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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Seconda sezione civile, composta dai magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado d'appello iscritta al n. 1490/2014 del ruolo generale dell'anno 2014, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento-sezione distaccata di Guardia Sanframondi n. 503/13 pubblicata il 17.7.2013, non notificata, vertente
TRA
( c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Paolo Esposito, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via F. Caracciolo
n. 14,che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo pec :
Email_1
Appellante
CONTRO
, nata il [...] a [...] e residente in [...]
n. 115 – C.F: , rappresentata e difesa, giusta procura allegata C.F._2 telematicamente, ex art. 83, III co., c.p.c., alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 13.10.2023, dagli Avv.ti Sebastiano Schiavone (C.F. ) e C.F._3
Rosalia Lupoli (C.F. ) e con loro elettivamente domiciliata presso lo C.F._4 Studio sito in Aversa (CE), alla Via Caravaggio n. 64; la stessa, inoltre, dichiara, unitamente ai loro difensori, di voler ricevere le comunicazioni di rito agli indirizzi di Posta Elettronica
Certificata ; Email_2 Email_3
Appellata
FATTO
1. I fatti che hanno originato il presente giudizio sono riportati nella sentenza non definitiva di questa Corte n. 3885/2023 depositata in data 8.9.2023 alla cui lettura si rimanda sul punto.
Con tale pronuncia non definitiva questa Corte, in riforma della sentenza n. 503/13 del
17.7.2013 del tribunale di Benevento-sezione distaccata di Guardia Sanframondi- che aveva rigettato la domanda di divisione ereditaria e di resa del conto proposta da Parte_1 nei confronti della RM , relativamente alla successione del padre CP_1 Per_1
(deceduto ab intestato il 23.1.2003 in Cerreto Sannita) e compensato le spese- ha
[...] così provveduto:
“1) Dichiara aperta la successione mortis causa di e devoluta l'eredità Persona_1 dello stesso ex lege alle figlie e , in parti uguali;
Parte_1 CP_1
2) dispone la prosecuzione del giudizio nella fase istruttoria come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
2. Con separata ordinanza di pari data questa Corte ha preliminarmente invitato le parti a documentare l'esito del diverso e successivo giudizio di divisione instaurato nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare RGE 205/2012 del tribunale di Benevento avente ad oggetto gli stessi beni oggetto del presente giudizio, riservando all'esito l'eventuale supplemento istruttorio.
3. Avendo parte appellante documentato l'intervenuta estinzione del prefato giudizio divisorio endo-esecutivo con ordinanza del GE dell'8.1.2014 ( prodotta dall'appellante con le note scritte depositate il 9.11.2023), con ordinanza collegiale del 10.12.2023 è stato disposto un supplemento di CTU volto a : “1) verificare lo stato attuale dei cespiti immobiliari di causa, la loro regolarità sulla base della normativa urbanistico edilizia applicabile con indicazione di eventuali immobili realizzati in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità da esso;
2) aggiornare all'attuale valore di mercato la stima degli immobili , indicando , poi, il valore complessivo della massa da dividere (con esclusione degli eventuali immobili abusivi accertati al punto che precede ); 3) determinare la quota ideale di spettanza di ciascun coerede;
4) aggiornare la resa dei conti, indicando per ogni bene della massa ereditaria, sulla base di quanto emergente dagli atti, il possessore dalla data dell'apertura della successione all'attualità, precisando se siano stati percepiti canoni di locazione ovvero ci sia stato godimento diretto dei beni specificando i periodi, in tale ultimo caso determinando la somma che il possessore dei beni ereditari avrebbe dovuto corrispondere a titolo di canone all'altra coerede , determinando il valore locativo dalla domanda giudiziale, ovvero dalla data di eventuale richiesta formale;
5) verificare la comoda divisibilità del compendio ereditario suddetto tra gli odierni contraddittori ed, in caso di risposta positiva, redigere uno o più progetti di divisione che tengano conto dei dati che precedono e che rispettino le quote spettanti a ciascun erede, con indicazione degli eventuali conguagli.”
4. L'incarico, inizialmente affidato all'ing. autore della CTU svolta in primo Persona_2
grado, è stato, poi, conferito, a seguito di indisponibilità del prefato, prima all'ing. CP_2
, anch'essa rinunciataria, sostituita con l'ing. , che ha accettato
[...] Controparte_3
l'incarico e depositato la relazione in data 10.10.2024.
5. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc ( ridotti:
20+20) assegnati con ordinanza del 25.11.2024 a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2024 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
DIRITTO
Preliminarmente, si osserva che il thema decidendum, residuato all'esito della sentenza d'appello non definitiva, sul quale questa Corte è chiamata ora a pronunciarsi attiene al
"quomodo dividendum sit" dei (soli) beni immobili dell'eredità di e alla Persona_1 domanda di resa del conto per l'occupazione esclusiva di tali cespiti (fabbricato e terreni) avanzata da nei confronti della RM Parte_1 CP_1 Composizione della massa da dividere.
In ordine alle modalità di scioglimento della comunione, la prima operazione consiste nella individuazione dei beni facenti parte dell'eredità da dividere, ricordando qui che per i beni mobili del de cuius vi è stata rinuncia alla divisione da parte dell'appellante in quanto già oggetto di altra pronuncia passata in giudicato.
Sulla base delle risultanze della CTU svolta nel presente grado, affidata all'ing. , CP_3 risulta confermato, analogamente a quanto già accertato in primo grado dal CTU ing.
(v. copia della relazione depositata il 16.5.2012, prodotta nel fascicolo Persona_2
dell'appellante) che il compendio ereditario immobiliare da dividere è composto dai seguenti cespiti (per la cui descrizione dettagliata si rimanda alla lettura delle pagg. da 9 a
14 della CTU dell'ing. ): CP_3
1-Terreno identificato al NCT del Comune di Solopaca (BN) al foglio n.°11 , particella n.127 della consistenza di mq 1.440 mq , attualmente destinato a vigneto;
2-Terreno identificato al NCT del Comune di Solopaca (BN) al foglio n.° 11 ,particella n.
318 della consistenza di mq 2.210 mq , attualmente destinato a vigneto;
3-Terreno identificato al NCT del Comune di Solopaca (BN) al foglio n.° 11 , particella n.530 della consistenza di mq 14.470,00 , attualmente destinato , parte a vigneto (mq
7.160,00) e parte a uliveto (mq 7.130,00);
4- Fabbricato rurale identificato al NCT del Comune di Solopaca (BN) al foglio n.° 11, particella n.129, costituito da un piano terra e da un piano seminterrato, attualmente adibito ad appartamento per civile abitazione, al quale è annessa un'area cortilizia.
Quanto alla regolarità urbanistica, l'ausiliario della Corte ha verificato che il fabbricato rurale originario è stato realizzato a seguito del rilascio in favore di , da parte Persona_1 del Comune di Solopaca, della concessione edilizia in sanatoria n.° 242 del 25.05.1995 protocollo n.° 3458; ha, altresì, accertato la realizzazione di ampliamenti ad opera di
[...] in assenza di titoli abilitativi consistenti in: CP_1
a-veranda posta sul lato Est, realizzata in legno lamellare coperta con tavolato e chiusa con finestre in alluminio, adibita ad ingresso – pranzo;
b- tettoia , posta sul lato Nord-Est, realizzata in legno lamellare coperta con tavolato;
c- reticolato di travi frangisole poste sul lato Nord- Ovest dell'area e realizzate con legno lamellare;
d-tettoia, posta sul lato Ovest, realizzata in legno lamellare coperta con tavolato;
e- tettoia posta sul lato Sud-Est, realizzata in legno lamellare coperta con tavolato.
Tali ampliamenti risultano oggetto di domanda di sanatoria presentata da in CP_1 data 9.6.2009 con n. prot. 5018 a seguito di ordinanza di demolizione del Comune di
Solopaca n. 7 del 17.3.2009 (v. documentazione allegata alla CTU ing. del primo Per_2
grado).
Poiché detti manufatti aggiunti rappresentano abusi edilizi minori rispetto al fabbricato principale, per il quale vi è concessione edilizia in sanatoria, si tratta di difformità edilizie che non incidono sulla commerciabilità e, quindi, sulla divisibilità del detto fabbricato, atteso che la distinzione tra abusi minori e abusi c.d. maggiori è da considerarsi superata e non più attuale all'esito dell'arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte del 2019
(sentenza n. 25021), che hanno ancorato la validità del contratto di alienazione di beni immobili al dato formale dell'indicazione in esso del titolo edilizio, purché esistente e riferito all'immobile che ne è oggetto, ed escluso la rilevanza, ai fini della sua validità, della difformità del bene rispetto allo stesso titolo (vedi Cass., sente. 27040/2024 in motivazione).
Con riferimento ai terreni risulta, altresì, confermato quanto emergente dalla ctu del primo grado circa la realizzazione di manufatti sul terreno identificato con la p.lla 530 e in particolare:
-un garage realizzato da de cuius senza titolo abilitativo ma successivamente oggetto di domanda di condono presentata dallo stesso il 31.3.1995 corredata dalla copia dei versamenti dell'oblazione;
-un pollaio, un porcile e due depositi per concimi realizzati da in assenza di CP_1 titoli abilitativi, oggetto della su menzionata ordinanza di demolizione del Comune di
Solopaca e della prefata domanda in sanatoria presentata dall'esecutrice. Anche tali manufatti non incidono sulla divisibilità del terreno al quale accedono essendo in parte già regolarizzati (il garage), in parte oggetto di domanda di sanatoria, il cui eventuale esito negativo ne comporterà, al più, la demolizione in danno di , destinataria CP_1
dell'ordinanza comunale di abbattimento quale esecutrice materiale delle costruzioni in assenza e contro la volontà della coerede/comproprietaria , su denuncia della Parte_1
quale è stata emesso il provvedimento.
Stima del compendio ereditario immobiliare.
Acclarata la possibilità giuridica di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria sia del fabbricato che dei terreni, l'operazione successiva attiene alla stima del compendio da dividere per la quale sono utilizzabili le risultanze della CTU dell'ing. , CP_3
nominato nel presente grado, cui è stato dato l'incarico di procedere alla valutazione all'attualità del valore di mercato dei predetti cespiti, essendo la valutazione eseguita in primo grado dall'ing risalente nel tempo (2011) e anche fortemente contestata Per_2 dall'appellata.
L'ausiliario della Corte, sulla base del metodo di stima diretto sintetico sulla base di prezzi o valori riscontrabili in situazioni analoghe ed espressi in un unico dato elementare ( €/mq.), di cui ha dato sufficientemente conto nel proprio elaborato (cfr pagg. 19-24 della relazione in atti), ha attribuito ai beni immobili i seguenti valori, non contestati dalle parti:
fabbricato: € 96.226,62;
terreno particella 127: € 10.152,00
terreno particella 318: € 16.133,00
terreno particella 530: € 96.128,00.
Sommando i prefati importi risulta che il compendio immobiliare da dividere è pari a complessivi euro 218.999,62 e che la quota di spettanza di ciascuna coerede, pari a ½, è del valore di € 109.449,81.
Comoda divisibilità. Corretta e da condividere è anche la valutazione dell'ing circa la comoda CP_3
divisibilità del compendio immobiliare per la presenza di cespiti in numero sufficiente alla formazione di due porzioni in natura composte da beni appartenenti alla stessa categoria ( immobili) con la previsione di conguagli che, per quanto si dirà, non sono superiori al 20% del valore delle singole quote, mentre non emerge la condizione di interclusione assoluta della p.lla 129 sulla quale è eretto il fabbricato per civile abitazione che, a dire dell'appellante, renderebbe necessaria la costituzione di servitù coattiva di passaggio a carico di altri beni dell'eredità.
Formazione delle porzioni e modalità di assegnazione.
Quanto alle ipotesi divisionali elaborate dal CTU, nessuna di esse, nel disaccordo delle parti, può essere approvata in quanto tutte prevedenti l'attribuzione diretta dei lotti in deroga al criterio del sorteggio previsto dall'art. 729 c.c.
In particolare, premessa la non frazionabilità del fabbricato, l'ausiliario ha proposto le seguenti soluzioni:
PROGETTO DIVISIONALE N.1:
: attribuzione dei tre terreni per il valore di € 122.773,00 Parte_1
: attribuzione del fabbricato per il valore di € 96.226,62. CP_1
Con un conguaglio a carico di di euro 13.273,19 che il ctu ha ritenuto Parte_1 interamente compensabile con l'importo alla stessa dovuto a titolo di indennizzo dalla RM per l'uso esclusivo dell'immobile ( di cui si dirà di seguito) calcolato in euro €
30.196,82, pervenendo a stabilire, nel rapporto di dare/avere tra le parti, un credito di
[...]
verso la RM di € 16.923,62 ( 30.196,82- 13.273,19). Parte_1
PROGETTO DIVISIONALE N.2
: attribuzione del fabbricato per il valore di € 96.226,62 Parte_1
: attribuzione dei tre terreni per il valore di € 122.773,00 CP_1
Con un conguaglio a carico di pari € 13.273,19, cui il ctu ha sommato CP_1
l'importo a titolo di indennizzo dalla stessa dovuto per il godimento esclusivo del detto cespite, addivenendo alla determinazione della somma di € 43.470,01 dovuta da
[...]
alla RM . CP_1 Parte_1
PROGETTO DIVISIONALE N.3
attribuzione di tutti i beni immobili (app.to € 96.226,62+Terreni € CP_1
122.773,00) per un valore totale di euro 218.999,00.
Con un conguaglio a dare a carico di di euro € 109.499,81 cui il ctu ha CP_1 sommato l'indennizzo da corrispondere per il mancato godimento dell'immobile da parte della SI.ra , per un totale di € 139.696,63. Parte_1
Nella comparsa conclusionale depositata il 12.12.2024 l'appellante ha Parte_1 chiesto approvarsi il progetto n. 3 con assegnazione dell'intero compendio immobiliare alla RM e conguaglio in danaro in suo favore;
in subordine ha espresso adesione all'ipotesi n. 2, mentre si è dichiarata decisamente contraria all'ipotesi n. 1; in ultima istanza ha chiesto, per il caso di perdurante dissenso della controparte, procedersi al sorteggio, con la formazione di due lotti, l'uno comprendente il fabbricato, l'altro i tre terreni, con il conguaglio determinato dall'ausiliario.
ha, invece, espresso preferenza per il solo progetto n. 1 con attribuzione della CP_1 casa di abitazione a sé, trattandosi di immobile ove assume di aver vissuto ancor prima della morte del padre e tutt'ora (cfr. comparsa conclusionale depositata il 10.12.2024).
Poiché, come visto, non vi è convergenza su alcuna delle opzioni elaborate dal CTU, il criterio legale cui fare riferimento è quello del sorteggio previsto dall'art. 729 c.c. per il caso uguaglianza di quote e non quello dell'attribuzione, modalità di scioglimento praticabile, su istanza di parte, nel caso di indivisibilità del compendio ereditario per evitare la vendita (art. 720 c.c.) o per valorizzare situazioni di possesso esclusivo qualificate da interessi meritevoli di tutela, entrambe situazioni non riscontrabili nella specie, stante la comoda divisibilità della massa e il carattere illegittimo del godimento esclusivo dei beni da parte di
[...]
in quanto attuato in modo da compromettere la possibilità, non rinunciata, dell'uso CP_1
pieno da parte della RM che, come di seguito si dirà, ha da subito contrastato Parte_1
la condotta appropriativa della coerede. Il progetto divisionale n. 1 è utilizzabile al limitato fine della formazione dei due lotti da estrarre a sorte in quanto prevede due quote comprensive di beni della medesima categoria
(immobili) con un conguaglio in danaro il cui ammontare (€ 13.273,19), come si è detto, rientra nel range del 10-20% del valore della quota ideale, e che consente di preservare gli interessi dell'agricoltura ricomprendendo nella stessa quota i terreni, il tutto in conformità alle previsioni dell'art. 727 c.c.
I due lotti da sottoporre al sorteggio vengono, pertanto, così determinati:
Lotto n. 1:
Fabbricato rurale identificato al NCT del Comune di Solopaca (BN) al foglio n.° 11, particella n.129, costituito da un piano terra e da un piano seminterrato, attualmente adibito ad appartamento per civile abitazione, al quale è annessa un'area cortilizia del valore di €
96.226,62;
con un conguaglio a ricevere dall'assegnatario del lotto n. 2 di € 13.273,19.
Lotto n. 2:
1-Terreno identificato al NCT del Comune di Solopaca (BN) al foglio n.°11 , particella n.127 della consistenza di mq 1.440 mq , attualmente destinato a vigneto del valore di euro
€ 10.152,00;
2-Terreno identificato al NCT del Comune di Solopaca (BN) al foglio n.° 11, particella n.
318 della consistenza di mq 2.210 mq, attualmente destinato a vigneto per il valore di €
16.133,00
3-Terreno identificato al NCT del Comune di Solopaca (BN) al foglio n.° 11 , particella n.530 della consistenza di mq 14.470,00 , attualmente destinato , parte a vigneto (mq
7.160,00) e parte a uliveto (mq 7.130,00), pèr il valore di euro € 96.128.
Valore complessivo del lotto pari ad € 122.773,00 con un conguaglio a dare a favore dell'assegnatario del lotto n. 1 di € 13.273,19. Alle operazioni di sorteggio dovrà procedersi, in ossequio a quanto disposto dall'art. 791
c.p.c., quando la presente pronuncia sarà passata in giudicato, onerando la parte più diligente di proporre la relativa istanza.
Il versamento del conguaglio di € 13.273,19 dovrà essere eseguito dall'assegnatario della seconda quota in favore dell'assegnatario della prima quota all'esito delle operazioni di sorteggio.
Godimento esclusivo degli immobili ereditari e indennità di occupazione.
L'altra domanda, riproposta in appello da , su cui il tribunale non si è Parte_1
espressamente pronunciato perché assorbita dal rigetto della domanda di divisione, è volta alla condanna della appellata alla corresponsione di una indennità per il godimento esclusivo degli immobili ereditari (fabbricato e terreni).
Giova sul punto osservare che si tratta, nella specie, non di richiesta di restituzione
(dell'equivalente monetario) dei frutti naturali separati o dei frutti civili percepiti di cui si è appropriato il coerede nel possesso esclusivo dei beni ereditari, che rientra nella tematica del rendiconto, ma piuttosto, per come prospettato nel libello introduttivo del primo grado, della pretesa al ristoro del pregiudizio subito dal coerede estromesso dal godimento di tali beni a causa dell'utilizzazione personale e diretta dell'altro condividente, in violazione dei limiti di cui all'art. 1102 c.c.
Così inquadrata la fattispecie, secondo i più recenti formanti della giurisprudenza di legittimità, non si è al cospetto di un danno in re ipsa in quanto non è sufficiente l'allegazione di un uso individuale degli immobili per configurare un obbligo di ristoro a carico dell'utilizzatore, ma occorre che emergano indici della violazione del principio di cui all'art. 1102 c.c. e/o della preclusione del compossesso.
In particolare, è stato affermato che prova sicura della violazione dell'art. 1102 c.c. che connota come illegittimo il godimento diretto esclusivo della cosa ereditaria è riscontrabile nel caso del comunista che abbia avanzato richiesta di godimento rifiutata dall'occupante nonché nel caso di godimento attuato dall'occupante in modo da rendere di fatto inattuabile l'utilizzo del bene da parte del coerede che abbia dimostrato interesse ad usare il bene in via diretta o mediata. Al riguardo si è argomentato (cfr. Cass. ordinanza n. 31105/2023 in motivazione) che se l'uso individuale del bene in comunione non eccede i limiti dell'art. 1102 c.c. non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere una “indennità” per la semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune;
l'eventuale ripartizione dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente è regolata in sede di divisione e di resa del conto (cfr.
Cass. 18458/2022; Cass.7019/2019; Cass. 14213/2012).
L'occupante è invece tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, ove ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale (Cass. 2423/2015; Cass. 24647/2010; Cass. 13036/1991).
Occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c.; in tal caso il danno può essere quantificato in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo del bene (Cass. 18458/2022; Cass.
10264/2023).
Nel caso in esame, è circostanza incontestata, oltre che ricavabile dalla documentazione versata in atti, l'utilizzazione esclusiva degli immobili dell'asse ereditario paterno da parte di . CP_1
Invero, quanto al fabbricato per civile abitazione, è la stessa appellata che afferma di aver vissuto nell'immobile ancor prima della morte del genitore e fino all'attualità, reclamando per tale ragione l'attribuzione a sé del cespite.
Quanto ai terreni, la gestione esclusiva di essi da parte di con estromissione CP_1
della RM è desumibile dal carteggio riguardante il sequestro giudiziario disposto con provvedimento del tribunale di Benevento del novembre 2004 su istanza di Parte_1
(procedimento RG 1063/v1/2004), nell'ambito del quale il nominato custode giudiziario dott. agr. , nelle missive inviate alle coeredi (cfr. all. 11, 12 e 15 Persona_3 CP_1 fascicolo primo grado appellante), denunciava l'atteggiamento ostruzionistico tenuto dall'occupante che di fatto impediva lo svolgimento della sua attività di CP_1 amministrazione giudiziaria (v. in particolare missiva datata 22 dicembre 2005- all. 15 fascicolo primo grado appellante).
Peraltro, la richiesta di sequestro giudiziario del patrimonio ereditario paterno da parte di dimostra come la stessa fin da subito abbia reagito alla compromissione Parte_1 delle sue facoltà di godimento mediante ricorso ad uno strumento cautelare ad hoc in vista della divisione, senza affatto consentire e/o tollerare l'appropriazione esclusiva dei beni ereditari da parte della RM, come desumibile dalla richiesta di indennità di occupazione da porsi a carico dell'occupante in riscontro alla quale il custode, previo CP_1
incarico di stima al geom. , richiedeva a il pagamento Persona_4 CP_1 dell'importo mensile di euro 250,00 oltre la somma di euro 2750,00 per il periodo pregresso di occupazione dall'1.2.2005 al 31.12.2005 (cfr. missiva del dott. del 22.12.2005 su Per_3 citata).
Il rimedio cautelare, tuttavia, non ha sortito alcuna reale utilità per l'appellante (circostanza dedotta dall'attrice in primo grado e non contestata da controparte) che, quindi, privata suo malgrado del compossesso dei beni ereditari, ha diritto alla misura risarcitoria (ex art. 2043
c.c.) qui invocata per il danno da lesione del pari uso conseguente all'abuso dei beni comuni da parte della coerede. Danno consistente nella perdita della possibilità di utilizzazione personale sia del fabbricato che dei terreni, mai rinunciata dall'appellante, che può essere quantificato in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo del bene e rapportabili al valore locativo degli stessi (v. giurisprudenza sopra richiamata).
Ai fini della determinazione del quantum, per il fabbricato si può senz'altro recepire il calcolo elaborato dal CTU (cfr. pagg. 25-26 qui da intendersi richiamate) che si fonda su valori locativi non contestati da alcuna delle parti e che appare corretto anche in relazione al dies a quo da cui riconoscere il ristoro, vale a dire dall'apertura della successione e non, come sostenuto dall'appellata nella comparsa conclusionale, dalla domanda giudiziale . Ciò in quanto, come può desumersi dalle considerazioni sopra svolte, emerge per tabulas che abbia da subito reagito contro l'appropriazione esclusiva dei beni ereditari Parte_1
perpetrata dalla RM all'indomani della morte del de cuius richiedendo il sequestro giudiziario. Pertanto, va liquidato in favore di , per la privazione del pari uso dei beni Parte_1
ereditari, l'importo (pari alla quota di ½ di spettanza della condividente) di € 30.196,82 per il periodo dal 10.2.2003 al 30.9.2024 (data del calcolo della ctu).
Per i terreni l'ing. non ha elaborato alcuna stima del valore locativo ai fini CP_3 dell'indennità di occupazione.
Parte appellante ha proposto un proprio analitico e ragionato calcolo nella comparsa conclusionale depositata il 12.12.2024, sul quale parte appellata non ha preso posizione, non avendo provveduto a depositare memoria di replica.
Per economia processuale, sia in termini di tempo che di costi di una eventuale integrazione peritale, ritiene la Corte utilizzabile il predetto calcolo di parte, che ha quantificato in complessivi euro 934,00 all'anno il valore locativo dei terreni, misura che appare congrua e non esorbitante se confrontata con i dati ricavabili dalla CTU dell'ing. svolta in primo Per_2
grado, che ha determinato il valore locativo dei terreni in euro 14,60 al mese per i vigneti (= euro 233,60: 16 mesi) e in euro 86,82 mensili per gli uliveti (= euro 1389,12:16 mesi) (cfr. pag. 15 relazione ing. , per un totale annuo di euro 1217,04, superiore a quello Per_2
proposto dall'appellante. Ne consegue che per il periodo 10.2.2003/ 30.9.2024 (già considerato per il fabbricato) il valore locativo complessivo dei terreni può essere determinato in € 20.223, con diritto dell'appellante a ricevere la metà (pari alla sua quota di diritto) quindi € 10.111,50.
In conclusione, a titolo di ristoro per il godimento esclusivo degli immobili ereditari ( fabbricato e terreni) ad opera di , va liquidata a favore di la CP_1 Parte_1 somma complessiva di euro 40.308,32, già rivalutata all'attualità, che, in quanto debito di valore ( da illecito extracontrattuale) andrà maggiorata degli interessi legali da calcolarsi sull'importo devalutato alla data dell'apertura della successione (10.2.2003) ed annualmente rivalutato fino alla presente decisione, oltre interessi legali sulla somma qui liquidata dal deposito della sentenza al soddisfo.
Non può essere presa in esame l'eccezione di compensazione avanzata dalla difesa dell'appellata con le note di trattazione scritta depositate il 15.11.2023 in quanto eccezione in senso stretto di c.d. compensazione tecnica ( essendo dedotto quale credito dell'appellata quello rinveniente dal rendiconto riguardante lo scioglimento della eredità materna delle germane , che è un titolo diverso da quello oggetto del presente giudizio ) che non CP_1 emerge dagli atti essere stata formulata in primo grado (manca in atti la comparsa di costituzione originaria della convenuta) e, in ogni caso, non è stata riproposta nella comparsa di costituzione in appello, così da intendersi rinunciata ai sensi dell'art. 346 cpc.
L'eccezione va, quindi, dichiarata inammissibile.
Spese del giudizio.
La riforma della statuizione di primo grado comporta la necessità di una nuova regolamentazione delle spese sia del primo che del secondo grado, sulla base degli esiti complessivi della controversia.
Giova richiamare al riguardo il principio costantemente ribadito dalla Corte regolatrice secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere poste a carico di tutti i condividenti, in proporzione delle rispettive quote, per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio. Tale consolidato orientamento è anche espresso dai precedenti della
Suprema Corte secondo cui “nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte (Sez. 2, Sentenza n. 22903 del 08/10/2013 Sez.
2, Sentenza n. 3083 del 13/02/2006 Sez. 2, Sentenza n. 7059 del 15/05/2002; Cass.
22/11/1999 n. 12949).
Sulla scorta di tale principio, deve ritenersi che all'esito del gravame, vi è soccombenza dell'appellata rispetto alla domanda di indennità per uso esclusivo dei beni ereditari, autonoma rispetto a quella di divisione, per la quale ultima solo in appello vi è stata resistenza dell'appellata (che ha chiesto la conferma della gravata decisione di rigetto della domanda di divisione). Ricorre, pertanto, l'ipotesi di soccombenza prevalente dell'appellata che induce a porre le spese del doppio grado per metà a carico della massa e per la restante metà a carico di quest'ultima, il tutto secondo la liquidazione operata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014 e succ. mod. , tenuto conto del valore della causa ( indeterminato) e dell'attività difensiva svolta (tutte le fasi sia in primo che secondo grado).
Le spese di CTU sia del primo che del secondo grado, in quanto relative alla domanda di divisione, debbano essere poste a carico della massa, in proporzione delle quote di ciascuno dei condividenti, nella misura liquidata con separati decreti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in riforma della sentenza impugnata così provvede: Parte_1
1) dispone procedersi all'assegnazione mediante estrazione a sorte tra e Parte_1
delle due quote immobiliari descritte in parte motiva e indicate come Lotto n. CP_1
1 e Lotto n. 2;
2) Dispone che il sorteggio avvenga all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza, onerando la parte più diligente di proporre la relativa istanza;
3) Dispone che il versamento del conguaglio di € 13.273,19 avvenga, all'esito del sorteggio, a carico dall'assegnatario della seconda quota ed in favore dell'assegnatario della prima quota;
4) In accoglimento della domanda di , condanna l'appellata Parte_1 [...] al pagamento in favore dell'appellante del complessivo importo di € 40.308,32 a CP_1 titolo di risarcimento del danno da occupazione esclusiva dei beni immobili ereditari, con gli interessi come in motivazione;
5) Pone a carico della massa, in proporzione delle quote di ciascuno dei condividenti, metà delle spese di lite relative al giudizio che, in tale percentuale, liquida: per il primo grado : a) in favore di nell'importo di € 1904,00 per compenso Parte_1
professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
2) in favore di nell'importo di € 1904,00 a titolo di compenso CP_1 professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
per il secondo grado: a) in favore di nell'importo € 168,75 a titolo Parte_1 di esborso e di € 2.497,75 per compensi di avvocato, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
b) in favore di CP_1 nell'importo di € 2.497,75 per compensi di avvocato, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
con attribuzione agli avv.ti Rosalia
Lupoli e Sebastiano Schiavone delle spese liquidate in favore di , essendosi i CP_1 predetti difensori dichiaratisi antistatari;
6) Condanna l'appellata alla refusione in favore dell'appellante CP_1 [...]
della residua metà delle spese del doppio grado che liquida: per il primo grado in Parte_1
euro 3808,00 per compensi di avvocato e per il secondo grado in euro 337,50 per esborsi ed euro 4995,50 per compensi di avvocato;
il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
7) Pone le spese di consulenza tecnica, espletata nel giudizio di prime cure e nel secondo grado, a carico della massa in proporzione delle quote di ciascuna delle condividenti, nella misura già liquidata con separati decreti.
Così deciso in Napoli, li 9 aprile 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Seconda sezione civile, composta dai magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado d'appello iscritta al n. 1490/2014 del ruolo generale dell'anno 2014, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento-sezione distaccata di Guardia Sanframondi n. 503/13 pubblicata il 17.7.2013, non notificata, vertente
TRA
( c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Paolo Esposito, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via F. Caracciolo
n. 14,che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo pec :
Email_1
Appellante
CONTRO
, nata il [...] a [...] e residente in [...]
n. 115 – C.F: , rappresentata e difesa, giusta procura allegata C.F._2 telematicamente, ex art. 83, III co., c.p.c., alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 13.10.2023, dagli Avv.ti Sebastiano Schiavone (C.F. ) e C.F._3
Rosalia Lupoli (C.F. ) e con loro elettivamente domiciliata presso lo C.F._4 Studio sito in Aversa (CE), alla Via Caravaggio n. 64; la stessa, inoltre, dichiara, unitamente ai loro difensori, di voler ricevere le comunicazioni di rito agli indirizzi di Posta Elettronica
Certificata ; Email_2 Email_3
Appellata
FATTO
1. I fatti che hanno originato il presente giudizio sono riportati nella sentenza non definitiva di questa Corte n. 3885/2023 depositata in data 8.9.2023 alla cui lettura si rimanda sul punto.
Con tale pronuncia non definitiva questa Corte, in riforma della sentenza n. 503/13 del
17.7.2013 del tribunale di Benevento-sezione distaccata di Guardia Sanframondi- che aveva rigettato la domanda di divisione ereditaria e di resa del conto proposta da Parte_1 nei confronti della RM , relativamente alla successione del padre CP_1 Per_1
(deceduto ab intestato il 23.1.2003 in Cerreto Sannita) e compensato le spese- ha
[...] così provveduto:
“1) Dichiara aperta la successione mortis causa di e devoluta l'eredità Persona_1 dello stesso ex lege alle figlie e , in parti uguali;
Parte_1 CP_1
2) dispone la prosecuzione del giudizio nella fase istruttoria come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
2. Con separata ordinanza di pari data questa Corte ha preliminarmente invitato le parti a documentare l'esito del diverso e successivo giudizio di divisione instaurato nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare RGE 205/2012 del tribunale di Benevento avente ad oggetto gli stessi beni oggetto del presente giudizio, riservando all'esito l'eventuale supplemento istruttorio.
3. Avendo parte appellante documentato l'intervenuta estinzione del prefato giudizio divisorio endo-esecutivo con ordinanza del GE dell'8.1.2014 ( prodotta dall'appellante con le note scritte depositate il 9.11.2023), con ordinanza collegiale del 10.12.2023 è stato disposto un supplemento di CTU volto a : “1) verificare lo stato attuale dei cespiti immobiliari di causa, la loro regolarità sulla base della normativa urbanistico edilizia applicabile con indicazione di eventuali immobili realizzati in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità da esso;
2) aggiornare all'attuale valore di mercato la stima degli immobili , indicando , poi, il valore complessivo della massa da dividere (con esclusione degli eventuali immobili abusivi accertati al punto che precede ); 3) determinare la quota ideale di spettanza di ciascun coerede;
4) aggiornare la resa dei conti, indicando per ogni bene della massa ereditaria, sulla base di quanto emergente dagli atti, il possessore dalla data dell'apertura della successione all'attualità, precisando se siano stati percepiti canoni di locazione ovvero ci sia stato godimento diretto dei beni specificando i periodi, in tale ultimo caso determinando la somma che il possessore dei beni ereditari avrebbe dovuto corrispondere a titolo di canone all'altra coerede , determinando il valore locativo dalla domanda giudiziale, ovvero dalla data di eventuale richiesta formale;
5) verificare la comoda divisibilità del compendio ereditario suddetto tra gli odierni contraddittori ed, in caso di risposta positiva, redigere uno o più progetti di divisione che tengano conto dei dati che precedono e che rispettino le quote spettanti a ciascun erede, con indicazione degli eventuali conguagli.”
4. L'incarico, inizialmente affidato all'ing. autore della CTU svolta in primo Persona_2
grado, è stato, poi, conferito, a seguito di indisponibilità del prefato, prima all'ing. CP_2
, anch'essa rinunciataria, sostituita con l'ing. , che ha accettato
[...] Controparte_3
l'incarico e depositato la relazione in data 10.10.2024.
5. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc ( ridotti:
20+20) assegnati con ordinanza del 25.11.2024 a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2024 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
DIRITTO
Preliminarmente, si osserva che il thema decidendum, residuato all'esito della sentenza d'appello non definitiva, sul quale questa Corte è chiamata ora a pronunciarsi attiene al
"quomodo dividendum sit" dei (soli) beni immobili dell'eredità di e alla Persona_1 domanda di resa del conto per l'occupazione esclusiva di tali cespiti (fabbricato e terreni) avanzata da nei confronti della RM Parte_1 CP_1 Composizione della massa da dividere.
In ordine alle modalità di scioglimento della comunione, la prima operazione consiste nella individuazione dei beni facenti parte dell'eredità da dividere, ricordando qui che per i beni mobili del de cuius vi è stata rinuncia alla divisione da parte dell'appellante in quanto già oggetto di altra pronuncia passata in giudicato.
Sulla base delle risultanze della CTU svolta nel presente grado, affidata all'ing. , CP_3 risulta confermato, analogamente a quanto già accertato in primo grado dal CTU ing.
(v. copia della relazione depositata il 16.5.2012, prodotta nel fascicolo Persona_2
dell'appellante) che il compendio ereditario immobiliare da dividere è composto dai seguenti cespiti (per la cui descrizione dettagliata si rimanda alla lettura delle pagg. da 9 a
14 della CTU dell'ing. ): CP_3
1-Terreno identificato al NCT del Comune di Solopaca (BN) al foglio n.°11 , particella n.127 della consistenza di mq 1.440 mq , attualmente destinato a vigneto;
2-Terreno identificato al NCT del Comune di Solopaca (BN) al foglio n.° 11 ,particella n.
318 della consistenza di mq 2.210 mq , attualmente destinato a vigneto;
3-Terreno identificato al NCT del Comune di Solopaca (BN) al foglio n.° 11 , particella n.530 della consistenza di mq 14.470,00 , attualmente destinato , parte a vigneto (mq
7.160,00) e parte a uliveto (mq 7.130,00);
4- Fabbricato rurale identificato al NCT del Comune di Solopaca (BN) al foglio n.° 11, particella n.129, costituito da un piano terra e da un piano seminterrato, attualmente adibito ad appartamento per civile abitazione, al quale è annessa un'area cortilizia.
Quanto alla regolarità urbanistica, l'ausiliario della Corte ha verificato che il fabbricato rurale originario è stato realizzato a seguito del rilascio in favore di , da parte Persona_1 del Comune di Solopaca, della concessione edilizia in sanatoria n.° 242 del 25.05.1995 protocollo n.° 3458; ha, altresì, accertato la realizzazione di ampliamenti ad opera di
[...] in assenza di titoli abilitativi consistenti in: CP_1
a-veranda posta sul lato Est, realizzata in legno lamellare coperta con tavolato e chiusa con finestre in alluminio, adibita ad ingresso – pranzo;
b- tettoia , posta sul lato Nord-Est, realizzata in legno lamellare coperta con tavolato;
c- reticolato di travi frangisole poste sul lato Nord- Ovest dell'area e realizzate con legno lamellare;
d-tettoia, posta sul lato Ovest, realizzata in legno lamellare coperta con tavolato;
e- tettoia posta sul lato Sud-Est, realizzata in legno lamellare coperta con tavolato.
Tali ampliamenti risultano oggetto di domanda di sanatoria presentata da in CP_1 data 9.6.2009 con n. prot. 5018 a seguito di ordinanza di demolizione del Comune di
Solopaca n. 7 del 17.3.2009 (v. documentazione allegata alla CTU ing. del primo Per_2
grado).
Poiché detti manufatti aggiunti rappresentano abusi edilizi minori rispetto al fabbricato principale, per il quale vi è concessione edilizia in sanatoria, si tratta di difformità edilizie che non incidono sulla commerciabilità e, quindi, sulla divisibilità del detto fabbricato, atteso che la distinzione tra abusi minori e abusi c.d. maggiori è da considerarsi superata e non più attuale all'esito dell'arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte del 2019
(sentenza n. 25021), che hanno ancorato la validità del contratto di alienazione di beni immobili al dato formale dell'indicazione in esso del titolo edilizio, purché esistente e riferito all'immobile che ne è oggetto, ed escluso la rilevanza, ai fini della sua validità, della difformità del bene rispetto allo stesso titolo (vedi Cass., sente. 27040/2024 in motivazione).
Con riferimento ai terreni risulta, altresì, confermato quanto emergente dalla ctu del primo grado circa la realizzazione di manufatti sul terreno identificato con la p.lla 530 e in particolare:
-un garage realizzato da de cuius senza titolo abilitativo ma successivamente oggetto di domanda di condono presentata dallo stesso il 31.3.1995 corredata dalla copia dei versamenti dell'oblazione;
-un pollaio, un porcile e due depositi per concimi realizzati da in assenza di CP_1 titoli abilitativi, oggetto della su menzionata ordinanza di demolizione del Comune di
Solopaca e della prefata domanda in sanatoria presentata dall'esecutrice. Anche tali manufatti non incidono sulla divisibilità del terreno al quale accedono essendo in parte già regolarizzati (il garage), in parte oggetto di domanda di sanatoria, il cui eventuale esito negativo ne comporterà, al più, la demolizione in danno di , destinataria CP_1
dell'ordinanza comunale di abbattimento quale esecutrice materiale delle costruzioni in assenza e contro la volontà della coerede/comproprietaria , su denuncia della Parte_1
quale è stata emesso il provvedimento.
Stima del compendio ereditario immobiliare.
Acclarata la possibilità giuridica di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria sia del fabbricato che dei terreni, l'operazione successiva attiene alla stima del compendio da dividere per la quale sono utilizzabili le risultanze della CTU dell'ing. , CP_3
nominato nel presente grado, cui è stato dato l'incarico di procedere alla valutazione all'attualità del valore di mercato dei predetti cespiti, essendo la valutazione eseguita in primo grado dall'ing risalente nel tempo (2011) e anche fortemente contestata Per_2 dall'appellata.
L'ausiliario della Corte, sulla base del metodo di stima diretto sintetico sulla base di prezzi o valori riscontrabili in situazioni analoghe ed espressi in un unico dato elementare ( €/mq.), di cui ha dato sufficientemente conto nel proprio elaborato (cfr pagg. 19-24 della relazione in atti), ha attribuito ai beni immobili i seguenti valori, non contestati dalle parti:
fabbricato: € 96.226,62;
terreno particella 127: € 10.152,00
terreno particella 318: € 16.133,00
terreno particella 530: € 96.128,00.
Sommando i prefati importi risulta che il compendio immobiliare da dividere è pari a complessivi euro 218.999,62 e che la quota di spettanza di ciascuna coerede, pari a ½, è del valore di € 109.449,81.
Comoda divisibilità. Corretta e da condividere è anche la valutazione dell'ing circa la comoda CP_3
divisibilità del compendio immobiliare per la presenza di cespiti in numero sufficiente alla formazione di due porzioni in natura composte da beni appartenenti alla stessa categoria ( immobili) con la previsione di conguagli che, per quanto si dirà, non sono superiori al 20% del valore delle singole quote, mentre non emerge la condizione di interclusione assoluta della p.lla 129 sulla quale è eretto il fabbricato per civile abitazione che, a dire dell'appellante, renderebbe necessaria la costituzione di servitù coattiva di passaggio a carico di altri beni dell'eredità.
Formazione delle porzioni e modalità di assegnazione.
Quanto alle ipotesi divisionali elaborate dal CTU, nessuna di esse, nel disaccordo delle parti, può essere approvata in quanto tutte prevedenti l'attribuzione diretta dei lotti in deroga al criterio del sorteggio previsto dall'art. 729 c.c.
In particolare, premessa la non frazionabilità del fabbricato, l'ausiliario ha proposto le seguenti soluzioni:
PROGETTO DIVISIONALE N.1:
: attribuzione dei tre terreni per il valore di € 122.773,00 Parte_1
: attribuzione del fabbricato per il valore di € 96.226,62. CP_1
Con un conguaglio a carico di di euro 13.273,19 che il ctu ha ritenuto Parte_1 interamente compensabile con l'importo alla stessa dovuto a titolo di indennizzo dalla RM per l'uso esclusivo dell'immobile ( di cui si dirà di seguito) calcolato in euro €
30.196,82, pervenendo a stabilire, nel rapporto di dare/avere tra le parti, un credito di
[...]
verso la RM di € 16.923,62 ( 30.196,82- 13.273,19). Parte_1
PROGETTO DIVISIONALE N.2
: attribuzione del fabbricato per il valore di € 96.226,62 Parte_1
: attribuzione dei tre terreni per il valore di € 122.773,00 CP_1
Con un conguaglio a carico di pari € 13.273,19, cui il ctu ha sommato CP_1
l'importo a titolo di indennizzo dalla stessa dovuto per il godimento esclusivo del detto cespite, addivenendo alla determinazione della somma di € 43.470,01 dovuta da
[...]
alla RM . CP_1 Parte_1
PROGETTO DIVISIONALE N.3
attribuzione di tutti i beni immobili (app.to € 96.226,62+Terreni € CP_1
122.773,00) per un valore totale di euro 218.999,00.
Con un conguaglio a dare a carico di di euro € 109.499,81 cui il ctu ha CP_1 sommato l'indennizzo da corrispondere per il mancato godimento dell'immobile da parte della SI.ra , per un totale di € 139.696,63. Parte_1
Nella comparsa conclusionale depositata il 12.12.2024 l'appellante ha Parte_1 chiesto approvarsi il progetto n. 3 con assegnazione dell'intero compendio immobiliare alla RM e conguaglio in danaro in suo favore;
in subordine ha espresso adesione all'ipotesi n. 2, mentre si è dichiarata decisamente contraria all'ipotesi n. 1; in ultima istanza ha chiesto, per il caso di perdurante dissenso della controparte, procedersi al sorteggio, con la formazione di due lotti, l'uno comprendente il fabbricato, l'altro i tre terreni, con il conguaglio determinato dall'ausiliario.
ha, invece, espresso preferenza per il solo progetto n. 1 con attribuzione della CP_1 casa di abitazione a sé, trattandosi di immobile ove assume di aver vissuto ancor prima della morte del padre e tutt'ora (cfr. comparsa conclusionale depositata il 10.12.2024).
Poiché, come visto, non vi è convergenza su alcuna delle opzioni elaborate dal CTU, il criterio legale cui fare riferimento è quello del sorteggio previsto dall'art. 729 c.c. per il caso uguaglianza di quote e non quello dell'attribuzione, modalità di scioglimento praticabile, su istanza di parte, nel caso di indivisibilità del compendio ereditario per evitare la vendita (art. 720 c.c.) o per valorizzare situazioni di possesso esclusivo qualificate da interessi meritevoli di tutela, entrambe situazioni non riscontrabili nella specie, stante la comoda divisibilità della massa e il carattere illegittimo del godimento esclusivo dei beni da parte di
[...]
in quanto attuato in modo da compromettere la possibilità, non rinunciata, dell'uso CP_1
pieno da parte della RM che, come di seguito si dirà, ha da subito contrastato Parte_1
la condotta appropriativa della coerede. Il progetto divisionale n. 1 è utilizzabile al limitato fine della formazione dei due lotti da estrarre a sorte in quanto prevede due quote comprensive di beni della medesima categoria
(immobili) con un conguaglio in danaro il cui ammontare (€ 13.273,19), come si è detto, rientra nel range del 10-20% del valore della quota ideale, e che consente di preservare gli interessi dell'agricoltura ricomprendendo nella stessa quota i terreni, il tutto in conformità alle previsioni dell'art. 727 c.c.
I due lotti da sottoporre al sorteggio vengono, pertanto, così determinati:
Lotto n. 1:
Fabbricato rurale identificato al NCT del Comune di Solopaca (BN) al foglio n.° 11, particella n.129, costituito da un piano terra e da un piano seminterrato, attualmente adibito ad appartamento per civile abitazione, al quale è annessa un'area cortilizia del valore di €
96.226,62;
con un conguaglio a ricevere dall'assegnatario del lotto n. 2 di € 13.273,19.
Lotto n. 2:
1-Terreno identificato al NCT del Comune di Solopaca (BN) al foglio n.°11 , particella n.127 della consistenza di mq 1.440 mq , attualmente destinato a vigneto del valore di euro
€ 10.152,00;
2-Terreno identificato al NCT del Comune di Solopaca (BN) al foglio n.° 11, particella n.
318 della consistenza di mq 2.210 mq, attualmente destinato a vigneto per il valore di €
16.133,00
3-Terreno identificato al NCT del Comune di Solopaca (BN) al foglio n.° 11 , particella n.530 della consistenza di mq 14.470,00 , attualmente destinato , parte a vigneto (mq
7.160,00) e parte a uliveto (mq 7.130,00), pèr il valore di euro € 96.128.
Valore complessivo del lotto pari ad € 122.773,00 con un conguaglio a dare a favore dell'assegnatario del lotto n. 1 di € 13.273,19. Alle operazioni di sorteggio dovrà procedersi, in ossequio a quanto disposto dall'art. 791
c.p.c., quando la presente pronuncia sarà passata in giudicato, onerando la parte più diligente di proporre la relativa istanza.
Il versamento del conguaglio di € 13.273,19 dovrà essere eseguito dall'assegnatario della seconda quota in favore dell'assegnatario della prima quota all'esito delle operazioni di sorteggio.
Godimento esclusivo degli immobili ereditari e indennità di occupazione.
L'altra domanda, riproposta in appello da , su cui il tribunale non si è Parte_1
espressamente pronunciato perché assorbita dal rigetto della domanda di divisione, è volta alla condanna della appellata alla corresponsione di una indennità per il godimento esclusivo degli immobili ereditari (fabbricato e terreni).
Giova sul punto osservare che si tratta, nella specie, non di richiesta di restituzione
(dell'equivalente monetario) dei frutti naturali separati o dei frutti civili percepiti di cui si è appropriato il coerede nel possesso esclusivo dei beni ereditari, che rientra nella tematica del rendiconto, ma piuttosto, per come prospettato nel libello introduttivo del primo grado, della pretesa al ristoro del pregiudizio subito dal coerede estromesso dal godimento di tali beni a causa dell'utilizzazione personale e diretta dell'altro condividente, in violazione dei limiti di cui all'art. 1102 c.c.
Così inquadrata la fattispecie, secondo i più recenti formanti della giurisprudenza di legittimità, non si è al cospetto di un danno in re ipsa in quanto non è sufficiente l'allegazione di un uso individuale degli immobili per configurare un obbligo di ristoro a carico dell'utilizzatore, ma occorre che emergano indici della violazione del principio di cui all'art. 1102 c.c. e/o della preclusione del compossesso.
In particolare, è stato affermato che prova sicura della violazione dell'art. 1102 c.c. che connota come illegittimo il godimento diretto esclusivo della cosa ereditaria è riscontrabile nel caso del comunista che abbia avanzato richiesta di godimento rifiutata dall'occupante nonché nel caso di godimento attuato dall'occupante in modo da rendere di fatto inattuabile l'utilizzo del bene da parte del coerede che abbia dimostrato interesse ad usare il bene in via diretta o mediata. Al riguardo si è argomentato (cfr. Cass. ordinanza n. 31105/2023 in motivazione) che se l'uso individuale del bene in comunione non eccede i limiti dell'art. 1102 c.c. non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere una “indennità” per la semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune;
l'eventuale ripartizione dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente è regolata in sede di divisione e di resa del conto (cfr.
Cass. 18458/2022; Cass.7019/2019; Cass. 14213/2012).
L'occupante è invece tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, ove ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale (Cass. 2423/2015; Cass. 24647/2010; Cass. 13036/1991).
Occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c.; in tal caso il danno può essere quantificato in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo del bene (Cass. 18458/2022; Cass.
10264/2023).
Nel caso in esame, è circostanza incontestata, oltre che ricavabile dalla documentazione versata in atti, l'utilizzazione esclusiva degli immobili dell'asse ereditario paterno da parte di . CP_1
Invero, quanto al fabbricato per civile abitazione, è la stessa appellata che afferma di aver vissuto nell'immobile ancor prima della morte del genitore e fino all'attualità, reclamando per tale ragione l'attribuzione a sé del cespite.
Quanto ai terreni, la gestione esclusiva di essi da parte di con estromissione CP_1
della RM è desumibile dal carteggio riguardante il sequestro giudiziario disposto con provvedimento del tribunale di Benevento del novembre 2004 su istanza di Parte_1
(procedimento RG 1063/v1/2004), nell'ambito del quale il nominato custode giudiziario dott. agr. , nelle missive inviate alle coeredi (cfr. all. 11, 12 e 15 Persona_3 CP_1 fascicolo primo grado appellante), denunciava l'atteggiamento ostruzionistico tenuto dall'occupante che di fatto impediva lo svolgimento della sua attività di CP_1 amministrazione giudiziaria (v. in particolare missiva datata 22 dicembre 2005- all. 15 fascicolo primo grado appellante).
Peraltro, la richiesta di sequestro giudiziario del patrimonio ereditario paterno da parte di dimostra come la stessa fin da subito abbia reagito alla compromissione Parte_1 delle sue facoltà di godimento mediante ricorso ad uno strumento cautelare ad hoc in vista della divisione, senza affatto consentire e/o tollerare l'appropriazione esclusiva dei beni ereditari da parte della RM, come desumibile dalla richiesta di indennità di occupazione da porsi a carico dell'occupante in riscontro alla quale il custode, previo CP_1
incarico di stima al geom. , richiedeva a il pagamento Persona_4 CP_1 dell'importo mensile di euro 250,00 oltre la somma di euro 2750,00 per il periodo pregresso di occupazione dall'1.2.2005 al 31.12.2005 (cfr. missiva del dott. del 22.12.2005 su Per_3 citata).
Il rimedio cautelare, tuttavia, non ha sortito alcuna reale utilità per l'appellante (circostanza dedotta dall'attrice in primo grado e non contestata da controparte) che, quindi, privata suo malgrado del compossesso dei beni ereditari, ha diritto alla misura risarcitoria (ex art. 2043
c.c.) qui invocata per il danno da lesione del pari uso conseguente all'abuso dei beni comuni da parte della coerede. Danno consistente nella perdita della possibilità di utilizzazione personale sia del fabbricato che dei terreni, mai rinunciata dall'appellante, che può essere quantificato in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo del bene e rapportabili al valore locativo degli stessi (v. giurisprudenza sopra richiamata).
Ai fini della determinazione del quantum, per il fabbricato si può senz'altro recepire il calcolo elaborato dal CTU (cfr. pagg. 25-26 qui da intendersi richiamate) che si fonda su valori locativi non contestati da alcuna delle parti e che appare corretto anche in relazione al dies a quo da cui riconoscere il ristoro, vale a dire dall'apertura della successione e non, come sostenuto dall'appellata nella comparsa conclusionale, dalla domanda giudiziale . Ciò in quanto, come può desumersi dalle considerazioni sopra svolte, emerge per tabulas che abbia da subito reagito contro l'appropriazione esclusiva dei beni ereditari Parte_1
perpetrata dalla RM all'indomani della morte del de cuius richiedendo il sequestro giudiziario. Pertanto, va liquidato in favore di , per la privazione del pari uso dei beni Parte_1
ereditari, l'importo (pari alla quota di ½ di spettanza della condividente) di € 30.196,82 per il periodo dal 10.2.2003 al 30.9.2024 (data del calcolo della ctu).
Per i terreni l'ing. non ha elaborato alcuna stima del valore locativo ai fini CP_3 dell'indennità di occupazione.
Parte appellante ha proposto un proprio analitico e ragionato calcolo nella comparsa conclusionale depositata il 12.12.2024, sul quale parte appellata non ha preso posizione, non avendo provveduto a depositare memoria di replica.
Per economia processuale, sia in termini di tempo che di costi di una eventuale integrazione peritale, ritiene la Corte utilizzabile il predetto calcolo di parte, che ha quantificato in complessivi euro 934,00 all'anno il valore locativo dei terreni, misura che appare congrua e non esorbitante se confrontata con i dati ricavabili dalla CTU dell'ing. svolta in primo Per_2
grado, che ha determinato il valore locativo dei terreni in euro 14,60 al mese per i vigneti (= euro 233,60: 16 mesi) e in euro 86,82 mensili per gli uliveti (= euro 1389,12:16 mesi) (cfr. pag. 15 relazione ing. , per un totale annuo di euro 1217,04, superiore a quello Per_2
proposto dall'appellante. Ne consegue che per il periodo 10.2.2003/ 30.9.2024 (già considerato per il fabbricato) il valore locativo complessivo dei terreni può essere determinato in € 20.223, con diritto dell'appellante a ricevere la metà (pari alla sua quota di diritto) quindi € 10.111,50.
In conclusione, a titolo di ristoro per il godimento esclusivo degli immobili ereditari ( fabbricato e terreni) ad opera di , va liquidata a favore di la CP_1 Parte_1 somma complessiva di euro 40.308,32, già rivalutata all'attualità, che, in quanto debito di valore ( da illecito extracontrattuale) andrà maggiorata degli interessi legali da calcolarsi sull'importo devalutato alla data dell'apertura della successione (10.2.2003) ed annualmente rivalutato fino alla presente decisione, oltre interessi legali sulla somma qui liquidata dal deposito della sentenza al soddisfo.
Non può essere presa in esame l'eccezione di compensazione avanzata dalla difesa dell'appellata con le note di trattazione scritta depositate il 15.11.2023 in quanto eccezione in senso stretto di c.d. compensazione tecnica ( essendo dedotto quale credito dell'appellata quello rinveniente dal rendiconto riguardante lo scioglimento della eredità materna delle germane , che è un titolo diverso da quello oggetto del presente giudizio ) che non CP_1 emerge dagli atti essere stata formulata in primo grado (manca in atti la comparsa di costituzione originaria della convenuta) e, in ogni caso, non è stata riproposta nella comparsa di costituzione in appello, così da intendersi rinunciata ai sensi dell'art. 346 cpc.
L'eccezione va, quindi, dichiarata inammissibile.
Spese del giudizio.
La riforma della statuizione di primo grado comporta la necessità di una nuova regolamentazione delle spese sia del primo che del secondo grado, sulla base degli esiti complessivi della controversia.
Giova richiamare al riguardo il principio costantemente ribadito dalla Corte regolatrice secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere poste a carico di tutti i condividenti, in proporzione delle rispettive quote, per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio. Tale consolidato orientamento è anche espresso dai precedenti della
Suprema Corte secondo cui “nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte (Sez. 2, Sentenza n. 22903 del 08/10/2013 Sez.
2, Sentenza n. 3083 del 13/02/2006 Sez. 2, Sentenza n. 7059 del 15/05/2002; Cass.
22/11/1999 n. 12949).
Sulla scorta di tale principio, deve ritenersi che all'esito del gravame, vi è soccombenza dell'appellata rispetto alla domanda di indennità per uso esclusivo dei beni ereditari, autonoma rispetto a quella di divisione, per la quale ultima solo in appello vi è stata resistenza dell'appellata (che ha chiesto la conferma della gravata decisione di rigetto della domanda di divisione). Ricorre, pertanto, l'ipotesi di soccombenza prevalente dell'appellata che induce a porre le spese del doppio grado per metà a carico della massa e per la restante metà a carico di quest'ultima, il tutto secondo la liquidazione operata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014 e succ. mod. , tenuto conto del valore della causa ( indeterminato) e dell'attività difensiva svolta (tutte le fasi sia in primo che secondo grado).
Le spese di CTU sia del primo che del secondo grado, in quanto relative alla domanda di divisione, debbano essere poste a carico della massa, in proporzione delle quote di ciascuno dei condividenti, nella misura liquidata con separati decreti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in riforma della sentenza impugnata così provvede: Parte_1
1) dispone procedersi all'assegnazione mediante estrazione a sorte tra e Parte_1
delle due quote immobiliari descritte in parte motiva e indicate come Lotto n. CP_1
1 e Lotto n. 2;
2) Dispone che il sorteggio avvenga all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza, onerando la parte più diligente di proporre la relativa istanza;
3) Dispone che il versamento del conguaglio di € 13.273,19 avvenga, all'esito del sorteggio, a carico dall'assegnatario della seconda quota ed in favore dell'assegnatario della prima quota;
4) In accoglimento della domanda di , condanna l'appellata Parte_1 [...] al pagamento in favore dell'appellante del complessivo importo di € 40.308,32 a CP_1 titolo di risarcimento del danno da occupazione esclusiva dei beni immobili ereditari, con gli interessi come in motivazione;
5) Pone a carico della massa, in proporzione delle quote di ciascuno dei condividenti, metà delle spese di lite relative al giudizio che, in tale percentuale, liquida: per il primo grado : a) in favore di nell'importo di € 1904,00 per compenso Parte_1
professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
2) in favore di nell'importo di € 1904,00 a titolo di compenso CP_1 professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
per il secondo grado: a) in favore di nell'importo € 168,75 a titolo Parte_1 di esborso e di € 2.497,75 per compensi di avvocato, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
b) in favore di CP_1 nell'importo di € 2.497,75 per compensi di avvocato, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
con attribuzione agli avv.ti Rosalia
Lupoli e Sebastiano Schiavone delle spese liquidate in favore di , essendosi i CP_1 predetti difensori dichiaratisi antistatari;
6) Condanna l'appellata alla refusione in favore dell'appellante CP_1 [...]
della residua metà delle spese del doppio grado che liquida: per il primo grado in Parte_1
euro 3808,00 per compensi di avvocato e per il secondo grado in euro 337,50 per esborsi ed euro 4995,50 per compensi di avvocato;
il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
7) Pone le spese di consulenza tecnica, espletata nel giudizio di prime cure e nel secondo grado, a carico della massa in proporzione delle quote di ciascuna delle condividenti, nella misura già liquidata con separati decreti.
Così deciso in Napoli, li 9 aprile 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello