Articolo 65 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 64Articolo 66
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
Art. 65.
(Attraversamenti ed occupazioni stradali in generale)
1. Gli attraversamenti e le occupazioni di strade, di cui all'articolo 25 del codice, possono essere realizzati a raso o mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo. Essi ((...)) si distinguono in:
a) ((attraversamenti)) trasversali se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;
b) ((occupazioni)) longitudinali se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto;
((c) misti se si verificano entrambe le condizioni precedenti.)) 2. Nelle strade extraurbane principali e, di norma, nelle strade extraurbane secondarie, sono vietati attraversamenti a raso di linee ferroviarie e tranviarie di qualsiasi tipo e importanza.
3. Gli attraversamenti e le occupazioni stradali a raso sono consentiti quando non sussistono soluzioni alternative o queste comportano il superamento di particolari difficolta' tecniche.
((4. La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni deve tenere conto della sicurezza e fluidita' della circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e dell'occupazione medesimi, nonche' della possibilita' di ampliamento della sede stradale. In ogni caso sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.))
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996
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