, la suddetta comparazione di per sé non può che essere fatta sullo stesso intervallo di tempo, perché è su quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie” (Trib. Roma, sent. 1215/2023).
Si ritiene, pertanto, corretto – perché in linea con l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione e aderente alle indicazioni fornite dalla Corte di
Giustizia, secondo cui “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (sentenza 13.12.2018, C-385/17, Pt_6
) - il criterio di calcolo utilizzato dai ricorrenti, i cui conteggi sono stati
[...]
sviluppati determinando la somma annuale degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, e dividendo la somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di riferimento in modo da ricavare il valore degli elementi variabili per una singola giornata, moltiplicandolo poi per i giorni di ferie fruiti, e sottraendo infine l'importo già corrisposto dalla datrice di lavoro per ogni giornata di ferie goduta.
Si consideri a titolo di esempio il conteggio per , dal quale si Parte_2
evince che la retribuzione media persa nei periodi feriali per le indennità in pagina 9 di 17 questione è generalmente superiore ai 400 euro all'anno, importo che, rapportato alla retribuzione mensile, denota una incidenza sulla retribuzione feriale degli elementi variabili in esame tutt'altro che insignificante e quindi potenzialmente dissuasiva.
3.3- Circa le ulteriori contestazioni concernenti il fatto che: i) il riconoscimento delle differenze retributive rivendicate dovrebbe essere limitato a soli 20 giorni;
ii) per determinare la retribuzione giornaliera andrebbe applicato il divisore 26 ex art. 68 del vigente CCNL;
si osserva, quanto al primo aspetto, che i ricorrenti hanno diritto al ricalcolo della retribuzione solo per il periodo di ferie imposto dalla direttiva 2003/88, ossia 4 settimane, da intendersi non come 4 settimane di calendario, ma come pari a 28 giorni (in tal senso, Cass. n.
20216/2022, punto 30).
Quanto al secondo aspetto, si osserva che si tratta di questione già affrontata e ritenuta infondata dal Tribunale di Roma (sent. cit. n. 1215/2023), le cui motivazioni vengono di seguito riportate in quanto meritevoli di essere confermate:
11.Osserva, da ultimo, il Tribunale che è infondata l'obiezione della resistente secondo cui, per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile, dovrebbe farsi applicazione del divisore convenzionale 26, in base a quanto stabilito dall'art. 68, punto 6, della contrattazione collettiva di settore.
La disposizione contrattuale richiamata, nel prevedere l'applicazione del predetto divisore, attiene alla sola retribuzione fissa, e non agli elementi variabili, i quali maturano solo in caso di lavoro effettivo ma il totale delle indennità percepite dovrebbe essere correttamente diviso non per i ventiseiesimi, sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro, come inteso dai ricorrenti (così Trib. Milano. nn.1008/22, 2678/21 e 2874/2021)”.
Non appare fondata neanche la pretesa di parte convenuta di non considerare i giorni di ferie identificati nelle buste paga con il codice 5100, piuttosto che con il codice 8800, perché riferiti a periodi di utilizzazione diversa dal servizio sui treni, ad esempio per distacco o inidoneità temporanea. Infatti, ciò che rileva non
è il diverso impiego transitorio del dipendente, ma che la sua retribuzione feriale non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita dal medesimo pagina 10 di 17 durante il periodo di lavoro effettivo come macchinista o capotreno nell'anno precedente, circostanza, quest'ultima non contestata.
3.4- Circa la pretesa irretroattività della sentenza 15.9.2011, e altri Per_1
contro
British Airways, causa c-155/10, rispetto ai rapporti di lavoro sorti in epoca antecedente, va ricordato che "l'interpretazione di una norma di diritto comunitario fornita dalla Corte comunitaria si limita a chiarire a precisare il significato la portata della norma stessa, così come essa avrebbe dovuto essere intese applicata dal momento della sua entrata in vigore", con la conseguenza che "la norma così interpretata può e deve essere applicato al giudice anche rapporti giuridici sorti e sviluppatisi prima della sentenza interpretativa" (CGE sentenza 15 marzo
2005, causa C - 209/03) e "solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all'ordinamento giuridico comunitario, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione resta interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Affinchè una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, e cioè la buona fede degli ambienti interessati ed il rischio di gravi inconvenienti" (CGE sentenza 12 ottobre 2000, causa C - 372/98).
Se ne deduce che l'applicazione "retroattiva" delle sentenze interpretative della
CGE è la regola, e derogare ad essa è un potere non del giudice nazionale ma di quello comunitario.
Tanto premesso, non vi sarebbero i presupposti neanche per un rinvio pregiudiziale, posto che la Corte di Giustizia, proprio con riferimento ad una questione avente ad oggetto la retribuzione del periodo di ferie (causa C-
385/2017, sentenza del 13 dicembre 2018), ha avuto modo di rispondere al seguente quesito: “se il principio generale della certezza del diritto, sancito dal diritto dell' Unione, e il divieto di retroattività, impongano di limitare nel tempo, con effetto per tutti gli interessati, la possibilità di ricorrere all'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia in relazione alle disposizioni di cui all'.articolo 31 della [Carta] e all'.articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, [...] per mezzo dell'emananda decisione pregiudiziale nel presente pagina 11 di 17 procedimento, laddove la giurisprudenza nazionale di ultimo grado abbia già escluso la possibilità di un'interpretazione in senso conforme al diritto dell'Unione delle pertinenti normative legislative e collettive nazionali. Qualora la Corte dovesse risolvere la questione in senso negativo: se sia compatibile con il diritto dell'Unione il fatto che i giudici nazionali garantiscano, in base al diritto nazionale, la tutela del legittimo affidamento ai datori di lavoro che abbiano confidato nel mantenimento della giurisprudenza nazionale di ultimo grado, oppure se la garanzia della tutela del legittimo affidamento sia riservata alla Corte di giustizia dell'Unione europea”.
In proposito la CGUE ha chiarito:
“Sebbene l'obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al diritto dell'Unione nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme pertinenti del diritto interno trovi un limite nei principi generali del diritto e non possa servire a fondare un'interpretazione contra legem del diritto nazionale, l'esigenza di un'interpretazione conforme include, tuttavia, l'obbligo, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un'interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una direttiva (v., in tal senso, sentenza del 19 aprile 2016,
DI, C-441/14, EU:C:2016:278, punti 32 e 33 nonché giurisprudenza ivi citata)”.
Ha poi aggiunto:
“Si deve ricordare al riguardo che, secondo una costante giurisprudenza della
Corte, l'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione, da quest'ultima fornita nell'esercizio della competenza attribuitale dall'articolo 267 TFUE, chiarisce e precisa il significato e la portata della norma stessa, nel senso in cui deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata sin dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda d'interpretazione, purché, d'altro canto, sussistano i presupposti per sottoporre al giudice competente una lite relativa all'applicazione di detta norma (sentenze del 6 marzo 2007, Per_2
e a., C-292/04, EU:C:2007:132, punto 34, nonché del 22 settembre 2016,
Microsoft Mobile Sales International e a., C-110/15, EU:C:2016:717, punto 59).
pagina 12 di 17 Solo in via eccezionale, in applicazione di un principio generale di certezza del diritto intrinseco all'ordinamento giuridico dell'Unione, la Corte può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di invocare una disposizione da essa interpretata al fine di rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Affinché una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, cioè la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti (sentenza del 22 settembre 2016,
Microsoft Mobile Sales International e a., C-110/15, EU:C:2016:717, punto 60 nonché giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, la Corte ha fatto ricorso a tale soluzione soltanto in circostanze ben precise, in particolare quando vi era un rischio di gravi ripercussioni economiche dovute, segnatamente, all'elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa ritenuta validamente vigente e quando risultava che i singoli e le autorità nazionali erano stati indotti ad adottare un comportamento non conforme al diritto dell'Unione in ragione di un'oggettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni di diritto dell'Unione, incertezza alla quale avevano eventualmente contribuito gli stessi comportamenti tenuti da altri Stati membri o dalla Commissione europea
(sentenze del 15 marzo 2005, Bidar, C-209/03, EU:C:2005:169, punto 69; del
13 aprile 2010, Bressol e a., C-73/08, EU:C:2010:181, punto 93, nonché del
22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International
e a., C-110/15, EU:C:2016:717, punto 61)”.
La sussistenza di tali presupposti (e in particolare: i) il rischio di “gravi inconvenienti” che possono essere riscontrati nel rischio di gravi ripercussioni economiche in ragione dell'elevato numero di rapporti coinvolti;
ii) che vi sia stata un'oggettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni del diritto dell'UE) deve essere oggetto di specifica allegazione ad opera della parte che chieda di avvalersi del principio del legittimo affidamento per escludere l'applicazione dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia al periodo antecedente alla sua pubblicazione.
Le “gravi ripercussioni”, comprensive del danno economico rilevante, non possono infatti essere valutate in via generale ed astratta, dovendo i rischi essere individuati e contestualizzati sulla base di specifici dati che giustifichino pagina 13 di 17 l'eccezionalità della limitazione: non è infatti sufficiente che il soggetto colpito dall'interpretazione sfavorevole subisca delle conseguenze finanziarie (C -
209/03, 15.3.2005, punto 68).
Nel caso di specie, la mancanza di allegazioni specifiche sul punto, con riferimento ai dati (anche in termini percentuali e in rapporto ai complessivi volumi aziendali, nonché in relazione all'oggettiva incertezza causata da comportamenti contrastanti dei diversi Stati Me.) relativi al periodo antecedente la pubblicazione della sentenza Williams, impedisce nel presente giudizio di sollevare una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia circa la limitabilità degli effetti della citata sentenza Williams del 2011 al periodo successivo.
3.5- Circa la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 10
D.Lgs. n. 66 del 2003, attuativo della direttiva 2003/88/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità rivendicate, oltre che dell'art. 2 della L.
2.8.2008, n. 130, che ordina l'esecuzione del trattato sul funzionamento dell'unione europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del
13.12.2007 (TFUE), nella parte in cui impone di applicare la direttiva
2003/88/CE e la direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di
Giustizia con la sentenza 15.9.2011, la stessa appare infondata per le Per_1
condivisibili argomentazioni spese al riguardo dal Tribunale di Venezia (sent. n.
306/2023), secondo cui: “Orbene, come si è già rilevato, il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite", diritto previsto nella
Direttiva n. 88 del 2003. La soluzione prospettata dal Giudicante è imposta dalla normativa eurocomunitaria nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia
e, stante il primato del diritto dell'Unione sulle legislazioni dei singoli Stati membri, le disposizioni della legge italiana devono essere applicate in modo conforme. Invocare un preteso spazio riservato alla contrattazione collettiva per sottrarsi alle norme eurocomunitarie, significherebbe scardinare il diritto dell'Unione, che in questa materia, comune a tutti gli Stati membri, ha dettato una disciplina compiuta. D'altro canto è sin troppo ovvio osservare che se la legislazione statale primaria deve interpretarsi in conformità alle norme eurocomunitarie, parimenti soggetta alle norme eurocomunitarie è la contrattazione collettiva, pur nell'autonomia alla stessa riservata in determinate pagina 14 di 17 materie, quale per l'appunto gli aspetti della retribuzione. In sostanza, la libertà sindacale, il corretto svolgimento delle relazioni industriali e finanche l'affidamento riposto dalla parte datoriale nelle possibilità di contenere i salari dei lavoratori durante i periodi di ferie non possono certo consentire di eludere le norme comunitarie, che il Giudice è sempre tenuto ad applicare nella interpretazione del diritto vivente fornita dalla Corte di Giustizia”.
3.6- Infine, anche l'eccezione di prescrizione e la pretesa decorrenza della stessa in corso di rapporto di lavoro è infondata, avendo la Corte di Cassazione ribadito che:
“34. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D.L.gs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
35. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D.Lgs.
n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post.
36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso”.
pagina 15 di 17 Nel caso di specie nessuna prescrizione è maturata, trattandosi di crediti rivendicati in epoca successiva al luglio 2007 (quinquennio che ha preceduto l'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012.
3.7- Infondata è anche la questione di illegittimità Costituzionale dell'art. 2948 n. 4 c.c. 2955 n. 2 e 2956 n. 1 come interpretati dalla Corte Costituzionale con le sentenze 63/1966, 143/1969 e 174/1972, in relazione all'art. 18 L.
300/1972 come modificato dalla L. 92/2012 e dal D.lgs. 23/2015, per violazione degli art. 3, 4 e 36 della Costituzione, posto che la diversa decorrenza della prescrizione, per crediti di lavoro e crediti di altra natura o tra crediti di lavoro a seconda che siano o meno estinti alla data di entrata in vigore della L. 92/2012 o tra crediti di lavoro inerenti ai rapporti privati o di pubblico impiego o ancora rispetto ai crediti sorti sotto il vigore del d.lgs. 23/2015, è legata alla sussistenza o meno, per i crediti di lavoro maturati nel contesto del lavoro subordinato, del regime di stabilità reale, che rende effettiva o meno la possibilità di esercitare tali diritti. Nessuna violazione costituzionale risulta pertanto apprezzabile.
3.8- In ordine al quantum, la difesa attorea ha prodotto conteggi (basati sull'estrapolazione degli elementi accessori risultanti in busta paga) dettagliati per ogni lavoratore, in cui viene dato conto: del numero di giorni di ferie effettivamente usufruiti per ciascun anno;
della somma annuale degli elementi variabili (indennità di assenza dalla residenza e IUP) individuati sulla base delle buste paga in atti. Si tratta di conteggi che appaiono conformi ai principi sopra espressi.
4.- Va pertanto dichiarata la nullità, per violazione dell'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea, delle disposizioni contrattuali (concernenti le indennità variabili opra esaminate: indennità di assenza dalla residenza - art. 77, punto 1, CCNL Mobilità, Area
Attività Ferroviarie del 20.0.2012 e del 16.12.2016; cd. IUP in misura intera - art. 31 tabella A e B dei rispettivi Contratti aziendali 2012 e 2016) e vanno riconosciuti ai ricorrenti i seguenti importi:
• € 6.689,03 Parte_1
• € 7.291,21 Parte_2
• € 7.547,44 Parte_3
pagina 16 di 17 • € 1555,15, tenuto conto della transazione intervenuta in Parte_4
data 22.12.2015
• € 5.242,53 Parte_5
oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe trascritta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- 1) Condanna la società convenuta al pagamento, per i titoli di cui in motivazione, dei seguenti importi in favore di:
- • € 6.689,03 Parte_1
- • € 7.291,21 Parte_2
- • € 7.547,44 Parte_3
- • € 1555,15 Parte_4
- • € 5.242,53 Parte_5
- - oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate in € 5940,00, oltre accessori, da distrarsi
Roma, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
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