TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 23/10/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REGOLAMENTAZIONE R.G. n. 2025/2025 RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n.2025/2025, promossa con ricorso depositato il 18.06.2025 da:
1) Parte_1
Nata a Tradate (VA) il 12.11.1968 cittadina: Italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...] con l'Avv. Alessandra Airoldi
2) Controparte_1
Nato a Busto Arsizio il 10.10.1967 cittadino: Italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...] con l'Avv. Alessandra Airoldi con la seguente figlia minorenne:
nata a [...] il [...]. Per_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 18 giugno 2025, richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni:
1. La figlia minore viene affidata con modalità condivisa ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione presso la madre presso la casa famigliare, senza che ciò comporti assegnazione pagina 1 di 4 della casa stessa, e ove starà anche il padre. A partire dal mese di maggio 2025 la madre con la minore si trasferiranno presso l'immobile dalla stessa locato e sito in Casciago, via Maroni
n.
7. La signora si assumerà l'onere del pagamento integrale del canone di affitto sia Pt_1
per questo immobile e/o per qualsivoglia altro immobile ove la stessa si trasferirà con
, conseguentemente, liberando il padre dal pagamento del contributo dei canoni di Per_1
locazioni anche futuri, nonché di tutte le utenze domestiche.
2. La casa famigliare, di proprietà del sig. nel mese di maggio 2025 sarà venduta e il CP_1 sig. si impegna, quale rimborso prestito, a corrispondere alla signora la somma CP_1 Pt_1
complessiva di euro 390.000,00 (trecentonovantamila/00): di cui 20.000,00 (ventimila) già corrisposti in data 09.12.2024 mentre la differenza di euro 370.00,00 (trecentosettantamila/00) sarà corrisposta il giorno dell'atto del rogito notarile. Per tale motivo le parti si accordano che entrambi lasceranno la casa famigliare il giorno dell'atto del rogito e comunque entro e non oltre il mese di maggio 2025.
3. La responsabilità genitoriale verrà quindi esercitata congiuntamente dai genitori che concorderanno ogni decisione importante per la figlia. Limitatamente invece alle questioni di ordinaria amministrazione e afferenti la mera gestione quotidiana, ciascun genitore vi provvederà, indipendentemente dall'altro, durante i periodi di permanenza della minore presso di sé. Resta inteso che i genitori terranno sempre conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia, rispettando quindi le sue scelte anche nella condivisione del progetto educativo comune.
4. I genitori concordano che data l'età di , la figlia starà con il padre ogni giorno che la Per_1 minore vorrà oltre alla giornata di mercoledì di ogni settimana dall'uscita della scuola fino al giovedì mattina quando il padre la riaccompagnerà a scuola, nonchè we alternati con la madre a partire dal venerdì sera e fino al lunedì mattina quando il padre accompagnerà la figlia a scuola.
I genitori concordano che starà con la madre il giorno della vigilia di Natale mentre Per_1
con il padre trascorrerà il giorno di Natale, inoltre trascorrerà alternativamente con ciascun genitore le principali festività civili e religiose Pasqua compresa. Durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, trascorrerà con il padre il mese di Per_1
agosto e con la madre il mese di luglio.
Il padre si impegna che quando starà con lui provvederà ad occuparsi dei suoi Per_1
impegni scolastici anche ad aiutarla nello studio delle materie che si svolgeranno la mattina successiva ai giorni trascorsi con il padre.
pagina 2 di 4 5. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia versando alla signora, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile in via anticipata di € 800,00 (valutazione scaturita dalle spese famigliari mensili e importo comprensivo anche del contributo per il pagamento del canone di locazione della casa in cui sarà collocata la minore che, come precisato al punto 1) del presente ricorso, il canone di locazione sarà integralmente pagato dalla madre) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT nel mese di gennaio di ogni anno.
Con riferimento alle spese straordinarie, tutte da documentare, esse saranno suddivise sin da subito al 50% tra i genitori e definite secondo le Linee Guida della Corte di Appello di
Milano, che si intendono qui richiamate e ritrascritte. Le predette spese straordinarie devono sempre essere documentate mediante ricevuta e/o scontrino fiscale riferibile alla figlia Per_1
e saranno rimborsate dal padre fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di
. Ove le spese straordinarie, che si rendessero necessarie, venissero anticipate per Per_1 intero da uno dei genitori, quest'ultimo avrà diritto ad ottenere il rimborso nella misura del
50%.
Il genitore anticipatario dovrà inviare (a mezzo e-mail o altri mezzi di comunicazione con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 15 giorni ed il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. In relazione alle spese straordinarie che devono essere concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare il proprio dissenso per iscritto entro
10 giorni, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6.Inoltre il sig. dichiara di rinunciare alla propria quota pari al 50% dell'assegno unico CP_1 erogato per la figlia in favore della signora , a fronte dell'obbligo della signora di Pt_1
utilizzare tale somma per il pagamento delle rette scolastiche della figlia , sia per il Per_1 pagamento della retta attuale (liceo presso L'istituto Maria Ausiliatrice di Varese) sia per ogni altra retta e/o tassa scolastica futura: universitaria e/o corsi di formazione post-liceo. Pertanto ogni contributo pubblico, che la signora percepirà in favore di , sarà utilizzato Pt_1 Per_1
solo ed esclusivamente per il pagamento delle rette scolastiche anche di quelle future universitarie e/o comunque per ogni corso di studi che vorrà intraprendere in base alle Per_1
proprie inclinazioni. I genitori provvederanno a saldare al 50% la differenza della retta scolastica rimante al netto del contributo pubblico.
7. I sigg. e prestano sin d'ora reciproco assenso per il Controparte_1 Parte_1
rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti di identità e validi per l'espatrio.
pagina 3 di 4 8. I ricorrenti dichiarano di aver compiutamente e definitivamente regolato ogni rapporto di natura economico-patrimoniale tra loro, dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro, a qualsiasi titolo e/o ragione e/o causa nemmeno per il futuro.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della figlia non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra le parti inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della prole, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 4 di 4
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n.2025/2025, promossa con ricorso depositato il 18.06.2025 da:
1) Parte_1
Nata a Tradate (VA) il 12.11.1968 cittadina: Italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...] con l'Avv. Alessandra Airoldi
2) Controparte_1
Nato a Busto Arsizio il 10.10.1967 cittadino: Italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...] con l'Avv. Alessandra Airoldi con la seguente figlia minorenne:
nata a [...] il [...]. Per_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 18 giugno 2025, richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni:
1. La figlia minore viene affidata con modalità condivisa ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione presso la madre presso la casa famigliare, senza che ciò comporti assegnazione pagina 1 di 4 della casa stessa, e ove starà anche il padre. A partire dal mese di maggio 2025 la madre con la minore si trasferiranno presso l'immobile dalla stessa locato e sito in Casciago, via Maroni
n.
7. La signora si assumerà l'onere del pagamento integrale del canone di affitto sia Pt_1
per questo immobile e/o per qualsivoglia altro immobile ove la stessa si trasferirà con
, conseguentemente, liberando il padre dal pagamento del contributo dei canoni di Per_1
locazioni anche futuri, nonché di tutte le utenze domestiche.
2. La casa famigliare, di proprietà del sig. nel mese di maggio 2025 sarà venduta e il CP_1 sig. si impegna, quale rimborso prestito, a corrispondere alla signora la somma CP_1 Pt_1
complessiva di euro 390.000,00 (trecentonovantamila/00): di cui 20.000,00 (ventimila) già corrisposti in data 09.12.2024 mentre la differenza di euro 370.00,00 (trecentosettantamila/00) sarà corrisposta il giorno dell'atto del rogito notarile. Per tale motivo le parti si accordano che entrambi lasceranno la casa famigliare il giorno dell'atto del rogito e comunque entro e non oltre il mese di maggio 2025.
3. La responsabilità genitoriale verrà quindi esercitata congiuntamente dai genitori che concorderanno ogni decisione importante per la figlia. Limitatamente invece alle questioni di ordinaria amministrazione e afferenti la mera gestione quotidiana, ciascun genitore vi provvederà, indipendentemente dall'altro, durante i periodi di permanenza della minore presso di sé. Resta inteso che i genitori terranno sempre conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia, rispettando quindi le sue scelte anche nella condivisione del progetto educativo comune.
4. I genitori concordano che data l'età di , la figlia starà con il padre ogni giorno che la Per_1 minore vorrà oltre alla giornata di mercoledì di ogni settimana dall'uscita della scuola fino al giovedì mattina quando il padre la riaccompagnerà a scuola, nonchè we alternati con la madre a partire dal venerdì sera e fino al lunedì mattina quando il padre accompagnerà la figlia a scuola.
I genitori concordano che starà con la madre il giorno della vigilia di Natale mentre Per_1
con il padre trascorrerà il giorno di Natale, inoltre trascorrerà alternativamente con ciascun genitore le principali festività civili e religiose Pasqua compresa. Durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, trascorrerà con il padre il mese di Per_1
agosto e con la madre il mese di luglio.
Il padre si impegna che quando starà con lui provvederà ad occuparsi dei suoi Per_1
impegni scolastici anche ad aiutarla nello studio delle materie che si svolgeranno la mattina successiva ai giorni trascorsi con il padre.
pagina 2 di 4 5. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia versando alla signora, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile in via anticipata di € 800,00 (valutazione scaturita dalle spese famigliari mensili e importo comprensivo anche del contributo per il pagamento del canone di locazione della casa in cui sarà collocata la minore che, come precisato al punto 1) del presente ricorso, il canone di locazione sarà integralmente pagato dalla madre) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT nel mese di gennaio di ogni anno.
Con riferimento alle spese straordinarie, tutte da documentare, esse saranno suddivise sin da subito al 50% tra i genitori e definite secondo le Linee Guida della Corte di Appello di
Milano, che si intendono qui richiamate e ritrascritte. Le predette spese straordinarie devono sempre essere documentate mediante ricevuta e/o scontrino fiscale riferibile alla figlia Per_1
e saranno rimborsate dal padre fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di
. Ove le spese straordinarie, che si rendessero necessarie, venissero anticipate per Per_1 intero da uno dei genitori, quest'ultimo avrà diritto ad ottenere il rimborso nella misura del
50%.
Il genitore anticipatario dovrà inviare (a mezzo e-mail o altri mezzi di comunicazione con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 15 giorni ed il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. In relazione alle spese straordinarie che devono essere concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare il proprio dissenso per iscritto entro
10 giorni, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6.Inoltre il sig. dichiara di rinunciare alla propria quota pari al 50% dell'assegno unico CP_1 erogato per la figlia in favore della signora , a fronte dell'obbligo della signora di Pt_1
utilizzare tale somma per il pagamento delle rette scolastiche della figlia , sia per il Per_1 pagamento della retta attuale (liceo presso L'istituto Maria Ausiliatrice di Varese) sia per ogni altra retta e/o tassa scolastica futura: universitaria e/o corsi di formazione post-liceo. Pertanto ogni contributo pubblico, che la signora percepirà in favore di , sarà utilizzato Pt_1 Per_1
solo ed esclusivamente per il pagamento delle rette scolastiche anche di quelle future universitarie e/o comunque per ogni corso di studi che vorrà intraprendere in base alle Per_1
proprie inclinazioni. I genitori provvederanno a saldare al 50% la differenza della retta scolastica rimante al netto del contributo pubblico.
7. I sigg. e prestano sin d'ora reciproco assenso per il Controparte_1 Parte_1
rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti di identità e validi per l'espatrio.
pagina 3 di 4 8. I ricorrenti dichiarano di aver compiutamente e definitivamente regolato ogni rapporto di natura economico-patrimoniale tra loro, dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro, a qualsiasi titolo e/o ragione e/o causa nemmeno per il futuro.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della figlia non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra le parti inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della prole, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 4 di 4