TRIB
Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/08/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 287/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 287/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ERRICO Parte_1 C.F._1
GENNARO, elettivamente domiciliato in PIAZZA PAVONCELLI 14, FOGGIA, presso il difensore avv. ERRICO GENNARO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Controparte_1 C.F._2
MICHELANGELO ( ), con studio in VICO IANA, 18, 71014, San Marco in C.F._3
Lamis, elettivamente domiciliato presso il difensore
CONVENUTO/I
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.4.2025, i procuratori delle parti hanno chiesto che venisse pronunciata la sentenza di separazione personale tra le parti alle condizioni di cui ai rispettivi atti conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex articolo 473 bis.14 c.p.c., la sig. esponeva di avere contratto, in data Parte_1
3.1.1994, matrimonio concordatario trascritto nei registri di Stato civile del Comune di San Marco in Lamis, al n. 1, parte II, serie A, anno 1994, con il Sig. nato a San Marco in [...] il Controparte_1
15.4.1961; che da tale unione è nata il [...] attualmente studentessa Persona_1
pagina 1 di 4 universitaria;
che la casa coniugale è costituita dall'immobile sito in San Marco in Lamis alla Via Amendola n. 4, condotto in locazione in forza di regolare contratto sottoscritto dai coniugi nel 2017; che la famiglia trae il proprio reddito dall'esercizio dell'attività artigianale di produzione e _1 vendita di gelateria e pasticceria, impresa in essere dal 25 dicembre 1994, con sede aziendale in San Marco in Lamis, alla via Amendola, civico 20; che la convivenza coniugale dopo un primo periodo di armonia e reciproco rispetto, da diversi anni, è divenuta ormai intollerabile per colpa esclusiva del resistente, il quale è stato sempre poco partecipe al ménage familiare, a cui si è aggiunta, da diversi anni, una progressiva e perniciosa dipendenza alcolemica.
Concludeva per sentire accogliere le seguenti conclusioni: autorizzare i coniugi a vivere separati;
addebitare la separazione al signor per violazione dell'art. 151 c.c. e di conseguenza
_1 riconoscere in favore della Sig.ra il diritto a percepire un assegno di mantenimento Parte_1 dell'importo di € 700,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, da porsi a carico del Sig. ordinare al di lasciare
_1 _1 libero da cose e persone il box di proprietà esclusiva della signora;
imporre al signor Parte_1 di ottenere l'abbigliamento, della ricorrente e della figlia, oltre i beni mobili donati dalla
_1 madre;
imponga al signor di risolvere il contratto di locazione nei confronti della signora
_1
, con vittoria di spese ed onorario. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 3.5.2024 si costituiva in giudizio il signor Controparte_1 non opponendosi alla declaratoria di separazione e contestando le avverse conclusioni.
Con ordinanza del 10.7.2024 il GI designato adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c., così provvedendo: autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
pone, con decorrenza dalla presente decisione, a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando a quest'ultima, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 400,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT; non luogo a provvedere sulla domanda di mantenimento formulata dal resistente in favore della figlia maggiorenne, convivente con la madre, per difetto di legittimazione.
Ammessi ed esperiti i mezzi istruttori articolati da parte ricorrente, la causa all'udienza del 5.2.2025 veniva rinviata alla udienza cartolare del 9.4.2025 per la precisazione delle conclusioni, invitando le parti a rinunciare ai termini conclusionali.
All'udienza cartolare del 9.4.2025 la causa è stata riservata in decisione, con rimessione delle parti al Collegio e trasmissione degli atti al PM in sede per il parere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione fra i coniugi va accolta, conformemente alle conclusioni del P.M., non ostandovi ragione alcuna.
E' infatti evidente che per i coniugi la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile: circa il riscontro obiettivo della crisi del rapporto matrimoniale ai fini della pronuncia sulla separazione, che prescinde dall'indagine sull'imputabilità della stessa, non appare infatti dubitabile la frattura determinatasi fra le parti, come confermato dal contenuto dei rispettivi atti difensivi, in ciascuno dei quali si assume il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale. pagina 2 di 4 Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di separazione personale tra le parti.
Osserva, inoltre, il Collegio che le statuizioni di carattere economico assunte dal GI istruttore, in assenza di ulteriori attività istruttoria sul punto ed in mancanza di elementi nuovi sopravvenuti, appaiono meritevoli di essere confermate, con la previsione di un assegno di mantenimento da porre a carico del resistente in favore della moglie a titolo di mantenimento, nella misura di €. 400,00 mensili, oltre aggiornamento automatico ISTAT come per legge, assegno da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
La presente decisione si basa sulla disparità di redditualità tra i coniugi, essendo il resistente titolare di un reddito derivantegli dalla titolarità di una pasticceria, mentre la ricorrente, pur avendo prestato per anni attività lavorativa alle dipendenze del marito, non è mai stata retribuita per la anzidetta prestazione lavorativa ed allo stato in una situazione di disoccupazione.
D'altro canto, ritiene il collegio, l'inattendibilità del reddito dichiarato dal resistente, tenuto conto che la capacità reddituale dichiarata dallo stesso non collima con le dichiarazioni dei redditi versate in atti, dalle quali si evince che l'attività imprenditoriale è sistematicamente in perdita.
Deve essere, inoltre, confermata la declaratoria di non luogo a provvedere sulla domanda di mantenimento formulata dal resistente in favore della figlia maggiorenne, convivente con la madre, per difetto di legittimazione attiva concorrente.
Le ulteriori domande restitutorie formulate dalla ricorrente devono essere dichiarate inammissibili in questa sede, in quanto suscettibili eventualmente di essere fatte valere in separato giudizio, per difetto di connessione forte con la domanda principale di separazione personale tra i coniugi.
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente è sostenuta unicamente dalla deposizione testimoniale della figlia, che ha sostanzialmente confermato solo l'episodio violento occorso la sera dei primi di agosto dell'anno 2023, in cui il resistente con pugni e calci cercava di entrare nella camera da letto della moglie chiusasi a chiave dall'interno.
Trattasi di un episodio singolo, insuscettibile di per se stesso, pur nella sua oggettiva gravità, di provare la sussistenza di una persistente e periodica attività violenta e prevaricatrice del marito ai danni della moglie, necessaria per la declaratoria di addebito.
La parziale e reciproca soccombenza tra le parti, giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia - Prima Sezione Civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato 19.1.2024 dalla signora nei confronti del coniuge sig. , uditi i procuratori delle parti ed il Parte_1 Controparte_2
P.M., così provvede:
1) pronunzia la separazione fra i coniugi e , in atti generalizzati;
Parte_1 Controparte_2
2) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente nei confronti del resistente pagina 3 di 4 3) pone a carico del resistente l'obbligo di versare a titolo di mantenimento nei confronti della moglie, un assegno nella misura di €. 400,00 mensili, oltre aggiornamento automatico ISTAT come per legge, assegno da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
4) Dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di mantenimento formulata dal resistente in favore della figlia maggiorenne, convivente con la madre, per difetto di legittimazione attiva concorrente.
5) Dichiara inammissibili le domande restitutorie formulate dalla ricorrente per carenza di connessione forte.
6) visto l'art. 69, lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396, ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di San Marco in Lamis, di annotare la presente sentenza sul relativo atto di matrimonio (n. 1, parte II, serie A, anno 1994) al momento del suo passaggio in giudicato;
7) spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso, addì 17.7.2025, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.
IL PRESIDENTE estensore
(dott. Antonio Buccaro)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 287/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ERRICO Parte_1 C.F._1
GENNARO, elettivamente domiciliato in PIAZZA PAVONCELLI 14, FOGGIA, presso il difensore avv. ERRICO GENNARO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Controparte_1 C.F._2
MICHELANGELO ( ), con studio in VICO IANA, 18, 71014, San Marco in C.F._3
Lamis, elettivamente domiciliato presso il difensore
CONVENUTO/I
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.4.2025, i procuratori delle parti hanno chiesto che venisse pronunciata la sentenza di separazione personale tra le parti alle condizioni di cui ai rispettivi atti conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex articolo 473 bis.14 c.p.c., la sig. esponeva di avere contratto, in data Parte_1
3.1.1994, matrimonio concordatario trascritto nei registri di Stato civile del Comune di San Marco in Lamis, al n. 1, parte II, serie A, anno 1994, con il Sig. nato a San Marco in [...] il Controparte_1
15.4.1961; che da tale unione è nata il [...] attualmente studentessa Persona_1
pagina 1 di 4 universitaria;
che la casa coniugale è costituita dall'immobile sito in San Marco in Lamis alla Via Amendola n. 4, condotto in locazione in forza di regolare contratto sottoscritto dai coniugi nel 2017; che la famiglia trae il proprio reddito dall'esercizio dell'attività artigianale di produzione e _1 vendita di gelateria e pasticceria, impresa in essere dal 25 dicembre 1994, con sede aziendale in San Marco in Lamis, alla via Amendola, civico 20; che la convivenza coniugale dopo un primo periodo di armonia e reciproco rispetto, da diversi anni, è divenuta ormai intollerabile per colpa esclusiva del resistente, il quale è stato sempre poco partecipe al ménage familiare, a cui si è aggiunta, da diversi anni, una progressiva e perniciosa dipendenza alcolemica.
Concludeva per sentire accogliere le seguenti conclusioni: autorizzare i coniugi a vivere separati;
addebitare la separazione al signor per violazione dell'art. 151 c.c. e di conseguenza
_1 riconoscere in favore della Sig.ra il diritto a percepire un assegno di mantenimento Parte_1 dell'importo di € 700,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, da porsi a carico del Sig. ordinare al di lasciare
_1 _1 libero da cose e persone il box di proprietà esclusiva della signora;
imporre al signor Parte_1 di ottenere l'abbigliamento, della ricorrente e della figlia, oltre i beni mobili donati dalla
_1 madre;
imponga al signor di risolvere il contratto di locazione nei confronti della signora
_1
, con vittoria di spese ed onorario. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 3.5.2024 si costituiva in giudizio il signor Controparte_1 non opponendosi alla declaratoria di separazione e contestando le avverse conclusioni.
Con ordinanza del 10.7.2024 il GI designato adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c., così provvedendo: autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
pone, con decorrenza dalla presente decisione, a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando a quest'ultima, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 400,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT; non luogo a provvedere sulla domanda di mantenimento formulata dal resistente in favore della figlia maggiorenne, convivente con la madre, per difetto di legittimazione.
Ammessi ed esperiti i mezzi istruttori articolati da parte ricorrente, la causa all'udienza del 5.2.2025 veniva rinviata alla udienza cartolare del 9.4.2025 per la precisazione delle conclusioni, invitando le parti a rinunciare ai termini conclusionali.
All'udienza cartolare del 9.4.2025 la causa è stata riservata in decisione, con rimessione delle parti al Collegio e trasmissione degli atti al PM in sede per il parere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione fra i coniugi va accolta, conformemente alle conclusioni del P.M., non ostandovi ragione alcuna.
E' infatti evidente che per i coniugi la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile: circa il riscontro obiettivo della crisi del rapporto matrimoniale ai fini della pronuncia sulla separazione, che prescinde dall'indagine sull'imputabilità della stessa, non appare infatti dubitabile la frattura determinatasi fra le parti, come confermato dal contenuto dei rispettivi atti difensivi, in ciascuno dei quali si assume il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale. pagina 2 di 4 Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di separazione personale tra le parti.
Osserva, inoltre, il Collegio che le statuizioni di carattere economico assunte dal GI istruttore, in assenza di ulteriori attività istruttoria sul punto ed in mancanza di elementi nuovi sopravvenuti, appaiono meritevoli di essere confermate, con la previsione di un assegno di mantenimento da porre a carico del resistente in favore della moglie a titolo di mantenimento, nella misura di €. 400,00 mensili, oltre aggiornamento automatico ISTAT come per legge, assegno da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
La presente decisione si basa sulla disparità di redditualità tra i coniugi, essendo il resistente titolare di un reddito derivantegli dalla titolarità di una pasticceria, mentre la ricorrente, pur avendo prestato per anni attività lavorativa alle dipendenze del marito, non è mai stata retribuita per la anzidetta prestazione lavorativa ed allo stato in una situazione di disoccupazione.
D'altro canto, ritiene il collegio, l'inattendibilità del reddito dichiarato dal resistente, tenuto conto che la capacità reddituale dichiarata dallo stesso non collima con le dichiarazioni dei redditi versate in atti, dalle quali si evince che l'attività imprenditoriale è sistematicamente in perdita.
Deve essere, inoltre, confermata la declaratoria di non luogo a provvedere sulla domanda di mantenimento formulata dal resistente in favore della figlia maggiorenne, convivente con la madre, per difetto di legittimazione attiva concorrente.
Le ulteriori domande restitutorie formulate dalla ricorrente devono essere dichiarate inammissibili in questa sede, in quanto suscettibili eventualmente di essere fatte valere in separato giudizio, per difetto di connessione forte con la domanda principale di separazione personale tra i coniugi.
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente è sostenuta unicamente dalla deposizione testimoniale della figlia, che ha sostanzialmente confermato solo l'episodio violento occorso la sera dei primi di agosto dell'anno 2023, in cui il resistente con pugni e calci cercava di entrare nella camera da letto della moglie chiusasi a chiave dall'interno.
Trattasi di un episodio singolo, insuscettibile di per se stesso, pur nella sua oggettiva gravità, di provare la sussistenza di una persistente e periodica attività violenta e prevaricatrice del marito ai danni della moglie, necessaria per la declaratoria di addebito.
La parziale e reciproca soccombenza tra le parti, giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia - Prima Sezione Civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato 19.1.2024 dalla signora nei confronti del coniuge sig. , uditi i procuratori delle parti ed il Parte_1 Controparte_2
P.M., così provvede:
1) pronunzia la separazione fra i coniugi e , in atti generalizzati;
Parte_1 Controparte_2
2) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente nei confronti del resistente pagina 3 di 4 3) pone a carico del resistente l'obbligo di versare a titolo di mantenimento nei confronti della moglie, un assegno nella misura di €. 400,00 mensili, oltre aggiornamento automatico ISTAT come per legge, assegno da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
4) Dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di mantenimento formulata dal resistente in favore della figlia maggiorenne, convivente con la madre, per difetto di legittimazione attiva concorrente.
5) Dichiara inammissibili le domande restitutorie formulate dalla ricorrente per carenza di connessione forte.
6) visto l'art. 69, lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396, ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di San Marco in Lamis, di annotare la presente sentenza sul relativo atto di matrimonio (n. 1, parte II, serie A, anno 1994) al momento del suo passaggio in giudicato;
7) spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso, addì 17.7.2025, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.
IL PRESIDENTE estensore
(dott. Antonio Buccaro)
pagina 4 di 4