Articolo 94 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 93Articolo 95
Versione
4 maggio 1973
Art. 94.
Diritto di surrogazione dell'Amministrazione

Col pagamento dell'indennita', e sino a concorrenza del suo importo, l'Amministrazione subentrera' in tutti i diritti ed azioni alla persona che l'ha ricevuta.
Il mittente e il destinatario sono obbligati a cederle i relativi titoli e a fornirle le notizie necessarie per l'esercizio dei diritti in cui l'Amministrazione e' subentrata.
Entrata in vigore il 4 maggio 1973
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