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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/07/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3284/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3284/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CARLA Parte_1 C.F._1
ALBERTA GUIDI e dell'Avv. ANNA MARTINELLI elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. GUIDI in Lucca-Via Burlamacchi, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MAVI Controparte_1 C.F._2
ROSI, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Viareggio (Lu)-Via Vittor Pisani
50, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
IL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: divorzio
1
CONCLUSIONI Per previa ammissione di tutte le prove richieste e non ammesse nella memoria ex art. 183, VI Parte_1 comma, c. p. c. n. 2) in data 9/06/2023 e nella memoria ex art. 183, VI comma, c. p. c. n. 3) in data 29/06/2023, nel merito, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e domanda disattesa anche in punto di richiesta di assegno divorzile e di richiesta di assegnazione della ex casa familiare stante l'accordo intervenuto tra le parti in sede di separazione, confermare la già pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e alle seguenti condizioni: -confermare l'affido dei figli minori e Parte_1 Controparte_1 Per_1Per_
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
-confermare che il padre possa vedere e tenere con sé i figli durante la settimana nei giorni di martedì e mercoledì con pernotto e a fine settimana alternati dal sabato mattina al lunedì mattina;
in modo alternato nelle feste di Natale (dal 23 al 30 dicembre), Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio) e Pasqua (l'intero periodo di vacanze scolastiche ad anni alternati); nelle vacanze estive per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- disporre a carico del sig.
[...] Per_
il contributo, a titolo di mantenimento dei figli minori, e , non superiore ad euro 500 mensili Parte_1 Per_1 complessivi (euro 250,00 mensili per ciascun figlio) ed al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate;
- l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito dalle parti nella misura del 50% ciascuno;
Spese, funzioni ed onorari di causa nonché oneri e compensi della CTU a totale carico della sig.ra
[...]
[...] Per_ : - confermare l'affidamento condiviso dei figli minori e ai due genitori con Parte_2 Per_1 collocazione presso la madre;
- confermare il diritto del padre di tenerli con sé con le modalità attualmente adottate (alternativamente un weekend dalle ore 9,00 del sabato alle ore 8,30 del lunedì che li riaccompagna a scuola;
dal martedì alle ore 8,00 sino al giovedì mattina che li riaccompagna a scuola o dalla madre nel periodo di vacanze scolastiche) ; - disporre l'accollo a carico del sig. del 90% delle spese straordinarie previamente Parte_1 concordate e documentate - In via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la Sig.ra ha conseguito un CP_1 peggioramento reddituale, mentre il sig. ha conseguito un miglioramento reddituale, e Parte_1 conseguentemente, sempre in via riconvenzionale: 1) concedere la revisione in aumento dell'assegno di contributo al Per_ mantenimento in favore dei figli e , effettuate le opportune indagini , nella somma che codesta autorità Per_1 riterrà di giustizia, e comunque superiore ad euro 800,00 mensili, da adeguare annualmente secondo gli indici ISTAT, con effetto a partire dalla data di costituzione in giudizio della sig.ra 2) assegnare definitivamente la CP_1 casa familiare posta in Viareggio (LU), via Fratelli Rosselli n. 3, di proprietà del sig. (Catasto Parte_1 Fabbricati Comune di Viareggio, foglio 29, mappale 704 sub. 26, cat. A/3, classe 7, vani 5,5 , rendita catastale euro Per_ 951,57) alla sig.ra che la abiterà, con i relativi arredi, insieme ai figli minori e , e Controparte_1 Per_1 dichiarare nullo e di nessun effetto, e/o comunque inefficace , l'obbligo stabilito in sede di separazione di porre in vendita l'immobile oggi destinato a casa familiare;
3) concedere la revisione dell'importo una tantum stabilito in sede di separazione in sostituzione dell'assegno di mantenimento e dell'assegno divorzile (di complessivi euro 4.000,00 in 40 rate di Euro 100,00 ciascuna) stabilendo a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra Pt_1 una somma mensile a titolo di assegno divorzile pari a ad € 300,00 o nella diversa somma che codesta CP_1 autorità riterrà di giustizia;
- con ogni ulteriore provvedimento di legge;
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 3.8.2021 e regolarmente notificato, ha dedotto Parte_1 di aver contratto matrimonio concordatario il 15.9.2012 con da cui erano nati Controparte_1 il 3.2.2016 i figli gemelli e . Ha aggiunto che il Tribunale di Lucca, con sentenza n. Per_1 Per_2
1457/2019 del 10.10.2019, aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi e che era decorso il termine dalla comparizione di fronte al Presidente del Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare. Ha chiesto, pertanto, la
2 dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, domandando, altresì, la conferma dei provvedimenti assunti nella sentenza di separazione, circa l'affido condiviso dei figli e , la collocazione prevalente presso la madre e le modalità di frequentazione Per_1 Per_2 padre-figli, mentre ha domandato la rideterminazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di complessivi € 500 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, dichiarandosi disponibile in caso di vendita della casa familiare, come concordato in sede di separazione, a contribuire alle spese di locazione.
Si è costituta che si è dichiarata remissiva alla pronuncia di divorzio ed alla Controparte_1 conferma dei provvedimenti assunti nella sentenza di separazione, circa l'affido condiviso dei figli e , la collocazione prevalente presso di sé e la frequentazione già attuata dalle Per_1 Per_2 parti, ma, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha domandato la corresponsione da parte del ricorrente di un assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di complessivi
€1.200, oltre al 90% delle spese straordinarie, nonché l'assegnazione della casa familiare sita in
Viareggio.
A seguito di plurimi rinvii per tentare la conciliazione, non andati a buon fine, il Presidente, con ordinanza ex art. 708 c.p.c in via provvisoria e urgente ha: 1) AFFIDATO i figli minori e Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2) Per_2
DISPOSTO che l'esercizio della potestà genitoriale sarà disgiunto solo per gli affari di ordinaria amministrazione;
3) DISPOSTO che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, previo accordo con la madre e tenuto conto dei loro impegni scolastici e sociali;
4) POSTO a carico del sig. il contributo, a titolo di mantenimento dei figli minori Parte_1 Per_1
e , di complessivi €600 mensili (€300 mensili per ciascun figlio), da corrispondere alla Per_2 sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente rivalutabile secondo Controparte_1 gli indici forniti dall'Istat, oltre al 100% delle spese straordinarie sanitarie ed al 50% delle ulteriori spese straordinarie;
5) ASSEGNATO la casa coniugale, sita in Viareggio (LU), via
Fratelli Rosselli n. 3, alla sig.ra quale genitore collocatario dei figli Controparte_1 minori;
ha, altresì, nominato quale giudice istruttore la Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore.
Nelle rispettive memorie integrative, il ricorrente ha confermato le conclusioni rassegnate in ricorso, mentre la resistente ha richiesto in via riconvenzionale la revisione dell'importo una
3 tantum di €4.000 stabilito in sede di separazione in sostituzione dell'assegno di mantenimento e dell'assegno divorzile nella somma ritenuta di giustizia dall'autorità giudiziaria.
All'udienza del 31.3.2023, le parti hanno precisato le conclusioni sullo status e la causa è stata trattenuta in decisione, senza termini per conclusionali e repliche. Entrambe le parti hanno chiesto concedersi termini ex art. 183 c.p.c.
Il Tribunale di Lucca, con sentenza non definitiva n.426/2023-pubblicata il 11.4.2023 ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti. Rilevato che la causa dovesse proseguire dinnanzi al Giudice Istruttore per le ulteriori questioni oggetto del procedimento, con separata ordinanza il Tribunale ha rimesso la causa in istruttoria, con la concessione dei termini per memorie ex art.183, comma 6, c.p.c. e rinviato per l'ammissione delle prove all'udienza del 15.9.2023.
Espletata una c.t.u. e preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una soluzione concordata, la causa è quindi passata in decisione dinanzi al Collegio, sulle conclusioni di cui in epigrafe, previa concessione di termini ex art. 190 c.p.c. per memorie.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
La causa risulta già compiutamente istruita, condividendosi le motivazioni enunciate dal giudice istruttore nelle ordinanze istruttorie pronunciate in corso di causa.
Essendo già stata resa sentenza in punto di status, la presente pronuncia verte solo sulle ulteriori questioni controverse tra le parti.
In realtà, merita precisare che il conflitto inter partes verte essenzialmente su profili di carattere economico, atteso che entrambi i comparenti domandano che sia disposto l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con prevalente collocazione presso la madre e che sia confermato il regime di frequentazione già stabilito in sede di separazione e già adottato concordemente dalle parti.
Non vi sono ragioni sul punto per disattendere la volontà delle parti, conforme all'interesse della prole, per cui i profili relativi all'affido dei minori, alla frequentazione ed al collocamento dei figli sono regolamentati in conformità alle richieste delle parti.
Per i periodi di vacanza, sarà seguito un criterio di alternanza delle principali festività.
Dunque, il giudizio ha ad oggetto unicamente la valutazione circa l'assegnazione della casa
4 coniugale, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente e di un contributo al mantenimento dei figli, entrambi maggiorenni.
Le predette valutazioni necessariamente muovono dalla ricostruzione delle rispettive condizioni patrimoniali e reddituali delle parti;
allo scopo è stata disposta c.t.u., le cui conclusioni sono integralmente recepite dal collegio, atteso che il percorso logico e le argomentazioni poste dal c.t.u. a base della consulenza, che tengono puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, dell'ampia documentazione patrimoniale e reddituale versata dalle parti o acquisita dal c.t.u. previa autorizzazione, nonché delle osservazioni formulate dai c.t.p., cui è stata fornita ampia e motivata risposta, sono intrinsecamente coerenti e congrui, oltre che in linea con le ulteriori emergenze istruttorie, evidenziando la correttezza metodologica dell'approccio seguito.
Di seguito la situazione reddituale delle parti, come accertata dal c.t.u.:
Di seguito invece la situazione patrimoniale, come accertata dal c.t.u.:
All'esito dell'accertamento peritale svolto è dunque emersa con chiarezza la notevole sperequazione tra la situazione patrimoniale e reddituale del ricorrente e quella della resistente, ancorché, come ben evidenziato nella consulenza in atti, debbano essere effettuate alcune precisazioni.
5 Invero, il c.t.u. ha chiaramente evidenziato che “nonostante via sia una differenza tra la situazione patrimoniale di Parte ricorrente e Parte resistente appare utile ricordare che la prima risulta altresì gravata da una non irrilevante posizione debitoria di cui è debitore principale la società CEDES ma che, in caso di inadempimento di quest'ultima, ben si può riflettere sul socio accomandatario ( )”, palesando altresì che, in caso di adeguata Parte_1 riorganizzazione del proprio business, caratterizzato da una notevole parcellizzazione delle attività svolte, verosimilmente il ricorrente potrebbe addivenire ad un miglioramento complessivo delle entrate.
Per quanto riguarda le rispettive attività lavorative, il c.t.u. ha rappresentato che il ricorrente, pur avendone i requisiti, non è iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Esercita infatti l'attività di lavoro autonomo di tributarista, in forza di quanto stabilito dalla legge
4/2013, quale iscritto (numero di iscrizione 7503046) alla Libera Associazione Periti ed Esperti
Tributari (LAPET), con minor platea di clienti, mentre i redditi da loro dipendente derivano dalle cariche di Presidente del Consiglio di amministrazione della e di componente del CP_2
Consiglio di amministrazione della Parte_3
È poi socio di maggioranza ed amministratore della società che, come sopra indicato, CP_3 presenta una notevole esposizione debitoria.
Notevolmente enfatizzata, negli scritti difensivi della resistente, è l'attività di formatore svolta dal ricorrente in relazione alle materie di sua competenza, che in realtà non costituisce, secondo quanto riscontrato dal c.t.u. un importante veicolo di redditi.
Per quel che concerne la resistente, ella ha svolto diverse attività lavorative, ancorché a tempo determinato, e ciò anche nel corso del presente giudizio tant'è che è stato dato atto del venir meno dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dell'erario. I redditi annuali sono contenuti, ma non del tutto assenti, fermo restando che sono emerse anche attività parallele non dichiarate, quale quella di insegnante di ballo e comunque un tenore di vita complessivamente più elevato rispetto a quello che risulta dal reddito dichiarato, che fa propendere per ritenere che vi siano ulteriori entrate in nero.
Dal punto di vista abitativo, la resistente è assegnataria della casa familiare attualmente vi abita con i figli, mentre la rata del mutuo è integralmente corrisposta dal ricorrente, il quale è ospite
6 della madre.
Fatte queste doverose premesse si ritiene che non vi sia spazio per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente.
Alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite (n. 18287/2018), l'assegno divorzile ha natura composita, rispondendo non soltanto ad una funzione assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. Pertanto, ai fini della decisione sull'assegno divorzile, compete al giudice di merito una valutazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, non fondata esclusivamente sull'autosufficienza economica, ma fondata anche sul contributo che ciascuna parte ha apportato alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune.
Circa tale ultimo aspetto, recentemente la Corte di Cassazione (sez. I civile del 12.12.2023 n.
34711) ha ribadito che “al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari (Cass., n. 22738/21)”.
Il matrimonio ha avuto una durata complessivamente molto contenuta, poiché le parti si sono separate già a far data dal 2019.
È poi emersa con chiarezza la pacifica capacità della resistente, sia per età anagrafica che per pregresse esperienze lavorative, di produrre redditi sufficienti a garantirne l'autosufficienza economica, né può affermarsi che, seppure a fronte di una più significativa capacità economica del ricorrente, il nucleo familiare avesse sin da subito impostato la propria organizzazione
7 familiare quale nucleo monoreddito con totale sacrificio da parte della resistente di aspirazioni personali e professionali autonome.
Di contro, è invece necessario soffermarsi sul tema dell'assegnazione della casa coniugale.
Parte ricorrente ritiene che l'impegno delle parti a vendere l'immobile, recepito integralmente nella sentenza di separazione, in quanto espressione di autonomia negoziale sarebbe modificabile o revocabile solo per mutuo consenso.
Si osserva, al contrario, che l'accordo di separazione, anche se omologato dal giudice, non è definitivo per quanto riguarda le questioni patrimoniali e può essere modificato in sede di divorzio se intervengono nuove circostanze o se l'accordo originario non è più equo o adeguato alla situazione di fatto.
La distinzione operata dal ricorrente richiama una risalente giurisprudenza della Corte di
Cassazione (ex aliis n. 15231/2001) che, ai fini dell'agevolazione ex art. 19 Legge n. 74/1987, distingueva tra “contenuto necessario” degli accordi di separazione (o di divorzio) ove doveva essere ricompreso il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegnazione della casa familiare in funzione del preminente interesse della prole e la previsione di un assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi in favore dell'altro, qualora ne ricorressero i presupposti e “contenuto eventuale” dell'accordo medesimo ove dovevano invece ricomprendersi i patti che trovavano solo occasione nella separazione (o nel divorzio), ovvero i patti costituiti da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi fossero intenzionati a concludere in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata.
Ad oggi l'interpretazione maggioritaria in giurisprudenza, che trova conferma peraltro nella recente pronuncia delle Sezioni Unite (n. 21761/2021), riconosce il carattere di negoziazione globale - e dunque di “contratti della crisi coniugale” - a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale nel suo complesso, accedendo all'accordo di separazione ed essendo funzionali alla risoluzione delle reciproche posizioni, fermo restando che in sede di divorzio può essere ridiscusso l'accordo assunto nella precedente fase, qualora la situazione lo renda necessario.
Come condivisibilmente argomentato dal Presidente del Tribunale, alla luce della oggettiva
8 disparità della condizione patrimoniale e reddituale delle parti, in uno con la necessità di garantire ai figli la possibilità di mantenere l'habitat domestico, e fermo restando che le entrate del ricorrente sono sufficienti a sopportare l'esborso per il mutuo, va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, mentre non può ritenersi coercibile in questa fase l'accordo a vendere a terzi l'immobile in questione, in mancanza di valida alternativa abitativa.
Del resto, l'eventuale rilascio dell'immobile non potrebbe comunque prescindere da un supporto economico alla resistente da parte dell'ex coniuge, per far fronte ai costi di locazione.
Anche in punto di assegno di mantenimento dei figli, l'esito della consulenza svolta conferma l'equità della somma già stabilita in via provvisoria, adeguatamente parametrata alle condizioni reddituale e patrimoniale delle parti, anche per quanto riguardano le spese straordinarie.
Il reddito del ricorrente ha comunque subito una contrazione rispetto alla fase della separazione, il che necessariamente giustifica anche una riduzione del mantenimento ordinario e straordinario nei termini già disposti.
Non è invece di competenza del Tribunale ordinario (in difetto di accordo sul punto tra le parti), la decisione circa la ripartizione dell'assegno unico, che sarà dunque stabilito come di legge al
50% tra le parti.
La parziale soccombenza di entrambe le parti sulle domande proposte, l'accordo raggiunto sulle questioni non patrimoniali e la decisione assunta nell'interesse dei minori giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, vista la sentenza n. 426/2023, con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e così dispone: Parte_1 Controparte_1
- Affida e congiuntamente ad entrambi i genitori, che congiuntamente Per_1 Per_2 eserciteranno la responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre, cui è assegnata la casa familiare sita in Viareggio (LU) via Fratelli Rosselli n. 3;
- salvo diversi e migliori accordi tra le parti, i minori staranno con il padre dal martedì all'uscita da scuola (o alle ore 8.00 dalla madre nel periodo di vacanze scolastiche) sino al giovedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola (o alle ore 8.00 dalla madre nel periodo
9 di vacanze scolastiche) ed a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 9.00 al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola (o alle ore 8.00 dalla madre nel periodo di vacanze scolastiche); alterneranno tra i genitori i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, Pasqua ed i precedenti giorni di vacanze scolastiche e Pasquetta ed i successivi giorni di vacanze scolastiche;
trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi fra le parti entro il 30 maggio di ciascun anno;
- pone a carico del padre, a titolo di mantenimento dei figli minori e , la Per_1 Per_2
somma di complessivi €600 mensili (€300 mensili per ciascun figlio), da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente rivalutabile secondo gli indici forniti dall'Istat,
- pone a carico del padre il 100% delle spese straordinarie sanitarie ed il 50% delle ulteriori spese straordinarie, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite
- pone a carico delle parti in ragione del 50% le spese di c.t.u.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 27.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3284/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CARLA Parte_1 C.F._1
ALBERTA GUIDI e dell'Avv. ANNA MARTINELLI elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. GUIDI in Lucca-Via Burlamacchi, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MAVI Controparte_1 C.F._2
ROSI, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Viareggio (Lu)-Via Vittor Pisani
50, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
IL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: divorzio
1
CONCLUSIONI Per previa ammissione di tutte le prove richieste e non ammesse nella memoria ex art. 183, VI Parte_1 comma, c. p. c. n. 2) in data 9/06/2023 e nella memoria ex art. 183, VI comma, c. p. c. n. 3) in data 29/06/2023, nel merito, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e domanda disattesa anche in punto di richiesta di assegno divorzile e di richiesta di assegnazione della ex casa familiare stante l'accordo intervenuto tra le parti in sede di separazione, confermare la già pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e alle seguenti condizioni: -confermare l'affido dei figli minori e Parte_1 Controparte_1 Per_1Per_
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
-confermare che il padre possa vedere e tenere con sé i figli durante la settimana nei giorni di martedì e mercoledì con pernotto e a fine settimana alternati dal sabato mattina al lunedì mattina;
in modo alternato nelle feste di Natale (dal 23 al 30 dicembre), Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio) e Pasqua (l'intero periodo di vacanze scolastiche ad anni alternati); nelle vacanze estive per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- disporre a carico del sig.
[...] Per_
il contributo, a titolo di mantenimento dei figli minori, e , non superiore ad euro 500 mensili Parte_1 Per_1 complessivi (euro 250,00 mensili per ciascun figlio) ed al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate;
- l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito dalle parti nella misura del 50% ciascuno;
Spese, funzioni ed onorari di causa nonché oneri e compensi della CTU a totale carico della sig.ra
[...]
[...] Per_ : - confermare l'affidamento condiviso dei figli minori e ai due genitori con Parte_2 Per_1 collocazione presso la madre;
- confermare il diritto del padre di tenerli con sé con le modalità attualmente adottate (alternativamente un weekend dalle ore 9,00 del sabato alle ore 8,30 del lunedì che li riaccompagna a scuola;
dal martedì alle ore 8,00 sino al giovedì mattina che li riaccompagna a scuola o dalla madre nel periodo di vacanze scolastiche) ; - disporre l'accollo a carico del sig. del 90% delle spese straordinarie previamente Parte_1 concordate e documentate - In via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la Sig.ra ha conseguito un CP_1 peggioramento reddituale, mentre il sig. ha conseguito un miglioramento reddituale, e Parte_1 conseguentemente, sempre in via riconvenzionale: 1) concedere la revisione in aumento dell'assegno di contributo al Per_ mantenimento in favore dei figli e , effettuate le opportune indagini , nella somma che codesta autorità Per_1 riterrà di giustizia, e comunque superiore ad euro 800,00 mensili, da adeguare annualmente secondo gli indici ISTAT, con effetto a partire dalla data di costituzione in giudizio della sig.ra 2) assegnare definitivamente la CP_1 casa familiare posta in Viareggio (LU), via Fratelli Rosselli n. 3, di proprietà del sig. (Catasto Parte_1 Fabbricati Comune di Viareggio, foglio 29, mappale 704 sub. 26, cat. A/3, classe 7, vani 5,5 , rendita catastale euro Per_ 951,57) alla sig.ra che la abiterà, con i relativi arredi, insieme ai figli minori e , e Controparte_1 Per_1 dichiarare nullo e di nessun effetto, e/o comunque inefficace , l'obbligo stabilito in sede di separazione di porre in vendita l'immobile oggi destinato a casa familiare;
3) concedere la revisione dell'importo una tantum stabilito in sede di separazione in sostituzione dell'assegno di mantenimento e dell'assegno divorzile (di complessivi euro 4.000,00 in 40 rate di Euro 100,00 ciascuna) stabilendo a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra Pt_1 una somma mensile a titolo di assegno divorzile pari a ad € 300,00 o nella diversa somma che codesta CP_1 autorità riterrà di giustizia;
- con ogni ulteriore provvedimento di legge;
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 3.8.2021 e regolarmente notificato, ha dedotto Parte_1 di aver contratto matrimonio concordatario il 15.9.2012 con da cui erano nati Controparte_1 il 3.2.2016 i figli gemelli e . Ha aggiunto che il Tribunale di Lucca, con sentenza n. Per_1 Per_2
1457/2019 del 10.10.2019, aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi e che era decorso il termine dalla comparizione di fronte al Presidente del Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare. Ha chiesto, pertanto, la
2 dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, domandando, altresì, la conferma dei provvedimenti assunti nella sentenza di separazione, circa l'affido condiviso dei figli e , la collocazione prevalente presso la madre e le modalità di frequentazione Per_1 Per_2 padre-figli, mentre ha domandato la rideterminazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di complessivi € 500 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, dichiarandosi disponibile in caso di vendita della casa familiare, come concordato in sede di separazione, a contribuire alle spese di locazione.
Si è costituta che si è dichiarata remissiva alla pronuncia di divorzio ed alla Controparte_1 conferma dei provvedimenti assunti nella sentenza di separazione, circa l'affido condiviso dei figli e , la collocazione prevalente presso di sé e la frequentazione già attuata dalle Per_1 Per_2 parti, ma, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha domandato la corresponsione da parte del ricorrente di un assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di complessivi
€1.200, oltre al 90% delle spese straordinarie, nonché l'assegnazione della casa familiare sita in
Viareggio.
A seguito di plurimi rinvii per tentare la conciliazione, non andati a buon fine, il Presidente, con ordinanza ex art. 708 c.p.c in via provvisoria e urgente ha: 1) AFFIDATO i figli minori e Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2) Per_2
DISPOSTO che l'esercizio della potestà genitoriale sarà disgiunto solo per gli affari di ordinaria amministrazione;
3) DISPOSTO che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, previo accordo con la madre e tenuto conto dei loro impegni scolastici e sociali;
4) POSTO a carico del sig. il contributo, a titolo di mantenimento dei figli minori Parte_1 Per_1
e , di complessivi €600 mensili (€300 mensili per ciascun figlio), da corrispondere alla Per_2 sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente rivalutabile secondo Controparte_1 gli indici forniti dall'Istat, oltre al 100% delle spese straordinarie sanitarie ed al 50% delle ulteriori spese straordinarie;
5) ASSEGNATO la casa coniugale, sita in Viareggio (LU), via
Fratelli Rosselli n. 3, alla sig.ra quale genitore collocatario dei figli Controparte_1 minori;
ha, altresì, nominato quale giudice istruttore la Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore.
Nelle rispettive memorie integrative, il ricorrente ha confermato le conclusioni rassegnate in ricorso, mentre la resistente ha richiesto in via riconvenzionale la revisione dell'importo una
3 tantum di €4.000 stabilito in sede di separazione in sostituzione dell'assegno di mantenimento e dell'assegno divorzile nella somma ritenuta di giustizia dall'autorità giudiziaria.
All'udienza del 31.3.2023, le parti hanno precisato le conclusioni sullo status e la causa è stata trattenuta in decisione, senza termini per conclusionali e repliche. Entrambe le parti hanno chiesto concedersi termini ex art. 183 c.p.c.
Il Tribunale di Lucca, con sentenza non definitiva n.426/2023-pubblicata il 11.4.2023 ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti. Rilevato che la causa dovesse proseguire dinnanzi al Giudice Istruttore per le ulteriori questioni oggetto del procedimento, con separata ordinanza il Tribunale ha rimesso la causa in istruttoria, con la concessione dei termini per memorie ex art.183, comma 6, c.p.c. e rinviato per l'ammissione delle prove all'udienza del 15.9.2023.
Espletata una c.t.u. e preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una soluzione concordata, la causa è quindi passata in decisione dinanzi al Collegio, sulle conclusioni di cui in epigrafe, previa concessione di termini ex art. 190 c.p.c. per memorie.
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La causa risulta già compiutamente istruita, condividendosi le motivazioni enunciate dal giudice istruttore nelle ordinanze istruttorie pronunciate in corso di causa.
Essendo già stata resa sentenza in punto di status, la presente pronuncia verte solo sulle ulteriori questioni controverse tra le parti.
In realtà, merita precisare che il conflitto inter partes verte essenzialmente su profili di carattere economico, atteso che entrambi i comparenti domandano che sia disposto l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con prevalente collocazione presso la madre e che sia confermato il regime di frequentazione già stabilito in sede di separazione e già adottato concordemente dalle parti.
Non vi sono ragioni sul punto per disattendere la volontà delle parti, conforme all'interesse della prole, per cui i profili relativi all'affido dei minori, alla frequentazione ed al collocamento dei figli sono regolamentati in conformità alle richieste delle parti.
Per i periodi di vacanza, sarà seguito un criterio di alternanza delle principali festività.
Dunque, il giudizio ha ad oggetto unicamente la valutazione circa l'assegnazione della casa
4 coniugale, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente e di un contributo al mantenimento dei figli, entrambi maggiorenni.
Le predette valutazioni necessariamente muovono dalla ricostruzione delle rispettive condizioni patrimoniali e reddituali delle parti;
allo scopo è stata disposta c.t.u., le cui conclusioni sono integralmente recepite dal collegio, atteso che il percorso logico e le argomentazioni poste dal c.t.u. a base della consulenza, che tengono puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, dell'ampia documentazione patrimoniale e reddituale versata dalle parti o acquisita dal c.t.u. previa autorizzazione, nonché delle osservazioni formulate dai c.t.p., cui è stata fornita ampia e motivata risposta, sono intrinsecamente coerenti e congrui, oltre che in linea con le ulteriori emergenze istruttorie, evidenziando la correttezza metodologica dell'approccio seguito.
Di seguito la situazione reddituale delle parti, come accertata dal c.t.u.:
Di seguito invece la situazione patrimoniale, come accertata dal c.t.u.:
All'esito dell'accertamento peritale svolto è dunque emersa con chiarezza la notevole sperequazione tra la situazione patrimoniale e reddituale del ricorrente e quella della resistente, ancorché, come ben evidenziato nella consulenza in atti, debbano essere effettuate alcune precisazioni.
5 Invero, il c.t.u. ha chiaramente evidenziato che “nonostante via sia una differenza tra la situazione patrimoniale di Parte ricorrente e Parte resistente appare utile ricordare che la prima risulta altresì gravata da una non irrilevante posizione debitoria di cui è debitore principale la società CEDES ma che, in caso di inadempimento di quest'ultima, ben si può riflettere sul socio accomandatario ( )”, palesando altresì che, in caso di adeguata Parte_1 riorganizzazione del proprio business, caratterizzato da una notevole parcellizzazione delle attività svolte, verosimilmente il ricorrente potrebbe addivenire ad un miglioramento complessivo delle entrate.
Per quanto riguarda le rispettive attività lavorative, il c.t.u. ha rappresentato che il ricorrente, pur avendone i requisiti, non è iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Esercita infatti l'attività di lavoro autonomo di tributarista, in forza di quanto stabilito dalla legge
4/2013, quale iscritto (numero di iscrizione 7503046) alla Libera Associazione Periti ed Esperti
Tributari (LAPET), con minor platea di clienti, mentre i redditi da loro dipendente derivano dalle cariche di Presidente del Consiglio di amministrazione della e di componente del CP_2
Consiglio di amministrazione della Parte_3
È poi socio di maggioranza ed amministratore della società che, come sopra indicato, CP_3 presenta una notevole esposizione debitoria.
Notevolmente enfatizzata, negli scritti difensivi della resistente, è l'attività di formatore svolta dal ricorrente in relazione alle materie di sua competenza, che in realtà non costituisce, secondo quanto riscontrato dal c.t.u. un importante veicolo di redditi.
Per quel che concerne la resistente, ella ha svolto diverse attività lavorative, ancorché a tempo determinato, e ciò anche nel corso del presente giudizio tant'è che è stato dato atto del venir meno dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dell'erario. I redditi annuali sono contenuti, ma non del tutto assenti, fermo restando che sono emerse anche attività parallele non dichiarate, quale quella di insegnante di ballo e comunque un tenore di vita complessivamente più elevato rispetto a quello che risulta dal reddito dichiarato, che fa propendere per ritenere che vi siano ulteriori entrate in nero.
Dal punto di vista abitativo, la resistente è assegnataria della casa familiare attualmente vi abita con i figli, mentre la rata del mutuo è integralmente corrisposta dal ricorrente, il quale è ospite
6 della madre.
Fatte queste doverose premesse si ritiene che non vi sia spazio per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente.
Alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite (n. 18287/2018), l'assegno divorzile ha natura composita, rispondendo non soltanto ad una funzione assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. Pertanto, ai fini della decisione sull'assegno divorzile, compete al giudice di merito una valutazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, non fondata esclusivamente sull'autosufficienza economica, ma fondata anche sul contributo che ciascuna parte ha apportato alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune.
Circa tale ultimo aspetto, recentemente la Corte di Cassazione (sez. I civile del 12.12.2023 n.
34711) ha ribadito che “al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari (Cass., n. 22738/21)”.
Il matrimonio ha avuto una durata complessivamente molto contenuta, poiché le parti si sono separate già a far data dal 2019.
È poi emersa con chiarezza la pacifica capacità della resistente, sia per età anagrafica che per pregresse esperienze lavorative, di produrre redditi sufficienti a garantirne l'autosufficienza economica, né può affermarsi che, seppure a fronte di una più significativa capacità economica del ricorrente, il nucleo familiare avesse sin da subito impostato la propria organizzazione
7 familiare quale nucleo monoreddito con totale sacrificio da parte della resistente di aspirazioni personali e professionali autonome.
Di contro, è invece necessario soffermarsi sul tema dell'assegnazione della casa coniugale.
Parte ricorrente ritiene che l'impegno delle parti a vendere l'immobile, recepito integralmente nella sentenza di separazione, in quanto espressione di autonomia negoziale sarebbe modificabile o revocabile solo per mutuo consenso.
Si osserva, al contrario, che l'accordo di separazione, anche se omologato dal giudice, non è definitivo per quanto riguarda le questioni patrimoniali e può essere modificato in sede di divorzio se intervengono nuove circostanze o se l'accordo originario non è più equo o adeguato alla situazione di fatto.
La distinzione operata dal ricorrente richiama una risalente giurisprudenza della Corte di
Cassazione (ex aliis n. 15231/2001) che, ai fini dell'agevolazione ex art. 19 Legge n. 74/1987, distingueva tra “contenuto necessario” degli accordi di separazione (o di divorzio) ove doveva essere ricompreso il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegnazione della casa familiare in funzione del preminente interesse della prole e la previsione di un assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi in favore dell'altro, qualora ne ricorressero i presupposti e “contenuto eventuale” dell'accordo medesimo ove dovevano invece ricomprendersi i patti che trovavano solo occasione nella separazione (o nel divorzio), ovvero i patti costituiti da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi fossero intenzionati a concludere in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata.
Ad oggi l'interpretazione maggioritaria in giurisprudenza, che trova conferma peraltro nella recente pronuncia delle Sezioni Unite (n. 21761/2021), riconosce il carattere di negoziazione globale - e dunque di “contratti della crisi coniugale” - a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale nel suo complesso, accedendo all'accordo di separazione ed essendo funzionali alla risoluzione delle reciproche posizioni, fermo restando che in sede di divorzio può essere ridiscusso l'accordo assunto nella precedente fase, qualora la situazione lo renda necessario.
Come condivisibilmente argomentato dal Presidente del Tribunale, alla luce della oggettiva
8 disparità della condizione patrimoniale e reddituale delle parti, in uno con la necessità di garantire ai figli la possibilità di mantenere l'habitat domestico, e fermo restando che le entrate del ricorrente sono sufficienti a sopportare l'esborso per il mutuo, va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, mentre non può ritenersi coercibile in questa fase l'accordo a vendere a terzi l'immobile in questione, in mancanza di valida alternativa abitativa.
Del resto, l'eventuale rilascio dell'immobile non potrebbe comunque prescindere da un supporto economico alla resistente da parte dell'ex coniuge, per far fronte ai costi di locazione.
Anche in punto di assegno di mantenimento dei figli, l'esito della consulenza svolta conferma l'equità della somma già stabilita in via provvisoria, adeguatamente parametrata alle condizioni reddituale e patrimoniale delle parti, anche per quanto riguardano le spese straordinarie.
Il reddito del ricorrente ha comunque subito una contrazione rispetto alla fase della separazione, il che necessariamente giustifica anche una riduzione del mantenimento ordinario e straordinario nei termini già disposti.
Non è invece di competenza del Tribunale ordinario (in difetto di accordo sul punto tra le parti), la decisione circa la ripartizione dell'assegno unico, che sarà dunque stabilito come di legge al
50% tra le parti.
La parziale soccombenza di entrambe le parti sulle domande proposte, l'accordo raggiunto sulle questioni non patrimoniali e la decisione assunta nell'interesse dei minori giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, vista la sentenza n. 426/2023, con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e così dispone: Parte_1 Controparte_1
- Affida e congiuntamente ad entrambi i genitori, che congiuntamente Per_1 Per_2 eserciteranno la responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre, cui è assegnata la casa familiare sita in Viareggio (LU) via Fratelli Rosselli n. 3;
- salvo diversi e migliori accordi tra le parti, i minori staranno con il padre dal martedì all'uscita da scuola (o alle ore 8.00 dalla madre nel periodo di vacanze scolastiche) sino al giovedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola (o alle ore 8.00 dalla madre nel periodo
9 di vacanze scolastiche) ed a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 9.00 al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola (o alle ore 8.00 dalla madre nel periodo di vacanze scolastiche); alterneranno tra i genitori i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, Pasqua ed i precedenti giorni di vacanze scolastiche e Pasquetta ed i successivi giorni di vacanze scolastiche;
trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi fra le parti entro il 30 maggio di ciascun anno;
- pone a carico del padre, a titolo di mantenimento dei figli minori e , la Per_1 Per_2
somma di complessivi €600 mensili (€300 mensili per ciascun figlio), da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente rivalutabile secondo gli indici forniti dall'Istat,
- pone a carico del padre il 100% delle spese straordinarie sanitarie ed il 50% delle ulteriori spese straordinarie, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite
- pone a carico delle parti in ragione del 50% le spese di c.t.u.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 27.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
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