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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 38126 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, riservata in decisione con provvedimento del 20.06.2024, vertente tra:
; Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, in via Gualtiero Serafino n. 8, presso lo studio dell'avv. Antonio
Vittucci, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore -
E
; CP_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via del Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici dell'avvocatura comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Fiammetta Lorenzetti giusta procura in atti;
- convenuta-
E
l in qualità di mandataria dell CP_2 Controparte_3
elettivamente domiciliata in Roma, in via Cicerone n. 49, presso lo studio dell'avv. Sveva Bernardini che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- terza chiamata in causa-
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: all'udienza del 20.06.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti pagina 1 di 7
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio chiedendo dichiararsi la convenuta Parte_1 CP_1
responsabile dei fenomeni di allagamento verificatisi in data 4.11.2010, 25.08.2013, 15.06.2014 e
10.09.2017 e, per l'effetto, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni cagionati all'immobile di sua proprietà.
A fondamento delle domande proposte l'attore ha dedotto di essere proprietario per la quota di 1/3 di un immobile sito in Roma, in via Roccella Jonica n.1, il quale sarebbe stato interessato da numerosi fenomeni di allagamento dovuto ad acque meteoriche, a causa del cattivo funzionamento del sistema fognario, imputabile da CP_1
Con ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Roma a definizione del giudizio iscritto al N.R.G.
79937/2013, sarebbe stata ordinata all'amministrazione l'esecuzione degli interventi di implementazione del sistema fognario, necessari a consentire il corretto deflusso delle acque piovane.
Nonostante il significativo lasso temporale trascorso, non avrebbe eseguito gli CP_1
interventi disposti in sede cautelare, così determinandosi la reiterazione degli eventi di allagamento.
Si è costituita in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in CP_1
ordine alle domande proposte dall'attore, essendo state affidate tutte le competenze relative al Servizio
Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale - Roma alla società CP_3
che ha quindi provveduto a chiamare in causa.
[...]
Nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande proposte da , in quanto Parte_1
sfornite di adeguato corredo probatorio, con particolare riferito ai danni subiti e alla loro derivazione causale rispetto allo stato manutentivo e funzionale dell'impianto fognario.
Si è costituta in giudizio l quale mandataria dell eccependo in via CP_2 Controparte_3
preliminare la prescrizione delle eventuali domande proposte dall'attore nei suoi confronti.
Nel merito, l ha in ogni caso chiesto il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti, CP_2
ritenendo i fenomeni infiltrativi ascrivibili alla non corretta manutenzione delle caditoie stradali, la cui manutenzione è affidata esclusivamente a e contestando in ogni caso la quantificazione CP_1
del danno prospettata dall'attore.
Con memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. l'attore ha proposto, in via subordinata, domanda di condanna dell in solido con al risarcimento Controparte_3 CP_1
dei danni subiti.
pagina 2 di 7 2. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da è infondata e deve CP_1
pertanto essere rigettata.
L'attore ha lamentato il pregiudizio subito per effetto dei fenomeni infiltrativi verificatisi in data
4.11.2010, 25.08.2013, 15.06.2014 e 10.09.2017, quando l'acqua meteorica proveniente dalla sede stradale invadeva i locali di sua proprietà, danneggiandoli.
Risulta documentato che, con ordinanza cautelare del 09.04.2015, emessa anche su istanza dell'odierno attore, , il Tribunale di Roma ha condannato Parte_1 CP_1
all'esecuzione di lavori di rifacimento del collettore fognario secondario di zona, dalla sezione 7 fino alla confluenza con il collettore principale, al fine di scongiurare il rischio di nuovi gravi allagamenti, dando atto che l'implementazione del sistema fognario avrebbe scongiurato anche le precedenti inondazioni del 2013 e del 2014.
La CTU svolta in sede cautelare ha infatti accertato l'insufficienza del collettore secondario nonché del collettore primario, così determinandosi fenomeni di rigurgito nell'area ove è ubicato l'immobile di proprietà dell'attore.
Avverso l'ordinanza cautelare del 09.04.2015 non risulta essere stato proposto reclamo.
L'amministrazione ha documentato lo svolgimento dell'attività prodromica all'esecuzione degli interventi e, in particolare, di aver provveduto al finanziamento dello Studio idraulico per la risoluzione delle problematiche di allagamenti connesse con il Fosso di Gregna e all'avvio delle attività prodromiche alla procedura per l'affidamento del relativo incarico (cfr. i documenti allegati al fascicolo di parte convenuta).
Non risultano tuttavia dedotte né tantomeno documentate le ragioni del ritardo maturato nell'esecuzione degli interventi di rifacimento del collettore di Gregna, i quali dopo circa un decennio dall'adozione del provvedimento cautelare non risultano ancora realizzati
In difetto di indicazione delle ragioni che hanno impedito l'esecuzione delle opere, nonostante il significativo lasso temporale trascorso, quantomeno l'allagamento del 10.09.2017 e i pregressi fenomeni verificatisi nel 2013 e nel 2014, menzionati nel provvedimento cautelare, devono senz'altro essere imputati all'inerzia di CP_1
3. Nel merito, le domande proposte dall'attore sono fondate nei termini che seguono.
Il teste ha confermato i fenomeni di allagamento denunciati, precisando che in tali Testimone_1
occasioni l'acqua sul piano stradale “superava abbondantemente le ruote delle macchine parcheggiate nella strada” e che “Il locale è in discesa quindi si è riempito completamente”, riferendosi all'immobile di proprietà dell'attore.
Nello stesso senso il teste nominato CTU nell'ambito del giudizio cautelare, ha Testimone_2
pagina 3 di 7 confermato che uno dei fenomeni infiltrativi denunciati si è verificato nel corso dei lavori peritali e ha dichiarato: “nella qualità di tecnico sono intervenuto solo successivamente al verificarsi dei fenomeni di allagamento e che solo uno degli eventi indicati si è verificato nel periodo di svolgimento dei lavori peritali;
tanto premesso posso riferire che nel corso dei lavori peritali ho potuto constatare il verificarsi di fenomeni di allagamento nella zona in cui è ubicato l'immobile di via Rocella Jonica n.
1”.
In ordine alle conseguenze degli allagamenti denunciati è stata svolta in corso di causa consulenza tecnica volta alla individuazione degli interventi di ripristino dell'immobile e del loro costo.
Il CTU ha rilevato che l'immobile per cui è causa: “è composto da un locale commerciale al piano strada, attualmente adibito a bar (con accesso da Via Tuscolana) e da un annesso locale magazzino, della medesima superficie, situato al piano interrato sottostante … Entro i locali interrati si rilevano evidenti i segnali di pregressi allagamenti fin quasi alla sommità della loro altezza, a quota soffitto: la pressione dell'acqua ha in più punti sfondato le contropareti interne in laterizio (fondelli di separazione dal muro esterno controterra) che sono ancora in piedi, ma in alcuni tratti potenzialmente instabili e da demolire e ricostruire. I locali si presentano notevolmente ammalorati, come anche le suppellettili e gli arredi contenuti all'interno. L'impianto elettrico - già di per sé vetusto e viziato da difetti e non conformità - risulta ulteriormente danneggiato, anche se ancora vi giunge il flusso di corrente”.
Il CTU ha quindi individuato i lavori di ripristino dell'immobile, consistenti in: “- demolizione e ricostruzione della controparete interna in laterizio accanto alla rampa di accesso;
ripristino intonaci di tutte le murature interne tramite risarcitura delle lesioni;
- tinteggiatura di tutte le superfici laterali
e del soffitto;
- ripristino del locale bagno con lavello;
- ripristino dell'impianto elettrico;
- pulitura della pavimentazione”.
Il costo complessivo di tali lavori è stato stimato dal CTU in euro 7.630,00 oltre IVA, così determinandosi in euro 2.543,00 oltre IVA, pari a complessivi euro 3.102,46, la spesa a carico dell'attore, nella qualità di proprietario della quota di 1/3 dell'immobile.
La natura episodica dei quattro fenomeni infiltrativi, verificatisi nell'arco di circa sette anni, non ha di fatto inciso sul possesso dell'immobile, determinando esclusivamente il parziale deterioramento del locale interrato ed incidendo così solo temporaneamente sul suo godimento, come evidenziato dal
CTU, sicché non può ritenersi dovuto il rimborso dell'ICI/IMU corrisposta per gli anni 2010/2014, dovendosi ritenere il pregiudizio subito dall'attore integralmente ristorato mediante il rimborso dei costi da sostenere per il ripristino del locale interrato.
Da ultimo, per quanto concerne il danno conseguente al deprezzamento del valore del locale pagina 4 di 7 interessato dagli allagamenti, stimato dal CTU in complessivi euro 119.714,00 per l'intero immobile,
e pertanto in euro 39.900,00, limitatamente alla quota spettante all'attore, va osservato che secondo quanto chiarito dall'ausiliare si tratta di un pregiudizio avente natura meramente transitoria in quanto
“qualora venissero effettuati in futuro i lavori previsti dall'Ordinanza del 09.04.2015, e la problematica all'origine degli allagamenti venisse definitivamente risolta, la valutazione dell'immobile potrà essere ricalcolata di conseguenza”. risulta peraltro già munito del titolo esecutivo necessario ad ottenere - Parte_1
eventualmente anche in via coattiva - l'adeguamento del collettore fognario e l'eliminazione delle denunciate infiltrazioni, titolo costituito dall'ordinanza cautelare emessa a definizione del giudizio iscritto al N.R.G. 79937/2013 del Tribunale di Roma.
Va altresì osservato che risulta documentato l'avvio, seppure con considerevole ritardo, della procedura volta all'esecuzione dei lavori di implementazione del sistema fognario.
Non può quindi essere riconosciuto in favore dell'attore anche il ristoro del danno consistente nel deprezzamento del bene, trattandosi di pregiudizio meramente transitorio che sarà eliminato al momento dell'attuazione, eventualmente anche in via coattiva, del provvedimento già ottenuto dall'attore in sede cautelare.
Va da ultimo rigettata la domanda di risarcimento del danno morale subito.
Va infatti osservato che i quattro fenomeni infiltrativi, verificatisi in un arco temporale di circa sette anni, hanno riguardato un locale interrato posto a servizio di un esercizio commerciale ubicato al piano strada, del quale l'attore è proprietario nei limiti della quota di 1/3
Sebbene non possa revocarsi in dubbio che anche un pregiudizio derivante da infiltrazioni, quando ad esempio determini il forzato allontanamento dall'ambiente domestico o lavorativo, nel quadro della libera estrinsecazione della propria personalità, possa determinare un danno, non patrimoniale, potendosi prospettare la lesione di diritti di rilievo costituzionale (con riferimento, ad esempio, agli art. 2 e art. 14 della Costituzione), tuttavia nella specie la natura episodica dei fenomeni lamentati e la loro incidenza su un bene di natura accessoria (locale magazzino annesso ad un bar) avente valenza esclusivamente strumentale ed economica, del quale peraltro l'attore è titolare della mera quota di un terzo, induce ad escludere la configurabilità in danno dell'attore di un pregiudizio di natura non patrimoniale,
Al riguardo vanno richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità per la quale:” il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che pagina 5 di 7 il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi)” (Cass. n. 33276/2023; Cass. n.
29206/2019).
Nella specie la natura dell'interesse leso e del pregiudizio concretamente subito dall'attore inducono ad escludere la configurabilità del pregiudizio non patrimoniale prospettato.
In conclusione, deve essere condannata al pagamento in favore dell'attore della somma CP_1
di euro 3.102,46, già liquidata dal CTU all'attualità
Su tale somma, devalutata sino alla data dell'ultimo episodio di infiltrazione, il 10.09.2017, spettano gli interessi al tasso legale, sulla somma annualmente rivalutata in base all'indice FOI elaborato dall'ISTAT.
L'accoglimento della domanda proposta da in via principale nei confronti di Parte_1 [...]
determina l'assorbimento della domanda proposta in via meramente subordinata dallo stesso CP_1
attore nei confronti della terza chiamata in causa, nonché dell'eccezione di prescrizione da quest'ultima sollevata.
3. Non risultano proposte da domande di garanzia nei confronti della terza chiamata in CP_1
causa.
4. La regolamentazione delle spese di lite, nonché delle spese sostenute per l'espletamento della CTU, segue la soccombenza di nei confronti di . CP_1 Parte_1
Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra e la terza chiamata CP_1
in causa, tenuto conto dell'affidamento all'Acea Ato2 s.p.a., del sistema idrico integrato e delle competenze in ordine al mantenimento dello stato di efficienza del sistema fognario, dal quale sono derivati i fenomeni di allagamento per cui è causa.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
nei confronti di e da quest'ultima nei confronti dell'Acea Ato2 s.p.a., ogni diversa CP_1
istanza eccezione, deduzione, disattesa così provvede: condanna al pagamento in favore di della somma di euro 3.102,46, CP_1 Parte_1
oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata sino al 10.09.2017 e successivamente annualmente rivalutata in base all'indice FOI elaborato dall'Istat, condanna al rimborso delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate in euro 1.800,00 CP_1
per compensi, oltre all'eventuale importo versato a titolo di contributo unificato e di marca da bollo, se corrisposto, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
pagina 6 di 7 compensa integralmente le spese processuali tra e la terza chiamata in causa;
CP_1
pone le spese di CTU definitivamente a carico di CP_1
Roma, 05.02.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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